Modifiche ed integrazioni al regolamento
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Modifiche ed integrazioni al regolamento
COMUNE DI CHIAVENNA MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – CAPO IV TASSA SUI RIFIUTI TA.RI. Approvate con delibera C.C. n. 29 del 28.04.2016 Pubblicato all’Albo del Comune di Chiavenna dal 13/05/2016 al 28/05/2016 ai sensi dell’art. 10 del RD 262/1942. 1 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – CAPO IV – Tassa sui Rifiuti (TARI) Articolo 54 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE Introduzione del c. 2 La Legge 28.12.2015 n. 221 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (cd. “Collegato ambientale”) ha introdotto diverse norme che si ripercuotono sull’applicazione della TARI, introducendo ulteriori fattispecie agevolative oltre a quelle già previste dalla Legge 147/2013 e dalla Legge 68/2014. In particolare con l’art. 37 vengono introdotte disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità, prevedendo una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze che effettuano il “compostaggio aerobico” individuale. La norma prevede che l’agevolazione si applica: - alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche; - alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino. La previsione della riduzione è obbligatoria. Testo introdotto: “2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo dell’anno di competenza, ovvero in sede di attivazione dell’utenza se successiva, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione richiesta. L’istanza ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche; in tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell’attività di compostaggio. Il Comune potrà provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Il riconoscimento alla riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo. La percentuale di riduzione potrà essere variata in fase di determinazione delle tariffe. Per l’anno 2016 la richiesta andrà presentata entro il 16 giugno 2016.” Articolo 55 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE Modifica al c. 2, punto 3 Scadenza presentazione domanda: allineamento del termine di presentazione con le altre richieste di riduzione presenti nel regolamento (31 marzo). Testo variato: “2. La tariffa si applica in misura ridotta solo per la parte variabile: Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo ma ricorrente, a condizione che la durata sia inferiore a sei mesi, è ridotta di un coefficiente pari al 30 per cento. 2 Per le strutture alberghiere che dimostrino di aver avuto, su base annua, pernottamenti inferiori al 50% delle disponibilità, la parte variabile sarà ridotta, del 30 per cento; La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta, in misura non superiore al 30% della quota variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, ad esclusione dei rifiuti avviati a recupero per i quali derivi un vantaggio economico a favore del soggetto che ha avviato al recupero. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione annua presunta complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno risultante dalla moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. Al fine del calcolo di tale riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente L’agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con rimborso dell’eventuale eccedenza pagata.“ Introduzione del c. 3 Per le note normative vedasi la modifica all’art. 54. Testo: “3. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo dell’anno di competenza, ovvero in sede di attivazione dell’utenza se successiva, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione richiesta. L’istanza ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche; in tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell’attività di compostaggio. Il Comune potrà provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Il riconoscimento alla riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo. La percentuale di riduzione potrà essere variata in fase di determinazione delle tariffe. Per l’anno 2016 la richiesta andrà presentata entro il 16 giugno 2016.” Introduzione del c. 4 Testo introdotto: “4. Per favorire l’insediamento sul territorio comunale di nuove attività di tipo commerciale/artigianato di servizio viene prevista l’esenzione della tassa rifiuti per un anno, decorrente dalla data di apertura dell’attività. Possono beneficiare dell’esenzione le utenze non domestiche (attività di tipo commerciale ed artigianato di servizio) che risultano essersi insediate nel Comune di Chiavenna dall’anno 2016. E’ necessario che la Ditta risulti iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A., abbia sede legale ed operativa nel Comune di Chiavenna, abbia iniziato l’attività nell’anno solare a partire al 01.01.2016 e che si tratti di 3 nuova attività o subentro con nuova gestione. Non potranno usufruire di tali benefici le Ditte che effettuano cambi di ragione sociale o che abbiano chiuso e riaperto l’attività, anche nel caso in cui si tratti di soggetti diversi. Quest’ultima fattispecie si verifica quando l’attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell’unica azienda in società, donazione d’azienda padre-figlio, successione d’azienda, cessione d’azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d’azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell’attività da parte di un socio). Per usufruire dell’esenzione i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza entro il 15 dicembre di ogni anno. L’istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio.” Introduzione del c. 5 L’introduzione delle riduzioni “no-slot” si inserisce nel progetto “Lottando insieme contro l’azzardo”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 dell’11 giugno 2014. Testo introdotto: “5. Gli esercizi pubblici di cui alle cat. 24 utenze non domestiche solo bar, caffè) e 14 (solo tabaccai) diversi dalle sale giochi, che non hanno installato o provvedono ad eliminare dal proprio locale le apparecchiature da gioco tipo slot-machine, videopoker, videolottery e simili con vincite in denaro potranno usufruire delle seguenti riduzioni: a. 20% di riduzione della Tassa Rifiuti componente fissa e variabile: esercizi che non hanno installato le apparecchiature; in caso di installazione successiva alla domanda di riduzione l’Ufficio Tributi provvederà a recuperare lo sconto applicato; b. 60% di riduzione della Tassa Rifiuti componente fissa e variabile: esercizi che provvedono ad eliminare le apparecchiature; in caso di reinstallazione successiva alla domanda di riduzione l’Ufficio Tributi provvederà a recuperare lo sconto applicato; la riduzione di cui alla presente lettera è applicabile per l’anno di eliminazione, dall’anno successivo si applicherà la riduzione di cui alla lettera a). La percentuale di riduzione potrà essere modificata annualmente in fase di determinazione delle tariffe. Per usufruire della riduzione è necessario presentare entro il 31.03 di ogni anno richiesta scritta attestante l’assenza nel proprio esercizio delle apparecchiature di cui sopra o l’avvenuta eliminazione delle stesse, corredata dalla documentazione che ne prova la rimozione. Per il 2016 tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31.10.2016. L’Ufficio Tributi potrà inviare gli agenti di Polizia Locale per la verifica di quanto dichiarato dal contribuente. L’eventuale successiva installazione degli apparecchi di cui sopra dovrà essere comunicata all’ufficio Tributi entro 30 giorni dall'installazione e comporterà la cessazione dell'agevolazione a decorrere dal mese successivo a quello nel quale ha avuto luogo l'installazione. Il presente comma non si applica in ogni caso per gli esercizi pubblici ubicati nelle zone in cui comunque la normativa non prevede la possibilità di installazione delle apparecchiature di cui sopra.” 4