regolamento recante le disposizioni per l`installazione di pannelli

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regolamento recante le disposizioni per l`installazione di pannelli
REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI PER
L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI,
FOTOVOLTAICI ED EOLICI
DESTINATI ALL’AUTOCONSUMO
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 5/2/2010
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REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI PER L’INSTALLAZIONE DI
PANNELLI SOLARI TERMICI, FOTOVOLTAICI ED EOLICI
DESTINATI ALL’AUTOCONSUMO
PREMESSA
Com’è noto, il tema del risparmio energetico sta avendo in questi anni una rapida diffusione ed è al
centro di numerosi dibattiti. Per risparmio energetico, in senso stretto, si intende il risparmio di fonti
energetiche non rinnovabili, ossia il risparmio di petrolio, metano, combustibili solidi e materiali fossili
in genere.
L’utilizzo delle fonti rinnovabili può essere un mezzo di risparmio energetico, riducendo il
consumo delle fonti energetiche tradizionali.
L’Italia, in ottemperanza alle disposizioni europee, ha varato una serie di leggi al fine di
incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili favorendo così il risparmio energetico.
Tra i sistemi utilizzati per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, sta avendo sempre più
diffusione il ricorso alla posa, sopra le coperture o sulle corti dei fabbricati, di collettori solari, per la
produzione di acqua calda sanitaria, o di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica.
In questa ottica, è opportuno che il Comune detti alcune prescrizioni al fine di contemperare
l’esigenza di favorire la diffusione di tali sistemi alternativi di produzione di energia con la tutela del
contesto urbano preesistente.
Il presente “Regolamento Comunale per l’installazione di impianti solari e pannelli fotovoltaici
destinati all’autoconsumo” si pone come obiettivo proprio quello di regolamentare l’inserimento dei
nuovi impianti tecnologici.
Articolo 1 - Disposizioni generali
Le indicazioni previste dal presente Regolamento si riferiscono a tutto il territorio comunale.
L’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici deve ispirarsi ai principi della salvaguardia
del decoro urbano, dell’aspetto architettonico dei fabbricati, della limitazione dell’impatto visivo e
paesaggistico. L’inserimento di detti elementi sul territorio comunale dovrà comunque sempre tenere
conto del contesto di inserimento, ed indifferentemente dalla dimensione degli elementi, della necessità
di mitigare, mediante un’attenta valutazione tesa all’inserimento “architettonico” dell’elemento, il
posizionamento degli stessi in qualsiasi contesto.
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Le presenti norme disciplinano le modalità di installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli per
solare termico ed impianti eolici per produzione di energia elettrica.
Gli atti amministrativi necessari per l’installazione degli impianti disciplinati dal presente
regolamento sono quelli previsti dalla specifica normativa regionale e nazionale.
Il presente regolamento integra il vigente regolamento edilizio e ne costituisce parte integrante.
Articolo 2 - Definizioni e finalità
Le presenti norme riguardano gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici e gli impianti
eolici.
È ammessa l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli per solare termico ed impianti eolici su
fabbricati e/o area di pertinenza degli stessi, secondo le limitazioni della normativa vigente in materia e
con le limitazioni dell’art. 5 del presente regolamento, solo per produzione di acqua calda sanitaria e
per produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo.
Ai fini delle presenti norme, gli impianti ad energia solare si distinguono in base alla collocazione:
- sul terreno;
- sugli edifici: per edifici, ai fini del presente regolamento, si intendono anche le tettoie, i
porticati, i volumi tecnici, i pergolati e le casette per il giardino realizzate in conformità alla
normativa urbanistica-edilizia.
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
- Copertura principale: tetto di copertura del corpo volumetrico dimensionalmente prevalente del
corpo di fabbrica; essa può articolarsi su più livelli, costituendo comunque integralmente la
copertura principale;
- Copertura secondaria: tetto di copertura di volumi/elementi accessori del fabbricato o parti di
copertura poste a livello ribassato rispetto alla copertura principale del fabbricato o parte della
copertura principale posta in posizione defilata ove l’inserimento di elementi non è visibile;
- Falda: parte della copertura costituita da un unico piano inclinato che per le caratteristiche di
esposizione è oggetto di inserimento di pannelli fotovoltaici e/o solari;
Articolo 3 - Prescrizioni obbligatorie che riguardano i nuovi interventi edilizi
In armonia con quanto previsto all’articolo 4, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001:
1. A decorrere dalla data di validità del presente regolamento, nelle richieste pervenute al comune
ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova
costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità
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abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati
industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione
energetica minima è di 5 kW.
2. In alternativa all’impianto fotovoltaico è consentita l'installazione di altra tipologia di impianti
purché da fonti rinnovabili.
3. Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici su nuovi edifici, dovrà essere favorita la scelta
di impianti completamente integrati nella copertura.
Articolo 4 - Impianti ad energia solare sugli edifici: localizzazione e condizioni per
la realizzazione
La realizzazione degli impianti ad energia solare sulle coperture dovrà rispettare le seguenti
prescrizioni.
L’inserimento sulle coperture di pannelli solari o fotovoltaici dovrà essere effettuato con il
posizionamento degli elementi costituenti l’impianto posti in aderenza alla copertura esistente e con la
medesima pendenza della stessa; l’impianto dovrà essere posizionato, previa attenta valutazione
architettonica appurata tramite un’approfondita documentazione fotografica, con priorità su coperture
“secondarie” poste in posizioni defilate rispetto a spazi e vie pubbliche.
Ove non sia possibile tale posizionamento l’inserimento sulla copertura principale del fabbricato
dovrà tenere conto della valenza storico-architettonica del fabbricato e privilegiando parti di questa
convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l’impianto senza che la sua presenza
alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di uso pubblico in modo tale
da ottenere un armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico.
I serbatoi di accumulo e ogni altro elemento necessario per la funzionalità degli impianti solari
termici, dovranno essere obbligatoriamente posizionati esclusivamente all’interno dei fabbricati.
Sono comunque da seguire le seguenti indicazioni per l’installazione:
- gli impianti devono essere in andamento alla copertura inclinata o meglio strutturati in essa;
- nel caso di coperture piane i pannelli potranno essere installati con inclinazione ritenuta
ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento tra di
essi se disposti su più file e comunque, l’altezza media del modulo fotovoltaico o della schiera
dei moduli fotovoltaici, misurata dal piano copertura fino all’asse mediano degli stessi, deve
essere contenuta entro l’altezza del parapetto perimetrale.
La realizzazione degli impianti ad energia solare sulle coperture dovrà per quanto possibile
rispettare i seguenti indirizzi:
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deve essere accompagnata dalla riqualificazione dell'intera copertura dell'edificio, prevedendo
almeno l'eliminazione degli elementi incongrui (eternit, lucernai atipici o non più necessari,
camini ed altri elementi prefabbricati o di natura precaria, ecc.) che potranno essere sostituiti
con materiali ed elementi tradizionali.
dovrà preferire installazioni sulle falde e sui tetti non visibili da strade, piazze ed ogni altro
spazio pubblico;
per gli interventi di ristrutturazione o di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento del
tetto, i pannelli dovranno essere preferibilmente inseriti all’interno del pacchetto costruttivo,
conseguendo una complanarità fra manto di copertura e parte superficiale del pannello.
Articolo 5 - Impianti ad energia solare sul terreno: localizzazione e condizioni per
la realizzazione.
Gli impianti ad energia solare sul terreno sono ammessi su tutto il territorio comunale, fatta
eccezione per le seguenti zone o ambiti:
a) nel centro storico (Zona A1 di cui all’art. 4 delle N.T.A. del P.R.G.);
b) nelle zone interessate dalla presenza di Ambiti Territoriali Distinti, così come definiti dalle
N.T.A. allegate al P.U.T.T./p;
c) nelle aree boscate;
d) nelle fasce di rispetto stradale;
e) nelle fasce di rispetto cimiteriali.
Nelle zone in cui è consentita l’installazione di impianti ad energia solare sul terreno, gli stessi non
dovranno staccarsi oltre cm. 20 rispetto al piano di campagna ed inoltre:
- se non complanari con il terreno, devono avere un’altezza massima non superiore a ml. 2,00;
- se complanari al terreno devono avere un’altezza massima non superiore a ml. 1,50;
- potranno essere concesse deroghe alle altezze massime sopra riportate per particolari tecnologie
costruttive.
La struttura di sostegno dovrà essere dimensionata per il carico dei pannelli nonché degli altri
carichi supplementari quali la spinta del vento e non potrà sporgere rispetto al bordo esterno del
pannello oltre i 10 cm. La fondazione di sostegno della struttura dovrà essere realizzata interrata e con
cordoli o piccoli plinti in corrispondenza degli appoggi. Eventuali platee sono ammesse solo ove
giustificate dalle caratteristiche di portanza del terreno. E’ comunque ammessa la realizzazione di una
piccola “piattaforma” sottostante i pannelli nei limiti necessari per la collocazione di contatori, inverter,
ed elementi tecnologici di servizio all’impianto.
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Ai fini dell’inserimento di pannelli su strutture legittime o autorizzabili per le quali è prescritta
dalla norme urbanistico-edilizie una copertura di tipo “permeabile” è ammesso, con rispetto delle
norme generali e di inserimento del presente regolamento, la sostituzione e/o integrazione della
copertura “permeabile” con pannelli fotovoltaici/termici senza che questo comporti aumento della
superficie coperta del fabbricato.
Gli impianti dovranno essere realizzati ad una distanza dai confini di proprietà non minore di ml.
5,00.
Non è ammessa la realizzazione di manufatti edilizi necessari per la funzionalità dell’impianto.
Sul terreno sono ammessi solo impianti di piccole dimensioni, pari ad una superficie massima di 16
mq, da localizzare nelle aree di pertinenza degli edifici e da inserire adeguatamente nel verde: tale
soluzione a terra è consentita però solo se non sono disponibili edifici, comprese tettoie, pergolati,
casette per il giardino, ecc.
Nelle zone agricole ove è consentito installare impianti ad energia solare, la realizzazione degli
impianti sul terreno deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori
tecnologie disponibili. Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne
l'interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche,
paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad
edifici di interesse documentario o artistico.
Non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli.
Articolo 6 - Procedimenti amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili e
documentazione
Le installazioni di impianti da fonti di energia rinnovabile sono soggette a Denuncia di Inizio
Attività.
La documentazione da allegare alla Denuncia Inizio Attività, deve essere completa dei seguenti
elementi:
a) dati generali del proprietario e del committente e dichiarazione in merito alla finalità produttiva
dell'impianto (autoconsumo);
b) planimetria dell'intera proprietà in scala idonea, con l'identificazione grafica e fotografica del
sito interessato dalla realizzazione dell'impianto;
c) progetto definitivo dell'impianto fotovoltaico che includa anche gli eventuali interventi di tipo
accessorio quali modifiche, adeguamenti del fabbricato;
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d)
e)
f)
relazione di un tecnico abilitato nella quale sono indicati i requisiti tecnici e di sicurezza
dell'impianto stesso;
relazione sulla localizzazione dell'impianto in riferimento al contesto ambientale e paesaggistico
(eventualmente corredato da un foto-inserimento) con indicazione della presenza di eventuali
interferenze;
ogni altro elemento, da rappresentare negli elaborati e/o descrivere in relazione, per rispettare
tutte le condizioni di cui alle presenti norme.
Articolo 7 – Norme transitorie
Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutte le pratiche per cui non si è ancora
concluso l’iter autorizzativo.
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