Ord.chiusura strada parcox

Transcript

Ord.chiusura strada parcox
COMUNE DI GONZAGA
Provincia di Mantova
Prot. N. 7208
Reg. Ord. N. 175/2012
OGGETTO: divieto di transito e sospensione della circolazione veicolare nel capoluogo e frazioni nelle aree
interessate da evento sismico del 29/05/2012.
IL SINDACO
-
-
PREMESSO che in data 29/05/2012 si è verificato un evento sismico di forte intensità che ha
provocato danni a diversi edifici sia pubblici che privati;
VISTO che tali danni hanno aggravato una situazione gia’ altamente provata dal sisma
precedente del 20/05/2012;
- VISTA la contingibilità e l’urgenza della situazione;
- VISTO il sopralluogho effettuato da personale dipendente in data 09.6.2012 Prot.7157
dell’11/06/2012, presso l’immobile sito al civico 7 di via Del Parco, dal quale è emersa una
situazione di pericolo derivata dal potenziale crollo del fienile sulla pubblica strada
causando pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale;
- RITENUTO pertanto, per quanto sopra, che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di
pubblico interesse ,di pubblica e privata incolumità si rende necessario dare corso al
provvedimento di sospensione della circolazione veicolare e del transito pedonale e di
modificare la viabilità ordinaria in Via del Parco;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli art. 6 e 7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre
1992 n.495;
ORDINA
1) è sospesa la circolazione dei veicoli e del transito pedonale in VIA DEL PARCO altezza civico 7 in
prossimità di edificio lesionato con pericolo di crollo strutturale sulla pubblica via
2) La chiusura è effettuata mediante l’ apposizione del divieto di transito con indicazione di strada chiusa e
dei preavvisi necessari a tutte le categorie di utenti della strada, compresi i pedoni, fatta eccezione per:
- forze dell’ordine e della Polizia Locale – veicoli adibiti a servizio anticendio e le ambulanze
nell’espletamento di servizi urgenti d’istituto.
3) la modifica alla viabilità ordinaria della zona comporta la chiusura della zona mediante divieto di transito
dal confine di Suzzara di via Begozzo,
Alla Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia Stradale, la vigilanza per l’esatta osservanza della presente
ordinanza avente carattere temporaneo;
In relazione al disposto dell’art.37 del D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse a riguardo della apposizione della
segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di
cui all’art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/92;
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere,
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga inviata per quanto di competenza a:
-
Ufficio Tecnico Comunale – Gonzaga
Servizio Associato Polizia Locale - Gonzaga
Comando Compagnia Stazione Carabinieri di Gonzaga
Comune di Suzzara;
Provincia di Mantova (apposizione di segnaletica di preavviso strada chiusa installata su SP – Carlo
Max)
Gonzaga lì, 11/06/2012
IL SINDACO
Avv. Claudio Terzi