PROJECT FINANCING ED ENERGIE RINNOVABILI Le
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PROJECT FINANCING ED ENERGIE RINNOVABILI Le
PROJECT FINANCING ED ENERGIE RINNOVABILI Le caratteristiche fondamentali del project financing possono essere riassunte come segue: • l’iniziativa imprenditoriale oggetto del finanziamento è isolata, mediante opportuni accorgimenti contrattuali e societari, dalle altre iniziative imprenditoriali degli sponsor; gli assets del progetto sono, in particolare, resi disponibili in via prioritaria ai soggetti finanziatori quale garanzia del soddisfacimento del loro credito verso il soggetto finanziato in caso di suo inadempimento; • i flussi di cassa generati dal progetto sono destinati al servizio del debito (e, solo subordinatamente, alla remunerazione dell’equity apportata dai promotori); • la previsione e l’effettiva concessione di incentivi pubblici (come ad esempio i “certificati verdi”, previsti quale incentivo per la produzione di energia da fonte eolica, o il “Conto Energia”, di cui al D.M. 19 febbraio 2007, relativo all’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica) costituiscono un elemento essenziale per la valutazione della redditività del progetto sia da parte dei soggetti finanziatori, sia da parte dei promotori. Ciò è particolarmente vero per talune tecnologie di produzione di energie rinnovabili – come appunto il fotovoltaico – i cui costi non sarebbero remunerati dal semplice corrispettivo per la vendita dell’energia elettrica sul mercato; • la Pubblica Amministrazione costituisce un interlocutore necessario dei promotori e degli altri soggetti coinvolti nel progetto, e ciò sia per i profili autorizzatori relativi alla costruzione e gestione degli impianti, sia per ciò che concerne la concessione degli incentivi; • vi è una complessa fase di negoziazione tra i soggetti (finanziatori, sponsors, controparti dei contratti di progetto) coinvolti nella realizzazione del progetto, avente durata variabile e volta al perseguimento di una ripartizione ottimale del rischio tra gli stessi. Tale fase include, tra le altre cose, la negoziazione e preparazione di una serie di documenti di natura legale. È evidente come il ruolo dei consulenti legali sia cruciale al fine del perseguimento degli obiettivi appena accennati. La “legge” del progetto è infatti costituita dal complesso sistema di documenti legali (contratti, statuti sociali) che regolano i diritti e i doveri reciproci delle parti in modo da garantire l’equilibrio tra gli interessi (a volte in conflitto, ma altrettanto spesso convergenti) dei protagonisti dell’operazione. Al consulente legale è inoltre richiesto di verificare, mediante opportune attività di due diligence, lo stato dell’iniziativa rispetto ai profili autorizzatori, alla titolarità dei diritti sugli assets del progetto, alla congruità dei contratti commerciali rispetto agli standard di bancabilità di simili iniziative, ecc. Sul piano societario, la realizzazione del progetto è di norma demandata ad una società-progetto (“SPV” o Special Purpose Vehicle, secondo la prevalente terminologia anglosassone). Le attività della SPV saranno limitate, mediante opportune clausole statutarie e stringenti vincoli contrattuali, alla realizzazione del progetto. Va messo in rilievo che la SPV non possiede mezzi patrimoniali diversi e ulteriori rispetto a quelli che acquisisca per il perseguimento o a seguito dell’attuazione del progetto. Detti assets sono inoltre segregati, mediante la costituzione di garanzie reali o vincoli contrattuali di diversa natura, a beneficio dei soggetti finanziatori. Nella prassi anglosassone si parla, a quest’ultimo proposito, di ring-fencing degli assets del progetto. Di tali garanzie reali darò conto più avanti. La SPV riceverà da parte dei soggetti finanziatori il finanziamento necessario alla realizzazione del progetto. Il Finanziamento sarà concesso su base non recourse o limited recourse: in termini più espliciti, i finanziatori non avranno rivalsa diretta sul patrimonio degli azionisti (se non nei ristretti limiti delle garanzie comprese nel security package da essi prestate e dell’apporto di equity). I fondi vengono erogati, generalmente, come finanziamenti bancari a medio-lungo termine (mutuo, apertura di credito e/o lettera di credito). Talune operazioni vengono finanziate mediante il ricorso a emissioni obbligazionarie o leasing finanziario: tali forme di finanziamento non formano tuttavia oggetto del presente breve articolo). Non sono infrequenti finanziamenti per crediti di firma (erogati mediante l’emissione di fideiussioni o altre garanzie bancarie). In termini generici, l’erogazione del finanziamento definitivo (salvi, in taluni casi, i pre-finanziamenti relativi alla fase di costruzione) sarà sospensivamente condizionato, tra le altre cose: (a) all’ottenimento, da parte delle pubbliche amministrazioni competenti, delle autorizzazioni, concessioni e permessi necessari per la costruzione dell’impianto oggetto del progetto e per il suo esercizio; (b) all’ottenimento dell’eventuale incentivo pubblico; (c) alla stipula di soddisfacenti contratti commerciali per la realizzazione e gestione del progetto (v. infra); (d) alla stipula di appropriate polizze assicurative con primarie compagnie (per l’indennizzo, fra l’altro, dai danni da danneggiamento, furto, incendio e della responsabilità verso i terzi); (e) alla concessione di garanzie reali a favore dei soggetti finanziatori da parte della SPV e degli sponsor. Dette garanzie reali consistono, in particolare, in: • • • • • • • • • • contratti di cessione in garanzia del credito della SPV al pagamento dell’incentivo pubblico (come nel caso del già citato Conto Energia; per i certificati verdi possono essere previsti strumenti alternativi come il deposito in un conto strumenti finanziari e la concessione di un pegno o di altro vincolo su tale conto); atto di pegno sulle quote/azioni della SPV; questa è, in genere, l’unica garanzia reale concessa dagli Sponsor; atto di pegno sui conti aperti dalla SPV in relazione al progetto (ivi incluso quello su cui siano depositati i c.d. “certificati verdi”: v. sopra); atto di privilegio speciale sui macchinari e sugli impianti ai sensi dell’articolo 46 del Testo Unico Bancario; atto di ipoteca di primo grado sul terreno su cui verrà realizzato il progetto o sul diritto di superficie costituito sullo stesso; appendice di vincolo sulle polizze assicurative/cessione in garanzia dei crediti della SPV derivanti dalle polizze assicurative; cessione in garanzia dei crediti (generalmente relativi al risarcimento del danno) derivanti dai Contratti Commerciali (elencati di seguito); cessione in garanzia dei crediti derivanti dai contratti di vendita di energia stipulati con gli utenti; eventuale cessione in garanzia dei crediti dello Sponsor derivanti da eventuali prestiti infragruppo concessi alla SPV; eventuali garanzie (c.d. performance bonds) o lettere di patronage dello Sponsor. È peraltro evidente che l’intelaiatura legale del progetto è costituita, oltre che dai contratti “finanziari”, anche (se non soprattutto) da un adeguato set di contratti commerciali. Rinviando a futuri approfondimenti l’esame dettagliato di tali tipologie contrattuali, mette conto qui elencare, fra i principali contratti commerciali, quelli necessari per: (a) acquistare il godimento della proprietà del terreno su cui verranno realizzati l’impianto e le infrastrutture di connessione alla rete, o il diritto di superficie sul medesimo; (b) affidare la costruzione, la messa in opera, e la gestione e manutenzione degli impianti oggetto del progetto a primarie società del settore. Come si è visto, per l’efficace gestione di una operazione di project financing è fondamentale l’adeguata ripartizione del rischio di impresa relativo al progetto tra i Promotori e i soggetti finanziatori, nonché il perseguimento del principio del ring fence degli assets del progetto da quelli relativi ad altre iniziative imprenditoriali degli sponsor. L’identificazione dei profili di rischiosità e rendimento dell’operazione e dei criteri per la loro efficiente allocazione e distribuzione seguirà, fra l’altro, come accennavo, una adeguata due diligence, che investirà anche i profili legali del progetto. Per concludere, vale la pena precisare che tali obiettivi verranno perseguiti, dal punto di vista legale, tramite la predisposizione della documentazione appena esaminata nelle sue caratteristiche essenziali e l’accurato inserimento nella stessa di adeguati obblighi di fare o di non fare, dichiarazioni e garanzie da parte della SPV (ad esempio, per quanto riguarda la documentazione finanziaria, l’obbligo a mantenere determinati ratios finanziari, a mantenere tutte le autorizzazioni/concessioni/permessi ottenuti dalla Pubblica Amministrazione; negative pledge, obbligo a non investire in altri progetti ecc.). Il 10 dicembre, a Roma, si terrà il seminario di Business International “Il nuovo Project Finance per le energie rinnovabili”. La giornata, dal carattere fortemente interattivo, sarà un’occasione per confrontarsi con docenti e colleghi sulle diverse fasi delle operazioni di Partenariato Pubblico-Privato e sulla finanza di progetto. Giuseppe Schiavello Partner, Macchi di Cellere Gangemi, Roma e Milano Tel. +39 06 362141; ; +39 02 763281 Email: [email protected] 2