Oggetto: Circolare n° 6 – 20 giugno 2013

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Oggetto: Circolare n° 6 – 20 giugno 2013
- ALLE AZIENDE INTERESSATE
- AI TECNICI DELLE
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI E CAA
- AI CONSULENTI
Loro sedi
Oggetto: Circolare n° 6 – 20 giugno 2013
Al fine di consentire l’applicazione delle disposizioni previste dalla recente modifica del quadro normativo
e tenendo conto delle circolari applicative inviate dall’ICQRF, vi comunico i seguenti aggiornamenti.
1. Etichettatura - Indicazioni imbottigliatore (Rif. Reg. CE 607/2009).
Si ritiene utile premettere che per “imbottigliatore”, si intende “la persona fisica o giuridica, o
l’associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare l’imbottigliamento per proprio conto”,
mentre per “imbottigliamento” si intende il riempimento, con il prodotto interessato , di recipienti
aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della vendita”.
La differenza sostanziale fra “imbottigliatore” e “imbottigliatore per conto terzi” consiste nel fatto
che quest’ultimo imbottiglia vini che nel momento del riempimento sono di proprietà del
committente, effettuando il riempimento per espressa delega dello stesso il quale, riportando in
etichetta il proprio nome, se ne assume le relative responsabilità.
Le indicazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Nome dell’imbottigliatore: (nome e cognome, ditta o, per le società), ragione sociale o
denominazione, completata anche con la forma sociale. Le abbreviazioni o denominazioni
alternative sono ammesse solo se figuranti negli atti costitutivi. Le semplici insegne
commerciali, ancorché iscritte alla Cciaa, nonché i marchi sono indicazioni diverse e, pertanto,
non sono sufficienti a sostituire l’obbligo di dichiarare detto nome o ragione sociale.
- Indirizzo dell’imbottigliatore (sede legale): nome del Comune in cui l’imbottigliatore ha la sua
sede legale. Dal 1° agosto 2009, pertanto, non è più possibile dichiarare solo la sua sede
principale. Inoltre, altra novità, dalla stessa data il nome del comune non può essere sostituito da
quello della “frazione”. Resta tuttavia possibile completare il nome del comune con altre
veritiere indicazioni riferite all’indirizzo, quali l’indicazione fra parentesi della provincia o
regione, ovvero le indicazioni della Via, n. civico, località e simili.
- In sostituzione alle precedenti indicazioni, può essere riportato il n. di “codice” che l’Icqrf ha
attribuito all’imbottigliatore stesso, completato con un riferimento allo Stato membro - ad
esempio: ICQRF IT/TN/1234”. Ciò, però, solo a condizione che sull’etichetta figuri
(obbligatoriamente) anche il nome e indirizzo di un partecipante (diverso dall’imbottigliatore) al
circuito commerciale (es. Venditore-Distributore-Importatore). La sola indicazione del Codice
senza le indicazioni complementari predette, è pertanto insufficiente.
- Attività dell’imbottigliatore, formule obbligatorie. A seconda dei casi e dei prodotti sono
previste le seguenti espressioni:
a) con la formula più generica di:
“imbottigliatore” o “imbottigliato da ....”, se trattasi di bottiglie oppure
“confezionato da ...”, nel caso di recipienti diversi dalle bottiglie
b) con formule alternative, tipo:
solo per i vini a Igt/Doc/Docg imbottigliati nell’azienda del produttore:
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-
“imbottigliato all’origine da ....”
“imbottigliato dall’azienda agricola ....”
“imbottigliato dal viticoltore ....”, oppure
solo per i vini a Igt/Doc/Docg imbottigliati in una impresa situata entro la zona di vinificazione:
“imbottigliato nella zona di produzione”
c) altre formule utilizzabili solo per i vini a Igt/Doc/Docg come le precedenti, sono ammesse se
con particolari requisiti, compresa la dicitura
“integralmente prodotto”,
ma solo quando le espressioni indicate alle precedenti lettere a) e b) si riferiscono al “vino
ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell’azienda e vinificate nella
stessa”
Imbottigliamento “per conto terzi”, si ritiene che per tale si debba intendere solo il vino di
proprietà di colui che fa imbottigliare (il c.d. “imbottigliatore giuridico”), ma imbottigliato da
terzi (il c.d. “imbottigliatore effettivo”) a titolo di prestazione di servizio. In altre parole quando
il vino - dapprima sfuso e poi confezionato - rimane sempre di proprietà del committente, il
quale, se del caso, fornisce anche - in tutto o in parte - i recipienti, le etichette, i sistemi di
chiusura, gli imballaggi e quant’altro. Ovviamente se per libera contrattazione fra le parti il
materiale diverso dal vino viene fornito direttamente dall’imbottigliatore effettivo, sarà fatturato
a parte da quest’ultimo.
In caso di imbottigliamento per conto terzi l’indicazione dell’imbottigliatore è completata dai
termini: “imbottigliato per conto di ....”
o, nel caso in cui è indicato anche il nome e l’indirizzo di colui che ha effettuato
l’imbottigliamento per conto terzi, dai termini
- “imbottigliato da ... per conto di ....”
Dimensioni ed ubicazione: qualsiasi dimensione, purché sufficientemente visibile, l’ubicazione
deve essere nello stesso campo visivo delle altre indicazioni considerare obbligatorie dal Reg.
CE 607/2009 (escludendo annata, numero di lotto, contiene solfiti e nome e l’indirizzo dell’importatore).
Se i suddetti nomi, ragioni sociali e indirizzi contengono il nome di una Igt/Doc/Docg (in tutto o
in parte il nome geografico o, si ritiene, altra indicazione equiparata, tipo Friuli): debbono essere
riportati in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli usati per indicare la
denominazione tutelata come Igt/Doc/Docg.
2. ETICHETTAURA – dimensioni del nome del vitigno
Vi ricordo che, in tutti i disciplinari di produzione (art. 7 in genere) è previsto che il nome del vitigno
deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione di origine.
Notiamo che a volte le aziende tendono a riportare la dimensione della “specificazione territoriale”
(es. Grave, Isonzo, Aquileia, Annia, Latisana, Colli Orientali) in dimensioni inferiori a quelle della
scritta “Friuli”. In questo caso la normativa vigente non prevede particolari ed espliciti divieti ma
deve essere interpretata con la giusta logica. In primo luogo risulta chiaro che, al fine di non trarre
in inganno e/o non confondere il consumatore il nome che segue la scritta Friuli deve essere
chiaramente leggibile ed in caratteri di poco inferiori a quelli utilizzati per indicare il nome “Friuli”.
Secondariamente e fatto salvo i casi delle DOP “Friuli Grave” e “Friuli Aquileia”, in caso si
scelga questa opzione le dimensioni dei caratteri del nome del vitigno non potranno essere maggiori
di quelle utilizzate per la specificazione territoriale.
Esempi:
Friuli
Friuli
Denominazione di origine controllata
Latisana
Chardonnay
Denominazione di origine controllata
NO!
Isonzo
Chardonnay
SI
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3. Vini Igp - Vietato il taglio e l'assemblaggio di tipologie diverse fuori zona
(Rif. Circ. n° 16206 del 5 giugno 2013 e n° 19381 del 17 giugno 2013)
Vi comunico che l’Unione Europea ha messo la parola fine alla possibilità di applicare la pratica
tradizionale del taglio del 15% con prodotti di origine diversa e di assemblaggio di partite di
tipologie diverse nei vini Igp.
Quindi il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con circolare n. “16206 del 5
giugno 2013”, riprendendo la nota ufficiale della Commissione europea, ha comunicato che “… in
considerazione del fatto che l'assemblaggio di diversi vini finiti, finalizzato all'elaborazione di vino
IGP, costituisce parte integrante del processo di elaborazione di un vino e che tale operazione deve
essere effettuata nella zona delimitata dell'IGP in questione”, a partire dal 5 giugno 2013, le
operazioni di taglio e di assemblaggio delle partite o frazioni di partite di tipologie diverse dei
vini Igp possono essere effettuate solamente nell'ambito della zona di vinificazione delimitata
dal disciplinare della specifica Igp.
Inoltre si chiarisce che quanto appena evidenziato è da ritenersi valido, sia per l’assemblaggio delle
frazioni di partita di “vini finiti” derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15% ) con vini
derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%), sia per l’assemblaggio di partite di
tipologie diverse di “vini finiti” della medesima IGP, provenienti al 100 % da uve della zona di
produzione delimitata della relativa IGP.
Pertanto dal 5 giugno 2013 le suddette operazioni sui vini Igp possono avvenire esclusivamente
nell'ambito della zona di elaborazione.
Rimane invece consentito, al pari dei vini Dop, la possibilità di assemblaggio di partite della
medesima tipologia, fatte salve eventuali disposizioni restrittive dei singoli disciplinari.
Ad esempio rimane consentito assemblare due diverse partite di “Venezia Giulia” Pinot grigio,
mentre non è più possibile assemblare, fuori zona, un partita di “Venezia Giulia” Pinot grigio ed una
partita di “Venezia Giulia” Chardonnay.
DEROGA: Negli ultimi giorni ad integrazione delle disposizioni impartite con la circolare n.
16206 del 5 giugno 2013 è stata pubblicata una recente circolare contenente una deroga:
limitatamente all’espletamento delle operazioni di assemblaggio in questione delle partite o frazioni
di partita di vini IGP “pronti per il consumo”, provenienti dalla vendemmia 2012 e precedenti, per le
quali alla data del 5 giugno scorso le Ditte interessate avevano stipulato appositi contratti di acquisto,
le stesse Ditte possono avvalersi ancora della possibilità di effettuare la tipologia di taglio non più
consentito.
4. Dolcificazione “fuori zona” dei vini IGP (Rif. n° 19381 del 17 giugno 2013)
Nella stessa circolare del 17 giugno 2013, viene stabilito fatte comunque salve eventuali disposizioni
più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, (l’IGP Venezia Giulia non ne ha) la
stessa pratica può essere effettuata anche al di fuori della zona di vinificazione delimitata prevista in
genere dall’art. 5 dei disciplinari di produzione, limitatamente alla fase di commercio all’ingrosso
delle relative partite di vino IGP, per le quali è stato concluso il processo di elaborazione nell’ambito
della citata zona di vinificazione.
La presente circolare, può essere visionata (e scaricata) dal sito www.ceviq.it
Cordiali saluti
Il direttore
Michele Bertolami
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