Bozza Regolamento AA.BB.AA. 6
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Bozza Regolamento AA.BB.AA. 6
COMUNE DI CANTU’ Regolamento finalizzato all’incentivazione economica degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche dicembre 2015 REGOLAMENTO FINALIZZATO ALL’INCENTIVAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Legge 13/89; DM 236/89; Legge Regionale 6/89) Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Cantu’ (CO) intende contribuire fattivamente al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità o comunque con capacità motoria ridotta, e della “utenza allargata” più in generale. Per questo motivo persegue l’obiettivo di promuovere il superamento delle barriere architettoniche esistenti nel territorio comunale, favorendo quegli interventi volti alla eliminazione di ostacoli che limitano o impediscono, in particolare ai soggetti con le riferite difficoltà, la facile e sicura utilizzazione dei locali privati aperti al pubblico o dei luoghi di lavoro ma anche degli edifici privati residenziali, e degli edifici e spazi urbani pubblici. Il presente Regolamento è altresì volto ad introdurre ulteriori prescrizioni in attuazione dell’art. 12 c. 2 della LR 6/89. In occasione di una eventuale revisione del vigente Regolamento Edilizio comunale verranno integralmente recepiti in esso i contenuti del presente Regolamento. 2. Al fine di raggiungere l’obiettivo del comma 1, il comune di Cantu’ (CO) prevede incentivi riservati agli interventi volti ad eliminare le “barriere architettoniche” negli edifici privati aperti al pubblico ed in quelli produttivi, come meglio esplicitato nei successivi articoli 4, 5 e 8. Art. 2 Campo di applicazione 1. Sono fatte salve le vigenti prescrizioni di legge riguardanti le nuove costruzioni, le ristrutturazioni di interi edifici, o di singole unità immobiliari, gli ampliamenti, i cambi di destinazione d’uso senza opere, le opere di restauro e risanamento conservativo, e di manutenzione straordinaria così come definite ai sensi del DPR 380/01 e della LR 12/05. Per quanto concerne le opere di manutenzione straordinaria limitatamente alle fattispecie previste dalla LR 6/89 art. 13 comma 2, insistenti su edifici e spazi sia di proprietà pubblica che privata. 2. Il presente regolamento non si applica: a) agli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti dal DPR 380/01 e dalla LR 12/05. b) alle strutture e ai locali destinati ad uso caserma o similari limitatamente alle parti ove sia espressamente escluso l’utilizzo da parte del pubblico. c) ai locali tecnici il cui accesso è consentito solo a personale specializzato. Art. 3 Definizioni 1. Per quanto concerne le definizioni di: “barriera architettonica”, “barriera localizzativa”, “accessibilità”, “visitabilità”, “adattabilità”, e alle altre ulteriori definizioni si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente. 2. La “visitabilità condizionata”, è la possibilità di fruizione per le persone a ridotta o impedita capacità motoria ottenuta attraverso l’aiuto del personale di ausilio. In questo caso deve essere posto in prossimità dell’ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale si deve affiancare il simbolo internazionale di accessibilità. 3. Il termine “adeguamento” viene riferito, in generale, agli interventi necessari sull'ambiente costruito per l'eliminare ciò che ostacola la fruizione di detti ambienti, in funzione delle esigenze individuali dell'utenza allargata come definita al comma seguente. 4. Con il temine “utenza allargata” si intende ricomprendere quella compagine sociale fruitrice di spazi, edifici, servizi, costituita da persone colpite da disabilità motorie o sensoriali permanenti, alla quale si deve aggiungere anche quella parte di cittadini che si potrebbero trovare dal punto di vista psico-fisico in condizioni di fragilità come, a titolo esemplificativo: donne in stato di gravidanza, popolazione anziana, soggetti portatori di handicap temporanei ed altri ancora. In questo senso si vuole considerare un gruppo sociale più esteso, e tendenzialmente riferito alla totalità dei cittadini, così come indicato dalla moderna terminologia scientifica (Design for All, DfA). Art. 4 Cambio di destinazione d’uso senza l’esecuzione di opere edilizie (art. 24 c. 6 L. 104/92, art. 1 c. 3 DPR 503/96, art. 21 c. 1 L.R. 6/89) 1. Ferma restando la disciplina vigente in materia di “visitabilità condizionata”, il cambio di destinazione d’uso senza l’esecuzione di opere edilizie insistente su unità immobiliari private aperte al pubblico, l’adeguamento al requisito della “visitabilità” (art. 3 punto 3.4 del DM 236/89 ed anche L. 104/92 art. 8 lett. c)), è incentivato dalla misura economica premiale così come indicato all’art. 7 c. 3. Art. 5 Visitabilità condizionata senza l’esecuzione di opere edilizie dei locali privati aperti al pubblico 1. Qualora l’accesso dell’unità immobiliare sia impedito dalla presenza di un salto di quota eliminabile attraverso un’idonea rampa mobile, la sua predisposizione, la previsione di un campanello di chiamata, e l’apposizione del simbolo internazionale di accessibilità (la c.d. “visitabilità condizionata”, punto 5.7 dell’allegato del DM 236/89), può consentire al proprietario o all’avente titolo che spontaneamente realizza le condizioni appunto di “visitabilità condizionata”, di fruire di una misura economica premiale così come indicato all’art. 7 c. 3. Art. 6 Attestazione del professionista ed elaborati tecnici a corredo delle istanze edilizie previste dalla normativa vigente 1. I documenti tecnico-progettuali allegati alle corrispondenti istanze edilizie devono essere accompagnati da una dichiarazione del professionista che ha progettato l’opera, attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni di legge vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e ove applicabili alle prescrizioni contenute nel presente regolamento. 2. Gli elaborati grafici devono contenere le informazioni relative ai livelli di fruizione richiesti dalla normativa vigente in termini di “accessibilità”, “visitabilità” ed “adattabilità”, nonché eventualmente le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento. 3. Gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una specifica relazione, contenente la descrizione puntuale delle indicazioni di dettaglio, del grado di fruibilità, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici, delle soluzioni progettuali adottate, dei materiali previsti. Art. 7 Costituzione del fondo per l’abbattimento delle BB.AA. e modalità di accesso 1. Il comune di Cantu’ predispone un fondo di bilancio finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati aperti al pubblico e negli edifici produttivi. 2. I soggetti legittimati, entro il limite della somma stanziata a bilancio, possono beneficiare dei contributi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche eccedenti a quelle che devono essere eliminate per disposizione della normativa vigente. 3. Il contributo è concesso a fondo perduto per una percentuale del 30% delle spese occorse debitamente documentate con riferimento alla singola unità immobiliare, non è ripetibile, con un tetto massimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale di concerto con l’ufficio competente. Le priorità di abbattimento delle barriere architettoniche secondo le quali saranno valutate le istanze avanzate sono parimenti stabilite annualmente dalla Giunta Comunale di concerto con l’ufficio competente. Detto ufficio predispone altresì idonei sopralluoghi finalizzati al riscontro dell’effettiva realizzazione delle opere per le quali viene richiesto l’incentivo economico. 4. L’erogazione delle somme stanziate avverrà seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, sino all’esaurimento del fondo allocato, dopo il 15 di ottobre di ogni anno solare. Art. 8 Edifici produttive. privati aperti al pubblico o destinati ad attività 1. Ogni unità immobiliare privata aperta al pubblico, quelle destinate ad attività produttive o depositi di superficie superiore a 250 mq che sono oggetto di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia o restauro e risanamento conservativo, devono soddisfare il requisito della “accessibilità” (“visitabilità” nel caso di attività non soggette al collocamento obbligatorio aperte al pubblico di dimensione inferiore a 250 mq (DM 236/89, art. 3.4 - lett. e), mentre la sola “adattabilità” per il luoghi di lavoro di dimensione inferiore a 250 mq non soggetti al collocamento obbligatorio e non aperti al pubblico (DM 236/89, art. 3.4 - lett. f)). 2. Nel caso di opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi igienici o al rifacimento di quelli esistenti, insistenti su unità immobiliari di proprietà privata aperti al pubblico, o su quelle destinate ad attività produttive di superficie inferiore a 250 mq non soggette al collocamento obbligatorio, che comportino la demolizione e/o lo spostamento o la nuova costruzione anche di una sola parete perimetrale, le stesse dovranno soddisfare i requisiti previsti dagli artt. 3.4.14 e 3.4.38 del vigente regolamento locale d’igiene titolo terzo, nonché la dimensione minima interna netta di 2,40 x 1,70 m (pari a 4 mq c.a.), escluso l’anti bagno. O comunque una dimensione che consenta la rotazione di 360 gradi della carrozzina (1,50 x 1,50 m) e l’accostamento laterale alla tazza del w.c., salvo impedimenti di ordine tecnico debitamente documentati dal progettista. I servizi igienici devono presentare la porta di accesso della dimensione minima di 0,80 m, scorrevole o apribile verso l’esterno. 3. Nel caso di cui sopra di intervento edilizio di manutenzione straordinaria, l’eventuale utilizzazione di tazze per w.c. e di lavelli conformi alla normativa sulla disabilità, così come l'impiego di adeguati maniglioni d’appoggio e del campanello d’allarme, al fine di promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche, è prevista a titolo di incentivo, una misura economica premiale così come indicato all’art. 7 c. 3. Se l’attività risulta essere soggetta alle norme sul collocamento obbligatorio il servizio igienico dovrà essere comunque “accessibile”. 4. Nel caso di opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla realizzazione di nuovi spogliatoi o al rifacimento di quelli esistenti, che comportino la demolizione e/o lo spostamento o la nuova costruzione anche di una sola parete perimetrale, su unità immobiliari private aperte al pubblico, o su quelle destinate ad attività produttive di superficie superiore a 250 mq soggette al collocamento obbligatorio, gli stessi dovranno avere la dimensione minima interna al netto degli elementi di arredo che consenta l’inversione della carrozzina (1,50 x 1,50 m), nonché la porta di accesso della dimensione minima di 0,80 m. apribile verso l’esterno o scorrevole. Qualora l’adeguamento di cui sopra venga eseguito spontaneamente nel caso di attività non soggette al collocamento obbligatorio e di dimensioni inferiori a 250 mq, al fine di incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche verrà concessa a titolo di incentivo una misura economica premiale, così come indicato all’art. 7 c. 3. Nel caso di opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla realizzazione o al rifacimento di nuovi locali comuni al servizio del personale dipendente, gli stessi dovranno avere almeno uno spazio interno comprensivo di parte dell’arredo fruibile da parte di persone recanti disabilità. 5. Negli edifici di uso pubblico con più di un piano fuori terra è obbligatoria l’installazione di un ascensore a norma (art. 5.3.3 dell’allegato della LR 6/89). Art. 9 Edifici pubblici e spazi urbani di proprietà comunale 1. Gli edifici pubblici devono essere “accessibili” per l’ “utenza allargata” e tendenzialmente per la totalità dei cittadini. L’accessibilità deve avvenire per le percorrenze comuni. 2. Per tutti gli edifici pubblici e gli spazi urbani di competenza dell’ente locale si rimanda per l’abbattimento delle specifiche barriere architettoniche a quanto previsto dal PEBA (Piano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche) del comune di Cantu’ (CO) e alle prescrizioni del DPR 503/96. Art. 10 Edifici residenziali di proprietà privata 1. Ogni unità immobiliare residenziale, oggetto di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia o restauro e risanamento conservativo, deve soddisfare il requisito della “visitabilità” ed essere “adattabile” in tutte le sue parti. (artt. 3.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.6, 4.2, 5.1, 8.1.6 del DM 236/89) 2. Negli edifici residenziali, salvo che si tratti di edifici unifamiliari o plurifamiliari privi di parti comuni, è obbligatoria l’installazione di un ascensore a norma per ogni scala principale in tutti i fabbricati con più di tre livelli o comunque dove l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello (art. 3 comma 3.2 lett. b); punto 4.1.12 e 8.1.12 del DM 236/89). In edifici plurifamiliari con meno di quattro unità abitative deve essere prevista la sola “adattabilità”. Nei casi in cui non sia necessaria l’installazione di un ascensore, deve essere comunque garantita la “visitabilità” delle parti comuni. 3. E’ fatta salva la normativa nazionale e regionale vigente in materia di erogazione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento delle “barriere architettoniche” negli edifici residenziali privati. Gli aventi diritto possono presentare adeguata istanza presso l’ufficio Servizi alla Persona del comune di Cantù (CO). Art. 11 Norme transitorie e finali 1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.