IVA RIDOTTA PER GLI E-BOOK: BOCCIATURA

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IVA RIDOTTA PER GLI E-BOOK: BOCCIATURA
IVA RIDOTTA PER GLI E-BOOK: BOCCIATURA
La Corte di Giustizia UE, con riferimento all’aliquota ridotta applicata in Francia e Lussemburgo
alle cessioni di libri digitali, ha stabilito che agli E-book è applicabile l’aliquota IVA ordinaria.
E' pertanto verosimile che anche per l’Italia sia emanata una declaratoria di illegittimità a seguito
dell’introduzione dall’1.1.2015 di una normativa simile.
I Giudici comunitari sostengono il contrasto della normativa nazionale di Francia e Lussemburgo
con la Direttiva n. 2006/112/CE: la prestazione oggetto di una possibile agevolazione è la
“fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico”. Tale disposizione non può essere applicata
ai libri elettronici, poiché, anche se il libro elettronico necessita, ai fini della sua lettura, di un
supporto fisico, quale un computer, un simile supporto non è tuttavia incluso nella fornitura di
libri elettronici (interpretazione restrittiva).
La Corte precisa inoltre che la “vendita” di un libro elettronico non costituisce una cessione di beni,
ma una prestazione di servizi, poiché il libro elettronico non rappresenta un bene materiale;
rappresenta infatti un “servizio fornito per via elettronica”, cioè un servizio fornito “attraverso
Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata,
corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia
dell’informazione”.
L’art. 98, par. 2, comma 2, Direttiva n. 2006/112/CE esclude espressamente la possibilità di
applicare un’aliquota IVA ridotta ai servizi forniti per via elettronica e, pertanto, deve
applicarsi l’aliquota ordinaria.
I PRODOTTI EDITORIALI ELETTRONICI: LA DISCIPLINA ITALIANA
La Risoluzione n. 186/E del 30.9.2003 dell’Agenzia delle Entrate afferma che le cessioni di prodotti
editoriali (giornali quotidiani, riviste e periodici, libri) diffusi per via telematica sono configurabili
come attività di “commercio elettronico diretto” soggette all’aliquota ordinaria, senza possibilità
di estendere i benefici previsti dalla normativa IVA al settore editoriale.
Secondo l’Agenzia i benefici di cui all’art. 74, comma 1, lett. c) e al n. 18, Tabella A, Parte II, per il
settore editoriale sono limitati ai soli prodotti editoriali su supporto cartaceo nonostante la Legge
n. 62/2001 abbia ampliato la qualificazione di prodotto editoriale a prodotti diffusi su un supporto
diverso da quello cartaceo. Le agevolazioni IVA sui prodotti editoriali sono legate alla loro
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“fruizione materiale” in quanto acquisiti attraverso i canali tradizionali di diffusione (edicole o
spedizione presso il domicilio dell’acquirente).
I giornali on line “si caratterizzano, invece, per il fatto di essere fruibili in forma digitale,
attraverso le vie elettroniche, sulla postazione telematica dell’acquirente: questi potrà decidere se
consultare il periodico on line solo a video ovvero procedere alla sua materializzazione attraverso
la stampa. In ogni caso, tutte le fasi di commercializzazione si svolgono in rete, venendo così
contraddistinte dalla funzione imprescindibile del mezzo telematico, il quale dunque ne rappresenta
l’esclusivo tramite di consegna dei prodotti editoriali on line”.
In Italia l’aliquota IVA ridotta del 4% (n. 35, Tabella A, Parte II) torna applicabile sia ai libri
stampati che ai libri registrati su un diverso supporto, come un CD, purché riproduca
essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati. (Agenzia delle Entrate:
Risoluzione 13.8.2009 n. 223/E; Circolare 24.7.2014, n. 23/E).
L’aliquota IVA ordinaria è prevista
•
per tutti i supporti fisici che riproducono esclusivamente suoni e voci (CD musicale) senza
alcun collegamento ad un libro stampato,
•
per l’editoria c.d. online nonché
•
per le “chiavi di accesso alla rete” che consentono aggiornamento dei libri o fruizione di
banche dati.
I RIFLESSI DELLE SENTENZE UE PER L’ITALIA
L’art. 1, comma 667, Finanziaria 2015 ha stabilito che ai fini dell’aliquota IVA ridotta del 4% “ ...
sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso
qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.
In base alle nuove regole della territorialità IVA per il commercio elettronico diretto in vigore
dall’1.1.2015, le cessioni on-line di servizi come APP, musica, film, giochi e libri dematerializzati
(e-book) sono imponibili nello Stato di stabilimento del consumatore del servizio. Perciò i
soggetti privati italiani devono pagare l’IVA vigente in Italia (dal 2015 pari al 4%), anche se il
prestatore è un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE.
ATTENZIONE! L’art. 98, Direttiva n. 2006/112/CE consente l’applicazione da parte degli Stati
UE di aliquote IVA ridotte solo alle operazioni relative ai beni e servizi espressamente indicati
nell’Allegato III alla Direttiva stessa e, tra i vari beni e servizi riportati in tale Allegato, non
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sono previsti gli e-book, i quali sono espressamente esclusi dalle operazioni con aliquote
ridotte.
Il Legislatore italiano, considerando la lettura “uno strumento necessario per diffondere il sapere,
incoraggiare la creatività e sostenere l’accesso alla cultura”, ha tuttavia deciso di introdurre
l’aliquota agevolata anche per i libri elettronici (contrassegnati dal codice ISBN). L’agevolazione
non è applicabile al commercio elettronico di quotidiani, periodici, riviste etc. che resta soggetto
all’aliquota IVA ordinaria.
Ora, dopo le sentenze della Corte UE, è prevedibile l’instaurazione di una procedura di infrazione
da parte della Commissione UE preceduta dalla presentazione di una lettera di messa in mora allo
Stato italiano.
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