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DIRECTORIUM SUPERIORUM
CONGREGATIONIS SS. REDEMPTORIS
DIRETTORIO DEI SUPERIORI
CONGREGAZIONE DEL SS. REDENTORE
Quarta Edizione
Testo Italiano
Curia Generalis C.Ss.R.
Romae 1993
DIRECTORIUM SUPERIORUM
CONGREGATIONIS SS. REDEMPTORIS
DIRETTORIO DEI SUPERIORI
CONGREGAZIONE DEL SS. REDENTORE
Quarta Edizione
Testo Italiano
Curia Generalis C.Ss.R.
Romae 1993
SOMMARIO
Lettera del Superiore Generale .........................................
Decreto di promulgazione..................................................
Conferma del decreto di promulgazione............................
Introduzione .......................................................................
Abbreviazioni .....................................................................
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xvi
xvii
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PARTE PRIMA
ELENCO DELLE FACOLTÀ DEI SUPERIORI
Capitolo I. Facoltà del Governo generale
Art. A:
Art. B:
Art. C:
Art. D:
Art. E:
In genere................................................................
Competenze del Superiore generale .....................
Voto consultivo dei Consiglieri generali .................
Voto deliberativo del Consiglio generale................
Consiglio generale come collegio ..........................
3
3
5
5
13
Capitolo II. Facoltà del Governo provinciale
Art. F: Voto consultivo dei Consiglieri provinciali
ordinari .................................................................
Art. G: Voto deliberativo del Consiglio provinciale
ordinario .................................................................
Art. H: Voto deliberativo del Consiglio provinciale
straordinario ...........................................................
Art. J: Consiglio provinciale straordinario in quanto
collegio...................................................................
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19
21
21
Capitolo III. Facoltà del Governo provinciale e viceprovinciale
Art. K: Facoltà del Superiore (vice)provinciale..................
Art. L: Voto consultivo dei Consiglieri
(vice)provinciali ordinari .........................................
Art. M: Voto deliberativo del Consiglio
(vice)provinciale ordinario ......................................
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iii
Art. N: Consiglio (vice)provinciale ordinario
in quanto collegio ...................................................
Art. P: Voto deliberativo del Consiglio
(vice)provinciale straordinario ................................
Art. Q: Consiglio (vice)provinciale straordinario
in quanto collegio ...................................................
33
33
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Capitolo IV. Facoltà di tutti i Superiori
Art. R:. Facoltà di tutti i Superiori .......................................
41
PARTE SECONDA COMMENTO SU ALCUNI PUNTI
PARTICOLARI DI DIRITTO
Introduzione .......................................................................
45
Capitolo I. Uffici e consigli
Sezione 100: Designazione e rinuncia ad offici ...............
Sezione 200: I Consigli ....................................................
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Capitolo II. Affari da trattare con il Governo generale
Sezione 300: Norme da seguire in tale materia ...............
Sezione 400: Relazioni da inviare al Governo generale ....
63
66
Capitolo III. Liturgia e Ordini sacri
Sezione 500: Liturgia .......................................................
Sezione 600: Condizioni richieste per ricevere gli Ordini....
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Capitolo IV. Fondazioni e beni temporali
Sezione 700: Comunità, Case e residenze......................
Sezione 800: Parrocchie ..................................................
Sezione 900: Beni temporali ............................................
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Capitolo V. Ammissione nella Congregazione
e Associazione con la Congregazione
Sezione 1000: Noviziato ....................................................
Sezione 1100: Professione religiosa..................................
Sezione 1200: Ritorno in Congregazione ..........................
Sezione 1300: Oblati..........................................................
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113
Capitolo VI. Assenza dalla comunità religiosa
Sezione 1400: Permesso di assenza.................................
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Capitolo VII. Separazione dalla Congregazione
Sezione 1500: Modi di separazione dalla Congregazione...
Sezione 1600: Esclaustrazione..........................................
Sezione 1700: Passaggio ad un altro Istituto.....................
Sezione 1800: Cessazione dei voti ....................................
Sezione 1900: Uscita dall'Istituto: Dispensa dei voti
(secolarizzazione) ......................................
Sezione 2000: Perdita dello stato clericale (laicizzazione)...
Sezione 2100: Dimissione dalla Congregazione
o espulsione dalla casa..............................
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PARTE TERZA
FORMULARI E MODELLI DI FORMULE PER I PROBLEMI
TRATTATI NELLA PARTE SECONDA
Formulari per il Capitolo I
Uffici e consigli
Form. 01: Entrata in carica di un Superiore
01.1: Cerimonia .......................................................
01.2: Professione di fede e giuramento di fedeltà......
01.3: Informazioni su membri del Governo
(vice)provinciale o regionali........................
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151
v
Formulari per il Capitolo II
Affari da trattare con il Governo generale
Form. 02: Relazione economica dell'amministrazione
(vice)provinciale e delle comunità.................
Form. 03: Annunzio della morte di un confratello ..............
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Formulari per il Capitolo III
Liturgia e Ordini sacri
Form. 04: Documentazione da presentare per
l'ammissione agli Ordini sacri
04.1: Dichiarazione di libera scelta
prima dell'Ordinazione................................
04.2: Lettere dimissorie per l'Ordinazione ...............
04.3: Certificato di ordinazione
per il Superiore (vice)provinciale................
04.4: Certificato di Ordinazione
per il Prelato ordinante ...............................
04.5: Certificato di ordinazione
per il religioso ordinato ...............................
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Formulari per il Capitolo IV
Fondazioni e beni temporali
Form. 05: Erezione di una casa
05.1: Richiesta del permesso dell'Ordinario
del luogo.....................................................
05.2: Modello di formulario per il consenso
dell'Ordinario del luogo...............................
05.3: Richiesta al Superiore Generale.....................
Form. 06: Soppressione di una casa
06.1: Richiesta del parere dell'Ordinario del luogo ......
06.2: Modello di formulario per il parere
dell'Ordinario del luogo...............................
06.3: Richiesta al Superiore generale .....................
Form. 07: Elenco di informazioni su una casa
o residenza....................................................
Form. 08: Schema tipo di convenzione
per l'affidamento di una parrocchia ...............
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Formulari per il Capitolo V
Ammissione nella Congregazione
e Associazione con la Congregazione
Form. 09: Informazioni sull'inizio del noviziato...................
Form. 10: Domanda di ammissione alla professione.........
Form. 11: Prima professione
11.1: Certificato della prima professione .................
11.2: Scheda personale...........................................
Form. 12: Certificato di rinnovazione della professione .....
Form. 13: Certificato di professione perpetua....................
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Formulari per il Capitolo VI
Assenza dalla casa religiosa
Form. 14: Permesso d'assenza dalla casa religiosa
14.1: Permesso di assenza .....................................
14.2: Rinuncia alla voce attiva
e passiva ....................................................
14.3: Dichiarazione di assenza illegittima................
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Formulari per il Capitolo VII
Separazione dalla Congregazione
Form. 15: Certificato di non rinnovo dei voti temporanei......
Form. 16: Indulto di uscita dall'Istituto con dispensa
dei voti temporanei
16.1: Indulto.............................................................
16.2: Ricevuta della notifica di indulto .....................
Form 17: Procedura per la perdita dello stato clericale
(laicizzazione)
17.1: Procedura per la perdita dello stato
clericale (laicizzazione) con dispensa
del celibato presbiterale .............................
17.2: Delega di un Istruttore che non sia
il Superiore Maggiore .................................
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17.3: Delega del Notaio che non sia il Segretario
della (Vice)provincia...................................
17.4: Interrogatorio del richiedente..........................
17.5: Rinuncia alla voce attiva e passiva.................
17.6: Domande da fare ai testimoni.........................
17.7: Parere dell'Ordinario del luogo
di residenza................................................
17.8: Dichiarazione di Sospensione
dall'Esercizio del Sacro Ministero...............
Form. 18: Dimissione ipso facto per diritto:
Declaratio facti ...........................................
Form. 19: Dimissione per decreto
19.1: Formula della prima ammonizione .................
19.2: Formula della seconda ammonizione.............
19.3: Formula del decreto quando non
si conosce il luogo di residenza .................
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201
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203
PARTE QUARTA
DOCUMENTI
Documento 1: Decisioni che richiedono il parere dei
membri assenti del Consiglio generale ....
Documento 2: Delega dei privilegi.....................................
Documento 3: Regole da seguire per la ripartizione degli
aiuti finanziari della riserva di solidarietà...
Documento 4: Decreto sugli Statuti generali .....................
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PARTE QUINTA
TAVOLE E INDICI
Tavola A: Elenco dei Canoni citati nel testo ......................
Tavola B: Elenco delle Costituzioni e Statuti
citati nel testo ................................................
Index analyticus (Terminologia latina) ...............................
Indice analitico (Terminologia italiana) ..............................
viii
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220
223
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Prot. No. 199/87
DIRETTORIO DEI SUPERIORI
II XX Capitolo Generale ha dato mandato al Consiglio Generale di
preparare una nuova edizione del Direttorio dei Superiori da presentare poi al seguente Capitolo Generale. Questo Direttorio rappresenta il compimento del mandato portato a termine dal Consiglio
Generale.
Giacché il Consiglio Generale ritiene opportuno, sia nell'interesse
della Congregazione sia per il lavoro del Capitolo, dare a questo
Direttorio un periodo di prova, ha decretato che questa edizione del
Direttorio entri in vigore il 1 marzo 1990, fino a che il prossimo Capitolo Generale non l'abbia approvata o riveduta.
Questa edizione è stata realizzata dalla Curia generale della Congregazione, è stata sottoposta a varie revisioni da parte di esperti
canonisti ed esaminata infine, prima della sua promulgazione, da
tutti i membri del Consiglio Generale.
In conformità alle decisioni del XX Capitolo Generale, il Direttorio
viene pubblicato simultaneamente in 6 lingue: inglese, spagnolo,
portoghese, francese, tedesco e italiano. La Prima Parte che tratta
delle facoltà dei Superiori contiene anche il testo ufficiale in latino.
Per le rimanenti parti il testo ufficiale è in lingua inglese.
Sono opportune alcune considerazioni sulle varie tipologie riscontrabili nel presente Direttorio.
La Prima Parte presenta l'elenco delle facoltà dei vari Superiori nella Congregazione.
In conformità alle norme dello Statuto Generale 03, solamente la
Prima Parte ha vigore di legge per l'intera Congregazione.
La Terza Sezione della Prima Parte, che contiene l'elenco delle facoltà dei Superiori (vice)provinciali e dei loro consigli, può essere
modificata, rispettando però quanto detto nella introduzione alla rispettiva sezione. Questo significa che l'obbligo del Superiore (vice)
provinciale di avere un certo tipo di voto dal suo Consiglio può esse
xix
re, modificato dallo Statuto (vice)provinciale, sempre che tale obbligo sia incluso unicamente nella Prima Parte del Direttorio. Se l'obbligo proviene dal Codice di Diritto canonico, dalle nostre Costituzioni, e Statuti Generali, o una similare forma legislativa, può essere modificato solamente in base alla legislazione stessa.
La Seconda Parte del Direttorio contiene un commento sulle materie giuridiche che riguardano i Superiori, ed indica le procedure relative a certi tipi di affari con il Governo Generale e con la Santa Sede. Di per sé non ha vigore di legge. Solo quando alcune voci riportano norme del Diritto Canonico, o delle nostre Costituzioni e Statuti, ecc. ha vigore di legge. In ogni caso la Seconda Parte è un
commento semi-ufficiale. Indica la posizione che assume il Governo Generale ed offre ai Superiori una guida per la presentazione
dell'argomento in oggetto. Non esclude comunque opinioni giuridiche diverse. E può essere modificata qualora cambi la prassi della
Santa Sede o del Governo Generale.
La Terza Parte del Direttorio contiene i vari formulari da usare unicamente per i documenti giuridici, come i formulari per la professione dei novizi, per comunicare i rendiconti economici al Governo
Generale, ecc. Alcuni vengono indicati come modelli che aiuteranno a redigere documenti, altri sono formulari da usare unicamente.
La spiegazione di questi formulari si trova nella Seconda Parte del
Direttorio.
La Quarta Parte del Direttorio contiene alcuni documenti che trattano argomenti diversi e che non è facile reperire altrove. L'inclusione
di tali documenti è a titolo informativo: infatti hanno valore giuridico
in base alla pubblicazione iniziale o perché sono stati successivamente approvati dall'autorità competente.
La Parte Finale del Direttorio consiste in una serie di tavole di indici
per facilitare l'acquisizione delle materie del Direttorio
Questo Direttorio è prioritariamente un testo giuridico e un commentario, proprio come il Direttorio dei Capitoli. Si è ritenuto opportuno come prassi dei nostri Capitoli Generali che i testi base
della nostra Congregazione: le Costituzioni e Statuti, non assumessero un aspetto legalistico. Nell'obbligarci come Redentoristi,
xi
essi hanno lo scopo di orientarci ad un senso di guida pastorale è
di richiamo spirituale. In questi Direttori sono presenti le precisazioni
giuridiche necessarie per gli uomini che vivono in società, però rimane fermo che le questioni giuridiche devono essere considerate
come sostegno e non come elementi primari della nostra vita.
Questo Direttorio dei Superiori è perciò giuridico e pratico sia nella
forma che nel contenuto; aiuta in tal maniera a svolgere gli adempimenti necessari alla vita della nostra Congregazione.
Il Consiglio Generale si augura che questo Direttorio confermi di
essere una guida pratica per i nostri Superiori, come era suo intendimento.
L'intercessione del Nostro Fondatore S. Alfonso che ha dato esempio alla Chiesa di come conciliare legge e vita, aiuti tutti i Superiori
che useranno il Direttorio a guidare saggiamente la Congregazione
sul cammino dell’attuazione nel mondo della copiosa Redenzione
di Cristo Redentore.
Dato in Roma il 8 settembre 1989.
Juan Lasso de la Vega, C.Ss.R.
Superiore Generale
xi
DECRETUM PROMULGATIONS TERTIAE EDITIONS
DIRECTORII SUPERIORUM
Prot. No. 199/87
Consilium Generate
Congregationis Sanctissimi Redemptoris
Capituli Generalis Congregationis XX, Romae anno 1985 celebrati,
iussum de Directorio Superiorum Congreationis noviter edendo
(Documentum Finale 40), prae oculis habens;
documentis Capitulo Generali XX praesentatis necnon opinionibus
Superiorum (vice)provincialium ac regionalium de nova editione
mature perpensis;
plurium peritorum in re canonica sententia de rebus in hoc
directorio contentis quaesita;
reputans spatium temporis experimentale ante proximi Capituli
celebrationem Congregationi iuvare et studio novi propositi directorii
a Capitulo exsequendo auxilio esse;
vi facultatis eidem Consilio a Constitutione 119-1° et 3° concreditae,
ad normam Statuti Generalis 03,
DECERNIT
hanc editionem (1990) Directorii Superiorum approbatam esse;
normas in Parte Prima huius Directorii contentas, nempe quae in
elencho competentiarum superiorum inveniuntur, ad normam
Statuti Generalis 03, vim legis habere pro tota Congregatione
Sanctissimi Redemptoris, nisi vim legis habeant ratione iuris
communis, Constitutionum et Statutoram Generalium Congregationis Sanctissimi Redemptoris vel Directorii Capitulorum CSSR,
atque has normas hoc instrumento promulgari;
praefatas normas vim obligandi sortiri usquedum Capitulum
generale easdem recognoscat et approbet;
xii
DECRETO DI PROMULGAZIONE DELLA
TERZA EDIZIONE DEL
DIRETTORIO DEI SUPERIORI
Prot. No. 199/87
II Consiglio generale
della Congregazione del Santissimo Redentore
visto il mandato del XX° Capitolo Generale della Congregazione,
svoltosi a Roma nel 1985 per redigere una nuova edizione del Direttorio dei Superiori della Congregazione (Documento finale, no.
40); e
esaminato il materiale presentato nel XX° Capitolo Generale, come
pure il parere dei Superiori (vice)provinciali e Regionali in merito a
tale nuova edizione; e
richiesto il parere di seri canonisti sui vari argomenti in oggetto; e
ritenendo inoltre che un congrue periodo di prova nell'uso della
nuova edizione prima del prossimo Capitolo Generale possa risultare positivo per la Congregazione per la successiva valutazione
del Capitolo Generale,
DECRETA
in forza della facoltà conferitagli dalla Costituzione 119-l°e3°, e in
conformità allo Statuto Generale 03, è approvata la terza edizione
del Direttorio dei Superiori;
in conformità allo Statuto Generale 03, le norme indicate nella prima
parte del Direttorio, cioè, l'elenco delle facoltà dei Superiori, entrano
in vigore in tutta la Congregazione del Santissimo Redentore, qualora non avessero già vigore nell'attuale Legge universale della Chiesa
e nelle Costituzioni e Statuti della Congregazione del Santissimo
Redentore e nel Direttorio dei Capitoli C.Ss.R. già promulgati;
tali norme obbligano fino a che non siano approvate o riviste dal
Capitolo Generale;
xiii
hoc Directorium Superiorum vim obligationis habere a 31 martii
1990, et omnes editiones huic diei priores substituere, quae
editiones hoc ipso tempore vim legis quam hactenus habebant
amittent; atque
textum authenticum Primae Partis huius Directorii Superiorum latino
exaratum esse sermone, ceterarum autem aliarum Partium anglico.
Datum Romae die 8 septembris 1989.
Juan M. Lasso de la Vega, C.Ss.R.
Superior Generalis
José Vidigal, C.Ss.R.
Secretarius Generalis
[Sigillum Congregationis
xiv
questo Direttorio dei Superiori avrà effetto in data 31 marzo 1990, e
sostituirà interamente tutte le edizioni precedenti a questa data e
che tali edizioni perderanno vigore di per sé; e
il testo ufficiale della prima parte del Direttorio e del presente decreto è in lingua latina, mentre per le altre parti il testo ufficiale è in lingua inglese.
Dato in Roma il 8 settembre 1989.
Juan M. Lasso de la Vega, C.Ss.R
Superiore Generale
José Vidigal, C.Ss.R.
Segretario Generale
(Sigillo della Congregazione)
xv
CONFERMATIO DECRETI PROMULGATIONIS
TERTIAE EDITIONIS
DIRECTORII SUPERIORUM
EMISSA A XXI CAPITULO GENERALI
Prot. No. 199/87/a
Capitulum Generale XXI Congregationis Sanctissimi Redemptoris,
ad normam Const. 109-b-2° et 119-3° confirmat decretum
promulgationis Directorii Superiorum (Ed. Ill) a Consilio General!
(Prot. N° 311/89) die 8 Septembris 1989 datum, necnon decretum
interpretations Statutorum Generalium 0108-a et 0153-c (Prot. N°
311/89) cum emendationibus respicientibus Primam Partem
(Competentiarum Superiorum Elenchus) secundum textum Statuti
Generalis 062 revisum ab hoc Capitulum – ita competentiae in
numeris F03 et G04 Superiori (vice-) provinciali conceduntur – quae
Pars, ad normam Statuti Generalis 03, vim legis habet.
Capitulum Generale Gubernio Generali mandat ut tertiam editionem
corrigat et denuo edat ratione habita harum emendationum, prae
oculis habens etiam consilia Capitulo proposita, quae ad
correctionem typograficae formae, artis grammaticorum et veritatis
translationum adtinent. Insuper Gubernio Generali mandat ut Partes
II, III et IV Directorii ad novas mutationes accommodare curet.
Datum, Itaici, São Paulo, Brasil, die 3 mensis Septembris 1991.
[Acta Integra Capituli Generalis XXI, Itaici 1991 (Romae 1992, p. 88)]
xvi
INTRODUZIONE
Ecco il metodo utilizzato nella preparazione di questo Direttorio.
Riferimenti:
a. Alcuni si trovano nel testo stesso (p. es.: «a norma del Can.
678»): indicano una condizione o una circostanza delle
quali bisogna tener conto nell'uso della potestà o facoltà.
b. Altri si trovano tra parentesi:
-
Se c'è un riferimento chiaro, p. es.: «(Can.
1031)», tale riferimento indica che il testo è tratto
direttamente dalla fonte indicata (p. es. Costituzioni e Statuti o Codice di Diritto Canonico).
-
Il segno «+» davanti a un riferimento, p. es.:
«(+St. 067)», indica che tale riferimento è la fonte
del testo in oggetto, ma che il DS vi ha aggiunto
una circostanza o nota supplementare.
-
Il «cfr.» davanti ad un riferimento, p. es.: «(cfr. C.
133)» significa che alla fonte indicata vi è qualcosa che si riferisce al problema trattato.
Per quanto riguarda la traduzione italiana;
a. Quando il testo è una citazione di una Costituzione o Statuto, è stata seguita la traduzione ufficiale italiana, Costituzioni e Statuti della Congregazione del Santissimo Redentore (Curie Provinciali C.Ss.R. Roma-Napoli-Palermo,
1984), comprese le aggiunte o le correzioni approvate
dalla S. Sede nel 1986.
b. Quando il testo latino delle Costituzioni e Statuti contiene
una citazione del nuovo Codice di Diritto canonico (1983)
è stato seguito ugualmente il testo della traduzione ufficiale italiana delle Costituzioni e Statuti (cfr. a).
c. Quando vien citato direttamente il testo di un canone, è
xvii
stata utilizzata la traduzione ufficiale italiana del Codice di
Diritto Canonico – Testo ufficiale e versione italiana (Unione Editori Cattolici Italiani, Roma 1984).
d. Se vien citato un testo di un altro documento tradotto ufficialmente in italiano, è stata seguita tale traduzione.
e. Negli altri casi, la traduzione è nuova.
L'edizione latina del 1986 delle Constitutiones et Statuto, la traduzione italiana citata e il Direttorio dei Superiori, parlano delle
province e delle viceprovince nella maniera seguente:
xviii
-
Quando si tratta unicamente di province, viene
usato il termine: «provincia» e il termine «provincialis» («provinciale»);
-
Quando si tratta unicamente di viceprovince, viene usato il termine «viceprovincia» e il termine
«viceprovincialis» («viceprovinciale»);
-
Trattando di province e viceprovince insieme viene usato il termine «(vice) provincia» e il termine
«(vice)provincialis» [«(vice)provinciale»].
ABBREVIAZIONI
AA
AAS
AC
AG
C. (CC.)
Can. (Cann.)
cf. (cfr.)
CG
CIVC
Comm.
CP
CSCD
DAF
DC
Statuta Academiae Alfonsianae
(Statuti dell'Accademia Alfonsiana)
Acta Apostolicae Sedis
Acta Capitali generalis
(Atti del Capitolo generale)
Acta Gubernii generalis
(Atti del Governo generale)
Constitutio [Constitutiones]
(Costituzione [Costituzioni])
Canon[es]; (Canone; Canoni)
conferre (confronta)
Decretum Consilii generalis
(Decreto del Consiglio generale)
Cong, prò Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae [olim: Gong, prò Religìosis et Institutis saecularibus]
(Congregazione per gli Istituti di vita consacrata
e per le società di vita apostolica [prima: Congregazione per i Religiosi e Istituti secolari])
Communicanda Gubernii generalis
(Communicanda del Governo generale)
Compendium privilegiorum C.Ss.R., 1941
(Compendio dei privilegi della C.Ss.R.)
Cong. de Cultu et Disciplina Sacramentorum
[olim: Cong, pro Sacramentis et Cultu divino]
(Cong. per il Culto e Disciplina dei Sacramenti
[prima: Congregazione per i Sacramenti e il Culto divino])
Documenta authentica facultatum et gratiarum
spiritualium quas Congregationi SS. Redemptoris S. Sedes concessit, (Ratisbonae, 1903)
(Documenti autentici di privilegi spirituali e delle
facoltà che la S. Sede ha concesso alla Congregazione del SS. Redentore)
Directorium capitulorum, 1984
(Direttorio dei Capituli)
xix
DG
DS
ibid.
IRNC
LA
MQ
NCNR
OR
p. (pp.)
PCLT
PYF
St. (SS.)
TM
UT
v.
xx
Directorium Gubernii generalis, 1986
(Direttorio del Governo generale)
Directorium superiorum
(Direttorio dei Superiori)
ibidem
/ Religiosi nel codice: commento ai singoli canoni, Elio Gambari (Milano, 1986)
Litt. apos. Pii IX, 13 Martii 1876
(Lettera Apostolica di Pio IX, 13 marzo 1876)
Litt. apos. «Ministeria quaedam» (AAS, 1972)
(Lettera apostolica: «Ministeria quaedam»)
The New Code and the New Rule, John J. Ruef,
C.Ss.R. (Rome: 1984)
(II Codice nuovo e la regola nuova)
Ordensrecht aufder Grundlage des Codex luris
Canonici 1983 unter Berucksichtigung des
staatlichen Rechts der Bundesrepublik Deutschland, Òsterreichs und der Schweiz (Freiburg,
1988), Bruno Primetshofer, C.Ss.R.
(Diritto dei religiosi in base al Codice di Diritto
canonico (edizione 1983) con riferimento al diritto civile della Germania Federale, dell'Austria
e della Svizzera)
pagina [paginae]; (pagina [pagine])
Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis [olim: Commissio Pontificia Codici luris Canonici Authentice Interpretando]
(Pontificio Consiglio per Interpretare i Testi delle
Leggi [prima: Pontificia Commissione per l'autentica interpretazione del Codice di Diritto Canonico])
Privilegios y facultades vigentes en la CSSR,
Esteban M. Marcos, C.Ss.R. (Madrid: 1987).
(Privilegi e facoltà vigenti nella C.Ss.R.)
Statutum generale (Statuto generale, Statuti generali)
Theologia moralis, Alfonsus de Liguori
(Teologia Morale)
Decretum Pii X «Ut tollatur» (1909)
(Decreto di Pio X: «Ut tollatur»)
Vide (vedi)
PARS I
COMPETENTIARUM SUPERIORUM ELENCHUS
Superior generalis, ut Supremus moderator Instituti, "potestatem
obtinet in omnes Instituti provincias, domos et sodales,
exercendam secundum ius proprium" (Can. 622). Sequens caput
primum indicat determinationes usus auctoritatis suae datas a
iure nostro proprio.
Salva autoritate Superioris generalis, "ceteri superiores potestate
gaudent intra fines sui muneris" (Can. 622) et eam exercent
secundum determinationes infra indicatas.
Sequens competentiarum elenchus vim habet ad normam St. 03.
PARTE PRIMA
ELENCO DELLE FACOLTÀ' DEI SUPERIORI
II Superiore generale, in quanto Moderatore supremo dell'Istituto,
«ha potestà, da esercitare secondo il diritto proprio, su tutte le province dell'istituto, su tutte le case e su tutti i membri» (Can. 622).
Questo primo capitolo indica le determinazioni dell'uso della sua
autorità, concesse dal nostro diritto proprio.
Salva l'autorità del Superiore generale, «gli altri superiori godono di
quella potestà nell'ambito del proprio incarico» (Can. 622), e la esercitano secondo le determinazioni sotto indicate.
Il seguente elenco delle facoltà ha vigore di legge, a norma dello
St. 03.
1
CAPUT I
Competentiae Gubernii generalis
Art. A:
In genere
Superior generalis, salvo principio subsidiaritatis (C. 94; St. 0100),
praeter alias facultates (Can. 622; C. 115-a), eas habet, quas
Codex Iuris Canonici et privilegia nostra cuivis Superiori majori concedunt. Inter eas facultates adnumerantur quae numeris sequentibus Directorii Superiorum indicantur:
A01. Sine recursu ad suos Consiliarios:
K02, K03, K05, K06, K07, K19, K20
A02. Cum voto consultivo Consilii generalis:
L02, L07, L14
A03. Cum consensu Consilii generalis:
M03, M04, M13, P10, P18
************************
Art. B:
Competentiae Superioris generalis
Superior generalis etiam sine recursu ad suos Consiliarios
potestatem habet:
B01. Delegandi facultates et privilegia Congregationis, quae sunt
delegabilia (cf. St. 0157).
B02. Expensas faciendi usque ad summam determinatam a
Consilio generali ad normam DS E29 (cf. DS 904).
B03. Dispensationem concedendi ad normam Cann. 14 et 87 §2.
B04. Iudicandi in prima instantia, per seipsum vel per delegatum, si
res contentiosa agatur inter duas provincias, ad normam Can.
1427 §2.
B05. Reducendi onera Missarum de quo in Can. 1308 §3 et §4
(Can. 1308 §5; cf. Can. 1309).
2
CAPITOLO I
Facoltà del Governo generale
Art. A: In genere
II Superiore generale, salvo il principio di sussidiarietà (C. 94; St.
0100), oltre le altre facoltà (Can. 622; C. 115-a), ha quelle, che il
Codice di diritto canonico e i nostri Privilegi concedono a ciascun
superiore maggiore. Tra queste facoltà sono incluse quelle indicate nei seguenti numeri del Direttorio dei Superiori:
A01. Senza ricorso ai suoi Consiglieri:
K02, K03, K05, K06, K07, K19, K20.
A02. Con il voto consultivo del Consiglio generale:
L02, L07, L14.
A03. Con il consenso del Consiglio generale:
M03, M04, M13, P10, P18.
*************************
Art. B: Competenze del Superiore generale
II Superiore generale anche senza ricorso ai suoi Consiglieri ha
la potestà di:
B01. Delegare le facoltà e i privilegi della Congregazione, nella
misura in cui sono comunicabili, (cfr. St. 0157).
B02. Fare spese fino alla somma determinata dal Consiglio
generale a norma del DS E29 (cfr. DS 904).
B03. Concedere dispense a norma dei Cann. 14 e 87 §2.
B04. Giudicare in prima istanza o personalmente o a mezzo di
un delegato se insorga una questione contenziosa tra due
province, a norma del Can. 1427 §2.
B05. Ridurre gli oneri delle Messe di cui nel Can. 1308 §3 e §4
(Can. 1308 §5; cfr. Can. 1309).
3
B06. Aggregandi sodalitatem paroecialem Archisodalitati B.M.V.
de Perpetuo Succursu et Sancti Alfonsi Mariae de Ligorio
(LA).
B07. Erigendi sodalitium oblatorum in domibus Congregationis
vel concedendi singulis personis diploma oblatorum (CP
56; cf. DS 1301, DS 1302).
*************************
Art. C:
Votum consultivum Consiliariorum generalium
Superior generalis Consiliarios suos audire debet:
C01. Ad instituendam per seipsum visitationem alicuius (Vice-)
Provinciae (+C. 114-c; cf. DS D06).
C02. Ad nominandos officiales minores Gubernii generalis (St.
0127), atque ad eorum renuntiationem acceptandam.
C03. Ad nominandos notarium et subnotarios Capituli generalis
(DC 803-c), atque ad eorum renuntiationem acceptandam.
C04. Ad faciendos actus praescriptos in Statutis Academiae
Alfonsianae, art. 5-b, ##1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 (+AC XX (1985),
pp. 161-2).
C05. Ad expensas faciendas quarum valor continetur intra
summas determinatas a Consilio generali ad normam DS
E29 (cf. DS 904).
*************************
Art. D:
Votum deliberativum Consilii generalis
Superior generalis consentiente suo Consilio potestatem habet:
Quoad Capitulum generale:
D01. Convocandi Capitulum generale extraordinarium, auditis
Guberniis provincialibus (St. 0118-a; cf. DS E01).
D02. Praeparandi relationem de statu Congregationis Capitulo
generali praesentandam (+St. 0116-b).
4
B06. Aggregare una confraternita parrocchiale alla Arciconfraternità della B.V.M. del Perpetuo Soccorso e di S. Alfonso
M. di Liguori (LA).
B07. Erigere un'associazione di Oblati nelle case della Congregazione o concedere a singole persone il diploma di Oblato
(CP 56; cfr. DS 1301, DS 1302).
*************************
Art. C: Voto consultivo dei Consiglieri generali
II Superiore generale deve ascoltare i suoi Consiglieri per:
C01. Visitare direttamente una (vice)provincia. (+C. 114-c; cfr.
DS D06)
C02. Nominare gli ufficiali minori del Governo generale (St.
0127), e accettare la loro rinunzia.
C03. Nominare il notaio e i sotto-notai del Capitolo generale (DC
803-c) e accettare la loro rinunzia.
C04. Compiere gli atti prescritti negli Statuti dell'Accademia
Alfonsi-ana, art. 5-b, §§2, 3, 4, 6, 7, 10 (+AC XX (1985),
pp. 161-2).
C05. Fare spese il cui valore non eccede le somme determinate
dal Consiglio generale a norma del DS E29 (cfr. DS 904).
*************************
Art. D:
Voto deliberativo del Consiglio generale
II Superiore generale con il consenso del suo Consiglio ha la potestà di:
Riguardo al Capitolo generale:
D01. Convocare il Capitolo generale straordinario, ascoltati i
Governi provinciali (St. 0118-a; cfr. DS E01).
D02. Preparare la relazione sullo stato della Congregazione, da
presentare al Capitolo generale (+St. 0116-b).
5
Quoad superiores:
D03. Designandi superiores a Gubernio generali immediate dependentes (cf. DS 101.3 C).
D04. Designandi superiores (vice-) provinciales a Gubernio generali designandos iuxta Statuta (vice-) provincialia.
D05. Acceptandi renuntiationem eorum de quibus in numeris DS
D03 et DS D04.
Quoad (vice-) provincias:
D06. Substitutum designandi ad (vice-) provincias visitandas
(+C. 114-c; cf. DS C01).
D07. Confirmandi Superiores (vice-) provinciales, eorumque renuntiationem confirmandi ad normam SS. 0153 et 0154
(+Can. 625 §3; cf. DS 101.3 D et E, DS 104.2 D).
D08. Confirmandi Vicarios Superiorum provincialium, eorum renuntiationem confirmandi ad normam SS. 0153 et 0154
(+Can. 625 §3; cf. DS 101.3 F, DS 104.2 E).
D09. Confirmandi Superiores locales electos collegialiter a Consiliis provincialibus ordinariis vel extraordinariis, vel electos
a Capitulis provincialibus (+AC XX (1985), pp. 177-8;
+Can. 625 §3; cf. DS 101.3 M).
D10. Amovendi decreto Superiores (vice-) provinciales, gravi de
causa, ad normam St. 099; eosque ad aliud munus transerendi, gravi de causa, ad normam St. 098 (+Can. 624 §3;
cf. DS 103.1).
D11. Dispensationem concedendi etiam si aliqua provincia tota
sit dispensanda, ad normam C. 102-d, atque Cann. 14 et
87 §2.
Quoad communitates:
D12. Domum congregationis erigendi, praevio Episcopi dioecesani consensu in scriptis dato (+C. 135; +Can. 609 §1; cf.
Can. 610; St. 091; DS P07, DS 702.1).
D13. Domum supprimendi, consulto Episcopo dioecesano (+C.
135; +Can. 616 §1; cf. DS P09, DS 704).
6
Riguardo ai superiori:
D03. Designare i superiori immediatamente dipendenti dal Goerno generale (cfr. DS 101.3 C).
D04. Designare i superiori (vice)provinciali, la cui designazione
dagli Statuti (vice)provinciali a affidata al Governo
generale.
D05. Accettare la rinunzia di coloro di cui ai nn. DS D03 e DS D04.
Riguardo alle (vice)province:
D06. Designare un sostituto per la visita alle (vice)province. (+C.
114-c; cfr. DS C01).
D07. Confermare i superiori (vice)provinciali e confermare la loro
rinunzia, a norma degli SS. 0153 e 0154 (+Can. 625 §3;
cfr. DS 101.3 D et E, DS 104.2 D).
D08. Confermare i Vicari dei superiori provinciali e confermare la
loro rinunzia, a norma degli SS. 0153 e 0154 (+Can. 625
§3; cfr. DS 101.3 F, DS 104.2 E).
D09. Confermare i superiori locali eletti collegialmente dai
Consigli provinciali ordinari e straordinari, o eletti dai
Capitoli provinciali. (+AC XX (1985), pp. 177-8; +Can. 625
§3; cfr. DS 101.3 M).
D10. Rimuovere per Decreto e per grave causa i superiori
(vice)provinciali, a norma dello St. 099; e trasferirli, per
grave causa ad altro ufficio, a norma dello St. 098 (+Can.
624 §3; cfr. DS 103.1).
D11. Concedere una dispensa, anche ad un'intera provincia, a
norma della C. 102-d e dei Carni. 14 e 87 §2.
Riguardo alle comunità:
D12. Erigere una casa della Congregazione, previo consenso
del Vescovo diocesano, dato per iscritto. (+C. 135; +Can.
609 §1; cfr. Can. 610; St. 091; DS P07, DS 702.1).
D13. Sopprimere una casa, consultato il Vescovo diocesano
(+C. 135; +Can. 616 §1; cfr. DS P09, DS 704).
7
D14. Approbandi communitatem in alieno territorio stabiliendam
ad normam St. 0186 (cf. DS H02, DS 702.1).
D15. Confirmandi Superiores domuum ultra secundum triennium
(+St. 0178-b; DS 103.3).
D16. Designandi sodales qui modo stabili in communitatibus a
Gubernio generali immediate dependentibus commorentur,
salva facultate Directoris Collegii Maioris quoad alumnos
eiusdem Collegii.
D17. Approbandi regimen et ordinem Collegii Maioris (+St. 083-b).
Quoad admissionem et formationem:
D18. Domum novitiatus erigendi, transferendi et supprimendi per
decretum scripto datum (Can. 647 §1; cf. DS 1003.2).
D19. Approbandi rationem novitiatus (+St. 067; +Can. 650 §1;
cf. DS P14, DS 1004).
D20. Concedendi ut candidatus novitiatum in alia Congregationis
domo in casu speciali valide peragat ad normam Can. 647
§2 (cf. DS 1003.3).
D21. Approbandi rationem institutionis sacerdotalis alumnorum
(+St. 081-a; cf. DS Q12).
D22. Concedendi professis a votis perpetuis in aliis Institutis
religiosis transitum ad Institutum nostrum ad normam Can.
684 §1 (cf. DS 1108).
D23. Tempus et modum probationis statuendi quae professioni
perpetuae religiosi ad nostram Congregationem transeuntis
praemittenda est (St. 073; +Can. 684 §2 et §4; cf. DS
1108).
D24. Denuo recipiendi sodales qui Congregationem legitime
deseruerunt, exceptis clericis laicisatis, ad normam Can.
690 §1 (DS 1202.1).
Quoad absentiam, transitum et egressum:
D25. Petendi ab Apostolica Sede indultum absentiae ultra annum a domo religiosa, ad normam Can. 665 §1 (cf. DS
1404.2).
D26. Dispensandi a votis in Congregatione emissis (+C. 145;
Can. 691 §1; cf. DS M11, DS 1904.4).
8
D14. Approvare la fondazione di una comunità in territorio altrui, a
norma dello St. 0186 (cfr. DS H02, DS 702.1).
D15. Confermare oltre un secondo triennio i superiori delle case
(+St. 0178-b; DS 103.3).
D16. Designare i confratelli che devono risiedere stabilmente in
comunità dipendenti immediatamente dal Governo generale,
salva la facoltà del Direttore del Collegio Maggiore riguardo
agli alunni dello stesso Collegio.
D17. Approvare il governo e l'ordinamento del Collegio Maggiore
(+St. 083-b).
Riguardo all'ammissione e alla formazione:
D18. Erigere, trasferire e sopprimere con decreto scritto una casa
di noviziato (Can. 647 §1; cfr. DS 1003.2).
D19. Approvare la «Ratio Novitiatus» (+St. 067; +Can. 650 §1; cfr.
DS P14, DS 1004).
D20. Concedere che un candidato, in casi particolari, possa fare
validamente il noviziato in altra casa della Congregazione, a
norma del Can. 647 §2 (cfr. DS 1003.3).
D21. Approvare la «ratio institutionis sacerdotalis» degli alunni
(+St. 081-a; cfr. DS Q12).
D22. Concedere ai professi di voti perpetui in altri Istituti religiosi il
passaggio al nostro Istituto, a norma del Can. 684 §1 (cfr. DS
1108).
D23. Determinare la durata e la modalità della prova che deve
precedere la professione perpetua del religioso che passa al
nostro Istituto (St. 073; +Can. 684 §2 e §4; cfr. DS 1108).
D24. Riammettere i soggetti che hanno lasciato legittimamente la
Congregazione, eccetto i chierici ridotti allo stato laicale, a
norma del Can. 690 §1 (DS 1202.1).
Riguardo all'assenza, al passaggio, e all'uscita:
D25. Chiedere alla Sede Apostolica l'indulto di assenza per più di
un anno dalla casa religiosa, a norma del Can. 665 §1 (cfr.
DS 1404.2).
D26. Dispensare dai voti emessi nella Congregazione (+C. 145;
Can. 691 §1; cfr. DS M11, DS 1904.4).
9
D27. Concedendi professis a votis perpetuis in nostro Instituto transitum ad aliud institutum religiosum ad normam Can. 684 §1
(cf. DS 1703).
D28. Petendi ab Apostolica Sede indultum transitus sodalis ad institutum saeculare aut ad societatem vitae apostolicae (cf.
Can. 684 §5; DS 1703).
D29. Concedendi clericis professis a votis perpetuis indultum discedendi
ab Instituto (seu saecularisationis) ut immediate alicui dioecesi incardinentur (C. 145; +Cann. 691 §1 et 693; cf. DS 1905.4).
D30. Petendi ab Apostolica Sede indultum discedendi ab Instituto
(i.e., saecularisationis) praevio experimento ut alicui dioecesi
recipiatur (cf. Cann. 691 §1 et 693; DS 1906.4).
D31. Concedendi gravi de causa professo a votis perpetuis indultum exclaustrationis, non tamen ultra triennium (Can. 686 §1;
cf. DS 1602 et DS 1603).
D32. Petendi ab Apostolica Sede indultum exclaustrationis ultra
triennium (cf. Can. 686 §1; DS 1602.4 B).
D33. Petendi ab Apostolica Sede exclaustrationem ad nutum S.
Sedis (cf. Can. 686 §3; DS 1604.4).
D34. Petendi ab Apostolica Sede indultum amissionis status clericalis (cf. Can. 290-3º; DS 2001.4, DS 2002.4, DS 2003.4).
Quoad bona temporalia:
D35. Approbandi prospectus et relationes oeconomicas: Gubernii
generalis, sive annuas sive sexennes, ab Oeconomo gene-rali
praeparatas; communitatis Domus ad S. Alfonsi Romae; et
Academiae Alfonsianae, (+St. 0191-a; cf. St. 0130; DG 25.4-d).
D36. Approbandi relationem oeconomicam annuam (vice-) provinciarum (cf. SS. 0163 et 0174; DS 403.1, DS 903.2).
D37. Alienationes peragendi ac debita contrahendi usque ad summam maximam a S. Sede pro cuiusque regione definitam
(+Cann. 638 §3 et 1292 §1; cf. DS 906, DS 907).
D38. Expensas peragendi quae summam maximam indicatam in
DS C05 superent (cf. DS 904).
10
D27. Concedere ai professi di voti perpetui nel nostro Istituto il
passaggio ad altro Istituto religioso a norma del Can. 684 §1
(cfr. DS 1703).
D28. Chiedere la licenza alla Sede Apostolica per il passaggio di
un soggetto ad un Istituto secolare o ad una società di vita
apostolica (cfr. Can. 684 §5; DS 1703).
D29. Concedere ai chierici professi di voti perpetui l'indulto di uscire dall'Istituto (o secolarizzazione) per essere incardinati immediatamente in una diocesi (C. 145; +Cann. 691 §1 e 693;
cfr. DS 1905.4).
D30. Chiedere alla Sede Apostolica l'indulto di uscire dall'Istituto (o
secolarizzazione) previo esperimento per essere ricevuto in
una diocesi (cfr. Cann. 691 §1 e 693; DS 1906.4).
D31. Concedere per grave causa a un professo di voti perpetui
l'indulto di esclaustrazione, tuttavia per non più di tre anni
(Can. 686 §1; cfr. DS 1602 e DS 1603).
D32. Chiedere alla Sede Apostolica l'indulto di esclaustrazione oltre i tre anni (cfr. Can. 686 §1; DS 1602.4 B).
D33. Chiedere alla Sede Apostolica l'indulto di esclaustrazione ad
nutum S. Sedis (cfr. Can. 686 §3; DS 1604.4).
D34. Chiedere alla Sede Apostolica l'indulto per la perdita dello stato
clericale (cfr. Can. 290-3°; DS 2001.4, DS 2002.4, DS 2003.4).
Riguardo ai beni temporali:
D35. Approvare i bilanci e le relazioni economiche: del Governo generale, sia annuali che sessennali, preparati dall'Economo generale; della comunità: Casa di S. Alfonso; e dell'Accademia
Alfonsiana (+St. 0191-a; cfr. St. 0130; DG 25, 4-d).
D36. Approvare la relazione economica annua delle (vice)province
(cfr. SS. 0163 e 0174; DS 403.1, DS 903.2).
D37. Fare alienazioni e contrarre debiti nell'ambito della somma
massima stabilita dalla S. Sede per ciascuna nazione
(+Cann. 638 §3 e 1292, §1; cfr. DS 906, DS 907).
D38. Fare spese che superino la somma massima indicata nel DS
C05 (cfr. DS 904).
11
D39. Petendi ab Apostolica Sede permissionem ad alienationes
peragendas quae excedant summam maximam a S. Sede
pro cuiusque regione definitam (Cann. 638 §3 et 1292 §2; cf.
906.4 B).
D40. Approbandi summos limites intra quos superiores pecuniam
erogare, alienationes peragere et debita contrahere queant
(+St. 0193-a; cf. DS 904.2 A, DS 906.4 A).
D41. Permittendi (vice-) provinciis (adita S. Sede, si casus ferat) expensas, aes alienum et alienationes facere, quae earum facultates superent (+Can. 638; cf. DS 904.2 C, DS 906.4 B et C).
D42. Distribuendi subsidia e "Summa centrali ad urgentioribus
subveniendum necessitatibus" (+Comm. 6 (bis) CG 177/86;
cf. DS H05, DS Q14, DS Document 4).
D43. Permittendi sodalibus ut bonis patrimonialibus acquisitis vel
acquirendis renuntient (+C. 70; +Can. 668 §4; cf. CG 368/86;
DS M15).
*************************
Art. E:
Consilium generale ut collegium
Consilii generalis collegialiter agentis est:
Quoad Capitulum generale:
E01. Convocare Capitulum generale extraordinarium ad normam
St. 0118-b (cf. DS D01).
E02. Differre Capitulum generale ultra tempus praescriptum ad
normam St. 0119.
E03. Providere repraesentationi (vice-) provinciae ad Capitulum
generale in casu de quo in DC 712.
E04. Providere repraesentationi fratrum in Capitulo generali ad
normam DC 710 et AC XX (1985), p. 194.
E05. Authentice interpretari Statuta, praescripta Directoriorum, et
quaecumque decisa fuerint ab ipso Capitulo (C. 119-1º).
E06. Suspendere decreta Capituli generalis, ad normam C. 119-2º.
12
D39. Chiedere alla Sede Apostolica la licenza per fare alienazioni
che superano la somma massima determinata dalla S. Sede
per ciascuna nazione (Carni. 638 §3 e 1292 §2; cfr. 906.4 B).
D40. Approvare i limiti massimi nell'ambito dei quali i superiori possono fare delle spese e delle alienazioni e contrarre debiti
(+St. 0193-a; cfr. DS 904.2 A, DS 906.4 A).
D41. Permettere alle (vice)province (con la licenza della S. Sede,
se necessario) di fare spese, contrarre debiti e fare alienazioni che superano le loro facoltà (+Can. 638; cfr. DS 904.2 C,
DS 906.4 B e C).
D42. Distribuire i sussidi provenienti dai «Fondi speciali per andare
incontro alle più urgenti necessità» (+Comm. 6 (bis) CG
177/86; cfr. DS H05, DS Q14, DS Documento 4).
D43. Permettere ai soggetti di rinunziare ai beni patrimoniali che si
hanno o si avranno (+C. 70; +Can. 668 §4; cfr. CG 368/86;
DS M15).
*************************
Art. E: Consiglio generale come collegio
E' facoltà del Consiglio generale agendo collegialmente:
Riguardo al Capitolo generale:
E01. Convocare il Capitolo generale straordinario a norma dello St.
0118-b (cfr. DS D01).
E02. Dilazionare il Capitolo generale oltre il tempo prescritto, a
norma dello St. 0119.
E03. Provvedere alla rappresentanza delle (vice)province al Capitolo generale nel caso di cui nel DC 712.
E04. Provvedere alla rappresentanza dei Fratelli nel Capitolo generale a norma del DC 710 e AC XX (1985), p. 194.
E05. Interpretare autenticamente gli Statuti, le prescrizioni dei Direttori, e qualunque decisione presa nello stesso Capitolo (C.
119-1°).
E06. Sospendere i decreti del Capitolo generale, a norma della C.
119-2°.
13
Quoad legislationem:
E07. Decreta edere (C. 119-3º).
E08. Dispensationes concedere ad normam C. 102-e.
E09. Approbare Statuta (vice-) provincialia ad normam St. 0142;
vel, si casus fert, ea remittere ad Consilium (vice-) provinciale extraordinarium ut revideantur (cf. DS J03, DS Q04).
E10. Approbare statuta et "assetto giuridico" Domus ad S. Alfonsi
Romae.
E11. Suspendere statuta (vice-) provincialia necnon et decreta
Capituli (vice-) provincialis, certiore facta de hoc ipsa (vice-)
provincia, ad tempus necessarium pro bono (vice-) provinciae tuendo, firmo St. 0161.
Quoad (vice-) provincias:
E12. Erigere, supprimere, unire vel aliter circumscribere (vice-)
provincias ad normam SS. 087 - 089 (CC. 97-1º, -2º et
130; +Can. 581).
E13. Approbare erectionem alicuius regionis; praevia approbatione Consilii provincialis extraordinarii, si regio erecta sit
a viceprovincia, (C. 97-3º; St. 090; cf. DS J04, DS Q06).
E14. Approbare
conventionem
inter
provinciam
et
viceprovinciam vel regionem de qua in SS. 090 et 0175.
E15. Approbare prioritates in operibus apostolicis determinatas
a Capitulis (vice-) provincialibus ad normam C. 17.
E16. Exigere ut in (vice-) provinciis electiones, si casus fert,
iterentur.
Quoad superiores et officiales:
E17. Sanare designationes ad munera (cf. DC 315-a).
E18. Eligere Vicarium generalem extra Capitulum generale ad
normam St. 0123-a.
E19. Eligere Consiliarios generales extra Capitulum generale.
E20. Eligere Pro-Vicarium generalem ad normam St. 0123-b.
E21. Eligere Directorem Collegii Maioris (cf. St. 083).
14
Riguardo alla legislazione:
E07. Emanare decreti (C. 119-3°).
E08. Concedere dispense a norma della C. 102-e.
E09. Approvare gli Statuti (vice)provinciali a norma dello St. 0142; o,
se è il caso, rimetterli al Consiglio (vice)provinciale straordinario, perché siano rivisti (cfr. DS J03, DS Q04).
E10. Approvare gli Statuti e l'assetto giuridico della Casa di S. Alfonso in Roma.
E11. Sospendere gli statuti (vice)provinciali, nonché i Decreti del
Capitolo (vice)provinciale, avvisatane la stessa (vice)provincia, per il tempo necessario per salvaguardare il bene della
(vice)provincia, fermo lo St. 0161.
Riguardo alle (vice)province:
E12. Erigere, sopprimere, unire o delimitare in altro modo le (vice)province a norma degli SS. 087-089 (CC. 97-1°, 2° e 130;
+Can. 581).
E13. Approvare l'erezione di una regione; previa approvazione del
Consiglio provinciale straordinario, se la Regione viene eretta
da una viceprovincia (C. 97-3°; St. 090; DS J04, DS Q06).
E14. Approvare la convenzione tra la provincia e la viceprovincia o
regione di cui negli SS. 090 e 0175.
E15. Approvare le priorità apostoliche determinate dai Capitoli (vice)provinciali a norma della C. 17.
E16. Ordinare che, se è il caso, si ripetano le elezioni nelle (vice)province.
Riguardo ai superiori e agli ufficiali:
E17. Sanare le designazioni agli uffici (cfr. DC 315-a).
E18. Eleggere il vicario generale fuori del Capitolo generale a norma dello St. 0123-a.
E19. Eleggere i Consiglieri generali fuori del Capitolo generale.
E20. Eleggere il Pro-Vicario generale a norma dello St. 0123-b.
E21. Eleggere il Direttore del Collegio Maggiore (cfr. St. 083).
15
E22. Eligere officiales maiores Gubernii generalis (C. 120; St.
0127).
E23. Acceptare renuntiationem Superioris generalis, si extra
Capitulum offeratur ad normam C. 116-b.
E24. Acceptare renuntiationem Vicarii generalis, si extra Capitulum
offeratur (cf. C. 117).
E25. Acceptare renuntiationem Consiliariorum generalium, si
extra Capitulum offeratur.
E26. Acceptare renuntiationem eorum de quibus in numeris DS E20, DS
E21 et DS E22.
E27. Constituere organa permanentia quae necessaria vel utilia
Gubernio generali videantur (C. 120).
Quoad dimissionem:
E28. Decretum dimissionis sodalium ferre ad normam iuris
universalis (Cann. 699 §1 et 700; C. 146; cf. DS 2103.4).
Quoad bona temporalia:
E29. Determinare limites ad expensas peragendas in DS B02,
DS C05 et DS D38 (cf. DS 904.2).
E30. Determinare contributiones a (vice-) provinciis Gubernio
generali solvendas ad normam St. 0191-b-1º.
16
E22. Eleggere gli ufficiali maggiori del Governo generale (C.
120; St. 0177).
E23. Accettare la rinunzia del Superiore generale, se vien fatta
fuori Capitolo a norma della C. 116-b.
E24. Accettare la rinunzia del Vicario generale, se vien fatta fuori Capitolo (cfr. C. 117).
E25. Accettare la rinunzia dei Consiglieri generali se vien fatta
fuori Capitolo.
E26. Accettare la rinunzia di coloro di cui nei numeri DS E20,
DS E21 e DS E22.
E27. Costituire gli organismi permanenti che sembrano necessari o utili al Governo generale (C. 120).
Riguardo alle dimissioni:
E28. Emettere il decreto di dimissione dei soggetti a norma del
diritto universale (Cann. 699 §1 e 700; C. 146; cfr. DS
2103.4).
Riguardo ai beni temporali:
E29. Determinare i limiti per le spese da fare come da DS B02,
DS 05 e DS D38 (cfr. DS 904.2).
E30. Determinare i contributi che le (vice)province devono versare al Governo generale a norma dello St. 0191-b-l°.
17
CAPUT II
Competentiae Gubernii provincialis
Istae competentiae, sive ex iure sive ex natura rei, solis Superioribus et Consiliis provincialibus tribuendae sunt, non autem
viceprovincialibus (cf. C. 133).
Art. F: Votum consultivum Consiliariorum ordinariorum
provincialium
Superior provincialis suos Consiliarios ordinarios audire debet:
F01. Ad sodales transferendos de provincia in viceprovinciam
propriam et e converso, iuxta modum inter provinciam et
viceprovinciam concordatum (cf. St. 0175).
F02. Ad sodales transferendos, ad tempus vel definitive, in
aliam provinciam (cf. St. 0188; DS H03; DS 404.5).
*************************
Art. G: Votum deliberativum Consilii ordinarii provincialis
Superior provincialis, consentiente Consilio suo ordinario, potestatem habet:
G01. Dispensationes concedendi iuxta normam C. 102-d.
G02. Scrutatores deputandi pro commissione scrutatoria de qua
in DC 719.
G03. Confirmandi superiores electos a Consilio viceprovinciali
(+Can. 625 §3; +AC XX (1985), p. 177-178; cf. DS 101.3 M).
18
CAPITOLO II
Facoltà del Governo provinciale
Queste facoltà, sia in forza del diritto, sia in forza della natura
delle cose vengono concesse ai soli superiori e Consigli provinciali e non ai viceprovinciali (cfr. C, 133).
Art. F: Voto consultivo dei Consiglieri provinciali ordinari
Il superiore provinciale deve ascoltare i suoi Consiglieri ordinari per:
F01. Trasferire i soggetti dalla provincia ad una viceprovincia
propria e viceversa, in base alla convenzione sottoscritta
tra provincia e viceprovincia (cfr. St. 0175).
F02. Trasferire i soggetti temporaneamente o definitivamente in
altra provincia (cfr. St. 0188; DS H03; DS 404.5).
*************************
Art. G: Voto deliberativo del Consiglio provinciale ordinario
II superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio ordinario ha la potestà di:
G01. Concedere dispense a norma della C. 102-d.
G02. Designare gli scrutatori per la commissione scrutatrice di
cui nel DC 719.
G03. Confermare i superiori eletti dal Consiglio viceprovinciale
(+Can. 625 §3; +AC XX (1985), p. 177-178; cfr. DS 101.3 M).
19
Art. H: Votum deliberativum Consilii provincialis extraordinarii
Superior provincialis indiget consensu Consilii sui extraordinarii:
H01. Ad confirmandam electionem vicarii superioris viceprovincialis
(CG 311/89; +Can. 625 §3; +St. 0153-c; cf. DS 101.3 G).
H02. Ad permittendam fundationem communitatis alius (vice-)
provinciae in proprio territorio, cum approbatione Gubernii
generalis (St. 0186; cf. DS D14, DS 702.2).
H03. Ad definitive adscribendum propriae provinciae sodalem ex
alia provincia cum approbatione alterius gubernii provincialis
(cf. St. 0188; DS F02, DS 404.5).
H04. Ad approbandum prospectum necnon rationem oeconomicam viceprovinciae (+St. 0195, cf. St. 0174-b; DS 403.1 D,
DS 903.2).
H05. Ad approbandam petitionem viceprovinciae propriae pro subsidiis e "Summa centrali ad urgentioribus subveniendum necessitatibus", antequam Gubernii generalis approbationi submittatur (Comm. 6 (bis) CG 177/86; cf. DS D42, DS Q14; DS
Document 4).
*************************
Art. J: Consilium provinciale extraordinarium ut collegium
Consilii provincialis extraordinarii collegialiter agentis est:
J01. Electionem Superioris viceprovincialis approbare antequam a
Gubernio generali confirmetur (St. 0153-b; cf. DS 101.3).
J02. Acceptare renuntiationem vocalis vel supplentis ad Capitulum
generale (DC 722; cf. DS 104.2 B).
J03. Examini subicere Statuta viceprovincialia, antequam a Gubernio generali approbentur (St. 0142; cf. DS E09, DS 408.3).
J04. Regionem a viceprovincia erectam approbare, antequam
Gubernii generalis approbationi submittatur (St. 090; cf. DS
E13, DS Q06).
20
Art. H: Voto deliberativo del Consiglio provinciale straordinario
II superiore provinciale ha bisogno del consenso del suo Consiglio
straordinario per:
H01. Confermare l'elezione del Vicario del superiore viceprovinciale
(CG 311/89; +Can. 625 §3; +St. 0153-c; cfr. DS 101.3 G).
H02. Permettere la fondazione di una comunità di altra (vice)provincia nel proprio territorio, con l'approvazione del Governo generale (St. 0186; cfr. DS D14, DS 702.2).
H03. Ascrivere definitivamente alla propria provincia un soggetto di
altra provincia, con l'approvazione del Governo provin-ciale
interessato (cfr. St. 0188; DS F02, DS 404.5).
H04. Approvare i bilanci e la relazione economica della viceprovincia (+St. 0195, cfr. St. 0174-b; DS 403.1 D, DS 903.2).
H05. Approvare la richiesta della viceprovincia propria per i sussidi
del «Fondo centrale per le più urgenti necessità», prima che
sia sottomessa all'approvazione del Governo generale
(Comm. 6 (bis) CG 177/86; cfr. DS D42, DS Q14; DS Documento 4).
*************************
Art. J: Consiglio provinciale straordinario in quanto collegio
E' facoltà del Consiglio provinciale straordinario come collegio:
J01. Approvare l'elezione del viceprovinciale, prima che sia confermato dal Governo generale (St. 0153-b; cfr. DS 101.3).
J02. Accettare la rinunzia del vocale o del supplente al Capitolo
generale (DC 722; cfr. DS 104.2 B).
J03. Sottoporre ad esame gli Statuti viceprovinciali, prima che siano approvati dal Governo generale (St. 0142; cfr. DS E09, DS
408.3).
J04. Approvare la costituzione di una Regione eretta dalla viceprovincia, prima che sia sottoposta all'approvazione del Governo generale (St. 090; cfr. DS E12; DS Q06).
21
CAPUT III
Competentiae Gubernii provincialis
et viceprovincialis
Si agatur de competentiis istius Capitis III quae tantum hoc Directorio
superiorum, non vero lege universali Ecclesiae neque Constitutione
seu Statuto generali determinantur, Capitulis (vice-) provincialibus
licet pro sua (vice-) provincia elenchum casuum emendare, in quibus
consilium aut consensus aut collegialis actio requiritur (cf. St. 0160).
Huiusmodi emendationes fieri oportet sub forma statutorum (vice-)
provincialium, ad normam SS. 0142 et 0160.
Art. K: Competentiae Superioris (vice-) provincialis
Superior (vice-) provincialis etiam sine recursu ad suos Consiliarios
potestatem habet:
Quoad iurisdictionem:
K01. Delegandi facultates et privilegia Congregationis, quae sint
delegabilia (St. 0157).
K02. Decidendi de rebus ad vitam privatam (i.e., ad bonam famam
vel ad vitam stricte personalem et secreto tegendam) alicuius
sodalis pertinentibus (cf. DS A01).
K03. Dispensandi ab irregularitatibus et impedimentis ad normam
Can. 1047 §4 et secundum privilegia nostra (CP 68 et 70; cf.
DS 604.3, DS 604.4).
K04. Iudicandi in prima instantia per seipsum vel per delegatum si
res contentiosa agatur inter religiosos vel domos (Vice-) Provinciae (Can. 1427 §1; cf. DS A02).
Quoad res liturgicas:
K05. Conferendi sodalibus approbatis ad normam DS L10, ministeria lectoris et acolythi (MQ §9; cf. Can. 230; DS A01).
K06. Benedicendi locum sacrum (ecclesiis nostris inclusis) (Can.
1207; CP 12; DAF pp. 153* et 182*; cf. Can. 1241; DS A01,
DS 503).
22
CAPITOLO III
Facoltà del Governo provinciale
e viceprovinciale
Se si tratta delle facoltà di questo Capitolo III, che sono determinate
solamente da questo Direttorio dei Superiori e non dalla legge universale della Chiesa, né dalle Costituzioni e Statuti generali, è permesso ai capitoli (vice)provinciali emendare l'elenco dei casi della
propria (vice)provincia, per ciò che riguarda sia il parere sia il consenso sia l'atto collegiale (cfr. St. 0160). Bisogna però fare tali emendamenti sotto forma di Statuti (vice)provinciali a norma degli
SS. 0142 e 0160.
Art. K: Facoltà del superiore (vice)provinciale
II superiore (vice)provinciale anche senza ricorso ai suoi Consiglieri
ha la potestà di:
Riguardo alla giurisdizione:
K01. Delegare le facoltà e i privilegi della Congregazione, in quanto
possono essere delegati (St. 0157).
K02. Decidere delle questioni che riguardano la vita privata (P. es.
per tutelare la buona fama o la vita strettamente personale
che richiede secreto) di qualche confratello (cfr. DS A01).
K03. Dispensare dalle irregolarità ed impedimenti a norma del
Can. 1047 §4 e in base ai nostri privilegi (CP 68 set 70; cfr.
DS 604.3, DS 604.4).
K04. Giudicare in prima istanza direttamente o a mezzo di un Delegato le controversie che possono sorgere tra religiosi o case della (vice)provincia (Can. 1427 §1; cfr. DS A02).
Riguardo alla Liturgia:
K05. Conferire ai soggetti approvati a norma del DS L10 i ministeri
del lettorato e dell'accolitato (MQ §9; cfr. Can. 230; DS A01).
K06. Benedire i luoghi sacri (incluse le nostre chiese) (Can. 1207; CP
12; DAF pp. 153* & 182*; cfr. Can. 1241; DS A01, DS 503).
23
K07. Permittendi sodalibus provectioris aetatis id petentibus usum
ritus antiqui in Missae celebratione (Ins. CSCD, 20-10-69,
§19; cf. DS A01).
K08. Permittendi iusta de causa ut Eucharistia asservetur in alio
oratorio eiusdem domus (Can. 936; cf. DS 501.1).
K09. Praescribendi fines in quos stipes oblata pro secunda vel
tertia missa eadem die celebrata ab uno subdito, excepto
parocho vel vicario paroeciali, concredatur (Can. 951 §1;
PCLT, 25 Novembris 1987; cf. Can. 951 §2; DS 601.4 B).
Quoad communitates:
K10. Clausuram determinandi pro diversis communitatibus et ab
ea dispensandi (+C. 45-3º; +Can. 667 §1; cf. DS 705).
K11. Licentiam Superioribus communitatum concedendi ut diutius
a sua domo discedant (St. 095-g; cf. Can. 629).
Quoad admissionem et formationem:
K12. Statuendi per legitimum documentum diem quo novitiatus
canonice incipit (St. 062-a; cf. DS 1003.1).
K13. Modum commercii statuendi, audito Magistro novitiorum,
quod inter novitios et alios sodales intercedere potest (St.
064; cf. DS 1001.3).
K14. Permittendi ut prima professio anticipetur, non tamen ultra
quindecim dies (+Can. 649 §2; cf. DS 1004.2 C).
K15. Prorogandi tempus probationis a Superiore generali iniunctum ei qui in Congregationem iterum admissus est ad normam Can. 690 §1 (cf. DS D24, DS 1202.1).
K16. Determinandi locum et modum exercitiorum spiritualium
eorum qui ad aliquem ordinem promovendi sunt (Can. 1039;
cf. DS 601.1 H).
K17. Definiendi tempus congruum per quod sodales diaconi in cura
pastorali partem habent, antequam ad presbyteratum
promoveantur, nisi ratio formationis propria aliud disponat
(+Can. 1032 §2; cf. DS 601.2 A).
24
K07. Permettere ai soggetti di età avanzata e che lo richiedono
l'uso del rito antico nella celebrazione della Messa (Ins.
CSCD, 20-10-69, §19;cfr. DS A01).
K08. Permettere per una giusta causa che l'Eucaristia venga conservata in un altro oratorio della medesima casa (Can. 936;
cfr. DS 501.1).
K09. Prescrivere i limiti nell'ambito dei quali l'elemosina offerta per
binazione o trinazione fatta da un suo soggetto, eccetto il parroco e il Vicario parrocchiale, deve essere versata al Governo
(vice)provinciale (Can. 951 §1; PCLT, 25 novembre 1987; cfr.
Can. 951 §2; DS 601.4 B).
Riguardo alle comunità:
K10. Determinare la clausura per le varie comunità e dispensare
da essa (+C. 45-3°; +Can. 667 §1; cfr. DS 705).
K11. Concedere la licenza ai superiori delle comunità di assentarsi dalla propria casa per più lungo tempo (St. 095-g; cfr. Can. 629).
Riguardo all'ammissione e alla formazione:
K12. Stabilire per legittimo documento il giorno di inizio canonico
del noviziato (St. 062-a; cfr. DS 1103.1).
K13. Stabilire, ascoltato il Maestro dei novizi i rapporti da stabilirsi tra i
novizi e gli altri congregati o comunità (St. 064; cfr. DS 1001.3).
K14. Permettere l'anticipazione della prima professione, ma per
non più di 15 giorni (+Can. 649 §2; cfr. DS 1004.2 C).
K15. Prorogare il tempo della prova determinato dal Superiore generale per chi è di nuovo è ammesso in Congregazione a
norma del Can. 690 §1 (cfr. DS D24, DS 1202.1).
K16. Determinare il luogo e il modo degli esercizi spirituali di coloro
che debbono essere promossi a qualche ordine (Can. 1039;
cfr. DS 601.1 H).
K17. Determinare il tempo conveniente per esercitare la cura pastorale per i soggetti diaconi, prima di essere promossi al presbiterato, a meno che la «ratio formationis propria» non disponga altrimenti (+Can. 1032 §2; cfr. DS 601.2 A).
25
Quoad bona temporalia:
K18. Sodalibus concedendi ut testamentum mutare possint (+Can.
668 §2).
K19. Permittendi ut sodales de fructibus bonorum suorum disponant
ad determinatum opus pium in favorem tertii (UT 5; cf. DS A01).
K20. Licentiam concedendi ad opera typis mandanda ad normam
Can. 832 (cf. DS A01).
Quoad eiectionem:
K21. A domo religiosa statim eicere sodalem in casu gravis scandali exterioris vel gravissimi nocumenti instituto imminentis
(Can. 703; cf. DS R14, DS 2104).
*************************
Art. L: Votum consultivum Consiliariorum ordinariorum (vice-)
provincialium
Superior (vice-) provincialis suos Consiliarios ordinarios audire debet:
Quoad Capitulum (vice-) provinciale:
L01. Ad convocandum Capitulum (vice-) provinciale ordinarium
(+St. 0146).
Quoad communitates:
L02. Ad erigenda oratoria in nostris domibus et villis (+CP 104;
+Can. 936; cf. DS A02).
L03. Ad sodales transferendos de una in aliam communitatem (vice-)
provinciae.
Quoad admissionem et formationem:
L04. Ad admittendos candidatos ad postulatum.
L05. Ad prorogandum tempus postulatus (cf. St. 061).
L06. Ad dimittendos postulantes (cf. DS 2101.2 A).
L07. Ad permittendum ut novitiorum coetus per certa temporis
spatia in alia Congregationis domo, a se designata,
commoretur (+Can. 647 §3; cf. DS A01, DS 1003.3 B).
26
Riguardo ai beni temporali:
K18. Concedere ai soggetti di modificare il testamento (+Can. 668
§2).
K19. Permettere che i soggetti dispongano dei frutti dei loro beni per
una determinata opera pia in favore di un terzo (UT 5; cfr. DS
A01).
K20. Concedere la licenza per potere pubblicare scritti a norma del
Can. 832 (cfr. DS A01).
Riguardo all'espulsione:
K21. Espellere immediatamente dalla casa religiosa un soggetto in
caso di grave scandalo esterno o nel pericolo imminente di un
gravissimo danno per l'Istituto (Can. 703; cfr. DS R14, DS 2104).
*************************
Art. L: Voto consultivo dei Consiglieri ordinari (vice)provinciali
II superiore (vice)provinciale deve ascoltare i suoi Consiglieri ordinari
per:
Riguardo al Capitolo (vice)provinciale:
L01. Convocare il Capitolo (vice)provinciale ordinario (+St. 0146)
Riguardo alle comunità:
L02. Erigere oratori nelle nostre case e ville (+CP 104; +Can. 936;
cfr. DS A02).
L03. Trasferire i confratelli da una comunità all'altra della provincia.
Riguardo all'ammissione e alla formazione:
L04. Ammettere i candidati al postulato.
L05. Prorogare il tempo del postulato (cfr. St. 061).
L06. Dimettere i postulanti (cfr. DS 2101.2 A).
L07. Permettere che il gruppo dei novizi, per determinati periodi di
tempo, dimori in un'altra casa dell'Istituto da Lui stesso designata (+Can. 647 §3; cfr. DS A01, DS 1003.3 B).
27
L08. Ad permittendum ut unum vel plura temporis spatia, exercitationi apostolicae tribuenda, extra novitiatus communitatem
peragantur ad normam St. 069 (cf. Can. 648 §2; DS 1004.4).
L09. Ad renovationem concedendam professionis temporariae, et
ad professos excludendos a renovanda professione temporaria vel ab emittenda professione perpetua ad normam Can.
657 §1 (+Can. 657 §1; +Can. 689; cf. DS 1103.1, DS 1104,
DS 1802).
L10. Ad admittendos sodales ad ministeria (cf. Cann. 1035 et 230;
DS K05).
L11. Ad normas statuendas de habitudine moderatorum formationis quoad auctoritatem Superioris localis (+St. 0169-b; cf.
DS 1001.3).
Quoad bona temporalia:
L12. Ad expensas faciendas iuxta limites a lege propria statutos
(St. 0193; Can. 638 §1; cf. DS 904).
Quoad Gubernium generale:
L13. Ad conscribendam relationem annuam Romam mittendam de
qua in St. 0163 (cf. DS 402).
Quoad dimissionem:
L14. Ad inchoandum processum dimissionis sodalis (Can. 697; cf.
A02).
*************************
Art. M: Votum deliberativum Consilii (vice-) provincialis ordinarii
Superior (vice-) provincialis, consentiente consilio suo ordinario,
potestatem habet:
Quoad legislationem:
M01. Dispensationes concedendi iuxta C. 102-c, et Cann. 14 et 87 §2.
M02. Statuendi normas quae rectam communitatum ordinationem
respiciunt iuxta CC. 44 et 45 atque St. 041.
28
L08. Permettere che i novizi possano passare uno o più periodi di
tempo fuori della casa del noviziato, per esercitazioni apostoliche a norma dello St. 069 (cfr. Can. 648 §2; DS 1004.4).
L09. Concedere la rinnovazione della professione temporanea, e
escludere i professi dal rinnovo della professione temporanea
o dall'emissione della professione perpetua a norma del Can.
657 §1 (+Can. 657 §1; +Can. 689; cfr. DS 1103.1, DS 1104,
DS 1802).
L10. Ammettere i soggetti ai ministeri (cfr. Cann. 1035 e 230; DS K05).
L11. Stabilire le norme per i rapporti tra i responsabili della formazione e i superiori locali (+St. 0169-b; cfr. DS 1001.3).
Riguardo ai beni temporali:
L12. Fare spese in base ai limiti stabiliti dalla legge propria (St.
0193; Can. 638 §1; cfr. DS 904).
Riguardo al Governo generale:
L13. Redigere la relazione annuale da inviare a Roma di cui nello
St. 0163 (cfr. DS402).
Riguardo alla dimissione:
L14. Iniziare il processo di dimissione di un soggetto (Can. 697;
cfr. A02).
*************************
Art. M: Voto deliberativo del Consiglio (vice)provinciale ordinario
II superiore (vice)provinciale con il consenso del suo Consiglio ordinario, ha la potestà di:
Riguardo alla legislazione:
M01. Concedere dispense a norma della C. 102-c e Cann. 14 e 87 §2.
M02. Stabilire le norme riguardanti il retto ordinamento delle comunità in base alle CC. 44 e 45 e St. 041.
29
Quoad officia:
M03. Assumendi officia propria superiorum vel officialium suae ditionis (+St. 0100; cf. DS A03, DS 902.5).
Quoad communitates:
M04. Permittendi, iusta de causa, ut sodales extra communitatem
degant non tamen ultra annum nisi causa infirmitatis curandae,
ratione studiorum aut apostolatus exercendi nomine Instituti
(Can. 665 §1; cf. DS A03, DS 1404).
Quoad admissionem et formationem:
M05. Admittendi candidatos ad novitiatum (St. 062-b; +Can. 641; cf.
DS 1002).
M06. Admittendi novitios ad professionem (St. 062-b; +Can. 656-3º;
cf. SS. 077 et 078; DS 1101.1 A).
M07. Prorogandi tempus probationis novitiatus ad normam C. 86-2ºd (St. 062-c; +Can. 653 §2; cf. DS 1004.2).
M08. Novitios dimittendi e novitiatu (+Can. 653 §1; cf. C. 86-2º-d; DS
2101).
M09. Tempus statuendi quod inter novitiatum et vota perpetua
emittenda interponatur (St. 074; cf. Cann. 655 et 657 §2; DS
1102).
M10. Permittendi ut professio perpetua ex iusta causa anticipetur,
non tamen ultra trimestrem, ad normam Can. 657 §3 (cf. DS
1102.3).
M10a. Admittendi professos temporarios ad professionem perpetuam (C. 86-2º-c; St. 062-b; cf. St. 078; DS 1104.1, 1108).
M11. Qua delegatus Superioris generalis, professos dispensandi a
votis temporariis (+C. 145; cf. DS D26, DS 1903.4).
M12. Permittendi transitum de uno genere sodalium ad aliud (St.
065; cf. DS 1008.1).
M13. Litteras dimissorias concedendi perpetuo professis ad ordines
sacros suscipiendos (+Can. 1019 §1; cf. St. 076; DS A03).
M14. Nominandi lectores iuvenatus atque socios in iuvenatu, novitiatu et studentatu, firmo praescripto St. 0164 (cf. DS 101.3 P).
30
Riguardo agli uffici:
M03. Assumere le funzioni proprie dei superiori o ufficiali subalterni
(+St. 0100; cfr. DS A03, DS 902.5).
Riguardo alle comunità:
M04. Concedere, per giusta causa, che i soggetti vivano fuori della
casa dell'Istituto, ma per non più di un anno, a meno che ciò non
sia per motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a
nome dell'Istituto (Can. 665 §1; cfr. DS A03, DS 1404).
Riguardo all'ammissione e alla formazione:
M05. Ammettere i candidati al noviziato (St. 062-b; +Can. 641; cfr.
DS 1002).
M06. Ammettere i novizi alla professione (St. 062-b; +Can. 656-3°;
cfr. SS. 077 e 078; DS 1101.1 A).
M07. Prolungare il tempo della prova del noviziato a norma della C.
86-2°-d (St. 062-c; +Can. 653 §2; cfr. DS 1004.2).
M08. Dimettere i novizi dal noviziato (+Can. 653 §1; cfr. C. 86-2°-d;
DS2101).
M09. Determinare il tempo che deve trascorrere tra il noviziato e la professione perpetua (St. 074; cfr. Cann. 655 e 657 §2; DS 1102).
M10. Permettere che la professione perpetua sia anticipata per giusta causa, ma non oltre un trimestre, a norma del Can. 657 §3
(cfr. DS 1102.3).
M10a. Ammettere i professi temporanei alla professione perpetua
(C. 86-2°-c; St. 062-b; cf. St. 078; DS 1104.1, 1108).
M11. Dispensare, quale delegato del Superiore generale i professi
dai voti temporanei (+C. 145; cfr. DS D26, DS 1903.4).
M12. Permettere il passaggio da una categoria di soggetti all'altra
(St. 065; cfr. DS 1008.1).
M13. Concedere ai professi perpetui le lettere dimissorie per ricevere
gli ordini sacri (+Can. 1019 §1; cfr. St. 076; DS A03).
M14. Nominare i lettori del proprio seminario e i soci nel seminario,
nel noviziato e nello studentato, fermo quanto prescritto nello
St. 0164 (cfr. DS 101.3 P).
31
Quoad bona temporalia:
M15. Qua delegatus Superioris generalis, permittendi sodalibus ut
bonis patrimonialibus acquisitis vel acquirendis renuntient
(+C. 70; +Can. 668 §4; CG 368/86; cf. DS D43).
M16. Permittendi alienationem manuscriptorum aliorumque operum
vel cessionem iuris ea publicandi.
M17. Expensas et alienationes peragendi vel permittendi usque ad
summam lege propria statutam (+St. 0193; +Can. 638 §1 et
§3; cf. DS 906.4).
M18. Permittendi repudiationem donationum, non sodali sibi ipsi
sed communitati, vel sibi ipsi intuitu Congregationis oblatarum
(cf. DS 908).
M19. Permittere ut onera assumantur de quibus in St. 0200 (cf.
Cann. 1299–1310).
*************************
Art. N: Consilium (vice-) provinciale ordinarium ut collegium
Consilii (vice-) provincialis ordinarii collegialiter agentis est:
N01. Eligere substitutum pro consultationibus (cf. St. 0159-b; DS
204.3).
N02. Approbare ea quae a lege (vice-) provinciali determinationi
communitatum secundum C. 137-b relinquuntur.
*************************
Art. P: Votum deliberativum Consilii (vice-) provincialis extraordinarii
Superior (vice-) provincialis indiget consensu Consilii sui extraordinarii:
Quoad Capitula:
P01. Ad instituendam commissionem praeparatoriam ad Capitulum generale ad normam DC 808.
32
Riguardo ai beni temporali:
M15. Permettere, come delegato del Superiore generale, ai soggetti di rinunciare ai beni patrimoniali che si hanno o che si
avranno. (+C. 70; Can. 668 §4; CG 368/86, cfr. DS D43).
M16. Permettere l'alienazione dei manoscritti o di altre opere nonché la cessione dei diritti di pubblicazione.
M17. Fare o permettere spese e alienazioni entro i limiti della
somma determinata dalla legge propria (+St. 0193; +Can.
638 §1 e §3; cfr. DS 906.4).
M18. Permettere la rinunzia a donazioni fatte non al soggetto stesso ma alla comunità, o al soggetto stesso in vista della Congregazione (cfr. DS 908).
M19. Permettere che si assumano obblighi di cui allo St. 0200 (cfr.
Carni. 1299- 1310).
*************************
Art. N: Consiglio (vice)provinciale ordinario in quanto collegio
E' facoltà del Consiglio (vice)provinciale ordinario in quanto collegio:
N01. Eleggere un sostituto per le consulte (cfr. St. 0159-b; DS
204.3).
N02. Approvare quanto dalla legge (vice)provinciale è lasciato alla
determinazione delle comunità in base alla C. 137-b.
*************************
Art. P: Voto deliberativo del Consiglio (vice)provinciale straordinario
II superiore (vice)provinciale ha bisogno del consenso del suo Consiglio straordinario per:
Riguardo ai Capitoli:
P01. Costituire la commissione preparatoria al Capitolo generale a
norma del DC 808.
33
P02. Ad convocandum Capitulum (vice-) provinciale extraordinarium (St. 0152-b-1; cf. DS Q01).
P03. Ad instituendam commissionem praeparatoriam ad Capitulum (vice-) provinciale nisi Statuta propria aliud disponant
(+St. 0149).
Quoad apostolatum:
P04. Ad acceptandas paroecias ceteraque opera in servitium
dioecesis (cf. Cann. 520, 681 et 682; DS 801).
P05. Ad onus assumendum permanenter suppeditandi seu praebendi sodales pro aliqua opera a Congregatione tamquam
propria non assumpta.
Quoad communitates:
P06. Ad decidendam constitutionem alicuius communitatis (cf. St.
0140-d; DS 406, DS 702.2).
P07. Ad petendum a Gubernio generali ut aliqua communitas in
domum constituatur, praevio Episcopi dioecesani consensu
in scriptis dato; si vero de viceprovincia agatur, salvis
praescriptis conventionis cum provincia (+C. 135; +Can. 609
§1; cf. SS. 091, 0140-d et 0175; DS D12; DS 702.1).
P08. Ad decidendam suppressionem communitatis iam existentis
(cf. St. 0140-d; DS 406, DS 704).
P09. Ad petendum a Gubernio generali ut aliqua domus supprimatur, consulto Episcopo dioecesano; si vero de viceprovin-cia
agatur, salvis praescriptis conventionis cum provincia (+C. 135;
+Can. 616 §1; cf. SS. 0140-d et 0175; DS D13, DS 704).
P10. Ad transferendum gravi de causa ad aliud munus superiorem alicuius communitatis etiam intra eiusdem periodum
gubernii (+St. 098; +Can. 624 §3; cf. DS A03).
P11. Ad decreto amovendum, gravi de causa, ad normam St.
099, superiorem communitatis (+Can. 624 §3; cf. DS 103.1).
P12. Ad designandam sedem seu residentiam Superioris (vice-)
provincialis.
34
P02. Convocare il Capitolo (vice)provinciale straordinario (St.
0152-b-1; cfr. DS Q01).
P03. Costituire la commissione preparatoria al Capitolo (vice)provinciale, a meno che gli Statuti propri non stabiliscano diversamente (+St. 0149).
Riguardo all'apostolato:
P04. Accettare parrocchie o altre opere a servizio della diocesi (cfr.
Cann. 520, 681 set 682; DS 801).
P05. Assumere l'obbligo di fornire o dare soggetti per qualche opera non assunta dalla Congregazione come propria.
Riguardo alle comunità:
P06. Decidere la costituzione di qualche comunità (cfr. St. 0140-d;
DS 406, DS 702.2).
P07. Chiedere al Governo generale che qualche comunità sia costituita casa canonica, previo il consenso dato per iscritto del
Vescovo diocesano; se si tratta invece di viceprovincia, salve
le determinazioni della convenzione con la provincia (+C.
135; +Can. 609 §1; cfr. SS. 091, 0140-d e 0175; DS D12; DS
702.1).
P08. Decidere la soppressione di una comunità già esistente (cfr.
St. 0140-d; DS 406, DS 704).
P09. Chiedere al Governo generale che una casa sia soppressa,
ascoltato il Vescovo diocesano; se si tratta invece di viceprovincia, salve le determinazioni della convenzione con la provincia (+C. 135; +Can. 616 §1; cfr. SS. 0140-d e 0175; DS
D13, DS 704).
P10. Trasferire, per grave causa ad altro ufficio un superiore di una
comunità anche se non è scaduto il tempo del suo mandato
(+St. 098; +Can. 624 §3; cfr. DS A03).
P11. Rimuovere con decreto, per grave causa a norma dello St.
099 un superiore di comunità (+Can. 624 §3; cfr. DS 103.1).
P12. Designare la sede o la residenza del superiore (vice)provinciale.
35
Quoad formationem:
P13. Ad erigenda, immutanda, transferenda vel supprimenda instituta formationis ad normam St. 0167, excluso novitiatu (cf. DS
D18, DS 406).
P14. Ad proponendam approbationi Gubernii generalis rationem
novitiatus (+St. 067; cf. DS D19, DS 1004).
P15. Ad edendas normas opportunas quoad studia quae novitiatus
tempore peragenda permittuntur ad normam St. 066 (cf. DS
1004).
Quoad bona temporalia:
P16. Ad approbandum prospectum oeconomicum de acceptandis
et expendendis necnon relationem oeconomicam (vice-) provinciae et communitatum (+St. 0195; cf. SS. 0173 et 0174-a;
DS 503.1, DS 903.2).
P17. Ad exigendas ab oeconomo relationes extraordinarias (+St.
0174-a; cf. DS 903.2).
P18. Ad interveniendum in administratione bonorum alicuius communitatis ad normam St. 0190 (cf. Can. 1279 §1; DS A03, DS
704, DS 902.5).
P19. Ad expensas et alienationes faciendas et concedendas, usque ad summam iure proprio statutam (St. 0193; Can. 638 §1
et §3; cf. DS 906.4, DS 911).
*************************
Art. Q: Consilium (vice-) provinciale extraordinarium ut collegium
Consilii (vice-) provincialis extraordinarii collegialiter agentis est:
Quoad Capitula:
Q01. Convocare Capitulum (vice-) provinciale extraordinarium (St.
0152-b-2; cf. DS P02).
Q02. Capitulo (vice-) provinciali actu non congregato, acceptare renuntiationem membrorum eiusdem Capituli (cf. DS 104.2 J).
Q03. Dilationem decernere Capituli (vice-) provincialis ad normam
DC 506.
36
Riguardo alla formazione:
P13. Erigere, mutare, trasferire o sopprimere gli Istituti di formazione a norma dello St. 0167, escluso il noviziato (cfr. DS
D18, DS 406).
P14. Proporre all'approvazione del Governo generale la «ratio novitiatus» (+St. 067; cfr. DS D19, DS 1004).
PI5. Dare norme relative agli studi che sono permessi durante il
noviziato a norma dello St. 066 (cfr. DS 1004)
Riguardo ai beni temporali:
P16. Approvare i bilanci economici di entrate e spese nonché la
relazione economica della (vice)provincia e delle comunità
(+St. 0195; cfr. SS. 0173 et0174-a; DS 503.1, DS 903.2).
P17. Richiedere all'economo anche altre relazioni straordinarie
(+St. 0174-a; cfr. DS 903.2).
PI8. Intervenire nell'amministrazione dei beni di qualche comunità
a norma dello St. 0190 (cfr. Can. 1279 §1; DS A03, DS 704,
DS 902.5).
PI9. Fare e permettere spese ed alienazioni nei limiti della somma
determinata dal diritto proprio (St. 0193; Can. 638 §1 e §3;
cfr. DS 906.4, DS 911).
*************************
Art. Q: Consiglio (vice)provinciale straordinario in quanto collegio
E' facoltà del Consiglio (vice)provinciale straordinario in quanto collegio:
Riguardo ai Capitoli:
Q01. Convocare il Capitolo (vice)provinciale straordinario (St.
0152-b-2; cfr. DS P02).
Q02. Accentare la rinunzia dei membri del Capitolo, nel caso che il
Capitolo non fosse al tempo riunito (cfr. DS 104.2 J).
Q03. Stabilire la posticipazione del Capitolo (vice)provinciale, a
norma del DC 506.
37
Q04. Authentice interpretari ac suspendere quaecumque decisa
sunt a Capitulo (vice-) provinciali, ad normam St. 0161 (cf. DS
407).
Quoad actus legislativos:
Q05. Decreta edere pro tota (vice-) provincia, ad normam St. 0161
(cf. DS 403).
Q06. Erigere regiones ad normam St. 090 (+Can. 581; cf. DS E13,
DS J04).
Q07. Capitulo (vice-) provinciali actu non congregato, sanare
designationes ad munera quae invalidae inveniantur propter
transgressionem alicuius legis irritantis sive inhabilitantis
propriae (vice-) provinciae (DC 315-a; cf. DS 101.4).
Quoad substitutos:
Q08. Eligere substitutum Superioris et Vicarii (vice-) provincialium
impeditorum ad Capitulum generale ad normam DC 708-c.
Q09. Eligere substitutum pro consultationibus (cf. St. 0159; DS
204.3).
Quoad resignationes:
Q10. Capitulo (vice-) provinciali actu non congregato, acceptare
renuntiationem Superioris (vice-) provincialis, eiusque Vicarii
ad normam St. 0154 (cf. DS 104.2 D, E et F).
Q11. Capitulo (vice-) provinciali actu non congregato, acceptare
renuntiationem Consiliariorum (vice)provincialium atque
eorum qui a Capitulo designati sunt (cf. DS 104.2 H et M).
Quoad formationem:
Q12. Statuere rationem institutionis sacerdotalis nostrorum ad
normam St. 081-a, proponendam approbationi Gubernii
generalis (cf. DS D21).
Quoad bona temporalia:
Q13. Imponere contributiones extraordinarias communitatibus (St.
0196).
Q14. Approbare submissionem Gubernio generali petitionis pro
subsidiis e "Summa centrali ad urgentioribus subveniendum
necessitatibus" (Comm. 6 (bis) CG 177/86; cf. DS D42, DS
H05; DS Document 4).
38
Q04. Interpretare autenticamente e sospendere qualunque decisione del Capitolo (vice)provinciale, a norma dello St. 0161
(cfr. DS 407).
Riguardo agli atti legislativi:
Q05. Emanare decreti per tutta la (vice)provincia a norma dello St.
0161 (cfr. DS 403).
Q06. Erigere regioni a norma dello St. 090 (+Can. 581; cfr. DS
E13, DSJ04).
Q07. Non essendo al tempo riunito il Capitolo (vice)provinciale, sanare le designazioni ad uffici che risultino invalide per inosservanza di qualche legge irritante o inabilitante della pro-pria
(vice)provincia (DC 315; cfr. DS 101.4).
Riguardo ai sostituti:
Q08. Eleggere il sostituto del superiore e del Vicario (vice)provinciale, impediti di partecipare al Capitolo generale a norma del
DC 708-a.
Q09. Eleggere un sostituto per le consulte (cfr. St. 0159; DS
204.3).
Riguardo alle rinunzie:
Q10. Accettare la rinunzia del superiore (vice)provinciale e del suo
Vicario, a norma dello St. 0154, se il Capitolo al tempo non
fosse riunito (cfr. DS 104.2 D, E e F).
Q11. Accettare la rinunzia dei Consiglieri (vice)provinciali e di coloro che sono stati designati dal Capitolo, se il Capitolo al tempo non fosse riunito (cfr. DS 104.2 H e M).
Riguardo alla formazione:
Q12. Stabilire la «ratio institutionis sacerdotalis» dei nostri a norma
dello St. 081-a, da proporre all'approvazione del Governo generale (cfr. DS D21).
Riguardo ai beni temporali:
Q13. Imporre contributi straordinari alle comunità (St. 0196).
Q14. Approvare l'invio al Governo generale di una richiesta per
sussidio dal «Fondo centrale per le necessità più urgenti»
(Comm. 6 (bis) CG 177/86; cfr. DS D42, DS H05; DS Documento 4).
39
CAPUT IV
Competentiae omnium superiorum
E facultatibus quibus omnes superiores pollent, sequentes tantum enumerantur:
Quoad adminsitrationem:
R01. Conferre, etiam sacerdotibus extraneis, facultatem ad excipiendas confessiones subditorum, novitiorum eorumque qui
diu noctuque in communitate degunt (Can. 969 §2; St. 040).
R02. Dispensare, singulis in casibus, subditos aliosque in domo
diu noctuque degentes, ab obligatione servandi diem festum vel diem paenitentiae aut commutare eamdem in alia
opera pia (Can. 1245).
R03. Dispensare subditos a praescriptionibus Constitutionum et
Statutorum ad normam C. 102–a et –b.
R04. Dispensare subditos ab obligatione Officium recitandi ex
toto vel ex parte, vel id commutare (CP 37; cf. Cann. 276
§3, 1174 §1; DS 502.2).
R05. Dispensare iusta de causa vota privata sodalium, novitiorum atque personarum, quae diu noctuque in domo
instituti degunt (Can. 1196 §2).
R06. Imponere praeceptum formale oboedientiae ad normam C.
73-3º.
Quoad res liturgicas:
R07. Dare licentiam ad sodalibus praedicandum in nostris ecclesiis vel oratoriis (Can. 765).
R08. Deferre Eucharistiam per modum Viatici ad infirmos in
domo versantes (Can. 911 §1).
R09. Permittere sodalibus usum facultatis ad confessiones excipiendas ad normam Can. 969 §1.
40
CAPITOLO IV
Facoltà di tutti i superiori
Delle facoltà di cui godono tutti i superiori, citiamo solamente le seguenti:
Riguardo all'amministrazione:
R01. Conferire anche ai sacerdoti estranei, la facoltà per ascoltare
le confessioni dei soggetti, dei novizi e di tutti coloro che vivono giorno e notte nella casa (Can. 969 §2; St. 040).
R02. Dispensare, nei singoli casi, i soggetti e gli altri che vivono
giorno e notte nella casa, dall'obbligo di osservare il giorno
festivo o di penitenza oppure commutarlo in altre opere pie
(Can. 1245).
R03. Dispensare i sudditi dalle prescrizioni delle Costituzioni e Statuti a norma della C. 102-a e -b.
R04. Dispensare i sudditi dall'obbligo di recitare la Liturgia delle ore
interamente o in parte, o di commutarlo (CP 37; cfr. Cann.
276 §3, 1174 §1; DS 502.2).
R05. Dispensare per giusta causa i voti privati dei soggetti, dei novizi e delle persone che vivono giorno e notte nella casa dell'Istituto (Can. 1196 §2).
R06. Imporre il precetto formale di obbedienza a norma della C.
73-3°.
Riguardo alla Liturgia:
R07. Dare ai soggetti licenza per predicare nelle nostre Chiese e
oratori (Can. 765).
R08. Portare l'Eucaristia sotto forma di Viatico agli infermi che si
trovano nella casa (Can. 911 §1).
R09. Permettere ai soggetti l'uso della facoltà di ricevere le confessioni a norma del Can. 969 §1.
41
Quoad consociationes:
R10. Permittere sodali ut det nomen consociationi Christifidelium
(Can. 307 §3).
Quoad bona temporalia:
R11. Invigilare administrationi bonorum de quibus in St. 0207 (Can.
1279).
R12. Acceptare bona sub conditione adsumendi oneris de
consensu sui consilii (et consentiente Consilio (vice-)
provinciali) ad normam St. 0200.
R13. Facere alienationes per documentum scripto datum de
consensu sui consilii ad normam Can. 638 et St. 0193 (cf. DS
906).
Quoad eiectionem:
R14. Cum consensu sui consilii, superior localis a domo religiosa
sodalem statim eicere potest in casu gravis scandali exterioris
vel gravissimi nocumenti instituto imminentis, si periculum sit
in mora, ad normam Can. 703 (cf. DS K21, DS 2104).
42
Riguardo alle associazioni:
R10. Permettere a un soggetto di aderire ad una associazione di
fedeli (Can. 307 §3).
Riguardo ai beni temporali:
R11. Vigilare sull'amministrazione dei beni, di cui nello St. 0207
(Can. 1279).
R12. Accettare beni sotto la condizione di assumere degli obblighi con il consenso del suo Consiglio (e con il consenso
del Consiglio (vice)provinciale) a norma dello St. 0200
R13. Fare delle alienazioni con documento scritto e con il consenso del suo Consiglio a norma del Can. 638 e dello St.
0193 (cfr. DS 906).
Riguardo all'espulsione:
R14. Il superiore locale, con il consenso del suo Consiglio può
immediatamente espellere dalla casa religiosa il soggetto
in caso di grave scandalo esterno o di un pericolo imminente di gravissimo danno per l'Istituto, qualora il ritardo risultasse pericoloso a norma del Can. 703 (cfr. DS K21, DS
2104).
43
PARTE SECONDA
COMMENTO SU ALCUNI PUNTI PARTICOLARI
DI DIRITTO
La seconda parte del Direttorio dei Superiori contiene informazioni
relative a situazioni nelle quali molte volte vengono a trovarsi i Superiori e che implicano leggi o maniera di procedere.
Questa parte del Direttorio non ha per sé stessa forza di legge.
Tengono forza di legge solamente quei punti che riportano leggi
della Chiesa, delle Costituzioni e Statuti generali, del Direttorio dei
Capitoli, della prima parte di questo Direttorio dei Superiori e dei
Decreti ufficiali del Governo generale (cfr. Stat. 03). Il carattere obbligatorio di questi punti proviene dalla normativa citata in sé stessa
e non dal fatto che sono incluse in questa parte del Direttorio.
Di conseguenza, questa seconda parte del Direttorio dei superiori
non è che un commento su alcuni punti di diritto universale o particolare e una guida sulla maniera di procedere. Contiene definizioni,
interpretazioni adottate dal Governo generale. E nello stesso tempo
spiega i modi di procedere determinati sia dalla Santa Sede sia dal
Governo generale per trattare convenientemente alcuni problemi.
Questa seconda parte rimane sempre soggetta a revisione da parte del Governo generale, nel caso che interpretazioni ufficiali del
Codice di Diritto canonico, cambiamenti nel modo di procedere,
ecc. contraddicano alle informazioni qui contenute.
Ugualmente le interpretazioni qui contenute non escludono altre
legittime interpretazioni di leggi rispettive.
I riferimenti citati nell'elenco delle facoltà della prima parte di questo
Direttorio non vengono qui ripetuti.
45
Capitolo I. Uffici e Consigli
Sezione 100: DESIGNAZIONE E RINUNZIA AD OFFICI
101. Nomina per uffici nella Congregazione
101.1 Significato:
II termine «Designazione» indica l'atto della nomina o elezione ad un officio (DC 103).
101.2 Requisiti di età e di stato:
A. Superiore generale:
Vedere C. 114-a.
B. Superiore (vice)provinciale:
E' Superiore maggiore e Ordinario (St. 0156; Can. 134
§1 e 620). Per assumere validamente l'ufficio di Superiore (vice)provinciale, un congregato deve essere sacerdote, aver compiuto trenta anni di età e cinque di
professione perpetua (C. 124-b).
C. Altri Superiori e Ufficiali:
I requisiti necessari per designare altri superiori e ufficiali di una (vice)provincia o regione (p.es., superiore
locale, direttore della formazione) sono determinati
dagli Statuti (vice)provinciali. Lo St. 0178-a stabilisce
che gli statuti (vice)provinciali devono determinare un
minimo di anni di professione perpetua per poter assumere l'ufficio di superiore locale.
D. Vicari dei Superiori:
Il Vicario generale e i vicari (vice)provinciali sono considerati superiori maggiori e ordinari dal Codice di diritto canonico (Can. 620).
Giacché la sostituzione temporanea di un superiore da
parte del suo vicario, esige che questi possa esercitare
la potestà di governo, il Vicario deve essere chierico
(cfr. Cann. 129 §1, 134, 274 §1 e 596 §2). Quando,
secondo il diritto, un Vicario deve assumere l'ufficio di
un superiore che non può terminare il periodo del suo
mandato, lo stesso deve avere gli stessi requisiti di età
46
e di stato che lo stesso superiore (cfr. DS 105).
101.3 Modalità di designazione:
A. Membri del Governo generale:
Vedere C. 110, 117, 118; SS. 0123, 0124; DS E18, DS
E19, DS E20.
B. Membri del Capitolo generale e loro Sostituti:
Vedere DC.
C. Superiori e altri ufficiali dipendenti direttamente dal Consiglio generale:
Vedere C. 120; St. 0127; DS D03, DS D04, DS E20, DS
E21.
D. Superiore provinciale:
E' designato secondo le norme prescritte negli Statuti
provinciali (St. 0153). La sua designazione deve essere
confermata dal Superiore generale con il consenso del
suo Consiglio (DS D07).
E. Superiore viceprovinciale:
E' designato secondo le norme prescritte negli Statuti viceprovinciali (St. 0153). La sua designazione deve essere approvata dal Consiglio provinciale straordinario e
confermata dal Superiore generale con il consenso del
suo Consiglio (DS D07, DS J01).
F. Vicario provinciale:
Deve essere designato abitualmente tra i Consiglieri provinciali, secondo le norme prescritte negli Statuti provinciali. La sua designazione deve essere confermata dal
Superiore generale con il consenso del suo Consiglio
(DS D08). Benché la C. 127 usi il termine «eletto», non
devono considerarsi escluse altre forme di designazione.
G. Vicario viceprovinciale:
Deve essere designato secondo le norme prescritte dagli
Statuti viceprovinciali. La sua designazione deve essere
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confermata dal Superiore provinciale con il consenso del
suo Consiglio straordinario (DS H01; CG 311/89; DS Documento 5).
H. Superiore regionale:
E' designato secondo le norme prescritte nella convenzione tra la Regione e la sua (vice)provincia (cfr. St. 090).
J. Consiglieri (vice)provinciali:
Sono designati secondo le norme prescritte negli Statuti
(vice)provinciali (St. 0158-b; DS 203).
K. Membri del Capitolo provinciale:
Vi devono essere membri per «ufficio» tra i quali: il
Superiore provinciale, i Consiglieri Provinciali ordinari, i
superiori viceprovinciali o loro rappresentanti) e membri "eletti" in base alle norme stabilite negli Statuti provinciali (SS. 0144, 0151).
L. Membri del Capitolo Viceprovinciale:
Vi devono essere membri «per ufficio» (tra i quali il Superiore Provinciale o un suo rappresentante, il Superiore viceprovinciale e i suoi Consiglieri viceprovinciali ordinari), e
membri «eletti» in base alle norme stabilite negli statuti viceprovinciali (cf. C. 122; SS. 0144, 0151).
M. Superiori di comunità e loro Vicari:
Sono designati secondo le norme degli Statuti (vice)provinciali o della convenzione regionale (cfr. SS.
090, 0178-b e -e; DS 203). I Superiori, se vengono eletti, devono essere confermati da un Superiore maggiore
che va indicato nella legge (cfr. Can. 625 §3).
N. Consiglieri di comunità:
Sono designati in base alle norme degli Statuti (vice)provinciali o della convenzione regionale (cfr. S.
090, 0181; DS 203).
P. Direttori o Moderatori della formazione:
I Direttori indicati nello St. 0169-a sono designati secondo
le norme degli Statuti (vice)provinciali (cfr. St. 0164).
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101.4 Designazioni invalide:
Quando qualcuno è stato designato invalidamente ad un ufficio ha bisogno di una «sanatio» che può essere ottenuta
nei modi seguenti:
A. Da parte della S. Sede
Se l'impedimento proviene dal diritto generale, bisogna
ricorrere alla S. Sede. Questa domanda bisogna presentarla a mezzo del Procuratore generale.
B. Da parte del Consiglio generale.
Se l'impedimento proviene dal diritto generale della nostra Congregazione, bisogna ricorrere al Consiglio generale (DS E17, DC315-c).
C. Da parte del Consiglio (vice)provinciale straordinario:
Se l'impedimento proviene dagli Statuti (vice)provinciali,
la sanazione va chiesta al Consiglio, nel caso in cui il
Capitolo (vice)provinciale non è riunito (DS Q07; DC 315c).
102. Entrata in funzione in un ufficio nella Congregazione
102.1 Investitura:
Una persona è investita del suo ufficio quando è completato
il processo di designazione (o di conferma) e la persona abbia accettato, almeno implicitamente, a meno che non sia
stabilito diversamente dal diritto particolare o dal superiore di
grado maggiore competente (St. 095-a; cfr. Cann. 178-179).
102.2 Presa di possesso :
Un Superiore prende possesso del suo ufficio nella maniera
stabilita nello St. 095-b (cfr. DS Form. 01.1).
102.3 Documento di nomina:
II «documento» di nomina, di elezione o di conferma, in base
al quale un superiore prende legittimo possesso del suo ufficio (St. 095-b) può essere un documento scritto, un telegramma, un telefax, una chiamata telefonica, proveniente
dall'autorità competente. La comunicazione di questo documento da pane del Presidente o del Segretario di un capitolo
o da parte del superiore di una comunità, costituisce
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la forma legale in base alla quale la persona interessata
prende possesso del suo ufficio. Deve essere compilato un
documento autentico di tale comunicazione (AC XX
(1985), pp. 178-180).
102.4 Cerimonia:
La presa di possesso dell'ufficio, insieme alla professione
di fede, e giuramento di fedeltà vien fatta:
- dal Superiore (vice)provinciale alla presenza di
qualsiasi comunità della (vice)provincia;
- dagli altri superiori davanti alla propria comunità
(St. 095-b).
Vedere DS Form. 01.1 che suggerisce un modello di cerimonia.
102.5 Professione di fede e giuramento di fedeltà
Tutti i Superiori, durante la cerimonia della presa di possesso devono emettere personalmente la professione di
fede e il giuramento di fedeltà, usando una formula approvata dalla S. Sede (St. 095-b; Can. 833 §8). Non c'è
bisogno che la rinnovino, se sono confermati nello stesso
ufficio (cfr. St. 095-c). Una formula approvata si trova nel
DS Form. 01.2.
102.6 Esercizi spirituali:
I Superiori devono ricordare la pratica di fare un periodo
di ritiro, in tempo opportuno, dopo che hanno preso possesso dell'ufficio (cfr. St. 095-f.)
103. Durata degli uffici in Congregazione
103.1 Sostituzione:
Un Superiore rimane in carica finché il suo successore
non prende possesso (St. 095-d), finché le sue dimissioni
non siano state accettate legittimamente dall'autorità
competente (St. 097), o finché non sia stato deposto dall'ufficio con un decreto legittimo (DS D10, DS P11). Ciò
vale anche se la designazione del suo successore viene
ritardata o anticipata.
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103.2 Il triennio:
Nelle unità della Congregazione i Superiori vengono designati per un periodo di tre anni (SS. 0153-d, 0178-b). Per la
designazione dei Superiori il computo degli anni ha avuto inizio nel 1972 (AC XVII 1969, p. 490 n. 5). I nuovi Superiori
devono, dunque essere designati nel 1990, 1993, 1996,
1999, 2002 ecc. Se la designazione per un triennio ha luogo prima dell'inizio dell'anno su indicato (p.es. se l'elezione
di un Superiore provinciale ha luogo nel dicembre 1989), la
legge elettorale deve stabilire che il Superiore non prenda
possesso prima dell'inizio del nuovo triennio.
103.3 Terzo triennio:
La designazione di un confratello, come Superiore di una
comunità per più di due trienni consecutivi richiede la
conferma del Superiore generale con il voto deliberativo
del suo Consiglio (DS DI5).
103.4 Limite dei mandati disposto dagli Statuti (vice)provinciali:
I limiti imposti dagli Statuti (vice)provinciali al mandato di
superiore devono essere rispettati esattamente. Per poter
superare questi limiti, bisogna seguire la procedura della
postulazione se si tratta di una elezione (DC 315) o ottenere una dispensa se si tratta di altra forma di designazione ad un ufficio (DS 101.4 C).
104. Rinuncia ad un ufficio nella Congregazione
Nota: II termine «rinuncia» significa la non accettazione di
un ufficio, o la rinuncia ad un ufficio che già si esercita
(cfr. Cann. 184 §1 e 187-189), anche se a volte i nostri
Statuti si riferiscono a questo ultimo caso con il termine di
rinuncia (cfr. SS. 097 e 0154).
104.1 Condizioni:
Ciò che la legge stabilisce per la rinuncia ad una avvenuta elezione (DC 314) si applica allo stesso modo per la
rinuncia di una designazione ad un ufficio o a un ministero (St. 0165):
A. Esiste l'obbligo di accettare la designazione ad un ufficio.
B. Per la presentazione della rinuncia devono esistere
delle gravi ragioni.
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C. Queste ragioni devono essere presentate all'autorità
competente per essere esaminate.
D. La rinuncia deve essere accettata dall'autorità competente. Una rinuncia non accettata non sortisce il
suo effetto. (St. 097).
104.2 Superiore competente:
Per accettare la rinuncia dei:
A. Membri del Governo generale:
Vedere C. 116-b; DS E23, DS E24, DS E25, DS E26.
B. Membri del Capitolo Generale e loro sostituti:
Quando non è riunito il Capitolo generale, è competente il Consiglio provinciale straordinario con voto
collegiale (DC 722; DS J02).
C. I Superiori e gli altri ufficiali dipendenti direttamente
dal Consiglio generale:
Vedere DS C02, DS E26.
D. Il Superiore (vice)provinciale:
II Capitolo (vice)provinciale o, se il Capitolo non fosse
riunito, il Consiglio (vice)provinciale straordi-nario. Se
l'ufficio è stato già accettato, la rinuncia deve essere
confermata dal Superiore generale con il consenso
del suo Consiglio (DS D07, DS Q10).
E. Vicario provinciale:
II Capitolo Provinciale o, se il Capitolo non fosse riunito, il Consiglio provinciale straordinario. Se l'ufficio è
stato già accettato, la rinuncia deve essere confermata dal Superiore generale con il consenso dei
suo Consiglio (DS D07, DS Q10).
F. Vicario viceprovinciale:
II Capitolo viceprovinciale, o se il Capitolo non fosse
riunito, il Consiglio viceprovinciale straordinario. Se
l'ufficio fosse già stato accettato, la rinuncia deve essere confermata dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio straordinario (DS Q10).
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G. Superiore regionale:
Secondo la norma stabilita nella convenzione tra la
Regione e la sua (vice)provincia; se tale norma esistesse, lo stesso superiore che ha il diritto di designazione all'ufficio (cfr. Can. 189 §1; St. 090).
H. Consiglieri (vice)provinciali:
Il Capitolo (vice)provinciale, o se il Capitolo non fosse
riunito, il Consiglio (vice)provinciale straordi-nario (DS
Q11).
J. Membri del Capitolo (vice)provinciale e loro sostituti:
Quando si tratta di membri o di sostituti eletti, il capitolo (vice)provinciale, o se il Capitolo non fosse riunito, il Consiglio (vice)provinciale straordinario (DS
Q02). Quando si tratta di membri «per ufficio» la rinuncia alla qualifica di membro del Capitolo, richiede
la previa rinuncia all'ufficio. (Quando un membro «per
ufficio» non può partecipare al capitolo, viene sostituito dal supplente).
K. Superiori di comunità, loro Vicario e loro Consiglieri:
Secondo le norme degli statuti (vice)provinciali o della
convenzione regionale (cfr. SS. 0178 e 0181). Se non
esistessero le norme, la rinuncia viene accet-tata dal
Superiore che ha la facoltà di designare all'uf-ficio o
di confermare (cfr. Can. 189 §1).
L. Direttori (Moderatori) della formazione:
Secondo le norme degli Statuti (vice)provinciali (cfr. St.
0164). Se non esistessero le norme, la rinuncia viene
accettata dal Superiore che ha la facoltà di desi-gnare
all'ufficio o di confermare (cfr. Can. 189 §1).
M. Altri ufficiali designati dal Capitolo (vice)provinciale:
II Capitolo (vice)provinciale, o se il Capitolo non fosse riunito, il Consiglio (vice)provinciale straordinario
(DS Q11).
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105. Successione
105.1 In generale:
Secondo il nostro diritto, generalmente il Vicario succede
al Superiore, di cui è Vicario, nel caso in cui il Superiore
non può terminare il suo mandato.
105.2 Vicario generale:
Vedere C. 117.
105.3 Vicari (vice)provinciali:
Succedono al superiore (vice)provinciale fino al seguente
Capitolo (vice)provinciale ordinario, a meno che gli Statuti
(vice)provinciali non stabiliscano altrimenti (C. 127).
105.4 Vicari di comunità:
Succedono al superiore locale fino alle seguenti nomine
ordinarie, a meno che gli Statuti (vice)provinciali non stabiliscano altrimenti (cfr. C. 140; St. 0178-c).
106. Uffici fuori della Congregazione
106.1 Permesso necessario:
Perché un congregato possa accettare un ufficio ecclesiastico fuori della Congregazione, è richiesto il permesso del
Superiore competente (cfr. Can. 682 §1). Si presume che
questi sia il superiore (vice)provinciale, a meno che gli Statuti (vice)provinciali non stabiliscano altrimenti.
106.2 Condizioni:
Cfr. Can. 678 (consultazione tra il Vescovo e il superiore),
Can. 681 §2 (Convenzione scritta), Can. 682, (nomina all'ufficio, revoca dall'ufficio).
106.3 Professione di fede e giuramento di fedeltà:
Coloro che sono qui sotto indicati sono tenuti ad emettere
la professione di fede, secondo la formula approvata dalla
S. Sede (Can. 833), come pure il giuramento di fedeltà
(Congregazione per la dottrina della fede, 25 febbraio
1989):
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A. All'inizio del periodo del proprio mandato, alla presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo Delegato:
- i parroci
- i rettori di seminario
- i professori di teologia e di filosofia nei seminari.
B. Coloro che devono essere promossi all'ordine del
Diaconato alla presenza dell'Ordinario del luogo o di
un suo Delegato.
C. I professori di discipline riguardanti la fede e la morale nelle università, in presenza della persona indicata
nel can. 833 §7.
D. Il Can. 833 indica altri casi, ma questi sono rari nella
Congregazione.
La formula approvata si trova nel DS Form. 01.2.
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Sezione 200: I CONSIGLI
201. Elenco dei Consigli
201.1 Consiglio Generale: Cf. C. 118.
201.2 Consigli (vice)provinciali:
Un Superiore (vice)provinciale deve avere due specie di
consigli, i cui membri e il loro numero devono essere determinati dagli Statuti (vice)provinciali (St. 0158-b).
A. Un Consiglio Ordinario per consultazione nei problemi ordinari. A meno che non si parli espressamente di
consiglio straordinario, il termine «consiglio (vice)provinciale» indica nel nostro diritto il Consiglio ordinario.
B. Un Consiglio straordinario «per trattare gli affari più
importanti» (St. 0158-a) che devono essere esplicitamente determinati dalle Costituzioni, dagli Statuti
generali o dagli Statuti (vice)provinciali (SS. 0160,
0161, 0162).
Nota: Alcune (vice)province hanno un solo Consiglio,
composto sempre da più di due membri, che funziona a volte come Consiglio ordinario e a volte
come Consiglio straordinario.
201.3 Consigli Regionali :
II Superiore Regionale deve essere assistito da un Consiglio (cfr. Can. 677 §1). La sua funzione è determinata
dalla convenzione con la Regione stessa (St. 090).
201.4 Consigli di comunità:
Ogni superiore di una casa eretta canonicamente o di
una residenza, deve avere un consiglio, i cui membri e
funzione sono determinati dagli Statuti (vice)provinciali
(St. 0181).
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202. Funzione dei consigli
In base ai requisiti del diritto (St. 086), un Consiglio può
essere chiamato a prendere delle decisioni in tre modi:
202.1 Consultazione o voto consultivo:
Si tratta del caso in cui un Superiore deve domandare il
parere del suo Consiglio («ascoltare il suo consiglio»), ma
non ha l'obbligo di seguirne l'opinione, anche se unanime.
Quando è richiesta la consultazione, per la validità dell'azione proposta, sono necessarie due condizioni:
A. Il Consiglio si deve riunire per la consultazione (cf.
DS 202.4) a meno che gli Statuti (vice)provinciali non
permettano al Superiore di consultare i suoi membri
separatamente (St. 0108-b; Can, 127 §1).
B. Si deve chiedere il parere di tutti i consiglieri presenti
(St. 0108-b; Can. 127 §1).
202.2 Consenso o voto deliberativo:
Si tratta del caso in cui un Superiore non può agire validamente senza l'accordo della maggioranza assoluta dei
membri del consiglio presenti al voto.
Quando è richiesto il consenso, per la validità dell'azione
proposta sono necessarie tre condizioni:
A. Il Consiglio si deve riunire per la discussione (cfr. DS
202.4). Gli statuti non possono abrogare tale condizione (Can. 207 §1; St. 0108-a).
B. La maggioranza assoluta dei consiglieri presenti deve
essere d'accordo sull'azione proposta; le astensioni e
i voti invalidi non diminuiscono il numero dei voti richiesti per la maggioranza assoluta. (Can. 127 §1; St.
0108-a).
C. Il Superiore non vota con gli altri, ma in caso di ballottaggio, può con il suo voto dirimere la parità (cfr. St. 0108-a,
modificato dal CG 311/89 in seguito ad una decisione del
CIVC del 25 novembre 1988; DS Documento 5).
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202.3 Decisione collegiale:
Un Consiglio agisce collegialmente quando il Superiore è
considerato come membro del gruppo e la decisione della maggioranza decide la questione.
Vi sono due diverse possibilità (cfr. Can. 119): elezioni ad
un ufficio ed altri affari.
A. Elezioni:
Perché una elezione sia valida:
I.
Deve essere presente la maggioranza del Consiglio.
II. E' richiesta la maggioranza assoluta dei membri
presenti; le astensioni e i voti invalidi non diminuiscono il numero dei voti richiesti per la maggioranza.
III. Dopo due votazioni senza risultato, sono eleggibili
al turno seguente solamente i due candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso
di parità nel secondo o nel terzo turno, lo St. 0210
decide l'elezione: risulta eletto il più anziano di
professione, in seguito di sacerdozio e alla fine di
età. Nel terzo turno basta la maggioranza relativa
(AG 0200 532/89; AAS 82 (1990), 845).
IV. Gli Statuti (vice)provinciali possono modificare le
condizioni indicate in I, II, e III (Can. 119; St.
0210).
B. Altri affari:
Per la validità di una decisione:
I.
La maggioranza del consiglio deve essere presente.
II. E' necessariala maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti; le astensioni e i voti invalidi non
diminuisconoil numero dei voti richiesti per la
maggioranza.
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III. In caso di parità è necessaria una seconda votazione.
IV. In caso di parità alla seconda votazione, il Superiore può con il suo voto dirimere la parità.(Can.
119-°; St. 0109)
V. Gli Statuti (vice)provinciali possono modificare
queste condizioni, fatta eccezione dei punti III e IV
stabiliti dallo St. 109.
202.4 «Riuniti»
Questo termine significa ordinariamente che il gruppo è
fisica-mente presente nello stesso luogo. La nostra Congregazione ha ottenuto dalla CIVC (Prot. n. 21003/88, del
26.05.1988) un indulto che autorizza a fare uso della
«consultazione per telefono» cioè un circuito telefonico
che permette a diverse persone che sono in luoghi diversi di sentirsi simultaneamente e di parlare a vicenda) per
una consulta o un voto alle seguenti condizioni:
A. Il Superiore giudica in caso particolare che vi è urgenza o che altri motivi rendono difficile la riunione
del gruppo in uno stesso luogo;
B. Che non vi è uno Statuto (vice)provinciale che proibisce la consultazione per telefono per l'affare in oggetto;
C. Che nessun membro del gruppo si oppone all'uso della consultazione per telefono per l'affare in oggetto;
D. E che dal diritto non è richiesto il voto segreto (cfr. DS
205).
203. Membri
Ogni religioso professo della Congregazione può essere
membro di un Consiglio, a meno che gli Statuti (vice)provinciali non pongano delle condizioni, come p. es.
la professione perpetua, il numero di anni dalla professione, l'età ecc. Ma solamente i chierici possono essere
Superiori o Vicari dei Superiori (cfr. DS 101,2 B, C e D).
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204. Sostituzione
204.1 In generale:
Se un membro di un Consiglio è impedito temporaneamente di partecipare alle riunioni del Consiglio, deve essere eletto un sostituto, eccetto nei casi indicati in seguito. Un sostituto non è un esecutore: egli vota come crede, con propria responsabilità e non in funzione delle direttive ricevute da colui dal quale è sostituito.
204.2 II Consiglio Generale:
Cfr. St. 0126 (Cfr. DS Documento 1).
204.3 Consigli (vice)provinciali:
II sostituto è eletto collegialmente dal Consiglio (vice)provinciale interessato (DS N01, DS Q09).
Il sostituto di un membro del Consiglio (vice)provinciale
ordinario deve essere eletto, per quanto possibile, tra i
Consiglieri straordinari dell'unità (St. 0159-b).
Un Capitolo (vice)provinciale può stabilire che, per alcuni
problemi, bisogna chiedere il parere di un consigliere assente (St. 0160). In questo caso se non si utilizza la
«consultazione per telefono», cfr. DS 202.4 qui sopra), la
maggioranza degli altri Consiglieri deve essere effettivamente presente alla consultazione, e gli assenti non saranno sostituiti (St. 0159-a). Gli statuti (vice)provinciali
devono determinare il valore del parere dei membri assenti nelle decisioni collegiali; se si tratta di voto consultivo o equivale ad un voto effettivo (Can. 119). Nel caso di
voto deliberativo, il parere dei consiglieri assenti non ha
che valore consultivo; la questione viene decisa con il voto maggioritario dei membri effettivamente presenti (Can.
127 §1; St. 0108: cfr. DS 202.2).
204.4 Consigli di comunità:
II Capitolo (vice)provinciale fisserà le norme per l'impiego
e l'elezione dei sostituti nei consigli di comunità (St.
0181).
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205. Voti segreti:
Ordinariamente il voto dei consigli si esprime pubblicamente. Ma ci sono dei casi dove è richiesto il voto segreto.
205.1 Per il diritto universale:
A. Nelle elezioni (Can. 172 §1 2°).
B. Nei casi di dimissione dalla Congregazione (Can. 699
§1) 205.2 Per gli Statuti Generali:
Quando un membro del Consiglio chiede il voto segreto
(St. 0110).
206. Maggioranza
206.1 Specie di maggioranze:
Ecco le maggioranze che sono indicate nel diritto nelle
diverse occasioni:
A. Maggioranza assoluta:
Si tratta del più della metà dei voti che si devono contabilizzare: p.es. 4 su 6 (la metà di 6 è 3) o 4 su 7 (la
metà di 7 è 3,5). A meno che il diritto non richieda altro, la maggioranza assoluta decide la questione (St.
0110-a).
B. Maggioranza relativa:
Significa più voti che quelli per un'altra persona o altra proposizione, per le quali si è votato. Non è necessario che sia più della metà dei voti che si devono
computare. Per es. se si vota per tre persone e una
riporta 5 voti, la seconda 4, e la terza 3, è la prima
persona che ottiene la maggioranza relativa.
C. Maggioranza qualificata:
Significa che per questa specie di maggioranza è indicata la proporzione dei voti da riportare: p. es. i 2/3,
i 4/5. Se il diritto parla di maggioranza qualificata,
senza indicarne la proporzione si intendono i 2/3. Per
es. 4 su 6, 5 su 7 (i 2/3 di 7 sono 4,6) (DC 207-a).
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206.2 Calcolo delle maggioranze:
A meno che il Capitolo (vice)provinciale non decida altrimenti nei voti collegiali, tutti i presenti alla riunione del
Consiglio devono essere conteggiati per determinare
quale è la maggioranza. Ciò vuoi dire che devono essere
conteggiate anche le astensioni e i voti invalidi che queste non diminuiscono il numero dei voti richiesti per la
maggioranza (Cann. 119 e 126 §1; DC 206). Nelle elezioni, cf. anche DC 404-d sull'assenza dovuta ad infermità.
207. Ricorsi
II ricorso contro la decisione presa con un voto maggioritario può essere presentato al Superiore maggiore immediato. Se si tratta di spese da fare o proprietà da alienare, il ricorso ha effetto sospensivo (cioè la decisione
non può essere posta in esecuzione prima che il Superiore maggiore non l'abbia approvata; in altri affari il ricorso
ha effetto in devolutivo (cioè la decisione resta acquisita
e può essere posta in esecuzione fino a che eventualmente il Superiore maggiore l'annulli) (C. 101).
In caso di errore, dimenticanza e negligenza, cfr. DC 311
e Can. 166.
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Capitolo II. Affari da trattare con il Governo generale
Sezione 300: NORME DA SEGUIRE IN TALE MATERIA
301. Scopo
Questo Capitolo indica le norme da seguire per trattare
come si conviene, affari per iscritto con il Governo generale (Comm. 5 CG 122/86).
302. Numero di protocollo
Quando si tratta di un problema già presentato al Governo generale, citare il numero di protocollo attribuito dallo
stesso Governo generale.
303. Pagine
Trattate ogni problema a parte su un foglio distinto. Non
scrivere al verso della pagina.
304. Dimensioni
Utilizzare fogli e dimensione standard (A4; 21x29,7 cm.;
8,27x11,69 ins.)
305. Testo
Usare per il testo una macchina da scrivere o da stampa
a colore nero.
306. Indicazioni
In alto di ciascuna pagina indicare: data, luogo, nome
della (vice)provincia o della regione e la sua abbreviatura
ufficiale. Indicare poi in poche parole di che cosa si tratta:
p. es.: RE: Dispensa del p. John Johns.
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307. Nomi
Quando si tratta di una persona indicare il suo nome
completo senza abbreviazioni, con il suo nome di battesimo e con il cognome. Sottolineare il cognome: p. es.
John James Johns; o Fabio Garcia de la Vega; o Nguyen-Van, Alfredus.) Usate l'ordine seguito e l'ortografia
usata nella lingua materna. Se la lingua materna non usa
i caratteri romani, trascrivete il nome. Indicare anche se
si tratta di un sacerdote, di un diacono, di un fratello, d'uno studente chierico o di un laico.
308. Firma
Ogni problema deve terminare con la firma di colui che lo
presenta. Sotto la firma, il confratello deve porre, scritto a
macchina, il suo nome di battesimo e il cognome, come
pure l'ufficio che ricopre in Congregazione.
309. Affari viceprovinciali o regionali
Se si tratta di un affare di una viceprovincia o di una regione per il quale è necessaria l'approvazione della provincia stessa, una copia deve essere inviata immediatamente alla provincia, giacché il Governo generale non
potrà procedere se non ha ricevuto il parere della Provincia a riguardo.
310. Telefax
Si possono inviare documenti e lettere per telefax, utilizzando il numero telefonico indicato dal Governo generale. Il Consiglio generale tratterà l'affare in base al documento ricevuto per telefax. In alcuni casi la Santa Sede
accetta le copie di documenti inviate per telefax (e.g. il
permesso per alienare proprietà); mentre in altri casi non
accetta dette copie (e.g. la richiesta di dispensa del celibato sacerdotale). Bisogna stare attenti a non inviare per
telefax un documento confidenziale destinato al solo Superiore generale (o per uso personale di qualche membro della Curia).
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311. Indirizzi
Le questioni ufficiali destinate al Governo generale devono essere indirizzate:
Per lettere e stampe:
Per telegrammi:
Gubernium Generale, C.Ss.R.
C.P. 2458
1-00100 ROMA
ITALY
REDSUPGEN
ROMA, ITALY
312. Informazioni
II Governo generale riceve sempre volentieri delle informazioni. Vogliate però inviarle separatamente dagli affari
ufficiali da trattare.
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Sezione 400:
RELAZIONI DA INVIARE AL GOVERNO GENERALE
401. Obbligo
Alcune relazioni devono essere inviate regolarmente dalle (vice)province al Governo generale.
402. Situazione della (vice)provincia
Lo Statuto 0163 prescrive di inviare una relazione che
riassuma la situazione della (vice)provincia. Benché lo
Statuto generale parli di rapporto annuale, il Governo generale accetta anche a suo luogo, le relazioni preparate
per i Capitoli (vice)provinciali, relazioni di visite, o una relazione triennale. La relazione deve contenere i punti seguenti sulla situazione della (vice)provincia.
A. Una valutazione generale dell'unità su:
I.
La vita interna della (vice)provincia e delle comunità.
II. Le attività della (vice)provincia e delle comunità
(p.es. attività dei Consigli, dei Segretariati, dei
Capitoli ecc.)
III. Il ministero pastorale (attività, incontri, seminari,
gruppi di lavoro ecc.)
IV. La formazione (pastorale delle vocazioni, formazione iniziale, formazione continua ecc.)
B. Menzione speciale di avvenimenti più importanti o rari
(positivi o negativi) come pure questioni speciali o
problemi particolari relativi ai punti indicati in A.
Questa relazione deve essere redatta in gruppo con il
Consiglio (vice)provinciale ordinario ed essere firmata dai
suoi membri (St. 0163; DS L13). Sarebbe bene che la Viceprovincia invii una copia della sua relazione al Governo
provinciale: tale relazione però non ha bisogno dell'approvazione dello stesso.
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403. Relazioni annuali
403.1 Relazione economica;
A. La relazione sulla situazione economica della (vice)provincia e delle sue comunità deve seguire il formulario stabilito dal Segretariato generale per le finanze e
approvato dal Consiglio generale (DS Form. 02)
B. Deve essere inviata nei sei mesi che seguono la chiusura dell'anno fiscale della (vice)provincia.
C. E' necessaria l'approvazione del Superiore (vice)provinciale con il consenso del suo Consiglio (vice)provinciale straordinario (DS P16). Deve essere firmata dal Superiore (vice)provinciale, dal Segretario (vice)provinciale a nome del Consiglio e dall'economo (vice)provinciale (St. 0174-b).
D. La relazione economica di una viceprovincia richiede anche l'approvazione del Superiore provinciale con il consenso del suo consiglio straordinario prima di essere inviata al Governo generale (St. 0174-b; DS H04). L'approvazione deve essere firmata dal Superiore provinciale
e dal Segretario provinciale a nome del Consiglio (St.
0174-b).
La Viceprovincia deve inviare due copie ufficiali alla Provincia, una per l'archivio e l'altra perché la Provincia la
trasmetta con la sua approvazione al Governo generale.
403.2 Relazione statistica:
A. Ogni anno bisogna redigere una relazione sullo stato
personale della (vice)provincia nella forma indicata dall'ufficio del Segretario generale.
B. E' consigliato alla Viceprovincia che invii copia della sua
relazione statistica al Governo provinciale: non ne è necessaria però l'approvazione.
404.
Relazione su avvenimenti personali
Le seguenti relazioni devono essere inviate al Governo generale subito dopo il fatto, nella forma speciale indicata nel
caso nel DS.
67
404.1 Ingresso in Noviziato:
I nomi di coloro che entrano in Noviziato, con la data di
inizio. Usare il DS Form. 09.
404.2 Prima Professione:
Una copia del certificato di professione di ciascun professo (cfr. DS 1107.1). Usare il DS Form. 11.1..
Bisogna aggiungere per ciascun professo il formulario
della scheda personale. Usare il DS Form. 11.2.
404.3 Rinnovazione o no dei voti temporanei:
Una copia della rinnovazione della professione per ciascuno di coloro che hanno rinnovato i propri voti (cfr. DS
1107.2). Usare il DS Form. 12.
Devono essere indicati anche i nomi di coloro che non
rinnovano i loro voti e lasciano perciò la Congregazione
(cfr. DS 1107.3; DS 1803). Usare il DS Form. 15.
404.4 Professione perpetua:
Una copia del certificato di professione di ciascun professo perpetuo (cfr. DS 1107.4). Usare il DS Form. 13. Questa informazione deve essere inviata anche alla parrocchia di battesimo (Can. 535 §2).
404.5 Ordinazione al Diaconato permanente o al Presbiterato:
Una copia dell'attestato di ordinazione per ciascun ordinato (cfr. 606.6). Usare il DS Form. 04.3. Questa informazione deve essere inviata anche alla parrocchia di
battesimo (Can. 535 §2).
404.6 Trasferimento in altra Provincia:
I nomi di coloro che sono trasferiti in altra Provincia.
404.7 Dispensa di voti temporanei:
Una copia dell'indulto e dell'accettazione dello stesso
(cfr. DS 1903.5) Cfr. il DS Form. 16.1 e il DS Form. 16.2.
404.8 Assenza dalla comunità e ritorno in comunità:
Una copia del permesso di assenza, per cui si perde la
voce attiva e passiva (cfr. DS 1405). Cfr. il DS Form. 14.1
e il DS Form. 14.2.
68
Se l'assenza viene legittimamente prorogata (cfr, DS 1404),
deve essere inviata una copia di tale proroga.
Quando il confratello torna in comunità, bisogna inviare la
notifica del suo ritorno.
404.9 Assenza illegittima:
Una comunicazione di assenza illegittima, con una breve
spiegazione della situazione (cfr. DS 1406).
404.10 Dichiarazione di dimissione ipso iure:
Una copia della dichiarazione della dimissione ipso iure.
Deve essere firmata dal Superiore (vice)provinciale e dai
membri del suo Consiglio ordinario (cfr. DS 2102.5) Usare il
DS Form. 18.
404.11 Incardinazione definitiva o trasferimento:
Quando un confratello riceve una incardinazione definitiva
in una diocesi o quando fa la professione perpetua in un altro Istituto religioso, bisogna inviare la notifica della sua incardina/ione o del suo trasferimento.
404.12 Morte:
Notifica della morte con indicazione della data esatta (se la
si conosce). Usare il DS Form. 03. Se si ha una breve biografia del confratello, bisogna inviarla.
405. Designazione a Uffici
405.1 Vicari viceprovinciali:
Quando il Governo provinciale conferma il Vicario viceprovinciale, bisogna inviare la notifica con la data della conferma.
405.2 Governo (vice)provinciale o regionale:
Quando viene eletto un nuovo Governo, bisogna inviare al
Governo generale i nomi dei suoi membri. Usare il DS
Form. 01.3.
405.3 Superiori:
I nomi dei confratelli nominati superiori nelle nostre comunità con la data di nomina. In occasione delle nomine ordinarie, è sufficiente inviare l'elenco dei Superiori.
69
405.4 Direttori della Formazione:
I nomi dei confratelli nominati per gli uffici indicati nello
St. 0169-a con la data di nomina.
406. Comunità o residenze
Notifica dell'apertura di nuove comunità o residenze, della chiusura di altre o di cambiamento di indirizzo. Le notizie su una nuova comunità o residenza devono comprendere l'indirizzo e il numero telefonico. Indicare inoltre
la casa canonica alla quale la comunità o residenza è
annessa, se la nuova non avesse il proprio superiore (cfr.
DS P06, DS P08, DS P13; DS Form. 07).
407. Statuti (vice)provinciali:
Se il Consiglio (vice)provinciale straordinario usa del suo
diritto di interpretare ufficialmente, di modificare, di emendare o di abrogare uno Statuto (vice)provinciale, bisogna notificarlo al Governo generale (St. 0161).
408. Capitolo (vice)provinciale
408.1 Avviso di convocazione:
Una copia della lettera ufficiale di convocazione di un
Capitolo (vice)provinciale ordinario o straordinario (St.
0147).
408.2 Atti ufficiali o Minute del Capitolo:
Una copia degli atti o Minute del Capitolo deve essere inviata per esame al Governo generale.
408.3 Decisioni del Capitolo:
Bisogna inviare un elenco distinto degli Statuti (vice)provinciali o delle questioni riferentesi alle Costituzioni
e Statuti generali, giacché le decisioni prese hanno bisogno dell'approvazione del Consiglio generale (St. 0142).
Nel caso di una Viceprovincia, il cambiamento degli Statuti, richiede anche che il Consiglio provinciale straordinario
esprima il suo parere prima dell'approvazione del Governo
generale. La Viceprovincia deve dunque inviare due copie
70
alla provincia, una per il suo Archivio e l'altra da trasmettere con il proprio parere al Governo generale (St. 0142).
409. Capitolo generale
409.1 Elenco dei membri aventi diritto di voto:
Da quando il Capitolo generale è stato convocato, le province che hanno diritto a dei membri eletti, devono inviare un elenco dei loro membri aventi voce attiva e voce
passiva (DC 715).
409.2 Ballottaggio per i membri da eleggere.
Deve essere inviata al Governo generale una notifica della data degli scrutini del primo e secondo turno per i
membri da eleggere e loro sostituti. (DC 715).
409.3 Elezione:
I nomi dei membri eletti e dei loro sostituti devono essere
inviati immediatamente al Governo generale, anche se
l'elezione di tutti i supplenti non è terminata (DC 719-g).
409.4 Atti della Commissione elettorale:
Copie integrali di tutte le riunioni e decisioni della Commissione elettorale, ivi comprese le decisioni relative ai
ricorsi che sono stati fatti a riguardo dell'elezione (cfr. DS
719-h).
410. Incontri regionali
Devono essere inviate al Governo generale copie dell'atto di convocazione, del programma e degli atti delle riunioni regionali (St. 0187).
411. Visita canonica del Governo generale:
Le informazioni necessarie per la visita ufficiale del Governo generale sono indicate nei documenti inviati all'unità prima della visita.
71
Capitolo III. Liturgia e ordini sacri
Sezione 500: LITURGIA
501. Eucaristia
501.1 Luogo:
Oltre le norme generali del diritto universale (cfr. Can. 932,
933) che attualmente concedono a tutti una gran parte di
ciò che a noi era stato concesso per privilegio, i nostri privilegi come Redentoristi permettono alle nostre case e residenze di avere tanti oratori esclusivamente destinati al
culto divino quanti il Superiore (vice)provinciale ne giudicherà necessari (CP 104; DS K08; cfr. Can. 1223).
501.2 Concelebrazione:
I nostri Statuti generali raccomandano le concelebrazioni
nelle nostre comunità (St. 028-a). E' permessa la concelebrazione, tenendo conto delle necessità pastorali e ferma
restando la libertà a ciascun sacerdote di celebrare individualmente, ma non mentre si svolge una concelebrazione
nella stessa chiesa o nello stesso oratorio (Can. 902).
501.3 Messe binate o trinate:
A. Quanto al permesso di celebrare più di una Messa
nello stesso giorno si applica il diritto universale
(Cann. 905, 919 §2).
B. Si può prendere l'elemosina per la seconda e la terza
Messa ma (ad eccezione del giorno di Natale) il sacerdote non può ritenerla. Queste elemosine devono
essere destinate per gli scopi determinati dall'ordinario (Can. 951 §1). Per i confratelli che non sono parroci o vicari in parrocchie, l'Ordinario competente è il
Superiore (vice)provinciale (DS K09); per i parroci e
vicari in parrocchia è l'Ordinario del luogo (PLCT,
25.11.1987).
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501.4 Concelebrazione di una seconda Messa:
A. I Confratelli, che hanno dei compiti pastorali che richiedono la celebrazione dell'Eucaristia, possono
concelebrare una seconda Messa con la loro comunità lo stesso giorno (CSCD, dichiarazione a riguardo
della concelebrazione, 07.08.72).
B. I sacerdoti che concelebrano in occasione di visite
pastorali o di incontri sacerdotali, possono celebrare
l'Eucaristia una seconda volta se vi è un motivo pastorale (CSCD, ibid).
C. Un sacerdote che ha già celebrato due Messe lo
stesso giorno, non ne può celebrare una terza
(CSCD, 31.07.73).
D. Non si può prendere l'elemosina per una seconda
messa lo stesso giorno, se si tratta di una concelebrazione (Can. 951 §2).
502. Ufficio divino
502.1 Obbligo:
I sacerdoti come i diaconi destinati al sacerdozio, sono
tenuti a recitare tutti i giorni la liturgia delle Ore; i diaconi
permanenti seguiranno le prescrizioni della Conferenza
Episcopale (Can. 276 §1-3°)
502.2 Dispensa e commutazione:
Per casi individuali o per occasioni particolari, i Superiori
possono dispensare i loro soggetti dall'obbligo dell'ufficio
divino del tutto o in parte, o anche commutare questo
obbligo con qualche altra opera buona (DS R04; CP 37;
cfr. PYF 3-D-2).
502.3 Altri privilegi:
Altri privilegi concessi anticamente per l'Ufficio divino
come la recitazione mentale, ecc. fanno attualmente parte del diritto liturgico generale.
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503. Benedizioni
I Superiori (vice)provinciali possono benedire gli oratori,
le chiese (per privilegio) e cimiteri destinati primariamente
ai Redentoristi (DS K06). Possono anche disporre in tali
luoghi la perdita della benedizione (Can. 1212). Nei canoni 1214 e 1223 si trova la definizione di una chiesa o di
un oratorio; i canoni 1208, 1209, 1224, 1229 indicano la
procedura e gli atti da redigere.
Le facoltà di dare altre benedizioni dipendono dal nuovo
Codice di diritto Canonico e dal nuovo Rituale Romano.
La facoltà di erigere le stazioni della Via Crucis nelle nostre case al di fuori di un luogo sacro resta in vigore (CP
148-4°; PYF III-C-4).
504. Riti orientali
504.1 Noviziato di rito latino:
Un candidato battezzato nel rito orientale non ha bisogno
di dispensa per fare il suo noviziato in una provincia di rito latino.
504.2 Cambiamento di rito:
La pratica attuale della S. Sede è la seguente: per un
candidato o un religioso che desidera passare dal rito orientale al rito latino bisogna chiedere il permesso della
S. Sede. Lo si ottiene per mezzo del Procuratore generale con domanda scritta del richiedente, certificato di battesimo in rito orientale, il consenso del vescovo o del patriarca orientale del luogo di residenza.
504.3 Uso di un altro Rito:
II permesso di celebrare l'Eucaristia o di amministrare i
sacramenti in un altro rito viene concesso dalla S. Sede
per una durata da 3 a 5 anni con domanda scritta del
confratello, presentata dal Procuratore generale.
74
Sezione 600:
CONDIZIONI RICHIESTE PER RICEVERE GLI ORDINI
601. Condizioni richieste per gli Ordini Sacri
601.1 Condizioni da parte del candidato:
II candidato destinato all'Ordine deve:
A. godere della libertà necessaria per il ricevimento dell'Ordine (Can. 1026);
B. aver ricevuto il sacramento della Confermazione (Can.
1033);
C. aver terminato il periodo dì formazione e fatto gli studi
richiesti (Cann. 1027 e 1032; cfr. DS 601.2), ed essere
stato debitamente istruito su quanto riguarda l'Ordine e i
suoi obblighi (Can. 1028).
D. aver emesso la professione perpetua (St. 076; cfr.
Cann. 1019 §1, 1034 §2, 1037);
E. aver ricevuto ed esercitato il ministero di lettore e di accolito (Can. 1035) (e per il presbiterato essere stato ordinato diacono ed aver esercitato l'Ordine (Cann. 1032
§2, 1050-2°) ed aver osservato l'intervallo di sei mesi
dopo l'accolitato (e il diaconato) (Can. 1031 §1, 1035
§2);
F. aver raggiunto l'età richiesta (Can. 1031; cfr. DS 601.2);
G. avere, a giudizio del Superiore (vice)provinciale la qualità richiesta di maturità e di carattere indicate nel Can.
1029 ed essere adatto per il ministero della chiesa
(Can. 1025 §2);
H. aver fatto un ritiro almeno di cinque giorni nel luogo e
nel modo determinato dal Superiore (vice)provinciale
(Can. 1039; St. 079; cfr. DS K16); e
J. essere libero da irregolarità e impedimenti (cfr. DS 603).
Nota: Prima di accedere al diaconato, il candidato deve emettere la professione di fede e il giuramento di fedeltà alla
presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato (cfr.
DS 106.3 B). Non si può interdire l'ascesa al presbiterato ad
75
un diacono che vi è destinato, se non per causa canonica
(Can. 1030).
601.2 Condizioni di età e di preparazione (Cann. 1031-1032):
A meno che la Conferenza Episcopale non fissi una età
più elevata per il presbiterato o il diaconato permanente
(Can. 1031 §3), ecco le condizioni richieste per la liceità:
A. Presbiterato: Avere:
- compiuto 25 anni ed avere una sufficiente maturità.
- terminato il quinto anno del ciclo degli studi di filosofia e di teologia (prima del diaconato).
- osservato un intervallo di sei mesi dopo l'Ordinazione al diaconato ed aver esercitato quest'Ordine
per un tempo conveniente, (cfr. DS K17).
B. Diaconato in vista del Presbiterato: Avere:
- compiuti 23 anni.
- terminato il quinto anno del ciclo degli studi di filosofia e di teologia.
- osservato un intervallo di sei mesi dopo aver ricevuto l'accolitato.
C. Diaconato permanente: Avere:
- compiuto 25 anni e non essere sposato;
- compiuto 35 anni, se sposato, ed avere il consenso della moglie;
- terminato il periodo di formazione.
602. Dispensa dalie condizioni di età e dagli intervalli
Per l'età richiesta l'Ordinario del luogo di residenza del
candidato può dispensare fino ad un anno (Can. 87 §1);
per la dispensa di più di un anno, bisogna ricorrere alla S.
Sede. (Can. 1031 §4).
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Per privilegio i Superiori (vice)provinciali possono dispensare del tutto o in parte i sei mesi di intervallo tra l'accolitato e
il diaconato e tra il diaconato e il presbiterato (CP 122).
603. Impedimenti: Significato e specie di impedimenti
Un candidato che ha un impedimento non può ricevere lecitamente un Ordine sacro o non può esercitare lecitamente
un Ordine ricevuto, a meno che non ne abbia ottenuto la dispensa. Gli impedimenti possono moltiplicarsi per diversità
di cause, ma non per ripetizione della stessa causa, a meno
che non si tratti di un omicidio volontario o di un aborto «effecto secuto» (Can. 1046).
Vi sono due specie di impedimenti (Can. 1040):
A. L'irregolarità che è un impedimento permanente;
B. L'impedimento semplice che è solamente temporaneo.
Nota: II Can. 1049 spiega come chiedere la dispensa da
impedimenti o irregolarità e fin dove si estende una dispensa generale.
604. Impedimenti a ricevere gli Ordini
604.1 Irregolarità a ricevere gli Ordini (Can. 1041):
A. Soffrire per qualche forma di demenza o di altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti si è inabili a
compiere debitamente il ministero.
B. Aver commesso un delitto di apostasia, di eresia o di
scisma.
C. Aver attentato il matrimonio, anche solo civile, quando
sì è legati da precedente matrimonio o da ordine sacro
o da un voto pubblico perpetuo di castità; o quando si è
attentato il matrimonio con una donna già sposata validamente o legata da voto come sopra.
D. Aver commesso un omicidio volontario, o aver procurato un aborto con effetto seguito o avervi cooperato positivamente.
E. Aver tentato di togliersi la vita, o aver mutilato gravemente e dolosamente sé stesso o un altro.
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F. Aver posto un atto riservato all'ordine dell'episcopato
o del presbiterato, quando non si è ordinati o quando
l'esercizio dell'ordine è stato interdetto da una pena
canonica dichiarata o inflitta.
604.2 Impedimenti semplici a ricevere gli Ordini (Can. 1042):
A. Essere sposato, a meno che non sia destinato legittimamente al diaconato permanente.
B. Gestire un ufficio o una amministrazione proibita ai
chierici, a norma dei cann. 285 e 286, di cui si deve
rendere conto, finché dimessi l'ufficio e l'amministrazione e resi i conti, sia divenuto libero.
C. Essere entrato recentemente nella Chiesa, a meno
che, a giudizio dell'Ordinario, il candidato non sia sufficientemente provato.
604.3 Dispensa da irregolarità a ricevere gli Ordini:
A. Una irregolarità deferita al foro giudiziario è riservata
alla S. Sede (Can. 1047 §1).
B. Giacché sono Ordinari (Can. 1047 §4), come pure a
motivo dei nostri privilegi, i nostri Superiori (vice)provinciali possono dispensare da tutte le irregolarità non deferite al foro giudiziario, e comprese quelle
riservate alla S. Sede nel can. 1047 §2 (cioè aborto e
omicidio) (DS K03; cfr. CP 68 e 70; PYF 6-a).
604.4 Dispensa di impedimenti a ricevere gli Ordini:
A. L'impedimento di legame matrimoniale (cfr. DS 604.2
A) è riservato alla S. Sede.
B. Giacché sono Ordinari, i Superiori (vice)provinciali
possono dispensare dagli altri impedimenti indicati
nel DS 604.2 (DS K03; Can. 1047 §4).
605. Impedimenti per l'esercizio di Ordini ricevuti
605.1 Irregolarità per l'esercizio di Ordini ricevuti (Can. 1044 §1):
A. Aver ricevuto gli Ordini, quando si era soggetti ad una
irregolarità.
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B. Aver commesso un delitto pubblico di apostasia, di
eresia o di scisma.
C. Aver commesso uno dei delitti di cui si parla nel DS
604.1 C, D, E o F.
605.2 Impedimenti semplici per l'esercizio degli Ordini. (Can.
1044 §2):
A. Aver ricevuto gli Ordini, mentre il candidato era soggetto ad un impedimento.
B. Soffrire per qualche forma di demenza o di altra malattia psichica, come indicato nel DS 604.1 A, fino a
che il Superiore (vice)provinciale, consultati gli esperti, permetta l'esercizio dell'Ordine.
605.3 Dispensa dalle irregolarità per l'esercizio degli Ordini:
A. Sono riservate alla S. Sede le dispense delle seguenti irregolarità: aver attentato pubblicamente il matrimonio (cfr. DS 605.1 C e DS 604.1 C); aver commesso un omicidio volontario o procurato un aborto con
effetto seguito o avervi cooperato (cfr. DS 605.1 C e
DS 604.1 D) anche se non pubblicamente.
B. I Superiori (vice)provinciali possono dispensare dalle
irregolarità non riservate alla S. Sede (Can. 1047 §4).
605.4 Dispense dagli impedimenti semplici per l'esercizio degli Ordini:
I Superiori (vice)provinciali possono dispensare questi
impedimenti semplici per l'esercizio degli Ordini (Can.
1047 §4).
606. Documentazione per gli Ordini
606.1 Dichiarazione di atto libero
II candidato agli Ordini sacri deve chiedere per iscritto al
suo Superiore (vice)provinciale di essere ammesso agli Ordini; il candidato deve dichiarare che riceve l'Ordine in modo
libero e spontaneo e che si consacrerà per sempre al ministero ecclesiastico (Can. 1036). Deve usare per la sua richiesta il DS Form. 04.1 o un formulario equivalente.
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606.2 Certificato dei sacramenti e degli Ordini ricevuti. (Can. 1050
2°e3°):
II candidato al diaconato deve presentare un certificato di
battesimo e di cresima, come pure un certificato dei ministeri ricevuti (e, se l'ordinando che deve essere promosso al
diaconato permanente è sposato, un certificato di matrimonio e del consenso della sposa). Il candidato al presbiterato
deve presentare il certificato del diaconato ricevuto.
606.3 Testimonianza del Rettore della Casa di formazione:
II Superiore (vice)provinciale deve avere un attestato del rettore della casa di formazione, come è indicato al Can. 1051 §1.
606.4 Lettere dimissorie (Cann. 1015, 1019, 1023):
II Superiore (vice)provinciale deve dare il permesso perché
il candidato possa ricevere l'ordinazione, sotto forma di lettere dimissorie da presentare al Vescovo ordinante. Tali lettere devono attestare che sono state adempiute tutte le
condizioni richieste per l'ordinazione. Utilizzare il DS Form.
04.2 o un formulario equivalente.
Si può richiedere a qualunque Vescovo dello stesso rito, in
comunione con la S. Sede, di ordinare i nostri confratelli
(Can. 1021). Un vescovo che ordina fuori del luogo della
sua giurisdizione, ha bisogno del permesso del Vescovo
diocesano. (Can. 1017)
606.5 Decreto di dispensa:
Quando è necessaria la dispensa da un impedimento, questa deve essere data per iscritto, e se possibile, senza pericolo di scandalo. Il relativo certificato deve essere conservato nell'archivio (segreto) (vice)provinciale.
606.6 Certificato di Ordinazione (Cann. 1053 e 1054):
II Vescovo ordinante deve dare all'ordinato un certificato
dell'Ordinazione. Si può usare il DS Form. 04.4. Una copia
di questo certificato deve essere conservata negli archivi
(vice)provinciali. Notifica ne deve essere fatta sia al Governo generale, sia alla parrocchia di battesimo dell'ordinato.
Usare il DS Form. 04.3.
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Capitolo IV. Fondazioni e beni temporali
Sezione 700: COMUNITA', CASE E RESIDENZE
701. Definizione
701.1 Comunità:
Una comunità è un gruppo di membri che praticano una
certa forma esteriore di vita comune (cfr. CC. 21 e 22), e
vivono sotto l'autorità di un superiore legittimamente designato (cfr. C. 99; Can. 608).
Il termine «comunità» può designare anche la Congregazione intera, come pure le (vice)province (cfr. C. 22). Ma
è generalmente usato per designare tutti i piccoli gruppi
di confratelli che vivono regolarmente insieme.
Per questi piccoli gruppi le nostre Costituzioni e Statuti
parlano sia di comunità locale (cioè quella i cui membri
vivono nello stesso luogo), sia di una comunità personale
(quella cioè che non richiede la residenza del gruppo nello stesso luogo) (C. 22; SS. 091 e 092).
701.2 Casa (Domus):
Una casa religiosa è formata da una comunità di almeno
tre membri (St. 091-b; cfr. Can. 115 §2) con un superiore
canonico, e con un edificio nel quale vivono i religiosi;
questa casa deve avere un oratorio (Can. 608). Essa costituisce una persona giuridica, e nel diritto canonico
questo vuoi significare che essa ha degli obblighi e dei
diritti (Can. 113 §2; cfr. NCNR, p. 59).
701.3 Residenza:
Una residenza è una comunità o un gruppo di confratelli,
costituita da una (vice)provincia, con l'indirizzo proprio.
Non è un'entità giuridica riconosciuta canonicamente.
Non può possedere a suo proprio nome. Se ha un superiore, questi non ha che un'autorità delegata, alle dipendenze del Superiore (vice)provinciale o di un superiore di
una casa canonica, (cfr. CP. 93; NCNR, p. 61).
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Esempio di residenze: stazioni di missione, dipendenti da
una casa canonica, domicilio temporaneo, casa di vacanze,
comunità sperimentali ecc.
701.4 Comunità personali:
Ciò che nelle Costituzioni e Statuti è detto delle comunità locali
e dei superiori locali, si applica con i richiesti adattamenti anche alle comunità personali e ai loro superiori. Una comunità
personale non è una entità riconosciuta giuridicamente: né
può possedere a suo nome. Se ha un superiore, questi non
ha che un'autorità delegata, alle dipendenze del Superiore (vice)provinciale o di un superiore di una casa canonica.
Le comunità personali sono consigliate là dove è impossibile
o difficile costituire delle case o delle residenze. E' raccomandato che esse abbiano il loro centro o la loro sede in una
casa canonica o in una residenza (St. 091-a). I loro membri
devono avere sufficienti contatti regolari per essere considerati come una «comunità» con le caratteristiche indicate nel
Capitolo II delle Costituzioni.
702. Fondazione
702.1 Casa:
Una casa canonica viene eretta dal Superiore generale con il
consenso del Consiglio generale (DS D12). Bisogna ottenere
il consenso previo dell'ordinario del luogo, dato per iscritto.
(Can. 609 §1). L'ordinario deve dare anche il suo consenso
se una casa o residenza è destinata a delle opere apostoliche diverse da quelle per le quali è stata costituita (Can.
612). Per chiedere l'erezione di una casa, si usi il DS Form.
05.1 (e il DS Form. 05.2).
Se la casa fa parte di una (vice)provincia ne farà richiesta di
erezione il superiore (vice)provinciale con il consenso del suo
Consiglio straordinario (DS P07). Si usi il Form. DS 05.3.
Se la casa (o la residenza di una (vice)provincia si trova sul
territorio di un'altra Provincia, la sua erezione deve essere
approvata dal Superiore generale con il consenso del Consiglio generale (DS D14; St. 0186). Il Superiore provinciale dell’
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altra Provincia deve in antecedenza con il consenso del suo
Consiglio straordinario, concedere il permesso di procedere a
tale erezione (DS H02; St. 0186).
Nel caso di una Viceprovincia, si seguirà ciò che è previsto
nella convenzione con la Provincia a riguardo dell'erezione di
una nuova casa (DS P07).
702.2 Residenza:
La residenza viene eretta dal Superiore (vice)provinciale, con il
consenso del suo Consiglio straordinario (DS P06). Per una
residenza il Codice di Diritto Canonico non chiede più l'esplicito consenso dell'ordinario del luogo.
Se la comunità deve esercitare un ministero apostolico è chiaro che l'Ordinario del luogo ha il diritto di essere al corrente
della sua presenza, di essere consultato sul suo lavoro e di vigilarne le attività pastorali. (Can. 678 §1 e 3; cfr. CP 93).
Quando la comunità è stabile, si devono mandare al Governo
generale le informazioni indicate nel DS Form. 07 (cfr. DS 406).
Se la residenza è sul territorio di un'altra (vice)provincia, o se viene modificato il genere di apostolato (cfr. qui sopra DS 702.1).
702.3 Comunità personale:
L'erezione di una comunità personale è fatta dal Superiore (vice)provinciale, con il consenso del suo Consiglio straordinario
(DS P06). Il Superiore della comunità deve avere una autorità
delegata definita chiaramente (cfr. DS 701.4). Ciò che è detto
nel DS 702.2 a proposito del lavoro apostolico, si applica anche per la comunità personale.
703. Condizioni
703.1 Casa:
A. Una casa deve avere almeno tre membri (cfr. Can. 115
§2), e si deve inoltre prevedere che questo numero sarà
mantenuto (St. 091-b).
B. Non è necessario che il luogo di residenza appartenga alla
Congregazione; può anche essere affittato, d'accordo con
la diocesi ecc. Nella stessa città può essere cambiata di
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luogo, senza dover ricorrere al Superiore generale, ma è
necessario il permesso dell'Ordinario del luogo se la comunità svolge attività apostoliche (cfr. NCNR, p. 59; Cann.
612 e 678).
C. Una casa deve avere il suo proprio superiore, debitamente
designato, a norma del diritto (Can. 608).
D. Quando sì erige una casa, si deve prevedere prudentemente che sia capace di provvedere convenientemente ai
bisogni dei suoi membri (Can. 610 §2).
E. Godendo la Congregazione dell'autonomia indicata nei
Cann. 586 e 593, le sue case godono della stessa autonomia; la loro legittima erezione comporta il godimento dei
diritti indicati nel Can. 611 (cfr. OR, pp. 37ss).
F. La casa deve avere un oratorio (Can. 608).
G. Una casa continua ad esistere fino a quando non è stata
soppressa o, se per il corso di 100 anni, ha cessato di agire (Can. 120).
703.2 Residenza:
A. Una residenza deve avere almeno due membri (CP 93).
B. Una residenza può avere un superiore delegato. Le
condizioni della delega devono essere chiaramente
definite in ciascun caso (cfr. DS 701.3).
C. Per privilegio, le nostre residenze godono della stessa autonomia che le nostre case canoniche (cfr. DS
703.1 E). Se uno dei suoi membri è sacerdote, la residenza può avere un oratorio dove si conserva il SS.
Sacramento (CP 94).
704. Soppressione
Per la soppressione di una casa canonica, si seguono le
stesse procedure che per la erezione (cfr. DS 702.1). Non è
richiesto però il consenso dell'ordinario del luogo, ma unicamente il suo parere (DS P09). Per chiedere la soppressione di una casa si utilizzi il DS Form. 06.1, 06.2 e 06.3.
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Una residenza o una comunità personale vengono soppresse dall'autorità che le ha erette (cfr. DS 702.2 e DS
702.3 e DS P08).
Se in qualche caso le circostanze suggeriscono di non
mantenere in attività una casa canonica (p. es. per mancanza di personale o per avvenuti cambiamenti nelle attività apostoliche) e per cui non si reputa prudente sopprimere la casa (si potrà forse avere personale sufficiente
tra alcuni anni). Si può considerare la casa «in letargo»,
in questo caso il superiore (vice)provinciale stesso o un
amministratore delegato si occuperà della gestione dei
beni della casa (cfr. DS P18)
705. Clausura
La clausura significa che una parte della casa è riservata
all'uso privato dei membri della comunità (IRNC p. 290).
La nostra Congregazione segue su questo punto il diritto
generale (Can. 667 §1).
La clausura viene determinata dal Superiore (vice)provinciale (DS K10) che deve chiedere il parere della comunità
sulla questione. Può ugualmente dispensare e delegare
ad altri la stessa facoltà.
Non sono previste delle pene per l'inosservanza della
clausura, né nel diritto generale né nel nostro diritto.
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Sezione 800: PARROCCHIE
801. Accettazione
801.1 Autorità competente:
II Superiore (vice)provinciale, con il consenso del suo Consiglio straordinario può accettare dall'Ordinario del luogo la
responsabilità di una parrocchia (DS P04). La parrocchia
può essere eretta in una delle nostre chiese, se se ne riscontra l'utilità (Can. 520 §1).
801.2 Procedura:
Deve essere redatta una convenzione scritta tra l'ordinario
del luogo e il Superiore (vice)provinciale. «Questa convenzione scritta determinerà tra l'altro esplicitamente e con precisione, l'opera da realizzare, le persone che vi saranno impegnate e i problemi di ordine economico» (Can. 520 §2).
Un certo numero di diocesi, di paesi o di conferenze episcopali hanno determinato un formulario per tali convenzioni. Se non vi sono formulari già determinati, vedere in DS
Form. 08 un modello che indica i punti da esaminare nella
redazione di questa convenzione.
802. Durata
Una parrocchia può essere affidata alla responsabilità di una
Congregazione religiosa in perpetuo o per un tempo determinato. Tale punto deve essere esplicitamente indicato nella
convenzione (Can. 520 §2). E' preferibile accettare le parrocchie per un periodo determinato di tempo (cfr. CC. 15 e 67).
803. Il parroco
803.1 Condizioni:
Un solo sacerdote deve essere nominato parroco in una
parrocchia; se la parrocchia deve essere servita da una equipe pastorale, un solo sacerdote deve essere nominato
moderatore o responsabile del gruppo. Il moderatore deve
dirigerne le attività e risponderne davanti all'Ordinario del
luogo (Cann. 517 §1; 520 §2).
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803.2 Designazione:
II parroco viene nominato per un tempo indeterminato, a
meno che la conferenza dei Vescovi non permetta dei
periodi limitati di servizio (Can. 522). Per la nomina del
Parroco e sua rimozione, cfr. DS 106.
804. Altri uffici pastorali fuori della Congregazione.
Cfr. DS 106.
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Sezione 900: BENI TEMPORALI
901. Amministrazione dei beni temporali
901.1 Significato:
L'amministrazione comprende tutti gli atti che provengono da
un diritto legittimo su tutti i beni materiali che appartengono ad
una persona giuridica pubblica (cfr. Can. 1257 §1).
901.2 Specie:
A. L'amministrazione ordinaria comprende gli atti che sono
necessari o utili per conservare o aumentare tali beni; così
pure per riceverli, investire o usare i benefici o gli interessi
regolari (p.es. le spese regolari per la vita della comunità,
la ripartizione degli interessi dei depositi in funzione del bilancio della provincia, ecc.).
B. L'amministrazione straordinaria comprende gli atti che superano l'amministrazione ordinaria, come operare dei
cambiamenti nei beni, intraprendere nuove costruzioni, alienare i beni patrimoniali, intentare un processo in foro civile ecc. (cfr. NCNR, pp. 172-173).
901.3 Norme per l'amministrazione straordinaria:
La distinzione tra gli atti di amministrazione ordinaria e di amministrazione straordinaria si fonda piuttosto sulla natura dei
beni che sul loro valore economico. Ma la differenza pratica
rimane a volte vaga, e il diritto particolare deve spesso determinare i casi che attingono l'amministrazione straordinaria.
A. E' compito del Capitolo (vice)provinciale stabilire quali casi
sono da considerarsi come amministrazione straordinaria
e quali sono le condizioni da osservare per la validità degli
atti (St. 0193-c, +Can. 638 §1). Un elenco di ciò che può
essere considerato come atto di straordinaria amministrazione si trova in John Myers, «Book V: The Temporal Goods of the Church», CCL, p. 874).
B. Un amministratore, sottoposto alle norme (vice)provinciali
indicate in A, agisce invalidamente se pone un atto di sua
iniziativa che oltrepassa i limiti e le procedure d'una ammi
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nistrazione ordinaria senza il permesso scritto del Superiore (vice)provinciale. (Cann. 638 §§1-3, 1281 §1).
902. Amministratori
902.1 In genere:
Chiunque ha la responsabilità, a motivo del suo ufficio o di
una delega, dell'amministrazione dei beni temporali, è considerato come un amministratore (Cann. 638, 1282).
902.2 Superiori:
II Superiore generale, i Superiori (vice)provinciali, i Superiori
regionali e i Superiori di comunità, sono responsabili, con la
partecipazione dei loro rispettivi consigli, dell'amministrazione dei beni della Congregazione (cfr. Can. 1279 §1).
902.3 Economo:
In base al Can. 636, ogni Unità di una Congregazione religiosa governata da un Superiore maggiore (cioè il Governo
generale e ciascuna (vice)provincia) deve avere un economo distinto dal Superiore maggiore. Il Canone richiede inoltre che «nei limiti del possibile», sia distinto anche nelle comunità locali.
Egli deve amministrare questi beni «sotto la direzione del rispettivo superiore» (Can. 636, St. 0190). Perciò, anche se il
Superiore dirige, vigila e può compiere atti di amministrazione, è l'economo che si occupa dell'amministrazione ordinaria dei beni (cfr. Can. 638 §2).
Il nostro diritto particolare (St, 0112) riflette questa esigenza, aggiungendo che l'economo deve essere ben preparato. E' anche prescritto che egli, di sua iniziativa, non può disporre dei beni.
I canoni 1281-1284 descrivono le responsabilità dell'amministratore finanziario e i limiti della sua autorità. Egli deve
avere un consiglio per le finanze e almeno due consiglieri
(Can. 1280); nel nostro diritto, questa funzione è abitualmente svolta da un Segretariato per gli Affari economici
(SS. 0114, 0131, 0173, 0174-a, 0189).
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Nota: Nel testo latino del Codice e nelle nostre costituzioni il titolo di questo responsabile è «Oeconomus». Nelle traduzioni
italiane, è chiamato dal Codice e nelle nostre Costituzioni e
Statuti «Economo». Ma, secondo l'uso dei diversi paesi è
spesso chiamato: «Ministro» o «Procuratore». (Ma il Procuratore generale è diverso dall'Economo generale; cfr. C. 120;
SS. 0128, 0130).
902.4 Economo generale: Cfr. SS. 0130, 0191-b.
902.5 Intervento di un superiore di grado più elevato:
I Superiori Maggiori hanno il diritto di intervenire, cioè di prendere delle decisioni riguardanti l'amministrazione dei beni materiali che sono sotto la responsabilità dei superiori a loro soggetti se riscontrano negligenza o se lo richiede il bene comune
(Can. 1279 §1; DS P18; cfr. SS 0100, 0190). Il Superiore (vice)provinciale ha bisogno del consenso del suo consiglio straordinario per potersi occupare dell'amministrazione dei beni di
una comunità (DS M03).
903. Bilanci e relazioni
903.1 Finanze generali:
Cf. St. 0130;DSD35.
903.2 Finanze (vice)provinciali:
Almeno una volta l'anno l'economo (vice)provinciale deve presentare all'approvazione del Superiore (vice)provinciale e del
suo Consiglio un bilancio economico e una relazione finanziaria di tutta la (vice)provincia e di ciascuna comunità (SS. 0173,
0174-a). Prepara inoltre la relazione economica che deve essere inviata al Governo generale (St .0174-b); gli possono essere richieste anche altre relazioni (St. 0174-a).
II Capitolo (vice)provinciale ha il diritto di esaminare e approvare le relazioni sull'amministrazione economica della (vice)provincia (St. 0140-e; cfr. SS. 0113, 0192, 0197).
Il Superiore (vice)provinciale con il consenso del suo Consiglio straordinario ha il diritto di approvare il bilancio e le relazioni economiche della (vice)provincia e delle sue comunità
(DS PI6).
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Il Superiore (vice)provinciale con il consenso del suo consiglio straordinario ha il diritto di esaminare e di approvare il bilancio annuale delle viceprovince che sono sotto la sua autorità e di approvare le loro relazioni economiche, prima che
siano inviate al Governo generale (SS. 0195, 0174-b; DS
H04).
Nel DS Form. 02 si trova il formulario per la relazione economica delle (vice)province al Governo generale.
903.3 Finanze delle comunità locali:
L'economo della comunità locale prepara il bilancio e la relazione economica della comunità. Queste relazioni devono
essere sottoposte al Superiore (vice)provinciale e da Lui approvate, in base a quello che hanno determinato gli Statuti
(vice)provinciali (St. 0197; cfr. St. 0113).
904. Spese
904.1 Specie:
Le spese possono essere:
A. Ordinarie: quando fanno parte dell'amministrazione ordinaria; consistono in spese regolarmente previste per il
mantenimento di una comunità o dei suoi membri e che
non richiedono il permesso di una autorità superiore; p.es.
le spese mensili per il cibo, per la cura degli edifici, ecc.
B. Straordinarie: quando fanno parte dell'amministrazione
straordinaria; consistono in spese non abituali che richiedono il permesso di un'autorità superiore (p.es. restauro
di una parte dell'edificio) o che esigono una somma considerevole di denaro (p.es. la compra di una proprietà)
904.2 Determinazione:
II Consiglio generale agendo collegialmente determina i limiti
nell'ambito dei quali il Superiore generale può fare delle spese (DS E29).
Spetta al Capitolo (vice)provinciale determinare i limiti nell'ambito dei quali i diversi superiori, con o senza i loro consigli, possono fare delle spese (St. 0193-a).
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Alcune chiarimenti:
A. I limiti fissati per il massimo delle spese che possono fare
i diversi superiori con i, loro consigli, devono essere approvati dal Superiore generale con il consenso del suo
consiglio (DS D40).
B. Il Capitolo può determinare che questi limiti devono essere fissati dal Consiglio straordinario della (vice)provincia
(con l'approvazione richiesta del Governo generale).
C. Se le spese previste comportano una svalutazione del
patrimonio della casa o della (vice)provincia, si seguirà
ciò che è determinato per l'alienazione (cfr. DS 906).
D. Le spese ordinarie (p. es. quelle che fanno parte del bilancio annuale di una comunità), devono essere diligentemente separate dalle spese straordinarie quando ne
sono fissati i limiti, in modo che si provveda al buon corso
dell'operazione.
E. L'impegno per spese richiede sempre l'intervento di un
superiore, anche se queste deve chiedere il parere o il
consenso del suo Consiglio; non possono essere disposte da un consiglio che agisce collegialmente (St. 0193;
Can. 638 §3).
905. Investimenti
II danaro è investito quando si cambia con altri beni che conservano il suo valore o che fruttano: p. es. una proprietà, titoli, valori ecc. Il Capitolo (vice)provinciale, come anche i Consigli, possono dare delle norme che riguardano gli investimenti (St. 0194).
906. Alienazione dei beni
906.1 Significato:
L'alienazione è definita dallo Statuto 0193-b: «Per alienazione qui si intende qualunque trasferimento del dominio dei
beni che per legittima assegnazione costituiscono il patrimonio stabile della persona giuridica e qualunque operazione
che potrebbe peggiorare la situazione della stessa persona
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giuridica, p. es. un debito, una locazione e ogni disposizione
del patrimonio stabile che non sia strettamente amministrativa», (cfr, Cann. 638 §3, 1291, 1295).
906.2 Specie:
Vi sono dunque due specie di alienazioni:
A. Alienazione propriamente detta: quando il diritto di proprietà del bene patrimoniale, o il diritto reale su di esso, passa
dalla Congregazione ad un'altra persona morale: p. es.
una vendita, una donazione, una permuta (salvo che per
una proprietà di uguale valore).
B. Alienazione impropriamente detta:
- abbandono temporaneo di proprietà: p, es. un prestito;
- trasferimento dell'uso esclusivo e dei frutti, p. es. un
contratto di proprietà;
- ogni contratto che comporta una diminuzione di valore
p.es. una ipoteca.
906.3 Beni patrimoniali stabili:
Le proprietà e i fondi determinati che appartengono stabilmente alla Congregazione comprendono:
A. Una proprietà utilizzata per lo scopo o l'apostolato della
Congregazione (p. es. un edificio destinato a una casa
canonica). Una proprietà che non è destinata al fine specifico della Congregazione non è considerata come patrimonio stabile: p. es. una proprietà avuta per testamento e
che si ha intenzione di vendere o una proprietà comprata
unicamente a titolo di investimento.
B. Un capitale stabile e determinato: dei fondi investiti permanentemente per un fine specifico: p. es. dei fondi destinati all'educazione, a una fondazione di carità. A meno
che i fondi non siano destinati ad uno scopo particolare,
essi non fanno parte del patrimonio stabile; gli investimenti
non specificati di una casa o di una provincia non sono
perciò un patrimonio stabile. E' la decisione dell'autorità
competente o l'intenzione del donatore che determina lo
scopo dei fondi.
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Nota: L'alienazione dei beni immobili e dei fondi che non
fanno parte strettamente del patrimonio stabile rimane però sottoposta alle condizioni riguardanti il patrimonio stabile se questi beni sono compresi in «ogni affare per il quale
la situazione patrimoniale potrebbe essere peggiorata»
(Can. 1295; cfr. Myers, ibid., pp. 879-880) (Un elenco degli
atti che sono o non sono sottoposti alle regole sull'alienazione si trova nel «Church Law on Property and Contracts» di Jordan Hite, T.O.R., Jurist 1984, p. 117-129).
906.4 Norme:
In generale le norme dei Cann. 1291-1298 si applicano alle alienazioni fatte dalla Congregazione e dalle sue unità.
A. Il Capitolo (vice)provinciale deve determinare i limiti
nell'ambito dei quali i Superiori (vice)provinciali o locali possono fare delle alienazioni, con il consenso
dei loro rispettivi consigli (St. 0193-a; +Can. 638 §3;
cfr. DS M17, DS P19). Queste determinazioni devono
essere approvate dal Superiore generale con il consenso del suo consiglio (+St. 0192, DS D40).
B. La Santa Sede fissa per le alienazioni, secondo i diversi paesi il limite oltre il quale si deve ricorrere alla
stessa. Prima che la richiesta di queste alienazioni
sia presentata alla Santa Sede, occorre l'approvazione del Superiore generale con il consenso del suo
Consiglio (DS D39 e DS D41). La lista dei detti limiti
sarà pubblicata periodicamente in OFFICIALIA.
C. I beni che hanno valore artistico o storico e offerte votive:
I beni che hanno un valore particolare a motivo della
loro qualità artistica o della loro storia hanno bisogno
di un permesso speciale della Santa Sede, indipendentemente dal loro valore monetario. Lo stesso vale
per le offerte votive (p.es. donazioni fatte in seguito a
un voto) (Can. 1292 §2). La richiesta di alienazione
richiede l'approvazione del Superiore generale con il
consenso del suo Consiglio (DS D41).
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D. Reliquie e immagini:
Le reliquie non possono essere mai vendute (Can. 1190
§1). Le condizioni indicate in C. (vd. sopra), valgono anche per l'alienazione di reliquie o di immagini che sono
oggetto di una grande devozione popolare.
907. Prestiti e debiti
907.1 Significato:
II debito è una somma di danaro che si riceve da qualcuno,
con la condizione di restituirla con gli interessi. Il prestito invece è una somma di danaro che si da a qualcuno alle stesse condizioni.
907.2 Norme:
A. Non si può contrarre un debito, a meno che non consti
con certezza che l'interesse del debito si potrà coprire
con le rendite e che l'intero capitale si potrà restituire entro un tempo non troppo lungo con una legittima ammortizzazione (Can. 639 §5).
B. Se un bene patrimoniale della Congregazione viene impegnato (p. es. con una ipoteca o altra forma di obbligazione) si devono applicare le prescrizioni sulle alienazioni
(cfr. DS 906.4 A e B).
C. I Capitoli (vice)provinciali devono fissare la somma limite
di prestiti e debiti che i superiori possono raggiungere
con i loro consigli. Tale limite deve essere approvato dal
Governo generale. I Consigli agendo collegialmente non
possono centrare debiti (St. 0193-a).
D. I depositi che si ricevono o si fanno non sono da considerarsi debiti o prestiti.
908. Doni fatti e ricevuti
Gli istituti religiosi sono obbligati dal Codice «a venire incontro con i propri mezzi alle necessità della Chiesa e al sostentamento dei poveri» (Can. 640; cfr. St. 0198).
Quando si fa una donazione usando i beni patrimoniali, si
applicano le stesse norme che per le alienazioni (cfr. DS
906.4 A e B).
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Le donazioni che non sono prese dai beni patrimoniali possono essere fatte dagli amministratori nei limiti dell'amministrazione ordinaria (Can. 1285; cfr. St. 0198).
Un membro della Congregazione non può rifiutare di sua iniziativa un dono che gli viene offerto, non per lui personalmente, ma per la Congregazione. Non può rifiutare perciò
un dono a Lui offerto, in questo caso, in quanto membro
della Congregazione. Per poterlo fare egli deve ottenere il
permesso del Superiore (vice)provinciale con il consenso
del suo Consiglio ordinario (DS M18). Naturalmente si tratta
di offerte per cui vale la pena di occuparsi e di accettare gli
inconvenienti di una richiesta di permesso.
909. Contratti
La responsabilità dei contratti fatti da religiosi e a nome delle persone giuridiche è precisata nel Can. 639 §l-§4.
910. Processo
Per i processi e citazioni in casi giudiziari, cfr. Can. 1288.
911. Permesso del Governo generale
Se il Governo (vice)provinciale deve fare o deve permettere
l'alienazione di un bene, o di contrarre debiti, o di fare spese che superino il massimo di ciò che è permesso (cfr. DS
P19, DS 904.2, DS 906.4, DS 907.2), deve chiedere il permesso al Governo generale e in alcuni casi alla Santa Sede. In questi casi, ecco i documenti necessari:
911.1 In tutti i casi:
A. Una lettera di richiesta della persona immediatamente
responsabile dell'amministrazione dei beni. Si devono
descrivere i beni e l'affare di cui si tratta come pure le
circostanze che conducono a fare tale alienazione, o il
debito o la spesa straordinaria.
B. Se l'affare riguarda una comunità locale, bisogna avere
almeno il parere del consiglio di comunità (a meno che gli
Statuti (vice)provinciali non esigano di averne il consenso
o chiedere il parere o il consenso di tutta la comunità).
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C. Il benestare del Superiore (vice)provinciale competente
e del suo consiglio come pure il parere dell'economo
(vice)provinciale.
911.2 Per le alienazioni:
La domanda deve comprendere:
A. Una dichiarazione che precisi se il bene in oggetto fa
parte del patrimonio stabile della persona giuridica, e se
non ne fa parte a chi appartiene.
B. Una stima del valore del bene fatta da un esperto. Si indicherà chiaramente il valore in dollari, in marchi, in
franchi svizzeri o in franchi francesi e se si utilizza un'altra moneta, si indicherà l'equivalente con una della monete citate.
C. In quale spazio di tempo sarà pagato il bene alienato.
D. Come sarà impiegato il danaro ricevuto.
911.3 Per i debiti:
La domanda deve comprendere:
A. La somma totale del debito da contrarre (indicata in una
delle monete su citate).
B. A chi sarà addebitata la somma.
C. Il tasso annuale di interesse da pagare.
D. La data nella quale il debito deve essere rimborsato.
E. Altre condizioni onerose (ipoteche, doppie firme, ecc.).
F. Come si troverà il danaro per restituire il debito e quale
certezza si ha che il danaro possa essere restituito al
tempo stabilito.
G. Un elenco degli altri debiti della persona giuridica, con le
stesse indicazioni richieste sopra per ciascuno di essi.
911.4 Spese straordinarie:
La domanda deve comprendere:
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A. Il totale delle spese previste (nella moneta indicata
sopra).
B. Lo scopo delle spese.
C. In quale maniera saranno pagate.
D. Dentro quale tempo saranno pagate.
E. Quale certezza si può avere per la copertura delle
spese nel modo indicato in C.
912. Ricorso ad un superiore di grado più elevato
II ricorso ad un superiore di grado più elevato contro la
decisione di un superiore o contro il voto maggioritario di
un consiglio ha effetto sospensivo se si tratta di spese da
sostenere o di alienazione di beni (cfr. Can. 101).
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Capitolo V.
Ammissione nella Congregazione e Associazione
con la Congregazione
Sezione 1000: NOVIZIATO
1001. Termini
1001.1 Noviziato:
II «noviziato» indica il periodo di prova e di formazione in
vista dell'ammissione alla professione in un Istituto religioso (cfr. Can. 646).
1001.2 Casa di noviziato:
Indica la casa canonica di un Istituto religioso, debitamente designata come luogo dove si può fare il noviziato
(cfr. DS 1003.2).
1001.3 Comunità del noviziato:
II gruppo dei novizi con il maestro dei novizi e altri confratelli designati devono costituire una comunità particolare
(cfr. Can. 648 §1), che deve risiedere in una casa determinata. Nell'ambito della stessa casa e sotto lo stesso
superiore si può avere un'altra comunità; in questo caso,
il Superiore (vice)provinciale deve indicare quale sarà il
genere di relazioni tra le due comunità (DS K13); e dopo
aver ascoltato il suo Consiglio ordinario, deve stabilire
quale sarà il rapporto della comunità dei novizi e del loro
maestro con l'autorità del superiore locale (DS L11).
1002. Autorità competente
II Superiore (vice)provinciale con il consenso del suo
Consiglio ordinario, ammette i candidati al noviziato (DS
M05).
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1003. Luogo
1003.1 Comunità del noviziato:
Per essere valido, il noviziato deve comprendere dodici
mesi da trascorrere nelle stesse comunità del noviziato
(Can. 648 §1).
1003.2 Casa del noviziato:
II noviziato deve essere fatto in una casa (e non in una
residenza) della Congregazione, regolarmente designata
a questo fine dal superiore maggiore competente (Can.
647 §2 e §3).
Una casa di noviziato dove un candidato debitamente
approvato può fare il suo noviziato, deve essere eretta
con un Decreto scritto del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio. Il trasferimento di una casa di
noviziato o la sua soppressione dipende anche dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio (DS
D18; Can. 647 §1).
1003.3 Fuori della casa di noviziato:
A. Alcuni candidati:
II Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, può permettere ad un candidato, in casi eccezionali, di fare il suo noviziato fuori della casa del noviziato e del gruppo dei novizi, sotto la cura di un Redentorista approvato che gli farà da Direttore (DS
D20): Ma tale noviziato si deve fare in un'altra casa o
residenza della Congregazione da lui designata
(CIVC 09.09.1989, AG 475/88).
B. Alcuni periodi:
II Superiore (vice)provinciale, con il parere del suo
Consiglio Ordinario, può permettere a un gruppo di
novizi di trascorrere alcuni periodi in un'altra casa o
residenza della Congregazione da lui designata. (DS
L07; CIVC 09.09.1989, AG 475/88).
100
1004. Tempo del noviziato
1004.1 Inizio del noviziato:
A. Il Superiore (vice)provinciale deve indicare ufficialmente per scritto la data precisa del primo giorno di
noviziato per ciascun novizio o gruppo di novizi (DS
K12). Ciò è necessario per evitare alcun dubbio sulla
validità o sulla liceità del noviziato di qualcuno. Questa data, come pure i nomi dei novizi che iniziano il
loro noviziato, devono essere inviati al Governo generale, utilizzando il DS Form. 09.
B. Prima dell'inizio del noviziato deve esser fatto un corso di esercizi di almeno otto giorni pieni. (St. 070).
1004.2 Dodici mesi:
A. Per la validità del noviziato, devono essere trascorsi
nella comunità stessa del noviziato, nell'ambito di una
casa designata a questo scopo, dodici mesi completi
(C. 86-2°-a; Can. 648 §1). Per i due casi di cui si è
parlato nel DS 1003.3 il tempo equivale a quello trascorso nella stessa casa del noviziato.
B. Gli Statuti (vice)provinciali possono esigere un noviziato di due anni. Se durante questo periodo di due
anni un novizio trascorre dodici mesi completi, in continuità o a intervalli, nella comunità del noviziato, egli
adempie la condizione del Can. 648 §1 (IRNC, pp.
229-230). La durata del noviziato non oltrepasserà i
due anni (C. 86-2°-a; Can. 648 §3) eccetto nel caso
citato nel DS 1004.2.D.
C. Il Superiore (vice)provinciale può permettere di anticipare la prima professione, ma non di più di 15 giorni
(DS K14).
D. Con il consenso del Consiglio ordinario, il Superiore
(vice)provinciale può prolungare il noviziato di un
candidato incerto, ma per non più di sei mesi (DS
M07).
101
1004.3 Assenza dal noviziato:
A. Calcolo:
Si contano i giorni continui (p. es. dal lunedì al venerdì) e i giorni separati (p. es. domenica, mercoledì
e giovedì) passati fuori della comunità del noviziato. Il
tempo continuo vien computato a norma dei Cann.
201-203; i giorni separati vanno aggiunti. Per giorno
si intende un periodo continuo di 24 ore, a partire dalla mezzanotte (Can. 202 §1).
B. Necessità di rifare il noviziato per intero:
Se qualcuno trascorre più di tre mesi continui o no,
fuori della comunità del noviziato o della casa designata allo scopo, il noviziato è invalido e deve essere
ricominciato per intero o reso valido dalla Santa Sede
(Can. 649 §1). Per i due casi di cui si parla nel DS
1003.3, il tempo equivale a quello trascorso nella casa del noviziato.
C. Supplenza:
Se qualcuno è stato assente per più di quindici giorni
(ma meno di tre mesi) (Can. 649 §1), i giorni omessi
devono essere suppliti, aggiungendoli alla fine, prima
che il noviziato sia considerato come completo e che
la professione possa essere fatta. Devono essere
suppliti solo i giorni oltre i quindici giorni indicati (cfr.
IRNC, p. 231).
1004.4 Esperienze apostoliche:
In base alle determinazioni degli Statuti (vice)provinciali o
del programma di formazione, il Superiore (vice)provinciale, dopo aver ascoltato il suo Consiglio e il maestro dei
novizi, può permettere ai novizi di passare un tempo fuori
della comunità del noviziato e della casa del noviziato per
fare una esperienza apostolica, senza che tale tempo sia
considerato come una interruzione del novizia-to (DS
L08). Ma il tempo trascorso fuori deve essere ag102
giunto ai dodici mesi richiesti dal Diritto Canonico (St.
069, Can. 648 §2).
1005. Programma del noviziato (Ratio Novitiatus)
II programma del noviziato deve essere sottoposto all'approvazione del Governo generale dal Superiore (vice)provinciale con il voto deliberativo del suo Consiglio
straordinario (DS D19, DSP14).
Se gli studi da fare durante il tempo del noviziato non
fossero già compresi nel programma di formazione, è
compito del Superiore (vice)provinciale con il voto deliberativo del suo consiglio straordinario, in base alla norma
dello St. 066, determinarli (DS P15). «L'ambito del diritto
comune», di cui si parla nello statuto 066, va rapportato
al Can. 652 §5 («i novizi non siano occupati in studi o incarichi non direttamente finalizzati a tale formazione [alla
formazione del noviziato]») Renovationis causam, n. 29
offre delle norme che possono essere seguite per l'interpretazione di tale paragrafo.
1006. Documenti
Per entrare in noviziato bisogna presentare i seguenti
documenti:
1006.1 Da parte del candidato:
Certificato di battesimo, di confermazione e di stato libero
(non legato da vincolo matrimoniale) richiesti dal Can.
645 §1.
I candidati che sono stati sposati precedentemente devono presentare un certificato di annullamento del matrimonio o di morte della loro sposa. Quelli che sono stati
membri di un altro Istituto religioso, devono presentare un
attestato di uscita legittima dall'Istituto. I chierici devono
presentare un parere scritto del loro Ordinario (Can. 644).
Questi documenti vanno conservati in archivio.
103
1006.2 Da parte di altre persone:
A. Per ottenere le informazioni richieste dallo St. 051
(cfr. Can. 645 §3) bisogna chiedere la testimonianza
delle persone indicate.
B. Per alcuni candidati, il Can. 645 §2 richiede la testimonianza di alcuni responsabili indicati:
- per un chierico, quella del suo ordinario
- per chi proviene da un seminario diocesano, quella del Rettore del seminario
- per chi è o è stato membro di un istituto religioso
o di una Società di vita apostolica, quella del superiore maggiore dell'Istituto o della Società.
C. I Superiori hanno il diritto di chiedere altre informazioni sotto segreto, se ciò sembra necessario (Can.
645 §4).
1007. Impedimenti
1007.1 Per la validità:
In base al Can. 643 §1, non può entrare validamente in
noviziato:
A. Chi non ha ancora compiuti i diciasette anni.
B. Chi è sposato, fino a quando esiste il legame.
C. Chi è attualmente legato ad un Istituto di vita consacrata o incorporato in una società di vita apostolica (a
meno che non sia iniziato il processo del suo passaggio da un Istituto a un altro; cfr. Can. 684).
D. Chi entra nell'Istituto dietro violenza o per timore grave o per dolo, ovvero chi è accettato dal superiore
che abbia subito simili influenze.
E. Chi ha nascosto la sua incorporazione in un altro Istituto di vita consacrata o in una Società di vita apostolica.
104
1007.2 Per la liceità:
A. In base al Can. 644, non possono essere ammessi al
noviziato:
I.
I chierici secolari senza aver consultato il loro Ordinario del luogo.
II. Coloro che sono carichi di debiti e insolventi.
B. Il nostro diritto generale Redentorista non ha altri impedimenti (cfr. Can. 643 §2).
1007.3 Dispensa:
La dispensa degli impedimenti su indicati deve essere ottenuta dalla Santa Sede. E deve essere richiesta attraverso il Procuratore generale (St. 0129).
1008. Altre questioni
1008.1 Cambiamenti nell'ambito della Congregazione:
II noviziato fatto per essere fratello è valido per essere
studente corista e viceversa. Il Superiore (vice)provinciale con il consenso del suo consiglio ordinario,
può sempre permettere a chi ha fatto la professione come fratello di divenire studente chierico e viceversa (St.
065; DS M12). Chi non ha dichiarato di fare gli studi in vista dell'Ordine sacro, deve essere considerato come novizio o religioso laico.
1008.2 Dimissione dì un novizio:
Cf. DS M08 e DS 2101.
105
Sezione 1100: PROFESSIONE RELIGIOSA
1101. Prima Professione
1101.1 Autorità competente:
A. Ammissione alla prima professione
II Superiore (vice)provinciale, con il consenso del suo
Consiglio ordinario, ammette i novizi alla prima professione (DS M06).
B. Ricevimento della professione
II Superiore (vice)provinciale o il suo delegato può ricevere la professione. Il Superiore di una casa di formazione e il maestro dei novizi sono delegati di diritto per
ricevere i voti (St. 079).
1101.2 Condizioni per la validità:
Perché un novizio emetta validamente la sua prima professione deve adempiere le seguenti condizioni del Can. 656:
A. Deve avere 18 anni compiuti.
B. Deve aver compiuto validamente il suo noviziato.
C. Deve essere stato ammesso liberamente dall'autorità
competente (cfr. DS 1101.1 A).
D. Deve agire liberamente senza genere di violenza, timore grave o dolo.
E. La professione deve essere ricevuta dal Superiore legittimo o da un suo delegato (cfr. DS 1101.1 B).
1101.3 Altre condizioni:
II nostro diritto Redentorista aggiunge le condizioni seguenti
per la liceità:
A. Una domanda scritta del candidato al Superiore (vice)provinciale per la sua ammissione alla professione (St.
077). Il DS Form. 10 indica i punti da inserire nella domanda.
B. Le relazioni scritte dei direttori della formazione, responsabili del candidato, e se il caso lo richiede, l'opi106
nione della comunità nella quale è vissuto (St. 078).
106
C. Un corso dì esercizi di almeno otto giorni pieni deve
precedere la prima professione (St. 070).
1102. Durata dei voti temporanei
1102.1 I voti temporanei devono essere emessi almeno per un
anno (St. 072).
1102.2 II Superiore (vice)provinciale, con il consenso del suo
Consiglio ordinario, determina il tempo che deve trascorrere per ciascuno tra il Noviziato e la professione perpetua (DS M09). Non può essere minore di tre anni, né ordinariamente più di 6 anni (C. 86-2°-e, Can. 655). In casi
eccezionali il Superiore (vice)provinciale, con il consenso
del suo Consiglio ordinario, può prolungare il periodo della professione temporanea, ma la durata totale dei voti
temporanei non oltrepasserà mai i nove anni (C. 657 §2).
1102.3 II Superiore (vice)provinciale, con il consenso del suo
Consiglio ordinario, può permettere d'anticipare la professione perpetua ma non più di un trimestre (DS M10;
Can. 657 §3).
1103. Rinnovo della Professione temporanea
1103.1 Autorità competente:
II professo che domanda liberamente di rinnovare la sua
professione ed è ritenuto adatto, può esservi ammesso.
Se non fosse ritenuto adatto, deve lasciare l'Istituto (Can.
657 §1). Il Superiore (vice)provinciale, dopo aver ascoltato il suo Consiglio ordinario, giudica dell'attitudine del
candidato (DS L09; cfr. DS 1802).
La rinnovazione della professione temporanea può essere ricevuta da coloro già indicati nel DS 1101.1 B. Un parere del CIVC dato a voce, ritiene che ogni superiore locale è ugualmente competente a ricevere tale rinnovazione dei voti temporanei (AG 328/88).
1103.2 Ragioni per opporsi al rinnovo della professione:
Per impedire a qualcuno di rinnovare la sua professione,
si deve avere un giusto motivo (can. 689 §1).
107
Una infermità fisica o psichica, anche contratta durante i voti
temporanei, è una ragione sufficiente per non ammettere al
rinnovo, se, a giudizio degli esperti rende il membro non idoneo alla vita dell'Istituto; a meno che l'infermità non sia stata
contratta in seguito a negligenza da parte dell'Istituto o di lavoro compiuto nell'Istituto stesso (Can. 689 §2). Se però il religioso durante i voti temporanei diventa demente, anche se
non è in grado di emettere la nuova professione, non può tuttavia essere dimesso dall'Istituto (Can. 689 §1).
1104. Professione perpetua
1104.1 Autorità competente:
II professo che ha compiuto il suo tempo di professione temporanea e che spontaneamente richiede di fare la professione
perpetua ed è ritenuto idoneo, vi deve essere ammesso, altrimenti deve lasciare l'Istituto (Can. 657 §1). I motivi di non ammissione sono indicati nel DS 1103.2 (cfr. anche DS 1802).
Il Superiore (vice)provinciale con il consenso del suo Consiglio
ordinario, ammette i candidati alla professione perpetua (DS
M10a; C. 86-2°-c; St. 062-b). Dopo aver ascoltato il parere del
suo Consiglio ordinario, il Superiore (vice)provinciale può rifiutare l'ammissione alla professione perpetua (DS L09).
La professione perpetua può essere rifiutata a coloro che sono
indicati nel DS 1101.1 B.
1104.2 Condizioni per la validità:
Perché un professo emetta validamente la professione perpetua deve adempiere le seguenti condizioni previste dal Can.
658:.
A. Deve aver compiuto i 21 anni di età.
B. Deve essere stato professo temporaneo per tre anni (salvo l'eccezione indicata nel DS 1102.3).
C. Deve essere ammesso liberamente dall'autorità competente (cfr. DS 1104.1).
D. Deve agire liberamente senza alcuna forma di violenza,
timore grave o dolo.
108
E. La professione deve essere ricevuta dal Superiore
legittimo o da un suo delegato (cfr. DS 1101.1 B)
1104.3 Altre condizioni:
II nostro diritto Redentorista aggiunge le seguenti condizioni per la liceità:
A. Una richiesta di ammissione alla professione perpetua e le relazioni indicate nel DS 1103.3 A e B.
B. Una preparazione di un mese, come una specie di
noviziato, in base al programma di formazione della
(vice)provincia (St. 075; cfr. St. 081-a).
1105. Formule di professione
Nell'appendice delle Costituzioni si trovano le formule per
la professione temporanea o perpetua e per il rinnovo
della professione. Si possono aggiungere a tali testi altre
frasi adatte alla circostanza, perché non cambino del tutto il significato (Appendice delle Costituzioni).
1106. Cerimonia della Professione
Per la cerimonia della professione, bisogna seguire i libri
liturgici approvati. Inoltre quello che riceve i voti, deve
avere due testimoni ufficiali determinati (cfr. St. 079).
1107. Certificati e relazioni
1107.1 Prima Professione:
Durante la cerimonia o immediatamente dopo, colui che
ha emesso i voti, chi li ha ricevuti e i due testimoni devono firmare un formulario attestante l'avvenuta professione
(St. 079). Sarà utilizzato il DS Form. 11.1. L'originale deve essere conservato nell'archivio (vice)provinciale. Una
copia di questo attestato deve essere inviata al Governo
generale, il più presto possibile dopo la professione (DS
404.1). Bisogna anche inviare la scheda personale informativa (cfr. DS Form. 11.2).
109
1107.2 Rinnovo della professione:
Coloro che sono indicati nel DS 1107. 1 devono firmare il
certificato attestante il rinnovo della professione (DS Form.
12). Tale certificato deve essere conservato nell'archivio (vice)provinciale. Una copia di questo certificato deve essere
inviata immediatamente al Governo generale (cfr. DS 404.3).
1107.3 Voti temporanei non rinnovati :
Quando qualcuno decide di non rinnovare i suoi voti, o se
non è ammesso alla rinnovazione, deve essere redatto
un
certificato
da conservare
nell'archivio
(vice)provinciale, inviando una nota informativa al Governo
generale a mezzo del DS. Form 15 (cfr. DS 404.3).
1107.4 Professione perpetua:
II DS Form. 13 attestante la professione e firmato da coloro che sono indicati nel DS 1107.1, deve essere conservato nell'archivio (vice)provinciale. Una copia del formulario deve essere inviata al Governo generale e alla
parrocchia di battesimo del professo (cfr. DS 404.4).
1108. Ammissione di un membro di un altro Istituto religioso
Se un membro di un altro Istituto religioso riceve dal Governo generale il permesso di entrare nella Congregazione (DS D22), non c'è bisogno che faccia il noviziato
(IRNC, p. 343). Il genere di prova che deve durare almeno tre mesi (Can. 684 §2) è determinato dal Governo generale (DS D23). Durante questo tempo di formazione,
egli deve osservare il diritto Redentorista (Can. 685 §1).
Al termine del periodo di prova, il Governo (vice)provinciale determina se il religioso può essere ammesso a fare voti perpetui (cfr. DS M10a; Can. 684 §2).
1109. Passaggio da un Istituto secolare o da una Società di vita
apostolica.
Si richiede il permesso della Santa Sede che ha il diritto
di determinare la procedura e le condizioni da seguire
(Can. 684 §5).
110
Sezione 1200: RITORNO IN CONGREGAZIONE
1201. Coloro che son tenuti a ritornare
Sono tenuti a tornare obbligatoriamente in Congregazione:
1201.1 I membri che sono stati esclaustrati quando termina il tempo
dell'indulto, a meno che non sia iniziato un processo di secolarizzazione o di laicizzazione.
1201.2 I membri che sono passati ad un altro Istituto religioso, se
non hanno fatto la professione perpetua nel nuovo Istituto
(Can. 684 §2).
1201.3 I membri che sono stati accettati in una diocesi per un periodo di prova, se non sono stati incardinati definitivamente (cfr.
Can. 265)
1201.4 I membri illeggitimamente assenti dalla casa religiosa (Can.
665 §1).
1202. Riammissione in Congregazione
1202.1 Coloro che sono usciti legittimamente dall'Istituto (Can. 690):
A. Sono coloro che hanno lasciato dopo aver terminato il loro
noviziato, ma prima di emettere i voti (Can. 655 §2), coloro
che hanno lasciato al termine di un periodo di voti temporanei (Can. 688 §1), i non chierici che hanno ottenuto legittimamente un indulto di uscita con la dispensa dei voti
(Can. 691), i chierici che sono stati incardinati (Can. 693).
B. Coloro che sono elencati in A. possono essere riammessi
dal Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio
(DS D24), Non è necessario che essi rifacciano il noviziato. Il Superiore generale determina per essi un certo tempo di prova prima di una nuova professione temporanea.
Questa deve avere una durata di almeno tre anni (Cann.
655 e 657). Si può conteggiare il tempo trascorso con i voti
temporanei prima di abbandonare (NCNL, p. 262). Il Superiore (vice)provinciale può prolungare questo tempo di
prova prima della professione (DS K15).
111
C. I chierici che sono stati laicizzati a mezzo di un indulto non possono tornare in Congregazione, senza il
permesso della Santa Sede.
1202.2 Coloro che non hanno lasciato legittimamente:
Coloro che sono stati dimessi dalla Congregazione non
possono essere riammessi senza il permesso della Santa
Sede.
1203. Procedura per la riammissione
1203.1 II Superiore (vice)provinciale deve inviare al Superiore
generale i seguenti documenti:
A. Una domanda scritta e firmata dal richiedente, che
esponga il motivo per cui egli desidera tornare in
Congregazione, descrivendo la sua vita, in particolare
dal giorno in cui egli ha lasciato la Congregazione.
B. Il parere scritto e firmato dal Superiore (vice)provinciale, alcune precisazioni sulla richiesta.
Deve cercare di ottenere la testimonianza di altre
persone (p.es. il parroco del richiedente, di altri sacerdoti, dei collaboratori ecc.) in maniera tale che si
possa giungere a conoscere lo stato di salute, la
buona condotta e la retta intenzione del richiedente.
C. Tutte le altre informazioni che aiutino a prendere una
decisione.
1203.2 È compito del Superiore generale, con il consenso del
suo Consiglio approvare la domanda. Quando il permesso deve essere dato dalla Santa Sede, a questa sarà inviata in seguito tutta la documentazione.
112
Sezione 1300: OBLATI
1301. Associazione di Oblati
L'istituzione di una Associazione di Oblati in una delle
nostre case è riservata al Superiore generale (DS B07).
1302. Ammissione di Oblati
L'ammissione di alcune persone nella categoria di Oblati
della Congregazione è riservata al Superiore generale (DS
B07). Quando la richiesta di ammissione proviene da una
(vice)provincia, deve comprendere una lettera di raccomandazione del Superiore (vice)provinciale indicante:
A. Il nome e il cognome della persona in oggetto, esattamente come deve essere indicato nell'attestato di
ammissione;
B. L'indirizzo completo della persona;
C. Le ragioni per cui questa persona merita l'ammissione.
1303. Privilegi
Gli Oblati godono di tutte le indulgenze e altri favori spirituali, ma non delle facoltà, concesse alla Congregazione
del Sommo Pontefice (CP 56). Nel 1968 (DA, 1977, pp.
73-74), la S. Penitenzieria ha stabilito che alle condizioni
abituali un Oblato può lucrare l'indulgenza plenaria:
A. Nel giorno della iscrizione;
B. Nelle feste del SS. Redentore, dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, della Madonna
del Perpetuo Soccorso, di S. Alfonso de' Liguori, di S.
Clemente M. Hofbauer, di S. Gerardo Majella, di S.
Giovanni Nepomuceno Neumann.
113
Capitolo VI. Assenza dalla comunità religiosa
Sezione 1400: PERMESSO DI ASSENZA
1401. Significato
L'assenza dalla comunità o casa religiosa, è la situazione
di un religioso che risiede legittimamente, per un lungo
periodo di tempo, fuori di una comunità della Congregazione. E' sempre tenuto ad osservare i voti, sebbene il
Superiore possa fare delle concessioni adatte alla sua
condizione di vita.
Non si tratta di uscita dalla Congregazione. Si tratta semplicemente del permesso di vivere fuori della comunità.
Questo permesso d'assenza, può essere concesso, p.es.
se un confratello deve vivere per un periodo molto lungo,
in un luogo dove non vi è una comunità redentorista, per
ragioni di salute, di aiuto da prestare a un parente infermo, di studi da fare, di ministero apostolico ecc. L'assenza può precedere qualche volta un processo di uscita
dall'istituto.
1402. Motivi
1402.1 Motivi previsti dal diritto:
II Can. 665 §1 indica questi motivi: problemi di salute,
studi, ministero da esercitare a nome dell'Istituto.
1402.2 Altre ragioni:
Per una giusta causa (St. 0211; Can. 665 §1).
1403. Conseguenze
Coloro che hanno un permesso di assenza per i motivi
indicati nel DS 1402.1 (cattiva salute, studi, apostolato)
conservano la voce attiva e passiva. Coloro che hanno il
permesso di assenza per altri motivi perdono l'una e l'altra voce (St. 0211; DC 212-d).
114
1404. Competenza
1404.1 Per i motivi indicati nel DS 1402.1 (vd. sopra):
II Superiore (vice)provinciale, con il consenso del suo Consiglio ordinario, può concedere il permesso, ma per non più di
un anno (DS M04). Per più di un anno il permesso di prolungare l'assenza deve richiedersi alla Santa Sede. (O bisogna
chiedere qualche altro indulto, p. es. l'esclaustrazione).
1405.
Procedura da seguire
Nel caso in cui il Superiore (vice)provinciale può concedere
il permesso, deve redigere un documento, come è indicato
nel DS Form. 14. L'originale deve essere inviato al confratello che riceve il permesso, ed una copia deve essere conservata nell'archivio (vice)provinciale se l'assenza comporta
la perdita della voce attiva e passiva.
Nel caso per cui bisogna ricorrere alla Santa Sede, il Superiore (vice)provinciale deve far giungere al Superiore i seguenti documenti:
A. Una domanda firmata dal confratello e datata con le
motivazioni e l'indicazione della sua posizione (laico,
diacono, sacerdote). Deve anche indicare per quanto
tempo egli desidera vivere fuori della comunità.
B. Il parere firmato e datato del Superiore (vice)provinciale.
C. Nel caso di una richiesta di prolungamento, bisogna inviare di nuovo i documenti indicati in A e B.
1406. Assenza illegittima dalla comunità
Se qualcuno lascia illegittimamente la casa religiosa con
l'intenzione di sottrarsi all'autorità dei suoi Superiori (Can.
665 §2), può essere dimesso dalla Congregazione, se la
sua situazione si prolunga oltre sei mesi (Can. 696 §1). E
perde la voce attiva e la voce passiva (DC 212-c) quando
viene dichiarato illegittimamente assente dal suo Superiore (vice)provinciale. I suoi Superiori sono tenuti a ricercarlo con sollecitudine ad aiutarlo a ritornare e a perseverare nella sua vocazione (Can. 665 §2).
115
Se tale azione non porta ad alcun risultato e se l'assenza
sorpassa i sei mesi, il Superiore (vice)provinciale deve ricorrere ad una delle seguenti strategie, con il parere del
suo consiglio:
- lasciare la situazione, così come è, per un certo
tempo e per ragioni pastorali; se è possibile, si
chiederà al confratello, di firmare la rinuncia al diritto di voto (cfr. DS Form. 14.2).
- far sapere al confratello che se egli non regolarizza la sua situazione entro una data stabilita sarà
privato del suo diritto di voto e passibile di dimissione. Se egli non regolarizza la sua situazione, il
consiglio (vice)provinciale procederà ad una dichiarazione del fatto di assenza illegittima (cfr.
Form. 14.3)
- come misura estrema, iniziare la procedura di dimissione (cf. DS 2103)
Se non si conosce dove risiede il confratello in questione,
un avviso con le informazioni del DS Form. 14.3 dovrà
essere posto in pubblico nella casa (vice)provinciale e
nella casa dove il confratello ha abitato prima di uscire.
Tale avviso sarà pubblicato anche nel bollettino della (vice)provincia. Nell'avviso dovrà essere richiesto a tutti coloro che ne siano a conoscenza l'indirizzo dell'interessato
con l'invito a renderlo edotto a comunicarlo al Superiore
(vice)provinciale.
1407. Informazioni da trasmettere al Governo generale
Una copia del permesso di assenza che comporta la perdita della voce attiva e della voce passiva (cfr. DS 1403)
deve essere trasmessa al Governo generale, al più presto. Se il confratello ritorna prima del termine dell'assenza, bisogna ugualmente informare il Governo generale.
Se qualcuno è stato dichiarato illegittimamente assente
dal suo Superiore (vice)provinciale, il Governo generale
deve essere immediatamente informato.
116
Capitolo VII. Separazione dalla Congregazione
Sezione 1500: MODI DI SEPARAZIONE DALLA CONGREGAZIONE
1501. Significato
Vi sono diversi modi per un religioso di separarsi dalla
Congregazione. Viene offerta, in questa sezione, una
breve indicazione sui possibili modi di lasciare la Congregazione con riferimenti alle altre sezioni di questo Direttorio dove si trova una informazione completa.
1502. Assenza dalla comunità
Non si tratta di un caso di uscita dalla Congregazione. Si
tratta piuttosto del permesso di vivere fuori di una comunità dell'Istituto. Cfr. DS Sezione 1400: PERMESSO DI
ASSENZA.
1503. Esclaustrazione
Si tratta di un indulto concesso a un professo perpetuo
della Congregazione di vivere fuori dall'Istituto e dalle sue
comunità con dispensa dagli obblighi della vita religiosa
che sono incompatibili con la sua nuova condizione: per
es. egli può cercare un lavoro remunerato e usare liberamente del salario. Vi sono attualmente tre specie di esclaustrazione:
1503.1 Esclaustrazione (semplice):
Può essere concessa a un professo laico. Può essere
anche concessa a un chierico che ha l'intenzione di continuare nel suo stato e che è stato ammesso da un Vescovo a risiedere come sacerdote nella sua diocesi, senza essere subito incardinato. (Se il chierico è incardinato,
egli chiede la secolarizzazione non l'esclaustrazione).
Cfr. DS 1602: Esclaustrazione (semplice).
1503.2 Esclaustrazione qualificata:
Può essere concessa a un chierico che desidera vivere
come laico. Cfr. DS 1603: Esclaustrazione qualificata.
117
1503.3 Esclaustrazione imposta dalla Santa Sede:
Non è richiesta dal religioso, ma gli viene imposta, su
domanda del Superiore generale, per gravi motivi come
per es. il bene comune. Può essere imposta sia ai chierici che ai non chierici. Cfr. DS 1604: Esclaustrazione imposta dalla Santa Sede.
1504. Passaggio a un altro Istituto
Consiste nell'uscita dall'Istituto per entrare in un altro Ordine religioso o un'altra Congregazione, o un Istituto secolare, o in una Società apostolica, cfr. DS Sezione 1700:
PASSAGGIO AD UN ALTRO ISTITUTO.
1505. Cessazione dei voti
Si tratta del caso di un professo di voti temporanei che
sceglie di non rinnovare i suoi voti quando essi scadono,
o quando l'autorità competente rifiuta l'autorizzazione al
rinnovo. Cfr. DS Sezione 1800: CESSAZIONE DEI VOTI.
1506. Uscita dell'Istituto con dispensa dei voti (Secolarizzazione)
Nota: II nuovo Codice di diritto canonico parla abitualmente di un «Indulto di uscita dall'Istituto» («Indultum discedendi ab Instituto») invece di «secolarizzazione».
(Vedere comunque il Can. 684 §2)
1506.1 Dispensa dai voti temporanei:
Se qualcuno non reputa prudente attendere la cessazione dei suoi voti temporanei per uscire, può chiedere l'indulto di uscita dalla Congregazione (detto altrimenti dispensa dei suoi voti temporanei). Cfr. DS Sezione 1903:
Dispensa dai voti temporanei.
1506.2 Dispensa dai voti perpetui:
Per un professo di voti perpetui, l'indulto di uscita dall'Istituto (cioè la dispensa dai voti perpetui), può essere data
se si tratta di un non chierico. (I chierici non possono essere dispensati dai loro voti perpetui se non si attua un
altro procedimento riguardante la loro condizione nella
Chiesa). Cfr. sezioni seguenti.
118
1506.3 Incardìnazione senza un periodo precedente di attesa:
Un chierico può ricevere la dispensa dei suoi voti perpetui, se
deve essere incardinato immediatamente in una diocesi, senza
un periodo precedente di prova. (Questo caso vien chiamato
comunemente «secolarizzazione pura e semplice»). Cfr. DS
1905: Incardinazione senza un periodo precedente di attesa.
1506.4 Periodo precedente di attesa in vista dell'incardinazione.
Un chierico può domandare l'indulto per fare un periodo di esperimento prima di essere incardinato in una diocesi. Questo
indulto non può essere concesso che dalla Santa Sede. Cfr.
DS 1906: Incardinazione dopo un periodo di esperimento.
1507. Perdita dello stato clericale (laicizzazione)
1507.1 Perdita dello stato clericale (laicizzazione) per un diacono
con dispensa dal celibato clericale:
Questo indulto fa passare il diacono allo stato laicale e non
è concesso che dalla Santa Sede. Cfr. DS 2001: perdita
dello stato clericale (laicizzazione) per un diacono.
1507.2 Perdita dello stato clericale (laicizzazione) per un sacerdote
senza la dispensa del celibato sacerdotale:
Questo indulto fa passare un sacerdote allo stato laicale:
anche se è tenuto sempre ad osservare il voto del celibato
che egli ha emesso quando ha ricevuto gli ordini sacri. Questo indulto non viene concesso che dalla Santa Sede. Cfr.
DS 2002: Perdita dello stato clericale (laicizzazione) per un
sacerdote senza dispensa dal celibato clericale.
1507.3 Perdita dello stato clericale (laicizzazione) per un sacerdote
con dispensa dal celibato sacerdotale:
Questo indulto dispensa un sacerdote dagli obblighi della vita religiosa e lo riduce allo stato laicale e lo dispensa dall'obbligo di osservare il voto del celibato che egli ha emesso
quando ha ricevuto gli ordini sacri. Questo indulto è concesso solo dal Papa. Cfr. DS 2003: Perdita dello stato clericale
(laicizzazione) per un sacerdote con dispensa dal celibato
clericale.
119
1508. Dimissione dalla Congregazione
Per alcuni delitti e offese gravi contro il diritto particolare
dell'Istituto, un membro può essere dimesso dalla Congregazione. Vi sono due specie di dimissione:
1508.1 Dimissione per diritto, automatica o ipso facto:
Un membro che ha commesso alcuni delitti indicati nel diritto generale è dimesso automaticamente. Cfr. DS 2102:
Dimissione di diritto.
1508.2 Dimissione per decreto:
Per alcuni delitti un membro può essere dimesso dalla
Congregazione a giudizio del Governo generale. Cfr. DS
2103: Dimissione per decreto.
1509. Espulsione dalla casa religiosa
In certi casi molto urgenti, un membro può essere espulso immediatamente dalla casa religiosa. Cfr. DS 2104:
Espulsione dalla casa religiosa.
120
Sezione 1600: ESCLAUSTRAZIONE
1601. Significato
L'esclaustrazione è la condizione di un professo che vive fuori dell'Istituto, pur restandone membro, ma con dispensa degli obblighi della vita religiosa (eccetto il celibato), che sono
incompatibili con la sua nuova condizione di vita: p. es., può
avere un lavoro con salario e disporre liberamente del suo
salario. Secondo la prassi corrente della Santa Sede vi sono
tre specie di esclaustrazione:
1602. Esclaustrazione (semplice)
1602.1 Definizione:
Sì tratta dell'esclaustrazione che viene concessa a un nonchierico, o ad un chierico che ha l'intenzione di vivere da
chierico senza intenzione di chiedere l'incardinazione e al
quale un Vescovo ha concesso di risiedere nella sua diocesi.
Se il chierico desidera l'incardinazione, chiederà un indulto di
uscita dall'Istituto (secolarizzazione) e non esclaustrazione.
1602.2 Motivi:
Per fare questa richiesta ci vogliono delle ragioni gravi.
1602.3 Conseguenze (Can. 687)
A. Il religioso è esentato da tutti gli obblighi (eccetto il
celibato) che sono incompatibili con la sua nuova
condizione di vita.
B. Rimane pertanto sotto l'autorità dei suoi superiori ed è affidato alla loro cura, come anche è alle dipendenze dell'Ordinario del luogo (soprattutto se si tratta di un chierico).
C. Può continuare a portare l'abito dell'Istituto, salvo che
l'indulto non prescriva altrimenti.
D. E' privato della voce attiva e passiva durante il periodo dell'esclaustrazione (DC 212-b).
E. Alla scadenza dell'indulto, egli deve tornare nell'Istituto, a meno che l'indulto non sia prolungato.
121
1602.4 Competenza:
A. Il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio
(DS D31), può concedere l'indulto di esclaustrazione, ma
per non più di tre anni. Se si tratta di un chierico, bisogna
ottenere il consenso previo e per iscritto dell'Ordinario del
luogo, dove il Congregato deve risiedere (Can. 686 §1).
B. La proroga dell'indulto o la concessione di un indulto oltre
i tre anni deve essere richiesta alla Santa Sede. Se si
tratta di un chierico, si deve ottenere di nuovo il consenso
previo dell'Ordinario del luogo (Can. 686 §1).
1602.5 Procedura:
II Superiore (vice)provinciale deve far giungere al Superiore
generale i seguenti documenti:
A. Una domanda firmata e datata del religioso, con i motivi
della sua richiesta e con l'indicazione se si tratta di fratello, diacono e sacerdote. Deve anche indicare quanto
tempo ha intenzione di rimanere fuori dall'Istituto.
B. Il parere datato e firmato del Superiore provinciale (ed
eventualmente del Superiore (vice)provinciale).
C. Se si tratta di un chierico, una lettera datata e firmata dell'Ordinario del luogo che indichi che il soggetto può risiedere (ed esercitare il ministero) nella sua diocesi.
D. Per una domanda di proroga, bisogna inviare di nuovo i
documenti indicati in A, B e C.
E. Appena l'indulto è concesso, verrà inviato al Superiore
(vice)provinciale per essere trasmesso al religioso.
1603. Esclaustrazione qualificata
1603.1 Definizione:
Si tratta di una esclaustrazione concessa a un chierico che
vuoi vivere da laico.
1603.2 Motivi:
Per fare questa domanda è necessario un grave motivo
(Can. 686 §1).
122
1603.3 Conseguenze:
Ecco come abitualmente è concesso questo indulto :
A. Il religioso viene esentato da tutti gli obblighi derivanti
dai suoi voti religiosi e dal suo stato clericale (salvo il
celibato clericale), che sono incompatibili con la sua
nuova condizione di vita.
B. E' privato di tutti i privilegi clericali e dell'esercizio dei
ministeri ecclesiastici: può ricevere i sacramenti come
un laico.
C. Rimane sotto il controllo e la cura dei suoi Superiori: il
Superiore (vice)provinciale deve comunicare all'Ordinario del luogo l'indirizzo di residenza del religioso,
non appena questi ha ricevuto l'indulto.
D. Non può portare l'abito religioso né vestire da chierico.
E. Perde la voce attiva e la voce passiva (DC 212-b;
Can. 687).
F. Deve indicare per iscritto al suo Superiore che dal
momento provvedere personalmente alle sue necessità, senza ricorrere all'Istituto:
G. Al termine dell'indulto, egli deve tornare in Congregazione o ricorrere alla Santa Sede.
1603.4 Competenza:
A. La Santa Sede continua a riservarsi l'esclaustrazione
qualificata. Il Superiore generale, con il consenso del
suo Consiglio, (DS D31), deve approvare la domanda
prima di presentarla alla Santa Sede. L'indulto è concesso abitualmente per un anno.
B. Per la proroga dell'Indulto bisogna ricorrere alla Santa
Sede.
1603.5 Procedura:
Bisogna inviare al Superiore generale i documenti seguenti, perché vengano trasmessi alla Santa Sede.
123
A. Una domanda datata e firmata dal religioso, indicante i
suoi dati personali (nome, [vice] provincia, genitori, luogo
e data di nascita, di professione, di ordinazione), la sua
storia (durante la sua infanzia, il piccolo seminario, il noviziato, lo studentato, i fatti cioè relativi al problema) e le
gravi ragioni per la sua richiesta. E' prescritta anche una
dichiarazione firmata nella quale risulti come egli potrà
provvedere alle sue necessità durante questo periodo.
B. Una dichiarazione datata e firmata dal Superiore provinciale (ed eventualmente dal Superiore (vice)provinciale) che indichi esaurientemente cosa egli
pensa dei motivi addotti.
C. Informazioni riguardanti il problema, emergenti dalle
certificazioni, come i pareri dei direttori della formazione
dati durante il periodo della formazione o dei superiori
locali delle case dove il richiedente è vissuto, ed anche,
nella misura della loro utilità e comunicabilità, delle informazioni relative al caso provenienti dai medici, da
psicologi ecc.
D. Sarà indicato ciò che è stato fatto per aiutare il confratello a perseverare nella vita religiosa e clericale.
E. Per una proroga, il religioso deve fare una nuova domanda, spiegare chiaramente la sua presente situazione e le ragioni della richiesta di proroga. Ci vuole anche
una nuova dichiarazione del Superiore che indichi esaurientemente ciò che egli pensa della situazione del soggetto ed esprimere il suo parere sulla durata dell'indulto
di proroga.
F. Quando l'indulto è stato concesso, verrà inviato al Superiore (vice)provinciale per essere trasmesso all'interessato.
1604. Esclaustrazione imposta dalla Santa Sede (Can. 686 §3)
1604.1 Definizione:
Questa forma di esclaustrazione non è richiesta dal religioso, ma gli è imposta, su domanda della Congregazione.
Può essere imposta ai chierici e ai non chierici.
124
1604.2 Motivi:
I motivi devono essere gravi e deve essere salvata la giustizia e la carità. Questi motivi possono essere il bene comune della Congregazione per atti non molto gravi né sufficienti per meritare la dimissione dalla Congregazione.
1604.3 Conseguenze:
Sono le stesse che per l'esclaustrazione semplice, salvo
che il rescritto non decida altrimenti. La durata viene fissata dalla Santa Sede.
1604.4 Competenza:
II caso deve essere presentato al Superiore generale, il
quale, con il consenso del suo Consiglio, può presentare
la richiesta alla Santa Sede (DS D33).
1604.5 Procedura:
Non è stata pubblicata alcuna procedura da parte della
Santa Sede. Per procedere a questa forma di esclaustrazione bisogna interpellare il Governo generale.
125
Sezione 1700: PASSAGGIO AD UN ALTRO ISTITUTO
1701. Significato
Si tratta del caso di un religioso che lascia la Congregazione per passare ad un altro Istituto o Congregazione, a
un Istituto secolare o ad una società di vita apostolica.
1702. Conseguenze (Cann. 684 e 685)
II religioso inizia nel nuovo Istituto un periodo di prova di
almeno tre anni. Durante questo periodo sono sospesi il
diritto alla voce attiva e passiva, e i suoi obblighi (p. es.
permessi da richiedere ai suoi Superiori); egli è sottoposto
al diritto del nuovo Istituto. Al momento della sua professione perpetua nel nuovo Istituto decadano voti, diritti e
obblighi del redentorista. Se egli lascia il nuovo Istituto o
gli viene negato il permesso di fare i voti perpetui, egli deve tornare nella nostra Congregazione od ottenere un indulto di uscita dalla vita religiosa (secolarizzazione).
1703. Competenza
Se qualcuno ha intenzione di entrare in un altro Istituto religioso, il permesso gli può esser dato dai Superiori generali o Supremi moderatori dell'uno e l'altro Istituto, con il
consenso dei loro rispettivi Consigli (DS D27).
Se il religioso desidera passare a un Istituto secolare o ad
una Società di vita apostolica, il permesso deve essere
concesso dal Superiore generale con il consenso del suo
Consiglio (DS D28), che presenta in seguito la domanda
alla Santa Sede.
1704. Procedura
1704.1 Ordinariamente il religioso deve iniziare con passare un
certo tempo non ufficiale nel nuovo Istituto, prima di fare
la domanda. Il Superiore (vice)provinciale gli può concedere nel caso un permesso di assenza dalla comunità
(cfr. DS M04; DS 1400).
126
1704.2 II Superiore (vice)provinciale deve presentare al Superiore
generale i documenti seguenti:
A. Una richiesta datata e firmata dal religioso, con una
esposizione dettagliata dei motivi della richiesta.
B. Un documento datato e firmato con il parere del Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio
(ed eventualmente un documento del Superiore (vice)provinciale).
C. Il permesso scritto del Superiore generale o Supremo
moderatore del nuovo Istituto, con il consenso del
suo Consiglio, affinché il religioso possa iniziare un
periodo di prova nel nuovo Istituto.
1704.3 La domanda deve essere approvata dal Superiore generale
con il consenso del suo Consiglio. Se si tratta del passaggio
a un Istituto secolare o ad una Società di vita apostolica, tali
documenti devono essere inviati dal Superiore generale alla
Santa Sede.
1704.4 Quando il permesso è stato concesso bisogna comunicarlo
al Superiore (vice)provinciale. Ricevuto il permesso avviene
il trasferimento del religioso. Si richiede ordinariamente di
tenere al corrente il Superiore generale dello sviluppo del
caso, fino a che il religioso non abbia fatto la professione
perpetua. Deve essere inviato al governo generale dal Superiore (vice)provinciale una comunicazione ufficiale della
professione perpetua del religioso trasferito (o del suo ritorno nella nostra Congregazione).
127
Sezione 1800: CESSAZIONE DEI VOTI
1801. Nozione
Questo caso riguarda i professi di voti temporanei che non
intendono rinnovare i voti alla scadenza, o coloro ai quali
l'autorità competente nega l'autorizzazione a rinnovarli.
1802. Competenza
Se qualcuno decide liberamente di non rinnovare i suoi
voti, non vi è alcuna procedura particolare da seguire
(cfr. Can. 688 §1).
E' facoltà del Superiore (vice)provinciale dopo aver ascoltato il suo Consiglio ordinario, negare a qualcuno l'autorizzazione al rinnovo dei voti temporanei o di emettere i
voti perpetui. Vedere la spiegazione sopra nel DS 1103.1
e 1104.1.
1803. Procedura
Se qualcuno non rinnova i suoi voti, l'attestazione con la
data della scadenza deve essere conservata negli archivi
(vice)provinciali. Se si nega a qualcuno l'autorizzazione a
rinnovare i suoi voti, devono essere ugualmente conservate le attestazioni della decisione con l'indicazione delle
ragioni.
In tutti i casi di non rinnovazione dei voti, bisogna informare il Governo generale che il soggetto non fa più parte
della Congregazione. Si utilizzi allo scopo il DS Form. 15.
128
Sezione 1900: USCITA DALL'ISTITUTO (DISPENSA DAI VOTI;
SECOLARIZZAZIONE)
1901. Definizione e forme
II nuovo Codice di diritto canonico parla in genere di un
«Indulto di uscita dall'Istituto», che comporta la dispensa
dei voti (Cann. 688 e 692).
Vi sono tre forme di uscita dall'Istituto:
1901.1 La secolarizzazione semplice: questa riguarda i non chierici
sia di voti temporanei che di voti perpetui e i chierici di voti
temporanei.
1901.2 L'incardinazione (definitiva o dopo esperimento): questa
forma di secolarizzazione riguarda i chierici che lasciano la
Congregazione per entrare nel clero diocesano.
1901.3 La perdita dello stato clericale (chiamata precedentemente
laicizzazione): questa forma di secolarizzazione riguarda i
chierici che vogliono vivere da laici, con o senza la dispensa
del celibato clericale (cfr. DS 2000).
1902. Notifica
L'indulto di uscita dall'Istituto ha effetto da quando è stato
concesso e notificato al richiedente, a meno che al momento della notifica, questi non lo rifiuti (Can. 692). Questa
notifica deve essere fatta per scritto o a viva voce davanti
due testimoni. Non è necessaria l'accettazione formale dell'indulto; basta che al momento della notifica il soggetto
non l'abbia rifiutato (IRNC p. 358). Ma è necessario un attestato scritto con la firma del soggetto (o la firma dei testimoni) nel quale si dichiara che egli ha ricevuto la notifica.
1903. Dispensa dei voti temporanei
1903.1 Significato:
Se qualcuno pensa non essere prudente di attendere la
scadenza dei suoi voti per uscire dall'Istituto, egli può
chiedere un indulto di uscita (cioè una dispensa dai voti
temporanei).
129
1903.2 Motivi:
Si richiedono motivi gravi (Can. 688 §2).
1903.3 Conseguenze:
Viene dispensato da tutti gli obblighi provenienti dai suoi voti;
perde tutti i diritti nella Congregazione la quale per il futuro non
ha alcun obbligo di giustizia nei suoi riguardi, anche se la
Congregazione possa essere chiamata a venirgli in aiuto (C.
148).
1903.4 Competenza:
II Superiore (vice)provinciale con il consenso del suo Consiglio
ordinario, come delegato del Superiore generale, può dispensare dai voti temporanei (DS M11).
1903.5 Procedura:
A. Il Superiore (vice)provinciale deve redigere un decreto di
dispensa, in conformità al Formulario 16.1 del DS. Il decreto deve essere dato al soggetto, insieme al Formulario di
accusa di ricevuta (che si trova nel DS Form. 16.2).
B. Una copia della dispensa deve essere conservata negli
archivi (vice)provinciali, come pure la ricevuta di notifica.
Una copia di questi due documenti deve essere inviata al
Governo generale (cfr. DS 404.7).
1904. Dispensa dei voti perpetui
1904.1 Significato:
Un indulto semplice di uscita dall'Istituto (che comporta la dispensa dei voti perpetui) viene concessa solamente a un professo di voti perpetui non chierico. (I chierici devono domandare l'incardinazione o la perdita dello stato clericale; cfr. sotto).
1904.2 Motivi:
Per chiedere tale indulto ci devono essere «dei motivi molto
gravi, da ponderare davanti al Signore» (Can. 691 §1).
1904.3 Conseguenze:
Cfr. DS 1903.3.
130
1904.4 Autorità competente:
In base ad un privilegio, il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, può concedere l'indulto di uscita
dall'Istituto con la dispensa dei voti perpetui (DS D26).
1904.5 Procedura:
II Superiore (vice)provinciale deve inviare al Superiore
generale i seguenti documenti:
A. Una domanda datata e firmata dal soggetto, che indichi le gravissime ragioni che lo spingono a fare la
domanda con annotate le date precise della sua prima professione e della professione perpetua.
B. Il parere datato e firmato dal Superiore provinciale
(ed eventualmente quello del Superiore (vice)provinciale), con il parere del suo Consiglio ordinario.
C. E' utile inviare anche il parere datato e firmato dell'ultimo Superiore immediato (p. es., del Prefetto degli
studenti, del Rettore) nei riguardi della richiesta del
soggetto.
D. Quando l'indulto è stato concesso, bisogna informare
il Superiore (vice)provinciale che lo trasmetterà al
soggetto (cfr. DS 1902). L'accusa di ricevuta deve
essere inviata immediatamente al Governo generale.
1905. Incardinazione senza periodo di esperimento
1905.1 Significato:
Si tratta del caso di un chierico che chiede di essere incardinato immediatamente in una diocesi, senza periodo
precedente di prova e quindi di essere dispensato dai
suoi voti nella Congregazione. (Questo caso è chiamato
abitualmente «secolarizzazione pura e semplice»).
1905.2 Motivi:
Per chiedere questo indulto, bisogna avere «ragioni gravissime, da ponderare davanti al Signore» (Can. 691 §1).
131
1905.3 Conseguenze:
II soggetto passa immediatamente sotto l'autorità dell'ordinario del luogo. E' dispensato da tutti gli obblighi provenienti dai suoi voti e perde tutti i suoi diritti nella Congregazione (C. 148).
1905.4 Autorità competente:
In base ad un privilegio, il Superiore generale con il consenso del Consiglio generale, può concedere questa dispensa. (DS D29).
1905.5 Procedura:
II Superiore (vice)provinciale deve inviare al Superiore
generale:
A. Una domanda datata e firmata che indichi il suo stato
(sacerdote o diacono), i gravissimi motivi che lo spingono a fare questa domanda, le date precise della
sua prima professione e della sua professione perpetua. La lettera deve dichiarare chiaramente che egli
chiede di essere incardinato immediatamente.
B. Il parere datato e firmato del Superiore provinciale
(ed eventualmente quello del Superiore (vice)provinciale) incluso il parere del suo Consiglio ordinario.
C. E' utile inviare anche il parere datato e firmato dell'ultimo Superiore immediato del soggetto (p.es. Prefetto
degli studenti, Rettore).
D. Una lettera datata e firmata dal vescovo del luogo,
che indichi che Egli incardinerà il soggetto nella sua
diocesi, non appena avrà ricevuto la comunicazione
che questi è stato dispensato dai voti.
E. Non appena l'indulto è stato concesso, sarà inviato al
Superiore (vice)provinciale che lo deve trasmettere al
vescovo che lo sottopone al soggetto per l'accusa di
ricevuta (cfr. DS 1902). Il vescovo deve inviare tale
documento al Governo generale.
132
1906. Incardinazione dopo un periodo di esperimento
1906.1 Significato:
Si tratta del caso di un chierico che chiede di essere incardinato in una diocesi dopo un periodo di prova, che non deve oltrepassare i cinque anni. Durante il periodo di prova
sarà nella condizione di esclaustrato e al momento della
sua incardinazione dispensato automaticamente dai suoi
voti nella Congregazione.
1906.2 Motivi:
Per chiedere questo indulto, bisogna avere «delle ragioni
gravissime da ponderare davanti al Signore» (Can. 691 §1).
1906.3 Conseguenze:
II soggetto passa sotto l'autorità dell'Ordinario del luogo. E'
sottratto temporaneamente a tutti gli obblighi dei suoi voti
religiosi, e perde temporaneamente tutti i suoi diritti nella
Congregazione (cioè egli è esclaustrato). Se non termina il
periodo di prova, egli deve tornare in Congregazione
Quando è incardinato definitivamente dall'Ordinario del luogo
o se termina i 5 anni di esperimento senza essere rifiutato dal
vescovo, è incardinato definitivamente per diritto (Can. 693) e
cessano tutti i suoi diritti e obblighi nella Congregazione.
1906.4 Autorità competente:
Questa forma di indulto è concessa dalla Santa Sede. Il
Superiore generale con il consenso del Consiglio generale,
deve approvare precedentemente la richiesta (DS D30).
1906.5 Procedura:
Si segue la stessa procedura dell'incardinazione senza periodo di esperimento (cfr. DS 1905.5): tenendo presente che sia
la richiesta come la lettera del vescovo devono indicare esplicitamente che si tratta di una accettazione in vista di un periodo di prova prima dell'incardinazione («praevio experimento»).
Quando il soggetto è incardinato definitivamente (o se torna in Congregazione) il Superiore (vice)provinciale deve
informare il Governo generale.
133
Sezione 2000: PERDITA DELLO STATO CLERICALE
(LAICIZZAZIONE)
2001. Perdita dello stato clericale (laicizzazione) per un diacono
con dispensa del celibato clericale
2001.1 Significato:
Questo indulto fa passare un diacono allo stato laicale, dispensandolo dai suoi voti religiosi e liberandolo dagli obblighi
dello stato clericale, ivi compreso il celibato.
2001.2 Motivi:
Per domandare tale indulto, bisogna avere «motivi gravissimi
da ponderare dinanzi al Signore» (Can. 691 §1) di uscire dall'Istituto, benché non siano richieste che delle ragioni gravi
per la perdita dello stato clericale (Can. 290 3°).
2001.3 Conseguenze:
Cessano i diritti e gli obblighi nella Congregazione, come pure, da parte della Congregazione, tutti gli obblighi di giustizia
nei riguardi del soggetto, anche se la Congregazione possa
esser chiamata a venirgli caritatevolmente in aiuto (C. 148).
Cessano egualmente tutti i suoi diritti e obblighi di chierico,
come tutti gli uffici e funzioni clericali e poteri delegati. Gli è
vietato di esercitare i suoi Ordini (Can. 292).
2001.4 Autorità competente:
Questo indulto non è concesso che dalla Santa Sede, attraverso la congregazione competente del Vaticano. La richiesta deve essere approvata precedentemente dal Superiore
generale con il consenso del Consiglio generale (DS D34).
2001.5 Procedura:
Devono essere inviati al Superiore generale perché li trasmetta alla Santa Sede i documenti seguenti:
A. Una domanda datata e firmata dal soggetto che indichi i
suoi dati personali (nome, [vice] provincia, genitori, luogo
e data di nascita, di professione e di ordinazione), la sua
storia (fatti della sua infanzia, del piccolo seminario, del
134
noviziato, dello studentato, e di dopo l'ordinazione) e le
gravissime ragioni della sua richiesta.
B. Una dichiarazione datata e firmata dal Superiore provinciale (ed eventualmente dal Superiore (vice)provinciale), che indichi dettagliatamente ciò che egli
pensa dei motivi addotti. Deve anche indicare ciò che è
stato fatto per aiutare il confratello a perseverare nella
sua vita religiosa e clericale.
C. Delle informazioni relative al caso, come attestati, p.es. il
parere dei responsabili della formazione redatti al tempo
della formazione stessa o anche il parere dei Superiori
locali sotto la cui responsabilità egli è vissuto. Allo stesso
modo delle informazioni relative al caso di medici, psicologi ecc. se vengono stimate utili e comunicabili.
D. Una lettere dell'ordinario del luogo in cui il diacono vive
in questo momento, dalla quale risulti che il Vescovo
non ritiene che causi scandalo la concessione della dispensa del celibato clericale. Tale lettera può essere
redatta sul modello di richiesta della dispensa sacerdotale, omettendo il riferimento all'istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Non appena l'indulto è stato concesso, bisogna informarne il
Superiore (vice)provinciale, che deve trasmetterlo al soggetto (Cfr. DS 1902).
2002. Perdita dello stato clericale per un sacerdote senza dispensa dello stato clericale
2002.1 Significato:
Questo indulto fa passare un sacerdote allo stato laicale, lo
dispensa dei suoi voti religiosi, ma non lo libera dall'obbligo
del celibato clericale.
2002.2 Motivi:
Per domandare tale indulto bisogna avere «ragioni gravissime
da ponderare dinanzi al Signore» (Cann. 290 3° e 691 §1).
2002.3 Conseguenze:
Cessano tutti i diritti e tutti gli obblighi nella Congregazione,
135
come pure gli obblighi di giustizia da parte della Congregazione, anche se essa può essere chiamata a venirgli caritatevolmente in aiuto (C. 148).
Cessano tutti i diritti e tutti gli obblighi di chierico (eccettuato
l'obbligo del celibato clericale), come pure tutti gli uffici e funzioni clericali o poteri delegati. Gli è vietato di esercitare i suoi
ordini, eccetto quanto stabilito nel Can. 976 (Can. 292).
2002.4 Autorità competente:
Questo indulto non è concesso che dalla Santa Sede attraverso la CIVC. La richiesta deve essere approvata dal Superiore
generale con il consenso del Consiglio generale (DS D34).
2002.5 Procedura:
Devono essere inviati al Superiore generale perché trasmetta
alla Santa Sede i seguenti documenti:
A. Una domanda datata e firmata dal soggetto che indichi i
suoi dati personali (nome, [vice] provincia, luogo e data di
nascita, di professione, di ordinazione), la sua storia (infanzia, piccolo seminario, noviziato, studentato, dopo ordinazione relativa al caso) e le gravissime ragioni della sua
richiesta.
B. Una dichiarazione datata e firmata dal Superiore provinciale (ed eventualmente dal Superiore (vice)provinciale)
che indichi dettagliatamente ciò che egli pensa delle ragioni addotte. Deve anche spiegare ciò che egli ha fatto
per aiutare il soggetto a perseverare nella vita religiosa e
clericale.
C. Delle informazioni relative al caso, come attestati, p. es. il
parere dei responsabili della formazione redatti al tempo
della formazione o dei superiori locali sotto la cui responsabilità egli è vissuto. Inoltre delle informazioni relative al
caso di medici, di psicologi, ecc. se si stimano utili e comunicabili.
Non appena è stato concesso l'indulto, bisogna informarne il
Superiore (vice)provinciale, che lo deve trasmettere al soggetto (cfr. DS 1902).
136
2003. Perdita dello stato clericale (laicizzazione) di un sacerdote con dispensa del celibato clericale
2003.1 Significato:
Questo indulto fa passare un sacerdote allo stato laicale,
lo dispensa dai suoi voti religiosi e dall'obbligo del celibato clericale.
2003.2 Motivi:
Per chiedere questo indulto, bisogna avere «delle ragioni
gravissime, da ponderare dinanzi al Signore» (Cann. 290
3° e 691 §1).
2003.3 Conseguenze:
Cessano tutti i suoi diritti e tutti i suoi obblighi nella Congregazione, come pure gli obblighi di giustizia a suo riguardo
da parte della Congregazione, anche se essa può essere
chiamata a venirgli caritatevolmente in aiuto (C. 148).
Cessano tutti i suoi diritti e tutti i suoi obblighi di chierico,
come pure tutti gli uffici e funzioni clericali e poteri delegati. Gli è vietato di esercitare i suoi ordini , eccetto quanto stabilito nel Can. 976 (Can. 292). L'indulto indica inoltre altre eventuali restrizioni.
2003.4 Autorità competente
Questo indulto viene concesso solo dal Papa. La domanda deve essere approvata dal Superiore generale
con il consenso del Consiglio generale (DS D34) e in seguito inviata alla Congregazione per i Sacramenti.
2003.5 Procedura
La documentazione sul modo di procedere può ottenersi
dal Governo Generale. Ogni modifica di procedura sarà
comunicata ai Superiori (vice)provinciali.
Non appena è stato concesso l'indulto, se ne deve informare il Superiore (vice)provinciale che lo deve trasmettere al soggetto (cfr. DS 1902).
137
Sezione 2100: DIMISSIONE DALLA CONGREGAZIONE O
ESPULSIONE DALLA CASA
2101. Dimissione di postulanti e novizi
2101.1 Motivi:
Possono essere dimessi:
A. Coloro che sono incorsi in un impedimento di diritto
del quale non possono o non debbono essere dispensati (cfr. DS 1007).
B. Coloro che non hanno buona salute, un temperamento adatto, le qualità di maturità sufficienti per la vita
religiosa o che non si trovano nelle condizioni di cui
allo St. 051 (Can. 642).
C. Coloro che entrano con l'intenzione di diventare sacerdoti ma non si trovano nelle condizioni indicate nel
Can. 241 §1 (cfr. anche Cann. 247 e 277).
2101.2 Autorità competente :
A. Per dimettere i postulanti:
II Superiore (vice)provinciale, dopo aver ascoltato il
suo Consiglio ordinario, può dimettere i postulanti
(DS L06).
B. Per dimettere i novizi:
II Superiore (vice)provinciale, con il consenso del suo
Consiglio ordinario può dimettere i novizi (DS M08).
2101.3 Modi di dimissione:
Cfr. St. 054.
2102. Dimissione Ipso lure
2102.1 Significato:
Chiunque, chierico o non chierico che ha commesso certi
delitti indicati nel diritto generale, è dimesso automaticamente dalla Congregazione.
138
2102.2 Motivi (Can. 694 §1):
Due sono i delitti che comportano la dimissione automatica:
A. Chiunque notoriamente sia venuto meno alla fede cattolica.
B. Chiunque avrà contratto matrimonio, anche solo civilmente;
o l'abbia attentato.
2102.3 Conseguenze:
Cessano tutti i suoi diritti e tutti i suoi obblighi nella Congregazione (ivi compresi i suoi voti religiosi), come pure cessano
tutti gli obblighi di giustizia a suo riguardo da parte della Congregazione.
Il Can. 1364 indica altre pene nelle quali può incorrere colui
che notoriamente sia venuto meno alla fede cattolica.
Un chierico che attenta il matrimonio incorre nella sospensione automatica: un professo di voti perpetui che attenta il matrimonio incorre nell'interdetto automatico (Can. 1394 §3).
Ambedue i matrimoni sono invalidi (Cann. 1087 e 1088), eccetto per i non-chierici che emisero la professione perpetua
prima del 23 novembre 1983.
2102.4 Autorità competente :
Giacché si incorre nella pena automaticamente, basta che il
Superiore abbia le prove e dichiari pubblicamente il fatto, affinché la dimissione abbia il suo effetto giuridico. Il caso è sotto la
responsabilità del Superiore (vice)provinciale «con il suo Consiglio» (Can. 694 §2).
2102.5 Procedura:
II Superiore (vice)provinciale deve raccogliere le prove necessarie del fatto che deve esaminare «senza ritardo» con il suo
Consiglio ordinario (Can. 694 §2). La prova può essere un documento (p. es., un certificato di matrimonio), una testimonianza, una lettera dello stesso soggetto che dichiari ciò che ha fatto
ecc. Nel caso di abbandono della fede, deve avere una prova
che l'abbandono è stato pubblico. Se si presenta alla Santa Sede la richiesta di perdita dello stato clericale, si deve disporre di
un documento legale (e.g. certificato di matrimonio).
139
Quando il Superiore e il suo Consiglio stimano che il fatto è
chiaro, fanno una dichiarazione del fatto stesso firmata dal
Superiore stesso e dai suoi consiglieri ordinari, utilizzando il
DS Form. 18. Una copia di questa dichiarazione deve essere
inviata al Governo generale. La dichiarazione e la prova del
fatto devono essere conservate negli Archivi (vice)provinciali.
Non vi è alcun obbligo di informare il soggetto di questa dichiarazione di dimissione né di avvertirlo prima di fare la dichiarazione.
2103. Dimissione per decreto
2103.1 Significato:
Per alcuni delitti un soggetto può essere dimesso dalla Congregazione con un giudizio del Consiglio generale.
2103.2 Motivi:
A. Per diritto (Can. 695 §1) un soggetto deve essere dimesso
per i delitti seguenti, giusta le indicazioni dei canoni relativi:
I.
Colui che commette un omicidio, sequestra una persona, la mutila o ferisce gravemente (Can. 1397);
II. Colui che procura l'aborto, seguito l'effetto (Can.
1398);
III. Un chierico concubinario o che con scandalo permanga in altro peccato esterno contro la castità
(Can. 1395). Ma il Can. 695 §1 permette nel caso di
agire con una certa comprensione.
B. I professi perpetui possono essere dimessi per altre ragioni gravi, esteriori, imputabili e provate giuridicamente.
Il Can. 696 §1 presenta un elenco di queste cause. Il diritto (vice)provinciale può anche determinare altre cause
di gravità simile e considerarle motivi di dimissione (cfr.
Can. 696 §1).
C. I professi di voti temporanei possono essere dimessi per
le ragioni indicate nel DS 2103. 2 B come anche per
mancanze minori, posto che queste siano indicate nel diritto (vice)provinciale (cfr. Can. 696 §2).
140
D. Il diritto generale della Congregazione non aggiunge
alcuna altra causa specifica né per i professi di voti
perpetui né per i professi di voti temporanei (cfr, Can.
696 §1 e §2).
2103.3 Conseguenze:
Cessano tutti i suoi diritti e tutti i suoi obblighi nella Congregazione (ivi compresi i voti religiosi) come pure gli obblighi di giustizia a suo riguardo da parte della Congregazione (Cann. 701 e 702). Un chierico non può esercitare i
suoi Ordini, se non nel caso indicato nel Can. 701 e alle
condizioni ivi poste. Può incorrere, in relazione con il delitto in altre pene previste dal diritto canonico.
2103.4 Autorità competente:
II Consiglio generale, agendo collegialmente secondo le
prescrizioni del Can. 699 §1 può dimettere un soggetto
per decreto (DS E28). Un decreto di dimissione non ha
effetto se prima non è stato confermato dalla Santa Sede.
2103.5 Procedura quando è conosciuta la residenza del soggetto:
A. In tutti i casi di dimissione:
I.
Il soggetto conserva sempre il diritto di ricorrere al
Superiore generale e di presentargli la difesa
(Can. 698). Il Superiore (vice)provinciale deve essere sicuro che il soggetto conosce il suo diritto al
momento della partenza. Il fatto di rivendicare i
suoi diritti non dispensa il soggetto dal dovere di
rispondere alle ammonizioni del Superiore (vice)provinciale (IRNC, pp., 368-369).
II. Se la difesa del soggetto non è stata presentata
per iscritto e firmata da lui personalmente, può
essere fatta a viva voce, ma deve essere annotata per iscritto e la relazione deve essere firmata
dal soggetto, dal Superiore, da un notaio, e da
due testimoni. Se il soggetto si rifiuta di firmare,
due testimoni possono dar certificazione della relazione con le loro firme (DA 1980, p. 120)
141
III. Quando la dimissione è stata confermata dalla
Santa Sede, il decreto viene inviato al Superiore
(vice)provinciale che deve subito trasmetterlo al
soggetto. Questi ha il diritto di ricorrere entro dieci
giorni dal ricevimento della notifica. Questo ricorso ha effetto sospensivo del decreto (Can. 700).
IV. Tutte le notifiche che vengono inviate per posta
devono essere inviate con lettera raccomandata
con accusa di ricevuta. Le notifiche che il Superiore fa direttamente per iscritto o a viva voce, devono essere fatte davanti a due testimoni che attestino per iscritto della notificazione avvenuta.
B. Per il caso di cui si è trattato nel DS 2103.2.A:
I.
Il Superiore (vice)provinciale deve raccogliere le
prove dei fatti e la loro imputabilità. Deve far conoscere al soggetto l'accusa che egli si fa e le
prove raccolte, dandogli la possibilità di presentare la sua difesa (Can. 695 §2).
II. Se la difesa non è giudicata sufficiente dal Superiore (vice)provinciale, tutti i documenti ed atti devono essere firmati dal Superiore e da un notaio e
inviati al Superiore generale. Gli si devono anche
inviare le risposte del soggetto, redatte e firmate
dallo stesso (Can. 695 §2).
III. Cfr. sopra «A. In tutti i casi di dimissione».
C. In altri casi:
I.
142
La procedura non deve cominciare prima che il
Superiore non abbia fatto la notifica al soggetto e
che non gli abbia dato alla facoltà di difendersi, se
è possibile. Questa notifica deve essere fatta per
iscritto o dinanzi a due testimoni: notifica che inoltre deve precisare che il delitto perpetrato è considerato come la causa della dimissione. Deve
essere anche ben chiaro che il soggetto ha avuto
la possibilità di presentare la sua difesa al Superiore competente.
II. Quando il Superiore (vice)provinciale giudica che
il motivo della dimissione è sufficiente, ma che la
difesa presentata non è sufficiente, egli deve riunire i suoi Consiglieri ordinari per riesaminare il
caso con loro e ascoltare cosa ne pensino. Potrà
poi intraprendere la procedura di dimissioni.
III. Il Superiore (vice)provinciale deve raccogliere o
completare tutte le prove (Can. 697 1°).
IV. Deve allora fare la prima ammonizione. Questa
deve essere fatta per iscritto o dinanzi a due testimoni e deve indicare chiaramente al soggetto le
ragioni e minacciarlo esplicitamente di dimissione.
Deve inoltre essere ben sicuro che il soggetto è
ben cosciente del diritto che ha di difendersi e
dargli la possibilità di farlo (Can. 697 2°). (Un modello di ammonizione si trova nel DS Form. 19.1).
V. Se, dopo un intervallo di almeno 15 giorni, il soggetto non ha presentato la sua difesa o fatto uno
sforzo per ridimensionare le ragioni che il Superiore (vice)provinciale e il suo Consiglio ordinario
hanno considerato sufficienti, si deve procedere
alla seconda ammonizione seguendo la stessa
procedura. (Un modello della seconda ammonizione si trova nel DS Form. 19.2).
VI. Passati almeno 15 giorni dopo la seconda ammonizione senza che il soggetto abbia presentato
una difesa sufficiente, il Superiore (vice)provinciale deve riunire il suo Consiglio ordinario per esaminare se la difesa presentata nel caso
è sufficiente o se il soggetto risulta incorreggibile.
Il diritto non indica di quale tipo di consiglio si tratti
(collegiale, deliberativo, consultivo), ma sembra
che almeno la maggioranza del Consiglio deve
essere d'accordo con il Superiore, se questi intende procedere alla dimissione.
143
VII. Se si decide di procedere per la dimissione, tutti i
documenti ed atti devono essere firmati dal Superiore e da un notaio ed inviati al Superiore generale. Saranno inviate anche le risposte scritte e firmate dal soggetto (Can. 697 3°). Se si tratta di
una viceprovincia, i documenti devono essere inviati prima al Superiore provinciale il quale ha il diritto di dare il suo parere e quello del suo Consiglio sul caso in oggetto, prima che sia sottoposto
al Superiore generale (St. 0177).
VIII. Cfr. Sopra «A. In tutti i casi di dimissione».
2103.6 Procedura quando è sconosciuta la residenza del soggetto (DA 1980, pp. 19-21):
A. Il Superiore (vice)provinciale deve fare tutti i tentativi
necessari per reperire il soggetto. Deve figurare nel
dossier la prova dei tentativi fatti.
B. Devono essere fatte due notifiche per editto pubblico.
Questo editto deve essere esposto in pubblico nella
casa di residenza del Superiore (vice)provinciale,
come pure nella casa dove il soggetto ha abitato ultimamente. Deve essere ugualmente pubblicato in una
circolare indirizzata alla (vice)provincia. Il formulario
per tale editto si trova nel DS Form. 19.3.
C. Dopo la prima pubblicazione dell'editto, deve trascorrere un tempo sufficiente perché il soggetto possa entrare in contatto con il Superiore (almeno due mesi).
In seguito se il soggetto non è stato reperito, deve
essere fatta una seconda pubblicazione che dichiari
in modo preciso che si tratta della seconda notificazione. Se il soggetto è stato reperito, si seguirà la
procedura indicata nel DS 2103.5.
D. Se, due mesi dopo la seconda notifica, il soggetto
non è stato ancora reperito, il Superiore (vice)provinciale riunirà il suo Consiglio per esaminare il caso. Se
si decide di continuare la procedura di dimissione, il
Superiore e un notaio firmeranno tutti i documenti in-
144
dicati sopra che saranno trasmessi al Superiore generale. Se si tratta di una (vice)provincia i documenti
devono essere inviati prima al Superiore provinciale
che ha il diritto di dare il suo parere e quello del suo
Consiglio sul caso in oggetto, prima che sia sottoposto al Superiore generale (St. 0177).
E. I documenti da inviare al Superiore generale sono:
I. Una breve biografia del soggetto da dimettere.
II. L'indicazione delle circostanze per le quali il soggetto ha lasciato illegittimamente la casa religiosa.
III. La prova dei tentativi che sono stati fatti per convincere il soggetto a tornare (lettere, ecc.)
IV. L'indirizzo dell'ultima residenza conosciuta del
soggetto e la data nella quale egli vi abitava.
V. Copie dei due editti, con l'indicazione degli indirizzi dove sono stati esposti e copie della loro pubblicazione in un bollettino (data e numeri).
VI. L'indicazione dei risultati dell'esposizione degli editti.
VII. Gli atti della riunione del Superiore e del suo consiglio
e le loro decisioni sul caso (cfr. DS 2103.6 D sopra).
2104.
Casi urgentissimi: Espulsione dalla casa religiosa
In caso di grave scandalo esterno o di un grave danno
imminente per l'Istituto, il Can. 703 permette di espellere
un soggetto dalla casa religiosa.
Tale espulsione può essere fatta dal Superiore (vice)provinciale di sua iniziativa (DS K21).
Se vi è un rischio nell'attesa di poter raggiungere il Superiore (vice)provinciale, il Superiore locale con il consenso
del suo Consiglio per espellere il soggetto (DS R14).
Deve allora essere iniziata una procedura di dimissione o
bisogna sottoporre il caso al Superiore generale per sapere se questo deve essere presentato alla Santa Sede.
145
PARTE TERZA
FORMULARI MODELLI DI FORMULE
PER I PROBLEMI TRATTATI
NELLA PARTE SECONDA
Form. 01.1
Entrata in carica di un Superiore
L'entrata in carica di un superiore è un atto giuridico (Cf. DS 102)
che può aver luogo anche nel corso di una celebrazione paraliturgica. Vien presentato qui di seguito, a modo di suggerimento,
un programma di questa celebrazione.
• Inno liturgico
• Lettura pubblica del documento o degli atti ufficiali
di nomina e di accettazione (Cf. DS 102.2 e
102.3). Tale lettura vien fatta dal Superiore precedente nell'ufficio, o dal suo Vicario o dal più anziano di professione.
• Lettura della Bibbia. Omelia del nuovo Superiore.
• Professione di fede e giuramento di fedeltà (Cf.
DS 106.3) secondo il testo del DS Form. 01.2 o
secondo altra formula approvata.
• Preghiera di intercessione.
• Preghiera finale.
• Benedizione del nuovo Superiore.
148
Form. 01.2
Professione di fede e giuramento di fedeltà 1
A. Professione di fede
Ego, [nomen], firma fide credo et profiteor omnia et singula quae
contìnentur in Symbolo fidei, videlicet:
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae,
visibilium ornnium et invisibilium et in unum Domìnum lesum Christum,
Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum
de Deo, Lumen de lumine, Deum veruna de Deo vero, genitura non
factum, consubstantialem Patri per quem omnia facta sunt, qui propter
nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis, et
incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est;
crucifixus etiam prò nobis sub Pontio Piiate, passus et sepultus est; et
resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in coelum, sedet
ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria radicare vivos et
mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum Sanctum Dominum et
vivitìcantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur qui locutus est per Prophetas; et unam
sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum
baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem
mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
Firma fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito
continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et
universali Magisterio tamquam divinìtus revelata credenda
proponuntur.
Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa
doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur.
Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adhaereo
quas sive Romanus Pontifex sive Collegium episcoporum enuntiant
cum Magisterium authenticum exercent etsi non definitivo actu
easdem proclamare intendant.
1
Acta Apostolicae Sedis, LXXXI (1989), pp. 105-106.
149
B. Giuramento di fedeltà
Ego, [nomen], in suscipiendo officio [titulus officii] promitto me cum
catholica Ecclesia communionem semper servaturum, sive verbis a
me prolatis, sive mea agendi ratione.
Magna cum diligentia et fidelitate onera explebo quibus teneor erga
Ecclesiam, tum universam, tum particularem, in qua ad meum
servitium, secundum iuris praescripta, exercendum vocatus sum.
In munere meo adimplendo, quod Ecclesiae nomine mihi
commissum est, fidei depositum integrum servabo, fideliter tradam
et illustrabo; quascumque igitur doctrinas iisdem contrarias
devitabo.
Disciplinam cunctae Ecclesiae communem sequar et fovebo
observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum, earum
imprimis quae in Codice Iuris Canonici continentur, servabo.
Christiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tamquam
authentici fidei doctores et magistri declarant aut tamquam
Ecclesiae rectores statuunt, atque Episcopis dioecesanis fideliter
auxilium dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae
exercenda, in eiusdem Ecclesiae communione peragatur.
Sic me Deus adiuvet et sancta Dei Evangelia, quae manibus meis
tango.
[Varationes paragraphi quartae et quintae formulae iurisiurandi,
adhibendae a christifidelibus de quibus in Can, 833, n. 8].
Disciplinam
cunctae
Ecclesiae
communem
fovebo
observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum urgebo,
earum imprimis quae in Codice Iuris Canonici continentur.
Christiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tamquam
authentici fidei doctores et magistri declarant, aut tamquam
Ecclesiae rectores statuunt, atque cum Episcopis dioecesanis
libenter operam dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato
Ecclesiae exercenda, salvis indole et fine mei Instituti, in eiusdem
Ecclesaie communione peragatur.
150
Form. 01.3
Informazioni sui membri
del Governo (vice)provinciale o regionale 1
CONGREGAZIONE DEL SANTISSIMO REDENTORE
Triennio [Anno – Anno]
(Vice)provincia o Regione di [nome]
1. Indicazione ufficiale (p.es. 0100 Roma): ________________
2. Superiore provinciale, viceprovinciale o regionale:
Nome: ________________________________________
Data di conferma: _______________________________
3. Vicario del Superiore:
Nome: ________________________________________
Data di conferma: _______________________________
4. Consiglieri ordinarii 2
a. Nome: ______________________________________
b. Nome: ______________________________________
5. Consiglieri straordinari: a. Nome:
a. Nome: ______________________________________
b. Nome: ______________________________________
c. Nome: ______________________________________
d. Nome: ______________________________________
e. Nome: ______________________________________
6. Persona che trasmette questa informazione:
Nome: ________________________________________
Ufficio: ________________________ Data:___________
1
2
SecAdm 005.2/86 (rivisto e corretto).
Se l'Unità ha un solo Consiglio, indicare l'elenco di nomi al no. 5, cancellando il termine «straordinario».
151
Form. 02
Relazione economica
dell'Amministrazione (vice)provinciale e delle Comunità
(V)PROVINCIA Codice N°.____ Nome: __________________
RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 20____
Anno fiscale dal: __ al: __ Divisa utilizzata: ____Relazione a US$:___
A. AMMINISTRAZIONE (V)PROVINCIALE
01. Totale attivo al termine dell'anno fiscale:
_________
(escluse proprietà; incluse cassa, investimenti, crediti)
02. Totale dei debiti e conti da pagare:
_________
(p.e. depositi di comunità, prestiti ecc.)
03. Totale entrate dell'anno:
_________
Riferite le fonti principali delle entrate:
Natura:
Totale:
________________________
__________
________________________
__________
04. Totale spese dell'anno:
_________
A quanto ammontano per:
Totale:
Formazione:
__________
Cura degli anziani:
__________
Sussidi alle case della (v)provincia: __________
Sussidi a altre unità C.Ss.R.:
__________
Sussidi o doni a non-C.Ss.R.:
__________
Altre spese notevoli:
Totale:
B. STATO DELLE COMUNITA'
05. Totale attivo al termine dell'anno fiscale:
_________
(escluse proprietà; incluse cassa, investimenti, crediti)
06. Totale dei debiti e conti da pagare:
_________
(p.e. depositi, prestiti ecc.)
NB: Per favore spiegate ciò che necessita di chiarimenti.
Questa relazione è stato visto e approvato (cf. Stat. 0174-b; Dir. Sup. 403).
________________________
______________________
Economo (V)Provinciale
Superiore (V)Provinciale
________________________
______________________
Segretario (V)Provinciale
Data
152
Form. 03
Annuncio della morte di un Confratello
Congregazione del SS. Redentore
(Vice)provincia di [nome]
___________________________________
[Padre, Diacono, Fratello] [nome completo] 1
nato il [data]
professo il [data]
(e ordinato sacerdote il [data])
è morto il [giorno, mese, anno]
a [casa, ospedale, città]
all'età di anni [numero].
Al momento della sua morte era membro della Comunità di [nome] della [provincia, viceprovincia, regione] di [nome]
Se si ha una breve biografia del Confratello inviarla al Governo
generale, insieme all'annuncio della morte.
[Data]
[Nome e ufficio della persona che invia la notizia]
1
Scrivere il nome completo, sottolineando il cognome. Se il confratello ha
un nome in Congregazione diverso dal nome di battesimo, scrivere i due
nomi, mettendo tra parentesi il nome in Congregazione.
153
Form. 04.1
Dichiarazione di libera scelta prima dell'Ordinazione
In conformità alle prescrizioni del canone 1036, io [nome], membro della Congregazione del SS. Redentore, dopo aver seriamente ponderato l'impegno che assumo davanti a Dio, dichiaro
che:
1. Né la costrizione, né la violenza, né il timore mi spingono
a ricevere l'Ordine Sacro del [diaconato, diaconato permanente, presbiterato], ma sono io che scelgo liberamente e con volontà intera e libera accetto gli obblighi che vi
sono connessi.
2. Sono pienamente consapevole di tutti gli obblighi annessi
a questo Ordine sacro e li assumo liberamente. E mi propongo con l'aiuto di Dio, di esser fedele per tutta le vita.
3. Dichiaro infine che desidero ricevere quest'ordine sacro
che mi lega per sempre al ministero della Chiesa.
E' per questo che chiedo umilmente ai miei superiori di ammettermi a ricevere quest'ordine sacro.
In fede, firmo di mia propria mano questa dichiarazione.
[Data]
[Luogo]
[Firma] 1
1
Questa dichiarazione si deve conservare negli Archivi (vice)provinciali.
Non è necessario inviarne una copia al Governo generale.
154
Form. 04.2
Lettere dimissorie per l'Ordinazione
A Sua Eccellenza Mons. [nome]
(Arci)vescovo di [nome]
___________________________________
Eccellenza,
Con queste lettere dimissorie, io sottoscritto, Superiore Maggiore della
(vice)provincia di [nome] della Congregazione del SS. Redentore, in
virtù del potere che mi è conferito dal Canone 1019 §1, concedo il
permesso e la facoltà al nostro Confratello nella Congregazione [nome
e cognome completo del candidato] che è professo di voti perpetui e
risiede nella nostra comunità di [completa di indirizzo] di presentarsi a
Vostra Eccellenza, domandando rispettosamente di ordinarlo al [diaconato, diaconato permanente, presbiterato].
A questo scopo, dichiaro e certifico che il candidato soprascritto,
membro della Congregazione:
1. è libero da tutte le censure, impedimenti e irregolarità
2. è stato esaminato a norma del canone 1051, ed ha le qualità
richieste per il ricevimento degli ordini (Cann. 1025 e 1029)
3. svolgerà un ministero utile per la Chiesa (Can. 1025 §2)
4. ha compiuto le condizioni richieste a riguardo degli studi, della
prova e della formazione (Cann. 1027, 1028, 1032)
5. ha presentato i documenti richiesti dal canone 1031;
6. ha l'età indicata dal canone 1031;
7. è in possesso di tutte le condizioni previe richieste nei Cann.
1033-1039.
In fede della dichiarazione fatta in queste lettere dimissionarie appongo la mia firma e il sigillo della (vice)provincia.
[Luogo]
[Data]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
[Sigillo della (vice)provincia]
155
Form. 04.3
Certificato di Ordinazione (I)
per il Superiore (vice)provinciale
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
Con questo certificato, io sottoscritto attesto che [nome] membro
della Congregazione del SS. Redentore, è stato ordinato [diacono, diacono permanente, sacerdote] da S. E. Mons. [nome] [Arcivescovo, Vescovo, Vescovo Coadiutore, Vescovo Ausiliare,
Vescovo titolare] di [nome di diocesi], [nome della chiesa] a [nome] città, in [data].
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
[Firma del Segretario (vice)provinciale]
[Sigillo della (vice)provincia] 1
1
Una copia di questo Formulario deve essere inviata al Governo generale
il più presto possibile dopo l'Ordinazione. Inoltre una copia deve essere
inviata alla parrocchia del Battesimo. Una Viceprovincia deve inviarne
copia al Governo provinciale.
156
Form. 04.4
Certificato di ordinazione (II)
per il Prelato ordinante
Con questo certificato, attesto che io [nome], [Arcivescovo, Vescovo, Vescovo coadiutore, Vescovo Ausiliare, Vescovo Titolare]
della diocesi di [nome] ha ordinato [diacono, diacono permanente, sacerdote], il membro della Congregazione del SS. Redentore, [nome completo], in [nome della chiesa], nella città di [nome]
il [data]
[Data]
[Luogo]
[Firma del Prelato ordinante] 1
1
Questa dichiarazione si deve conservare negli Archivi (vice)provinciali.
157
Form. 04.5
Certificato di ordinazione (III)
da dare al religioso ordinato
«Celebret»1
(Si tratta di un modello di documento che il Superiore (vice)provinciale può dare ai confratelli ordinati, perché se ne servano, se necessario durante i loro viaggi).
Con questo documento certifico che [nome], membro della (vice)provincia [nome] della Congregazione del SS. Redentore, è
[diacono, diacono permanente, sacerdote] della Chiesa cattolica
romana, in situazione regolare e libero da ogni censura. Chiedo
a tutti coloro che sono autorizzati a concedergli volentieri il permesso di esercitare il ministero dell'ordine che egli ha ricevuto.
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale] 1
[Sigillo della (vice)provincia]
1
Deve essere rinnovato regolarmente, per es. ogni due anni.
158
Form. 05.1
Erezione di una casa
Richiesta del permesso all'Ordinario del luogo
[Si tratta di un modello di lettera che riporta tutte le informazioni
necessarie]
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
Eccellenza,
A mezzo di questa lettera vengo a chiedere il Suo consenso per
l'erezione nella Sua [diocesi, arcidiocesi] di una casa canonica della
Congregazione del SS. Redentore e che fa parte della (vice)provincia di [nome]
Come Superiore di questa (vice)provincia, con il consenso del mio
Consiglio, a norma degli Statuti della nostra Congregazione, presento questa domanda come dalle prescrizioni del Canone 609 § 1.
La casa si trova a [città, stato, provincia, dipartimento].
L'indirizzo previsto è il seguente [via].
Lo scopo della casa è [scopo].
(Se V. E. lo desidera, può usare il formulario qui allegato [DS Form.
05.2] per trasmettermi il suo consenso all'erezione della casa.)
Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione dei miei sentimenti di rispetto e riconoscenza, come pure l'assicurazione delle nostre preghiere per le sue intenzioni. Ringraziamenti anticipati per la Sua
benevola risposta alla richiesta.
[Data]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
159
Form. 05.2
Erezione di una casa
Modello di formulario
per il consenso dell'Ordinario del luogo
R.P. Superiore (vice)provinciale:
A mezzo di questa lettera do il mio consenso a norma del canone 609 §1, all'erezione di una casa religiosa sita a [indirizzo]
[nella diocesi, nell'arcidiocesi] della quale io sono l'Arcivescovo
(il Vescovo).
[Luogo]
[Data]
[Firma dell'Ordinario del luogo]
[Sigillo della diocesi o dell'arcidiocesi]
160
Form. 05.3
Erezione di una Casa
Richiesta indirizzata al Superiore Generale
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
Reverendissimo P. Generale,
Io, sottoscritto Superiore (vice)provinciale della (vice)provincia di
[nome] della Congregazione del SS. Redentore, con il consenso
del mio Consiglio straordinario e con il consenso scritto, qui allegato, dell'Ordinario [della diocesi, dell'Arcidiocesi] di [nome], chiedo di voler erigere la casa canonica di [nome della casa]
sita [nella diocesi, nell'Arcidiocesi] di [nome]
nella città di [Stato, provincia, regione, dipartimento] di [paese].
Indirizzo postale: 1
Indicazione della via, se non risultasse già nell'indirizzo postale.
Numero di telefono: [numero del codice del paese, numero di
codice della città o del settore]
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
[Sigillo della (vice)provincia]
In allegato: - consenso scritto dell'Ordinario del luogo.
- i motivi della erezione
1
Se l'indirizzo e/o il numero di telefono non sono ancora determinati, inviare al più presto possibile la comunicazione al Governo generale.
161
Form. 06.1
Soppressione di una casa
Richiesta del parere dell'Ordinario del luogo
[Suggerimenti per la lettera con le necessarie informazioni]
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
Eccellenza,
A mezzo di questa lettera vengo a chiedere il Suo parere sulla
soppressione prevista di una casa canonica della Congregazione del SS. Redentore. Come Superiore (vice)provinciale, con il
consenso del mio Consiglio, a norma degli Statuti della nostra
Congregazione, presento la richiesta come dalle condizioni indicata nel Canone 616 §1.
La casa da sopprimere si trova a [città, dipartimento, Stato, provincia ecc.]
(L'indirizzo è: [indirizzo])
I motivi della soppressione sono [motivi]
(Se V. E. lo desidera, può usare il formulario qui allegato (DS
Form. 06.2), per notificarci il Suo parere sulla soppressione di
questa casa.)
Gradisca, Eccellenza, l'espressione dei miei sentimenti di rispetto e riconoscenza come pure l'assicurazione delle mie preghiere.
Ringraziando anticipatamente per la benevola risposta alla mia
richiesta.
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
162
Form. 06.2
Soppressione di una casa
Modello di Formulario per il parere dell'Ordinario del luogo
R.P. Superiore (vice)provinciale,
A mezzo di questa lettera dichiaro di essere stato debitamente
consultato, a norma del Canone 616 §1, sull'intenzione della
Congregazione del SS. Redentore in merito alla soppressione
della casa religiosa che si trova a [luogo] [nella diocesi, nell'arcidiocesi] di [nome] di cui sono l'Arcivescovo (il Vescovo).
[Luogo]
[Data]
[Firma dell'Ordinario del luogo]
[Sigillo della diocesi (o dell'arcidiocesi)]
163
Form. 06.3
Soppressione di una casa
Richiesta al Superiore Generale
Congregazione del SS. Redentore
(Vice)provincia di [nome]
___________________________________
Reverendissimo P. Generale,
Io, sottoscritto superiore (vice)provinciale della (vice)provincia di
[nome] della Congregazione del SS. Redentore, con il consenso
del mio consiglio (vice)provinciale straordinario, dopo aver consultato l'ordinario [della diocesi, dell'Arcidiocesi], chiedo di essere soppressa la casa canonica di [nome della casa]
sita [nella diocesi, nell'arcidiocesi] di [nome]
nella città di [nome]
[stato, provincia, dipartimento, regione], nella nazione [nome].
Indirizzo postale: [indirizzo]
Motivi della soppressione:
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
[Sigillo della (vice)provincia]
In allegato: il parere scritto dell'Ordinario del luogo.
164
Form. 07
Correzione di informazioni su una casa o residenza 1
Vogliate utilizzare un foglio distinto per ciascuna casa o residenza.
Scrivete tutte le informazioni riguardanti l'indirizzo e il numero telefonico; come pure segnalate le informazioni mancanti. Speriamo di avere
al più presto le informazioni che siete impossibilitati a fornirci.
1. (Vice)provincia o Regione di ______________________________
2. Indicazione della comunità (p.e. Antwerpen): _________________
3. Indirizzo postale (Esattamente come viene segnalato sulla busta):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4. Indirizzo della via (se non risultasse già nell'indirizzo postale):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5. Numero di telefono:
Codice internazionale: ________
Codice della città: _________
Telefono 1: ________________
Ufficio:2 _________________
Telefono 2: ________________
Ufficio: _________________
Telefono 3: ________________
Ufficio: _________________
Telefax n°: ________________
Ufficio: _________________
(Se il telefax non appartiene alla casa, fornire informazioni come utilizzare)
6. Indirizzo telegrafico, se vi fosse:
7. Altre informazioni:
8. Nome e indirizzo della persona che ha compilato questo formulario:
1
2
SecAdm 003.3/86 (riveduto e corretto).
Se il telefono è utilizzato per un ufficio particolare.
165
Form. 08
Schema tipo di convenzione
per l'affidamento della parrocchie ai religiosi
Per quanto riguarda le province italiane, non pubblichiamo qui
«La convenzione per l'accettazione di una Parrocchia» trovata
nelle altre versioni del DS. Esiste una convenzione redatta e
pubblicata dalla Commissione mista Vescovi e Religiosi della
Conferenza Episcopale Italiana. Rimandiamo perciò a tale testo
di convenzione che si trova con relativo commento nel Notiziario
CISM (Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori), n. 235 del
luglio-agosto 1986: «L'affidamento delle parrocchie ai Religiosi;
Presentazione e commento».
166
Form. 09
Informazioni sull'inizio del Noviziato
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
A norma dello Statuto generale 062-a, a mezzo di questo documento dichiaro che il Noviziato canonico per i candidati che seguono inizierà il [giorno, mese, anno]
[Indicate tutti coloro che iniziano il noviziato, scrivendo il nome
completo 1 dì ciascun candidato; se il candidato ha intenzione di
diventare sacerdote, indicatelo come candidato chierico o corista].
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
[Sigillo della (vice)provincia] 2
1
2
Nome completo con il cognome sottolineato.
Una copia di questo formulario deve essere inviata al Governo generale
il più presto possibile. Una Viceprovincia deve inviarne copia anche al
Governo provinciale.
167
Form. 10
Domanda di ammissione alla professione
Lo Statuto generale 077 prescrive che il novizio o il professo di
voti temporanei presenti al Superiore (vice)provinciale, una domanda scritta di ammissione alla professione. Questa domanda
deve essere fatta al Superiore (vice)provinciale e deve fornire le
seguenti informazioni:
1. Il nome completo del novizio o del professo. 1
2. Una dichiarazione della libertà della sua scelta.
3. Una dichiarazione che esprima il suo desiderio di emettere i primi voti (o la professione perpetua).
4. Una dichiarazione che affermi che il candidato si sente
chiamato da Dio a fare la professione.
5. Una dichiarazione che affermi che il candidato è consapevole degli obblighi che la professione comporta e che
egli è disposto a compirli fedelmente.
La domanda deve essere datata e firmata di propria mano dal
novizio o dal professo. 2
1
2
Nome completo con il cognome sottolineato.
Questo documento sarà conservato negli Archivi (vice)provinciali. Non è
necessario inviarne copia al Governo generale.
168
Form. 11.1
Certificato della prima Professione
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
Oggi, [data]
nella comunità di [nome], sita a [città, stato, dipartimento, provincia]
il novizio [nome] 1
nato il [data]
ha emesso la professione temporanea nella Congregazione del
SS. Redentore per un periodo di [numero] anni.
Il sottoscritto [nome completo] ha ricevuto la professione in virtù
del suo ufficio [o in virtù della delega ricevuta].
I testimoni sono stati
[nome completo del primo testimone]
[nome completo del secondo testimone]
Firme:
[II professo]
[Colui che ha ricevuto la professione]
[II primo testimone]
[Sigillo della (vice)provincia]
1
2
[II secondo testimone]
2
Nome completo con il cognome sottolineato. Se il novizio ha intenzione
di ricevere gli Ordini Sacri, indicare «studente chierico».
Una copia di questo documento deve essere inviata il più presto possibile
al governo generale, con la scheda personale del professo (DS Form.
11.2). Una Viceprovincia deve inviare copia di questi documenti anche al
Governo provinciale.
169
Form. 11.2
Scheda personale
CONGREGAZIONE DEL SANTISSIMO REDENTORE
(vice)provincia di [nome]
Questa scheda deve essere inviata al Segretariato Generale di Roma, al
momento della prima professione (cfr. DS 404.1), con il certificato di professione (cfr. DS Form, 11.1). Una Viceprovincia deve inviarne copia anche al Governo provinciale
Vogliate scrivere a stampatello o con macchina dattilografica. Scrivete tutti
i nomi come nella lingua del paese; se nel paese non si usano i caratteri
romani, trascrivete i nomi in tali caratteri.
01. Cognome: (se il cognome comprende diverse indicazioni, scriveteli
nell'ordine proprio e sottolineate il cognome che usate ordinariamente)
_____________________________________________________
02. Nome di battesimo (prenome): (se sono più di uno scriveteli nell'ordine
proprio e sottolineate il nome che usate ordinariamente)
_________________________________________________________
03. Nome scelto: (quello assunto al momento della professione, se
fosse diverso dal nome di battesimo; o se si tratta di un nome assunto per ministero ecc.)
_____________________________________________________
04. Indicate qui:
a. Chierico
b. Studente corista
c. Fratello
Santo Patrono:
05. Nome
06. Data della festa (giorno, mese)
______________________ ______________________________
Padre:
07. Nome di battesimo
08. Cognome
__________________ ___________________
09. Religione
____________
Madre:
10: Nome di battesimo 11. Cognome da ragazza 12. Religione
____________________
__________________
___________
170
Nascita:
13. Data: (giorno, mese, anno)
__________________________
15. Stato, Provincia, etc.:*
__________________________
17. Diocesi:*
__________________________
Battesimo:
18. Data: (giorno, mese, anno)
__________________________
20. Nazione:*
__________________________
14. Città o Paese:*
_________________________
16. Nazione:*
_________________________
19. Città o Paese:*
_________________________
21. Parrocchia:*
_________________________
Prima Professione dei voti temporanei:
22. Data: (giorno, mese, anno)
23. (vice)provincia
__________________________
_________________________
Professione perpetua:
24. Data: (giorno, mese, anno)
__________________________
25.(vice)provincia:
_________________________
Ordinazione al diaconato permanente:
26. Data: (giorno, mese, anno)
27. Diocesi:
28. Vescovo ord.
_________________________ ______________ _______________
Ordinazione al presbiterato:
29. Data: (giorno, mese, anno)
30. Diocesi:
31. Vescovo ord.
_________________________ ______________ _______________
32. Nazionalità attuale:
__________________________
Rito:
33. Rito del battesimo:
34. Se vi è stato un cambiamento
di rito, rito attuale:
__________________________
_________________________
Data di compilazione: (gg/mm/aaaa): _ / __/ ____ Luogo: __________
Firma del titolare della scheda personale:
_________________________
* Se il nome proprio fosse stato cambiato, scrivete il nome anteriore e di
seguito il nome attuale.
171
Form. 12
Certificato di rinnovazione della professione
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
Oggi [data]
nella comunità di [nome] a [città, stato, dipartimento, provincia]
il professo [nome] 1
ha rinnovato i suoi voti temporanei nella Congregazione del SS.
Redentore per un periodo di [anni].
Il sottoscritto [nome completo] ha ricevuto questa rinnovazione in
virtù del suo ufficio [o: in virtù di una legittima delega].
I testimoni sono stati:
[nome completo del primo testimone] [nome completo del secondo testimone].
Firme:
[Professo che ha rinnovato i voti]
[Persone che hanno ricevuto i voti]
[Primo testimone]
[Secondo testimone]
[Sigillo della (vice)provincia] 2
1
2
Nome completo con il cognome sottolineato, se il professo ha intenzione dì
ricevere gli Ordini Sacri, indicare: «studente chierico» o «studente corista».
Una copia di questo documento deve essere inviata al Governo generale il più presto possibile. Una Viceprovincia deve inviarne copia anche al
Governo provinciale.
172
Form. 13
Certificato di professione perpetua
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
Oggi [data]
nella comunità di [nome] a [città, dipartimento, provincia].
il professo [nome] 1
ha fatto la professione perpetua nella Congregazione del SS.
Redentore.
Il sottoscritto [nome completo] ha ricevuto detta professione in
forza del suo ufficio [o in forza di legittima delega].
I testimoni sono stati:
[nome completo del primo testimone]
[nome completo del secondo testimone]
Firme:
[Professo di voti perpetui]
[Persona che ha ricevuto i voti]
[Primo testimone]
[Secondo testimone]
[Sigillo della (vice)provincia] 2
1
2
Nome completo con il cognome sottolineato. Se il professo ha intenzione di
ricevere gli Ordini Sacri, indicare: «studente chierico» o «studente corista».
Una copia di questo documento deve essere inviata al Governo generale il più presto possibile. Una Viceprovincia deve inviarne copia anche al
Governo provinciale.
173
Form. 14.1
Permesso d'assenza dalla casa religiosa
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
Con questo documento certifico di aver concesso il permesso di
assenza dalla casa religiosa al confratello [nome]. 1
Motivo dell'assenza:
Data dell'inizio del permesso di assenza.: Data del termine del
permesso di assenza:
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
[Firma del Segretario (vice)provinciale]
[Sigillo della (vice)provincia]
1
Nome completo con il cognome sottolineato.
174
Form. 14.2
Rinuncia alla voce attiva e passiva
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
Per evitare ogni incertezza sul diritto o su altri problemi che potessero sorgere durante il periodo della mia assenza, che io ho
chiesto liberamente, rinuncio con la presente alla voce attiva e
passiva nella Congregazione del SS. Redentore fino al mio ritorno definitivo alla casa religiosa.
[Data]
[Luogo]
[Firma del richiedente]
[Firma del Superiore (vice)provinciale o il suo delego]
[Firma del Segretario (vice)provinciale]
[Sigillo della (vice)provincia]
175
Form. 14.3
Dichiarazione dell'assenza illegittima
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
II confratello [nome completo]1 è assente dalle case religiose della
(vice)provincia da almeno sei mesi [o da un anno, ecc.] e non ha
manifestato ad alcun superiore l'intenzione di tornare [o: non ha
risposto ai diversi tentativi fatti dai superiori per mettersi in contatto
con lui [o] ha rifiutato esplicitamente di tornare].
Per questo motivo, io, Superiore (vice)provinciale con il mio Consiglio (ordinario) dichiaro che questo confratello si trova assente illegittimamente dalla casa religiosa, nel senso indicato nei Cann. 665
§2 e 696 §1. In base alle direttive del Direttorio dei Capitoli (edizione 1984) n. 12-f), egli non ha più nella (vice)provincia voce attiva e
passiva. Inoltre non figurerà più nell'elenco dei membri attivi della
(vice)provincia. [Infine, in virtù delle norme indicate nel can. 696 § },
egli potrà essere oggetto di un processo di dimissione dalla Congregazione.]
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
[Firma del Segretario (vice)provinciale]
[Firma del primo consigliere (vice)provinciale]
[Firma del secondo consigliere (vice)provinciale]
[Sigillo della (vice)provincia] 2
1
2
Nome completo con il cognome sottolineato.
Una copia di questo documento deve essere inviata il più presto possibile al Governo generale; cfr. DS 409.9, DS 1406 e DS 1407.
176
Form. 15
Certificato di non rinnovo dei voti temporanei
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
II [data], [nome completo], 1 precedentemente membro di questa
(vice)provincia non ha rinnovato i suoi voti temporanei che sono
scaduti in questa stessa data e perciò ha cessato di essere
membro della Congregazione.
Il confratello aveva fatto la sua prima professione il [data].
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
[Sigillo della (vice)provincia]
1
Scrivere il nome completo sottolineando il cognome. Se un confratello
aveva un nome diverso dal nome di battesimo, bisogna mettere tra parentesi questo ultimo nome.
177
Form. 16.1
Indulto di uscita dall'Istituto
con dispensa dei voti temporanei
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
Rev. P. Superiore (vice)provinciale,
II confratello [nome], 1 che ha emesso la professione il [data], nella nostra Congregazione, domanda, per i motivi contenuti in
questa richiesta, l'indulto di uscita dall'Istituto con dispensa dei
voti temporanei e degli altri obblighi connessi con la sua professione religiosa.
Dopo avere diligentemente esaminato i motivi esposti dal confratello e ottenuto il consenso del mio Consiglio ordinario, in forza
della facoltà che mi è stata concessa per delega del Superiore
generale del nostro Istituto,
Io, Superiore (vice)provinciale,
con la presente concedo a [nome] l'indulto di uscita dal nostro
Istituto con la dispensa dei voti temporanei emessi nella nostra
Congregazione e degli altri obblighi connessi con la professione.
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
[Firma del Segretario (vice)provinciale]
[Sigillo della (vice)provincia] 2
1
2
Nome completo con il cognome sottolineato.
Una copia di questa dispensa con la ricevuta del professo dispensato
(Form. DS 16.2) deve essere inviata il più presto possibile, al Governo
generale.
178
Form. 16.2
Ricevuta della notifica
dell'indulto di uscita dall'Istituto
con dispensa dei voti temporanei
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
In data [giorno, mese, anno], l'indulto di uscita dalla Congregazione del SS. Redentore con dispensa dei voti temporanei e degli altri obblighi connessi con la professione nell'Istituto, è stato
debitamente concesso dal Superiore (vice)provinciale a [nome] 1
Io, sottoscritto, Superiore (vice)provinciale [o: delegato del Superiore (vice)provinciale], dichiaro che la concessione di tale indulto
è stata comunicata a colui al quale è stata concessa e che egli
non l'ha rifiutata al momento della notifica.
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale o del suo delegato]
[Sigillo della (vice)provincia] 2
1
2
Nome completo con il cognome sottolineato.
Una copia di questa dispensa con la ricevuta del professo dispensato
(Form. DS 16.2) deve essere inviata il più presto possibile, al Governo
generale.
179
Form. 17.1
Procedura per la perdita dello stato clericale
(Laicizzazione)
con dispensa del celibato presbiterale
SEZIONE A: LE DIVERSE TAPPE DELLA PROCEDURA:
La procedura qui di seguito per la perdita dello stato clericale (laicizzazione) con dispensa del voto di celibato clericale comprende:
1. Una domanda del sacerdote richiedente;
2. Una inchiesta sulla domanda da parte del Superiore (vice)provinciale;
3. L'approvazione del Superiore generale con il consenso del
suo Consiglio;
4. Preparazione di dossier da parte del Procuratore generale;
5. L'approvazione della Congregazione competente del Vaticano;
6. La concessione della dispensa da parte del Papa stesso;
7. Notifica da parte del Superiore (vice)provinciale che informa
il richiedente e ne prende accusa di ricevuta.
SEZIONE B: PERSONE IMPEGNATE NELL'INCHIESTA.
1. Il richiedente:
E' il membro che chiede l'indulto a proprio nome; egli deve
fare la domanda per scritto.
2. Distruttore:
E' la persona incaricata della procedura a livello (vice)provinciale. E' Lui che ha la responsabilità di interrogare il
richiedente, di raccogliere le deposizioni dei testimoni e di
riunire la documentazione necessaria.
180
Distruttore deve essere il Superiore maggiore del richiedente. Se
il Superiore maggiore non può esaminare il caso personalmente,
può delegare un altro nominalmente e per scritto perché svolga
l'inchiesta o in tutto o in parte.
Per delegare qualcuno a questo compito, il Superiore maggiore deve utilizzare il Form. 17.2, che deve essere allegato
alla documentazione inviata al Superiore generale. 1
Se non si può reperire un delegato adatto, allora l'Ordinario
del luogo nel cui territorio il richiedente risiede abitualmente
deve istruire la causa. Con il permesso della Santa Sede,
può delegare un altro Ordinario (locale e religioso). 2
3. Il Notaio
E' la persona che trascrive le risposte ai questionari e firma
tutta la documentazione. Il Notaio deve essere il Segretario
della (vice)provincia. 3 Se esso non potesse adempiere il suo
ufficio, il superiore maggiore può delegare un'altra persona
per una parte o per il tutto. Questa delega deve essere fatta
per scritto, usando il Form. 17.3, che si deve poi allegare alla
documentazione da inviare al Superiore generale. 4
4. Testimoni
Sono richiesti almeno due testimoni che devono dare il loro
parere sulla richiesta, così come è indicato nella Sezione C.
6. Questi testimoni possono essere indicati dallo stesso richiedente o scelti dall'Istruttore. 5
1
2
3
4
5
Norme della procedura per la dispensa dal celibato sacerdotale. Congregazione per la Dottrina della Fede, 14 ottobre 1980, artt. 1 e 4; le
procedure qui esposte tengono ugualmente conto dell'esperienza pratica del Governo generale nello svolgere tali pratiche con la Santa Sede.
Norme, art. 2.
St. 0170.
Norme, art. 4.
Norme, art. 5.
181
SEZIONE C:
DOCUMENTAZIONE
Tutti i seguenti documenti devono essere inviati al Superiore
generale. Ogni documento deve portare la data, il sigillo della
(vice)provincia e la firma del Notaio. Devono essere inviate
quattro copie di ogni documento, giacché la Santa Sede ne
richiede tre per i suoi uffici.
1. La domanda del richiedente
a. Deve contenere una richiesta specifica "della perdita dello stato clericale (laicizzazione) con la dispensa del celibato presbiterale, come pure della dispensa dei voti e
degli obblighi della vita religiosa". Deve essere diretta,
con spirito di umiltà, al Santo Padre.
b. Deve contenere il nome completo e una biografia che
descriva gli avvenimenti più importanti della sua vita.
c. I fatti principali, i motivi e gli argomenti, sui quali egli appoggia la sua richiesta, devono essere specificati (possono essere brevi se appaiono anche nell'interrogatorio).
Questi punti devono riguardare sopratutto i problemi della
sua vita prima della ordinazione. 6
d. La richiesta deve essere datata e firmata dal richiedente.
e. Se il richiedente lo giudica opportuno, egli può redigere la
sua domanda in segreto e inviarla direttamente al Procuratore generale in una busta con la scritta: “Affari di coscienza”.
2. Interrogatorio del richiedente
a. Questo interrogatorio orale deve essere fatto dall'istruttore. Deve essere presente il notaio che scrive le risposte.
6
Norme, art. 6.: "Documenti richiesti per l'istruttoria di una causa di dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione sacerdotale," Congregatio
de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, 1990, n. 1.
182
b. Il richiedente deve fare il giuramento di dire la verità prima che cominci l'interrogatorio. La relazione del Notaio
deve dichiarare esplicitamente che è stato fatto il giuramento.
c. La relazione finale dell'interrogatorio deve essere firmata
dal richiedente, dall'istruttore e dal notaio. Deve essere
datata e portare il sigillo della (vice)provincia.
d. Le domande da porre in tale interrogatorio si trovano nel
Form. 17.4. Devono essere poste tutte le domande con le
rispettive risposte complete necessarie per spiegare il
caso, "con apposite predisposte e pertinenti domande,
sopratutto relative al periodo di formazione precedente
l'Ordinazione e con più approfondita indagine su tutto
quel che riguarda particolarmente le ragioni addotte ed
indicate nel «curriculum» come motivi della crisi, della defezione e dell'irreversibilità della stessa". 7
3. Rinuncia alla voce attiva e passiva
Il richiedente deve firmare il Form. 17.5 in presenza del notaio che deve controfirmare. Una copia deve essere conservata nell'archivio della (vice)provincia e l'originale deve essere inviato al Superiore generale con la documentazione.
4. Il voto personale dell'Istruttore della causa
L’istruttore deve dare suo voto "circa il merito della causa e
l'opportunità o utilità o meno della concessione della dispensa, tenuto conto non solo delle motivazioni riscontrate nell'istruttoria e del bene personale dell'Oratore, ma anche del
bene universale della Chiesa e di quello della Diocesi o dell'Istituto Religioso e delle anime che furono affidate al ministero dell'Oratore". 8
7
8
Documenti richiesti, n. 6.
Documenti richiesti, n. 10.
183
5. Parere del Superiore (vice)provinciale
a. Se il Superiore (vice)provinciale è d'accordo con il richiedente o almeno non crede in coscienza di dover visi opporre, egli deve aggiungere il suo parere alla documentazione. Se il Superiore (vice)provinciale non può essere
d'accordo con la richiesta (crede, per es. che i motivi addotti sono falsi), deve rifiutarsi di proseguire il caso e informare il richiedente della sua decisione. Il richiedente è
libero di presentare direttamente la sua domanda al Superiore generale.
b. Questo parere deve essere presentato sotto forma di una
lettera al Superiore generale. Deve contenere il voto "sia
sul merito della stessa causa dalla lettura degli atti ricevuto dall'Istruttore, sia sulla possibilità o sulla opportunità
della concessione della dispensa e sull'assenza di scandalo in caso di eventuale concessione della stessa". 9 Deve inoltre contenere altre informazioni, che secondo il
Superiore (vice)provinciale hanno relazione con il caso in
oggetto. Deve contenere anche un riassunto di "tutti i pastorali tentativi esperiti da parte...dei Superiori religiosi,
per dissuadere l'Oratore dall'inoltrare la domanda di dispensa e gli aiuti che gli sono stati forniti per agevolare il
superamento della crisi, il ritorno sulla retta via e la ripresa dell'attività ministeriale" (p. es., contatti con i consiglieri, trasferimento in una comunità più adatta ecc.). 10
c. Tale parere deve essere datato e firmato dal Superiore
(vice)provinciale e contrassegnato dal Notaio e portare il
sigillo della (vice)provincia.
9
10
Documenti richiesti, n. 11.
Documenti richiesti, n. 3.
184
6. Documento di Sospensione dall'esercizio del sacro Ordine
"Un documento da cui risulti che l'Oratore, definitivamente
deciso ad abbandonare, sia stato sospeso dall'esercizio del
sacro Ordine – evitano ogni scandalo e fatta salva la sua reputazione – dal momento in cui è stata presentata ed accolta
dal proprio Ordinario la domanda di dispensa. 11
7. Deposizione dei testimoni
a. Essi devono conoscere bene il richiedente per poter dare
un parere sulla sua richiesta; "sia indicati dall'Oratore che
scelti dall'Istruttore: genitori e familiari dell'Oratore; suoi
Superiori e condiscepoli del tempo della formazione; suoi
Superiori e confratelli attuali, ecc." 12
Si può richiedere la testimonianza dì un direttore della formazione del richiedente, ma non quella di un sacerdote che
è stato il confessore del richiedente nel periodo di cui si tratta; anche se il richiedente dà al sacerdote il permesso di testimoniare. Tale testimonianza non sarà mai accettata.
b. Il parere di un testimone può essere dato per scritto o a
viva voce; ma nel secondo caso deve essere raccolto
dall'istruttore, dopo aver emesso il giuramento di dire la
verità; il notaio dovrà scrivere le risposte. Le domande
dell'interrogatorio si trovano nel Form. 17. 6. Un elenco di
queste domande deve essere mandato ad un testimone
che vuol rispondere per scritto.
c. Il testo della relazione finale dell'interrogatorio deve essere
datata e firmata dal testimone. Deve essere firmata anche
dal notaio e portare il sigillo della (vice)provincia. Nel caso
di un interrogatorio, anche distruttore deve firmare.
11
12
Documenti richiesti, n. 4.
Documenti richiesti, n. 7.
185
d. Più che trattare nelle testimonianze ciò che i testimoni
pensano del richiedente prima dell'ordinazione, è molto
importante che i loro pareri riguardino, per quanto è possibile, la sua situazione durante il periodo precedente alla
sua ordinazione presbiterale. 13
8. Documentazione scritta
a. Saranno aggiunte copie delle relazioni scritte, dei pareri
espressi dal Maestro dei Novizi e dai direttori della formazione, prima della professione e dell'ordinazione. Sono necessarie, anche se le persone in oggetto figurano
tra i testimoni chiamati a deporre. Si deve includere la testimonianza del superiore della casa di formazione menzionato nel Can. 1051. Se non si può disporre della documentazione sul periodo di formazione (e.g., perché si è
persa), 1'istruttore deve motivare per scritto tale assenza.
b. Devono essere allegati anche altri documenti relativi al
caso o che si trovano negli archivi (vice)provinciali o forniti dallo stesso richiedente (relazioni di medici, di psicologi ecc. ) a condizione che possano essere legittimamente utilizzati. 14
9. Testimonianza del Vescovo del luogo di residenza
Si tratta di una lettera dell'Ordinario del luogo di residenza
dove il richiedente vive attualmente, che dichiari che il Vescovo non crede che la concessione dell'indulto possa provocare uno scandalo. Vi è per tale lettera un Formulario. Cfr.
Form. 17.7.
13
14
Norme, art. 6.
Documenti richiesti, n. 8.
186
10. Copie autenticate
"Copia autenticata dell'eventuale attentato matrimonio civile
e di eventuali dichiarazioni di nullità o di divorzio riguardanti
la donna dell'Oratore." 15
11. Procedure anteriori
Se qualcuna delle procedure seguenti è stata utilizzata dal
richiedente, bisogna allegare copie dei decreti ufficiali:
a. Permesso di assenza dalla casa religiosa (cfr. DS Form. 14)
b. Esclaustrazione (cfr. DS Sezione 1600)
c. Indulto di uscita dall'Istituto (cfr, DS Sezione 1900)
d. Dimissione (cfr. DS Sezione 2100)
12. Copie
Di tutta la documentazione devono essere inviate QUATTRO
COPIE (delle quali tre sono destinate al Vaticano). "I predetti
atti, raccolti ed ordinatamente rilegati, impaginati e numerati
dovranno essere tutti autenticati dall'attuario e non contenere
eventuali illeggibili manoscritti, i quali, si ritenuti di qualche
importanza, dovranno essere trascritti in dattilografia." 16
15
16
Documenti richiesti, n. 13.
Documenti richiesti, N.B.
187
Form. 17.2
Delega di un Istruttore
che non sia il Superiore maggiore
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________
Nella mia qualità di Superiore maggiore della (vice)provincia di
[nome], io sottoscritto, delego Lei, Reverendo Padre [nome], che
reputo adatto a svolgere il compito
[per essere l'Istruttore della causa,
[o] per procedere all'interrogatorio del richiedente, [nome],
[o] per accogliere la deposizione del testimone, [nome]
nella domanda di perdita dello stato clericale con dispensa del
celibato presbiterale, presentata dal R. P. [nome].
Deve procedere in conformità alle "Normae procedurales de dispensatione a sacerdotali caelibatu", emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 14 ottobre 1980.
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
[Firma del Notaio o del Segretario (vice)provinciale]
[Sigillo della (vice)provincia]
188
Form. 17.3
Delega del Notaio
che non sia il Segretario della (Vice)provincia
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
Nella mia qualità di Superiore maggiore della (Vice)provincia di
[nome] io, sottoscritto, delego Lei, Reverendo P. [nome] che reputo adatto a svolgere il compito a fungere da notaio nella domanda di perdita dello stato clericale con dispensa del celibato
presbiterale, presentata dal P. [nome].
Deve procedere in conformità alle "Normae procedurales de dispensatione a sacerdotali caelibatu", emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 14 ottobre 1980.
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
[Firma del Segretario (vice)provinciale]
[Sigillo della (vice)provincia].
189
Form. 17. 4
Interrogatorio del richiedente
Congregazione del SS. Redentore
(Vice)provincia di [nome]
___________________________________
In data [data] a [città, località, distretto ecc. ] il delegato, debitamente nominato dal Superiore maggiore della (vice)provincia su
indicata, nella sua qualità di istruttore del caso, ha interrogato il
R. P. [nome] in merito alla sua richiesta di perdita dello stato clericale con dispensa del celibato presbiterale, alla presenza del
notaio sottoscritto.
Il richiedente, su domanda del delegato del Superiore maggiore,
ha emesso il giuramento di dire la verità, e in seguito ha così risposto alle domande dell'istruttore.
Elenco delle interrogazioni
(Devono essere fatte tutte le domande. Distruttore può farne delle altre per chiarire alcuni punti, a condizione che domande e
risposte siano trascritte nel testo del notaio. Nell'annotazione
delle risposte indicare sempre il numero della domanda, così
come è sotto indicata).
1.
Qual'è il vostro nome e cognome?
2.
Quale la vostra data di nascita, il luogo di nascita e la nazionalità?
3.
Quale la professione e la situazione dei genitori?
4.
Quale la data (giorno, mese e anno) della vostra prima
Professione come Redentorista?
5.
Avete fatto una dichiarazione sincera, prima di ricevere gli
Ordini del Diaconato e del Presbiterato, sulla vostra libertà
nel ricevere l'Ordine sacro e sulla intenzione di consacrarvi
190
per sempre al ministero ecclesiastico?
6.
Quale la data (giorno, mese e anno) della vostra Ordinazione sacerdotale?
7.
Quali studi secondari avete fatto (collegio, liceo, seminario
ecc.)? E per quanti anni?
8.
Quali studi avete compiuto dopo gli studi secondari, ma prima dell'Ordinazione sacerdotale? Dove? E per quanti anni?
9.
Dopo l'ordinazione sacerdotale avete fatto altri studi? Di
che genere? Dove? E per quanti anni?
10.
Quale apostolato avete svolto?
11.
Quali compiti avete svolto e quali uffici vi sono stati affidati
dopo l'ordinazione sacerdotale?
12.
Avete avuto delle difficoltà nel corso degli studi prima del
Noviziato? Di quali difficoltà si trattava?
13.
Avete avuto delle difficoltà durante il Noviziato? Di quali
difficoltà si trattava?
14.
Avete avuto delle difficoltà nel corso degli studi dopo il noviziato e prima dell'ordinazione sacerdotale? Di quali difficoltà si trattava?
15.
Aveva avuto delle difficoltà dopo l'ordinazione sacerdotale?
Quale genere di difficoltà?
16.
Perché avete scelto la vita religiosa e il sacerdozio?
17.
Qualcuno forse vi ha spinto a entrare nella vita religiosa o a
ricevere gli ordini sacri?
18.
Cosa pensate della competenza e del modo di agire dei
vostri Superiori e degli altri responsabili della formazione:
a) prima del noviziato;
b) durante il noviziato;
c) dopo il noviziato?
191
19.
Avete avuto malattie fisiche o psicologiche? Avete consultato in merito dottori e specialisti? Quale il loro parere? Cosa
hanno fatto per aiutarvi? Avete dei documenti a riguardo?
20.
Prima dell'ordinazione, avete mancato gravemente a qualcuno degli obblighi nei quali vi dovevate impegnare?
21.
Avete manifestato queste difficoltà ai vostri superiori o ad
altri? Quale il loro parere? Cosa vi hanno consigliato?
22.
Quando avete avuto l'idea di abbandonare la vita religiosa?
23.
Avete deciso nello stesso tempo di lasciare la vita sacerdotale?
24.
Quando avete lasciato in realtà la comunità religiosa?
25.
Avevate il permesso di farlo? Quale specie di permesso?
26.
Dove vivete attualmente?
a) Con membri della vostra famiglia o con altri?
b) Esercitate una professione da laico?
c) Qual'è il vostro indirizzo attuale?
27.
Avete attentato il matrimonio o convivete con una donna?
28.
Avete figli?
29.
Cosa chiedete ora?
a) in relazione agli obblighi della vita religiosa?
b) in relazione agli obblighi del presbiterato?
30.
Quali i motivi che vi spingono a chiedere questo?
31.
Considerate la vostra decisione come definitiva?
32.
Sapete bene che dopo aver ottenuto la dispensa del celibato, non potete più esercitare le funzioni sacerdotali?
33.
Desiderate aggiungere qualcosa alle risposte già date?
192
Il testo delle risposte alle interrogazioni è stato letto al richiedente perché egli potesse farvi aggiunte, cancellazioni e correzioni
dallo stesso giudicate necessarie. Fatti i cambiamenti, il richiedente ha dichiarato di non aver più nulla da aggiungere. 1
[Data]
[Luogo]
[Firma del richiedente]
[Firma dell'istruttore o del suo delegato]
[Firma del notaio]
[Sigillo della (vice)provincia]
1
Prima che il testo sia firmato al termine dell'interrogatorio, devono essere lette al richiedente le risposte scritte; egli ha la possibilità di aggiungere, togliere, correggere o esprimere diversamente alcuni punti. Quando
il richiedente ha trovato il testo soddisfacente, deve essere aggiunto il
paragrafo sopra indicato: *Il testo delle risposte... Il richiedente ha dichiarato di non aver più nulla da aggiungere». A questo punto il testo
verrà firmato dal richiedente, dall'istruttorie (o suo delegato) e dal notaio.
Se il testo non può essere firmato il giorno stesso dell'interrogatorio, bisogna notarlo e riportare le due date: quella dell'interrogatorio e quella
delle firme.
193
Form. 17. 5
Rinuncia alla voce attiva e passiva
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
Per evitare ogni incertezza sul diritto o su altri problemi che potessero sorgere durante l'istruzione della richiesta della perdita
dello stato clericale o della dispensa degli obblighi della mia ordinazione presbiterale e della mia professione religiosa che io ho
chiesto liberamente, rinuncio con la presente alla voce attiva e
passiva nella Congregazione del SS. Redentore.
[Data]
[Luogo]
[Firma del richiedente]
[Firma del notaio]
[Sigillo della (vice)provincia]
194
Form. 17.6
Domande da fare ai testimoni
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
_______________________________________
In [data] a [città, località, distretto, dipartimento, nome], il Superiore maggiore della (vice)provincia su indicata o il delegato debitamente nominato dal Superiore maggiore della (vice)provincia
su indicata, il R. P. /nome/nella sua qualità di Istruttore della
causa, ha interrogato [nome del testimone] (che depone su domanda del richiedente) o (che depone in forza dell'autorità dell'istruttore) sul caso della richiesta di perdita dello stato clericale
con dispensa degli obblighi del celibato presbiterale presentata
dal R. P. [nome] alla presenza del sottoscritto notaio.
Il testimone, su richiesta del [delegato del] Superiore Maggiore
ha fatto il giuramento di dire, la verità ed ha in seguito risposto
alle domande dell'istruttore.
Elenco delle domande
(Devono essere fatte tutte le domande. Distruttore può fare altre
domande per chiarire certi punti, a condizione che le domande e
risposte siano ben annotate nel testo del notaio. Nella trascrizione delle risposte, indicare sempre il numero della domanda, così
come è indicata sotto).
1. Dateci le informazioni seguenti:
il vostro nome e cognome
la vostra età
la vostra professione
il vostro attuale indirizzo
la vostra appartenenza religiosa
195
2. Dove e quando avete conosciuto il richiedente?
3. Cosa sapete della sua famiglia?
4. Cosa sapete dalla vostra conoscenza personale o da altra fonte seria sul carattere, le qualità, i difetti e il modo di
agire del richiedente?
a. prima del suo noviziato.
b. prima della sua professione perpetua
c. prima della sua ordinazione sacerdotale?
5. Pensate che il richiedente, prima di ricevere gli Ordini sacri dava segni di vocazione, che egli aveva retta intenzione nell'abbracciare la vita religiosa e presbiterale e che
era fatto per poter condurre una vita del genere?
6. Come avete giudicato il modo d'agire del richiedente dopo la sua ordinazione sacerdotale? Sapete qualcosa che
potrebbe condurvi a pensare prudentemente che il richiedente mancava delle qualità richieste per la vita religiosa e/o sacerdotale?
7. Quale il vostro parere sulla domanda del richiedente, cioè
di essere privato dello stato clericale con la dispensa dei
voti religiosi e degli obblighi propri degli Ordini sacri, ivi
compreso l'obbligo del celibato sacerdotale?
8. Avete voi, sul caso in oggetto, qualche altra informazione
che possa aiutare a chiarirlo?
196
Il testo delle risposte alle domande è stato letto al testimone e
sono state fatte le correzioni, le cancellazioni e i cambiamenti da
Lui (o Lei) richiesti. Il testimone infine non ha avuto altro da aggiungere. 1
[Data]
[Luogo]
[Firma del testimone]
[Firma dell'istruttore o del suo delegato]
[Firma del notaio]
[Sigillo della (Vice provincia]
1
Prima che il testo sia firmato al termine dell'interrogatorio, devono essere lette al testimone le risposte scritte; egli ha la possibilità dì aggiungere, togliere, correggere o esprimere diversamente alcuni punti. Quando
il testimone ha trovato il testo soddisfacente, deve essere aggiunto il paragrafo sopra citato: «II testo...Il testimone ha dichiarato di non aver più
nulla da aggiungere». A questo punto il testo verrà firmato dal testimone, dall'istruttorie (o suo delegato) e dal notaio.
Se il testo non può essere firmato il giorno stesso dell'interrogatorio, bisogna notarlo e riportare le due date: quella dell'interrogatorio e quella
delle firme.
197
Form. 17.7
Parere dell'Ordinario del luogo di residenza
[Si tratta di un modello di lettera che l'Ordinario del luogo può
utilizzare per dichiarare che non vi è pericolo di scandalo per
concedere la dispensa degli obblighi del celibato presbiterale].
Io, sottoscritto, Ordinario del luogo della diocesi [o dell'arcidiocesi] di [nome], sono stato avvertito della domanda presentata dal
sacerdote [nome] [precedentemente] membro della Congregazione del SS. Redentore della perdita dello stato clericale con la
dispensa dell'obbligo del celibato presbiterale. Sono stato ugualmente informato che il sacerdote siede abitualmente nei limiti della mia giurisdizione.
Dichiaro con la presente lettera richiesta dall'istruzione del 14
ottobre 1980 della Congregazione per la Dottrina della Fede, che
non prevedo che la concessione di questa dispensa dagli obblighi connessi con l'Ordinazione, con la possibilità di contrarre in
seguito un matrimonio canonicamente valido, possa causare
scandalo tra i fedeli. Se per caso dovesse sorgere scandalo, vi si
potrebbe rimediare con i mezzi pastorali ordinari.
[Data]
[Luogo]
[Firma dell'Ordinario del luogo]
[Sigillo della Diocesi o dell'Arcidiocesi] 1
1
Questa lettera deve essere inviata dall'Ordinario del luogo al Superiore (vice)provinciale per essere allegata agli altri documenti della causa.
198
Form 17.8
Dichiarazione di Sospensione
dall'Esercizio del Sacro Ministero
Congregazione del Santissimo Redentore
(Vice)provincia di [nome]
_________________________________
Al: [Nome completo] 1
Io sottoscritto, Superiore Maggiore della (vice)provincia, con la
presente le dichiaro e notifico che in conformità alle "Normae
procedurales de dispensatione a sacerdotali caelibatu", emanate
dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 14 ottobre
1980, a partire dalla data di questa notificazione è sospeso, ad
cautelam, da ogni esercizio degli Ordini sacri, a causa della sua
richiesta formale della perdita dello stato clericale colla dispensa
del celibato sacerdotale e degli obblighi dei voti religiosi. Questa
sospensione resterà in atto fino a quando la sua richiesta non
venga da lei ritirata, o fino a quando la Santa Sede o il Superiore
maggiore competente non cambino il suo stato.
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
[Firma del notaio]
[Sigillo della (vice)provincia] 2
1
2
Nome completo con il cognome sottolineato.
Una copia di questa ricevuta di notifica deve accompagnare la copia
della dispensa (Form. DS 16.1), quando viene trasmessa al Governo
generale.
199
Form. 18
Dimissione ipso iure
Declaratio facti
Congregazione del SS. Redentore
(Vice)provincia di [nome]
___________________________________
Io, sottoscritto Superiore (vice)provinciale della Congregazione del
SS. Redentore, con il Consiglio (ordinario) dopo aver svolto una
seria inchiesta ed aver raccolto prove sufficienti, dichiaro che il
professo (di voti temporanei, perpetui) membro del nostro Istituto
[nome] 1, [diacono, sacerdote, religioso, laico], è stato dimesso
ipso iure dal nostro Istituto, in forza dal Can. 694 §1, per avere
[notoriamente abbandonato la fede cattolica]
[contratto matrimonio] [o]
[attentato matrimonio.]
[Luogo]
[Data]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
[Firma del primo Consigliere (vice)provinciale]
[Firma del secondo Consigliere (vice)provinciale]
[Sigillo della (vice)provincia] 2
1
2
Nome completo con il cognome sottolineato.
Una copia di tale formulario deve essere inviata al Governo generale il
più presto possibile. Una Viceprovincia deve inviare inoltre una copia al
Governo provinciale.
200
Form. 19.1
Dimissione per decreto
Formula della prima ammonizione
Nota: Questo formulario come i due seguenti sono dei modelli che devono
essere adattati alla situazione. Tutti i punti però devono essere inclusi in
qualche maniera nella ammonizioni, eccetto le frasi precedute da un asterisco (*), che non devono essere aggiunte, se non per necessità. La procedura dell'ammonizione canonica non può iniziare prima che non sia stato dato
un avviso al soggetto (cfr. DS 2103.5 C).
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
______________________________________
Al: [Nome completo]
[Tutti sanno, ammettete Voi stesso, una legittima denuncia afferma ecc.]
che voi avete commesso un grave delitto (dei gravi delitti) [contro la castità,
la povertà, l'obbedienza, la legge, ecc.] cioè che [il delitto deve essere indicato brevemente o i delitti devono essere indicati brevemente]
Ho svolto l'inchiesta dovuta e raccolto prove sufficienti per poter affermare
che voi avete veramente commesso questo delitto (o questi delitti) *[Le
spiegazioni che voi avete presentate non sono sufficienti per scagionarvi dal
delitto (o dei delitti) di cui siete accusato].
Per queste ragioni vi faccio ora la prima ammonizione canonica, seguendo
le norme contenute nel Can. 697 §2, avvertendovi che procederò alla vostra
dimissione dalla Congregazione del SS. Redentore, a meno [che voi non
presentiate immediatamente delle ragioni valide che comprovino la vostra
innocenza, [o] che voi non vi correggiate immediatamente di questo delitto,
[o] che voi non diate prova immediatamente della sincera volontà di' non
commetterlo più, [o] che voi non torniate immediatamente alla comunità alla
quale siete stato assegnato e vi sottomettiate all'autorità del suo superiore
ecc.}
*[Per riparare lo scandalo dato, [o] per prevenire una ricaduta, [o] per aiutarvi
ad interrompere il fatto], io vi ordino [di raggiungere questa altra comunità,
[o] di fare gli esercizi, ecc.]
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
[Firma del Segretario della (vice)provincia]
[Sigillo della (vice)provincia]
201
Form. 19.2
Dimissione per decreto
Formula della seconda ammonizione
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
Al: [nome completo]
In [data], io vi ho fatto la prima ammonizione canonica, in conformità
alle norme contenute nel diritto, affermando che avrei preceduto alla
vostra dimissione dalla Congregazione a motivo del delitto (o dei delitti)
che voi avete commesso e dei quale/i ho raccolto le prove, cioè [indicate il delitto e i delitti] a meno che non mi aveste presentato [delle
prove sufficienti di innocenza [o] la promessa evidente del vostro pentimento].
Fino ad oggi non ho ricevuto da voi [né prove di innocenza [o] né segni
adeguati di pentimento [o] né giustificazioni sufficienti] per il delitto indicato (per i delitti indicati).
Devo perciò farvi ora la seconda ed ultima ammonizione canonica, in
conformità alla norma del Can. 697 §2, avvertendovi di nuovo che procederò alla vostra dimissione dall'Istituto, a meno [che voi non presentiate immediatamente ragioni valide che comprovino la vostra innocenza [o] che voi non vi correggiate immediatamente di questo delitto (o di
questi delitti), [o] che voi non diate prova immediata della sincera volontà di non commetterlo/i più [o] che voi non torniate immediatamente
alla comunità dove siete assegnato e vi sottomettiate ali 'autorità del
suo superiore, ecc.]
*Per riparare lo scandalo dato, [o] per prevenire una ricaduta, [o] per
aiutarvi ad interrompere il fatto], io vi ordino [di raggiungere questa altra
comunità, [o] di fare gli esercizi, ecc.]
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
[Firma del segretario della (vice)provincia]
[Sigillo della (vice)provincia]
202
Form. 19.3
Dimissione per decreto
Formula del decreto
quando non si conosce il luogo di residenza
Congregazione del SS. Redentore
(vice)provincia di [nome]
___________________________________
[II Padre, II Fratello] [nome]
è invitato con la presente a mettersi in contatto con il suo Superiore (vice)provinciale a [indirizzo e numero di telefono] per rendergli conto della sua illegittima assenza prolungata dalla casa
religiosa che [aggiunta con altre ragioni] è motivo della sua dimissione dalla Congregazione.
Si domanda a chiunque conosce o conoscerà l'indirizzo dove
risiede il Redentorista su nominato di farlo sapere il più presto
possibile al Superiore (vice)provinciale sottoscritto.
E' la [prima [o] seconda ed ultima] citazione diretta a questo
confratello.
[Data]
[Luogo]
[Firma del Superiore (vice)provinciale]
[Firma del Segretario della (vice)provincia]
[Sigillo della (Vice)provincia]
QUESTA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE ESPOSTA
IMMEDIATAMENTE IN UN LUOGO PUBBLICO IN
TUTTE LE CASE DELLA (VICE)PROVINCIA
203
PARTE QUARTA
DOCUMENTI
Documento 1
Decisioni che richiedono il parere
dei membri assenti del Consiglio generale 1
Per i problemi seguenti che devono essere confermati o rivisti per
Decreto del Consiglio generale per ogni sessennio, è richiesto che
si domandi con i mezzi appropriati il parere dei Consiglieri generali
assenti, prima che sia presa la decisione (cfr. St. 0126-a). I membri
del Consiglio generale presenti alla discussione devono conoscere
il parere dei Consiglieri assenti, eccetto nel caso in cui per diritto
hanno l'obbligo del segreto (Can. 172 §1, 2°; St. 0110-b).
Nei problemi che richiedono il voto deliberativo dei Consiglieri generali, il parere dei Consiglieri assenti non ha che valore consultivo
(Can. 127 §1). La questione viene decisa dalla maggioranza dei
consiglieri presenti alla discussione.
Nelle decisioni che richiedono il voto collegiale del Consiglio generale, i pareri dei membri assenti devono essere considerati come
voti, allo stesso modo che i voti dei membri del Consiglio presenti
alla discussione e devono essere conteggiati nel numero dei voti
richiesti per la maggioranza (cfr. Can. 119).
Ecco le decisioni per le quali bisogna chiedere il parere dei Consiglieri generali assenti:
a. perché il Superiore generale convochi un Capitolo generale
straordinario (DS E01)
b. perché il Consiglio generale convochi collegialmente un Capitolo generale straordinario (DS E01)
c. per dilazionare la celebrazione di un Capitolo generale (DS E02)
d. per concedere la dispensa di cui si tratta nella Costituzione 102e (DS E08)
1
Riconfermato per decreto del Consiglio generale, 21 Agosto 1986, Gen.
109/86, Sezione 5.2.2.
207
e. per accettare le dimissioni del Superiore generale, del Vicario
generale, di un Consigliere generale, fuori del Capitolo generale
(DS E24, DS E25)
f.
per eleggere il Vicario generale o un Consigliere generale, fuori
del Capitolo generale (DS E18, DS E19)
g. per designare i principali responsabili della Curia generale (Procuratore generale, Economo generale, Segretario generale,
Postulatore generale). I Superiori di case dipendenti direttamente dal Governo generale, come pure il direttore del Collegio
Maggiore (DS D03, DS E21, DS E22)
h. per accettare la rinuncia delle persone su indicate (DS D05, DS
E26)
j.
208
per erigere, sopprimere o riunire le (vice)province (DS E12).
Documento 2
Delega dei Privilegi 1
Io, Superiore generale della Congregazione del SS. Redentore,
con il consenso dei miei Consiglieri dichiaro di comunicare con le
presenti lettere a tutti i Superiori (vice)provinciali, con il diritto di
poterle comunicare ai loro rispettivi soggetti, sia direttamente sia
attraverso altri superiori, tutti i privilegi che sono concessi alla
nostra Congregazione in qualunque maniera, a meno che, con
documento autentico non siano stati concessi direttamente a un
membro in particolare.
Sono riservati al Superiore generale le facoltà provenienti dai
privilegi indicati come appartenenti a Lui solo nel primo Capitolo
della prima parte del Direttorio dei Superiori e che non sono delegati ad altri Superiori nella stessa parte del Direttorio.
Roma, il 8 settembre 1989
Juan M. Lasso de la Vega, C.Ss.R.
Superiore generale
José Vidigal, C.Ss.R.
Segretario generale
[Sigillo della Congregazione]
1
DG 480/89.
209
Documento 3
Norme per la ripartizione degli aiuti finanziari 1
II Governo generale è ben consapevole dei molteplici bisogni della
Congregazione nelle regioni dove essa si sviluppa. Ma bisogna aver presente d'altra parte che la Riserva di Solidarietà è limitato.
Vista la situazione, si è stabilito il seguente procedi mento in modo
che le necessità delle unità della Congregazione che si sviluppano
possano essere portate alla conoscenza e all'attenzione delle Province.
Prima di chiedere un aiuto finanziario le Viceprovince e Regioni,
come pure le Province-madri, devono esaminare attentamente e
stabilire la somma che esse stesse pos sono assicurare. La Riserva di Solidarietà deve servire solo per i casi urgenti.
Non potranno essere prese in considerazione quelle richieste che
non sono state approvate prima dalle Province-madri.
Procedura
1. La Riserva di Solidarietà non deve essere considerata come
una fonte regolare di finanziamento. Va perciò presentata una
domanda per ogni progetto.
2. Le richieste devono essere fatte chiaramente:
a. Se si tratta di un dono o di un prestito. Se si tratta di un
prestito, indicare come e quando il denaro richiesto sarà
restituito.
b. Indicare lo scopo del progetto da realizzare, con i particolari delle spese previste.
c. Come il progetto è in consonanza con le priorità della (vice)provincia.
1
Communicanda 6 (bis), Gen. 177/86; 24.08.86 (rivisto).
210
d. Quale la somma parte delle spese che la (vice)provincia
può assicurare.
e. Chi sono gli altri benefattori ai quali è stato richiesto l'aiuto
finanziario e quali le somme richieste?
f.
Sono stati ricevuti nei due anni precedenti degli aiuti finanziari per lo stesso progetto o per qualche altro progetto straordinario? Indicare i progetti, gli organismi interessati e le somme richieste.
3. Il Governo generale esaminerà le richieste due volte all'anno:
il 15 marzo e il 15 ottobre.
Però quando si presentano casi urgenti, il Consiglio generale
può provvedere immediatamente.
4. A progetto realizzato, inviare al Consiglio generale una relazione che indichi:
a. quale è stato il costo totale dell'opera;
b. da dove è giunto l'aiuto finanziario e indicare le somme
che sono state ricevute;
c. cosa sarà fatto con il denaro eventualmente rimasto.
Questa Riserva di Solidarietà è stata stabilita come mezzo ordinario di aiuto fraterno di una (vice)provincia a un'altra (vice)provincia. Si può chiedere direttamente un aiuto finanziario a
un'altra (vice)provincia. Ma ogni (vice)provincia benefattrice può
decidere di non accettare richieste dirette e chiedere che i fondi
da essa messi a disposizione siano distribuiti dalla Riserva di
Solidarietà secondo il procedimento qui indicato. 2
2
II testo ufficiale di queste norme è quello inglese.
211
Documento 4
Decreto di interpretazione degli
Statuti generali 0108-a e 0153-c
Prot. No. 311/89
II Consiglio generale della
Congregazione del Santissimo Redentore
Tenuto conto:
che il XX° Capitolo generale è stato incaricato di redigere le Costituzioni e gli Statuti generali in conformità alle norme vigenti nel
Codice di Diritto Canonico, promulgate nel 1983; e
che alcune norme indicate nel Codice sono state trascurate o
hanno ricevuto diverse interpretazioni dalla Santa Sede; e
che la prassi della Congregazione deve essere conforme al Codice e/o in riferimento a tali interpretazioni;
DECRETA
1. lo Statuto generale 0153-c deve essere interpretato in modo
che il Superiore provinciale con il consenso del Suo consiglio
straordinario ha la facoltà di confermare il Vicario del Superiore viceprovinciale, e ciò in conformità alla normativa del Canone 625 §3; e
2. lo Statuto generale 0108-a deve essere interpretato in modo
che il Superiore non deve votare con il suo Consiglio, e che,
se i voti risultano in parità, può dirimere tale parità; e ciò con
riferimento alla interpretazione del Canone 127 data dalla
Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari il 25 novembre 1988;
212
3. tali interpretazioni avranno vigore di legge nella Congregazione Fino a quando il Capitolo generale non le approvi o le
riveda; e
4. il testo ufficiale di questo decreto è quello in latino.
Dato in Roma il 8 settembre 1989.
Juan M. Lasso de la Vega, C.Ss.R.
Superiore generale
José Vidigal, C.Ss.R.
Segretario generale
[Sigillo della Congregazione]
213
PARTE QUINTA
TAVOLE E SOMMARIO
TAVOLA A
Elenco dei Canoni citati nel testo
Can.
DS N°
Can.
DS N°
14
87 §1
87 §2
113 §2
115 §2
116
119
B03; D11; M01.
602.
B03; D11; M01.
701.2.
701.2; 703.1 A.
Form. 8, N. 4.
202.3; 202.3 A IV;
204.3; 206.2; Doc. 1.
202.3 B IV.
703.1 F.
202.1; 202.2 A; 202. 2
B; 204.3; 206.2 A;
Doc. 1.
101.2.D.
101.2.D.
101.2 B.
207.
205.1 A; Doc. 1.
104.
104.
104.2 G, K & L.
1004.3 A.
1004.3 A.
K05; L10.
2101.1 C.
2101.1 C.
1201.3.
101.2. D.
502.1.
R04.
2101.1 C.
604.2 B.
604.2 B.
D34; 2001.2; 2002.2;
2003.2.
2001.3; 2002.3; 2003.3.
R10.
Form. 8.
803.1.
P04.
801.1.
801.2; 802; 803.1;
Form. 8.
522
531
532
537
540
545
546
547
581
581
586
593
596 §2
608
609 §1
803.2
Form. 8, N. 7.
Form. 8, Art. V.
Form. 8, Art. V.
Form. 8, Art. V.
Form. 8, Art. VII, N. 9.
Form. 8, N. 9.
Form. 8, N. 9.
E12.
Q06.
703.1 E.
703.1 E.
101.2.D.
701.1; 701.2; 703.1 C.
D12;P07;702.1;Form.
5.1; Form. 5.2.
D12.
703.1 D.
703.1 E.
702.1; 703.1 B.
D13; P09; Form. 6.1
Form. 6.2.
101.2 B & D.
Pars I Int; Art. A.
D10; P10; P11.
D07; D08; D09; G03;
H01; 101.2 M.
K11.
902.3.
D41; R13; 902.1.
L12; M17; P19; 901.3
901.3 A.
901.3 B.
902.3.
D37; D39; M17; P19;
904.2 E; 906.1;
906.4 A.
909.
907.2 A.
908.
M05.
2101.1 B.
1007.1.
119-2°
120
127 §1
129 §1
134
134 §1
166
172 §1-2°
184 §1
187-189
189 §1
201-203
202 §1
230
241 §1
247
265
274 §1
276 §1-3°
276 §3
277
285
286
290 3°
292
307 §3
515 §2
517 §1
520
520 §1
520 §2
216
610
610 §2
611
612
616 §1
620
622
624 §3
625 §3
629
636
638
638 §1
638 §l-§3
638 §2
638 §3
639
639 §5
640
641
642
643 §1
Can.
DS N°
Can.
DS N°
643 §2
644
645 §1
645 §2
645 §3
645 §4
646
647 §1
647 §l-§3
647 §2
647 §3
648 §1
1007.2 B.
1006.1; 1007.2 A.
1006.1.
1006.2 B.
1006.2 A.
1006.2 C.
1001.1.
D18.
1003.2.
D20.
L07.
1001.3; 1003.1; 1004.2
A & B.
L08; 1004.4.
1004.2 B.
1004.3 B; 1004.3 C.
K14.
D19.
1005.
M08.
M07; 1202.1 A.
M09; 1102.2; 1202.1 B.
1101.2.
M06.
1202.1 B.
L09; 1103.1; 1104.1.
M09; 1102.2.
M10; 1102.3.
1104.2.
D25.
M04; 1201.4; 1402.1;
1402.2.
1406.
K10; 705.
K18.
D43; M15.
201.3.
703.1 B.
702.2.
702.2.
P04.
106.2.
P04; 106.2; Form. 8,
Art. VII.
106.1.
1007.1 C; 1702.
684 §1
684 §2
D22; D27.
D23; 1108; 1201.2;
1506.
D23.
D28; 1109.
1702.
1108.
D31; D32; 1602.2;
1602.4; 1603.2.
D33; 1604.
106.2; 1602.3;
1603.3 E.
1901.
1202.1 A; 1802.
1903.2.
F03.
1103.2.
1202.1.
D24; K15; 1202.1 B.
1202.1 A.
D26; D29; D30;
1904.2; 1905.2; 1906.2;
2001.2; 2002.2; 2003.2.
1901; 1902.
D29; D30; 1202.1 A;
1906.3.
2102.2; Form. 18.
2102.4; 2102.5.
2103.2 A; 2103.2 A III.
2103.5 B I.
1406.
2103.2.
L14; 2103.5 C II.
Form. 19.1; Form.
19.2.
2103.5 C III.
2103.5 C IV.
2103.5 C VII.
2103.5 A I.
E28; 205.1 B; 2103.4.
E28; 2103.5 A III.
2103.3.
2103.3.
K21; R14; 2104.
R07.
K20.
217
648 §2
648 §3
649 §1
649 §2
650 §1
652 §5
653 §1
653 §2
655
656
656-3°
657
657 §1
657 §2
657 §3
658
665 §1
665 §1
665 §2
667 §1
667 §2
668 §4
677 §1
678
678 §1
678 §3
681
681 §2
682
682 §1
684
684 §4
684 §5
685
685 §1
685 §1
686 §3
687
688
688 §1
688 §2
689
689 §l-§3
690
690 §1
691
691 §1
692
692
694 §1
694 §2
695 §1
695 §2
696 §1
696 §l-§2
697
697 §2
697 1°
697 2°
697 3
698
699 §1
700
701
702
703
765
832
Can.
D SN°
Can.
D SN°
833
833 §7
833 §8
848
902
905
911 §1
919 §2
932
933
936
951 §
951 §2
952
969 §1
969 §2
1015
1017
1019
1019 §1
106.3.
106.3 C.
102.5.
Form. 8, N. 7.
501.2.
501.3 A.
R08.
501.3 A.
501.1.
501.1.
K08; L02.
K09; 501.3 B.
K09; 501.4 D.
Form. 8, N. 7.
R09.
R01.
606.4.
606.4.
606.4.
M13; 601.1 D;
Form. 4.2.
606.4.
606.4.
Form. 4.2.
601.1 G; Form. 4.2.
601 A.
601. C; Form. 4.2.
601 C; Form. 4.2.
601G; Form. 4.2.
601 J.
601.1 F; 601.2; Form.
4.2.
601.1 E.
602.
601.1 C; 601.2; Form.
4.2.
K17; 601.1 E.
601.1 B.
Form. 4.2.
601.1 D.
L10.
601.1 E.
601.1 E; 606.1; Form. 4.1.
601.1 D.
K16; 601.1 H.
1040
1041
1042
1044 §1
1044 §2
1046
1047 §1
1047 §2
1047 §4
603.
604.1.
604.2.
605.1.
605.2.
603.
604.3 A.
604.3 B.
K03; 604.3 B; 604.4 B;
605.3 B; 605.4.
603.
Form. 4.2.
601.1 E; 606.2.
606.2.
Form. 4.2.
606.3.
606.6.
606.6.
2102.3.
2102.3.
R04.
Form. 8, N. 7.
906.4 D.
R05.
K06.
503.
503.
503.
503.
501.1; 503.
503.
503.
K06.
R02.
901.1.
Form. 8, N. 7.
Form. 8, N. 7.
Form. 8, N. 7.
Form. 8, N. 7.
Form. 8, N. 7.
R11.
P18; 902.2; 902.5.
902.3.
901.3 B.
Form. 8, Art. V.
1021
1023
1025 §1
1025 §2
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1031 §1
1031 §4
1032
1032 §2
1033
1033-1039
1034 §2
1035
1035 §2
1036
1037
1039
218
1049
1050
1050-2°
1050-3°
1051
1051 §1
1053
1054
1087
1088
1174 §1
1181
1190
1196 §2
1207
1208
1209
1212
1214
1223
1224
1229
1241
1245
1257 §1
1264
1266
1267
1272
1274
1279
1279 §1
1280-1284
1281 §1
1281-1288
Can.
DS N°
Can.
DS N°
1282
1283 2°
1285
1288
1291
1291-1298
1292 §1
1292 §2
1295
1299-1310
1308 §3
902.1.
Form. 8, Art. II.
908.
910.
906.1.
906.4.
D37.
D39; 906.4 C.
906.1; 906.3 note.
M19.
B05.
1308 §4
1308 §5
1309
1364
1394
1395
1397
1398
1427 §1
1427 §2
B05.
B05.
B05.
2102.3.
2102.3.
2103.2 A III.
2103.2 A I.
2103.2 A II.
K04.
B04.
219
TAVOLA B
Elenco delle Costituzioni e Statuti citati nel testo
CC.
DS N°
CC.
DS N°
15
17
21
22
44
45
45-3°
67
70
73-3°
86-2°-a
86-2°-c
86-2°-d
86-2°-e
94
97-1°
97-3°
99
97-2°
101
102-a
102-b
102-d
102-e
802.
E15.
701.1.
701.1.
M02.
M02.
K10.
802.
D43; M15.
R06.
1004.2.
1104.1; G04.
M07; M08.
1102.2.
Art. A.
E12.
E13.
701.1.
E12.
207; 912.
R03.
R03.
D11; G01.
E08; Doc. 1.
110
114-a
114-c
115-a
116-b
117
118
119-1°
119-2°
119-3°
120
101.3 A.
101. 2 A.
C01; D06.
Art. A.
E23; 104.2.
E24; 101.3 A; 105.2.
101.3 A; 201.1.
E05.
E06.
E07.
E22; E27; 101. 3 C;
902.3.
101.3 L.
101. 2 B.
101.3 F; 105.3.
E12; P I, Cap. II Int.
D12.
D13; P07; P09.
N02.
105.4.
D26; D29; M11.
E28.
1903.3; 1905.3; 2001.3
2002.3; 2003.3.
122
124-b
127
130
135
135
137-b
140
145
146
148
---------------------------------
SS.
DS N°
SS.
DS N°
03
028-a
040
041
051
054
061
062-a
062-b
062-c
064
065
066
P. I Int; P. II Int.
502.2.
R01.
M02.
1006.2 A; 2101.1 B.
2101.3.
L05
K12; Form 09.
G04; M05; M06.
M07.
K13.
M12; 1008.1.
P15; 1005.
067
069
070
072
073
074
076
077
D19;P14.
L08; 1004.4.
1004.1 B; 1101.3 C.
1102.1.
D23.
M09.
M13; 601.1 D.
M06; 1101.3 A; Form.
10
G04;M06; 1101.3 B.
601.1 H; 1101.1 B;
1106; 1107.1.
D21; Q12; 1104.3.
220
078
079
081-a
SS.
DS N°
SS.
083
083-b
086
087-089
090
090
090
090
090
E21.
D17.
202.
E12.
E13.
E14.
J04.
Q06.
101.3 H, M & N; 104.2 G;
201.3.
D12; P07; 701.1.
701.4.
701.2; 703.1 A.
701.1.
102.1.
102.2; 102.3; 102.4;
102.5.
102.5.
103.1.
102.6.
K11.
103.1; 104.1 D; 104.
D10; P10.
D10; P11.
Art. A; M03.
204.3.
202.2.
202.1 A & B.
202.3 B.
206.1 A.
205.2; Doc. 1.
902.3.
903.2; 903.3.
902.3.
D02.
D01.
E01.
E02.
101.3 A.
E18.
E20.
101.3 A.
204.2.
Doc. 1.
C02; E22; 101.3 C.
0128
0129
0130
091
091-a
091-b
092
095-a
095-b
095-c
095-d
095-f
095-g
097
098
099
0100
0108
0108-a
0108-b
0109
0110-a
0110-b
0112
0113
0114
0116-b
0118-a
0118-b
0119
0123
0123-a
0123-b
0124
0126
0126-a
0127
DS N°
902.3.
101.4 A; 1007.3.
D35; 902.3; 902.4;
903.1.
0131
902.3.
0140-d
P06; P07; P08; P09.
0140-e
903.2.
0142
E09.
0142
J03.
0142
P. I, Cap. III int; 408.3.
0144
101.3 K & L.
0146
L01.
0147
408.1.
0149
P03.
0151
101.3 K & L.
0152-b-l P02.
0152-b-2 Q01.
0153
D07; D08; 101.3 D & E.
0153-b
J01.
0153-c
H01.
0153-d
103.2.
0154
D07; D08; Q10; 104.
0156
101.2 B.
0157
B01; K01.
0158-a
201.2 B.
0158-b
101.3 J; 201.2.
0159
Q09.
0159-a
204.3.
0159-b
N01; 204.3.
0160
P. I, Cap. III int; 201.2 B;
204.3.
0161
E11; Q04; Q05; 201.2 B;
407.
0162
201.2 B.
0163
D36; L13; 401;402.
0164
M14; 101.3 P; 104.2 L.
0165
104.1.
0167
P13; 101.3 P.
0169-a
405.4; 101.3 P.
0169-b
L11.
0173
902.3; 903.2.
0174
D36.
0174-a
P17; 902.3; 903.2;
903.2.
0174-b
H04; 403.1; 903.2.
221
SS.
0175
0177
0178
0178-a
0178-b
0178-c
0181
DS N°
E14; F01; P07; P09.
2103.5 C VII; 2103.6 D.
104.2 K.
101.2 C.
D15; 101.3 M; 103.2.
105.4; 101.3 M.
101.3 N; 104.2 K;
201.4.
0186
D14; H02; 204.3;
702.1.
0187
410.
0188
F02; H03.
0189
902.3.
0190
P18; 902.3.
0191-a
D35.
0191-b
902.4.
0191-b-l° E30.
222
SS.
DS N°
0192
0193
903.2; 906.4 A.
L12; M17; P19; R13;
904.2 E.
D40; 904.2; 906.4 A;
907.2 D.
906.1.
901.3 A.
905.
H04; P16; 903.2.
Q13.
903.2; 903.3.
908.
M19; R12.
R11.
202.3 A.
1402.2; 1403.
0193-a
0193-b
0193-c
0194
0195
0196
0197
0198
0200
0207
0210
0211
INDEX ANALYTICUS
Abbreviationes additionales:
cap.
comm.
cons.
gen.
capitulum
communitas
consilium,
consultores
generalis
gub.
prov.
vprov.
(v)prov.
guberniutn
provincia(lis)
viceprovincia(lis)
(vice)provincia(lis)
ABSENTIA: D25, M04
ACADEMIA ALFONSIANA: C04, D35
ADMINSTRATIO BONORUM: P18, R11
ADSCRIPTIO SODALIUM: H03
AES ALIENUM: D41 (v. DEBITA)
AGGREGATIO SODALITATUM: B06
ALFONSI, DOMUS AD S.: (v. DOMUS)
ALIENATIO: D37, D39, D40, D41, M16, M17, P19, R13
AMISSIO STATUS CLERICALIS: D34
AMOTIO SUPERIORUM: D10, P11
APOSTOLATUS: (v. PRIORITATES)
APOSTOLICA EXERCITATIO: L08
APOSTOLICA SEDES: (v. SEDES APOSTOLICA)
APPROBATIO:
- in re oeconomica: D35, D36, D40, P16, Q14
- quoad communitates: D14, H02, N02
- quoad formationem: D19, D21, P14
- quoad prioritates: E15
- quoad regiones et vprov.: E13, E14, J04
- quoad statuta: E09, E10, J03
- Superiorum: J01
ARCHISODALITAS: B06
ASSUMPTIO
- officiorum: M03
- onerum: M19, P05
BENEDICTIONES: K06
BINATIO: K09
BONA PATRIMONIALIA: D43, K19, M15
223
BONA TEMPORALIA: C05, D35–D43, E29–E30, H04–H05, K18–
K20, L12, M15–M19, P16–P19, Q13–Q14, R11–R13
BREVIARIUM: (v. LITURGIA, DISPENSATIO)
CAPITULUM:
- generale:
- convocatio: D01, E01
- decreta: E05, E06
- dilatio: E02
- membra: J02
- praeparatio: P01
- relationes: D02
- repraesentatio: E03, E04
- (vice-)provinciale:
- convocatio: L01, P02, Q01
- dilatio: Q03
- legislatio, actiones: E11, E15, Q04
- membra: Q02
- praeparatio: P03
CIRCUMSCRIPTIO (VICE-)PROVINCIARUM: E12
CLAUSURA: K10
CLERICUS: D29, D30, D34
COLLEGIUM MAIUS: D16, D17, E21, E26
COMMISSIONES:
- praeparatoria ad capitula: P01, P03
- scrutatoria: G02
COMMUNITAS:
- bona temporalia: D35, P16, P18
- constitutio: D14, H02, P06
- dependens a Gub. gen.: D16, D35
- ordinatio: M02, N02
- suppressio: P08
(v. DOMUS, SUPERIOR)
COMMUTATIO: (v. DISPENSATIO)
CONFESSIONES EXCIPIENDAA: R01, R09
CONFIRMATIO:
- superiorum: D07, D09, D15, G03, J01
- vicariorum: D08, H01
CONSILIARII:
- generales: E19, E25
- (vice-) provinciales: Q11
(v. SUBSTITUTOS, VOTUM)
CONSORTIONES: R10
CONSULTATIO: (v. SUBSTITUTOS, VÓTUM)
CONTRIUBUTIONES OECONOMICAE: E30, Q13
224
CONVENTIO: E14, F01
CONVOCATIO: (v. CAPITULUM)
DEBITA: D37, D40, D41
DECRETA:
- edere: E07, Q05
- suspendere: E06, E11
DELEGATIO: B01, K01, M11, M15
DESIGNATIO:
- a Gub. gen.: C02, C03, D03, D04, D16
- lectorum et sociorum: M14
- notarii Cap. gen.: C03
- officialium Curiae gen.: C02
- sanatio: E17, Q07
- sodalium in comm. a Gub. gen. dependentibus: D16
- substituti pro visitationibus: D06
- superiorum: D03, D04
DETERMINATIONES IN COMMUNITATIBUS: N02
DIACONUS: K16
DIMISSIO:
- in casibus ordinariis: E28, L14
- in casibus urgentioribus: K21, R14
- novitiorum: M05
- postulantium: L06
DIMISSORIAE LITTERAE: M13
DIRECTOR COLLEGII MAIORIS: D16, E21, E26
DISCESSUS AB INSTITUTO: D29, D30 (v. READMISSIO)
DISPENSATIO:
- in genere: B03, D11, M01
- a Constitutionibus et Statutis: D11, E08, G01, M01, R03
- a diebus festis et paenitentiae: R02
- a votis perpetuis: D26
- a votis privatis: R05
- a votis temporariis: D26, M11
- ab impedimentis et irregularitatibus: K03
- ab Officio divino: R04
DISTRIBUTIO SUBSIDIORUM: (v. SUBSIDIA)
DOMUS:
- ad S. Alfonsi Romae: D35, E10
- erectio: DI2, P07
- suppressio: DI3, P09
(v. ABSENTIA, BENEDICTIONES, COMMUNITAS. EIECTIO
SODALIS, IUDICIUM, NOVITIATUS, ORATORIA)
DONAT10: M18
225
ECCLESIA: (v. BENEDICTIONES, LITURGIA, PRAEDICATIO)
EIECTIO SODALIS: K21, R14
ELECTIONES:
- a Consilio generali: E18–E 22
- in (v)prov.: E16, G03, H01, J01, N01, Q08, Q09
EMENDATIO ELENCHI COMPETENTIARUM: CAPUT III
ERECTIO: (v. DOMUS, REGIO, (VICE-) PROVINCIA)
EUCHARISTIA: (v. RESERVATIO, VIATICUM)
EXCLAUSTRATIO: D31–D33
EXCLUSIO A PROFESSIONE: F03
EXERCITIA SPIRITUALIA: K16
EXPENSAE: B02, C05, D38, D40, D41, E29, L12, M17, P19
FACULTATES: (v. DELEGATIO)
FAMA SODALIUM: K02
FORMATIO: (v. INSTITUIA FORMATIONIS, RATIO)
FRATRES: E04
IMPEDIMENTA: K03
INCARDINATIO: D29, D30
INFIRMITAS: R08
INSTITUTA FORMATIONIS: L11, P13
INSTITUTUM RELIGIOSUM vel SAECULARE (v. DISCESSUS AB
INSTITUTO, TRANSITOS)
INTERPRETATIO LEGIS: E05, Q04
INTERVENTIO IN ADMINISTRATIONE: P18
IRREGULARITATES: K03
ITERATIO ELECTIONUM: E16
IUDICIUM: B04, K04
IUS PUBLICANDI: M16
IUVENATUS: M14
LAICISATIO: (v. AMISSIO STATUS CLERICALIS)
LECTORES: M14
LITURGIA:
- facultates ad excipiendas confessiones: R01, R09
- Missa: K07, K09
- Officium Divinum: R04
- reservatio Eucharistiae: K08
- Viaticum: R08
226
MAGISTER NOVITIORUM: (v. NOV1TIATUS)
MANUSCRIPTA: M16
MINISTERIA: K05, L10
MISSA: (v. LITURGIA, ONERA MISSARUM, STIPENDIA MISSARUM)
MODERATORES FORMATIONIS: L11 (v. NOVITIATUS)
MUNERA: D10, E17, P10, Q07, Q11
NOMINATIO: (v. DESIGNATIO)
NOTARIUS CAPITULI GENERALIS: C03
NOVITIATUS:
- admissio: M05
- dimissio novitiorum: M08
- erectio et locus: D18, D20, L07
- initium, disciplina: K12, K13
- ratio: D19, P14
- socius: M14
- studia: P15
- suppressio, translatio: D18
- tempus: K12, L08, M07, M09
- alia ubi de novitiatu agitur: R01, R05
OBLATI: B07
OECONOMUS:
- generalis: D35
- (vice-) provincialis: P17
OFFICIALES, OFFICIA:
- maiores Gubernii generalis: E22, E26
- minores Gubernii generalis: C02
- (vice-) provinciales: M03
ONERA BONA GRAVANTIA: M19, R12
ONERA MISSARUM: B05
OPERA CONGREGATIONI NON PROPRIA: P05
OPERA DIOECESANA: P04
ORATORIA: L02 (v. BENEDICTIONES, LITURGIA, PRAEDICATIO)
ORDINES SACRI: K16, M13
ORGANA PERMANENTIA CURIAE GENERALIS: E27
PAROECIA: P04 (v. STIPENDIA MISSARUM)
PATRIMONIALIA: (v. BONA PATRIMONIALIA)
POSTULATUS: L04–L06
PRAECEPTUM FORMALE OBOEDIENTIAE: R06
PRAEDICATIO: R07
227
PRAEPARATORIA COMMISSIO: (v. COMMISSIONES)
PRIORITATES IN OPERIBUS APOSTOLICIS: E15
PRIVATA (VITA): K02
PRO-VICARIUS GENERALIS: E20, E26
PROBATIO IN ADMISSIONE: (v. READMISSIO, TRANSITUS AD
INSTITUTUM)
PROFESSIO RELIGIOSA:
- in alio instituto: D22, D23
- perpetua:
- admissio: G04, M09
- anticipado: M10
- exclusio: F03
- temporaria:
- admissio: M06
- anticipado: K14
- duratio: M09
- exclusio: F03
- renovado: F03, L09
(v. VOTA)
PROSPECTUS OECONOMICUS: D35, P16
PROVINCIA: CAPUT II
RATIO:
- institutionis sacerdotalis: D21, K16, Q12
- novitiatus: D19, P14
READMISSIO: D24, K15
REDUCTIO ONERUM MISSARUM: B05
REGIO: E13, E14, J04, Q06
RELATIO:
- annua: L13
- de statu Congregationis: D02
- oeconomica: D35 D36, H04, P16, P17
RENUNCIATIO:
- bonorum patrimonialium: M15
- in (vice-) provincia: D07, D08, Q02, Q10, Q11
- membri Cap. gen.: J02
- membri Gub. gen.: E23–E25
- notarii Cap. gen.: C03
- officiorum Curiae generalis: C02, D05, E26
REPUDIATIO DONATIONUM: M18
RES CONTENTIOSA: B04, K04
RESERVATIO EUCHARISTIAE: (v. LITURGIA)
RESIDENTIA SUPERIORIS (VICE-) PROVINCIALIS: P12
RITUS: K07
228
SACERDOS, SACERDOTALIS: D21
SAECULARISATIO: (v. DISCESSUS AB INSTITUTO)
SANATIO: E17, Q07
SCRUTATORES, SCRUTATORIA COMMISSIO: G02.
SEDES APOSTÓLICA (SANCTA): D25, D28, D30, D32 - D34, D39, D41
SEDES SUPERIORIS (VICE-)PROVINCIALIS: P12
SOCIETAS VITAE APOSTOLICAE: (v. TRANSITUS)
SOCII: M14
SODALITATUM AGGREGATIO: B06
SODALITAS OBLATORUM: B07
STATU CONGREGATIONIS, RELATIO DE: D02
STATUS CLERICALIS: D34
STATUTA:
- domus ad S. Alfonsi: E10
- (vice-) provincialia: D04, E09, E11, J03
STIPENDIA MISSARUM: K09 (v. ONERA MISSARUM)
STUDENTATUS: M14
SUBSIDIA: D42, H05, Q14
SUBSTITUTUS:
- ad Capitulum genérale: Q08
- pro consultationibus: N01, Q09
- Superioris generalis pro visitationibus: D06
SUMMA CENTRALIS AD URGENTIORIBUS SUBVENIENDUM
NECESSITATIBUS: D42, H05, Q14
SUMMI LIMITES: D40
SUPERIOR:
- a Gub. gen. immediate dependentes: D03, D05
- competentiae omnium: CAPUT IV
- generalis:
- competentiae: CAPUT I, K15
- cum consensu Cons. gen.: A03, Art. D
- cum voto consultativo: A02, Art. C
- renuntiatio: E23
- sine recursu ad Cons.: A01, Art.B
- localis (communitatis): D09, D15, K11, L11, P10, P11.R14
- major: Art. A
- Provincialis:
- competentiae: CAPUT II
- (vice-) provincialis:
- amotio vel translatio: D10
- competentiae: CAPUT III
- confirmado: D07, J01
- designatio, electio, substitutio vel renuntiatio: D04, D05,
D07, J01.Q08, Q10
- residentia: P12
229
SUPPRESSIO (v. COMMUNITAS, DOMUS, INSTITUTA FORMATIONIS,
NOVITIATUS, (VICE-) PROVINCIA)
SUSPENSIO LEGIS: E06, E11, Q04
TERRITORIUM (VICE-) PROVINCIAE: D14, E12
TESTAMENTUM: K18
TRANSITUS:
- ad Institutum: D22, D23, D27, D28
- de uno genere ad aliud: M12
TRANSLATIO:
- instituti formationis: D18, P13
- sodalium: F01.F02, L03
- superiorum: D10, P10
TYPIS MANDATIO OPERIS: K20
UNIO (VICE-) PROVINCIARUM: E12
VIATICUM: R08
VICARIUS:
- generalis: E18, E24
- (vice-) provincialis: D08, H01, Q08
(VICE-)PROVINCIA:
- contibutiones: E30
- conventio: E14
- erectio, supressio, unió, circumscriptio: E12
- gubernium: D01
- relatio annua: D36
- relatio et prospectas oeconomicus: P16
- repraesentatio ad Cap. gen.: E03
- res contentiosa: B04
- statuta et decreta: E09, E11
- visitatio: D06
(v. CAPITULUM, PROVINCIA, SUPERIOR, VICEPROVINCIA)
VICEPROVINCIA: E13, F01, H04, H05, J04, P07, P09
VIGILATIO: R11
VISITATIO (VICE-) PROVINCIAE: C01, D06
VOTA PRIVATA: R05
VOTA RELIGIONIS: (v. DIMISSIO, DISPENSATIO, PROFESSIO RELIG.)
VOTUM:
- 1. collegiale:
- Consilii generalis: Art. E
- Consilii provincialis:
- extraordinarii: E13, Art. J
230
- Consilii (vice-) provincialis:
- extraordinarii: E09, Art. Q
- ordinarii: Art. N
- 2. consultativum:
- Consilii generalis: Art. C
- Consilii provincialis: Art. F
- Consilii (vice-) provincialis: Art. L
- 3. deliberativum:
- Consilii generalis: Art. D
- Consilii localis: R12, R14
- Consilii provincialis:
- ordinarii: Art. G
- extraordinarii: Art. H
- Consilii (vice-) provincialis:
- ordinarii: Art. M
- extraordinarii: Art. P
231
INDICE ANALITICO
Abbreviazioni supplementari:
cap.
com.
Cong.
Cons.
Capitolo
comunità
Congregazione
consultore
gov.
intr.
Sez.
(v)prov.
governo
introduzione
Sezione
(v)provincia, (v)provinciale
ACCADEMIA ALFONSIANA: C04; D35
ACCETTAZIONE:
- di carichi onerosi: M19; P05
- di uffici: M03
- di un membro di un'altra provincia:
AFFARI DA TRATTARE CON IL GOVERNO GENERALE: Sez. 300
AFFARI, VOTO PER GLI: 202.3
AGGREGAZIONE DI CONFRATELLI
AIUTO FINANZIARIO: D42; H05; Q14; Documento 4
ALIENAZIONE: D37; D39; D40; D41; M16; M17; P19; R13; 906; 911
AMMALATI: R08
AMMINISTRAZIONE DEI BENI: M03; P18; R11; 901
AMMINISTRATORE: 902
AMMISSIONE: Cap. V
APOSTOLATO: (v. PRIORITA' NELLE ATTIVITA' APOSTOLICHE)
APOSTOLICA, SEDE: (v. SEDE APOSTOLICA)
APPROVAZIONE:
- dei superiori: J01
- in materie economiche: D36; D40; P16; Q14
- riguardante gli statuti: E09; E10; J03
- riguardante la formazione: D19; D21; P14
- riguardante le comunità: D14; H02; NO2
- riguardante le priorità apostoliche: E15
- riguardante le regioni e le (v)province: E13; E14; J04
ARCICONFRATERNITA: B06
232
ASSENZA:
- comunicazione al gov. gen.: 1407
- della casa D25; M04; 404.8; 1400; Form. 14
- illegittima 404.9; 1406; Form. 14.3 (v. DIMISSIONE)
ASSOCIAZIONE CON LA CONGREGAZIONE: Parte seconda, Cap. V
ASSOCIAZIONI: R10
AUSILIARI (SOCIO): M14
BENEDIZIONI: K06; 503
BILANCIO: D35; P16; 903
BREVIARIO: (v. LITURGIE; DISPENSE)
CAMBIAMENTI NELL'ELENCO DELLE COMPETENZE: Parte
prima, Cap. III, Intr.
CANONI, ELENCO DEI CANONI CITATI: Tavola A
CAPITOLO:
- generale:
- convocazione: D01; E01
- decreti: E05; E06
- dilazione: E02
- membri: J02; 101.3 B; 409
- preparazione: P01
- rappresentanza: E03; E04; 409
- relazioni: D02
- (vice)provinciale:
- atti, verbali, decisioni, decreti: 408.2; 408.3
- convocazione: L01; P02; Q01; 408
- dilazione: Q03
- legislazione, svolgimento: E11; E15; Q04
- membri: Q02; 101.3 K & L; 104.2 J
- preparazione: P03
CASA: Sez. 700
- definizione e condizioni: 701.2; 703.1
- erezione: D12; P07; 702.1; 703.1; Form. 05.1 - 05.3
- Sant'Alfonso di Roma: D35; E10
- soppressione: D13; P09; 704; Form. 06.1 - 06.3
(v. ASSENZA, BENEDIZIONI, COMUNITA', ESPULSIONE
233
DALLA CASA, GIUDIZIO, NOVIZIATO,
ORATORIO, RESIDENZA)
CELEBRET: Form. 04.5
CERTIFICATO DI ORDINAZIONE: Form. 04.3 - 04.5
CESSAZIONE DEI VOTI: 1505; Sez. 1800
CHIERICO: D29; D30; D34; 101.2; 1202.1; 1503.1; 1503.2; 1506.3;
1506.4; 1507; 1602; 1603; 1905; 2000
CHIESA: (v. BENEDIZIONI, LITURGIA, PREDICAZIONE)
CITAZIONE ALLA GIUSTIZIA: 910
CLAUSURA:
CLERICALE, STATO: (V. PERDITA DELLO STATO CLERICALE)
COLLEGIO MAGGIORE: D16; D17; E21; E26
COLLEGIALI, DECISIONI: (v. VOTO)
COMMISSIONE:
- di scrutatori: G02; M01
- preparatoria al Capitolo: P01; P03
COMMUTAZIONE: (v. DISPENSA)
COMUNITA': Sez. 700
- beni temporali: D35; P16; P18; 903.3
- consiglio: 201.4
- definizione: 701.1
- dipendenza dal gov. gen.: D16; D35
- diritto di erezione: H02; N02
- istituzione: D14; H02; P06; 406; 702
- personale: 701.4; 702.3
- soppressione: P08; 704
(v. CASA, RESIDENZA, SUPERIORE)
CONFERMA:
- dei superiori: D07; D09; D15; G03; J01; 101.3
-dei vicari: D08; H01; 101.3
CONCELEBRAZIONE: 501.2; 501.4
CONFESSIONI, FACOLTA’ DI ASCOLTARE: R07; R09
CONFRATELLI: B06
CONSENSO: (v. VOTO)
234
CONSERVAZIONE DELL'EUCARISTIA: (v. LITURGIA)
CONSIGLI: Sec 200.
- maggioranza: 205
- membri: 203
- ricorsi: 207
- ruolo: 202
- segreto: 205
- sostituzione: 204
- specie: 201
CONSIGLIERI: (v. CONSULTORI)
CONSULTAZIONE PER TELEFONO: 202.4
CONSULTAZIONE: (v. SOSTITUTO, VOTO)
CONSULTORI:
- di comunità: 101.3 N
- generali: E19; E25
- (vice)provinciali: Q11; 101.3 J; 104.2 H
(v. CONSIGLI; SOSTITUTO; VOTI)
CONSULTORI ASSENTI: Documento 1 (v. CONSULTAZIONE)
CONTENZIOSO: B04; K04
CONTRATTI: 909
CONTRIBUTI FINANZIARI: E30; Q13
CONVENZIONE TRA (VICE)PROVINCE: E14; P01; 702.1
CONVOCAZIONE: (v. CAPITOLO)
COSTITUZIONI E STATUTI CITATI, ELENCO DEGLI: Tavola B
DEBITI E PRESTITI: 907
DEBITI: D37; D40; D41; 907; 911
DECRETI:
- emissione: E07; Q05
- sospensione: E06; E11
DELEGA: B01; K01; M11; M15; Documento 3
DEPOSIZIONE DI UN SUPERIORE: D10; P11; 103.1
DESIGNAZIONE: Sez. 100; 405
- a un ufficio nella Congr.: 101
235
- condizioni di età e di situazione: 101.2
- da parte del governo gen.: C02; C03; D03; D04; D16;
101.3 C
- dei membri del cap. gen.: 101.3 B
- dei membri nelle comunità dip. dal gov. gen.: D16; 101.3 C
- dei professori e ausiliari-soci: M14
- dei responsabili della Curia gen.: C02; 101.3 C
- dei superiori: D03; D04; 101.3; 405.3
- dei vicari: 101.3 F, G & M; 405.1
- del gov. gen.: 101.3 A
- del notaio del cap. gen.: C03
- di un sostituto per le visite: D06
- documenti di designazione: 102.3
- invalida: E17; Q07; 101.4
- significato: 101.1
DETERMINAZIONI NELLE COMUNITA': N02
DIACONO: K16; 106.3 B; 1507.2 (v. ORDINI SACRI)
DIMISSIONE: Sez. 2100
- dalla casa religiosa: K21; R14; 1509; 2104
- di novizi: M05; 2101
- di postulanti: L06; 2101
- ipso iure: 404.10; 1508.1; 2102; Form. 18
- per decreto: E28; L14; 1508.2; 2103
- quando si conosce il luogo di residenza: 2103.5;
Form. 19.1 & 19.2
- quando non si conosce il luogo di residenza: 2103.6;
Form. 19.3 (v. RINUNCIA)
DIMISSORIE, LETTERE: (v. LETTERE DIMISSORIE)
DIOCESI, ATTIVITA' NELLA: P04
DIRETTORE DEL COLLEGIO MAGGIORE: D16; E21; E26
DIRETTORE DELLA FORMAZIONE: L11; 101.3 P; 104.2 L; 405.4
DISPENSA:
- da impedimenti, da irregolarità ecc. per gli ordini: K03;
602; 604; 605; 606.5
- da impedimenti per la designazione ad un ufficio: 103.4
- dai voti perpetui: D26; 1506; Sez. 1900; 1904
236
- dai voti privati: R05
- dai voti temporanei: D26; M11; 404.7; 1506.1; Sez. 1900;
1903; Form. 16.1 & 16.2
- dall'obbligo dei giorni festivi e dai giorni di penitenza: R02
- dall'Ufficio Divino: R04; 502.2
- dalle Costituzioni e Statuti: D11; E08; G01; M01; R03
- in generale : B03; D11;M01
DISTRIBUZIONE DEGLI AIUTI FINANZIARI: (v. AIUTO FINANZIARIO)
DONI: M18; 908
DURATA DEGLI UFFICI:
- limiti: 103.4
- per un terzo triennio o più: D15; 103.3
ECONOMO: 902.3
- generale: D35; 902.4
- (vice)provinciale: P17
EDUCANDATO O SEMINARIO: M14
ELEZIONI: 202.3 E; 205.1
- nelle (v)prov.: E16; G03; H01; J01; N01; Q08; Q09
- per il cons. gen.: E18–E 22
EREZIONE: (v. CASA, REGIONE, (VICE)PROVINCIA)
ESCLAUSTRAZIONE: D31–D33; 1503; Sez. 1600
- imposta: 1503.4; 1604
- nozione: 1601
- qualificata: 1503.2; 1603
- semplice: 1503.1; 1602
ESERCIZI SPIRITUALI: (v RITIRI)
ESPERIENZA APOSTOLICA: L08; 1004.4
ESPULSIONE DALLA CASA: K21; R14; 1509; 2104 (v. DIMISSIONE)
ETA': (v. DESIGNAZIONE, DISPENSA, IMPEDIMENTO, SUPERIORE)
EUCARISTIA: (v. LITURGIA)
FACOLTA': (v. DELEGA)
FEDELTA': (v. GIURAMENTO)
FINANZE: (v. AIUTO FINANZIARIO, RELAZIONI)
237
FORMAZIONE: R06 (V. ISTITUTI DI FORMAZIONE, PROGRAMMA)
FORZA DI LEGGE DEL DIRETTORIO: Parte II, int.
FRATELLI: E04
GIUDIZIO: B04; K04
GIURAMENTO DI FEDELTA': 102.5: 106.3; 601.1; Form. 01.2
IMPEDIMENTI PER GLI ORDINI: K03; 603; 604; 605
INCARDINAZIONE: D29; D30; 404.11; 1506.3; 1506.4; 1905; 1906
INTERPRETAZIONE DI UNA LEGGE: E05; Q04
INTERVENTO NELL'AMMINISTRAZIONE: M03; PI8; 902.5
INVESTIMENTI: 905
IRREGOLARITA' PER GLI ORDINI: K03; 603; 604; 605
ISTITUTI DI FORMAZIONE: L11; P13 (v. NOVIZIATO)
ISTITUTI RELIGIOSI O SECOLARI: (v. USCITA DALL'ISTITUTO,
TRASFERIMENTO)
LAICIZZAZIONE: (v. PERDITA DELLO STATO CLERICALE)
LAVORI CHE NON FANNO PARTE DELLE ATTIVITA' SPECIFICHE DELLA CONGREGAZIONE: P05
LEGGE: (v. FORZA DI LEGGE DEL DIRETTORIO)
LETTERE DIMISSORIE: M13; 606.4; Form. 04.2
LIBERTA', DICHIARAZIONE PRIMA DELL'ORDINAZIONE: Form 04.1
LIMITI IN MATERIA ECONOMICA: D40; 911; Documento 2
LITURGIA: Sez. 500
- Eucaristia: K08; 501
- Facoltà di ascoltare le confessioni: R01; R09
- Messe: K07; K09; 501
- Ufficio divino: R04; 502
- Viatico: R08
MAESTRO DEI NOVIZI: (v. NOVIZIATO)
MAGGIORANZE: 206
MANOSCRITTI: M16
MEMBRI DEL GOVERNO (VICE)PROVINCIALE: Form. 01.3
238
MESSA: (v. LITURGIA, ONORARIO DI MESSE)
MESSE BINATE: K09; 501.3; 501.4
MINISTERI: K05; L10
MORTE, ANNUNCIO DI MORTE: 404.12; Form. 03
NOMINA:(v. DESIGNAZIONE)
NOTAIO DEL CAPITOLO GENERALE: C03
NOVIZIATO: Sez. 1000
-
altri punti riguardanti il noviziato: R01; R05; 1008
ammissione: M05; 404.1; 1002
dimissione dei novizi: M08
documenti necessari: 1006; Form. 09
durata: K12; L08; M07; M09; 1004
erezione e luogo: D18; D20; L07; 1003
impedimenti: 1007
inizio, organizzazione: K12; K13; 1004.1; Form. 09
membro di rito orientale: 504.1
programma: D19; P14; 1005
socio: M14
soppressione, trasferimento: D18; 1003.2
studi: P15; 1005
terminologia: 1001
OBBEDIENZA: (v. PRECETTO FORMALE DI OBBEDIENZA)
OBBLIGAZIONE DI MESSE: (v. ONORARIO DI MESSE)
OBBLIGHI DA ASSUMERE: M19; R12 (v. ONORARIO DI MESSE)
OBLATI: B07; Sez. 1300
ONORARIO DI MESSE: B05; K09
ORATORIO: L02; 701.2: 703.1 (v. BENEDIZIONI, LITURGIA, PREDICAZIONE)
ORDINARIO DEL LUOGO, PARERE O CONSENSO DELL’: Form.
05.1, 05.2, 06.1,06.2; 08
ORDINARIO, SUPERIORE IN QUANTO: 101.2 B & D
ORDINI SACRI: K16; 404.5; Sez. 600
- condizioni richieste: 601
239
- dispense: 602; 604; 605
- documenti necessari: M13; 606; Form. 04.1–04.5
- impedimenti, irregolarità: 603; 604; 605
ORGANISMI PERMANENTI DELLA CURIA GENERALE: E27
ORIENTALE: (v. RITO ORIENTALE)
PARROCCHIE: P04; Sez. 800 (v. ONORARI DI MESSE, PASTORE, CURATO)
- accettazione: 801; Form. 08
- durata: 802
PASSAGGIO DA UN ISTITUTO AD UN ALTRO (v. TRASFERIMENTO) PASTORE, CURATO: 106.3
PATRIMONIO, BENI PATRIMONIALI: D43; K19; M15
PERDITA DELLO STATO CLERICALE: D34; 1507; Sez. 2000
- per un diacono: 2001
- per un sacerdote con dispensa del celibato: 2003
- per un sacerdote senza dispensa del celibato: 2002
POSTULATO: L04–L06
POSTULAZIONE: 103.4
PRECETTO FORMALE DI OBBEDIENZA: R06
PREDICAZIONE: R07
PRIORITA' NELLE ATTIVITA' APOSTOLICHE: E15
PRIVATA: (v. VITA PRIVATA)
PRO-VICARIO GENERALE: E20; E26
PROCESSO: (v. CITAZIONE ALL GIUSTIZIA)
PROFESSORI: M14; 106.3
PROFESSIONE DI FEDE: 102.5; 106.3; 601.1; Form. 01.2
PROFESSIONE RELIGIOSA:
- domanda: 1101.3 A; Form. 10
- certificati: 1107; Form. 10-13
- formule e cerimonie: 1105; 1106
- membro di un altro Istituto: D22; D23; 1108; 1109
- perpetua: 404.4; 1104
- ammissione: M09; M10a; 1104.1; Form. 13
240
- anticipo: M10; 1102.3
- rifiuto della professione: L09; 404.3; 1104.1; Sez.
1800; Form. 15
- temporanea:
- ammissione: M06; 1101.1
- anticipo: K14; 1004.2 C
- cessazione: Sez. 1800; Form. 15
- durata : M09; 1102
- prima: 404.2; 1101; Form. 11.1 & 11.2
- rifiuto: L09; 404.3; 1103.2; Sez. 1800; Form. 15
- rinnovazione: F03; L09; 404.3; 1103; Form. 12;
Form. 15
PROGRAMMA:
- di formazione sacerdotale: D21; K16; Q12
- di noviziato: D19; P14; 1005
PROVA NELLE AMMISSIONI, TEMPO DI: (V. RIAMMISSIONE,
TRASFERIMENTO)
PROVINCE: Parte Prima, Cap. II
PUBBLICAZIONE, DIRITTO DI: M16
REGIONALE: (v. RIUNIONI REGIONALI)
REGIONE: E13; E14; J04; Q06
RELAZIONI:
- annuale sullo stato della (v)provincia: L13; 402
- da fare al governo generale: Sez. 400
- economica: D35; D36; H04; P16; P17; 403.1; 903; Form. 02
- riguardante le persone: 404
- statistica: 403.2
- sullo stato della Congregazione: D02
REPUTAZIONE: K02
RESIDENZA: 406; Sez. 700
- condizioni: 703.2
- definizione: 701.3
- soppressione: 704
(v. COMUNITA', CASA)
RESIDENZA DEL SUPERIORE (VICE)PROVINCIALE: P12
241
RESPONSABILI:
- alti responsabili della Curia gen.: E22; E26
- altri responsabili della Curia gen.: C02
- (vice)provinciali: M03
RESPONSABILI DELLA FORMAZIONE: (v. DIRETTORI DELLA
FORMAZIONE, FORMAZIONE, NOVIZIATO)
RIAMMISSIONE: D24; K15; 1202; 1203
RICORSO CONTRO DECISIONI: 207; 912
RIDUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MESSE: B05
RIFIUTO DELLA PROFESSIONE: (V. PROFESSIONE RELIGIOSA)
RIFIUTO DI DONAZIONI: MI8
RINUNCIA:
- dei beni patrimoniali: C02; D05; E26; M15
- dei membri de! cap. gen.: J02
- dei membri del gov. gen.: E23–E25
- del notaio del cap. gen.: C03
- di uffici della Curia gen.: D07; D08; Q02; Q10; Q11
- di uffici nella Gong.: 103.1; 104
(v. DIMISSIONE)
RINUNCIA DEI DIRITTI DI VOTAZIONE: Form. 14.2
RIPETIZIONE DI UNA ELEZIONE: E16
RISERVA CENTRALE DI SOLIDARIETA' PER I CASI PIÙ
URGENTI: D42; H05; Q14; Documento 4
RITIRI: K16; 102.6
RITO DELLA MESSA: K07
RITO ORIENTALE: 504
RITORNO IN CONGREGAZIONE, RITORNO IN COMUNITA':
404.8; 1200
RIUNIONE DI UN CONSIGLIO: 202.4
RIUNIONE DI (VICE)PROVINCE: E12
RIUNIONI REGIONALI: 410
SACERDOTE, SACERDOZIO: D21; 1507.2; 1507.3 (v. ORDINI SACRI)
SANAZIONE: E17; Q07; 101.4
242
SANT'ALFONSO IN ROMA, CASA DI (v. CASA)
SANTA SEDE: (v. SEDE APOSTOLICA)
SCHEDA PERSONALE: 404.2; 1107.1; Form. 11.2
SCRUTATORI, COMMISSIONE DEI: G02
SECOLARIZZAZIONE: (v. USCITA DALL'ISTITUTO)
SEDE APOSTOLICA: D25; D28; D30; D32–D34; D39; D41
SEPARAZIONE DALLA CONGREGAZIONE: Sez. 1500
SITUAZIONE FINANZIARIA: (v. RELAZIONI)
SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA: (v. TRASFERIMENTO) SOLIDARIETA': (v. RISERVA CENTRALE DI SOLIDARIETA') SOMME
LIMITE IN MATERIA ECONOMICA: (v. LIMITI)
SOPPRESSIONE: (v. COMUNITA', CASA, ISTITUTI DI FORMAZIONE, NOVIZIATO, (VICE)PROVINCIA)
SOSPENSIONE DI UNA LEGGE: E06; E11; Q04
SOSTITUTO:
- al Cap. gen.: Q08
- del Superiore generale per le visite: D06
- per le consultazioni: N01; Q09; 204; Documento 1
SPESE: B02; C05; D38; D40; D41; E29; L12; M17; P19; 904; 911
STAMPA: K20
STATO DELLA CONGREGAZIONE, RELAZIONE SUL: D02
STATO DELLA (VICE)PROVINCIA, RELAZIONE SUL: LI3; 402
STATUTI:
- della Casa di S. Alfonso in Roma: E10
- (vice)provinciali: D04; E09; E11; J03; 407
(v. COSTITUZIONI E STATUTI CITATI, ELENCO DEGLI)
STUDENTATO: M14
SUCCESSIONE: 105
SUPERIORE:
- tutti:
- competenze: Parte prima, Cap. IV; 902.2
- rinuncia: 104
- dipendente immediatamente dal gov. gen.: D03; D05;
101.3 C; 104.2 C
- generale:
243
- con il consenso del cons. gen.: A03; Art. D
- con voto consultivo: A02; Art. C
- competenze: Parte prima, Cap. I; K15
- condizioni richieste: 101.2 A
- rinuncia: E23; 104.2
- senza ricorso al consiglio: A01; Art. B
- locale (di comunità): D09; D15; K11; L11; P10; P11; R14
- designazione: 101.3 M
- qualifica: 101.2 C
- rinuncia: 104.2 K
- maggiore: Art. A; 101.2 B & D
- provinciale:
- competenze: Parte prima, Cap. II
- designazione: 101.3 D
- regionale: 101.3 H; 104.2 G
- viceprovinciale: 101.3 E
- (vice)provinciale:
- competenze: Parte prima, Cap. III
- condizioni richieste: 101.2 B
- conferma: D07; J01
- deposizione o cambiamento: D10
- designazione, elezione, sostituzione: D04; D07;
J01; Q08; 101.3
- residenza: P12
- rinuncia: D05; D07; Q10; 101.3 D
TEMPORALI–BENI TEMPORALI: C05; D35–D43; E29–E30;
H04–H05; K18–K20; L12; M15–M19; P16–P19; Q13–
Q14; R11–R13; Sez. 900 (v. AMMINISTRAZIONE, AMMINISTRATORE, ALIENAZIONE, BILANCIO, CONTRATTI, DEBITI, DONAZIONI, SPESE, INVESTIMENTI,
PRE-STITI E MUTUI, PROCESSO, CITAZIONE ALLA
GIUSTIZIA
TERRITORIO DI UNA (VICE)PROVINCIA: D14; E12
TESTAMENTO: K18 (RICORSI, RELAZIONI)
TRASFERIMENTO:
- da un Istituto ad un altro: D22; D23; D27; D28; 404.11;
1504; Sez. 1700
244
- da una situazione ad un'altra Congregazione: M12
- di Istituti di formazione: D18; P13
- di superiori: D10; P10
- di membri: P01; F02; L03; 404.6
TRIENNIO: 103.2
UFFICI: D10; E17; P10; Q07; Q11
- Amo/ione, trasferimento: D10; P10; Q07; 103.1
- condizioni di età e di situazione: 101.2
- durata: 103
- entrata in carica: 102; Form. 01.1
- fuori della Congregazione: 106
- rinuncia, dimissione: Q11; 104
- sanazione di invalidità: E17;
UFFICIO DIVINO: (v. LITURGIA)
USCITA DALL'ISTITUTO: D29; D30; 1506; Sez. 1900; Form. 16.1
& 16.2 (v. RIAMMISSIONE)
VIATICO: R08
VICARIO:
- generale: E18; E24; 105.2
- locale: 101.3 M; 105.4
- rinuncia: 104
- (vice)provinciale:
- designazione: H01; Q08; 101.3 F & G
- qualifica: 101.2 D
- rinuncia: D08; Q10; 104.2 E & F
- successione: 105.4
VICEPROVINCIA: E13; P01; G02; H04; H05; J04; P07; P09
(VICE-)PROVINCIA:
- contenzioso: B04
- contributi: E30
- convenzione o accordo: E14
- erezione, soppressione, riunione, modifica dei confini: E12
- governo: D01
- rappresentanza al cap. generale: E03
245
- relazione annuale: D36
- relazione economica e bilancio: P16; 903.2
- statuti e decreti: E09; E11
- visite: D06
(v. CAPITOLO, PROVINCIA, SUPERIORE, VICEPROVINCIA)
VIGILANZA: R11
VISITA DI UNA (VICE)PROVINCIA: C01; D06; 411
VITA PRIVATA: K02
VOTI RELIGIOSI: (v. DIMISSIONE, DISPENSA, PROFESSIONE
RELIGIOSA, CESSAZIONE DEI VOTI)
VOTO:
- in generale:
- maggioranza: 206
- segreto: 205
- sostituto nei consigli: 204
- specie di consiglio e loro ruolo: 202
- collegiale: 202.3
- del consiglio generale: Art. E
- del consiglio provinciale:
- straordinario: E13; Art. J
- del consiglio (vice)provinciale:
- ordinario: Art. N
- straordinario: E09; Art. Q
- consultivo: 202.1
- del consiglio generale: Art. C
- del consiglio provinciale: Art. F
- del consiglio (vice)provinciale: Art. L
- deliberativo: 202.2
- del consiglio generale: Art. D
- del consiglio locale: R12; R14
- del consiglio provinciale:
- ordinario: Art. G
- straordinario: Art. H
- del consiglio (vice)provinciale:
- ordinario: Art. M
- straordinario: Art. P
VOTO PRIVATO: R05
VOTO SEGRETO: 205
246