Ord.chiusura strada parcox
Transcript
Ord.chiusura strada parcox
COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova Prot. N. 7208 Reg. Ord. N. 175/2012 OGGETTO: divieto di transito e sospensione della circolazione veicolare nel capoluogo e frazioni nelle aree interessate da evento sismico del 29/05/2012. IL SINDACO - - PREMESSO che in data 29/05/2012 si è verificato un evento sismico di forte intensità che ha provocato danni a diversi edifici sia pubblici che privati; VISTO che tali danni hanno aggravato una situazione gia’ altamente provata dal sisma precedente del 20/05/2012; - VISTA la contingibilità e l’urgenza della situazione; - VISTO il sopralluogho effettuato da personale dipendente in data 09.6.2012 Prot.7157 dell’11/06/2012, presso l’immobile sito al civico 7 di via Del Parco, dal quale è emersa una situazione di pericolo derivata dal potenziale crollo del fienile sulla pubblica strada causando pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale; - RITENUTO pertanto, per quanto sopra, che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di pubblico interesse ,di pubblica e privata incolumità si rende necessario dare corso al provvedimento di sospensione della circolazione veicolare e del transito pedonale e di modificare la viabilità ordinaria in Via del Parco; Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000; Visti gli art. 6 e 7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285; Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495; ORDINA 1) è sospesa la circolazione dei veicoli e del transito pedonale in VIA DEL PARCO altezza civico 7 in prossimità di edificio lesionato con pericolo di crollo strutturale sulla pubblica via 2) La chiusura è effettuata mediante l’ apposizione del divieto di transito con indicazione di strada chiusa e dei preavvisi necessari a tutte le categorie di utenti della strada, compresi i pedoni, fatta eccezione per: - forze dell’ordine e della Polizia Locale – veicoli adibiti a servizio anticendio e le ambulanze nell’espletamento di servizi urgenti d’istituto. 3) la modifica alla viabilità ordinaria della zona comporta la chiusura della zona mediante divieto di transito dal confine di Suzzara di via Begozzo, Alla Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia Stradale, la vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza avente carattere temporaneo; In relazione al disposto dell’art.37 del D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse a riguardo della apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/92; A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada; DISPONE Che la presente ordinanza venga inviata per quanto di competenza a: - Ufficio Tecnico Comunale – Gonzaga Servizio Associato Polizia Locale - Gonzaga Comando Compagnia Stazione Carabinieri di Gonzaga Comune di Suzzara; Provincia di Mantova (apposizione di segnaletica di preavviso strada chiusa installata su SP – Carlo Max) Gonzaga lì, 11/06/2012 IL SINDACO Avv. Claudio Terzi