Scheda FLC CGIL su posizioni economiche del personale ATA

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Scheda FLC CGIL su posizioni economiche del personale ATA
Le posizioni economiche del personale ATA
dopo il CCNL all'Aran del 7 agosto 2014
Chi beneficia delle posizioni economiche
Le posizioni economiche sono previste dall'art. 50 del CCNL 2006/2009 e dalla
Sequenza contrattuale 25 luglio 2008, che stabiliscono che il personale a tempo
indeterminato, appartenente alle aree A e B della tabella C allegata al CCNL, può
usufruire di una delle posizioni economiche (1° e 2°) finalizzate alla valorizzazione
professionale.
Secondo questa previsione contrattuale è stato deciso all'inizio un contingente
provinciale, in base al quale attribuire un certo numero di posizioni economiche.
L'attribuzione della 1° posizione economica avviene dopo l'esito favorevole della
frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in
una graduatoria, formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di
studio posseduti e dei crediti professionali maturati.
L'attribuzione della 2° posizione economica avviene dopo l'esito favorevole della
frequenza di apposito corso di formazione, ma con personale utilmente collocato in
una graduatoria di richiedenti, che viene formata previo superamento di una prova
selettiva.
In entrambi i casi l'ottenimento della posizione economica (beneficio economico e
giuridico) avviene solo dopo il superamento del corso di formazione.
L’attribuzione di nuove posizioni economiche avviene di anno in anno per surroga, al
momento della cessazione dal servizio di un titolare. Questo vuol dire che ogni
qualvolta un dipendente ATA con posizione economica va in pensione, ne subentra un
altro (surroga), in posizione utile in graduatoria, che va in formazione.
I contenuti del corso di formazione sono finalizzati all’attuazione delle ulteriori
mansioni concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni con disabilità e
l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per l’Area B, dei compiti di
collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità
operativa.
La seconda posizione economica non può essere cumulata con la prima. Il titolare di
questa posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per le supplenze temporanee e
alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica.
In base all’accordo nazionale, applicativo della Sequenza contrattuale, le competenze
allo svolgimento di ulteriori e più complesse mansioni, da attribuire al personale
beneficiario della posizione economica, sono determinate con la contrattazione
d’Istituto, nell’ambito della definizione generale dell’organizzazione del lavoro relativa
a tutto il personale.
Il 12 maggio 2011 è stato sottoscritta, tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Scuola vigente, l'ipotesi di Accordo
nazionale (poi non certificato dal Mef e Dipartimento Funzione Pubblica) col quale
vengono rese a carattere permanente le procedure concorsuali, allo scopo anche di
consentire che ciò avvenga autonomamente in sede locale, allorquando si realizzino le
condizioni che impongono l'avvio di nuove procedure per surroga.
Di conseguenza gli Uffici Regionali del Ministero (USR), in presenza di graduatorie
esaurite, ovvero in via di esaurimento, devono indire le nuove procedure concorsuali
per le posizioni economiche da attribuire, sia per surroga di precedenti beneficiari in
quiescenza dal 1 settembre di ogni anno, sia perché mai attribuite per carenza di
aspiranti.
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Cosa è accaduto alle posizioni economiche ottenute nel triennio
2011/2014 (dal 1 settembre 2011 al 31 agosto 2014)
Il Dipartimento Funzione Pubblica, la Ragioneria dello Stato e l’IGOP hanno negato a
marzo 2013 (dopo due anni) la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria
all’ipotesi di accordo del 12 maggio 2011, sottoscritto fra Miur e sindacati. Di
conseguenza, viene negato il riconoscimento del beneficio economico ai lavoratori ATA
che ne erano titolari dal 2011, a causa della normativa, in base alla quale il
trattamento economico complessivo, compreso quello accessorio, non può superare il
trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 (art. 9, comma 1 e 21 ultimo
periodo del D.L. n. 78/2010, nonché art. 5 comma 2 D.Lgs 165/2001, come
modificato dal D.Lgs 150/2009).
L’effetto di questa mancata certificazione si ripercuote sulla legittimità del pagamento
delle posizioni economiche, ottenute e già percepite dai lavoratori dopo l’ipotesi di
accordo del maggio 2011, quindi, a partire dal 1 settembre 2011 cessa il beneficio
economico a tutto il personale che l’aveva ottenuto a partire da quella data.
Inoltre, a causa della medesima normativa, sono state bloccate anche quelle future.
Riepilogo della situazione
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Dopo la comunicazione sulla mancata certificazione il Miur, a seguito della nostra
proclamazione dello stato di agitazione, presenta per due volte un emendamento
ad hoc al DL 104/2013 e alla Legge di Stabilità 2014, in modo da non consentire
l'applicazione del DL 78/10 (Legge Tremonti) che, secondo il Mef, non permetteva
il riconoscimento del beneficio economico. Entrambe gli emendamenti vengono
bocciati;
il Mef, a dicembre 2013, comunica di voler procedere, a partire dalla mensilità di
gennaio 2014, al recupero forzoso delle somme già percepite dal 1 settembre
2011, intervenendo pesantemente sui diritti acquisiti dei lavoratori, avendo essi già
svolto una prestazione aggiuntiva a beneficio del funzionamento della scuola;
il Mef, a gennaio 2014, prima procede al recupero dal cedolino unico delle somme
percepite dal 1 settembre 2011 poi, a seguito dell’annuncio del Governo
dell’emanazione di un provvedimento ad hoc, sospende tale restituzione, ma
continua a fare la trattenuta dallo stipendio. Il Miur, in accordo col Mef, mantiene
comunque ferma la sospensione dei benefici a partire del 1 settembre 2013;
la FLC CGIL, dopo la mancata emanazione del provvedimento annunciato e il
fallimento delle procedure di conciliazione col Ministero, proclama lo stato di
agitazione del personale ATA e lo sciopero con astensione dalle attività aggiuntive
(dal 21 febbraio al 22 marzo 2014) per raggiungere il pieno ripristino delle
posizioni economiche secondo le previsioni contrattuali.
grazie alla mobilitazione e allo sciopero indetto dalla FLC CGIL viene presentato un
emendamento al DL 3 del 23 gennaio 2014, poi convertito in legge n. 41 del 19
marzo, in materia di automatismi stipendiali che salva le posizioni economiche
ottenute a partire dal 1 settembre 2011 fino al 31 agosto 2014, a seguito di
apposita sequenza contrattuale. Le somme (38,87 milioni di euro) per garantire la
copertura finanziaria del beneficio economico vengono prelevate dai fondi per
l’autonomia scolastica previsti dalla legge 440/97;
a giugno 2014 si dà il via all'apposita sequenza contrattuale all'Aran (prevista
dall'art. 1 del DL 3/2013) e il 7 agosto viene sottoscritto in via definitiva il nuovo
CCNL per il riconoscimento al personale ATA dell’emolumento una-tantum avente
carattere stipendiale.
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1. Tabella riepilogativa delle diverse situazioni
1.
caso
1° e 2°
posizione
economica
ottenuta a
partire da
settembre
2011
già pagate dalle
RTS. Prima viene
chiesto il recupero
delle
somme
percepite,
poi
viene sospesa la
restituzione,
ma
non
viene
più
pagato il beneficio
nel cedolino (da
feb-ago 2014).
Le posizioni vengono ripristinate dal CCNL
del 7 agosto all'Aran e restituite le somme
recuperate dalle decurtazioni mensili fino al
31 agosto 2014 (col cedolino di ottobre,
secondo il messaggio 107 del 20 agosto
2014 di NoiPA). Sono 10.114 le posizioni
ristorate dal Mef dopo l'Accordo che saranno
ripristinate con arretrati dal 1 gennaio 2015.
Il Mef implementa la procedura informatica
sul sistema NoiPA per riattivare compenso
mensile + arretrati, a partire dal mese di
maggio 2015.
2.
caso
1° e 2°
posizione
economica
ottenuta a
partire da
settembre
2011
alcune RTS non le
hanno mai pagate
a causa del fatto
che gli elenchi dei
nominativi
dei
titolari (a seguito
della nota Miur agli
USR a settembre
2013), non erano
stati inviati nei
flussi telematici col
Mef,
stante
il
blocco.
Queste posizioni (circa 5.000), il cui
beneficio
non
era
stato
corrisposto
malgrado lo svolgimento delle funzioni negli
anni 2011/2014, dovevano essere comprese
nell'Accordo del 7 agosto 2014.
Secondo il Mef queste posizioni sarebbero
escluse dal recupero.
Dopo la verifica del Miur sui provvedimenti
formali di attribuzione, i dati saranno
trasmessi al Mef ai fini del loro pagamento
(arretrati + mensilità).
3.
caso
1° posizione
economica
ottenuta
prima di
settembre
2011 e
inglobata
nella 2^,
ottenuta
dopo
settembre
2011
già pagate dalle
RTS. Viene chiesto
il recupero delle
somme percepite
sia per la 1° che
per
la
2°
posizione.
A marzo 2014, dopo la sospensione del
recupero, il Mef sistema l’anomalia e
regolarizza
il
beneficio
economico,
restituendo la 1° posizione economica a
coloro che si erano visti decurtare, oltre alla
2° posizione (ottenuta da settembre 2011),
anche la 1° ottenuta antecedentemente.
Non vengono restituite, invece, le posizioni
economiche agli AA che sostituiscono i
Dsga, a causa della norma introdotta dalla
Legge Stabilità 2013, la quale prevede che
vengano detratte le somme corrisposte per
la 1° e 2° posizione economica, in quanto
l'indennità per funzioni superiori già
remunererebbe e valorizzerebbe le ulteriori
responsabilità
assunte
dall'assistente
facente funzioni. Per questo occorre
presentare ricorso (vedere sentenza del
Tribunale di Bergamo).
Gli effetti dell’Accordo del 7 agosto 2014 all’Aran
Il 7 agosto 2014 è stato sottoscritto all’ARAN il CCNL relativo al riconoscimento al
personale ATA di un emolumento una-tantum avente carattere stipendiale previsto
all’articolo 1–bis del DL n. 3 del 23 gennaio 2014 (convertito con modificazioni dalla L.
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n. 41 del 19 marzo 2014). L’Accordo individua, quali beneficiari coloro che, negli anni
scolastici 2011/2014, hanno acquisito posizioni economiche più elevate, prive tuttavia
di effetti economici, a causa delle norme di contenimento della spesa previste nel DL
n. 78/2010.
Quindi, in relazione alla specificità delle funzioni svolte nell'ambito della scuola, dal
personale ATA, destinatario ai soli effetti giuridici negli a.s. 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014 delle posizioni economiche, è riconosciuto un emolumento una-tantum,
temporalmente limitato al periodo 1 settembre 2011 - 31 agosto 2014. Tale
emolumento è riconosciuto con finalità di compensazione e corrisposto in ragione delle
mensilità stipendiali percepite o da percepire, dalla sua attribuzione giudica fino al 31
agosto 2014.
Tale Intesa riguardava, dunque, entrambe le casistiche, essendo rivolta ad erogare i
compensi per gli incarichi già svolti, sia a chi li aveva percepiti solo in parte perché poi
sospesi (da febbraio 2014), sia a chi non li aveva mai percepiti.
2. Tabella emolumento lordo dipendente spettante per il periodo dall’attribuzione
giuridica della posizione economica al 31 agosto 2014
Profili
Posizione
economica
acquisita
dall’1/09/2011
Posizione
economica
acquisita
dall’1/09/2012
Posizione
economica
acquisita
dall’1/09/2013
Collaboratori
Scolastici – 1°
posizione
1.800,00
1.200,00
600,00
Assistenti
Amministrativi/Tecnici
– 1° posizione
3.600,00
2.400,00
1.200,00
Assistenti
Amministrativi/Tecnici
– 2° posizione (non in
possesso della 1°
antecedentemente al
1/09/2011)
5.400,00
3.600,00
1.800,00
Assistenti
Amministrativi/Tecnici
– 2° posizione (in
possesso della 1°
antecedentemente al
1/09/2011)
1.800,00
1.200,00
600,00
Poiché l’Accordo aveva un’efficacia temporale, le posizioni economiche in questione si
sono nuovamente bloccate a partire dal 1 settembre 2014 fino a 31 dicembre 2014.
Per questi mesi, non coperti dall’Accordo del 7 agosto 2014 all’Aran, la copertura
economica è stata affidata, di massima, alla contrattazione d’Istituto.
Infatti, nell'Intesa sulle economie del MOF del 2 ottobre 2014, abbiamo ottenuto un
incremento del Fondo, riconosciuto a tutte le scuole in misura fissa (904,81 ciascuna,
lordo Stato), per essere prioritariamente utilizzato a retribuire incarichi al personale
ATA titolare di posizioni economiche che, in applicazione dell’art. 9, c. 21 del DL
78/2010, non ha percepito il correlato beneficio economico, al fine di dare continuità
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al servizio e garantire le funzioni svolte da coloro che avevano il solo riconoscimento
giuridico. Queste somme, purtroppo insufficienti, potevano essere integrate con i soldi
degli incarichi specifici ed, eventualmente, con quelli del FIS, poiché le attività
essenziali non potevano essere sospese.
La legge di Stabilità 2015 ha previsto il ripristino del beneficio a partire dal 1 gennaio
2015, dal momento che non ha rinnovato il blocco delle retribuzioni individuali.
Di conseguenza, tutte le posizioni coinvolte (10.114 + circa 5.000) devono essere
ristorate a partire dal 1 gennaio 2015 e chi ha ottenuto la posizione economica nel
triennio 2011/2014, messo in discussione dal Mef, dovrà nuovamente percepire il
beneficio economico, nonché gli arretrati non pagati da quando l’ha ottenuta in poi.
Il Mef predisposto la procedura informatica specifica sul sistema NoiPA per la
liquidazione degli arretrati (a partire dal 1 gennaio 2015) + la mensilità (messaggio
NoiPA n. 43 del 18 maggio 2015). Questo riguarda, al momento, 10.114 posizioni, già
pagate con l’Accordo del 7 agosto 2014, conosciute a sistema.
Le circa 5.000, che non sono mai state pagate dalle RTS, dovranno essere liquidate
separatamente, dopo la verifica dei provvedimenti formali da parte del Miur, che dovrà
anche riattivare i flussi telematici col Mef.
Intanto, poiché i tempi si stanno allungando, mettendo a rischio i diritti acquisiti dal
personale, la FLC CGIL ha predisposto una lettera di diffida per interrompere i tempi di
prescrizione per queste posizioni e un modello di ricorso per decreto ingiuntivo a
disposizione presso le nostre sedi territoriali, che potranno dare l’assistenza legale agli
interessati.
Prosegue intanto la trattativa per le nuove posizioni per surroga con decorrenza dal 1
gennaio 2015. Il Miur sta prevedendo le risorse per la formazione dai fondi della L.
440/97. Per la FLC CGIL devono essere attribuite subito al personale che ha già fatto
la formazione, poiché per questi non necessitano nuove risorse.
La nostra posizione
L’attribuzione delle posizioni economiche non è un automatismo stipendiale, bensì una
procedura di valorizzazione delle risorse umane prevista dal Contratto, legata al
superamento di un percorso formativo, finalizzato all’assunzione di ulteriori prestazioni
e responsabilità. I fondi per il loro pagamento sono già previsti e accantonati, in
quanto si riferiscono ai risparmi derivanti dalle surroghe del personale cessato, andato
in pensione.
La FLC CGIL si è battuta in tutto questo tempo poiché senza queste posizioni
organizzative essenziali la scuola non può funzionare e le ripercussioni
sull’organizzazione scolastica sono notevoli, basti pensare ai compiti legati al
soddisfacimento di bisogni primari ed essenziali per l’alunno, all’accresciuta assistenza
agli alunni con disabilità e alla sostituzione del DSGA da parte degli assistenti
amministrativi.
Inoltre, queste posizioni non riguardano solo la retribuzione, ma servono alla
professionalità e alla valorizzazione del personale ATA, che ha necessità di essere
continuamente formato per affrontare le complessità del proprio lavoro.
Maggio 2015
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