Scheda FLC CGIL su posizioni economiche del personale ATA
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Scheda FLC CGIL su posizioni economiche del personale ATA
Le posizioni economiche del personale ATA dopo il CCNL all'Aran del 7 agosto 2014 Chi beneficia delle posizioni economiche Le posizioni economiche sono previste dall'art. 50 del CCNL 2006/2009 e dalla Sequenza contrattuale 25 luglio 2008, che stabiliscono che il personale a tempo indeterminato, appartenente alle aree A e B della tabella C allegata al CCNL, può usufruire di una delle posizioni economiche (1° e 2°) finalizzate alla valorizzazione professionale. Secondo questa previsione contrattuale è stato deciso all'inizio un contingente provinciale, in base al quale attribuire un certo numero di posizioni economiche. L'attribuzione della 1° posizione economica avviene dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria, formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati. L'attribuzione della 2° posizione economica avviene dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, ma con personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che viene formata previo superamento di una prova selettiva. In entrambi i casi l'ottenimento della posizione economica (beneficio economico e giuridico) avviene solo dopo il superamento del corso di formazione. L’attribuzione di nuove posizioni economiche avviene di anno in anno per surroga, al momento della cessazione dal servizio di un titolare. Questo vuol dire che ogni qualvolta un dipendente ATA con posizione economica va in pensione, ne subentra un altro (surroga), in posizione utile in graduatoria, che va in formazione. I contenuti del corso di formazione sono finalizzati all’attuazione delle ulteriori mansioni concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni con disabilità e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per l’Area B, dei compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa. La seconda posizione economica non può essere cumulata con la prima. Il titolare di questa posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per le supplenze temporanee e alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica. In base all’accordo nazionale, applicativo della Sequenza contrattuale, le competenze allo svolgimento di ulteriori e più complesse mansioni, da attribuire al personale beneficiario della posizione economica, sono determinate con la contrattazione d’Istituto, nell’ambito della definizione generale dell’organizzazione del lavoro relativa a tutto il personale. Il 12 maggio 2011 è stato sottoscritta, tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Scuola vigente, l'ipotesi di Accordo nazionale (poi non certificato dal Mef e Dipartimento Funzione Pubblica) col quale vengono rese a carattere permanente le procedure concorsuali, allo scopo anche di consentire che ciò avvenga autonomamente in sede locale, allorquando si realizzino le condizioni che impongono l'avvio di nuove procedure per surroga. Di conseguenza gli Uffici Regionali del Ministero (USR), in presenza di graduatorie esaurite, ovvero in via di esaurimento, devono indire le nuove procedure concorsuali per le posizioni economiche da attribuire, sia per surroga di precedenti beneficiari in quiescenza dal 1 settembre di ogni anno, sia perché mai attribuite per carenza di aspiranti. Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL Cosa è accaduto alle posizioni economiche ottenute nel triennio 2011/2014 (dal 1 settembre 2011 al 31 agosto 2014) Il Dipartimento Funzione Pubblica, la Ragioneria dello Stato e l’IGOP hanno negato a marzo 2013 (dopo due anni) la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria all’ipotesi di accordo del 12 maggio 2011, sottoscritto fra Miur e sindacati. Di conseguenza, viene negato il riconoscimento del beneficio economico ai lavoratori ATA che ne erano titolari dal 2011, a causa della normativa, in base alla quale il trattamento economico complessivo, compreso quello accessorio, non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 (art. 9, comma 1 e 21 ultimo periodo del D.L. n. 78/2010, nonché art. 5 comma 2 D.Lgs 165/2001, come modificato dal D.Lgs 150/2009). L’effetto di questa mancata certificazione si ripercuote sulla legittimità del pagamento delle posizioni economiche, ottenute e già percepite dai lavoratori dopo l’ipotesi di accordo del maggio 2011, quindi, a partire dal 1 settembre 2011 cessa il beneficio economico a tutto il personale che l’aveva ottenuto a partire da quella data. Inoltre, a causa della medesima normativa, sono state bloccate anche quelle future. Riepilogo della situazione - - - - - - Dopo la comunicazione sulla mancata certificazione il Miur, a seguito della nostra proclamazione dello stato di agitazione, presenta per due volte un emendamento ad hoc al DL 104/2013 e alla Legge di Stabilità 2014, in modo da non consentire l'applicazione del DL 78/10 (Legge Tremonti) che, secondo il Mef, non permetteva il riconoscimento del beneficio economico. Entrambe gli emendamenti vengono bocciati; il Mef, a dicembre 2013, comunica di voler procedere, a partire dalla mensilità di gennaio 2014, al recupero forzoso delle somme già percepite dal 1 settembre 2011, intervenendo pesantemente sui diritti acquisiti dei lavoratori, avendo essi già svolto una prestazione aggiuntiva a beneficio del funzionamento della scuola; il Mef, a gennaio 2014, prima procede al recupero dal cedolino unico delle somme percepite dal 1 settembre 2011 poi, a seguito dell’annuncio del Governo dell’emanazione di un provvedimento ad hoc, sospende tale restituzione, ma continua a fare la trattenuta dallo stipendio. Il Miur, in accordo col Mef, mantiene comunque ferma la sospensione dei benefici a partire del 1 settembre 2013; la FLC CGIL, dopo la mancata emanazione del provvedimento annunciato e il fallimento delle procedure di conciliazione col Ministero, proclama lo stato di agitazione del personale ATA e lo sciopero con astensione dalle attività aggiuntive (dal 21 febbraio al 22 marzo 2014) per raggiungere il pieno ripristino delle posizioni economiche secondo le previsioni contrattuali. grazie alla mobilitazione e allo sciopero indetto dalla FLC CGIL viene presentato un emendamento al DL 3 del 23 gennaio 2014, poi convertito in legge n. 41 del 19 marzo, in materia di automatismi stipendiali che salva le posizioni economiche ottenute a partire dal 1 settembre 2011 fino al 31 agosto 2014, a seguito di apposita sequenza contrattuale. Le somme (38,87 milioni di euro) per garantire la copertura finanziaria del beneficio economico vengono prelevate dai fondi per l’autonomia scolastica previsti dalla legge 440/97; a giugno 2014 si dà il via all'apposita sequenza contrattuale all'Aran (prevista dall'art. 1 del DL 3/2013) e il 7 agosto viene sottoscritto in via definitiva il nuovo CCNL per il riconoscimento al personale ATA dell’emolumento una-tantum avente carattere stipendiale. www.flcgil.it 2 Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL 1. Tabella riepilogativa delle diverse situazioni 1. caso 1° e 2° posizione economica ottenuta a partire da settembre 2011 già pagate dalle RTS. Prima viene chiesto il recupero delle somme percepite, poi viene sospesa la restituzione, ma non viene più pagato il beneficio nel cedolino (da feb-ago 2014). Le posizioni vengono ripristinate dal CCNL del 7 agosto all'Aran e restituite le somme recuperate dalle decurtazioni mensili fino al 31 agosto 2014 (col cedolino di ottobre, secondo il messaggio 107 del 20 agosto 2014 di NoiPA). Sono 10.114 le posizioni ristorate dal Mef dopo l'Accordo che saranno ripristinate con arretrati dal 1 gennaio 2015. Il Mef implementa la procedura informatica sul sistema NoiPA per riattivare compenso mensile + arretrati, a partire dal mese di maggio 2015. 2. caso 1° e 2° posizione economica ottenuta a partire da settembre 2011 alcune RTS non le hanno mai pagate a causa del fatto che gli elenchi dei nominativi dei titolari (a seguito della nota Miur agli USR a settembre 2013), non erano stati inviati nei flussi telematici col Mef, stante il blocco. Queste posizioni (circa 5.000), il cui beneficio non era stato corrisposto malgrado lo svolgimento delle funzioni negli anni 2011/2014, dovevano essere comprese nell'Accordo del 7 agosto 2014. Secondo il Mef queste posizioni sarebbero escluse dal recupero. Dopo la verifica del Miur sui provvedimenti formali di attribuzione, i dati saranno trasmessi al Mef ai fini del loro pagamento (arretrati + mensilità). 3. caso 1° posizione economica ottenuta prima di settembre 2011 e inglobata nella 2^, ottenuta dopo settembre 2011 già pagate dalle RTS. Viene chiesto il recupero delle somme percepite sia per la 1° che per la 2° posizione. A marzo 2014, dopo la sospensione del recupero, il Mef sistema l’anomalia e regolarizza il beneficio economico, restituendo la 1° posizione economica a coloro che si erano visti decurtare, oltre alla 2° posizione (ottenuta da settembre 2011), anche la 1° ottenuta antecedentemente. Non vengono restituite, invece, le posizioni economiche agli AA che sostituiscono i Dsga, a causa della norma introdotta dalla Legge Stabilità 2013, la quale prevede che vengano detratte le somme corrisposte per la 1° e 2° posizione economica, in quanto l'indennità per funzioni superiori già remunererebbe e valorizzerebbe le ulteriori responsabilità assunte dall'assistente facente funzioni. Per questo occorre presentare ricorso (vedere sentenza del Tribunale di Bergamo). Gli effetti dell’Accordo del 7 agosto 2014 all’Aran Il 7 agosto 2014 è stato sottoscritto all’ARAN il CCNL relativo al riconoscimento al personale ATA di un emolumento una-tantum avente carattere stipendiale previsto all’articolo 1–bis del DL n. 3 del 23 gennaio 2014 (convertito con modificazioni dalla L. www.flcgil.it 3 Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL n. 41 del 19 marzo 2014). L’Accordo individua, quali beneficiari coloro che, negli anni scolastici 2011/2014, hanno acquisito posizioni economiche più elevate, prive tuttavia di effetti economici, a causa delle norme di contenimento della spesa previste nel DL n. 78/2010. Quindi, in relazione alla specificità delle funzioni svolte nell'ambito della scuola, dal personale ATA, destinatario ai soli effetti giuridici negli a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 delle posizioni economiche, è riconosciuto un emolumento una-tantum, temporalmente limitato al periodo 1 settembre 2011 - 31 agosto 2014. Tale emolumento è riconosciuto con finalità di compensazione e corrisposto in ragione delle mensilità stipendiali percepite o da percepire, dalla sua attribuzione giudica fino al 31 agosto 2014. Tale Intesa riguardava, dunque, entrambe le casistiche, essendo rivolta ad erogare i compensi per gli incarichi già svolti, sia a chi li aveva percepiti solo in parte perché poi sospesi (da febbraio 2014), sia a chi non li aveva mai percepiti. 2. Tabella emolumento lordo dipendente spettante per il periodo dall’attribuzione giuridica della posizione economica al 31 agosto 2014 Profili Posizione economica acquisita dall’1/09/2011 Posizione economica acquisita dall’1/09/2012 Posizione economica acquisita dall’1/09/2013 Collaboratori Scolastici – 1° posizione 1.800,00 1.200,00 600,00 Assistenti Amministrativi/Tecnici – 1° posizione 3.600,00 2.400,00 1.200,00 Assistenti Amministrativi/Tecnici – 2° posizione (non in possesso della 1° antecedentemente al 1/09/2011) 5.400,00 3.600,00 1.800,00 Assistenti Amministrativi/Tecnici – 2° posizione (in possesso della 1° antecedentemente al 1/09/2011) 1.800,00 1.200,00 600,00 Poiché l’Accordo aveva un’efficacia temporale, le posizioni economiche in questione si sono nuovamente bloccate a partire dal 1 settembre 2014 fino a 31 dicembre 2014. Per questi mesi, non coperti dall’Accordo del 7 agosto 2014 all’Aran, la copertura economica è stata affidata, di massima, alla contrattazione d’Istituto. Infatti, nell'Intesa sulle economie del MOF del 2 ottobre 2014, abbiamo ottenuto un incremento del Fondo, riconosciuto a tutte le scuole in misura fissa (904,81 ciascuna, lordo Stato), per essere prioritariamente utilizzato a retribuire incarichi al personale ATA titolare di posizioni economiche che, in applicazione dell’art. 9, c. 21 del DL 78/2010, non ha percepito il correlato beneficio economico, al fine di dare continuità www.flcgil.it 4 Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL al servizio e garantire le funzioni svolte da coloro che avevano il solo riconoscimento giuridico. Queste somme, purtroppo insufficienti, potevano essere integrate con i soldi degli incarichi specifici ed, eventualmente, con quelli del FIS, poiché le attività essenziali non potevano essere sospese. La legge di Stabilità 2015 ha previsto il ripristino del beneficio a partire dal 1 gennaio 2015, dal momento che non ha rinnovato il blocco delle retribuzioni individuali. Di conseguenza, tutte le posizioni coinvolte (10.114 + circa 5.000) devono essere ristorate a partire dal 1 gennaio 2015 e chi ha ottenuto la posizione economica nel triennio 2011/2014, messo in discussione dal Mef, dovrà nuovamente percepire il beneficio economico, nonché gli arretrati non pagati da quando l’ha ottenuta in poi. Il Mef predisposto la procedura informatica specifica sul sistema NoiPA per la liquidazione degli arretrati (a partire dal 1 gennaio 2015) + la mensilità (messaggio NoiPA n. 43 del 18 maggio 2015). Questo riguarda, al momento, 10.114 posizioni, già pagate con l’Accordo del 7 agosto 2014, conosciute a sistema. Le circa 5.000, che non sono mai state pagate dalle RTS, dovranno essere liquidate separatamente, dopo la verifica dei provvedimenti formali da parte del Miur, che dovrà anche riattivare i flussi telematici col Mef. Intanto, poiché i tempi si stanno allungando, mettendo a rischio i diritti acquisiti dal personale, la FLC CGIL ha predisposto una lettera di diffida per interrompere i tempi di prescrizione per queste posizioni e un modello di ricorso per decreto ingiuntivo a disposizione presso le nostre sedi territoriali, che potranno dare l’assistenza legale agli interessati. Prosegue intanto la trattativa per le nuove posizioni per surroga con decorrenza dal 1 gennaio 2015. Il Miur sta prevedendo le risorse per la formazione dai fondi della L. 440/97. Per la FLC CGIL devono essere attribuite subito al personale che ha già fatto la formazione, poiché per questi non necessitano nuove risorse. La nostra posizione L’attribuzione delle posizioni economiche non è un automatismo stipendiale, bensì una procedura di valorizzazione delle risorse umane prevista dal Contratto, legata al superamento di un percorso formativo, finalizzato all’assunzione di ulteriori prestazioni e responsabilità. I fondi per il loro pagamento sono già previsti e accantonati, in quanto si riferiscono ai risparmi derivanti dalle surroghe del personale cessato, andato in pensione. La FLC CGIL si è battuta in tutto questo tempo poiché senza queste posizioni organizzative essenziali la scuola non può funzionare e le ripercussioni sull’organizzazione scolastica sono notevoli, basti pensare ai compiti legati al soddisfacimento di bisogni primari ed essenziali per l’alunno, all’accresciuta assistenza agli alunni con disabilità e alla sostituzione del DSGA da parte degli assistenti amministrativi. Inoltre, queste posizioni non riguardano solo la retribuzione, ma servono alla professionalità e alla valorizzazione del personale ATA, che ha necessità di essere continuamente formato per affrontare le complessità del proprio lavoro. Maggio 2015 www.flcgil.it 5