CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V - Sentenza 16/3

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CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V - Sentenza 16/3
CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V - Sentenza 16/3/2016 n. 1059
Pres. Pajno, est. Tarantino
Decisum: sull’annullamento delle operazioni elettorali di un Comune, in particolare sulla
non rilevanza della prova di resistenza.
1. Processo Amministrativo – Rito elettorale – Motivi aggiunti di ricorso – Devono essere
lo sviluppo di censure tempestivamente proposte – Non possono riguardare vizi emersi
in seguito alla verificazione – Ragioni – Celerità del rito elettorale.
2. Processo Amministrativo – Rito elettorale – Utilizzo della prova di resistenza – Non si
applica in presenza di contestazioni sugli aspetti generali del voto.
3. Elezioni Comunali – Presenza di schede elettorali con i contrassegni di un altro
Comune – Unitamente ad altre irregolarità nella medesima Sezione – Comportano
incertezza sulla corretta formazione della volontà elettorale – Conseguenza – Inutilità
della cd. prova di resistenza.
1. Nell’ambito del rito elettorale sono ammissibili solo i motivi aggiunti di ricorso che
costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non possono
dedursi con i motivi aggiunti vizi inediti che non trovano adeguato riscontro in quelli
dedotti con il ricorso introduttivo ma che siano emersi solo a seguito della verificazione
disposta dal giudice. Ciò allo scopo di conciliare i contrapposti interessi in gioco della
effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio
elettorale deve in ogni caso assicurare. (1)
2. Nell’ambito del giudizio elettorale, nella composizione tra l’esigenza di reintegrare la
legittimità violate nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la
volontà espresso dal corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente
di pronunciare l’annullamento dei voti in contestazione, se le illegittimità denunciate al
riguardo non abbiano influito in concreto sui risultati elettorali. Tuttavia, tale principio
non trova applicazione quando le contestazioni riguardano gli aspetti generali delle
operazioni elettorali. (2)
3. La rilevata presenza in una sezione elettorale di schede intestate al Comune
interessato dalle operazioni di voto, riportanti all’interno i contrassegni di un altro
Comune e, oltre tutto, non riportate nel verbale sezionale, costituisce unitamente ad
altre irregolarità connesse al numero di schede nulle e all’attribuzione di un voto in più
alla lista vincitrice, una circostanza idonea a far emergere un quadro di assoluta
incertezza in ordine al corretto formarsi della volontà elettorale rendendo inutilizzabile la
cd. prova di resistenza, in quanto ad essere compromessa è la stessa trasparenza del
risultato elettorale.
(1) cfr. C.G.A. 7/9/2012, n. 733.
(2) cfr. C.G.A. 5/2/2014, n. 46; Cons. Stato, Sez. V, 21/10/2011, n. 5670.
C :\Users\guest1\Downloads\massima per carlo.doc
N. 01059/2016REG.PROV.COLL.
N. 04248/2015 REG.RIC.
N. 04250/2015 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4248 del 2015, proposto da:
Rosy Caparco, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Marotta, con
domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, Via di Villa Pepoli,
n. 4;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, Sottocommissione
Elettorale Circondariale di Pignataro Maggiore (Ce), rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12; Comune di Calvi Risorta, in persona del Sindaco pro
tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maria Caianiello,
Francesco Casertano, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo, in Roma, Via Panama, n. 74;
nei confronti di
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Giovanni Marrocco, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio
Cerchia, con domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del
Consiglio di Stato, p.za Capo di Ferro, n. 13; Nicola Cipro, Nicola
D'Onofrio, Russo Maria Rosaria, Angioletta Vanda Natale, Enzo Izzo,
Vittoria Caranci, Franca Taffuri, Antonio Bonacci, Giovanni Rosario
Lombardi, Antonio Caparco, Anita Bovenzi;
sul ricorso numero di registro generale 4250 del 2015, proposto da:
Giovanni Rosario Lombardi, rappresentato e difeso dall'avvocato
Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in
Roma, Via di Villa Pepoli, n. 4;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, Sottocommissione
Elettorale Circondariale di Pignataro Maggiore (Ce), rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12; Comune di Calvi Risorta, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maria
Caianiello, Francesco Casertano, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo, in Roma, Via Panama N. 74;
nei confronti di
Giovanni Marrocco, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio
Cerchia, con domicilio eletto presso Segreteria della V Sezione del
Consiglio di Stato, p.za Capo di Ferro, n. 13; Franca Taffuri, Giacomo
Iodice, Enzo Izzo, Vittoria Caranci, Nicola Cipro, Nicola D'Onofrio,
Maria Rosaria Russo, Angioletta Vanda Natale, Anita Bovenzi, Antonio
Caparco, Antonio Bonacci;
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per la riforma
quanto al ricorso n. 4248 del 2015 ed al ricorso n. 4250 del 2015:
della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli, Sezione II, n. 2362/2015,
resa tra le parti, concernente la proclamazione degli eletti nelle elezioni
amministrative del 25 maggio 2014 per il Comune di Calvi Risorta.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sottocommissione Elettorale
Circondariale Pignataro Maggiore e di U.T.G. - Prefettura di Caserta e di
Comune di Calvi Risorta e di Giovanni Marrocco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. Luigi
Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Pasquale Marotta,
Francesco Casertano anche su delega dell'avvocato Francesco Caianiello,
l'avvocato dello Stato Carla Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania gli odierni
appellanti invocavano l’annullamento - di tutti gli atti relativi allo
svolgimento della competizione elettorale per l'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale di Calvi Risorta (CE) nella tornata
elettorale del 25/05/2014, e precisamente:
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a) del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni
del 27 maggio 2014, di proclamazione degli eletti consiglieri comunali e
dell'eletto Sindaco del Comune di Calvi Risorta;
b) dei verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale relative alle Sezioni
nn. 1, 2, 3, 4 e 5 afferenti le elezioni del Sindaco e dei consiglieri comunali
di Calvi Risorta tenutesi il giorno 25 maggio 2014;
per l'annullamento, quindi,
c) integrale delle operazioni elettorali svoltesi in data 25 maggio 2014 per
l'elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali di Calvi Risorta, con
conseguente ordine di rinnovo delle stesse; ovvero, in via gradata, del
risultato delle elezioni, con consequenziale rinnovo delle operazioni
elettorali limitatamente alle Sezioni per le quali il risultato elettorale risulti
illegittimo, con consequenziale ordine di rinnovare le operazioni elettorali
limitatamente a tali Sezioni con ogni consequenziale statuizione;
o, in subordine, per l'annullamento,
d) del conteggio delle preferenze formalizzato con i verbali impugnati sub
a) e sub b) con il conseguente, quindi, riconteggio delle schede in tutte le
Sezioni o nelle sole Sezioni ove vengano accertate gravissime anomalie e
irregolarità;
e) di tutti gli atti endoprocedimentali, conseguenti o comunque agli stessi
connessi, anche se non noti.
2. Il TAR, dichiarando di voler fare applicazione del principio della
strumentalità delle forme vigente in materia elettorale, respingeva il
ricorso sulla scorta delle risultanze della verificazione disposta, che
evidenziava come alle irregolarità presenti nei verbali sezionali (sotto
forma di omissioni di dati o di contraddittorietà tra gli stessi) non
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corrispondevano sostanziali alterazioni della reale volontà del corpo
elettorale (uniche rilevanti, in base al principio della strumentalità delle
forme, ai fini dell'annullamento della competizione elettorale), ovvero
che, seppure in concreto sussistenti (come nel caso delle schede intestate
ad altro Comune rinvenute nella Sezione n. 4), non erano tuttavia tali, sul
piano quantitativo, da superare la necessaria prova di resistenza.
3. Avverso la sentenza indicata in epigrafe propongono appello gli
originari ricorrenti, che si dolgono del fatto che: I) erroneamente il TAR
avrebbe definito come mere irregolarità le violazioni constatate in sede di
verificazione, trattandosi di vizi sostanziali invalidanti; II) non varrebbe la
prova di resistenza, poiché i vizi denunciati sarebbero tali da
compromettere la genuinità del voto (cita CdS 5670/2011); III)
l’affermazione del TAR secondo la quale la regola minima per la
conservazione
delle
operazioni
elettorali
sarebbe
data
dalla
corrispondenza a schede autenticate e schede utilizzate dagli elettori e
dalla coincidenza tra votanti e schede votate, non si riscontrerebbe nella
fattispecie; IV) nella sezione n. 1 non ci sarebbe corrispondenza tra
numero di elettori votanti (816), schede autenticate (1062) e schede non
utilizzate (246). Infatti, 2 schede autenticate e non utilizzate
risulterebbero mancanti; V) nel verbale della sezione elettorale n. 2 non
sarebbe riportato il numero delle schede autenticate e non utilizzate.
Inoltre non ci sarebbe corrispondenza tra numero di iscritti aventi diritto
al voto (1142) e numero di schede autenticate (1141); VI) nella sezione n.
3 risulterebbe un maggior numero di schede autenticate rispetto a quelle
votate nonostante il numero degli elettori iscritti e quello dei votanti
abbia perfettamente conciso. Ancora il riepilogo del conteggio delle
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schede avrebbe dimostrato la presenza di 1010 schede votate (comprese,
nulle, bianche e contestate) a fronte di 1199 elettori votanti; VII) nella
sezione n. 4 il verbale sezionale riporterebbe 909 schede autenticate a
fronte di 909 elettori iscritti, mentre la verificazione avrebbe accertato che
le schede autenticate sarebbero solo 908, in violazione di quanto disposto
dall’art. 47, comma 4, d.p.r. 570/1960 Difformità quest’ultima che
potrebbe dare la stura ad un meccanismo di alterazione fraudolenta delle
operazioni elettorali. Non ci sarebbe inoltre corrispondenza tra il numero
di elettori votanti risultanti dal verbale sezionale (735) e quello accertato
in sede di verificazione (736). Non ci sarebbe corrispondenza tra schede
contestate e non assegnate risultanti dal verbale sezionale (2) e quello
accertato in sede di verificazione (3). Non ci sarebbe corrispondenza tra
schede nulle risultanti dal verbale sezionale (10) e quello accertato in sede
di verificazione (8 di cui 3 riportanti all’interno contrassegni di altro
comune). Non ci sarebbe corrispondenza tra schede autenticate e non
utilizzate risultanti dal verbale sezionale (174) e quello accertato in sede di
verificazione (172). Non ci sarebbe corrispondenza tra schede autenticate
utilizzate risultanti dal verbale sezionale (735) e quello accertato in sede di
verificazione (736). Non ci sarebbe corrispondenza tra numero di schede
valide risultanti dal verbale sezionale (723) e quello accertato in sede di
verificazione (722). Nel verbale sezionale non si darebbe atto di 31
schede con contrassegni di altro comune. Nel verbale sezionale si
darebbe atto di 259 voti a favore della lista vincitrice, mentre in sede di
verificazione ne sono stati accertati 258. Non si darebbe atto nella
sentenza della presenza di schede con contrassegni di altro comune
ovvero intestate ad altro comune. Nonostante quanto affermato in sede
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di verificazione la scheda contenuta nel plico 5 bis dovrebbe considerarsi
utilizzata ai fini del voto, poiché riporta bollo della sezione e firma dello
scrutatore, mentre nel suddetto plico dovrebbero essere inserite le schede
che ne sono prive. Le irregolarità denunciate non consentirebbero
l’utilizzo della prova di resistenza. Sarebbe sufficiente rilevare che le
schede contenenti contrassegni di altro comune pur votate sarebbero
state annullate e non sostituite il che ha impedito a 3 elettori l’esercizio
del diritto di voto. La verificazione avrebbe consentito di appurare che
sono stati attribuiti alle candidate Gatti e Pitocchi 20 voti in meno a
ciascuna. Ulteriore elemento di grave anomali delle operazioni elettorali;
VIII) il verbale della sezione n. 5 non riporterebbe il numero di schede
autenticate e quello delle schede autenticate e non utilizzate, vizio che
comporterebbe la necessità dell’annullamento delle operazioni elettorali;
IX) a differenza di quanto sostenuto dal TAR in tema di voto assistito la
contestazione riguarderebbe l’omessa osservazione della procedura
inerente al voto assistito. Nella sezione 1 infatti non sarebbe stato allegato
il certificato medico, né ne sarebbe stata trascritta la presenza essendo
dubbio se si faccia riferimento al certificato elettorale. Inoltre, per
l’elettore Elia Claudia mancherebbe l’annotazione del riferimento sia al
certificato elettorale che a quello medico. Nel verbale della sezione n. 3 in
relazione al voto assistito di un elettore il verbale conterrebbe la sola
indicazione AVD, sicché non sarebbe dimostrato che l’elettore non
avesse già esercitato il proprio diritto al voto. In ogni caso risulterebbero
violate le disposizioni di cui all’art 41 d.p.r. 570/1961.
4.
Costituitosi
in
giudizio
l’originario
controinteressato
e
l’amministrazione comunale invocano la reiezione del gravame. Ed il
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primo, in particolare, lamenta l’inammissibilità di alcune delle doglianze
ivi contenute, perché sarebbero state proposte per la prima volta in
appello. Infatti, sarebbe nuova la censura con la quale si sostiene che non
vi sarebbe corrispondenza tra il numero degli iscritti nella lista della
sezione n. 2 ed il numero delle schede autenticate. Così come nuova
sarebbe la doglianza con la quale si rappresenta l’incongruenza tra le
schede autenticate e quelle conteggiate nella sezione n. 4.
5. Costituitosi in giudizio, il Ministero degli Interni deposita
documentazione inerente le operazioni elettorali.
6. Nelle successive difese le parti appellanti evidenziano che la compiuta
verificazione avrebbe rilevato la sussistenza delle gravi irregolarità
denunciate, mentre le parti appellate sostengono che, come correttamente
rilevato dal primo giudice, le uniche doglianze fondate contenute nel
ricorso di primo grado non supererebbero la prova di resistenza.
7. Preliminarmente, occorre procedere alla riunione degli appelli ex art.
96 c.p.a., trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.
8. Nel merito gli appelli sono fondati e meritano di essere accolto. La
soluzione dell’odierna controversia non può che partire dalla ricognizione
del thema decidendi che è ineluttabilmente fissato dal ricorso di prime cure.
Infatti, deve convenirsi con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di
questo Consiglio (ex plurimis, C.G.A., 7 settembre 2012, n. 733) che ha
chiarito come nel procedimento giurisdizionale, con i motivi aggiunti non
possono dedursi, in base alle risultanze della verificazione disposta dal
giudice, vizi inediti e cioè vizi che non trovano sufficiente e adeguato
riscontro in quelli dedotti col ricorso introduttivo.
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Nel giudizio elettorale sono ammissibili solo i motivi aggiunti che
costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre
non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a
seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle
originarie censure così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco della
effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il
giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare.
8.1. L’esame dei ricorsi di primo cure consente di rilevare che gli originari
ricorrenti lamentavano la presenza di diffuse irregolarità tali da inficiare il
procedimento elettorale nonostante la cd, prova di resistenza, a causa
della profonda lesione recata alla libertà di voto. In questo senso le
denunce hanno riguardato la scomparsa di centinaia di schede elettorali.
In relazione alle singole sezioni elettorali le illegittimità denunciate hanno
ad oggetto: a) quanto alla sezione n. 1, discordanza tra il numero di
elettori iscritti ed il numero di votanti. Discordanza che sarebbe stata
colmata con il voto di un elettore cittadino di uno Stato membro
dell’Unione Europea, di dubbia legittimità; b) quanto alla sezione n. 2, il
numero delle schede autenticate non coincide con il numero delle schede
effettivamente utilizzate. In particolare, a fronte di 1141 schede
autenticate, risulterebbero votate 954 schede, ma le residue 187 schede
autenticate sarebbero scomparse nel nulla; c) quanto alla sezione n. 3,
risulterebbero essere avanzate numerose schede autenticate, nonostante
la relazione tra schede autenticate e schede utilizzate fosse all’origine
eguale. Né vi sarebbe rispondenza tra schede votate e schede scrutinate;
d) quanto alla sezione n. 4, sarebbe stata riscontrata la mancata
coincidenza tra il numero di schede annullate ed il numero di schede
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dichiarate nulle nella scheda riepilogativa. Inoltre, sarebbero state
scrutinate numerose schede recanti simboli di altro comune, circostanza
non verbalizzata dal Presidente di seggio. Ancora, alcune schede
sarebbero state consegnate agli elettori non spiegate. Infine, ulteriore
anomalia sarebbe da riscontrarsi nella mancata assegnazione a Gatto
Giovanna e Pitocchi Giuseppina, entrambe candidate della liste
rappresentata da Giovanni Rosario, di 20 voti in meno; e) quanto alla
sezione n. 5, sarebbero scomparse nel nulla 145 schede autenticate e non
utilizzate; f) ancora nelle sezioni n. 1 e n. 3, vi sarebbero irregolarità
inerenti alla violazione della disciplina sul voto assistito.
9. A questo punto è necessaria una premessa teorica in ordine all’ambito
di operatività della cd. prova di resistenza nel giudizio elettorale, dal
momento che sulla scorta di quanto denunciato nel ricorso di primo
grado e di quanto argomentato dal TAR anche sulla scorta della
verificazione svolta, è emersa la presenza di irregolarità nelle operazioni
di voto.
Al riguardo, la giurisprudenza di questo consiglio ha chiarito che nella
composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso
delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal
corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di
pronunciare l'annullamento dei voti in contestazione, se l'illegittimità
denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati
elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe
alcuna modifica dei risultati medesimi, ma tale regola non è utilizzabile
quando le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni
elettorali (quali, ad es., l'omessa sottoscrizione dei verbali di sezione,
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l'arbitraria chiusura della sezione elettorale, l'irregolarità della scheda, la
non corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente
autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle
autenticate ma non utilizzate) (C.G.A., 5 febbraio 2014, n. 46; Cons. St.,
Sez. V, 21 ottobre 2011, n. 5670).
9.1. Tanto premesso si può passare all’esame dei motivi di appello, il cui
scrutinio va operato utilizzando il metro di quanto emerso in sede di
verificazione.
Nella fattispecie, in relazione alla sezione elettorale n.1 esame, la
verificazione disposta in primo grado ha accertato che nella lista sezionale
si rilevano n. 1060 elettori iscritti, nella lista elettorale aggiunta degli
elettori cittadini di un altro Stato membro dell’Unione Europea risulta n.
1 iscritto, non riportato nel verbale sezionale a pag. 9. Risultano
autenticate 1062 schede (n. 818 utilizzate di cui n. 2 sostituite e n. 244
non utilizzate). Pertanto, in relazione alla sezione elettorale n. 1, emerge
quale irregolarità la mancata trascrizione nel verbale sezionale della
presenza di un elettore altro Stato membro dell’Unione Europea. Mentre
risulta contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante non vi è
corrispondenza tra numero di schede autenticate e numero di schede
utilizzate e non utilizzate, dal momento che a fronte di 1061 elettori
aventi diritto: 1060 cui si aggiunge l’elettore cittadino di uno Stato
membro.
In relazione alla sezione n. 2, invece, la verificazione ha consentito di
appurare che a fronte di 1141 elettori iscritti ai quali si somma 1 elettore
di altro Stato membro dell’Unione Europea, risulta autenticato un
numero di schede inferiore rispetto a quelle degli aventi diritto al voto
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ossia pari a 1141, delle quali votate 954 a fronte di 954 votanti. Nessun
riferimento si fa nella verificazione alle 157 schede non votate. Non può
apprezzarsi, però, la doglianza avente ad oggetto la discordanza tra
schede autenticate ed elettori aventi diritto, dal momento che non risulta
oggetto di denuncia con il ricorso di prime cure.
Quanto alla sezione n. 3, la verificazione ha permesso di accertare che a
fronte di 1199 elettori iscritti, risultano autenticate un egual numero di
schede, di cui 1010 votate e 189 non utilizzate a fronte di 1010 votanti.
Pertanto,
non
si
ravvisa
alcuna
delle
irregolarità
denunciate
dall’appellante.
Quanto, infine, alla sezione n. 4, l’istruttoria di prime cure ha dato la
possibilità di apprezzare che nella lista sezionale risultano iscritti 907
elettori ai quali si aggiungono 2 elettori in qualità di cittadini di altro Stato
membro dell’Unione Europea. Dal verbale sezionale risultano autenticate
n. 909 schede di cui 174 autenticate e non utilizzate, mentre dalla verifica
risultano autenticate n. 908 schede di cui n. 736 votate e n. 172 non
utilizzate. Dal conteggio delle schede votate pari a 736, risultano 722
schede valide votate, n. 2 schede bianche, n. 8 schede nulle, intestate al
Comune di Calvi Risorta, ma riportanti all’interno contrassegni di altro
comune, n. 3 schede contestate e non assegnate, n. 1 scheda intestata al
Comune di Calvi Risorta, ma riportante all’interno contrassegni di altro
comune. Dal verbale sezionale risultano n. 2 schede bianche, n. 10 schede
nulle, n. 2 schede contestate e non attribuite. Lo stesso verbale attesta che
avrebbero votato 735 elettori, mentre risultano aver votato 736 elettori. Il
riconteggio delle schede ha consentito di appurare, inoltre, che i voti a
favore della lista n. 2 vincitrice della competizione elettorale avrebbero
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dovuto essere n. 258 e non i n. 259, invece, assegnati. Il riconteggio delle
schede autenticate e non utilizzate ha consentito di accertare che le stesse
sono 172 delle quali n. 31 risultano intestate al Comune di Calvi Risorta,
ma riportano all’interno contrassegni di altro comune.
In relazione a quest’ultima sezione emergono, quindi, le irregolarità più
rilevanti e trovano conferma alcune delle doglianze espresse dagli odierni
appellanti. Innanzitutto, le schede nulle indicate dal verbale sono n. 10,
invece, delle n. 8 effettivamente rinvenute, n. 3 riportanti all’interno
contrassegni di altro comune. Inoltre, nel verbale sezionale non risulta
essere attestata la presenza di un elevato numero di schede contenenti
contrassegni di altro comune.
Quanto, infine, alla sezione n. 5, la verificazione non fornisce alcun
elemento utile per suffragare la doglianza contenute nel gravame, così
come non sono fondate quelle aventi ad oggetto la violazione della
disciplina sul voto assistito.
10. Tanto premesso non può non rilevarsi come, a tacere delle ulteriori
irregolarità emerse in sede di verificazione, ma non denunciate con il
ricorso introduttivo di prime cure, quindi, in questa sede non scrutinabili,
la complessiva genuinità delle operazioni elettorali risulti inficiata dalle
plurime irregolarità emerse nel corso della competizione, che attengono
non solo alla rispondenza tra elettori aventi diritto e dati riportati nel
verbale sezionale, come nel caso della sezione n. 1, quanto all’elettore
membro di altro Stato membro dell’Unione Europea, ma soprattutto in
relazione alla sezione n. 4, dove è stata accertata la presenza di schede
intestate al Comune di Calvi Risorta, ma riportanti all’interno
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contrassegni di altro comune, della cui presenza non vi è traccia nel
verbale sezionale.
Una simile irregolarità alla quale deve aggiungersi, sempre nella stessa
sezione, quella relativa al numero di schede nulle, ed al voto in più
erroneamente assegnato a favore della lista vincitrice della competizione
elettorale, fanno emergere un quadro di assoluta incertezza in ordine al
corretto formarsi della volontà elettorale.
In particolare, l’utilizzo di schede ontologicamente invalide, la cui
provenienza non solo non è spiegata nel verbale sezionale, che omette
persino di dare conto di un elemento così rilevante ed anomalo, offre un
quadro assolutamente opaco in ordine alle modalità nelle quali si è svolta
la competizione elettorale. Modalità che, unitamente alle ulteriori
irregolarità contestate nel ricorso di prime cure ed accertate dalla
verificazione, non consentono di utilizzare la cd. prova di resistenza. In
questo caso, infatti, è la stessa trasparenza del risultato elettorale ad essere
compromessa, sicché se non può trovare soddisfazione l’interesse a
vedersi aggiudicata la competizione elettorale, deve trovare soddisfazione
l’interesse strumentale a partecipare ad una competizione elettorale nella
quale il meccanismo di formazione della volontà popolare resta sottratto
alle molteplici e gravi irregolarità emerse nell’occasione, che incidono
sugli aspetti generali e sulla regolarità sostanziale delle operazioni
elettorali.
11. Gli appelli riuniti devono essere, pertanto, accolti nei limiti sopra
indicati. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e
sono liquidate in favore degli odierni appellanti e poste a carico
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dell’amministrazione comunale, mentre devono essere compensate tra le
altre parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
- riunisce gli appelli;
- accoglie gli appelli, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza,
accoglie nei sensi di cui in motivazione i ricorsi di primo grado;
- dispone il rinnovo delle operazioni elettorali.
Condanna l’amministrazione comunale al pagamento delle spese del
doppio grado di giudizio che liquida in complessivi 8.000,00
(ottomila/00) euro, in favore di Rosy Caparco e di Giovanni Rosario
Lombardi. Compensa le spese tra le altri parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre
2015 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore
Sabato Guadagno, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
16
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
17