Regolamento di Polizia Urbana - Comune di Campolongo Maggiore
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Regolamento di Polizia Urbana - Comune di Campolongo Maggiore
COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE Provincia di Venezia REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2003 Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 17 luglio 2007 e n. 50 del 15.7.2009 1 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. 1. 1. 2. 3. 1. a. b. c. d. e. f. 2. 3. 4. 1. a. b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. ART. 1 - FINALITÀ Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in sintonia con la vigente legislazione e le previsioni dello Statuto Comunale e degli altri regolamenti comunali, comportamenti ed attività che possono influire sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente, e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni. ART. 2 - TERRITORIALITÀ Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale. ART. 3 - OGGETTO Il Regolamento di Polizia Urbana detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di: • sicurezza e qualità del vivere comune; • occupazione di spazi ed aree pubbliche; • attività commerciali e spettacoli; • protezione e tutela degli animali. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite con ordinanza del Sindaco e dei Dirigenti/Responsabili d’Area, e gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché, dai funzionari delle Aziende Regionali - Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana. ART. 4 - DEFINIZIONI Per “spazio urbano”, si intende: il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le strade ed aree private aperte di fatto al pubblico transito; i parchi, i giardini ed il verde pubblico in genere; i monumenti e le fontane ; le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati ; le acque interne; gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti. Per “fruizione” di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme regolamentari. Per “utilizzazione” di beni comuni si intende l’uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l’esercizio, di regola temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. A differenza della fruizione, l’utilizzazione dei beni comuni è consentita previo ottenimento di autorizzazione o concessione. ART. 5 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti; sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno. Le autorizzazioni e le concessioni devono essere richieste con domanda scritta indirizzata al Sindaco e in regola con la legge sul bollo. Qualora necessario, l'istanza deve essere corredata dalla necessaria documentazione tecnica. Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e richiedono, se necessario, la documentazione integrativa. L’eventuale diniego deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta. Le autorizzazioni e le concessioni sono personali, vengono rilasciate senza pregiudizio dei terzi, hanno validità di norma annuale e possono essere, previa richiesta, rinnovate per analogo periodo. Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio i concessionari debbono anche osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di polizia. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate con provvedimento scritto e motivato in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui sono state subordinate, senza diritto alla restituzione da parte del Comune di indennità e compensi di sorta. Quando l’autorizzazione o la concessione è sospesa o revocata per motivi di interesse generale si procederà al corrispondente indennizzo. ART. 6 - VIGILANZA In generale l'applicazione delle norme del Regolamento e dei provvedimenti che in virtù del medesimo vengono emanati è demandata alla competenza dell’Ufficio di Polizia Municipale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, e agli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale . Salvo quanto disposto dall’art. 13 della L. n. 689/1981, nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell’Autorità Comunale 2 3. destinati all’esercizio di attività private subordinate ad autorizzazione, concessione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ovvero alla denuncia di inizio attività, onde assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti o dall’Autorità . Per l’accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 ART. 7 - SANZIONI Le violazioni ai disposti regolamentari, contestate dagli addetti alla vigilanza nei modi e nei termini previsti, sono punite con le sanzioni amministrative determinate dal competente Organo Comunale e comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali. Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l’obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l’attività abusiva nonché, se del caso, l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell’esecuzione di quanto omesso. L’uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa eventualmente prevista può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell’inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata. Qualora alla violazione delle norme regolamentari, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'autorizzazione o concessione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria, è tenuto al rimborso delle spese necessarie al ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela come sancito dalle norme in tema di responsabilità sostitutiva e solidale1 . (cfr. artt. da 2043 a 2059 Codice Civile, e artt. 2 e 6 Legge 24.11.1981, n. 689) TITOLO I I SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE CAPO I GARANZIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ ART. 8 - COMPORTAMENTI VIETATI A salvaguardia della sicurezza e del pubblico decoro è vietato: manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati; b. imbrattare o danneggiare monumenti, strade, piazze, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via, c. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; d. arrampicarsi su edifici, recinzioni, monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati prospettanti spazi pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi; e. collocare, affiggere o appendere alcunché al di fuori degli spazi previsti per le pubbliche affissioni; f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri, o procurare danni; g. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 12 anni o altro limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco; h. lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili; i. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di persone o mezzi; l. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio; m. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi; n. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti; o. ostruire o invertire il deflusso dell’acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi; p. occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l’utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche; q. compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; r. accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico; 1. a. 3 s. t. 1. sdraiarsi su panchine e sedili e insudiciare in qualunque modo i medesimi, anche poggiandovi i piedi; sparare mortaretti o simili , far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare; ART. 9 - ALTRE ATTIVITÀ VIETATE A tutela dell’incolumità, dell’igiene pubblica e del decoro urbano è vietato: a. ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti e materiali ingombranti , in modo precario, visibili dagli spazi pubblici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L’ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione; b. utilizzare balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; c. collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta; d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all’esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici; e. scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici; f. lavare veicoli, carri e simili in luoghi pubblici; g. riparare veicoli, autoveicoli e simili in luoghi pubblici, salvo cause di forza maggiore. ART. 10 - INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER CASI DI EMERGENZA. 1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, amministratori di condomini, medici, specialisti, responsabili di strutture sanitarie, ecc., possono collocare all’esterno dell’edificio, in prossimità dell’ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa indicante il recapito e il numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi anche solo temporaneamente. 2. I1 Sindaco, con propria ordinanza, può per determinate categorie rendere obbligatoria l’esposizione della targa di cui al comma precedente. CAPO II SALVAGUARDIA DEL VERDE 1. a. b. c. d. 1. 2. ART. 11 - DIVIETI Nei viali, nelle vie alberate e nei giardini pubblici, è fatto divieto di : cogliere fiori; creare disturbo o pericolo alla fauna ; circolare con veicoli in aree interdette alla circolazione ; provocare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle aree protette e nelle altre aree verdi di uso pubblico dell’intero territorio comunale. 3. I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio. ART. 12 - VERDE PRIVATO Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose. I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli. E’ compito dei proprietari rimuovere rami e foglie cadute sulle strade . Per la piantumazione di essenze arboree verso il confine con il suolo pubblico vanno rispettate le norme previste dal codice civile. CAPO III IGIENE AMBIENTALE ART. 13 - MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI 1. I proprietari degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari lavori. 1. ART. 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E' vietato, nell'interno dei negozi, abitazioni e cortili effettuare operazioni che risultino pericolose, incomode o moleste per gli altri. CAPO IV NEVE ART. 15 - SGOMBERO NEVE 1. Gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l’obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio 4 dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo. 2. E’ vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare. 3. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non deve in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale. 1. 2. ART. 16 - CANALI DI GRONDA E TUBI DI DISCESA E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in buono stato di efficienza i canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche. E’ vietato lo scarico diretto di acqua proveniente da scarichi pluviali su marciapiedi e su tutti i luoghi pubblici soggetti a transito. CAPO V NETTEZZA PUBBLICA ART. 17 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d’uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d’acqua o sulle sponde o rive dei medesimi. 2. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l’utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri. 3. Quando l’attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con cappottine dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all’interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito di rifiuti minuti. 4. A chiunque imbratti il suolo pubblico per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, ovvero lasci cadere sul suolo pubblico qualsiasi materia solida o liquida, ovvero conduca veicoli, automezzi, autocarri, macchine agricole che lasciano cadere sul suolo pubblico materia solida o liquida, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dello stesso. 5. Coriandoli e qualsiasi altro materiale o sostanza, eventualmente lanciate su spazi pubblici in occasione di feste, cerimonie nuziali e di altro genere, devono essere rimossi entro il giorno successivo dallo spandimento. 6. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l’esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia. 7. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l’immobile stesso. 8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l’obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia. 9. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l’obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati. 10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti chiusi devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 1. ART. 18 - RIFIUTI 1. I rifiuti solidi urbani, compresi quelli voluminosi od ingombranti, devono essere conferiti con le modalità nei luoghi, nei giorni e negli orari che sono stabiliti dal servizio di conferimento raccolta e smaltimento. 2. E’ vietato rovistare, eseguire cernite ed asportare i rifiuti depositati all’interno dei raccoglitori. ART. 19 - TRASPORTO DI LETAME, MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI. 1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti, adottando tutti gli accorgimenti utili ad evitare esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato. 2. Eventuali criteri, modalità, orari e deroghe potranno essere stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco. 3. I veicoli caricati di materiali di facile dispersione, concime, o di materie luride, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedire la dispersione sul suolo e nell’aria. I1 carico dovrà essere coperto di strame o altro materiale adatto, allo scopo di diminuire le moleste esalazioni. 4. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni indicate nel Regolamento d’Igiene e Sanità. CAPO VI INQUINAMENTO ACUSTICO 1. 2. ART. 20 - ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge senza l'opportuna deroga da parte del Sindaco. Le apparecchiature domestiche che provocano rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate dalle ore 21.00 alle ore 7.00. 5 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nella fascia oraria di cui al comma precedente potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi contenendo il volume delle emissioni sonore per non creare disturbo o molestie ai vicini. L'uso degli strumenti musicali, comunque vietato nelle fasce orarie 12.00 - 15.00 e 21.00 - 09.00 salvo insonorizzazione del locale, è subordinato al fatto che vengano adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo. E' altresì vietato tenere animali che arrechino disturbo o danno al vicinato a meno che non siano state prese cautele e precauzioni atte ad evitare inconvenienti. Nelle abitazioni è inoltre vietato esercitare attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore che provochino rumori molesti. ART. 21 - ATTIVITÀ LAVORATIVE Chiunque esercita una professione o un mestiere rumoroso deve sospendere l'attività dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00 e deve, comunque, adottare ogni accorgimento per evitare disturbo. Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante. In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica il Comune può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'attività. I lavori di ristrutturazione eseguiti sui fabbricati non devono creare disturbo e possono essere eseguiti tra le ore 08.00 e le ore 20.00-. Nei giorni festivi la possibilità di effettuare tali lavori è consentita dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00-. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Per ogni attività temporanea (come le ristrutturazioni o i lavori in edifici) l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il cantiere in luogo visibile al pubblico. ART. 22 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge. 2. E’ vietata la collocazione di apparecchi sonori nonché giochi meccanici e/o elettrici in genere all’esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E’ in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all’esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette. 3. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". 4. Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti), e circoli già in attività. 5. I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell’ordine. 6. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, circoli privati o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori, anche nelle aree esterne autorizzate per la somministrazione di alimenti e bevande, e che siano riconducibili agli avventori o clienti degli stessi; 7. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge in materia di inquinamento acustico, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant’altro necessiti per la buona riuscita della manifestazione dell’utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei; 8. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell’attività principale e qualora non superino le 15 giornate nell’arco di un anno solare; 9. Qualsiasi manifestazione o festa che si protragga, nello stesso luogo, per un periodo superiore ai 15 giorni non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme di legge e regolamentari previste per le attività rumorose; 10. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico. 11. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica. 1. ART. 23 - APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI 1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall’esterno dei veicoli stessi. 2. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d’uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal codice stradale. 6 ART. 24 - PUBBLICITÀ FONICA 1. La pubblicità fonica nell’ambito del centro abitato e fuori dal centro abitato è consentita su specifica autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio PM, e comunque dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.30. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alla pubblicità elettorale, per la quale si rinvia alle specifiche disposizioni di legge. 3. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle norme in vigore. 4. Il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà individuare e sottoporre a specifiche restrizioni le eventuali ed ulteriori attività rumorose diverse da quelle sopra richiamate. ART. 25 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO 1. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere conformi alle disposizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. 2. L’impianto e il funzionamento di segnali d’allarme sonori, installati su edifici o su altri beni, e percepibili dall’esterno, sono soggetti all’osservanza delle seguenti prescrizioni: • il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di m. 250 (duecentocinquanta) e deve cessare entro 15 (quindici) minuti primi dall’inizio, anche se il segnale è intermittente. In ogni caso le emissioni non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente. • congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante ,di colore rosso, visibile dall’esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l’allarme. • i segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l’osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o di polizia. 1. ART. 26 - CAMPANE Il suono delle campane deve essere regolato in modo da non disturbare la quiete pubblica. Salvo i casi legittimati da consuetudine è vietato il suono dalle ore 22.00 alle ore 6.00 1. ART. 27 - SCHIAMAZZI Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte. CAPO VII INQUINAMENTO LUMINOSO 1. ART. 28 – INSEGNE, CARTELLI E PUBBLICITÀ LUMINOSA Oltre a quanto stabilito nell Codice della strada nel vigente Regolamento edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili da veicoli transitanti sulle strade, che per forma, colorazione o ubicazione possano, a giudizio del Comune, ingenerare confusione con i segnali stradali, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché sorgenti luminose che producano fastidio e/o abbagliamento. TITOLO III SUOLO PUBBLICO CAPO I OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 1. 2. 3. 4. 5. 6. ART. 29 - DISPOSIZIONI COMUNI Chiunque intenda occupare parte del suolo, del soprassuolo pubblico o del sottosuolo deve presentare istanza, eventualmente corredata dalla necessaria documentazione, che verrà esaminata dai competenti uffici. Sono soggetti all’obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l’occupazione: • le aree e gli spazi di dominio pubblico • le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri; • i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito; • le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, aperte di fatto al pubblico transito. Qualora la natura, la modalità o la durata dell’occupazione lo rendano necessario l’Autorità Comunale può imporre al titolare della concessione ulteriori e specifiche prescrizioni. La concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza, quiete pubblica e decoro urbano. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce anche alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria. Fermo restando quanto stabilito in merito dal Regolamento le occupazioni di aree e spazi pubblici per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale 7 regolamento comunale, nonché alle disposizioni speciali della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze. 7. Le istanze devono essere presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione salvo casi imprevedibili o di necessità nel qual caso gli uffici provvederanno ad esaminare l'istanza nel più breve tempo possibile. 8. Per le domande concorrenti varrà l'ordine cronologico di presentazione. 9. In casi particolari è facoltà del Comune subordinare l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico al versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei danni eventualmente arrecati. 10. Le autorizzazioni sono a titolo oneroso salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione e sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali con particolare riferimento al rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza, del rispetto della quiete pubblica, di non creare intralcio al transito dei pedoni e dei veicoli. Le attrezzature eventualmente posizionate debbono essere compatibili con il sito. 11. Le concessioni per l’occupazione del suolo pubblico non esentano da altri atti autorizzativi eventualmente previsti in relazione all’attività da svolgersi; in tali casi l’ufficio comunale che rilascia la concessione di cui al presente articolo ne trasmette copia agli uffici competenti per il rilascio di altri atti predetti. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 4. ART. 30 - CARATTERISTICHE Le occupazioni si dividono in: a. Permanente: quando è stabile, effettuata a seguito di un atto di concessione e comunque di durata superiore a 365 giorni, comporti o meno l’esistenza di manufatti od impianti ; b. Temporanea: quando ha durata pari o inferiore a 365 giorni, anche se concessa con atto avente durata pluriennale, comporti o meno l’esistenza di manufatti od impianti. L’eventuale rinnovo di autorizzazioni a carattere temporaneo deve essere richiesto prima della scadenza o comunque entro il 30 novembre qualora il rinnovo interessi l’anno seguente. Le autorizzazioni per l’occupazione valgono esclusivamente per il luogo, per lo scopo e per la durata in esse indicati. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, con particolare riguardo allo sversamento di materiale nelle caditoie pubbliche, e allo scadere dell’autorizzazione deve essere restituito indenne e libero da ogni oggetto e struttura. ART. 31 – CAPPOTTINE DEHORS I titolari di esercizi pubblici di somministrazione possono, previo ottenimento di titolo autorizzatorio e pagamento della tassa o canone di occupazione di suolo pubblico, occupare parte del suolo stesso per collocare cappottine dehors senza pregiudizio per il transito pedonale e veicolare e nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza pubblica. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione va presentata al Comune di Campolongo Maggiore – Ufficio Tecnico. ART. 32 - OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, l’occupazione di aree per l’allestimento di attività di spettacolo viaggiante è permessa solo previa specifica autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di viabilità e di igiene e sanità, nonché con eventuali esigenze di ordine pubblico. ART. 33 - OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari, compresi veicoli e carrelli trainati, possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l’occupazione. Non è consentita la collocazione dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Quando sia autorizzata l’occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità. Nell’ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità. ART. 34 – DEPOSITO DI CICLI, CARROZZELLE ETC. E’ vietato depositare cicli, motocicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole, carrelli ed altri veicoli, strutture ed attrezzi sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio. I predetti veicoli non posteggiati correttamente, verranno fatti rimuovere dagli Agenti incaricati alla vigilanza. ART. 35 - LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di strutture e impianti dei servizi di pubblica utilità è necessario che le ditte erogatrici dei servizi stessi o le ditte affidatarie dei lavori comunichino preventivamente l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi, all’Ufficio Tecnico. Sarà cura delle ditte stesse posizionare la prescritta segnaletica stabilita dal Codice della Strada. E' facoltà del Comune richiedere una diversa programmazione al fine di ridurre i disagi. A lavori ultimati competerà alla ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori, comunicando altresì all’Ufficio Tecnico la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificarne la regolare esecuzione degli stessi. 8 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 1. 2. ART. 36 - TRASLOCHI Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza al Comune. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada. ART. 37 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI L'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività artigianali può essere consentita subordinatamente all'ottenimento della necessaria autorizzazione. La richiesta sarà valutata in base all'attività svolta e all'ubicazione della stessa. Saranno comunque vietate tutte quelle operazioni nocive per le persone e per l'ambiente. I titolari dell'autorizzazione dovranno provvedere a segnalare l'occupazione e dovranno adottare tutti gli accorgimenti per non imbrattare il suolo che dovrà essere mantenuto in condizioni di massima pulizia. ART. 38 - MANIFESTAZIONI In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà, unitamente all'istanza di autorizzazione, presentare idonea documentazione sulle modalità di occupazione, idoneità delle strutture e degli impianti, modalità di smaltimento rifiuti. Le relative istanze al Sindaco dovranno essere trasmesse almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento Per le manifestazioni che comportino il rilascio di titoli autorizzativi o provvedimenti relativi alla viabilità in genere, le relative istanze al Sindaco dovranno essere trasmesse almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco. ART. 39 - MESTIERI GIROVAGHI Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni. Il Comune, nell'esaminare le domande, potrà negare l'autorizzazione quando esista la ragionevole fondatezza che possa derivare intralcio alla circolazione di pedoni e autoveicoli, alla quiete ed al pubblico decoro, alla moralità e alla decenza pubblica. ART. 40 - RACCOLTA FONDI, RACCOLTA FIRME, COMIZI L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme e in occasione di comizi, da richiedere almeno 3 giorni prima salvo casi imprevedibili o di necessità, è rilasciata nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale. ART. 41 - OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA La concessione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l’occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione con tappeti o guide di qualunque specie o dimensione recanti messaggi pubblicitari o di indicazione CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. ART. 42 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E’ obbligo dei proprietari di provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei loro edifici, in modo che tutte le parti di essi mantengano quei requisiti igienici di sicurezza e di decoro. Le costruzioni devono rispettare, nel loro aspetto esterno, il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. I colori da utilizzare per la tinteggiatura delle pareti esterne degli edifici saranno scelti nella gamma variabile dal bianco al beige, ovvero nell’ambito delle ocre rosse e gialle, comunque a base di terre, con risalto del tono più scuro per gli infissi verniciati. E’ vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ma si deve procedere in modo completo ed omogeneo, in particolar modo quando questa abbia carattere architettonico unitario. E’ vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terrecotte, le pietre naturali e i cementi decorativi, costituenti le decorazioni di facciata. Essi dovranno solamente essere puliti e lasciati a vista o ripristinati all’originale. Ulteriori e diverse soluzioni, opportunamente documentate ed argomentate, potranno essere stabilite con l’Ufficio Tecnico Comunale. Non è concesso collocare in vista sulla facciata prospiciente la pubblica via le tubazioni relative agli impianti di distribuzione idrica, di smaltimento e dispersione dei fumi, nonché alla distribuzione di energia elettrica, telefonica etc., ma le stesse dovranno essere opportunamente incassate nelle murature. Le canalizzazioni esistenti in vista dovranno essere sistemate con le stesse modalità nel caso di intervento sulla facciata. ART. 43 - ELEMENTI DI ARREDO Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi similari) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, da richiedersi al competente Ufficio Tecnico. L'occupazione non dovrà creare intralcio per i pedoni e i veicoli. Le strutture dovranno essere del tipo individuato dai competenti uffici comunali in sintonia con le norme vigenti 9 1. 2. 1. 1. 2. ART. 44 - CARICHI SOSPESI. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza preventiva autorizzazione del competente Ufficio. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire. ART. 45 – RECINZIONI Salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono esser prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all’altezza di m. 2,50. ART. 46 – RIPARI A POZZI, CISTERNE E SIMILI I pozzi e le cisterne devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiusi ed altri ripari atti e capaci di impedire che ricadano persone, animali oggetti o materiali qualsiasi. Dovranno essere inoltre opportunamente prevenute e segnalate tutte le condizioni di pericolosità presenti. 1. ART. 47 – DEPOSITI IN PROPRIETA’ PRIVATA Nelle proprietà private eposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di materiale e oggetti ingombranti che, ad insindacabile giudizio del Comune, nuocciano all’estetica e al decoro o possano costituire rischio igienico-sanitario. 1. ART. 48 - USO E MANOMISSIONE DI SEGNALETICA. E’ vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d’uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso. 1. 2. ART. 49 - DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI. Salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza ed in materia di prevenzione degli incendi, é vietato detenere nella case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe, e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d’uso corrente a fini domestici per il tipo di locale o di esercizio. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, può vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi, anche in luoghi privati. ART. 50 - IMPIANTI, CONTATORI E BOMBOLE DEL GAS 1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, devono essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi. 2. Salvo diverse disposizioni di leggi o Regolamenti speciali in materia, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall’esterno, con esclusione del vano scala. 1. a. b. c. 1. a. b. c. d. e. f. ART. 51 – FALO’. L’accensione di falò in occasione di sagre o feste tradizionali deve aver luogo previa verifica delle seguenti condizioni e fatte salve le prescrizioni del TULPS: a cielo aperto e ad almeno 100 metri di distanza da abitazioni; previa transennatura del materiale infiammabile e adozione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni alla pavimentazione, agli arredi etc.; alla presenza di un adeguato servizio d’ordine (anche volontario) fino al completo spegnimento delle braci ART. 52 - ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI E DI ESPLOSIONI. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, é vietato: usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati; usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti; far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro immediate vicinanze; depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone; porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio; impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l’accesso o uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi. ART. 53 - OBBLIGHI IN CASO DI INCENDIO. 1. In caso di incendio: a. i presenti, su richiesta e con la direzione dei Vigili del Fuoco, devono prestare la propria opera, compatibilmente alle loro forze e condizioni, per concorrere nell’estinzione; b. nessuno potrà impedire l’uso dei propri pozzi, serbatoi o cisterne, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi allorquando gli addetti all’opera di estinzione s’introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell’opera di spegnimento, salvo il risarcimento dei danni ; c. qualora l’incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall’Autorità. 10 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ART. 54 - ACCENSIONE RAZZI E FUOCHI. E’ proibito accendere, senza il permesso dell’Autorità di P.S., razzi, petardi, giochi pirici od altri fuochi artificiali, fuochi e falò, fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell’abitato. Ramaglie, potature e altro materiale vegetale risultante dalle lavorazioni agricole possono essere bruciati in luoghi aperti alla distanza di almeno cento metri dai fabbricati e sotto costante vigilanza, avendo cura che le dimensioni del fuoco siano tali da poterne controllare l’evoluzione e provvedere ad un eventuale tempestivo spegnimento. ART. 55 - USO DELLE RISORSE IDRICHE. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l’uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco può vietare o disciplinare l’uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza. ART. 56 - ANTENNE Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere centralizzate e collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole su balconi. Fermo restando quanto al punto precedente, nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero con più di un’unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di un’antenna centralizzata, sia essa terrestre, satellitare o parabolica, per ogni tipo di ricezione, tale da richiederla; per esigenze di tutela dell’arredo urbano le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell’ambiente in cui sono installate. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne, mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista, nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto. L’Autorità Comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell’arredo urbano, l’installazione di impianti centralizzati di antenne radio – televisive e l’eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all’informazione. L’installazione di antenne o ripetitori per impianti rice – trasmittenti di qualunque tipo, è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore. Le reti tecnologiche vanno preferibilmente incassate nei muri dei fabbricati. TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI 1. 1. 1. 2. 3. 4. 1. ART. 57 - LIMITAZIONI L'esercizio delle attività commerciali può essere vietata dal Sindaco in prossimità dei beni culturali ed ambientali e in parti più estese e di particolare pregio degli addensamenti commerciali al fine di non danneggiare, per le modalità di esercizio o di fruizione, il valore storico-ambientale della zona individuata. ART. 58 – BESTIE MACELLATE Salvo quanto previsto delle leggi sanitarie e dal vigente Regolamento d’igiene e sanità, è vietato esporre fuori dagli esercizi parti di bestie macellate. ART. 59 - ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI Su richiesta dei singoli esercenti potranno essere autorizzate occupazioni per l'esposizione dei prodotti autorizzati. Le occupazioni dovranno avvenire con strutture decorose, non dovranno intralciare il transito pedonale garantendo uno spazio di almeno un metro e cinquanta centimetri e dovranno rispettare le norme igienico-sanitarie. I generi alimentari non confezionati non potranno essere esposti ad altezza inferiore al metro e dovranno essere coperti con apposita rete antinsetti. Nell'area espositiva non è ammessa alcuna forma di vendita. L'autorizzazione si intende valida nell'orario di apertura dell'attività e le strutture devono essere rimosse alla chiusura. ART. 60 - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE Il commercio in forma itinerante è consentito a coloro che sono in possesso del necessario titolo autorizzativo nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a. limitazione oraria alla fascia inclusa tra le ore 08.00 e le ore 19.00; b. per la tutela dell'igiene l'occupazione deve avvenire su aree pavimentate, lontano da fonti che provocano polvere, servizi igienici e deposito rifiuti; c. per evitare problemi alla circolazione veicolare è vietato esercitare l'attività in aree nelle quali sono presenti evidenti problemi di viabilità o nelle aree interdette alla sosta; d. per non pregiudicare la quiete e il rispetto ai luoghi le occupazioni sono vietate ad una distanza inferiore di metri 150 da ospedali, luoghi di cura e di culto, cimiteri e non potranno interessare parchi e giardini salvo che in occasione di manifestazioni e previa autorizzazione dei competenti uffici; 11 e. per evitare il danneggiamento dei beni di valore storico-ambientale è vietato esercitare l'attività nelle aree limitrofe ai beni stessi; f. non è consentita l'occupazione di aree interne ai mercati e non individuate come posteggi; g. l'occupazione è consentita per il massimo di due ore trascorse le quali i veicoli e le strutture di vendita devono essere spostate e posizionate a non meno di 250 metri dal luogo precedente. Il Sindaco potrà comunque, con apposita ordinanza, interdire l'attività in zone individuate in occasione di particolari eventi. 2. ART. 61 - PREZZI I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall’obbligo del comma 2. Restano salve altre e più precise disposizioni normative. 1. 2. 3. 4. ART. 62 – VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del D.Lvo 114/1998. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2 del D.Lvo 114/1998. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell’art. 18, comma 7 del D. Lvo 114/1998. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ART. 63 - SERVIZI IGIENICI Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici che devono essere messi a disposizione dei frequentatori. 1. 1. 2. • • 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ART. 64 - INSEGNE – VETRINE – VETRINETTE E’ vietato il collocamento di insegne sui muri che prospettano luoghi di pubblico passaggio o da essi ben visibili senza l’approvazione del Comune, al quale deve essere presentato il disegno dell’insegna e il testo della iscrizione. In linea di massima sono vietati: le insegne, che a giudizio insindacabile del Comune siano tali da deturpare il pubblico aspetto, nonché le fonti luminose e gli elementi di illuminazione con colorazioni fluorescenti le iscrizioni il cui testo fosse scorretto nella locuzione, indecente nel concetto o disdicevole nella forma. Dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni sui beni vincolati e assoggettati alle Leggi 1497/39, 1089/39 e 490/99, in particolare per quanto riguarda l’art. 50 della L. 490/99. Su facciate che hanno unità formale e tipologica le insegne dovranno essere trattate in modo omogeneo: stesso tipo di pannello, stessa altezza e stesso trattamento dei fori – vetrina. Ogni elemento pubblicitario deve essere fissato all’esercizio commerciale a cui fa riferimento. L’insegna esterna, parallela al piano dell’edificio, può coprire solo il foro della vetrina, anche nel caso di esercizi commerciali che utilizzano più vetrine. Le insegne, vetrine e cartelle da applicare all’esterno delle case devono trovare opportuna sede tra le linee architettoniche dei fabbricati, in modo da non interromperle. Per le sole vetrine che verranno sostituite, da collocarsi sotto i portici nella parete di fondo, è prescritta come sporgenza massima, quella esistente. Al fine di non alterare l’equilibrio delle facciate e il ritmo delle aperture degli edifici, è vietato collocare l’insegna a piani diversi dal piano terreno. Non è consentita l’applicazione di insegne a pannello esterne su edifici che presentano un trattamento dei materiali di rivestimento del piano terreno di particolare pregio, quali: bugnato, rivestimento in lastre di pietra. L’altezza minima non può essere inferiore a m. 3.50 di altezza dalla pavimentazione e la sporgenza, non potrà superare m. 1.50 dal filo fabbricato. 12 1. 2. 3. 4. 5. ART. 65 - TENDE Le tende esterne potranno essere applicate solo al piano terra a servizio delle vetrine, e non devono essere d’ostacolo ai flussi automobilistici e pedonali. Lo sporto della tenda non può essere superiore a 1/6 della larghezza delle vie, la sporgenza non può in ogni caso superare la larghezza dei marciapiedi; sporgenze speciali da stabilirsi di volta in volta dal Comune possono essere consentite per i tratti di suolo pubblico occupati dai pubblici esercizi e l’altezza minima dalla pavimentazione non può essere inferiore a cm. 220. Il loro andamento dovrà essere tale da non creare alterazione al prospetto edilizio; non dovrà, in particolare, nascondere elementi di facciata di pregio architettonico-decorativo. Non è consentito l’uso di tende esterne sulla cornice della vetrina negli edifici che, nella fascia del piano terreno, presentano un trattamento dei materiali di particolare pregio, quali: bugnati, fregi, decorazioni lapidee. Nel caso di edifici di particolare pregio o con apparati decorativi significativi, le tende devono essere simili per foggia e materiale, anche se appartengono ad esercizi commerciali diversi. TITOLO V DISCIPLINA DEGLI ANIMALI DOMESTICI E SINANTROPI CAPO I DETENZIONE DI ANIMALI DOMESTICI 1. 1. • • • • 1. a. b. c. d. e. f. g. 1. 2. 1. 2. 3. ART. 66 - PRINCIPI GENERALI Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente. ART. 67 - BENESSERE DEGLI ANIMALI Allo scopo di garantire il benessere degli animali : Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino utilizzo di animali. L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie. E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività. E’ vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale con esclusione di quanto previsto dall’articolo 82 del presente Regolamento. ART. 68 - RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare: fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, all’ età e alle condizioni fisiologiche dell'animale; assicura le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; è vietata la detenzione di cani e gatti in spazi angusti, in terrazze e balconi. i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione. la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena, lunga almeno tre metri, sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza. qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 15 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. É possibile la detenzione dei cani in spazi più ristretti, comunque non inferiori a 8 metri quadri, purché almeno una volta durante la giornata l’animale venga lasciato libero di muoversi in spazi più ampi. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche. Gli impianti sul territorio del Comune pubblici e privati in cui si detengono cani e gatti devono attenersi alle norme presenti nel D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993, articoli 3, 4, 5, 6. ( L. R. 28 dicembre 1993, n.60) ART. 69 - RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del Comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole. E' fatto obbligo denunciare al Servizio Veterinario della AULSS, che gestisce l’Anagrafe Canina, la nascita di cuccioli di cane entro trenta giorni di vita dei medesimi. ART. 70 - SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE La soppressione di un animale da affezione, qualora necessaria, deve essere eseguita esclusivamente da un Veterinario con metodi eutanasici. Anche l’animale morto o ucciso accidentalmente deve venire trattato con rispetto. É vietato il seppellimento di carcasse di animali d’affezione sul territorio pubblico comunale. 13 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. ART. 71 - PRESCRIZIONI PER LA CUSTODIA DEI CANI Chiunque venga in possesso di un cane o lo detenga a qualunque titolo deve darne comunicazione entro trenta giorni al Servizio Veterinario della AULSS affinché sia iscritto all’Anagrafe Canina. Entro i tre mesi dalla iscrizione alla anagrafe canina tutti i cani devono essere identificati mediante l’applicazione di microchip. Copia del certificato di identificazione sarà consegnata al Servizio Veterinario della AULSS . Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro quindici giorni dall'evento al Servizio Veterinario della AULSS. Il cambio di residenza del proprietario o la cessione definitiva di un cane ad altra persona devono essere segnalati entro quindici giorni al Servizio Veterinario della AULSS. La morte del proprio cane deve essere denunciata al Servizio Veterinario della AULSS entro quindici giorni dall'evento affinché si provveda alla cancellazione dell'animale dai registri della anagrafe canina comunale. ART. 72 - PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE DEI CANI I cani di grossa taglia o che dimostrino aggressività devono essere tenuti al guinzaglio da persona capace di custodirli, e devono altresì essere muniti di museruola quando si trovino in spazi pubblici ove possano arrecare danno o disturbo alle persone o ad altri animali. ART. 73 - IGIENE PUBBLICA I conduttori dei cani devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali allorché li conducano per le vie cittadine, sotto i portici, sui marciapiedi, nei parchi ed in tutti i luoghi aperti al pubblico e devono ripulire i siti dalle deiezioni. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida . ART. 74 - CANI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE All'interno delle abitazioni o dei luoghi recintati i cani debbono essere custoditi in maniera tale da impedirne la fuga e da non arrecare danno a occasionali visitatori. Sui cancelli e/o porte d'accesso ai recinti ove trovansi dei cani, a cura dei proprietari deve essere esposto il cartello ATTENTI AL CANE. ART. 75 - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA I cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitato, dovranno, durante la notte, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica. ART. 76 - ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E/O RANDAGI I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti all’Ufficio di Polizia Municipale che attiverà il Servizio di accalappiamento cani. I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dall’AULSS Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli. ART. 77 - CUSTODIA E DESTINAZIONE DEI CANI ACCALAPPIATI I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione. Saranno presi in custodia dal Servizio Veterinario della AULSS e ricoverati nel canile-sanitario. Se non identificati saranno ricoverati per un periodo non inferiore a sessanta giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della AULSS, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio. Se identificati, saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute. ART. 78 - CANI DA CACCIA I cani da caccia, durante la stagione venatoria e nei giorni precedenti l'apertura della stessa, per le esercitazioni di addestramento, nel territorio rurale del Comune, potranno essere tenuti sciolti e senza museruola sotto la stretta sorveglianza del conduttore ove non possano arrecare danni alle colture agricole. ART. 79 - CANI DA PASTORE I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie o armenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per servizio secondo quanto previsto dall’articolo 83 del Regolamento di Polizia Veterinaria. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile). ART. 80 - GATTI I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Gli interventi per la limitazione delle nascite sono effettuati con le modalità ed il tipo di intervento scelti dal servizio veterinario competente ed in seguito riammessi nel loro gruppo. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi da medici veterinari soltanto se gravemente malati o incurabili. Il Comune può affidare ad Enti o Associazioni protezioniste no-profit la gestione delle colonie di gatti che vivono in libertà, e può fornire a tali Associazioni la consulenza di un veterinario convenzionato per gli interventi zooiatrici necessari affinché sia assicurata la cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza. 14 5. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 1. 2. I cittadini devono notificare all'Ufficio PM la presenza di colonie di gatti che vivono in libertà aventi patologie in atto o senza controllo sulla riproduzione. Tale Ufficio trasmetterà la segnalazione ai competenti uffici dell’AULSS e provvederà ad adottare i provvedimenti necessari. E' prevista la cattura e la collocazione degli animali in affidamento o in altra sede più idonea in caso di spostamento necessario di una colonia per demolizione, ristrutturazione o costruzione di immobili od opere pubbliche. In tale caso il Comune può rivalersi, a copertura delle spese, sugli oneri di urbanizzazione imposti alla proprietà o alla impresa costruttrice. Le spese sostenute dai Servizi Veterinari per il controllo demografico delle colonie di gatti che vivono in libertà sono a carico dell’AULSS. A tale scopo il Comune potrà comunque convenzionarsi con strutture veterinarie pubbliche o private nonché con Enti o Associazioni di volontariato no-profit operanti sul territorio. I gatti, curati e sterilizzati saranno reintrodotti nel loro ambiente. ART. 81 - COLOMBI Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della AULSS., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili. E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare all'Ufficio PM la presenza di volatili morti sul territorio del Comune affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio. ART. 82 - DERATTIZZAZIONE Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio comunale deve avvisare preventivamente l'Ufficio Ambiente del Comune sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. ART. 83 - VOLONTARIATO Il Comune può essere coadiuvato nelle attività connesse all'attuazione degli articoli del presente titolo da volontari segnalati dalle Associazioni zoofile ed ambientaliste no-profit. Tali ausiliari, coordinati dall'Ufficio Ambiente, presteranno la loro collaborazione a titolo gratuito nel rispetto assoluto delle Leggi e del presente Regolamento, con particolare riferimento alla educazione civica dei cittadini possessori di animali. ART. 84 - DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI E PERICOLOSI Ai fini del presente articolo, si intendono per animali esotici tutte le specie facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale. 2. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi tutti gli esemplari vivi di mammiferi, rettili, anfibi, insetti, aracnidi, alcune specie ittiche provenienti da riproduzioni in cattività, che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta o indiretta effetti lesivi e/o invalidanti. anche di ordine psicologico, per l'uomo o che, non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all'uomo. 3. I detentori di animali pericolosi, di cui al precedente punto, 2) sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco per il tramite del Servizio Veterinario dell’AULSS territorialmente competente. 4. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la provenienza. 5. L'autorizzazione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al detentore, a qualsiasi titolo, dell'animale. 6. In caso di nascite in cattività, la domanda di autorizzazione alla detenzione deve essere presentata dal detentore entro 10 giorni dall’avvenimento. 7. I detentori degli animali, devono altresì denunciare, entro 10 giorni dall’avvenimento, alla Polizia Municipale ed ai Servizi Veterinari, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa. 8. In caso di smarrimento dell'animale il possessore dovrà darne immediata comunicazione alla Polizia Municipale. 9. E' fatto divieto detenere gli animali indicati al punto 1) e 2) in luoghi e strutture diverse da quelle autorizzate. Eventuali spostamenti degli animali, potranno avvenire solo utilizzando idonei contenitori atti a garantire il benessere dell'animale, nonché la salute e l'incolumità pubblica; 10. I ricoveri e/o aree destinate agli animali debbono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e fornire garanzie idonee alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone. 1. CAPO II MACELLAZIONE 1. 2. 3. ART. 85 - MACELLAZIONE A DOMICILIO Le operazioni di macellazione a domicilio da parte di privati di volatili da cortile e conigli per consumo familiare devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili. La macellazione di animali della specie suina deve essere effettuata nel rispetto delle modalità previste da apposite ordinanze sindacali, sotto il controllo dei Servizi Veterinari competenti. La macellazione di animali della specie bovina, equina ed ovicaprina a domicilio deve essere effettuata nei casi previsti dalle norme nazionali vigenti in tema di benessere animale e di igiene degli alimenti previa autorizzazione sindacale e sotto il controllo dei Servizi Veterinari. 15 TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI CAPO I NORME PER L’ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. ART. 86 – DEFINIZIONE, ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE TRASGRESSIONI Per la definizione, l’accertamento, la contestazione e la notificazione delle trasgressioni di cui al presente Regolamento, si osservano le disposizioni previste dal vigente regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali ART. 87 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE. Alle violazioni alle norme disciplinate dal presente Regolamento e dalle ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata all’art. 7-bis del D. L.vo 267/2000, come introdotta dall’art. 16 della L. 3/2003, che prevede il pagamento di una somma in denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00). Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali dovrà essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10. E’ consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti edittali indicati nella tabella allegata in calce. Non è data possibilità del pagamento diretto nelle mani dell’agente accertatore. ART. 88 - RIMESSIONE IN PRISTINO. Nel caso le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento abbiano arrecato danni al Comune, il Sindaco può ordinare al trasgressore o alla persona civilmente responsabile o solidamente obbligata, a propria cura e spese, entro un termine congruo la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose arrecate. In caso di inosservanza il Sindaco può far eseguire gli occorrenti lavori d’ufficio, addebitando le spese conseguenti al trasgressore. CAPO II NORME TRANSITORIE E FINALI 2. ART. 89 – NORME FINALI Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel D. L.vo 267/2000 e nella L. 689/1981 come successivamente modificati ed integrati, e nel vigente Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative alla violazioni ai Regolamenti e alle ordinanze comunali. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento. 1. 2. 3. ART. 90 – PUBBLICITÀ Una copia del presente Regolamento dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione. Altra copia sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Di esso dovrà sempre essere fatto richiamo. 1. ART. 91 – ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva. 1. 16 TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Allegata al Regolamento comunale di Polizia Urbana Articolo Comma Minimo edittale Massimo edittale 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 64 65 67 1 1 1 1,2 1 1,2,3, 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7 1 1 1,2 1 1 1 1,2 3,4 1 1 1,2,3,4 1 1 1,3 3 1,2,3,4, 1,2 1 1 1,2 1 1 1 1,2 1 1 1,2 1 1,2,3,4,5,6 1 2,3,4 1 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 1,2,3,4,5,6 1 50,00 25,00 50,00 25,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 25,00 50,00 50,00 50,00 25,00 80,00 80,00 80,00 50,00 80,00 50,00 50,00 80,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 80,00 500,00 250,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 500,00 500,00 300,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 250,00 500,00 500,00 500,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 17 68 69 70 71 72 73 74 75 76 82 84 85 1,2 1,2 1,2 1,2,4,5,6 1 1,2 1,2 1 2 1 3,4,6,7,8,9,10 1,2,3 80,00 80,00 80,00 25,00 50,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 80,00 80,00 500,00 500,00 500,00 250,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 500,00 500,00 18 Indice TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - FINALITÀ ART. 2 - TERRITORIALITÀ ART. 3 - OGGETTO ART. 4 - DEFINIZIONI ART. 5 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ART. 6 - VIGILANZA ART. 7 - SANZIONI p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 3 TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE CAPO I - GARANZIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ ART. 8 - COMPORTAMENTI VIETATI ART. 9 - ALTRE ATTIVITÀ VIETATE ART. 10 - INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER CASI DI EMERGENZA CAPO II - SALVAGUARDIA DEL VERDE ART. 11 – DIVIETI ART. 12 - VERDE PRIVATO CAPO III - IGIENE AMBIENTALE ART. 13 - MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI ART. 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CAPO IV – NEVE ART. 15 - SGOMBERO NEVE ART. 16 - CANALI DI GRONDA E TUBI DI DISCESA CAPO V - NETTEZZA PUBBLICA ART. 17 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO ART. 18 - RIFIUTI ART. 19 - TRASPORTO DI LETAME, MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI. CAPO VI - INQUINAMENTO ACUSTICO ART. 20 - ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI ART. 21 - ATTIVITÀ LAVORATIVE ART. 22 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI ART. 23 - APPARECCHI SONORI A BORDO ART. 24 - PUBBLICITÀ FONICA ART. 25 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO ART. 26 - CAMPANE ART. 27 – SCHIAMAZZI CAPO VII - INQUINAMENTO LUMINOSO ART. 28 – INSEGNE, CARTELLI E PUBBLICITÀ LUMINOSA p. 3 p. 3 p. 4 p. 4 p. 4 p. 4 p. 4 p. 4 p. 4 p. 4 p. 5 p. 5 p. 5 p. 5 p. 5 p. 5 p. 5 p. 5 p. 6 p. 6 p. 6 p. 6 p. 7 p. 7 p. 7 p. 7 p. 7 p. 7 TITOLO III - SUOLO PUBBLICO CAPO I - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO ART. 29 - DISPOSIZIONI COMUNI ART. 30 - CARATTERISTICHE ART. 31 – CAPPOTTINE DEHORS ART. 32 - OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI ART. 33 - OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE ART. 34 – DEPOSITO DI CICLI, CARROZZELLE ETC. ART. 35 - LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ ART. 36 - TRASLOCHI ART. 37 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI ART. 38 - MANIFESTAZIONI ART. 39 - MESTIERI GIROVAGHI ART. 40 - RACCOLTA FONDI, RACCOLTA FIRME, COMIZI ART. 41 - OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ART. 42 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ART. 43 - ELEMENTI DI ARREDO ART. 44 - CARICHI SOSPESI. ART. 45 – RECINZIONI ART. 46 – RIPARI A POZZI, CISTERNE E SIMILI ART. 47 – DEPOSITI IN PROPRIETA’ PRIVATA ART. 48 - USO E MANOMISSIONE DI SEGNALETICA. p. 7 p. 7 p. 8 p. 8 p. 8 p. 8 p. 8 p. 8 p. 9 p. 9 p. 9 p. 9 p. 9 p. 9 p. 9 p. 9 p. 9 p. 10 p. 10 p. 10 p. 10 p. 10 19 ART. 49 - DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI. ART. 50 - IMPIANTI, CONTATORI E BOMBOLE DEL GAS ART. 51 – FALO’. ART. 52 - ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI E DI ESPLOSIONI. ART. 53 - OBBLIGHI IN CASO DI INCENDIO. ART. 54 - ACCENSIONE RAZZI E FUOCHI. ART. 55 - USO DELLE RISORSE IDRICHE. ART. 56 – ANTENNE p. 10 p. 10 p. 10 p. 10 p. 10 p. 11 p. 11 p. 11 TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI ART. 57 - LIMITAZIONI ART. 58 – BESTIE MACELLATE ART. 59 - ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI ART. 60 - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE ART. 61 - PREZZI ART. 62 – VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI ART. 63 - SERVIZI IGIENICI ART. 64 - INSEGNE – VETRINE – VETRINETTE ART. 65 – TENDE p. 11 p. 11 p. 11 p. 11 p. 12 p. 12 p. 12 p. 12 p. 13 TITOLO V - DISCIPLINA DEGLI ANIMALI DOMESTICI E SINANTROPI CAPO I – DETENZIONE DI ANIMALI DOMESTICI ART. 66 – PRINCIPI GENERALI ART. 67 – BENESSERE DEGLI ANIMALI ART. 68 – RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE ART. 69 – RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE ART. 70 – SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE ART. 71 – PRESCRIZIONI PER LA CUSTODIA DEI CANI ART. 72 – PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE DEI CANI ART. 73 – IGIENE PUBBLICA ART. 74 – CANI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE ART. 75 – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA ART. 76 – ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E/O RANDAGI ART. 77 – CUSTODIA E DESTINAZIONE DEI CANI ACCALAPPIATI ART. 78 – CANI DA CACCIA ART. 79 – CANI DA PASTORE ART. 80 – GATTI ART. 81 – COLOMBI ART. 82 – DERATTIZZAZIONE ART. 83 – VOLONTARIATO ART. 84 – DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI E PERICOLOSI CAPO II - MACELLAZIONE ART. 85 - MACELLAZIONE A DOMICILIO p. 13 p. 13 p. 13 p. 13 p. 13 p. 13 p. 14 p. 14 p. 14 p. 14 p. 14 p. 14 p. 14 p. 14 p. 14 p. 14 p. 15 p. 15 p. 15 p. 15 p. 15 p. 15 TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI CAPO I - NORME PER L’ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ART. 86 – DEFINIZIONE, ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE TRASGRESSIONI ART. 87 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE. ART. 88 - RIMESSIONE IN PRISTINO. CAPO II - NORME TRANSITORIE E FINALI ART. 89 – NORME FINALI ART. 90 – PUBBLICITÀ ART. 91 – ENTRATA IN VIGORE p. 16 TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INDICE p. 17 p. 19 p. 16 p. 16 p. 16 p. 16 p. 16 p. 16 p. 16 20