Con ricorso depositato il 1º dicembre 2010, hanno chiesto l

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Con ricorso depositato il 1º dicembre 2010, hanno chiesto l
PRONUNCIA N. 34/13
Il Giurì, composto dai Signori:
Prof. Avv. Vincenzo Ferrari
Prof. Avv. Massimo Cartella
Prof. Fausto Colombo
Prof.ssa Carmen Leccardi
Dr.ssa Carmen Manfredda
Presidente e Relatore
in data 26 marzo 2013 ha pronunciato la seguente decisione nella vertenza promossa da
Natuzzi S.p.A.
contro
Chateau d’Ax S.p.A.
e nei confronti di
La7 S.r.l; Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A; Mediaset S.p.A.
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1. Con ricorso pervenuto il 12 marzo 2013 la Natuzzi S.p.A. ha chiesto l’intervento del Giurì nei
confronti della Chateau d’Ax S.p.A., La7 S.r.l., RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Mediaset
S.p.A. in merito ad una campagna pubblicitaria realizzata da Chateau d’Ax mediante la diffusione sulle reti televisive di un messaggio contenente in grande evidenza la promessa di una
“supervalutazione dell’usato fino a 2.500 €” e il “rimborso al 100% con buono sconto”.
Premessa la sussistenza della giurisdizione del Giurì nel caso di specie, la ricorrente lamenta
che tale pubblicità sia ingannevole perché contraddetta dal regolamento della stessa Chateau
d’Ax. Questo, infatti, per quanto attiene alla supervalutazione dell’usato, ne limita l’incidenza
al 15% del “valore di listino del nuovo prodotto da acquistare”, con la conseguenza che per
beneficiare dello sconto promesso di € 2.500,00, acquistando una cucina, “il consumatore che
si recherà nel luogo di vendita di Chateau d’Ax s.p.a. dovrà effettuare una spesa di €
16.667,00”, di ben difficile raggiungimento in relazione alle offerte annunciate dalla stessa società. Inoltre – aggiunge – il regolamento esclude dalla promozione gli elettrodomestici, le
spese di trasporto e di montaggio e l’estensione di garanzia. Per quanto attiene al buono sconto, ancora il regolamento precisa che la sua incidenza “non può superare il 30% del valore di
listino del nuovo prodotto da acquistare” e, nuovamente, pone severi limiti di tempo e di luogo
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all’utilizzo del buono sconto, oltre ad escluderlo per “divani, poltrone, letti, elettrodomestici,
trasporto e montaggio ed estensioni di garanzia”. Di queste limitazioni il consumatore non è
informato se non attraverso una scritta che compare in sovraimpressione durante il filmato,
ma è incompleta e fisicamente illeggibile.
Natuzzi, che produce in giudizio numerosi folder di Chateau d’Ax ed evoca quale precedente l’ingiunzione n. 82/2012 del Comitato di Controllo, fa presente che, sebbene la campagna in
questione contenga limiti temporali ristretti, l’intervento del Giurì è importante per la tutela
dei diritti sia della concorrenza – fra cui la stessa ricorrente – sia del consumatore, tratto in inganno dal contenuto del messaggio e dalle vistose modalità con cui esso si presenta.
La ricorrente pertanto chiede che il Giurì, accertata la violazione degli artt. 2 e 20 del codice
di autodisciplina, dichiari l’illegittimità del messaggio in questione con particolare riferimento
all’utilizzo dell’espressione “sopravalutazione del tuo usato fino a 2.500 € + rimborso al 100%
con buono sconto”, ne inibisca l’ulteriore diffusione e dichiari specificamente che dei messaggi
contenenti l’espressione appena citata “senza ulteriori specificazioni”, sia egualmente inibita la
diffusione “su qualsiasi mezzo”. Data “la rilevanza della campagna diffusa da Chateau d’Ax”, si
chiede nel ricorso l’applicazione dell’art. 40 CA.
2. Con memoria 20 marzo 2013 la Chateau d’Ax S.p.A si è costituita in giudizio eccependo anzitutto che il filmato prodotto dalla ricorrente, oggetto delle sue doglianze, “non è mai stato trasmesso da emittenti televisive, né da LA7, né da Mediaset, né dalla Rai”, ma è comparso per
un solo giorno sul sito internet della resistente all’inizio della sua campagna pubblicitaria. Produce quindi i filmati andati in onda su Rete4 e Rai, nonché copia di comunicazioni confermative di Publitalia ‘80 e Sipra. Fa presente Chateau d’Ax che i folder prodotti da Natuzzi non hanno nulla a che vedere con “le contestazioni sui comunicati pubblicitari televisivi attualmente in
onda”, relativi alla campagna di cui discute, a sua volta “relativa al mese di marzo 2013 e valida
per il periodo 4.3.2013-31.3.2013”.
Passando al merito delle doglianze avversarie, la resistente ne contesta la fondatezza.
Quanto alla supervalutazione dell’usato, osserva che non sarebbe affatto impossibile, per il
consumatore, avvantaggiarsene fino ai limiti massimi promessi di € 2.500, giacché la promozione “non riguarda il solo acquisto di una nuova cucina, ma ‘l’importo speso per l’acquisto di
un nuovo arredamento’” e considerato che “il valore complessivo dell’arredamento allestito
nello spot pubblicitario è pari a € 36.425,00” e, inoltre, i prezzi al pubblico delle singole cucine
variano da € 18.418,00 a € 39.312,00, tutti compatibili con l’entità del buono sconto di 2.500
euro. Quanto al buono sconto del 100%, citando il proprio regolamento, la resistente fa presente che tale buono “può essere usato sull’acquisto delle collezioni mobili giorno/notte, cucine, accessori, sedie, tavoli da pranzo, tavolini, tappeti, lampade, materassi, biancheria”, ed è
inoltre utilizzabile in più soluzioni.
Riguardo all’ingiunzione n. 82/2012, che è stata emessa nei confronti della stessa Natuzzi, la
resistente ne eccepisce l’inconferenza in giudizio giacché la pubblicità in questione, avente ad
oggetto una supervalutazione fino a 1.500 euro dell’usato con una incidenza massima del 15%,
era “usufruibile solo a fronte dell’acquisto di un nuovo divano”, mentre nel caso presente si
tratta dell’acquisto potenziale di un intero arredamento.
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Chateau d’Ax fa presente infine che le modalità di partecipazione alla supervalutazione
dell’usato e di utilizzo del buono sconto sono specificamente indicate nel proprio regolamento,
facilmente accessibile sul sito www.chateau-dax.it, aggiungendo che le limitazioni connesse
alle agevolazioni promesse sono annunciate con asterischi sia nel claim pubblicitario su carta
stampata, sia nel testo scorrevole che appare in calce allo spot nei filmati pubblicitari e sono
altresì complete, adeguate e leggibili, pur tenendo conto dei limiti di spazio e di tempo che ineriscono, in particolare, ai filmati stessi.
Pertanto, la resistente chiede il rigetto delle istanze di Natuzzi.
3. All’udienza del 26 marzo 2013 sono comparsi: per la Natuzzi S.p.A, gli avvocati Enzo Marazzi
e Emanuela Acerbi; per la Chateau d’Ax S.p.A., l’avv. Paolo Valt; per il Comitato di Controllo,
l’avv. Carlo Orlandi.
In apertura d’udienza sono stati proiettati i filmati rispettivamente prodotti dalla ricorrente
e dalla resistente.
L’avv. Marazzi, difensore di Natuzzi, ha fatto osservare anzitutto che tra i due filmati non vi
è nessuna differenza che giustifichi l’eccezione sollevata in via preliminare dalla resistente. Ha
poi aggiunto che i folder di Chateau d’Ax sono stati prodotti “a titolo esemplificativo e di complemento”, giacché servivano a spiegare la contestazione riguardante il filmato in cui si mette
in chiara evidenza la supervalutazione dell’usato e lo sconto, enfatizzati al massimo a differenza delle limitazioni di cui non viene data informazione al cliente. Rispetto alle difese di Chateau
d’Ax, relative al valore dei mobili da acquistare per poter usufruire del vantaggio derivanti dalla
supervalutazione dell’usato, il difensore ha fatto osservare che in realtà “nessuno compra mai
un arredo completo, ma soltanto un capo d’arredo”, ciò che di fatto rende inutilizzabile quel
vantaggio. Sottolineato che nei messaggi quello che viene detto – nella specie dallo speaker –
conta assai più di ciò che viene scritto, l’avv. Marazzi ha anche osservato che la scritta in sovrimpressione, piccola e quasi bianca su fondo bianco, oltre che molto veloce nello scorrimento, è praticamente illeggibile. Ha poi citato alcuni precedenti del Giurì e fatto notare che Natuzzi si è adeguata al precedente citato sia nel ricorso sia nella memoria della controparte.
L’avv. Valt, per la resistente, ha sottolineato che i due filmati differiscono fra loro perché in
quello prodotto dalla sua cliente, che è effettivamente andato in onda sulle emittenti citate
dalla ricorrente, esistono asterischi che rinviano al testo scorrevole. Questo testo – ha sottolineato – è stato visto in una risoluzione migliore di quella apparsa in udienza. Ha poi fatto presente che nella memoria si è chiarito che le facilitazioni promesse, su cui si sono appuntate le
critiche avversarie, sono in effetti usufruibili, tanto che, per esempio, uno sconto di 2.500 euro
è stato concesso anche su una spesa complessiva di 9.000 euro. Quanto alle modalità con cui il
messaggio è stato trasmesso e recepito, conta l’esistenza del doppio asterisco che rinvia al testo scorrevole, come si desume dal fatto che le emittenti non abbiano sollevato eccezioni per
mandarlo in onda. Pertanto, al cliente basta cliccare e avere piena consapevolezza delle limitazioni poste all’utilizzo delle facilitazioni. Più di quanto scritto nel testo scorrevole non è possibile dire, nel contesto di un messaggio televisivo di pochi secondi.
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L’avv. Orlandi, per il Comitato di Controllo, ha aderito alle istanze di Natuzzi, sottolineando
che la questione in discussione rientra nella fattispecie dell’art. 20 del CA, riguardante le vendite speciali e in particolare promozionali. Tale norma richiede che l’inserzionista indichi chiaramente in che cosa consiste la favorevole occasione d’acquisto e la scadenza dell’offerta. Tutto
ciò non compare nella pubblicità di Chateau d’Ax, per quanto riguarda sia la supervalutazione
dell’usato, sia il buono sconto. Inoltre le scritte in sovraimpressione, che rinviano al regolamento contenente le forti limitazioni connesse alle offerte, sono illeggibili.
L’avv. Marazzi, in replica, si è richiamato al regolamento di Chateau d’Ax, sottolineando che
le limitazioni inerenti alle offerte pubblicizzate sono rilevanti per i tempi, i luoghi e i capi
d’arredo acquistabili, anche se, come ha detto la difesa della resistente, può capitare che il cliente riesca casualmente a cogliere qualche occasione. Mancano inoltre informazioni circa tali
limitazioni.
L’avv. Valt, sempre in replica, ha preso atto della “ritenuta insufficienza” della scritta scorrevole, ma ha ribadito che nel messaggio televisivo è fisicamente impossibile fornire informazioni complete. Ha inoltre confermato che il messaggio prodotto dalla ricorrente, privo di asterischi, è apparso sul sito e non sui media.
4. Il Giurì osserva anzitutto che l’eccezione della resistente Chateau d’Ax, circa la mancata corrispondenza fra il messaggio denunciato da Natuzzi e quello andato in onda sulle principali emittenti televisive, non ha pregio. Premesso che la resistente non ha mosso alcuna eccezione
sul fatto che il Giurì possa pronunciarsi anche sul primo dei due messaggi, ancorché apparso
soltanto sul sito, è agevole notare che i due messaggi appaiono identici nel contenuto e differenziati solo perché quello andato in onda su Rai, Mediaset e La7 contiene asterischi che rinviano al regolamento contenente le limitazioni cui sono soggette le agevolazioni enfatizzate. Il
Giurì pertanto è legittimato ad esprimersi su entrambe le versioni della pubblicità in questione.
Ciò detto, nel merito è altrettanto agevole osservare che, come detto esattamente dal presidente del Comitato di Controllo, la fattispecie dedotta in giudizio rientra a pieno titolo nella
previsione dell’art. 20 del Codice di Autodisciplina, che per le vendite speciali e in particolare
promozionali impone all’inserzionista di “indicare chiaramente in che cosa consiste la favorevole occasione d’acquisto, nonché la scadenza dell’offerta”. Nel caso di specie, è fuori discussione che le offerte enfatizzate nella pubblicità, cioè la supervalutazione dell’usato fino a 2.500
euro e il rimborso fino al 100% con buono sconto, sono soggette a limitazioni molto severe,
previste dal regolamento di Chateau d’Ax, per quanto attiene ai tempi, ai luoghi, alle merci acquistabili e, infine, all’entità effettiva dei vantaggi economici conseguibili dal consumatore. La
stessa resistente, sul punto, si limita a svolgere alcune considerazioni sulla possibilità teorica di
fruire di tali vantaggi sul piano meramente economico. Tuttavia si tratta di casi che la stessa
discussione ha mostrato essere marginali, senza dimenticare che le limitazioni taciute nel messaggio pubblicitario vanno oltre l’aspetto puramente economico, per se stesso assai rilevante
quantitativamente.
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È pertanto pacifico che dei limiti posti all’offerta promozionale della resistente il consumatore dovesse essere informato. A questo tassativo obbligo, previsto dall’art. 20 del CA, la resistente è venuta meno anche nello spot che contiene gli asterischi che rinviano al regolamento
di Chateau d’Ax. Al di là di ogni considerazione sulla possibilità “fisica” di dare informazioni
dettagliate nel breve spazio di uno spot televisivo, è apparso palese dalla proiezione del filmato che, con o senza asterischi, la scritta che appare in sovraimpressione sotto la pubblicità delle
offerte speciali, oltre a non essere in alcun modo esauriente, è praticamente illeggibile per dimensioni delle lettere, colore delle stesse in relazione allo sfondo e tempo di apparizione, di
modo che anche il consumatore più attento si trova nell’impossibilità, proprio “fisica”, di sapere non solo quali sono i limiti connessi all’offerta, ma che l’offerta è soggetta, appunto, a dei
limiti.
Non ritiene il Giurì che ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’art. 40 del CA.
P.Q.M.
il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto
con gli artt. 2 e 20 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.
Milano, 26 marzo 2013
f.to Il Presidente e Relatore
Avv. Prof. Vincenzo Ferrari
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