Il contratto di rete tra imprese.

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Il contratto di rete tra imprese.
SALVI SAPONARA & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
ll Contratto di Rete tra Imprese
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ll Contratto di Rete tra Imprese
ll contratto di rete tra imprese è un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a
collaborare tra loro allo scopo di accrescere, sia individualmente che collettivamente, la
propria competitività sul mercato.
A tale scopo, con il contratto di rete, le imprese si obbligano, sulla base di un programma
comune, a:
-
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie
attività;
scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o
tecnologica;
esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto sociale della propria
impresa.
Il Contratto di Rete tra Imprese
Il contratto può anche prevedere la creazione di un fondo patrimoniale comune e la
nomina di un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto.
La rete svolgerà una funzione di coordinamento ed interazione tra gli imprenditori che vi
partecipano, mentre l’assunzione delle decisioni strategiche resterà in capo a ciascuna
impresa separatamente ancorché in funzione del perseguimento dello scopo comune.
Il contratto di rete tra imprese non dà vita ad un nuovo soggetto giuridico come, ad
esempio, le A.T.I. ed i consorzi. Pertanto, il contratto di rete tra imprese è semplicemente
un contratto tra più soggetti.
Dal punto di vista giuridico, il contratto di rete è caratterizzato dalla comunione di scopo tra
i contraenti e, dunque, nel caso in cui una delle parti del contratto venga meno (per
esempio per recesso di una delle imprese) il contratto di rete resterà valido ed efficace per
le altre parti.
La caratteristica fondamentale dell’attività della rete è rappresentata dalla presenza
necessaria di uno scopo comune tra i membri della stessa.
Per aggregazioni tra imprese, pertanto, si intende una realtà produttiva costituita da una
aggregazione di più imprese, solitamente di piccole e medie dimensioni, tra le quali si
instaura un rapporto di collaborazione.
In tale aggregazione di imprese, le imprese vengono a costituire una realtà economicoproduttiva apparentemente unitaria.
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Le singole imprese, che mantengono la loro autonomia sia dal punto di vista giuridico che
economico, tuttavia perseguono un interesse comune, anch’esso sia giuridico che
economico, apparendo, dall’esterno, sia per i clienti che per i fornitori, come un’entità
unitaria che ingloba le singole imprese che la costituiscono.
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La forma del contratto di rete tra imprese
Per quanto riguarda la forma del contratto di rete, esso deve essere redatto per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente da
ciascun legale rappresentante delle imprese aderenti, e deve essere trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese.
La rete dotata di fondo patrimoniale
Se la rete è dotata di fondo patrimoniale, il contratto di rete deve prevedere una
denominazione ed una sede per la rete e va iscritto nel registro delle imprese competente
per il territorio in cui è stabilita la sede della rete.
Con la iscrizione la rete dotata di fondo patrimoniale acquista soggettività giuridica.
Il Contratto di Rete tra Imprese
La rete dotata di fondo patrimoniale deve redigere annualmente una situazione
patrimoniale, osservando, in quanto compatibili le norme dettate per la redazione del
bilancio d’esercizio delle società per azioni.
Infine, la rete dotata di fondo patrimoniale è tenuta ad indicare negli atti e nella
corrispondenza la propria sede, l’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta ed il
numero di iscrizione.
E’ bene notare che per le obbligazioni contratte dell’organo comune in relazione al
programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo
medesimo.
L’organo comune
L’organo comune «agisce in rappresentanza della rete», quindi non solo in rappresentanza
dei singoli aderenti ma della stessa rete in quanto tale.
Tutto ciò, evidentemente, implica l’idea di una soggettività propria della rete e, quindi, di
un rapporto di rappresentanza organica dell’organo comune.
Incentivi
Il primo incentivo è dato dall’estensione alle reti di alcune delle misure di promozione
previste per i distretti imprenditoriali.
Il secondo incentivo è rappresentato dalla sospensione dell’imposta prevista per le
imprese che conferiscano beni nel fondo patrimoniale di una rete.
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Agli incentivi detti si aggiunge quello previsto a favore dei consorzi per
l’internazionalizzazione, che possono svolgere la loro attività, beneficiando dei relativi
contributi statali stipulando contratti di rete con piccole e medie imprese pur non
consorziate: «Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi contributi per la
copertura di non più del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di
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progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con
piccole e medie imprese non consorziate» (art. 42, comma 6, D.L. n. 83/2012).
Ancora, limitatamente al settore economico del turismo, è previsto che il Ministero per gli
Affari Regionali, il Turismo e lo Sport stanzi dei contributi a fondo perduto, fino a 8 milioni
di Euro, per la realizzazione di progetti pilota di “reti tra imprese e di filiere” promossi da
aziende del comparto turistico del territorio nazionale.
Le parti del contratto di rete tra imprese
In primo luogo, anche le imprese agricole possono stipulare contratti di rete.
Il Contratto di Rete tra Imprese
Infatti, qualunque tipo di impresa (individuale o societaria - grande, media o piccola –
artigiana o agricola) può essere parte di un contratto di rete, purché sia iscritta nel registro
delle imprese
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