2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. 1
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2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. 1
SITUAZIONE NORMATIVA DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN REGIONE CAMPANIA La Regione Campania non avendo una specifica normativa Regionale sulla certificazione/efficienza energetica è soggetta alla Direttiva europea 2002/91/CE sui consumi ed il rendimento energetico degli edifici, recepita in Italia dal D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 che regolamenta le prestazioni energetiche degli edifici e dalle successive modifiche integrative riportate nel D.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, e 2 dei 3 decreti attuativi attesi il DPR 2 aprile 2009 n. 59 e le Linee Guida Nazionali di cui al DM 26 giugno 2009. In questÊultimo si riporta la proposta di classificazione degli edifici, il modello di certificato energetico e il modello di attestato di qualifica energetica. in attesa dellÊultimo decreto attuativa, che chiarisce i requisiti e la formazione dei Certificatorie energetici, si fa oggi riferimento al D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 che nellÊallegato III precisa: 2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. 1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2. 2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni. Contestualmente alla richiesta di Permesso di costruire o DIA, deve essere sempre depositata la relazione tecnica ex Legge 10/91. I metodi di calcolo sono stabiliti in particolare dalle norme specifiche tecniche UNI TS 11300 parte 1, parte 2 e s.m.i o da apposite norme regionali, laddove adottate. A conclusione dei lavori la conformità al progetto deve essere asseverata dal Direttore dei Lavori e presentata al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori. A fine lavori, nei soli casi indicati dalle ultime Linee Guida nazionali e nelle Regioni che non hanno ancora legiferato al riguardo, come la Campania, è rilasciato dal professionista abilitato anche lÊAttestato di Qualificazione Energetica (AQE), insieme allÊAttestato di Certificazione Energetica (ACE), questÊultima però deve essere rilasciato da un soggetto terzo in tutti i casi indicati dalla normativa vigente. Nelle Regioni che hanno già predisposto il rilascio della certificazione energetica (non la Campania), invece, è necessario solo il rilascio dellÊACE da parte di un professionista iscritto regolarmente agli elenchi regionali (se presenti). LÊAQE è rilasciato, secondo quanto indicato dalle Linee Guida nazionali, dallo stesso Direttore dei Lavori o da un tecnico abilitato, non necessariamente estraneo allÊopera. In assenza dei documenti suddetti il Comune non può accettare la dichiarazione di fine lavori. Il Dlgs 28/2011 8sulle rinnovabili) in vigore dal 29 marzo 2001, allÊarticolo 13 dispone che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari sia inserita unÊapposita clausola con la quale lÊacquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relative alla certificazione energetica degli edifici, che si aggiunge lÊobbligo di dotazione del certificato energetico per ogni immobile. Nello specifico in Campania si predispone lÊACE e non AQE. Entro i 15 giorni dalla data di consegna (non dallÊemissione) al richiedente dellÊACE, il certificatore deve trasmettere copia del certificato alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio. Resta ancora in vigore, nelle Regioni che non hanno una disciplina propria (la Campania), e quindi nelle quali trova applicazione la sola normativa statale, per gli edifici e le unità immobiliari ad alto consumo energetico, lÊart. 9 dellÊallegato „A‰ al D.M. 26 giugno 2009, così dispone: Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq e ai soli fini di cui al comma 1‐bis, dellÊarticolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dellÊacquirente, il proprietario dellÊedificio, consapevole della scadente qualità energetica dellÊimmobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che: (e che deve rispecchiare la reale situazione dellÊimmobile) ‐ lÊedificio è di classe energetica G; ‐ i costi per la gestione energetica dellÊedificio sono molto alti; Anche in questo caso, entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. In Regione Campania la documentazione va inviata provvisoriamente in attesa di informazioni da parte della regione CAMPANIA a: (area 12 Sviluppo economico ) 04 S ett ore Regolaz ione dei merc ati Cent ro direzionale Isola A/ 6 80143 Napoli, protocollando direttamente in Regione, inviando fax al numero 0 817966904 oppure con mail certificata a [email protected] Per quanto riguarda gli immobili di nuova edificazione, secondo le indicazioni dellÊAllegato I comma 15 del Decreto, il Comune ha invece il compito di verificare la conformità dellÊopera al progetto depositato, anche avvalendosi di esperti esterni qualificati, sia in corso dÊopera che fino a 5 anni dalla fine dei lavori. Il committente, lÊacquirente o il conduttore possono richiedere al Comune, a loro spese, lÊeffettuazione di tale controllo. Il rilascio di AQE o ACE non veritiere contempla a carico del progettista, del Direttore dei Lavori e del certificatore che le abbia sottoscritte, ciascuno per la propria responsabilità, lÊapplicazione di sanzioni amministrative e/o provvedimenti penali.