assistenza sanitaria di base - Comune di Villa di Chiavenna
Transcript
assistenza sanitaria di base - Comune di Villa di Chiavenna
ASSISTENZA SANITARIA DI BASE L’Assistenza Sanitaria di Base o Primaria, comprende le attività e le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione di primo livello; assolve compiti e attività di educazione sanitaria e di medicina preventiva individuale. L’assistenza sanitaria di Base è erogata in modo capillare ed omogeneo sul territorio attraverso i cinque Distretti della ASL: v Chiavenna v Morbegno v Sondrio v Tirano v Bormio L’Assistenza Sanitaria di Base si attua attraverso la gestione delle seguenti attività coordinate dal Dipartimento delle Cure Primarie. 1) Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e Assistenza Sanitaria in Italia e all’estero a) cittadini italiani residenti b) cittadini italiani domiciliati c) cittadini comunitari ed extracomunitari d) cittadini italiani residenti all’estero e) assistenza sanitaria all’estero f) trasferimento all’estero per cure sanitarie in centri di altissima specializzazione g) rilascio tessere di esenzione h) gestione rimborsi e erogazione di contributi i) assistenza protesica l) assistenza termale m) ossigenoterapia a) cittadini italiani residenti Il cittadino italiano che risiede nell’ambito territoriale dell’ASL è tenuto ad iscriversi al SSN presso il Distretto di residenza e pertanto può liberamente scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta da un elenco esposto negli Uffici scelta e revoca del medesimo Distretto. E’ possibile scegliere un medico che opera nell’ ambito di residenza presentando una specifica domanda. Vi è anche la possibilità di scegliere un professionista di una A.S.L. vicina, inoltrando una domanda, ampiamente motivata e corredata della documentazione che provi i motivi della scelta. In questo caso è previsto il parere vincolante di un Comitato Aziendale (della medicina generale e della pediatria l.s.) di entrambe le A.S.L. interessate. La scelta del pediatra è obbligatoria sino a 6 anni d’età - salvo situazioni locali di carenza di pediatri - e può essere conservata sino al 14° anno; in alcuni casi, per validi e comprovati motivi clinici, patologie croniche o situazioni di handicap tale scelta può essere estesa sino al 16° anno. Per bambini da 6 a 14 anni la scelta può essere rivolta anche al medico di medicina generale. Quando il rapporto di fiducia fra medico e assistito viene a mancare può essere effettuata la revoca del sanitario e la contestuale scelta di un nuovo medico. Quali documenti presentare: - autocertificazione di residenza o certificato di residenza, - codice fiscale, - tessera sanitaria della A.S.L. di provenienza (nel caso di trasferimento), - autocertificazione dell’avvenuta nascita da parte del genitore per i nuovi nati. La tessera sanitaria individuale viene rilasciata immediatamente presso gli uffici scelta/revoca distrettuali; in caso di smarrimento o furto, su presentazione di apposita domanda viene rilasciato un duplicato. b) cittadini italiani domiciliati I cittadini domiciliati temporaneamente in A.S.L. diversa da quella di residenza hanno diritto all’assistenza sanitaria purché la loro permanenza sia superiore ad un periodo di tre mesi e sia dettata da comprovati motivi di lavoro, studio o malattia; tali situazioni devono essere autocertificate dal cittadino domiciliato secondo un modello specifico in distribuzione presso gli uffici Scelte e Revoche di ogni Distretto. L’iscrizione temporanea ha scadenza annuale ed è rinnovabile se rimangono immutati i motivi sopra citati. L’ASL che riceve la richiesta d’iscrizione temporanea da parte di cittadino residente in altra Regione, vi provvede previo ritiro della tessera sanitaria rilasciata dall’ASL di residenza, al fine di poterla inoltrare alla medesima ASL di residenza ed evitare in tal modo doppie iscrizioni al S.S.N. Circa gli aventi diritto per motivi di lavoro, l’iscrizione temporanea a MMG e PLS dell’ASL di Sondrio può essere estesa ai familiari a carico (coniuge non lavoratore e figli in età scolare e non) dimoranti con l’iscritto. Ai cittadini in soggiorno occasionale sul territorio dell’A.S.L. è garantita l’assistenza medico - generica, in via indiretta, mediante il sistema delle visite occasionali. L’interessato, in questo caso, dovrà rivolgersi ad un medico di medicina generale o a un pediatra di libera scelta del luogo. Al termine della visita pagherà direttamente al professionista la prestazione ricevuta. Al rientro alla propria residenza l’utente sarà rimborsato dall’A.S.L. di appartenenza dietro presentazione della fattura rilasciata dal sanitario (vedi visite occasionali per pazienti non residenti). Il cittadino non residente può, inoltre, usufruire in modo gratuito del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) e dell’ assistenza stagionale ai villeggianti (guardia medica turistica). Quali documenti presentare in caso di domicilio temporaneo: - “Autocertificazione per iscrizione temporanea nelle ASL della Regione Lombardia” con la motivazione della permanenza temporanea, - tessera sanitaria dell’A.S.L. di residenza, - codice fiscale. c) cittadini comunitari ed extracomunitari cittadini comunitari Il cittadino comunitario regolarmente residente in Italia è iscritto al SSN con le stesse modalità del cittadino italiano sia per quanto riguarda i documenti da presentare per l’iscrizione, sia per la durata temporale della tessera sanitaria. Il cittadino comunitario non residenti in Italia ma che in Italia svolge attività lavorativa è iscritto al SSN previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa. La durata dell’iscrizione, che avverrà presso il distretto della ASL di effettiva dimora, non può essere superiore alla durata temporale del permesso o della carta di soggiorno. · cittadini extracomunitari Iscrizione obbligatoria al SSN Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio italiano, che svolga attività lavorativa, sia iscritto nelle liste di collocamento, sia detenuto o internato, ha diritto all’ iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale. L’assistenza sanitaria è estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Il cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rinnovo per: motivi di lavoro subordinato o autonomo, iscritti nelle liste di collocamento motivi familiari asilo politico o umanitario ottenimento della cittadinanza richiesta di asilo politico in attesa di adozione e affidamento cure mediche nei confronti delle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio ha diritto all’ iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale. L’assistenza sanitaria è estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai figli minori di extracomunitari iscritti al SSN nelle more di iscrizione del sevizio medesimo. I cittadini extracomunitari interessati da dichiarazione di emersione o di legalizzazione di lavoro irregolare, per i quali i datori di lavoro abbiano presentato dichiarazione di emersione o di legalizzazione di lavoro irregolare, possono richiedere un’iscrizione temporanea (durata semestrale) all’ ASL del comune in cui dimorano. L’iscrizione è possibile presso gli uffici scelta e revoca del distretto ove il cittadino ha la residenza o l’abituale dimora indicata sul permesso di soggiorno. Iscrizione volontaria al SSN Il cittadino extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno che non ha diritto all’iscrizione obbligatoria di cui sopra può chiedere l’iscrizione volontaria dietro pagamento del relativo contributo. Cittadini extracomunitari irregolari: Al cittadino extracomunitario, non in regola con le norme relative all’ingresso e privo del permesso di soggiorno, sono garantite le prestazioni ospedaliere urgenti, quelle relative alla tutela della gravidanza, alla salute dei bambini, alla profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive, alle vaccinazioni. d) cittadini italiani residenti all’estero Ai cittadini italiani - residenti all’estero - titolari di pensione corrisposta da Enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall’ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata per le suddette prestazioni sanitarie. e) assistenza sanitaria all’estero Dal 1° novembre 2004 l’Italia è entrata a far parte del gruppo di Stati che hanno dichiarato di aver iniziato la distribuzione della tessera sanitaria europea e pertanto da tale data non è più possibile emettere il modello E 111. Nelle ASL, come quella di Sondrio, nelle quali non è ancora avvenuta la distribuzione della tessera sanitaria, dovrà essere distribuito, a richiesta, il certificato sostitutivo provvisorio. In questo caso, però, sul certificato non dovrà comparire il numero di tessera sanitaria, in quanto ancora non assegnato. Il certificato sostitutivo può riportare come ultima data di scadenza il 30/11/2005. Alla home page di questo sito nella colonna Notizie Utili alla voce Assistenza sanitaria all’estero e possibile stampare ed ottenere direttamente il certificato sostitutivo provvisorio. CERTIFICATO SOSTITUTIVO PROVVISORIO DELLA TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA - ATTESTATO CHE GARANTISCE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE DURANTE IL SOGGIORNO TEMPORANEO IN UNO DEI PAESI DELL' UNIONE EUROPEA O IN UNO DEGLI STATI CHE ADERISCONO ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SVIZZERA, LIECHTENSTEIN, NORVEGIA, ISLANDA). Il Certificato sostituisce temporaneamente la Tessera Europea di Assistenza Malattia per gli assistiti che non l’abbiano ancora ricevuta e ha lo scopo di dimostrare il diritto dell'assistito a beneficiare dell'assistenza sanitaria nei seguenti Paesi dell'Unione Europea o appartenenti allo Spazio Economico Europeo: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (compresi: Corsica, Guadalupe, Martinica, Réunion, Guyana), Germania, Repubblica Slovacca, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. A chi può essere rilasciato ? Il certificato sostitutivo può essere rilasciato unicamente agli assistiti che non hanno ancora ricevuto la tessera europea di assistenza malattia (corrispondente alla nuova Carta regionale dei servizi in corso di distribuzione). I cittadini extracomunitari, pur iscritti al Servizio sanitario nazionale, possono utilizzare il certificato esclusivamente nei Paesi aderenti all’Unione Europea. Per tale categoria di assistiti, quindi, il modello non è utilizzabile nei seguenti Paesi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera. A quale tipo di assistenza sanitaria si ha diritto? L'Assistito in possesso di tale certificato, potrà beneficiare delle 'cure sanitarie necessarie' nello Stato di temporaneo soggiorno. L'assicurato riceverà le prestazioni sanitarie della stessa qualità e nella stessa quantità che il Paese di temporaneo soggiorno, eroga ai propri assistiti e non le prestazioni alle quali avrebbe diritto in Italia. Inoltre l'assistito sarà soggetto ai tickets dello Stato in cui si trova. Il certificato può essere utilizzato anche dai dializzati che si rechino all'estero per temporaneo soggiorno. Dove richiederlo Il Certificato può essere compilato e stampato direttamente da questo sito, evitando di recarsi personalmente agli sportelli dell'ASL. Lo stampato infatti è già convalidato e registrato telematicamente ed è pronto per essere portato fra i documenti di viaggio. Gli assistiti appartenenti ad ASL dove è già iniziata la consegna della Carta regionale dei servizi, possono ottenere presso la propria ASL i certificati provvisori solo in caso di smarrimento della Carta regionale dei servizi. Avvertenze: Il Certificato deve essere compilato singolarmente per ciascun assistito. Le date di inizio e fine validità sono impostate automaticamente: la data di inizio validità corrisponde alla data di emissione, mentre la data finale è il 30 novembre 2005. Rispetto al modello E111 – che lo sostituisce - , il certificato ha quindi una validità molto più estesa entro il quale la Carta regionale dei servizi dovrebbe essere distribuita su tutto il territorio regionale. Per la stampa del certificato provvisorio andare alla home page nella spazio Notizie Utili alla sezione Assistenza sanitaria all’estero. f) trasferimento all’estero per cure sanitarie in centri di altissima specializzazione Il trasferimento dei soggetti residenti in Italia autorizzati alle cure all’estero è disciplinato dal D.M. 3/11/1989 e dal D.M. 24/01/1990. Il trasferimento per cure all’estero in centri di altissima specializzazione è possibile soltanto nel caso in cui il cittadino non possa ottenere in modo tempestivo e qualitativamente adeguato l’assistenza sanitaria necessaria in Italia. La preventiva richiesta di autorizzazione al trasferimento all’estero per cure, viene presentata all’ A.S.L. - presso il Distretto di residenza - comunicando il centro di altissima specializzazione prescelto e corredando la domanda con la proposta motivata rilasciata da un Medico Specialista (italiano o straniero, dipendente pubblico o libero professionista) e con la eventuale documentazione clinica - sanitaria. La A.S.L., tramite il Distretto, trasmette la pratica al Centro Regionale per la valutazione di competenza e la necessaria eventuale autorizzazione. - Ricovero in uno Stato dell’Unione Europea. Ottenuta l’autorizzazione preventiva dal Centro Regionale di Riferimento, il Distretto competente dell’A.S.L. emette il modello E 112, che l’interessato deve presentare al centro estero. L’onere del ricovero è a carico del SSN; il paziente è invece tenuto al versamento del corrispondente ticket, secondo le norme vigenti nello Stato della Unione Europea che eroga la prestazione. - Ricovero in Stati extra U.E. o in strutture private di un Paese dell’U.E. Si attiva la modalità dell’assistenza in forma indiretta; il paziente preventivamente autorizzato al trasferimento, provvede direttamente al pagamento delle spese connesse al ricovero presso il centro estero. Al rientro in Italia, procede a richiedere all’A.S.L. il rimborso delle spese sostenute presentando le fatture originali con le quietanze vidimate dal Consolato ed una relazione clinica delle prestazioni sanitarie effettuate. L’entità del rimborso è stabilito da norme statali. Il rimborso viene effettuato dalla A.S.L. previa valutazione del Centro Regionale di riferimento al quale la pratica va nuovamente inoltrata. g) rilascio tessere di esenzione Esenzioni per patologie croniche invalidanti definite dal D.M. n. 329 del 28/05/1999 e s.i.m.; Esenzioni per malattie rare definite dal D.M. 279 del 18/05/2001 e s.i.m.; Esenzioni per status (invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, invalidità per lavoro, servizio, guerra, vittime del terrorismo e criminalità organizzata ex legge 302/1990 e malattie post vaccinali e post trasfusionali ex legge 210/1992). h) gestione rimborsi e erogazione di contributi - visite occasionali per prestazioni del Medico di medicina generale o Pediatra l.s.; - rimborsi per spese di trasporto pazienti dializzati; - rimborsi per prestazioni dialittiche in strutture private extra ASL; - rimborsi per trasporti in ambulanza; - rimborsi per spese sanitarie in forma indiretta. - contributi per dialisi extra corporea; - contributi per indennità TBC; - contributi per modifica strumenti di guida ex legge 104/1992. Il Dipartimento provvede direttamente all’erogazione dei contributi - per soggiorni climatici e terapeutici - spettanti agli aventi diritto come previsto dall’ art. 57 della legge 833/1978. L’ entità del contributo giornaliero e il concorso giornaliero per spese di vitto è attualmente stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. VII/10531 del 4/10/2002 ad oggetto “Integrazione alla D.G.R. 35920 del 5/05/1998 recante “Determinazione delle prestazioni sanitarie spettanti agli invalidi di guerra, per servizio e categorie assimilabili; adeguamento in base ai tassi programmati di inflazione determinati dall’ISTAT ”. i) assistenza protesica Hanno diritto all’erogazione di protesi e ausili i seguenti assistiti residenti nell’ambito dell’ASL in connessione alle loro menomazioni o disabilità invalidanti: invalidi civili di guerra e per servizio, i ciechi, i sordomuti e i minori che necessitano di un intervento di prevenzione , cura e riabilitazione di un’invalidità permanente; gli istanti in attesa di accertamento ai sensi della legge 18/80; gli amputati di arto, le donne con malformazione congenita alle mammelle ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell’occhio. La richiesta di fornitura di protesi ed ausili deve essere formulata sul modulo regionale 03 e sul programma terapeutico, debitamente redatti da un medico specialista competente per la menomazione. L’ASL della Provincia di Sondrio in esecuzione a quanto disposto dalla Regione Lombardia, che ha delegato alle ASL ogni adempimento connesso all’organizzazione e alla gestione degli elenchi dei medici specialisti abilitati alla definizione dei programmi terapeutici ed alla prescrizione delle forniture proteiche, ha costituito l’Albo dei medici prescrittori della provincia di Sondrio, che si rende di seguito disponibile per la consultazione. La richiesta di fornitura di protesi, ortesi e ausili deve essere presentata al distretto di residenza, che provvederà alla sua autorizzazione nel rispetto dei principi previsti dal DM Sanità n.332/99. Il DM n. 332 del 27/08/1999 elenca le protesi, le ortesi e gli ausili tecnici concedibili. La fornitura di protesi ed ausili autorizzati è garantita direttamente dall’ASL, se gli stessi sono disponibili nel magazzino aziendale (perfettamente revisionati e sanificati) o tramite fornitore esterno, prescelto dall’utente fra le ditte iscritte nell’albo aziendale dei fornitori di prodotti protesici formalizzato dall’ASL e revisionato periodicamente. l ) assistenza termale Indicazioni, principi generali e metodiche Il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1994 definisce quali sono le categorie diagnostiche per le quali è prevista l’erogazione delle cure termali con oneri a carico del S.s.n.. La Regione Lombardia con D.G.R 17 luglio 1998 n. 37451 ha fornito un dettaglio delle denominazioni con le quali possono essere espresse le categorie diagnostiche indicate dal D.M. Di conseguenza gli stabilimenti termali e le ASL possono ritenere valide le prescrizioni su ricettario regionale che riportano non solo le diagnosi espresse dal D.M. citato ma anche quelle indicate nella delibera regionale. Si precisa che le denominazioni riportate dalla delibera regionale sono accettate solo dagli stabilimenti termali e dalle ASL lombarde, in quanto nelle altre Regioni possono esistere altri regolamenti. Si ricorda che, comunque, sul territorio nazionale, vige il disposto del D.M. 15 dicembre 1994 e di conseguenza la prescrizione secondo le diciture delle patologie riportate dallo stesso è corretta ed accettata. Fatti salvi gli eventuali ticket dovuti, il Servizio sanitario nazionale pone a proprio carico le spese relative ad un solo ciclo di cure (12 sedute) per anno solare (1° gennaio-31 dicembre). Nel caso della terapia inalatoria sono posti a carico del S.s.n. i costi relativi a due tipologie di cure (es.: inalazioni e aerosol per 12 + 12 applicazioni). Eventuali cure aggiuntive sono a carico dell’assistito. Durata: Un ciclo di terapia termale deve durare 12 giorni in un arco temporale non superiore a 16 giorni. Quando sussiste l’indicazione si può prolungare la durata del ciclo e/o ripetere la terapia nel corso dell’anno ma con oneri a carico del paziente. Posologia: Una seduta al giorno per cinque - sette giorni alla settimana. Periodo: Il ciclo di terapia termale è consigliato all’inizio della primavera per eliminare le sequele delle riacutizzazioni invernali e prevenire quelle di cambiamento di stagione o in autunno per prevenire le riacutizzazioni invernali. In ogni caso l’efficacia della terapia non è influenzata dal periodo dell’anno scelto. Modalità di accesso e costi: Gli assistiti possono accedere agli stabilimenti termali per la cura di una delle patologie di cui al D.M. 15/12/94 con la sola prescrizione del medico curante. E’ invece di competenza del medico specialista di struttura pubblica la dichiarazione per la fruizione delle cure termali al di fuori del periodo di ferie da parte dei lavoratori il cui contratto di lavoro prevede questa possibilità. Nell’arco di un anno solare (1°gennaio-31dicembre) ciascun assistito ha diritto ad usufruire di un solo ciclo di cura con oneri a carico del S.s.n.. Fanno eccezione le categorie protette (invalidi di guerra e di servizio, ciechi, sordomuti e invalidi civili) che possono usufruire, nel corso dell’anno solare, di un ulteriore ciclo di cure correlato alla patologia invalidante. All’atto dell’accettazione presso lo stabilimento termale prescelto, gli assistiti sono tenuti a dichiarare, sul retro della prescrizione, sotto la propria responsabilità, che nell’anno solare non hanno usufruito di altro ciclo di cura termale con oneri a carico del S.s.n. oppure di appartenere ad una delle categorie protette di cui sopra. Gli assistiti che accedono agli stabilimenti termali sono tenuti a partecipare alla spesa sanitaria versando un ticket. m ) ossigenoterapia Per la fornitura di ossigeno liquido a domicilio è necessaria la presentazione presso il Distretto aziendale competente della scheda regionale (anche tramite fax) debitamente compilata dallo specialista pneumologo o altro specialista individuato dalla normativa regionale. La ventiloterapia - con le specifiche apparecchiature tecniche - richiede la compilazione del modello 03, del programma terapeutico e della scheda regionale redatti dal medico specialista competente; anche per la ventiloterapia rivolgersi presso il Distretto aziendale di residenza. 2) I rapporti tra cittadino e Medico di Medicina generale e Pediatra di Libera scelta L’assistenza medica di base contempla l’insieme delle prestazioni erogate dal Medico di Medicina Generale (o Medico di base o di famiglia) e dal Pediatra di Libera Scelta a favore dei propri assistiti, nel campo della prevenzione, diagnosi cura e riabilitazione di primo livello. Il rapporto fiduciario fra il cittadino e il medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta) si instaura attraverso un’operazione di libera scelta del cittadino fra i medici professionisti, iscritti in appositi elenchi, che operano sul territorio dei Distretti della A.S.L. Tra la A.S.L., attraverso il Dipartimento delle Cure Primarie e continuità assistenziale, e i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta esistono momenti periodici di confronto, oltre alla attivazione di progetti di collaborazione specifica per accrescere il livello, la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni sanitarie erogabili. Il ruolo di queste categorie di professionisti è ormai riconosciuto come fondamentale per garantire l’assistenza sanitaria di base, poiché nella maggior parte dei casi costituiscono il primo impatto del cittadino con il Servizio Sanitario Nazionale. Essi hanno, inoltre, il delicato compito di dare le prime e - nella maggioranza delle situazioni – risolutive risposte ai bisogni fondamentali di salute dei propri assistiti. Si elencano di seguito gli Ambiti per singolo Distretto per la Medicina Generale e la Pediatria libera scelta: Ambiti Medicina generale Distretto di Chiavenna 1) Madesimo, Campodolcino, S. Giacomo Filippo, Chiavenna, Piuro, Villa di Chiavenna. 2) Prata Camportaccio, Gordona, Mese, Menarola, Samolaco, Novate Mezzola, Verceia. Distretto di Morbegno 1) Ardenno, Buglio in Monte, Valmasino, Forcola, Talamona, Tartano. 2) Civo, Dazio, Traona, Mello, Cercino, Cino, Dubino, Mantello. 3) Andalo, Delebio, Piantedo, Rogolo, Cosio Valtellino, Gerola, Pedesina, Rasura. 4) Albaredo, Bema, Morbegno. Distretto di Sondrio 1) Torre S. Maria, Chiesa Valmalenco, Lanzada, Caspoggio. 2) Castione, Postalesio, Caiolo, Colorina, Cedrasco, Fusine, Berbenno. 3) Tresivio, Poggiridenti, Chiuro, Castello dell’Acqua, Piateda, Ponte Valtellina. 4) Sondrio, Spriana, Montagna, Albosaggia, Faedo. Distretto di Tirano 1) Aprica, Teglio, Bianzone. 2) Tirano, Villa di Tirano, Sernio. 3) Lovero, Tovo S. Agata, Mazzo Valtellina, Vervio, Grosotto, Grosio. Distretto di Bormio 1) Livigno 2) Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Bormio, Sondalo. Ambiti Pediatria di Libera Scelta Distretto di Chiavenna 1) Madesimo, Campodolcino, S. Giacomo Filippo, Chiavenna, Piuro, Villa di Chiavenna. 2) Prata Camportaccio, Gordona, Mese, Menarola, Samolaco, Novate Mezzola, Verceia. Distretto di Morbegno 1) Ardenno, Buglio in Monte, Valmasino, Cevo, Talamona, Tartano, Forcola. 2) Andalo Valtellino, Dubino, Mantello, Cino, Cercino, Traona, Mello, Delebio, Piantedo, Rogolo. 3) Cosio Valtellino, Gerola, Pedesina, Rasura, Morbegno, Bema, Albaredo, Dazio, Civo. Distretto di Sondrio 1) Albosaggia, Faedo, Piateda, Montagna Valtellina, Caiolo, Castione, Poggiridenti, Spriana, Tresivio, Sondrio Chiuro, Ponte Valtellina, Castello dell’Acqua. 2) Lanzada, Chiesa Valmalenco, Caspoggio, Torre S.Maria. 3) Berbenno, Cedrasco, Fusine, Colorina, Postalesio. Distretto di Tirano 1) Aprica, Teglio, Bianzone, Mazzo Valtellina, Grosotto, Grosio, Villa di Tirano, Tirano, Sernio, Lovero, Tovo S. Agata, Vervio. Distretto di Bormio 1) Livigno. 2) Bormio, Valfurva. 3) Valdidentro, Valdisotto, Sondalo. Medicina generale I medici di medicina generale non sono dipendenti dell’ ASL ma liberi professionisti. Essi sono legati al Servizio Sanitario Nazionale e alla relativa organizzazione sanitaria da appositi accordi collettivi nazionali (Convenzione attualmente disciplinata dal D.P.R. n. 270 del 28 luglio 2000 “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”) che ne regolano i rapporti, le funzioni ed i compiti. In base a questa convenzione nazionale, recepita a livello regionale e aziendale, il medico di medicina generale eroga e fornisce gratuitamente ai propri assistiti le seguenti prestazioni e certificazioni: · visite mediche in ambulatorio o a domicilio, anche con carattere di urgenza, al di fuori degli orari coperti dal servizio di continuità assistenziale (guardia medica); · prestazioni di particolare impegno professionale (es. medicazioni, suture, applicazioni e cambi di catetere, terapia iniettiva); · richieste di visite, esami specialistici e indagini diagnostiche; · prescrizione di farmaci su appositi ricettari del S.S.N.; · proposte di ricovero ospedaliero o di cure termali; · certificazioni mediche e medico- legali obbligatorie per legge; · certificazioni di malattia, di riammissione all’asilo nido, alla scuola materna, alla scuola dell’obbligo e alle scuole secondarie superiori; · certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica (solo in ambito scolastico); · compilazione della scheda sanitaria individuale; · assistenza programmata al domicilio dell’assistito per particolari categorie di persone. Ogni medico di medicina generale rilascia a pagamento i seguenti certificati: · certificato di buona salute; · certificato ad uso assicurativo; · certificato per porto d’armi; · certificato per richiesta di invalidità; · certificato INAIL; Il rapporto tra medico e assistito è fondato sulla fiducia. Pertanto, ogni qualvolta venga meno tale rapporto, l'assistito può revocare la sua scelta e rivolgersi ad un altro medico. D'altra parte anche il medico può interrompere l'assistenza in caso di turbative del legame di fiducia con il paziente (ricusazione della scelta); nel caso di ricusazione sarà l’ASL ad informare il cittadino, invitandolo a scegliere un altro medico. Pediatria di libera scelta L’assistenza pediatrica di base è volta alla tutela dell’infanzia e dell’età evolutiva. Il Servizio sanitario nazionale prevede per tutti i cittadini, dalla nascita ai 14 anni di età o, per particolari e motivate situazioni, sino ai 16 anni su richiesta del genitore e dopo approvazione del pediatra interessato, l'assistenza gratuita da parte di un medico specialista in pediatria. La scelta del Pediatra è obbligatoria per bambini da 0 a 6 anni (età esclusiva). Tale professionista, per le proprie competenze specifiche, rappresenta l'ideale per tale fascia d'età. E’,infatti, l'unico in grado, attraverso opportune visite periodiche o d'urgenza, l’utilizzo di idonee prescrizioni terapeutiche o di indagini di laboratorio e strumentali, di effettuare quella corretta cura e prevenzione a tutela della salute del bambino. I Pediatri l.s., come i medici di base, non sono dipendenti dell’ASL ma liberi professionisti. Essi sono legati al Servizio Sanitario Nazionale da un’accordo collettivo nazionale (Convenzione attualmente disciplinata dal D.P.R. n. 272 del 28 luglio 2000 “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta”) che ne regola i rapporti, le funzioni ed i compiti. Ai bambini, fino al compimento del 14° anno di età, il Pediatra fornisce gratuitamente le seguenti prestazioni e certificazioni: · visite in ambulatorio per il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e visite a domicilio; · bilanci di salute alle età previste dalla normativa vigente; · prestazioni di particolare impegno professionale (medicazioni, suture ecc.); · prescrizione di accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e strumentali; · prescrizione di visite specialistiche, terapie, ricoveri ospedalieri e cure termali; · prescrizione di farmaci su appositi ricettari del S.S.N.; · vaccinazioni obbligatorie; · rilascio seguenti certificazioni: - per le ammissioni e riammissioni alle collettività infantili e scolastiche, - di malattie richieste dai famigliari per gli usi consentiti dalla legge, - di malattia del bambino per l’astensione dal lavoro del genitore, - d’idoneità allo svolgimento d’attività sportiva solo in ambito scolastico, · assistenza programmata domiciliare per particolari categorie di utenti; · educazione alla salute rivolta ai genitori. Il pediatra deve conservare - aggiornandola periodicamente - un’idonea documentazione sanitaria per ciascuno dei suoi assistiti. Il Pediatra eroga a pagamento le seguenti certificazioni: certificati per attività sportiva non richiesti dalla scuola o per casi previsti per legge; certificati richiesti per le colonie, soggiorni estivi, campeggi, campi scout; certificati richiesti dalle assicurazioni; certificati che accompagnano la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile; le visite, le prescrizioni ed i certificati per bambini non iscritti nell'elenco dei propri assistiti o per i propri assistiti in orari non previsti dalla convenzione o per prestazioni non previste dallo stesso accordo collettivo nazionale per la pediatria di famiglia. Il rapporto tra il pediatra e la famiglia del bambino è fondato sulla fiducia. Pertanto, ogni qualvolta venga meno tale rapporto, la famiglia del piccolo assistito può chiedere la revoca dell’assistenza e la contestuale scelta di un altro pediatra. D'altra parte anche il medico può interrompere l'assistenza in caso di turbative del legame con i