PRODOTTI FITOSANITARI

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PRODOTTI FITOSANITARI
Documento redatto dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e dal Servizio di Igiene Pubblica
PRODOTTI FITOSANITARI
DETENZIONE E UTILIZZO
Negli ultimi anni il settore agricolo, per effetto anche del crescente ruolo dei mercati internazionali,
ha attuato nuove strategie politico-aziendali tenendo conto della produzione, commercializzazione
dei prodotti ortofrutticoli e del corretto utilizzo dei prodotti a difesa delle colture agrarie denominati
PRODOTTI FITOSANITARI
Comunemente vengono utilizzati termini quali ”presidi sanitari”, “fitofarmaci”, “antiparassitari” e
“pesticidi” in realtà l’unico termine corretto è “prodotti fitosanitari” come specificato dalla
normativa di riferimento DLgs.vo 150/2012.
In questo nuovo termine sono compresi sia gli ex “presidi sanitari” destinati alle colture agrarie sia
gli ex ”presidi medico-chirurgici” destinati al trattamento di piante ornamentali, fiori da balcone, da
appartamento e da giardino di casa ora identificati come “prodotti fitosanitari per piante
ornamentali” (PPO)
COSA SONO I PRODOTTI FITOSANITARI?
Il termine prodotto fitosanitario identifica le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più
sostante attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
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Proteggere i vegetali o i prodotti vegetali dagli organismi dannosi o prevenirne gli effetti
Favorire o regolare il metabolismo dei vegetali con esclusione dei fertilizzanti
Conservare i prodotti vegetali,con esclusione dei conservanti appositamente disciplinati
Eliminare le piante infestanti o indesiderate all’interno delle coltura
Eliminare parte di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
I prodotti fitosanitari nella loro forma commerciale sono composti principalmente dalla sostanza
attiva, dai coadiuvanti e coformulanti.
La sostanza attiva è la parte che agisce contro il parassita che si vuole controllare è la sostanza
tossica che in base alla sua pericolosità e alla sua concentrazione nel preparato, concorre a
determinare la classe di tossicità e quindi di pericolosità soprattutto per chi lo impiega.
La valutazione delle proprietà pericolose dei prodotti fitosanitari tiene conto di tre tutele
fondamentali:
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della salute dell’uomo;
della sicurezza dell’uomo e degli ambienti di vita e di lavoro;
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dell’ambiente esterno inteso come ambiente di vita e di lavoro.
L’ACQUISTO DI PRODOTTI FITOSANITARI E’ REGOLAMENTATO?
Si, dal DPR 290/01 art.25.
Dal 2015 sarà ai sensi del Dlg.vo150/2012 art. 8 e solo ai possessori di diplomi o lauree.
Chiunque voglia acquistare ed impiegare i prodotti fitosanitari etichettati e contrassegnati con i
simboli e le indicazioni di pericolo “Molto Tossico”, “Tossico” e “Nocivo” deve essere in possesso
dell'apposito certificato di abilitazione, comunemente chiamato "patentino".
Si possono acquistare prodotti fitosanitari solamente dai rivenditori autorizzati e le confezioni
devono essere integre e sigillate è vietata infatti la vendita e l'acquisto di prodotti fitosanitari allo
stato sfuso e in forma ambulante.
Il titolare del patentino è sempre e comunque responsabile dell'acquisto e dell'uso dei prodotti
fitosanitari.
L'acquirente del prodotto fitosanitario è direttamente responsabile del: trasporto, conservazione e
utilizzo dello stesso.
L’acquisto dei prodotti “Molto Tossici”, “Tossici” e “Nocivi” prevede la compilazione di un
registro da parte del venditore e la firma di un modulo da parte dell'acquirente, previa presentazione
del "patentino“.
Invece per l'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come “Irritanti”,
“Sensibilizzanti cutanei” o “Non classificati”, non è necessario il "patentino".
COME SI OTTIENE IL PANTENTINO?
Ogni cittadino maggiorenne che desidera conseguire il patentino per l’ acquisto o la vendita di
prodotti fitosanitari deve inoltrare apposita domanda , frequentare uno specifico corso di
preparazione in materia e sostenere un esame “quiz”, di fronte ad un'apposita Commissione.
Il "patentino"per l’acquisto verrà rilasciato dall'Assessorato provinciale all’agricoltura, mentre
quello per la vendita sarà rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica.
Per entrambi la validità è di 5 anni. Al termine di questo periodo il “patentino” deve essere
rinnovato frequentando obbligatoriamente un corso di aggiornamento. Sono esentati dal sostenere
l’esame gli interessati in possesso di titolo di studio previsto dalle norme vigenti.
COME SI CONSERVANO I PRODOTTI FITOSANITARI?
Per la conservazione dei prodotti fitosanitari in azienda occorre disporre di un apposito locale,
possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc.,in cui la porta di accesso deve essere sempre chiusa
a chiave, con la scritta "veleno" e l'immagine di un teschio.
DPR 290/01 art.24 c.6. a decorrere dal 26/11/2015 art 10 c.(b.
I datori di lavoro delle aziende agricole che conservano i prodotti fitosanitari devono apporre
apposita segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(DLgs.81/08).
Qualora non sia possibile disporre di un locale per la detenzione dei prodotti fitosanitari, si possono
conservare nei due modi seguenti:
– entro un apposito recinto munito di porta e serratura, all'interno del magazzino,
– chiusi a chiave dentro un armadio in metallo dotato di idonee feritoie di aerazione.
A volte può accadere che alcune confezioni si rompano e fuoriescano quantità, anche minime, di
prodotto; è consigliabile, dopo avere indossato gli idonei dispositivi di protezione individuali
(D.P.I.), raccoglierlo con materiale assorbente (ad esempio: segatura di legno o sabbia) e smaltirlo
seguendo le procedure previste per i rifiuti pericolosi. In caso di incendio chiamare subito i Vigili
del Fuoco.
QUALI SONO CARATTERISTICHE MINIME DI SICUREZZA DEI LOCALI ADIBITI AL
DEPOSITO ED ALLA VENDITA DI PRESIDI SANITARI ?
Circ. Min. n 15 del 30/04/1993
1.
Locali
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Non possono essere adibiti a deposito e vendita ed a deposito di smistamento (compresi
quelli presso i "vettori") locali sotterranei o seminterrati.
Devono avere un'altezza netta, misurata dal punto del pavimento all'altezza media della
copertura dei soffitti e delle volte, non inferiore a tre metri.
Le pareti devono essere trattate con pitture idrorepellenti.
I pavimenti devono essere di tipo impermeabile e privi di fessurazioni.
Se prescritte dai vigili del fuoco, vi devono essere soglie di contenimento dei reflui,
adeguate alle caratteristiche dei locali.
Qualora invece non siano prescritte soglie di contenimento, i pavimenti devono avere
pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi versati e le acque di lavaggio in
apposito punto di raccolta (cisterna o bacino di contenimento di capacità adeguata) per
impedire il convogliamento delle acque contaminate da presidi sanitari nella rete fognaria.
L'aerazione dei locali deve avvenire mediante finestrature che garantiscano un sufficiente
ricambio naturale dell'aria.
Se l'aerazione naturale è insufficiente, per ottenere il ricambio d'aria necessario, occorre
installare un sistema di ventilazione atta a garantire 4-6 ricambi orari durante il lavoro o
comunque da non creare turbolenze, escludendo altresì forme di ricircolo.
2. Impianto elettrico
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Deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in vigore.
Le protezioni contro il contatto accidentale ("messa a terra" coordinata con "interruttore
differenziale") vanno realizzate collegando anche le masse metalliche presenti nei locali, per
raggiungere l'equipotenzialità.
Le suddette protezioni devono essere sottoposte a collaudo e verifica periodica.
3. Impianto riscaldamento
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L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere realizzato utilizzando l'acqua come
trasportatore di calore.
Il generatore deve essere ubicato all'esterno dei locali.
E' vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori a gas.
Le temperature dei locali devono essere tali da non compromettere la sicurezza dei prodotti
immagazzinati.
4. Stoccaggio dei prodotti
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Nei locali di deposito e vendita dei presidi sanitari, non è ammesso lo stoccaggio e la
vendita di generi alimentari e lo stoccaggio dei mangimi.
I prodotti molto tossici, tossici e nocivi devono essere tenuti separati dai prodotti irritanti,
anche mediante tramezzi di robusta rete metallica, provvisti di porta munita di serratura o
lucchetto, ad esclusione di quelli stoccati nei depositi di smistamento (compresi quelli
presso i "vettori").
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Nei piccoli depositi e locali di vendita, la separazione può essere realizzata anche mediante
vetrinette o scaffalature chiuse a chiave.
Le confezioni di presidi sanitari non devono essere tenute a contatto diretto di pareti e di
pavimenti.
Eventuali operazioni diverse dalla movimentazione dei preparati commerciali (ad esempio il
caricamento delle batterie dei carrelli trasportatori-elevatori) devono essere eseguite in altro
locale.
Nei locali, esclusi dall'obbligo del C.P.I. o del N.O.P., deve essere installato almeno un
estintore portatile da 6 kg, a polvere polivalente di tipo ABC, posto in zona facilmente
accessibile, che dovrà essere sottoposto ogni sei mesi a controllo ed a certificazione di
idoneità.
QUALI SONO LE DOTAZIONI OBBLIGATORIE DA TENERSI IN LOCALI SEPARATI
RISPETTO AI MAGAZZINI E LOCALI DI MOVIMENTAZIONE?
Per ogni addetto alla vendita ed al deposito di presidi sanitari, deve essere presente una dotazione
individuale di occhiali, guanti e stivali resistenti a prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma,
maschera a facciale intero, con filtro combinato per polveri e vapori organici.
I mezzi di protezione individuale devono essere conservati in apposito armadietto a più ante, ove
riporre anche gli eventuali abiti da lavoro.
Nei locali deve essere presente una cassetta di pronto soccorso installata in zona quanto più
possibile vicina al locale di detenzione dei prodotti.
Deve essere disponibile acqua per lavarsi, con lavandini a comando non manuale e deve esservi
installata una doccia di emergenza ed una vaschetta lava-occhi.
In prossimità dell'apparecchio telefonico devono essere tenuti, affissi bene in vista, i numeri
telefonici dei centri antiveleno, della guardia medica e del presidio ospedaliero più prossimo, dei
servizi di prevenzione dell'unità sanitaria locale competenti per territorio e dei vigili del fuoco.
COSA CONTROLLARE PRIMA DI PROCEDERE AD UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI
FITOSANITARI?
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Verificare che il centro aziendale sia dotato di un’area attrezzata per la preparazione della
miscela ed il riempimento dell’irroratrice;
Verificare l’efficienza delle macchine in ogni loro elemento (ugelli compresi) - attrezzature
con marchio CE;
Effettuare tutte le operazioni di regolazione/taratura e di manutenzione dell’irroratrice
lontano da pozzi, sorgenti, canali ed aree sensibili all’inquinamento delle acque;
Nel caso di otturazione degli ugelli, usare mezzi adeguati per pulirli (es. accessori distribuiti
dalle Ditte produttrici di ugelli o semplicemente ricorrere a spazzolini simili a quelli
utilizzati per i denti); evitare nel modo più assoluto di soffiare dentro agli ugelli o di portarli
alla bocca;
Indossare i DPI per la protezione del corpo, del viso, delle vie respiratorie e degli arti
inferiori e superiori;
Misurare il prodotto da utilizzare con una bilancia adibita esclusivamente a questo scopo;
Preparare la miscela per il trattamento nell’area attrezzata o comunque all’aperto e
possibilmente nel luogo più prossimo alla coltura che si intende trattare;
L’acqua necessaria per eseguire il trattamento può essere prelevata direttamente da fossi o
da canali solamente se si dispone di mezzi aspiranti che sono autonomi e separati
dall’attrezzatura irrorante;
Una volta scelto il prodotto fitosanitario da impiegare, è fondamentale rispettare le dosi
riportate in etichetta.
COME E QUANDO ESEGUIRE TRATTAMENTO?
(R.C.I. capitolo Fitosanitari)
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i trattamenti vanno eseguiti nei momenti della giornata in cui vi è assenza di vento;
non effettuare la distribuzione della miscela con l’irroratrice ferma;
non trattare durante il periodo della fioritura con insetticidi, acaricidi o con altri prodotti
(tossici per le api e per i pronubi in genere);
non trattare nelle “aree di rispetto” relative a punti di prelievo di acque destinate al consumo
umano;
rispettare le distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari;
“Utilizzare il prodotto ad almeno 20 metri di distanza dai corpi idrici superficiali (es. fiumi,
laghi, canali ecc.)”;
se si effettuano trattamenti nelle vicinanze di abitazioni, strade, corsi d’acqua e colture
confinanti, verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato;
in prossimità di abitazioni è opportuno avvertire i residenti affinché abbiano il tempo
necessario per chiudere porte e finestre, raccogliere i panni stesi, coprire l'orto con teli e
non sostare nelle vicinanze dell'appezzamento da trattare. Quando si opera in prossimità di
strade evitare ogni possibile "effetto deriva" per non danneggiare eventuali passanti.
Il mancato rispetto di queste regole in fase di impiego dei prodotti fitosanitari può provocare
controversie con i confinanti che possono sfociare in liti con i risvolti di rilevanza penale
previsti dall’art. 674 del Codice Penale “Getto pericoloso di cose”.
COSA FARE AL TERMINE DEL TRATTAMENTO?
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Alla fine del trattamento, non versare l'eventuale residuo di prodotto in fossi o canali, ma
smaltirlo secondo le corrette indicazioni;
Lavare accuratamente l’irroratrice;
Togliere e lavare accuratamente cappuccio, tuta, stivali, occhiali, ecc.; è opportuno cambiare
anche gli indumenti e lavare tutto il corpo con acqua e sapone;
durante tutte le operazioni sopra descritte è assolutamente proibito fumare, mangiare, bere e
portare qualsiasi oggetto alla bocca;
Dopo il trattamento rispettare il “tempo di rientro”, a causa dei vapori dei prodotti o delle
micro gocce di miscela che restano in sospensione nell'aria: vi è infatti pericolo di
intossicazione.
QUALI REGISTRAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE IN CASO DI TRATTAMENTI?
Per quanto riguarda gli utilizzatori di prodotti fitosanitari il decreto Dlgs.vo n. 150/12 art. 16 c.3
prevede che sia effettuata la compilazione del “registro dei trattamenti; in particolare è necessario
conservarlo in modo idoneo, per almeno i 3 anni successivi a quello in corso.
Anche le fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto dei
prodotti classificati molto tossici, tossici e nocivi devono essere conservate presso l'azienda per
almeno tre anni.
Il registro dei trattamenti deve riportare:
1. I dati anagrafici relativi all'azienda;
2. La denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
3. La data del trattamento, il tipo di prodotto utilizzato , la relativa quantità impiegata sulla
superficie trattata, espressa in kg. o litri , nonché l'avversità che ha reso necessario il
trattamento.
Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche per gli interventi fitosanitari eseguiti per la
difesa delle derrate alimentari immagazzinate e per gli impieghi in ambito extra agricolo .
L'acquirente e l'utilizzatore di prodotti fitosanitari è nella maggior parte dei casi il titolare
dell'azienda, pertanto il registro dei trattamenti rappresenta un adempimento a carico del titolare
(proprietario o conduttore dell'azienda agricola).
Tenere un elenco aggiornato degli interventi fitosanitari eseguiti è l'unico metodo che consente di:
• ottenere una visione generale dell'attività svolta al fine di pianificare le operazioni colturali;
• rispettare intervalli di sicurezza e le buone norme di comportamento;
• impostare corrette tecniche di difesa fitosanitaria;
• garantire le proprie produzioni in una logica di loro tracciabilità e rintracciabilità.
• Il registro dei trattamenti rappresenta il primo gradino per garantire la sicurezza
dell’alimento prodotto lungo tutta la filiera e la vita commerciale del prodotto stesso.
UN UTILIZZO CORRETTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CI PORTA AD UNA MAGGIOR
SICUREZZA ALIMENTARE?
L’unione Europea si è data come obiettivo fondamentale la libera circolazione nel proprio
mercato interno, di alimenti sani/sicuri, al fine di tutelare salute e benessere dei cittadini quindi
per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della filiera di
produzione a partire dalla produzione primaria fino alla commercializzazione.
Nell’ambito della produzione primaria, l’attenzione deve essere rivolta alle pratiche e ai mezzi
di produzione agricola (es. trattamenti fitosanitari) per i rischi indiretti sulle derrate alimentari
(presenza di residui).
I nuovi Regolamenti Comunitari in vigore dal 1.1.2006 e conosciuti come “Pacchetto Igiene”
assegnano la responsabilità primaria, relativamente alla sicurezza e alla igienicità dei prodotti
alimentari destinati al consumo umano e all’uso zootecnico, all’imprenditore alimentare quindi
anche all’ agricoltore che ha la responsabilità primaria su ciò che coltiva e produce.
Le garanzie fornite e documentate dall’agricoltore attraverso la tenuta del registro dei
trattamenti sono il punto di partenza per la sicurezza e qualità igienica degli alimenti di origine
vegetale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
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DLgs.vo n. 194 del 17/3/1995 che introduce la dicitura “prodotto fitosanitario” Inoltre si
assume la classificazione l’etichettatura e l’imballaggio dei preparati pericolosi indicata nel
DPR 223/88. Nel DLgs 194 vengono inclusi tra i prodotti fitosanitari anche i formulati
commerciali a base di mezzi biotecnici o biologici. L’Ordinanza Ministeriale n. 17 del
10/6/95 chiarisce ulteriormente alcuni aspetti di questo Decreto legislativo.
•
Fondamentali sono anche il DM 19/5/2000 e il DM 10/7/2000 poiché ridefiniscono i residui
nei prodotti agricoli eduli, il campo di impiego e le successive modifiche che riguardano per
i limiti massimi residui il Reg. CE n. 149/2008 mentre per il campo di impiego il
DM 27/8/2004.
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Rimane valida la circolare ministeriale n. 15/93 riferita alle caratteristiche minime dei
locali per il deposito e la vendita dei prodotti fitosanitari.
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Reg. CE 178/02 Rintracciabilità dei prodotti alimentari: istituisce l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
1/1/2006 Emanazione dei regolamenti del “Pacchetto Igiene”.
•
Reg. 852/04 sulla sicurezza alimentare e l’igiene dei prodotti alimentari.
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Reg. CE 882/04 Modalità dei controlli ufficiali.
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Il nuovo Testo Unico DLgs.vo 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori (sost. il DLgs 626/94).
•
Delibera Giunta Regionale n. 1120/08 riguardante “Disposizioni per la formazione il
rilascio e il rinnovo dell’abilitazione alla vendita e dell’autorizzazione all’acquisto di
prodotti fitosanitari in agricoltura”.
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DLgs.vo 150/2012 del 14/8/2012 attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Abroga, anche se in tempi differiti, il DPR 290/01.