1 Marco Ansaldi - Antonella Bolla

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Marco Ansaldi - Antonella Bolla
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10.09.2013
ASSUNZIONI AGEVOLATE PER DONNE E OVER 50
L’Inps, con la circolare n.111 e i messaggi n.12212 e n.12850, e il Ministero
del Lavoro, con la circolare n.34, hanno fornito indicazioni per la fruizione
dell’incentivo previsto per l’assunzione dal 1° gennaio 2013 di lavoratori
ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne di qualunque età,
come previsto dalla Riforma Fornero (art.4, co.8-11).
LAVORATORI DESTINATARI DEL BENEFICIO
I lavoratori per i quali spetta l’incentivo sono:
 uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre
dodici mesi”;
 donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
 donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico
caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive
di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
 donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
 Nozione di impiego regolarmente retribuito
Con la circolare n.34 del 25 luglio il Ministero ha chiarito la nozione di
soggetto "privo di impiego regolarmente retribuito" come segue:
 lavoratori che negli ultimi sei mesi non abbiano prestato attività lavorativa
riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno
sei mesi,
 coloro che negli ultimi sei mesi abbiano svolto attività lavorativa in forma
autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito inferiore
al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
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Ai fini della presenza del requisito occorrerà pertanto considerare il periodo
di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel
periodo il lavoratore considerato non abbia svolto un’attività di lavoro
subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero
un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione
annua sia superiore a € 8.000,00 o ancora un’attività di lavoro autonomo
tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a € 4.800,00.
La condizione “priva di impiego regolarmente retribuito” non richiede la
registrazione presso il centro per l’impiego.
 Zone svantaggiate
Con riferimento requisito della residenza in regioni ammissibili ai
finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, la norma
fa riferimento alle regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella
carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese,
consultabile
all'indirizzo
http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp.
In alternativa a tale requisito è previsto che l’incentivo si applichi per le
donne, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in
relazione ad impieghi nelle "aree" di cui all’art.2, n.18), lett.e), del
Regolamento (CE) n.800/08, cioè a settori e specifiche professioni
caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del
25% la disparità media uomo-donna. Sono attualmente in fase di
definizione i decreti relativi agli anni 2013 e 2014 che individueranno tali
settori e professioni.
MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO
L’incentivo consiste in una riduzione del 50% dei contributi previdenziali e
premi assicurativi a favore del datore di lavoro e spetta per:
 le assunzioni a tempo indeterminato (agevolazione per 18 mesi);
 le assunzioni a tempo determinato e le proroghe di rapporti a termine con
rapporti a tempo determinato o indeterminato con soluzione di continuità
(agevolazione fino a 12 mesi);
 le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto
agevolato prima della scadenza del beneficio (agevolazione per 18 mesi
complessivi).
L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per l’assunzione a scopo di
somministrazione.
L’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro domestico, intermittente,
ripartito e accessorio.
 Casi particolari
In caso di datore di lavoro che presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli di chi - a titolo di lavoro subordinato o somministrato abbia già goduto dell’incentivo, viene riconosciuto solo l’incentivo residuo; la
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stessa limitazione si applica nei casi in cui intercorra un rapporto di
collegamento o controllo tra il datore di lavoro che assume e il precedente
datore di lavoro ovvero il precedente utilizzatore.
L’incentivo spetta per intero qualora, in presenza di precedenti rapporti
agevolati, nel frattempo il lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e
poi sia tornato ad esserlo maturando nuovamente un nuovo periodo di
disoccupazione superiore a dodici mesi.
Le proroghe e trasformazioni di rapporti a tempo determinato non agevolati
instaurati prima del 1° gennaio 2013 (e in corso di svolgimento tra 2012 e
2013) godono dell’incentivo per massimo 12 mesi se, al momento della
proroga, il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di oltre
12 mesi se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato. L’incentivo
non spetta se, al momento della proroga, il lavoratore ha maturato un
diritto di precedenza all’assunzione a tempo determinato. Analogo
ragionamento vale per la fruizione dell’incentivo di 18 mesi per proroga o
trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato non
agevolati instaurati prima del 1° gennaio 2013. L’incentivo, in tali casi,
spetta purché il lavoratore abbia almeno 50 anni al momento della proroga
o trasformazione.
Particolare rilievo riveste la disciplina dell’incentivo per le ipotesi in cui un
soggetto utilizzi un lavoratore mediante una somministrazione agevolata (è
prevista l’agevolazione anche per le agenzie di somministrazione che
effettuino assunzioni a scopo di somministrazione sia a tempo determinato
che indeterminato) e, successivamente, lo assuma alle proprie dirette
dipendenze. L’incentivo spetta per il periodo residuo non goduto, se – al
momento dell’assunzione – il lavoratore possieda ancora lo stato di
disoccupazione superiore a dodici mesi.
Spetta l’incentivo residuo, a prescindere dall’anzianità di disoccupazione
posseduta dal lavoratore al momento dell’assunzione diretta, nelle ipotesi in
cui il lavoratore venga prima somministrato a tempo determinato,
nell’ambito di un rapporto a tempo anch’esso determinato e poi venga
assunto alle dirette dipendenze dell’ex utilizzatore, a condizione che:
 l’assunzione diretta sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto
all’utilizzazione indiretta;
 l’assunzione
diretta sia effettuata entro la scadenza dell’incentivo,
computata rispetto alla situazione dell’ex utilizzatore.
Si ricorda che la fruizione degli incentivi è subordinata a:
 regolarità contributiva;
 osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
 rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o
aziendali;
 condizioni
generali di compatibilità col mercato interno (Reg. CE
n.800/08: incremento netto dell’occupazione in U.L.A., aiuti illegittimi e
imprese in difficoltà);
 applicazione di quanto previsto dall’art.4, co.12, 13 e 15 della L. n.92/12,
in particolare:
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- l’assunzione non deve derivare da un preesistente obbligo e non violare
un diritto di precedenza all’assunzione;
- non deve essere in atto nella stessa unità produttiva una sospensione
dell’attività lavorativa, salvo che l’assunzione serva per acquisire
professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi;
- il lavoratore non deve essere stato licenziato nei sei mesi precedenti da
un datore di lavoro che presenti assetti proprietari e rapporti di
collegamento coincidenti col datore di lavoro che intende assumere.
N.B.: nell’eventualità in cui sussistano anche i presupposti di
applicazione dell’incentivo che prevede agevolazioni contributive
per l’assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi di qualunque
età (art.8, co.9, L. n.407/90), si applicherà quest’ultimo.
Nell’eventualità in cui sussistano anche i requisiti di applicazione
degli incentivi previsti dagli artt.8, co.2 e 4, o 25, co.9, della L.
n.223/91, per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità, si applicheranno questi ultimi.
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCESSO AL BENEFICIO
L’Inps, con messaggio n.12212, ha reso noto che dal 30 luglio 2013,
all’interno del Cassetto previdenziale aziende e aziende agricole del sito
www.inps.it, è disponibile il modulo "92-2012" per la comunicazione on-line
finalizzata alla fruizione dell’incentivo. Tale modulo deve essere utilizzato
anche per le assunzioni, proroghe e trasformazione a scopo di
somministrazione.
Per ogni dubbio o segnalazione i datori di lavoro, comprese le agenzie di
somministrazione, potranno inviare un quesito alla Sede presso cui
assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità "contatti"
del Cassetto previdenziale aziende.
RESTITUZIONE MISURE COMPENSATIVE
I datori di lavoro che operano con UniEmens, dopo essere stati ammessi
all’incentivo, devono denunciare il lavoratore assunto con il codice “55” che
è unico per tutte le tipologie di lavoratori agevolati e deve essere valorizzato
nell’elemento individuale <TipoContribuzione>.
Per i periodi agevolati tra “gennaio e luglio 2013”, insieme al recupero della
differenza tra la contribuzione intera e quella agevolata (codice L431),
occorre restituire la percentuale riferita alle misure compensative non più
spettante in relazione alla minore contribuzione versata, utilizzando i codici
di restituzione “M120” – “M121” –“M123” e “M124” ed indicando l’importo
da restituire nell’elemento <CausaleMCADeb> presente all’interno di
<Denuncia
individuale>,
<GestioneTFR>,
<MeseTFR>,
<MisureCompensative>, <MisCompADebito>.
Anche le operazioni di restituzione dovranno essere effettuate entro tre
mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.
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