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COMUNICATO CAPDI & LSM N°20
del 17 novembre 2016
Nuovo Disegno di Legge sulla professione del
laureato in SM
Carissimi colleghi
Presentato al Senato della Repubblica, da alcuni parlamentari del Gruppo
Misto, primo firmatario il Sen. Maurizio Romani, il DdL N.2475 “Disposizioni in
materia di riconoscimento e regolamentazione delle professioni relative alle
attività motorie, nonché delega al Governo per l’istituzione della figura di
insegnante specializzato in attività motorie”
Il DdL, l’ennesimo (almeno una decina i DdL presentati negli ultimi 15 anni tra
la Camera dei Deputati e il Senato), prevede l’istituzione di 4 figure
professionali, che corrispondono prevalentemente ai profili d’uscita delle classi
di laurea in SM e precisamente: il chinesiologo di base L-22, il chinesiologo
sportivo LM-68, il manager dello sport LM-47 e il chinesiologo clinico LM-67.
Nelle palestre e impianti sportivi è prevista l’istituzione di un responsabile (LM)
che “vigili sulle attività tecnico-scientifiche e sui requisiti del personale
istruttore operante nella struttura” e la presenza di almeno un professionista
qualificato in possesso di una laurea in SM L-22.
Interessante è la proposta che per accedere ai corsi di laurea in SM si preveda
il “… superamento di test di ammissione comprendenti una prova inerente le
capacità fisico-motorie, determinante ai fini del giudizio finale, una visita
medico-sportiva…..” sembra essere ritornati al vecchio e amato ISEF.
A proposito di ISEF, il DdL sembra essersi dimenticato che nel mercato ci sono
ancora i diplomati ISEF (e questo almeno per una trentina d’anni) perché
proprio non vengono citati!!
Sotto le osservazioni inviate al Senatore Romani
In allegato i DdL presentati nell’ultimo periodo
Allegati:
-DdL C. 3309 deputato Sbrollini e altri
-DdL S. 2177 senatrice Idem e altri
CAPDI & LSM Via del Gazzato, n.4 – 30174 Mestre Venezia – www.capdi.it – [email protected] - fax: 0532.17.12.067
-DdL S. 2475 senatore Romani e altri
Un abbraccio
Flavio Cucco
Presidente Capdi & LSM
Venezia 17 novembre 2016
Si prega di non rispondere a questa mail
Gentile Senatore
Maurizio Romani
Le scrivo in qualità di presidente della Capdi & LSM – Confederazione delle
associazioni dei diplomati ISEF e laureati Scienze motorie – l’associazione nazionale
che raccoglie attualmente N. 29 associazioni territoriali di diplomati ISEF e LSM e
conta complessivamente, compresi i soci individuali Capdi, poco meno di tremila soci.
La Capdi & LSM rappresenta la categoria degli insegnanti di Educazione fisica e di
Scienze motorie e sportive ed è associazione riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione
quale Ente di formazione del personale della scuola.
Da anni ci battiamo per un riconoscimento della professione del diplomato ISEF e
laureato in SM, avendo tra l’altro seguito negli ultimi 15 anni, i diversi DdL presentati
sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica, fornendo, anche in
diverse audizioni, osservazioni e spunti per un inquadramento normativo che miri a
tutelare maggiormente il diritto alla salute dei cittadini che utilizzano i servizi motori e
sportivi, chiarendo le competenze e i ruoli degli operatori.
A tal riguardo plaudiamo alla presentazione al Senato del Ddl N. 2475, che vede la
sua persona quale primo firmatario “Disposizioni in materia di riconoscimento e
regolamentazione delle professioni relative alle attività motorie, nonché delega al
Governo per l’istituzione della figura di insegnante specializzato in attività motorie”
CAPDI & LSM Via del Gazzato, n.4 – 30174 Mestre Venezia – www.capdi.it – [email protected] - fax: 0532.17.12.067
Sempre con spirito di collaborazione inviamo alcune osservazioni al Ddl
In tutto l’articolato non si nomina mai la figura del diplomato ISEF. Ricordiamo che gli
Istituti Superiori di EF hanno licenziato, durante gli anni della loro vita, quasi 90 mila
diplomati e che molti di questi sono inseriti (oltre che nella scuola) nella “professione
reale”, sia in ambito sportivo nella preparazione (anche olimpica) fisica e tecnica, sia
nella gestione di impianti sportivi e palestre, pubbliche o private. Pensiamo che
qualunque nuova regolamentazione debba tener conto della realtà nella quale essa va
ad intervenire per non creare danni e per non svilire professionalità consolidate.
A tal fine si propone di aggiungere la terminologia di diploma ISEF là dove si cita la
classe di laurea L-22. Così nell’ articolo N.1 – comma 2 e art 6 comma 2 e
conseguentemente nell’istituzione del registro relativo alla figura professionale del
chinesiologo di base (art 7 comma 1)
Così per l’esercizio sia della professione di chinesiologo sportivo all’art 2 che per
quella di manager dello sport all’art 3, si stabilisca una moratoria per le situazioni
professionali già esistenti.
Per quanto riguarda la Istituzione e definizione della professione sanitaria di
chinesiologo clinico di cui all’art 4 è necessario specificare bene gli ambiti di
pertinenza del LSM per non incrociare quelli del fisioterapista. A tal fine si propone di
valutare i risultati dell’intesa siglata tra fisioterapisti e laureati in SM nel Documento
Finale del Tavolo di lavoro istituito da Ministro Balduzzi nel 2012 presso il Ministero
della Salute, tra laureati in fisioterapia e laureati in scienze motorie. Tavolo composto
dal Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Regioni,
rappresentanze professionali dei fisioterapisti e dei laureati in SM (tra queste anche la
Capdi & LSM)
La Capdi & LSM si dichiara disponibile eventualmente ad incontrarla per approfondire
nel merito il Ddl
Un cordiale saluto
Flavio Cucco
Presidente Capdi & LSM
[email protected]
cell 340.8822577
CAPDI & LSM Via del Gazzato, n.4 – 30174 Mestre Venezia – www.capdi.it – [email protected] - fax: 0532.17.12.067
CAPDI & LSM Via del Gazzato, n.4 – 30174 Mestre Venezia – www.capdi.it – [email protected] - fax: 0532.17.12.067
N. 2475
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIETRO, BISINELLA,
BIGNAMI, FUCKSIA e MASTRANGELI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2016
Disposizioni in materia di riconoscimento e regolamentazione delle
professioni relative alle attività motorie, nonché delega al Governo per
l’istituzione della figura di insegnante specializzato in attività motorie
ONOREVOLI SENATORI. -- Di recente l'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato le nuove linee
guida per una strategia sull'attività fisica nella regione europea per il periodo 2016-2025, elaborata
alla luce degli obiettivi volontari attualmente stabiliti a livello mondiale dal Global action plan far the
prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020 (Piano di azione globale per la
prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020) dell'OMS, adottato nel maggio
2013 dalla sessantaseiesima Assemblea Mondiale della Sanità. La strategia è fondata sull'attività
fisica quale fattore trainante per la salute e il benessere della Regione europea, con particolare
attenzione all'incidenza di malattie non trasmissibili associate a livelli insufficienti di attività fisica e
a comportamenti sedentari.
I benefici per la salute derivanti dall'attività fisica, ampiamente dimostrati dall'evidenza scientifica,
comprendono un minor rischio di contrarre malattie cardiovascolari, ipertensione e diabete, svolge
un ruolo importante nella gestione di talune affezioni croniche e produce effetti positivi anche sulla
salute mentale riducendo le reazioni da stress, ansia e depressione.
L'attività fisica rappresenta un fattore determinante per il dispendio energetico ed è quindi
essenziale ai fini dell'equilibrio energetico e del controllo del peso. Nel corso dell'infanzia e
dell'adolescenza, l'attività fisica è necessaria allo sviluppo di capacità motorie essenziali ed è
menzionata anche nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. In età adulta,
l'attività fisica mantiene il tono muscolare e migliora la salute dell'apparato cardiorespiratorio e di
quello osseo. In età avanzata, l'attività fisica aiuta a mantenersi sani, agili e autosufficienti a livello
funzionale e favorisce la partecipazione sociale. Può inoltre aiutare a prevenire le cadute e facilitare
i percorsi di riabilitazione per chi è affetto da malattie croniche, divenendo una componente
importante di una vita sana.
Alla fine degli anni novanta, con la legge 15 maggio 1997, n. 127, è stato introdotto
nell'ordinamento giuridico italiano il termine «Scienze motorie», confermato poi con l'istituzione
della laurea in scienze motorie quale evoluzione del Diploma dell'istituto superiore di educazione
fisica (I.S.E.F.). Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, le discipline
caratterizzanti i corsi di studio sono sia teoriche, afferenti oltre che all'ambito motorio, ai settori
biomedico, giuridico, economico, della metodologia didattica e psicopedagogico, sia pratiche,
afferenti al settori motorio e sportivo. La laurea in scienze motorie prevede un primo ciclo di tre
anni ed un secondo magistrale di due anni, articolato in diversi indirizzi di approfondimento.
Il corso di studi di primo livello consente ai laureati di acquisire le competenze necessarie per
operare in ambiti pubblici e privati finalizzati al mantenimento della migliore efficienza fisica nelle
varie fasi della vita, alla preparazione fisica nella discipline sportive, praticate a livello amatoriale ed
agonistico, e allo sviluppo delle capacità e delle competenze motorie in età evolutiva e adulta. Il
laureato in scienze delle attività motorie e sportive si configura dunque come esperto del
movimento, come studioso del corpo e della motricità e, se messo nelle giuste condizioni di farlo,
può rivestire un ruolo fondamentale nella definizione di programmi di prevenzione primaria
rappresentando così un punto di riferimento per interventi di educazione sanitaria sul territorio.
Il percorso di laurea magistrale prevede l'acquisizione di competenze in merito alla progettazione,
conduzione e gestione delle attività motorie nonché competenze manageriali che rendono il
laureato magistrale particolarmente adatto alla supervisione delle attività di enti di promozione
sportiva ed alloro coordinamento.
Un inquadramento normativo chiaro, che miri a coinvolgere personale qualificato nelle strutture
dove si praticano a vario titolo attività motorie e sportive, combina la necessità di veder
maggiormente tutelato il diritto alla salute attraverso la garanzia del corretto svolgimento delle
attività fisico-motorie con l'esigenza conseguente di evitare che l'abuso di una professione così
importante permetta a persone non qualificate di svolgere attività che potrebbero compromettere,
anche seriamente, la salute di chi vi si affida.
La figura del laureato in scienze motorie, da sempre impegnato nella promozione della prevenzione
della salute, è ad oggi ancora senza riconoscimento professionale. Il presente disegno di legge mira
dunque a identificare i laureati in scienze motorie quali professionisti dell'esercizio fisico nell'ambito
della prevenzione della salute, prevedendo il riconoscimento professionale delle competenze
acquisite durante il percorso universitario ed individuando le attività e gli ambiti nei quali è
necessario impiegare personale appositamente formato.
Il disegno di legge prevede quindi l'istituzione di diverse figure professionali, disciplinate sulla base
delle diverse competenze acquisite durante i differenziati percorsi universitari. In primo luogo viene
istituita la figura del chinesiologo di base, per la quale è necessario aver conseguito la laurea in
scienze motorie di primo livello. In secondo luogo si prevede l'istituzione della figura professionale
del chinesiologo sportivo e del manager dello sport, rispettivamente regolamentate sulla base delle
conoscenze acquisite durante Il corso di laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport ed in
management dello sport.
Considerazioni ulteriori devono invece riguardare l'indirizzo magistrale relativo alle scienze motorie
preventive e adattate, il quale consente ai laureati di secondo livello di utilizzare avanzati strumenti
culturali metodologici e tecnico pratici con ampi poteri decisionali e di autonomia. Le competenze
acquisite con questo specifico indirizzo di laurea magistrale permettono a chi la consegue di
progettare, gestire ed attuare programmi specifici dove l'esercizio fisico è concepito a fini rieducativi
per il mantenimento delle migliori condizioni di benessere psico-fisico e dello stato ottimale di
salute, anche quale coadiuvante nel trattamento di specifiche patologie croniche che possono trarre
beneficio dall'attività sportiva.
In questo senso il laureato magistrale in scienze motorie preventive e adattate è in grado di
svolgere un ruolo fondamentale all'interno di un'equipe riabilitativa multidisciplinare che,
comprendendo varie professionalità, ha come fine condiviso la costruzione di un progetto
terapeutico riabilitativo che tenga conto di tutti gli aspetti del ripristino delle funzionalità motorie.
Un'equipe che, interagendo nelle diverse fasi del trattamento, non dimentichi la fase postrieducativa e di ri-atletizzazione.
Si prevede quindi l'istituzione, nell'ambito delle professioni sanitarie, della professione del
chinesiologo clinico cui possono accedere coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale in
scienze motorie preventive e adattate, o titoli equipollenti.
In un'ottica di tutela della salute incentrata sulla promozione della prevenzione si prevede dunque
all'articolo 6 che le attività motorie debbano essere necessariamente pianificate e messe in atto da
personale qualificato, all'interno di tutte le strutture, sia pubbliche che private, che a vario titolo
intendano svolgere al proprio interno attività motorie e sportive. L'obiettivo è quindi quello di
garantire che queste attività vengano svolte correttamente e con la supervisione di un
professionista. In particolare si affida ad un responsabile di struttura la responsabilità di verificare e
vigilare sulla formazione del personale istruttore, contribuendo così ad instaurare un circolo virtuoso
che ha come fine ultimo la garanzia per gli utenti della massima professionalità. Professionalità
garantita inoltre dalla presenza di registri regionali presso i quali diviene possibile iscriversi solo a
condizione di possedere specifici requisiti.
Infine, per assicurare le condizioni per una crescita sana durante la delicata fase dello sviluppo è
indispensabile affidare l'insegnamento dell'educazione motoria, anche nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria, ad un professionista che possa essere nella scuola l'esperto del movimento,
del corpo e della motricità e possa dunque rivestire un ruolo determinante nell'educazione alla
salute ed alla corporeità. Una figura che garantisca il più alto livello di formazione agli alunni e che
sia in grado di valorizzare le finalità educative dell'attività sportiva.
Per tutte le ragioni espresse si auspica una celere approvazione del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della professione
di chinesiologo di base)
1. Ai fini di una maggiore tutela della salute, attraverso il corretto svolgimento delle attività fisicomotorie all'interno di strutture gestite da soggetti pubblici e privati, della rieducazione motoria
attiva, della socializzazione e della prevenzione, nonché del mantenimento della migliore efficienza
fisica nelle differenti fasce di età, è istituita la figura professionale del chinesiologo di base.
2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della
laurea in scienze delle attività motorie e sportive, classe di laurea L-22. Con accordo stipulato in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di
cui al comma 1.
3. L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha per oggetto:
a) la conduzione, la gestione e la valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere
compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero
delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili
di vita attivi;
b) la conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita
mediante l'esercizio fisico, nonché di personal training e di preparazione atletica non agonistica;
c) il rispetto delle normative antidoping, in collaborazione con i Nuclei antisofisticazioni e Sanità
dell'Arma dei Carabinieri, dell'adeguata diffusione delle informazioni in ordine ai possibili effetti
collaterali connessi all'assunzione di integratori alimentari o di sostanze comunque dirette a
migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla legislazione vigente.
Art. 2.
(Istituzione della professione
di chinesiologo sportivo)
1. Al fine di garantire i più alti standard di formazione dei professionisti operanti nell'ambito delle
attività motorie e sportive di livello agonistico è istituita la figura professionale del chinesiologo
sportivo.
2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della
laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport, classe di laurea LM-68. Con accordo stipulato in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione
di cui al comma 1.
3. L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha per oggetto:
a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in
ambito agonistico, fino al livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive,
enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati;
b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra;
c) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione fisica
presso i centri di addestramento delle Forze Armate e dei corpi impegnati, a vario titolo, nel
garantire la sicurezza.
Art. 3.
(Istituzione della professione
di manager dello sport)
1. Al fine di garantire la massima professionalità nell'organizzazione e nella gestione delle strutture
nelle quali si pratichino a vario titolo attività motorie e sportive è istituita la figura professionale del
manager dello sport.
2. Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della
laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, classe di
laurea LM-47. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini
dell'esercizio della professione di cui al comma 1.
3. L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto:
a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi;
b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgano attività motorie,
anche ludico-ricreative;
c) l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche
ludico-ricreative.
Art. 4.
(Istituzione e definizione della professione sanitaria di chinesiologo clinico)
1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione di chinesiologo clinico. Per
l'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma è necessario il possesso della laurea
magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, classe di laurea LM-67,
o di titoli equipollenti alla laurea abilitante.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio
della professione sanitaria di cui al comma 1.
3. L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo clinico ha per oggetto la progettazione,
l'organizzazione, la valutazione e l'attuazione:
a) di attività per la prevenzione primaria e secondaria nonché di programmi di rieducazione motoria
attiva, relativi alla prevenzione di vizi posturali e al recupero motorio post riabilitativo finalizzato
alla stabilizzazione muscolare ed articolare ed al mantenimento dell'efficienza fisica;
b) di attività motorie adatte a soggetti diversamente abili o con limitazioni funzionali stabilizzate
derivanti da patologie che possono trarre vantaggio dall'esercizio fisico, nonché malattie croniche in
condizioni clinicamente stabili.
4. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il collegio dei tecnici
sanitari di radiologia medica, l'albo per la professione di chinesiologo clinico. Possono iscriversi
all'albo i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 5.
(Disposizioni concernenti la formazione universitaria)
1. Nell’ambito della propria autonomia, le facoltà universitarie di scienze delle attività motorie e
sportive possono favorire l’uniformità dei propri piani di studio, relativi sia ai corsi di laurea
magistrali che a quelli triennali, al fine di migliorare la formazione degli studenti, di assicurare una
maggiore competitività a livello internazionale, nonché di agevolare la comunicazione e la
collaborazione tra le università.
2. L'accesso ai corsi di laurea in scienze delle attività motorie e sportive, compresi i corsi delle
lauree magistrali, è subordinato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, al superamento di test
di ammissione comprendenti una prova inerente le capacità fisico-motorie, determinante ai fini del
giudizio finale, una visita medico-sportiva ed una prova scritta generale relativa ai programmi di
studio del corso di studi, che attribuisca un punteggio massimo non superiore a quello relativo alla
prova fisico-motoria. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, definisce con
proprio decreto il contenuto dei tests di ammissione di cui al presente comma.
Art. 6.
(Tutela della salute nell'esercizio
delle attività motorie)
1. Al fine di garantire la salute dei cittadini, le strutture private destinate a qualsiasi titolo allo
svolgimento di attività fisico-motorie possono esercitare tali attività a condizione di includere nel
proprio organico un responsabile che vigili sulle attività tecnico-scientifiche e sui requisiti del
personale istruttore operante nella struttura. Per l'esercizio della funzione di responsabile è
necessario il conseguimento della laurea magistrale in scienze motorie, classi di laurea LM-47, LM67, LM-68.
2. Presso le strutture destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie, le società sportive, anche
non professionistiche, le associazioni sportive, le scuole di formazione alle discipline sportive, i
centri destinati alla preparazione degli atleti professionisti e non professionisti, i centri di
formazione militare e le scuole di polizia, è assicurata la presenza obbligatoria di almeno un
professionista qualificato in possesso di una laurea in scienze motorie, classe di laurea L-22, o di
titoli equipollenti. Il responsabile di cui al comma 1 è altresì competente al controllo dei titoli di cui
al primo periodo nonché delle modalità di impiego degli istruttori o dei preparatori.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle strutture pubbliche che, a
qualunque titolo, intendono svolgere attività fisico-motorie. Alle medesime strutture è comunque
consentito il ricorso alle figure professionali di cui alla presente legge anche mediante consulenze
specifiche.
Art. 7.
(Istituzione del registri relativi alle figure professionali di chinesiologo di base, di chinesiologo
sportivo e di manager dello sport)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i registri relativi alle figure professionali di
chinesiologo di base, di chinesiologo sportivo e di manager dello sport, ai quali possono avere
accesso i professionisti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Le funzioni di controllo sulla corretta applicazione delle norme di cui alla presente legge nelle
strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie, sono attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero della salute i quali, in caso di accertata violazione,
procedono all'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura interessata, fino
alla relativa regolarizzazione. In caso di recidiva è disposta la chiusura definitiva della struttura.
Art. 8.
(Delega al Governo per l'istituzione della figura di insegnante specializzato in attività motorie presso
la scuola dell'infanzia e la scuola primaria)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi al fine di istituire presso la scuola dell'infanzia e presso la scuola primaria la
figura dell'insegnante specializzato in scienze motorie, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conseguimento obbligatorio della laurea magistrale in scienze delle attività motorie e sportive,
classe di laurea LM-47, LM-67 e LM-68, o equipollenti, come previsto per l'insegnamento delle
scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
b) conseguimento obbligatorio dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e per la
scuola primaria;
c) obbligatorio superamento di un apposito concorso per titoli ed esami.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei
pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal
comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono corredati da una relazione tecnica che dia
conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti,
nonché del corrispondenti mezzi di copertura.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di cui al comma 1, il Governo
può adottare disposizioni integrative o correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui al comma 1, con la procedura prevista dai commi 2 e 3.
5. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA
N. 2177
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori IDEM, DI GIORGI, MARCUCCI, ALBANO, BERGER, BERTUZZI,
BIANCO, BISINELLA, BROGLIA, CALEO, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CIRINNÀ,
COLLINA, CONTE, CORSINI, CUOMO, D’ADDA, DALLA TOR, DE BIASI, DEL BARBA,
DIRINDIN, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, FRAVEZZI, GATTI,
GIACOBBE, GINETTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO
GIUDICE, LO MORO, LUCHERINI, MANASSERO, MARAN, Mauro Maria MARINO, MARTINI,
MASTRANGELI, MATTESINI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MIRABELLI, MORGONI,
MOSCARDELLI, ORELLANA, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, PIGNEDOLI,
PUPPATO, RANUCCI, RICCHIUTI, ROMANO, Gianluca ROSSI, SANTINI, SCALIA,
SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, SUSTA, VACCARI, VALDINOSI, VATTUONE, ZANONI e
ZAVOLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2015
Delega al Governo in materia di disciplina delle competenze professionali
nel settore delle attività motorie e sportive
ONOREVOLI SENATORI. -- Lo sport dilettantistico e amatoriale nel nostro Paese soffre di alcune carenze
strutturali, dal punto di vista normativo, che senza dubbio richiedono l'intervento da parte del
legislatore nazionale. Un punto che merita la massima attenzione riguarda la verifica e
l'accertamento delle qualità delle competenze professionali di chi lavora nel settore sportivo dove,
spesso, sembrano vigere le regole proprie del mondo del «far west», situazione nella quale non
esistono leggi o norme specifiche e in cui ciascun soggetto cerca di ottenere al massimo il proprio
vantaggio, anche a costo di danneggiare gli altri. Nella speranza che le forze politiche sappiano
presto delineare un percorso condiviso per un approccio legislativo complessivo al mondo dello
sport per il benessere della comunità, in cui poter valutare adeguatamente le diverse esigenze del
settore alla quali non è stata ancora data, in via compiuta, una risposta effettiva, il presente
progetto di legge intende intervenire al fine di dirimere una questione certamente annoverabile tra
quelle principali, ovvero la regolamentazione dell'esercizio professionale delle attività motorie e
sportive.
Spesse volte, infatti, accade che associazioni e società sportive dilettantistiche non richiedano il
possesso di determinati requisiti per l'accesso alle professioni e, a tal fine, si fanno valere titoli o
certificazioni rilasciati per il tramite di corsi di formazione non adeguati. Tali titoli abilitanti,
attraverso i quali non è infrequente ottenere un posto di lavoro, celano però potenziali rischi per la
salute e la sicurezza dei cittadini, dal momento in cui vengono utilizzati al pari di certificazioni
rilasciate da autorità preposte a tale scopo (ad esempio, i corsi certificati da enti federali o enti
equiparabili) o di percorsi di studi riconosciuti, nonostante l'articolo 32 della Costituzione disponga
la tutela della salute, da parte della Repubblica, come «fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività». In questo senso, la crescente diffusione delle pratiche motorie per la
salvaguardia della buona salute in base a prescrizioni mediche, fatto in sé assai positivo, sta
rendendo ulteriormente utile negli ultimi anni un'organica trattazione di tale materia.
La frequenza a tali corsi, privi di alcun riconoscimento o certificazione da parte degli enti cui
compete l'organizzazione e la gestione dello sport nel nostro Paese, non può essere assunta a
requisito valido ai fini dell'esercizio dell'insegnamento, teorico e pratico, di qualsiasi disciplina
sportiva o attività motoria. Invero, spesso essi hanno una durata di pochi mesi e sono fruibili dietro
pagamento di cifre piuttosto elevate da parte dei partecipanti, nella speranza che tale percorso
possa servire, in concreto, per accedere al mondo del lavoro nel settore sportivo.
Persistendo, dunque, la mancanza di una adeguata regolamentazione all'accesso professionale, si
permette la sostanziale equiparazione, nel mondo dello sport dilettantistico, tra certificazioni
rilasciate tramite tali corsi inadeguati e titoli di specializzazione accademica. Per tali ragioni, nel
nostro Paese si rischia di perpetrare quello svuotamento di significato, peraltro già in atto,
strettamente connesso alle opportunità professionali che conseguono all'ottenimento della laurea in
scienze motorie (o del diploma ISEF). Vale ulteriormente ricordare in questa sede come la ratio
della legge 18 giugno 2002, n. 136, recante equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la
laurea in scienze delle attività motorie e sportive, si possa ricondurre all'esigenza di assicurare la
parità delle condizioni di accesso «ai pubblici concorsi ed alle attività professionali» (articolo 1,
comma 1), riferimento quest'ultimo spesso superato dai fatti, nel momento in cui ai fini dell'accesso
a tali attività possono tranquillamente non servire né l'uno (il diploma ISEF) né l'altra (la laurea in
scienze motorie).
La questione tuttora insoluta si riferisce, quindi, alla reali garanzie che l'ordinamento vigente
assicura (o non assicura) rispetto all'esercizio delle attività professionali nel settore delle attività
motorie e sportive, su cui non può ulteriormente tralasciarsi l'inosservanza relativa alla
certificazione delle competenze. Per esempio, come è possibile tutelare la salute, la sicurezza e la
formazione degli allievi e delle allieve iscritti ad una scuola di danza quando è possibile che ivi
accedano insegnanti del tutto in provvisati, senza alcun titolo riconosciuto e semplicemente per il
tramite di un corso di abilitazione?
La regolamentazione dell'esercizio delle attività professionali nel mondo dello sport, non essendo
individuati -- se non per specifici casi -- requisiti ad hoc per l'esercizio della professione, è
un'esigenza realmente non rinviabile, essendo possibile, per tornare all'esempio sopra indicato,
aprire una scuola di danza ed ivi educare, formare e preparare, pur nella mancanza di idonei titoli o
certificazioni validi ai fini dell'insegnamento.
Quindi, nella mancanza della certezza che allievi ed allieve di diverse discipline sportive siano
istruiti da docenti qualificati e preparati, ovvero che tale processo sia affidato a persone in possesso
dei necessari requisiti professionali, indispensabili ai fini dello svolgimento corretto, tecnico e
teorico, delle attività, viene meno l'assicurazione della migliore tutela psico-fisica e didattica,
nonché di adeguate garanzie verso coloro che si rivolgono direttamente o che mandano i propri figli
a praticare uno sport o a svolgere un'attività motoria.
Non è certamente un mistero come lo sport, anche a livello amatoriale e dilettantistico, sia uno
strumento utile alla salvaguardia e allo sviluppo della salute fisica e psichica della persona, alla
promozione dell'integrazione sociale, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale, allo sviluppo
delle capacità cognitive, nonché veicolo fondamentale per rafforzare la prevenzione contro ogni
forma di violenza, razzismo, discriminazione, intolleranza o mancanza di correttezza.
Anche il «Libro Bianco sullo sport», prima importante iniziativa su scala europea che ha fornito
orientamenti strategici sul ruolo della pratica sportiva nell'Unione europea, ha definito il tempo
impiegato praticando attività sportive (a scuola e all'università) come produttore di benefici sanitari
ed educativi «che occorre promuovere». È pertanto assolutamente necessario che lo Stato, oltre ad
incentivare con tutti i mezzi a propria disposizione la formazione di una cultura sportiva nazionale
(intesa come coscienza individuale più diffusa possibile dell’importanza dello sport), assicuri che
coloro che sono chiamati in prima persona a svolgere attività di formazione siano adeguatamente
preparati.
Se dunque occorre, da un lato, combattere il progressivo assottigliamento della realtà
dell'associazionismo locale, primo approccio allo sport per moltissimi cittadini italiani e punto di
riferimento nel mondo sportivo dilettantistico (e verso cui si dovrebbero attuare politiche di
sviluppo), non si può permettere, dall'altro, l'utilizzo di istruttori non adeguatamente formati
all'insegnamento.
È di altrettanta importanza rispetto all'esigenza di salvaguardare la migliore tutela della salute
pubblica, singola e collettiva, l'assicurazione, per via normativa, che l'accesso al mondo delle
professioni legate all'attività motoria e sportiva sia fondato sul possesso di competenze e requisiti
certificati e comprovati, altro obiettivo primario della presente proposta.
Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15
maggio 1997, n. 127, ha disciplinato la trasformazione degli ISEF (Istituti superiori di educazione
fisica) e l'istituzione dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie. Il corso di laurea in Scienze
motorie permette l'acquisizione di specifiche conoscenze relative ai principali àmbiti dell'educazione
motoria e sportiva, comprendendo, quindi insegnamenti e attività inerenti all'area delle discipline
motorie e sportive nonché agli insegnamenti relativi all'area biomedica, giuridico-economica, psicopedagogica-sociale.
Tra gli esempi che si possono citare, l'Università degli Studi di Roma «Foro Italico», in sede di
presentazione della laurea in scienze motorie e sportive -- 1st Level Degree in Sport Sciences
(Classe L22), specifica che il corso (triennale) «è stato progettato per consentire ai laureati di
conoscere e promuovere in autonomia i programmi di allenamento e di attività motoria individuali e
di gruppo, nei diversi contesti sociali e secondo i diversi obiettivi graduando adeguatamente i
programmi e i carichi di lavoro in funzione del genere, dell'età, della condizione fisica e delle altre
specifiche caratteristiche dell'utenza». In poche parole, l'obiettivo dei corsi di laurea in scienze
motorie, soprattutto all'esito di percorsi di studi quinquennali, è quello creare i professionisti del
settore, in possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze metodologiche, scientifiche, teoriche e
pratiche adeguate.
Prescindendo da sbocchi professionali maggiormente rivolti al lato manageriale o a quelli relativi ai
percorsi scolastici, che non si intende prendere in considerazione in questa sede (se non,
parzialmente, in merito ai primi), occorre sottolineare come molti tra questi professionisti possano
essere impiegati come allenatori e tecnici sportivi o istruttori di discipline sportive motorie. Tuttavia,
per le ragioni sopra richiamate, tale sbocco professionale rischia di essere inficiato in mancanza di
una normativa relativa alla certificazione delle competenze conseguite.
Se da un lato la Costituzione italiana non tutela espressamente la promozione dell'attività motoria e
sportiva in una norma di rango costituzionale, è indubbio come una previsione del genere possa
desumersi dallo spirito del Titolo II, nella parte della nostra Carta fondamentale che tratta dei
rapporti etico-sociali. Né, d'altra patte, il testo costituzionale omette alcun riferimento al mondo
dello sport, prevedendo che l'ordinamento sportivo spetti alla legislazione concorrente tra Stato e
regioni e, quindi, la possibilità che il legislatore nazionale inquadri i princìpi generali della materia
entro i quali possa muoversi il legislatore regionale, secondo il riparto delle competenze compiuto
dalla riforma del Titolo V (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
Peraltro, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta nel dicembre 2009, l’Unione
europea ha acquisito per la prima volta una competenza specifica nel settore dello sport. L'articolo
165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contiene, infatti, aspetti dettagliati
sulla politica europea dello sport, stabilendo che l'Unione europea, tra l'altro, contribuisce alla
promozione dell'integrità fisica e morale degli atleti, in particolare dei più giovani. Oltre ad una
mera inopportunità legata alla constatazione di fatto che l'accesso all'insegnamento delle attività
motorie e sportive possa essere eccessivamente «libero» per quanto riguarda alcune discipline (in
sintesi, perché l'insegnante di danza non deve avere i medesimi requisiti del maestro di sci o
dell'insegnante di nuoto?), si potrebbe constatare una grave mancanza nell'ordinamento nazionale
che, in assenza di un intervento normativo avente come oggetto l'istituzione e la disciplina delle
professioni nel settore delle attività motorie e sportive, rischierebbe di permanere in posizione «non
allineata» rispetto ai princìpi esposti in sede europea e in sede nazionale, causando tale evenienza
una serie di ricadute negative, che minano nel profondo gli obiettivi legati alla trasposizione fattuale
dei suddetti princìpi. Sviluppare per intero il «sistema sport» nel nostro Paese, difatti, passa anche
dall'ineludibile esigenza di strutturare all'interno di un quadro normativo stabile il momento della
certificazione delle competenze scientifiche necessarie per permettere il migliore esercizio delle
attività motorie e sportive, con l'ulteriore conseguenza che tale procedimento sarebbe funzionale a
scoraggiare al massimo grado il lavoro sommerso, piaga che affligge senza dubbio il settore dello
sport.
Il presente disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 stabilisce le finalità della
proposta, tra cui garantire adeguate condizioni di salute e di benessere del cittadino
nell'espletamento delle attività motorie e valorizzare le competenze professionali dei laureati in
scienze motorie, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni e ferme restando
competenze e attribuzioni degli operatori sanitari.
L'articolo 2 contiene una delega al Governo, di concerto con il CONI, per l'emanazione di apposite
linee guida finalizzate alla regolamentazione dell'esercizio delle professioni legate alle attività
motorie e sportive, prevedendo:
a) l'obbligatorietà della presenza di figure professionali abilitate ai fini dell'insegnamento o, in
alternativa, di soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale nell'ambito
delle diverse discipline;
b) la definizione delle modalità di assunzione di tali figure;
c) la previsione di sanzioni per chi non ottemperi a tali obblighi;
d) l'istituzione di una apposita commissione per l'insegnamento delle attività motorie e sportive
volta ad aggiornare, almeno ogni tre anni, le linee guida.
L'idea delle linee guida è strettamente legata all'esigenza di definire, per ogni attività motoria e
sportiva, i requisiti necessari validi ai fini dell'insegnamento, e tale sede è stata ritenuta quella
maggiormente adatta per scegliere la direzione che l'ordinamento del nostro Paese intende
intraprendere in materia di professioni all'interno del mondo sportivo. Ovvero se, per alcune
professioni, conviene seguire l'esempio tracciato dal legislatore nel solco della legge 8 marzo 1991,
n. 81, che reca disposizioni specifiche per la professione di maestro di sci; oppure se si decide,
nell'ottica liberalizzante degli ultimi anni, di prevedere una normativa meno stringente, sulla quale
imperniare in ogni caso – e tenuto conto delle grandi differenze che qualificano l'accesso alle
professioni nelle diverse discipline motori e sportive – il suddetto processo di certificazione. Si è
deciso di non prevedere in via diretta, ex lege, l'istituzione della professione in quanto tale
configurazione, priva di una finalità specifica, potrebbe risultare effettivamente vana qualora non si
provveda a definire, in modo chiaro e non equivoco, quali siano i requisiti indispensabili per
accedere all'insegnamento delle diverse discipline sportive e delle attività legate alla funzione
motoria.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge ha il fine di garantire le condizioni di salute e di benessere di cittadine e
cittadini di ogni fascia d'età nell'espletamento delle attività motorie, sia amatoriali che professionali,
tutelare l'istituzione e la regolamentazione delle attività professionali nel settore delle attività
motorie e sportive, favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, il riconoscimento e la valorizzazione
delle competenze professionali nelle scienze e nelle attività motorie e sportive, in ottemperanza alle
disposizioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di professioni e
ordinamento sportivo, ferme restando le competenze e le attribuzioni degli operatori in ambito
sanitario.
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di istituzione, definizione ed esercizio della professione di esperto
delle attività motorie e sportive)
1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con
il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), è delegato ad adottare un decreto legislativo recante
linee guida finalizzate alla regolamentazione dell'esercizio delle attività motorie e sportive che si
svolgono all'aperto o all'interno di centri, di impianti di società, di associazioni sportive
dilettantistiche e di enti di promozione sportiva, ovvero di palestre, di strutture sanitarie e sociopedagogiche, di centri di rieducazione e riabilitazione, nonché presso qualsiasi altra struttura
pubblica e privata, all’interno della quale siano esercitate, con carattere di continuità, attività
motorie, anche di recupero e di riabilitazione funzionale o sociale, e sportive, al fine di stabilire i
requisiti necessari per l'insegnamento teorico e pratico delle diverse discipline secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) obbligatorietà della presenza di figure professionali abilitate ai fini dell'insegnamento delle
diverse attività motorie e sportive all'interno delle strutture di cui all’alinea del presente comma,
che abbiano conseguito specifici titoli di studio ovvero, in assenza di questi, che abbiano maturato
una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle diverse discipline;
b) definizione delle modalità di assunzione delle figure di cui alla lettera a), in relazione alle
specifiche attività svolte;
c) previsioni di sanzioni ricollegabili alla mancata presenza, nelle strutture di cui all’alinea del
presente comma, delle figure di cui alla lettera a);
d) istituzione di una commissione per l'insegnamento delle attività motorie e sportive volta ad
aggiornare almeno triennalmente le linee guida di cui all’alinea del presente comma.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui alla presente legge è trasmesso alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri
sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
può comunque essere adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, ai fini dell'espressione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.