Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da
Allegato n. 2 - Circolare AVA n. 12/05 FAIAT Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Alberghi e Pubblici Esercizi 14 luglio 1976 TITOLO XXII Corredo - Abito di servizio Art. 98 ALBERGHI Tutto il personale dovrà possedere in perfetto ordine la propria divisa di lavoro, consistente: a) per il personale di portineria: abito grigio-ferro foggia civile; b) per il personale di sala: giacca bianca, pantaloni neri e scarpe nere; c) per i facchini ai piani: panciotto con maniche lunghe; d) per le cameriere ai piani: vestito nero e grembiule bianco, salvo gli usi locali, con abolizione della cuffia. A carico del datore di lavoro sarà la fornitura degli indumenti adatti per i lavoratori che svolgono il loro compito in ambienti bagnati a causa del lavoro stesso e precisamente al gelatiere, ai lavapiatti e al lavandaio. Le spese per speciali divise, guarnizioni, galloni e bottoni adottate dalle case, saranno a carico del datore di lavoro. Le divise speciali delle case dovranno essere indossate solo durante il servizio. Saranno a carico del datore di lavoro gli arnesi di cucina. Qualora però i medesimi fossero di proprietà del lavoratore a questo ultimo spetterà un compenso per l’uso. PUBBLICI ESERCIZI L’abito di servizio per il personale di sala è il seguente: giacca senza spalline, bianca o nera, quest’ultima con o senza risvolti di seta. Quando viene fatto obbligo al personale dipendente di indossare speciali divise o le spalline, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro. E vietato l’uso delle divise speciali dell’esercizio fuori dell’orario di lavoro. L’uso della marsina o frack è consentito solo nei locali extra e di 1a classe. Inoltre potrà essere eccezionalmente consentito nelle località o negli esercizi di carattere turistico. Eventuali norme integrative saranno stabilite in sede provinciale.