Bozza Regolamento AA.BB.AA. 6

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Bozza Regolamento AA.BB.AA. 6
COMUNE DI CANTU’
Regolamento finalizzato
all’incentivazione economica degli
interventi di abbattimento delle
barriere architettoniche
dicembre 2015
REGOLAMENTO FINALIZZATO
ALL’INCENTIVAZIONE ECONOMICA DEGLI
INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Legge 13/89; DM 236/89; Legge Regionale 6/89)
Art. 1
Finalità
1. Il Comune di Cantu’ (CO) intende contribuire fattivamente al
miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità o
comunque con capacità motoria ridotta, e della “utenza allargata” più in
generale. Per questo motivo persegue l’obiettivo di promuovere il
superamento delle barriere architettoniche esistenti nel territorio
comunale, favorendo quegli interventi volti alla eliminazione di ostacoli
che limitano o impediscono, in particolare ai soggetti con le riferite
difficoltà, la facile e sicura utilizzazione dei locali privati aperti al pubblico
o dei luoghi di lavoro ma anche degli edifici privati residenziali, e degli
edifici e spazi urbani pubblici. Il presente Regolamento è altresì volto ad
introdurre ulteriori prescrizioni in attuazione dell’art. 12 c. 2 della LR
6/89. In occasione di una eventuale revisione del vigente Regolamento
Edilizio comunale verranno integralmente recepiti in esso i contenuti del
presente Regolamento.
2. Al fine di raggiungere l’obiettivo del comma 1, il comune di Cantu’ (CO)
prevede incentivi riservati agli interventi volti ad eliminare le “barriere
architettoniche” negli edifici privati aperti al pubblico ed in quelli
produttivi, come meglio esplicitato nei successivi articoli 4, 5 e 8.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Sono fatte salve le vigenti prescrizioni di legge riguardanti le nuove
costruzioni, le ristrutturazioni di interi edifici, o di singole unità
immobiliari, gli ampliamenti, i cambi di destinazione d’uso senza opere,
le opere di restauro e risanamento conservativo, e di manutenzione
straordinaria così come definite ai sensi del DPR 380/01 e della LR
12/05. Per quanto concerne le opere di manutenzione straordinaria
limitatamente alle fattispecie previste dalla LR 6/89 art. 13 comma 2,
insistenti su edifici e spazi sia di proprietà pubblica che privata.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti dal
DPR 380/01 e dalla LR 12/05.
b) alle strutture e ai locali destinati ad uso caserma o similari
limitatamente alle parti ove sia espressamente escluso l’utilizzo da
parte del pubblico.
c) ai locali tecnici il cui accesso è consentito solo a personale
specializzato.
Art. 3
Definizioni
1. Per quanto concerne le definizioni di: “barriera architettonica”, “barriera
localizzativa”, “accessibilità”, “visitabilità”, “adattabilità”, e alle altre
ulteriori definizioni si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. La “visitabilità condizionata”, è la possibilità di fruizione per le persone a
ridotta o impedita capacità motoria ottenuta attraverso l’aiuto del
personale di ausilio. In questo caso deve essere posto in prossimità
dell’ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale si deve
affiancare il simbolo internazionale di accessibilità.
3. Il termine “adeguamento” viene riferito, in generale, agli interventi
necessari sull'ambiente costruito per l'eliminare ciò che ostacola la
fruizione di detti ambienti, in funzione delle esigenze individuali
dell'utenza allargata come definita al comma seguente.
4. Con il temine “utenza allargata” si intende ricomprendere quella
compagine sociale fruitrice di spazi, edifici, servizi, costituita da persone
colpite da disabilità motorie o sensoriali permanenti, alla quale si deve
aggiungere anche quella parte di cittadini che si potrebbero trovare dal
punto di vista psico-fisico in condizioni di fragilità come, a titolo
esemplificativo: donne in stato di gravidanza, popolazione anziana,
soggetti portatori di handicap temporanei ed altri ancora. In questo
senso si vuole considerare un gruppo sociale più esteso, e
tendenzialmente riferito alla totalità dei cittadini, così come indicato
dalla moderna terminologia scientifica (Design for All, DfA).
Art. 4
Cambio di destinazione d’uso senza l’esecuzione di opere
edilizie (art. 24 c. 6 L. 104/92, art. 1 c. 3 DPR 503/96, art. 21 c. 1 L.R.
6/89)
1. Ferma restando la disciplina vigente in materia di “visitabilità
condizionata”, il cambio di destinazione d’uso senza l’esecuzione di
opere edilizie insistente su unità immobiliari private aperte al pubblico,
l’adeguamento al requisito della “visitabilità” (art. 3 punto 3.4 del DM
236/89 ed anche L. 104/92 art. 8 lett. c)), è incentivato dalla misura
economica premiale così come indicato all’art. 7 c. 3.
Art. 5 Visitabilità condizionata senza l’esecuzione di opere edilizie dei
locali privati aperti al pubblico
1. Qualora l’accesso dell’unità immobiliare sia impedito dalla presenza di un
salto di quota eliminabile attraverso un’idonea rampa mobile, la sua
predisposizione, la previsione di un campanello di chiamata, e
l’apposizione del simbolo internazionale di accessibilità (la c.d.
“visitabilità condizionata”, punto 5.7 dell’allegato del DM 236/89), può
consentire al proprietario o all’avente titolo che spontaneamente realizza
le condizioni appunto di “visitabilità condizionata”, di fruire di una misura
economica premiale così come indicato all’art. 7 c. 3.
Art. 6
Attestazione del professionista ed elaborati tecnici a corredo
delle istanze edilizie previste dalla normativa vigente
1. I documenti tecnico-progettuali allegati alle corrispondenti istanze
edilizie devono essere accompagnati da una dichiarazione del
professionista che ha progettato l’opera, attestante la conformità degli
elaborati alle disposizioni di legge vigenti in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche e ove applicabili alle prescrizioni
contenute nel presente regolamento.
2. Gli elaborati grafici devono contenere le informazioni relative ai livelli
di fruizione richiesti dalla normativa vigente in termini di
“accessibilità”, “visitabilità” ed “adattabilità”, nonché eventualmente le
soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il
rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
3. Gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una specifica
relazione, contenente la descrizione puntuale delle indicazioni di
dettaglio, del grado di fruibilità, degli accorgimenti tecnico-strutturali
ed impiantistici, delle soluzioni progettuali adottate, dei materiali
previsti.
Art. 7
Costituzione del fondo per l’abbattimento delle BB.AA. e
modalità di accesso
1. Il comune di Cantu’ predispone un fondo di bilancio finalizzato
all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati
aperti al pubblico e negli edifici produttivi.
2. I soggetti legittimati, entro il limite della somma stanziata a bilancio,
possono beneficiare dei contributi finalizzati all’abbattimento delle
barriere architettoniche eccedenti a quelle che devono essere
eliminate per disposizione della normativa vigente.
3. Il contributo è concesso a fondo perduto per una percentuale del 30%
delle spese occorse debitamente documentate con riferimento alla
singola unità immobiliare, non è ripetibile, con un tetto massimo
stabilito annualmente dalla Giunta Comunale di concerto con l’ufficio
competente. Le priorità di abbattimento delle barriere architettoniche
secondo le quali saranno valutate le istanze avanzate sono parimenti
stabilite annualmente dalla Giunta Comunale di concerto con l’ufficio
competente.
Detto ufficio predispone altresì idonei sopralluoghi
finalizzati al riscontro dell’effettiva realizzazione delle opere per le
quali viene richiesto l’incentivo economico.
4. L’erogazione delle somme stanziate avverrà seguendo l’ordine
cronologico di presentazione delle istanze, sino all’esaurimento del
fondo allocato, dopo il 15 di ottobre di ogni anno solare.
Art. 8
Edifici
produttive.
privati aperti al pubblico o destinati ad attività
1. Ogni unità immobiliare privata aperta al pubblico, quelle destinate ad
attività produttive o depositi di superficie superiore a 250 mq che
sono oggetto di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione
edilizia o restauro e risanamento conservativo, devono soddisfare il
requisito della “accessibilità” (“visitabilità” nel caso di attività non
soggette al collocamento obbligatorio aperte al pubblico di dimensione
inferiore a 250 mq (DM 236/89, art. 3.4 - lett. e), mentre la sola
“adattabilità” per il luoghi di lavoro di dimensione inferiore a 250 mq
non soggetti al collocamento obbligatorio e non aperti al pubblico (DM
236/89, art. 3.4 - lett. f)).
2. Nel caso di opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla
realizzazione di nuovi servizi igienici o al rifacimento di quelli esistenti,
insistenti su unità immobiliari di proprietà privata aperti al pubblico, o
su quelle destinate ad attività produttive di superficie inferiore a 250
mq non soggette al collocamento obbligatorio, che comportino la
demolizione e/o lo spostamento o la nuova costruzione anche di una
sola parete perimetrale, le stesse dovranno soddisfare i requisiti
previsti dagli artt. 3.4.14 e 3.4.38 del vigente regolamento locale
d’igiene titolo terzo, nonché la dimensione minima interna netta di
2,40 x 1,70 m (pari a 4 mq c.a.), escluso l’anti bagno. O comunque
una dimensione che consenta la rotazione di 360 gradi della
carrozzina (1,50 x 1,50 m) e l’accostamento laterale alla tazza del
w.c., salvo impedimenti di ordine tecnico debitamente documentati
dal progettista. I servizi igienici devono presentare la porta di accesso
della dimensione minima di 0,80 m, scorrevole o apribile verso
l’esterno.
3. Nel caso di cui sopra di intervento edilizio di manutenzione
straordinaria, l’eventuale utilizzazione di tazze per w.c. e di lavelli
conformi alla normativa sulla disabilità, così come l'impiego di
adeguati maniglioni d’appoggio e del campanello d’allarme, al fine di
promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche, è prevista a
titolo di incentivo, una misura economica premiale così come indicato
all’art. 7 c. 3. Se l’attività risulta essere soggetta alle norme sul
collocamento obbligatorio il servizio igienico dovrà essere comunque
“accessibile”.
4. Nel caso di opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla
realizzazione di nuovi spogliatoi o al rifacimento di quelli esistenti,
che comportino la demolizione e/o lo spostamento o la nuova
costruzione anche di una sola parete perimetrale, su unità immobiliari
private aperte al pubblico, o su quelle destinate ad attività produttive
di superficie superiore a 250 mq soggette al collocamento
obbligatorio, gli stessi dovranno avere la dimensione minima interna
al netto degli elementi di arredo che consenta l’inversione della
carrozzina (1,50 x 1,50 m), nonché la porta di accesso della
dimensione minima di 0,80 m. apribile verso l’esterno o scorrevole.
Qualora l’adeguamento di cui sopra venga eseguito spontaneamente
nel caso di attività non soggette al collocamento obbligatorio e di
dimensioni inferiori a 250 mq, al fine di incentivare l’abbattimento
delle barriere architettoniche verrà concessa a titolo di incentivo una
misura economica premiale, così come indicato all’art. 7 c. 3. Nel caso
di opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla realizzazione o
al rifacimento di nuovi locali comuni al servizio del personale
dipendente, gli stessi dovranno avere almeno uno spazio interno
comprensivo di parte dell’arredo fruibile da parte di persone recanti
disabilità.
5. Negli edifici di uso pubblico con più di un piano fuori terra è
obbligatoria l’installazione di un ascensore a norma (art. 5.3.3
dell’allegato della LR 6/89).
Art. 9 Edifici pubblici e spazi urbani di proprietà comunale
1. Gli edifici pubblici devono essere “accessibili” per l’ “utenza
allargata” e tendenzialmente per la totalità dei cittadini.
L’accessibilità deve avvenire per le percorrenze comuni.
2. Per tutti gli edifici pubblici e gli spazi urbani di competenza dell’ente
locale si rimanda per l’abbattimento delle specifiche barriere
architettoniche a quanto previsto dal PEBA (Piano per l’Abbattimento
delle Barriere Architettoniche) del comune di Cantu’ (CO) e alle
prescrizioni del DPR 503/96.
Art. 10
Edifici residenziali di proprietà
privata
1. Ogni unità immobiliare residenziale, oggetto di nuova costruzione,
ampliamento, ristrutturazione edilizia o restauro e risanamento
conservativo, deve soddisfare il requisito della “visitabilità” ed essere
“adattabile” in tutte le sue parti. (artt. 3.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.6, 4.2,
5.1, 8.1.6 del DM 236/89)
2. Negli edifici residenziali, salvo che si tratti di edifici unifamiliari o
plurifamiliari privi di parti comuni, è obbligatoria l’installazione di un
ascensore a norma per ogni scala principale in tutti i fabbricati con più
di tre livelli o comunque dove l’accesso alla più alta unità immobiliare
è posto oltre il terzo livello (art. 3 comma 3.2 lett. b); punto 4.1.12 e
8.1.12 del DM 236/89). In edifici plurifamiliari con meno di quattro
unità abitative deve essere prevista la sola “adattabilità”. Nei casi in
cui non sia necessaria l’installazione di un ascensore, deve essere
comunque garantita la “visitabilità” delle parti comuni.
3. E’ fatta salva la normativa nazionale e regionale vigente in materia di
erogazione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento delle “barriere
architettoniche” negli edifici residenziali privati. Gli aventi diritto
possono presentare adeguata istanza presso l’ufficio Servizi alla
Persona del comune di Cantù (CO).
Art. 11 Norme transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della
delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.