Modifiche ed integrazioni al regolamento

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Modifiche ed integrazioni al regolamento
COMUNE DI CHIAVENNA
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
UNICA COMUNALE (I.U.C.) – CAPO
IV TASSA SUI RIFIUTI TA.RI.
Approvate con delibera C.C. n. 29 del 28.04.2016
Pubblicato all’Albo del Comune di Chiavenna dal 13/05/2016 al 28/05/2016 ai sensi dell’art.
10 del RD 262/1942.
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Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – CAPO IV –
Tassa sui Rifiuti (TARI)
Articolo 54
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
Introduzione del c. 2
La Legge 28.12.2015 n. 221 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (cd. “Collegato
ambientale”) ha introdotto diverse norme che si ripercuotono sull’applicazione della TARI,
introducendo ulteriori fattispecie agevolative oltre a quelle già previste dalla Legge 147/2013 e dalla
Legge 68/2014.
In particolare con l’art. 37 vengono introdotte disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio,
sia individuale che di comunità, prevedendo una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze che
effettuano il “compostaggio aerobico” individuale.
La norma prevede che l’agevolazione si applica:
- alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui
costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e
vivaistiche;
- alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti
organici da cucina, sfalci e potature da giardino.
La previsione della riduzione è obbligatoria.
Testo introdotto:
“2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei
propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell’utilizzo in sito del
materiale prodotto si applica una riduzione del 5% della parte variabile della tariffa. La
riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo dell’anno di competenza,
ovvero in sede di attivazione dell’utenza se successiva, di apposita istanza, attestante di aver
attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata
dalla documentazione richiesta. L’istanza ha effetto anche per le annualità successive, salvo
modifiche; in tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la
cessazione dell’attività di compostaggio. Il Comune potrà provvedere a verifiche, anche
periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Il riconoscimento alla
riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo. La
percentuale di riduzione potrà essere variata in fase di determinazione delle tariffe. Per l’anno
2016 la richiesta andrà presentata entro il 16 giugno 2016.”
Articolo 55
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Modifica al c. 2, punto 3
Scadenza presentazione domanda: allineamento del termine di presentazione con le altre richieste
di riduzione presenti nel regolamento (31 marzo).
Testo variato:
“2. La tariffa si applica in misura ridotta solo per la parte variabile:
 Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo ma ricorrente,
a condizione che la durata sia inferiore a sei mesi, è ridotta di un coefficiente pari al 30
per cento.
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

Per le strutture alberghiere che dimostrino di aver avuto, su base annua, pernottamenti
inferiori al 50% delle disponibilità, la parte variabile sarà ridotta, del 30 per cento;
La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta, in misura non superiore al 30%
della quota variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, ad esclusione dei
rifiuti avviati a recupero per i quali derivi un vantaggio economico a favore del soggetto
che ha avviato al recupero. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma
1, lett. t), del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli
ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. La
riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani
avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione annua presunta
complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo
anno risultante dalla moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il
coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa
(coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di
determinazione annuale delle tariffe. Al fine del calcolo di tale riduzione, i titolari delle
utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 marzo
dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al
recupero nel corso dell’anno solare precedente L’agevolazione indicata nei precedenti
commi verrà calcolata a consuntivo con rimborso dell’eventuale eccedenza pagata.“
Introduzione del c. 3
Per le note normative vedasi la modifica all’art. 54.
Testo:
“3. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i
residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole
e vivaistiche si applica una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5%. La
riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo dell’anno di competenza,
ovvero in sede di attivazione dell’utenza se successiva, di apposita istanza, attestante di aver
attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata
dalla documentazione richiesta. L’istanza ha effetto anche per le annualità successive, salvo
modifiche; in tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la
cessazione dell’attività di compostaggio. Il Comune potrà provvedere a verifiche, anche
periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Il riconoscimento alla
riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo. La
percentuale di riduzione potrà essere variata in fase di determinazione delle tariffe. Per l’anno
2016 la richiesta andrà presentata entro il 16 giugno 2016.”
Introduzione del c. 4
Testo introdotto:
“4. Per favorire l’insediamento sul territorio comunale di nuove attività di tipo
commerciale/artigianato di servizio viene prevista l’esenzione della tassa rifiuti per un anno,
decorrente dalla data di apertura dell’attività. Possono beneficiare dell’esenzione le utenze
non domestiche (attività di tipo commerciale ed artigianato di servizio) che risultano essersi
insediate nel Comune di Chiavenna dall’anno 2016. E’ necessario che la Ditta risulti iscritta
al registro imprese della C.C.I.A.A., abbia sede legale ed operativa nel Comune di
Chiavenna, abbia iniziato l’attività nell’anno solare a partire al 01.01.2016 e che si tratti di
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nuova attività o subentro con nuova gestione. Non potranno usufruire di tali benefici le Ditte
che effettuano cambi di ragione sociale o che abbiano chiuso e riaperto l’attività, anche nel
caso in cui si tratti di soggetti diversi. Quest’ultima fattispecie si verifica quando l’attività non
presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma che viene svolta,
ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell’unica azienda in
società, donazione d’azienda padre-figlio, successione d’azienda, cessione d’azienda,
operazione di trasformazione, scissione o fusione d’azienda, scioglimento di una società di
persone con prosecuzione dell’attività da parte di un socio). Per usufruire dell’esenzione i
soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza entro il 15 dicembre di ogni anno.
L’istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale
beneficio.”
Introduzione del c. 5
L’introduzione delle riduzioni “no-slot” si inserisce nel progetto “Lottando insieme contro l’azzardo”,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 dell’11 giugno 2014.
Testo introdotto:
“5. Gli esercizi pubblici di cui alle cat. 24 utenze non domestiche solo bar, caffè) e 14 (solo
tabaccai) diversi dalle sale giochi, che non hanno installato o provvedono ad eliminare dal
proprio locale le apparecchiature da gioco tipo slot-machine, videopoker, videolottery e simili
con vincite in denaro potranno usufruire delle seguenti riduzioni:
a. 20% di riduzione della Tassa Rifiuti componente fissa e variabile: esercizi che
non hanno installato le apparecchiature; in caso di installazione successiva alla
domanda di riduzione l’Ufficio Tributi provvederà a recuperare lo sconto
applicato;
b. 60% di riduzione della Tassa Rifiuti componente fissa e variabile: esercizi che
provvedono ad eliminare le apparecchiature; in caso di reinstallazione
successiva alla domanda di riduzione l’Ufficio Tributi provvederà a recuperare
lo sconto applicato; la riduzione di cui alla presente lettera è applicabile per
l’anno di eliminazione, dall’anno successivo si applicherà la riduzione di cui alla
lettera a).
La percentuale di riduzione potrà essere modificata annualmente in fase di determinazione
delle tariffe. Per usufruire della riduzione è necessario presentare entro il 31.03 di ogni anno
richiesta scritta attestante l’assenza nel proprio esercizio delle apparecchiature di cui sopra
o l’avvenuta eliminazione delle stesse, corredata dalla documentazione che ne prova la
rimozione. Per il 2016 tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31.10.2016.
L’Ufficio Tributi potrà inviare gli agenti di Polizia Locale per la verifica di quanto dichiarato dal
contribuente. L’eventuale successiva installazione degli apparecchi di cui sopra dovrà essere
comunicata all’ufficio Tributi entro 30 giorni dall'installazione e comporterà la cessazione
dell'agevolazione a decorrere dal mese successivo a quello nel quale ha avuto luogo
l'installazione. Il presente comma non si applica in ogni caso per gli esercizi pubblici ubicati
nelle zone in cui comunque la normativa non prevede la possibilità di installazione delle
apparecchiature di cui sopra.”
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