PRODOTTI FITOSANITARI
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PRODOTTI FITOSANITARI
Documento redatto dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e dal Servizio di Igiene Pubblica PRODOTTI FITOSANITARI DETENZIONE E UTILIZZO Negli ultimi anni il settore agricolo, per effetto anche del crescente ruolo dei mercati internazionali, ha attuato nuove strategie politico-aziendali tenendo conto della produzione, commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e del corretto utilizzo dei prodotti a difesa delle colture agrarie denominati PRODOTTI FITOSANITARI Comunemente vengono utilizzati termini quali ”presidi sanitari”, “fitofarmaci”, “antiparassitari” e “pesticidi” in realtà l’unico termine corretto è “prodotti fitosanitari” come specificato dalla normativa di riferimento DLgs.vo 150/2012. In questo nuovo termine sono compresi sia gli ex “presidi sanitari” destinati alle colture agrarie sia gli ex ”presidi medico-chirurgici” destinati al trattamento di piante ornamentali, fiori da balcone, da appartamento e da giardino di casa ora identificati come “prodotti fitosanitari per piante ornamentali” (PPO) COSA SONO I PRODOTTI FITOSANITARI? Il termine prodotto fitosanitario identifica le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostante attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi: • • • • • Proteggere i vegetali o i prodotti vegetali dagli organismi dannosi o prevenirne gli effetti Favorire o regolare il metabolismo dei vegetali con esclusione dei fertilizzanti Conservare i prodotti vegetali,con esclusione dei conservanti appositamente disciplinati Eliminare le piante infestanti o indesiderate all’interno delle coltura Eliminare parte di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento. I prodotti fitosanitari nella loro forma commerciale sono composti principalmente dalla sostanza attiva, dai coadiuvanti e coformulanti. La sostanza attiva è la parte che agisce contro il parassita che si vuole controllare è la sostanza tossica che in base alla sua pericolosità e alla sua concentrazione nel preparato, concorre a determinare la classe di tossicità e quindi di pericolosità soprattutto per chi lo impiega. La valutazione delle proprietà pericolose dei prodotti fitosanitari tiene conto di tre tutele fondamentali: • • della salute dell’uomo; della sicurezza dell’uomo e degli ambienti di vita e di lavoro; • dell’ambiente esterno inteso come ambiente di vita e di lavoro. L’ACQUISTO DI PRODOTTI FITOSANITARI E’ REGOLAMENTATO? Si, dal DPR 290/01 art.25. Dal 2015 sarà ai sensi del Dlg.vo150/2012 art. 8 e solo ai possessori di diplomi o lauree. Chiunque voglia acquistare ed impiegare i prodotti fitosanitari etichettati e contrassegnati con i simboli e le indicazioni di pericolo “Molto Tossico”, “Tossico” e “Nocivo” deve essere in possesso dell'apposito certificato di abilitazione, comunemente chiamato "patentino". Si possono acquistare prodotti fitosanitari solamente dai rivenditori autorizzati e le confezioni devono essere integre e sigillate è vietata infatti la vendita e l'acquisto di prodotti fitosanitari allo stato sfuso e in forma ambulante. Il titolare del patentino è sempre e comunque responsabile dell'acquisto e dell'uso dei prodotti fitosanitari. L'acquirente del prodotto fitosanitario è direttamente responsabile del: trasporto, conservazione e utilizzo dello stesso. L’acquisto dei prodotti “Molto Tossici”, “Tossici” e “Nocivi” prevede la compilazione di un registro da parte del venditore e la firma di un modulo da parte dell'acquirente, previa presentazione del "patentino“. Invece per l'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come “Irritanti”, “Sensibilizzanti cutanei” o “Non classificati”, non è necessario il "patentino". COME SI OTTIENE IL PANTENTINO? Ogni cittadino maggiorenne che desidera conseguire il patentino per l’ acquisto o la vendita di prodotti fitosanitari deve inoltrare apposita domanda , frequentare uno specifico corso di preparazione in materia e sostenere un esame “quiz”, di fronte ad un'apposita Commissione. Il "patentino"per l’acquisto verrà rilasciato dall'Assessorato provinciale all’agricoltura, mentre quello per la vendita sarà rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica. Per entrambi la validità è di 5 anni. Al termine di questo periodo il “patentino” deve essere rinnovato frequentando obbligatoriamente un corso di aggiornamento. Sono esentati dal sostenere l’esame gli interessati in possesso di titolo di studio previsto dalle norme vigenti. COME SI CONSERVANO I PRODOTTI FITOSANITARI? Per la conservazione dei prodotti fitosanitari in azienda occorre disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc.,in cui la porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave, con la scritta "veleno" e l'immagine di un teschio. DPR 290/01 art.24 c.6. a decorrere dal 26/11/2015 art 10 c.(b. I datori di lavoro delle aziende agricole che conservano i prodotti fitosanitari devono apporre apposita segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (DLgs.81/08). Qualora non sia possibile disporre di un locale per la detenzione dei prodotti fitosanitari, si possono conservare nei due modi seguenti: – entro un apposito recinto munito di porta e serratura, all'interno del magazzino, – chiusi a chiave dentro un armadio in metallo dotato di idonee feritoie di aerazione. A volte può accadere che alcune confezioni si rompano e fuoriescano quantità, anche minime, di prodotto; è consigliabile, dopo avere indossato gli idonei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), raccoglierlo con materiale assorbente (ad esempio: segatura di legno o sabbia) e smaltirlo seguendo le procedure previste per i rifiuti pericolosi. In caso di incendio chiamare subito i Vigili del Fuoco. QUALI SONO CARATTERISTICHE MINIME DI SICUREZZA DEI LOCALI ADIBITI AL DEPOSITO ED ALLA VENDITA DI PRESIDI SANITARI ? Circ. Min. n 15 del 30/04/1993 1. Locali • • • • • • Non possono essere adibiti a deposito e vendita ed a deposito di smistamento (compresi quelli presso i "vettori") locali sotterranei o seminterrati. Devono avere un'altezza netta, misurata dal punto del pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti e delle volte, non inferiore a tre metri. Le pareti devono essere trattate con pitture idrorepellenti. I pavimenti devono essere di tipo impermeabile e privi di fessurazioni. Se prescritte dai vigili del fuoco, vi devono essere soglie di contenimento dei reflui, adeguate alle caratteristiche dei locali. Qualora invece non siano prescritte soglie di contenimento, i pavimenti devono avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi versati e le acque di lavaggio in apposito punto di raccolta (cisterna o bacino di contenimento di capacità adeguata) per impedire il convogliamento delle acque contaminate da presidi sanitari nella rete fognaria. L'aerazione dei locali deve avvenire mediante finestrature che garantiscano un sufficiente ricambio naturale dell'aria. Se l'aerazione naturale è insufficiente, per ottenere il ricambio d'aria necessario, occorre installare un sistema di ventilazione atta a garantire 4-6 ricambi orari durante il lavoro o comunque da non creare turbolenze, escludendo altresì forme di ricircolo. 2. Impianto elettrico • • • Deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in vigore. Le protezioni contro il contatto accidentale ("messa a terra" coordinata con "interruttore differenziale") vanno realizzate collegando anche le masse metalliche presenti nei locali, per raggiungere l'equipotenzialità. Le suddette protezioni devono essere sottoposte a collaudo e verifica periodica. 3. Impianto riscaldamento • • • • L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere realizzato utilizzando l'acqua come trasportatore di calore. Il generatore deve essere ubicato all'esterno dei locali. E' vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori a gas. Le temperature dei locali devono essere tali da non compromettere la sicurezza dei prodotti immagazzinati. 4. Stoccaggio dei prodotti • • Nei locali di deposito e vendita dei presidi sanitari, non è ammesso lo stoccaggio e la vendita di generi alimentari e lo stoccaggio dei mangimi. I prodotti molto tossici, tossici e nocivi devono essere tenuti separati dai prodotti irritanti, anche mediante tramezzi di robusta rete metallica, provvisti di porta munita di serratura o lucchetto, ad esclusione di quelli stoccati nei depositi di smistamento (compresi quelli presso i "vettori"). • • • Nei piccoli depositi e locali di vendita, la separazione può essere realizzata anche mediante vetrinette o scaffalature chiuse a chiave. Le confezioni di presidi sanitari non devono essere tenute a contatto diretto di pareti e di pavimenti. Eventuali operazioni diverse dalla movimentazione dei preparati commerciali (ad esempio il caricamento delle batterie dei carrelli trasportatori-elevatori) devono essere eseguite in altro locale. Nei locali, esclusi dall'obbligo del C.P.I. o del N.O.P., deve essere installato almeno un estintore portatile da 6 kg, a polvere polivalente di tipo ABC, posto in zona facilmente accessibile, che dovrà essere sottoposto ogni sei mesi a controllo ed a certificazione di idoneità. QUALI SONO LE DOTAZIONI OBBLIGATORIE DA TENERSI IN LOCALI SEPARATI RISPETTO AI MAGAZZINI E LOCALI DI MOVIMENTAZIONE? Per ogni addetto alla vendita ed al deposito di presidi sanitari, deve essere presente una dotazione individuale di occhiali, guanti e stivali resistenti a prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma, maschera a facciale intero, con filtro combinato per polveri e vapori organici. I mezzi di protezione individuale devono essere conservati in apposito armadietto a più ante, ove riporre anche gli eventuali abiti da lavoro. Nei locali deve essere presente una cassetta di pronto soccorso installata in zona quanto più possibile vicina al locale di detenzione dei prodotti. Deve essere disponibile acqua per lavarsi, con lavandini a comando non manuale e deve esservi installata una doccia di emergenza ed una vaschetta lava-occhi. In prossimità dell'apparecchio telefonico devono essere tenuti, affissi bene in vista, i numeri telefonici dei centri antiveleno, della guardia medica e del presidio ospedaliero più prossimo, dei servizi di prevenzione dell'unità sanitaria locale competenti per territorio e dei vigili del fuoco. COSA CONTROLLARE PRIMA DI PROCEDERE AD UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI? • • • • • • • • • Verificare che il centro aziendale sia dotato di un’area attrezzata per la preparazione della miscela ed il riempimento dell’irroratrice; Verificare l’efficienza delle macchine in ogni loro elemento (ugelli compresi) - attrezzature con marchio CE; Effettuare tutte le operazioni di regolazione/taratura e di manutenzione dell’irroratrice lontano da pozzi, sorgenti, canali ed aree sensibili all’inquinamento delle acque; Nel caso di otturazione degli ugelli, usare mezzi adeguati per pulirli (es. accessori distribuiti dalle Ditte produttrici di ugelli o semplicemente ricorrere a spazzolini simili a quelli utilizzati per i denti); evitare nel modo più assoluto di soffiare dentro agli ugelli o di portarli alla bocca; Indossare i DPI per la protezione del corpo, del viso, delle vie respiratorie e degli arti inferiori e superiori; Misurare il prodotto da utilizzare con una bilancia adibita esclusivamente a questo scopo; Preparare la miscela per il trattamento nell’area attrezzata o comunque all’aperto e possibilmente nel luogo più prossimo alla coltura che si intende trattare; L’acqua necessaria per eseguire il trattamento può essere prelevata direttamente da fossi o da canali solamente se si dispone di mezzi aspiranti che sono autonomi e separati dall’attrezzatura irrorante; Una volta scelto il prodotto fitosanitario da impiegare, è fondamentale rispettare le dosi riportate in etichetta. COME E QUANDO ESEGUIRE TRATTAMENTO? (R.C.I. capitolo Fitosanitari) • • • • • • • • i trattamenti vanno eseguiti nei momenti della giornata in cui vi è assenza di vento; non effettuare la distribuzione della miscela con l’irroratrice ferma; non trattare durante il periodo della fioritura con insetticidi, acaricidi o con altri prodotti (tossici per le api e per i pronubi in genere); non trattare nelle “aree di rispetto” relative a punti di prelievo di acque destinate al consumo umano; rispettare le distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari; “Utilizzare il prodotto ad almeno 20 metri di distanza dai corpi idrici superficiali (es. fiumi, laghi, canali ecc.)”; se si effettuano trattamenti nelle vicinanze di abitazioni, strade, corsi d’acqua e colture confinanti, verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato; in prossimità di abitazioni è opportuno avvertire i residenti affinché abbiano il tempo necessario per chiudere porte e finestre, raccogliere i panni stesi, coprire l'orto con teli e non sostare nelle vicinanze dell'appezzamento da trattare. Quando si opera in prossimità di strade evitare ogni possibile "effetto deriva" per non danneggiare eventuali passanti. Il mancato rispetto di queste regole in fase di impiego dei prodotti fitosanitari può provocare controversie con i confinanti che possono sfociare in liti con i risvolti di rilevanza penale previsti dall’art. 674 del Codice Penale “Getto pericoloso di cose”. COSA FARE AL TERMINE DEL TRATTAMENTO? • • • • • Alla fine del trattamento, non versare l'eventuale residuo di prodotto in fossi o canali, ma smaltirlo secondo le corrette indicazioni; Lavare accuratamente l’irroratrice; Togliere e lavare accuratamente cappuccio, tuta, stivali, occhiali, ecc.; è opportuno cambiare anche gli indumenti e lavare tutto il corpo con acqua e sapone; durante tutte le operazioni sopra descritte è assolutamente proibito fumare, mangiare, bere e portare qualsiasi oggetto alla bocca; Dopo il trattamento rispettare il “tempo di rientro”, a causa dei vapori dei prodotti o delle micro gocce di miscela che restano in sospensione nell'aria: vi è infatti pericolo di intossicazione. QUALI REGISTRAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE IN CASO DI TRATTAMENTI? Per quanto riguarda gli utilizzatori di prodotti fitosanitari il decreto Dlgs.vo n. 150/12 art. 16 c.3 prevede che sia effettuata la compilazione del “registro dei trattamenti; in particolare è necessario conservarlo in modo idoneo, per almeno i 3 anni successivi a quello in corso. Anche le fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto dei prodotti classificati molto tossici, tossici e nocivi devono essere conservate presso l'azienda per almeno tre anni. Il registro dei trattamenti deve riportare: 1. I dati anagrafici relativi all'azienda; 2. La denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari; 3. La data del trattamento, il tipo di prodotto utilizzato , la relativa quantità impiegata sulla superficie trattata, espressa in kg. o litri , nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche per gli interventi fitosanitari eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate e per gli impieghi in ambito extra agricolo . L'acquirente e l'utilizzatore di prodotti fitosanitari è nella maggior parte dei casi il titolare dell'azienda, pertanto il registro dei trattamenti rappresenta un adempimento a carico del titolare (proprietario o conduttore dell'azienda agricola). Tenere un elenco aggiornato degli interventi fitosanitari eseguiti è l'unico metodo che consente di: • ottenere una visione generale dell'attività svolta al fine di pianificare le operazioni colturali; • rispettare intervalli di sicurezza e le buone norme di comportamento; • impostare corrette tecniche di difesa fitosanitaria; • garantire le proprie produzioni in una logica di loro tracciabilità e rintracciabilità. • Il registro dei trattamenti rappresenta il primo gradino per garantire la sicurezza dell’alimento prodotto lungo tutta la filiera e la vita commerciale del prodotto stesso. UN UTILIZZO CORRETTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CI PORTA AD UNA MAGGIOR SICUREZZA ALIMENTARE? L’unione Europea si è data come obiettivo fondamentale la libera circolazione nel proprio mercato interno, di alimenti sani/sicuri, al fine di tutelare salute e benessere dei cittadini quindi per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della filiera di produzione a partire dalla produzione primaria fino alla commercializzazione. Nell’ambito della produzione primaria, l’attenzione deve essere rivolta alle pratiche e ai mezzi di produzione agricola (es. trattamenti fitosanitari) per i rischi indiretti sulle derrate alimentari (presenza di residui). I nuovi Regolamenti Comunitari in vigore dal 1.1.2006 e conosciuti come “Pacchetto Igiene” assegnano la responsabilità primaria, relativamente alla sicurezza e alla igienicità dei prodotti alimentari destinati al consumo umano e all’uso zootecnico, all’imprenditore alimentare quindi anche all’ agricoltore che ha la responsabilità primaria su ciò che coltiva e produce. Le garanzie fornite e documentate dall’agricoltore attraverso la tenuta del registro dei trattamenti sono il punto di partenza per la sicurezza e qualità igienica degli alimenti di origine vegetale. RIFERIMENTI NORMATIVI • DLgs.vo n. 194 del 17/3/1995 che introduce la dicitura “prodotto fitosanitario” Inoltre si assume la classificazione l’etichettatura e l’imballaggio dei preparati pericolosi indicata nel DPR 223/88. Nel DLgs 194 vengono inclusi tra i prodotti fitosanitari anche i formulati commerciali a base di mezzi biotecnici o biologici. L’Ordinanza Ministeriale n. 17 del 10/6/95 chiarisce ulteriormente alcuni aspetti di questo Decreto legislativo. • Fondamentali sono anche il DM 19/5/2000 e il DM 10/7/2000 poiché ridefiniscono i residui nei prodotti agricoli eduli, il campo di impiego e le successive modifiche che riguardano per i limiti massimi residui il Reg. CE n. 149/2008 mentre per il campo di impiego il DM 27/8/2004. • Rimane valida la circolare ministeriale n. 15/93 riferita alle caratteristiche minime dei locali per il deposito e la vendita dei prodotti fitosanitari. • Reg. CE 178/02 Rintracciabilità dei prodotti alimentari: istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 1/1/2006 Emanazione dei regolamenti del “Pacchetto Igiene”. • Reg. 852/04 sulla sicurezza alimentare e l’igiene dei prodotti alimentari. • Reg. CE 882/04 Modalità dei controlli ufficiali. • Il nuovo Testo Unico DLgs.vo 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (sost. il DLgs 626/94). • Delibera Giunta Regionale n. 1120/08 riguardante “Disposizioni per la formazione il rilascio e il rinnovo dell’abilitazione alla vendita e dell’autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari in agricoltura”. • DLgs.vo 150/2012 del 14/8/2012 attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Abroga, anche se in tempi differiti, il DPR 290/01.