Il contratto di rete tra imprese.
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Il contratto di rete tra imprese.
SALVI SAPONARA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE ll Contratto di Rete tra Imprese Via Tibullo 10- 00193 Roma – Tel (+39) o6 97996050 – Fax (+39) 06 97996056 [email protected] – www.ssalex.com Avv. Luca Salvi [email protected] SALVI SAPONARA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE ll Contratto di Rete tra Imprese ll contratto di rete tra imprese è un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare tra loro allo scopo di accrescere, sia individualmente che collettivamente, la propria competitività sul mercato. A tale scopo, con il contratto di rete, le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune, a: - collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie attività; scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto sociale della propria impresa. Il Contratto di Rete tra Imprese Il contratto può anche prevedere la creazione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto. La rete svolgerà una funzione di coordinamento ed interazione tra gli imprenditori che vi partecipano, mentre l’assunzione delle decisioni strategiche resterà in capo a ciascuna impresa separatamente ancorché in funzione del perseguimento dello scopo comune. Il contratto di rete tra imprese non dà vita ad un nuovo soggetto giuridico come, ad esempio, le A.T.I. ed i consorzi. Pertanto, il contratto di rete tra imprese è semplicemente un contratto tra più soggetti. Dal punto di vista giuridico, il contratto di rete è caratterizzato dalla comunione di scopo tra i contraenti e, dunque, nel caso in cui una delle parti del contratto venga meno (per esempio per recesso di una delle imprese) il contratto di rete resterà valido ed efficace per le altre parti. La caratteristica fondamentale dell’attività della rete è rappresentata dalla presenza necessaria di uno scopo comune tra i membri della stessa. Per aggregazioni tra imprese, pertanto, si intende una realtà produttiva costituita da una aggregazione di più imprese, solitamente di piccole e medie dimensioni, tra le quali si instaura un rapporto di collaborazione. In tale aggregazione di imprese, le imprese vengono a costituire una realtà economicoproduttiva apparentemente unitaria. P. 2 Le singole imprese, che mantengono la loro autonomia sia dal punto di vista giuridico che economico, tuttavia perseguono un interesse comune, anch’esso sia giuridico che economico, apparendo, dall’esterno, sia per i clienti che per i fornitori, come un’entità unitaria che ingloba le singole imprese che la costituiscono. Via Tibullo 10 – Roma Tel (+39) 06 97996050 – Fax (+39) 06 9799 6056 [email protected] – www.ssalex.com SALVI SAPONARA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE La forma del contratto di rete tra imprese Per quanto riguarda la forma del contratto di rete, esso deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente da ciascun legale rappresentante delle imprese aderenti, e deve essere trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese. La rete dotata di fondo patrimoniale Se la rete è dotata di fondo patrimoniale, il contratto di rete deve prevedere una denominazione ed una sede per la rete e va iscritto nel registro delle imprese competente per il territorio in cui è stabilita la sede della rete. Con la iscrizione la rete dotata di fondo patrimoniale acquista soggettività giuridica. Il Contratto di Rete tra Imprese La rete dotata di fondo patrimoniale deve redigere annualmente una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili le norme dettate per la redazione del bilancio d’esercizio delle società per azioni. Infine, la rete dotata di fondo patrimoniale è tenuta ad indicare negli atti e nella corrispondenza la propria sede, l’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta ed il numero di iscrizione. E’ bene notare che per le obbligazioni contratte dell’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo medesimo. L’organo comune L’organo comune «agisce in rappresentanza della rete», quindi non solo in rappresentanza dei singoli aderenti ma della stessa rete in quanto tale. Tutto ciò, evidentemente, implica l’idea di una soggettività propria della rete e, quindi, di un rapporto di rappresentanza organica dell’organo comune. Incentivi Il primo incentivo è dato dall’estensione alle reti di alcune delle misure di promozione previste per i distretti imprenditoriali. Il secondo incentivo è rappresentato dalla sospensione dell’imposta prevista per le imprese che conferiscano beni nel fondo patrimoniale di una rete. P. 3 Agli incentivi detti si aggiunge quello previsto a favore dei consorzi per l’internazionalizzazione, che possono svolgere la loro attività, beneficiando dei relativi contributi statali stipulando contratti di rete con piccole e medie imprese pur non consorziate: «Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi contributi per la copertura di non più del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di Via Tibullo 10 – Roma Tel (+39) 06 97996050 – Fax (+39) 06 9799 6056 [email protected] – www.ssalex.com SALVI SAPONARA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate» (art. 42, comma 6, D.L. n. 83/2012). Ancora, limitatamente al settore economico del turismo, è previsto che il Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport stanzi dei contributi a fondo perduto, fino a 8 milioni di Euro, per la realizzazione di progetti pilota di “reti tra imprese e di filiere” promossi da aziende del comparto turistico del territorio nazionale. Le parti del contratto di rete tra imprese In primo luogo, anche le imprese agricole possono stipulare contratti di rete. Il Contratto di Rete tra Imprese Infatti, qualunque tipo di impresa (individuale o societaria - grande, media o piccola – artigiana o agricola) può essere parte di un contratto di rete, purché sia iscritta nel registro delle imprese Per ulteriori informazioni contattare: Avv. Luca Salvi P. 4 Tel (+39) 06 9799 6050 [email protected] Via Tibullo 10 – Roma Tel (+39) 06 97996050 – Fax (+39) 06 9799 6056 [email protected] – www.ssalex.com