Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da
Allegato n. 2 - Circolare AVA n. 12/05
FAIAT
Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i Dipendenti da Alberghi e Pubblici
Esercizi
14 luglio 1976
TITOLO XXII
Corredo - Abito di servizio
Art. 98
ALBERGHI
Tutto il personale dovrà possedere in perfetto ordine la propria divisa di lavoro, consistente:
a) per il personale di portineria: abito grigio-ferro foggia civile;
b) per il personale di sala: giacca bianca, pantaloni neri e scarpe nere;
c) per i facchini ai piani: panciotto con maniche lunghe;
d) per le cameriere ai piani: vestito nero e grembiule bianco, salvo gli usi locali, con abolizione della cuffia.
A carico del datore di lavoro sarà la fornitura degli indumenti adatti per i lavoratori che svolgono il loro compito in
ambienti bagnati a causa del lavoro stesso e precisamente al gelatiere, ai lavapiatti e al lavandaio.
Le spese per speciali divise, guarnizioni, galloni e bottoni adottate dalle case, saranno a carico del datore di lavoro.
Le divise speciali delle case dovranno essere indossate solo durante il servizio.
Saranno a carico del datore di lavoro gli arnesi di cucina. Qualora però i medesimi fossero di proprietà del
lavoratore a questo ultimo spetterà un compenso per l’uso.
PUBBLICI ESERCIZI
L’abito di servizio per il personale di sala è il seguente: giacca senza spalline, bianca o nera, quest’ultima con o
senza risvolti di seta.
Quando viene fatto obbligo al personale dipendente di indossare speciali divise o le spalline, la spesa relativa è a
carico del datore di lavoro.
E vietato l’uso delle divise speciali dell’esercizio fuori dell’orario di lavoro. L’uso della marsina o frack è
consentito solo nei locali extra e di 1a classe. Inoltre potrà essere eccezionalmente consentito nelle località o negli
esercizi di carattere turistico.
Eventuali norme integrative saranno stabilite in sede provinciale.