Dr. Daniele Rinolfi UTILIZZO DEL REDDITOMETRO QUALE
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Dr. Daniele Rinolfi UTILIZZO DEL REDDITOMETRO QUALE
Dr. Daniele Rinolfi UTILIZZO DEL REDDITOMETRO QUALE POSSIBILE INDICATORE E MISURATORE DEL TENORE DI VITA IN RELAZIONE ALLE SEPARAZIONI PREMESSA Il presente studio vuole rappresentare uno spunto di riflessione, ai fini della possibile definizione e quantificazione del tenore di vita dei coniugi, durante il matrimonio, che come ben noto rappresenta uno degli elementi principali ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in ipotesi di successiva separazione. Nell’ambito delle varie pronunce giurisprudenziali in materia, non esiste ad oggi un criterio univoco e ben definito al fine della determinazione del tenore di vita e quindi della conseguente quantificazione dell’assegno di mantenimento. Unica eccezione in materia può essere rappresentata dallo studio effettuato in merito al cosiddetto “MoCaM” Modello per il Calcolo dell’Assegno di Mantenimento, che ha trovato esplicito utilizzo in una CTU per una causa di separazione discussa presso il Tribunale di Firenze ed i cui risultati sono stati accolti nella sentenza n.3931/2007. Pur apprezzando la tecnicità e indubbia professionalità con cui è stato condotto lo studio, si deve evidenziare che lo stesso è sorretto da elementi di natura statistica oltreché dagli indici di spesa delle famiglie calcolato annualmente dall’Istat, ma non trova un vero e proprio riferimento normativo. In particolare tale modello di calcolo è incentrato in via principale: • sulla spesa media mensile della famiglia (il redditometro fa invece riferimento a voci di spesa soggettive ed effettive); • su indici di spesa limitati: n.8 riferimenti a voci di spesa alimentari e n. 11 riferimenti a voci di spesa non alimentari. Il redditometro (in particolare quello introdotto dal DL 78/2010) fa riferimento ad oltre 100 voci di spesa; • su campione di circa 25 mila famiglie, l’applicazione del redditometro secondo quanto indicato dall’Agenzia Entrate è invece effettuato su un campione molto più ampio di famiglie. Il fatto di fare riferimento a spese medie rischia di appiattire troppo la valutazione successiva, mentre contrariamente il redditometro tiene conto delle effettive spese sostenute dalla famiglia e quindi con una capacità di rappresentazione del “tenore di vita” molto più realistico. Inoltre, soprattutto in casi di evidente tenore di vita particolarmente agiato, non sono incluse tali tipologie di voci di spesa (collaboratrice domestica – imbarcazioni – acquisti di preziosi – viaggi all’estero – costi per la casa in montagna o al mare – macchine di particolare potenza e costo – costi per l’iscrizione a scuole private ecc.). Si evidenzia poi che nella prassi di alcuni tribunali (Genova e Roma) viene già prevista in sede di introduzione del giudizio di separazione, la richiesta ad entrambe le parti, anche ai fini di una loro diretta assunzione di responsabilità, una auto-dichiarazione attestante le rispettive proprietà (immobili, veicoli, altri oggetti di valore come gioielli, natanti, ecc.), e le rispettive partecipazioni societarie, i loro effettivi redditi annuali, l’entità dei propri personali risparmi e/o investimenti, ivi compresa l’ attuale liquidità su tutti i conti correnti intestati o cointestati (in particolare deve essere esplicitata l’esistenza di titoli, fondi, obbligazioni, assicurazioni…), nonché le spese che le parti mediamente sostengono per il ménage familiare, per le loro esigenze di vita (tasse, utenze, condominio …). Tale prassi, pare essere pienamente in linea con la legge italiana, in particolare con l’art. 4 comma 9 della legge sul divorzio, pacificamente applicabile anche ai giudizi in tema di separazione. Detta disposizione, come noto, prevede l’obbligo dei coniugi di produrre in sede presidenziale non solo la dichiarazione dei redditi ma “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”. In tale contesto è dunque certamente consentito al giudice chiedere alle parti una “auto-dichiarazione”, volta a una migliore illustrazione della propria situazione patrimoniale. E, del resto, dall’unione matrimoniale sorgono reciproci obblighi di solidarietà, che anche in sede contenziosa devono risolversi in un dovere di lealtà e trasparenza cui i coniugi – nonché gli avvocati – Pagina 1 Dr. Daniele Rinolfi non possono venire meno. (Convegno Padova 11 maggio 2012 – Relazione Avvocato Galizia Danovi) Nell’ambito dell’esperienza maturata quale CTU e CTP nelle cause di separazione e divorzio e della conoscenza delle norme fiscali, si ritiene che possa sussistere uno specifico collegamento tra la determinazione del tenore di vita in ambito civilistico (separazione) e la determinazione del tenore di vita in ambito fiscale, stabilita dall’art.38 del DPR 600/72 ovvero del cosiddetto “redditometro”. Si cercherà, quindi, con questo studio di esaminare le varie analogie e valutare se effettivamente sussistono i presupposti affinché lo strumento fiscale del “redditometro” possa essere utilizzato ai fini della individuazione in ambito civilistico del tenore di vita e conseguentemente nella determinazione della assegno di mantenimento. LA DEFINIZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL TENORE DI VITA Prima di procedere ad esaminare l’aspetto fiscale della determinazione del tenore di vita, si cercherà di dare una definizione del tenore di vita e della sua valenza nei procedimenti di separazione, considerando, comunque, che chi scrive ha natura professionale diversa da quella legale. Nella giurisprudenza della Corte di legittimità, in applicazione della relativa normativa, si trova costantemente affermato il principio secondo il quale condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (Cass. 4 aprile 1998, n. 3490; Cass. 14 agosto 1997, n. 7630; Cass. 27 giugno 1997, n. 5762). Pertanto il giudice dovrà previamente valutare tale tenore di vita, e soltanto all'esito di questa operazione, potrà esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura dello stesso (cfr. Cass. 27 giugno 1997, n. 5762). Il giudice, ritenuto il diritto all'assegno di mantenimento, al fine di valutare la congruità dello stesso deve: 1. prendere in considerazione il contesto sociale nel quale i coniugi hanno vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e quantità dei bisogni emergenti del coniuge istante; 2. accertare le disponibilità economiche del coniuge a carico del quale va posto l'assegno, dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento (cfr. Cass. 30 luglio 1997, n. 7127). Detto criterio, è stato più volte confermato ed esplicitato in successive pronunce, tra cui spicca per l’esaustività della motivazione la sentenza n. 9915/2007, secondo la quale: “In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine Pagina 2 Dr. Daniele Rinolfi economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti, anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria, rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell'onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; e, nell'esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l'entrata derivante dalla percezione dell'assegno di separazione. Tali accertamenti si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch'esso deve essere quantificato, tra l'altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro”. Sempre in tale ambito sembra, quindi, rilevante che i presupposti per la concessione di assegno di divorzio siano rappresentati dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio. E’ onere della parte richiedente provare, il precedente tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, anche attraverso la produzione di documentazione fiscale risalente all'epoca dell'unione, da cui poter quantomeno indurre l'effettivo tenore di vita sostenuto dalla coppia nonché che tale tenore sia stato conservato successivamente alla separazione a fronte del deterioramento delle condizioni economiche sopportato dalla richiedente. Tribunale di bologna, Cass. Sezione I, sentenza 22 febbraio 2005 n. 542 (in Guida al Diritto, Edizione n. 34 del 3 settembre 2005, pagina 68) Risulta anche interessante, per alcuni aspetti che esamineremo successivamente, la sentenza n. 14252 del 25 settembre 2003 della Corte di Cassazione, con cui è stato stabilito che l'acquisto di una barca di maggior pregio e valore della precedente costituisce un elemento ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi per determinare l'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione. Precisando che per determinarne il quantum dell'assegno si deve tener conto degli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti, ma anche sulla “rilevante disponibilità economica”. Con riguardo alla norma di riferimento si ricorda che l’articolo 5. Legge 1 dicembre 1970, n. 898 stabilisce che: 6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. 9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro Pagina 3 Dr. Daniele Rinolfi patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. LA DETERMINAZIONE DEL TENORE DI VITA IN BASE ALL’ART.38 DPR 600/73 LA NORMATIVA Ai fini della determinazione del reddito desumibile dal tenore di vita e delle spese sostenute la norma fiscale è espressamente intervenuta in materia stabilendo precisi criteri di determinazione e valutazione ed in particolare le norme di riferimento sono le seguenti: • • Articolo 38 del DPR 600/73 (la norma) DM 10.9.92 (i criteri di applicazione) In particolare l’articolo 38 comma 4 del DPR 600/73 in vigore fino al 31 maggio 2010 testualmente sancisce: L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. La nuova formulazione dell’articolo 38 comma 4 del DPR 600/73 oggi in vigore è la seguente: L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. ………………………… Pagina 4 Dr. Daniele Rinolfi Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge. Si evidenzia che il "Nuovo" redditometro così come modificato dal D.L. 78/2010, non ha sostanzialmente cambiato le finalità della norma, ma unicamente modificato il criterio di calcolo (che sarà effettuato in base a specifico software) che dovrà essere elaborato dai tecnici del Ministero che individueranno anche i beni indice sui quali sarà possibile calcolare il "nuovo" redditometro. I nuovi indici, che saranno aggiornati ogni due anni, prenderanno in considerazione: • l'analisi di "campioni significativi di contribuenti"; • il nucleo familiare del soggetto "accertato"; • l'area territoriale di appartenenza. L’APPLICAZIONE DELLA NORMA E LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO Il Decreto Ministeriale 10.9.92 - in attuazione dell'art. 38 del DPR 600/73 - ha disciplinato le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito complessivo netto in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva. Dal coordinato disposto dell'art. 38 del DPR 600/73 e del DM 10.9.92 si desume che l'accertamento sintetico può fondarsi su tre tipologie di elementi: 1. indicatori di spesa. La tabella allegata al DM 10.9.92 quantifica la capacità di spesa connessa alla disponibilità di determinati beni e servizi, attraverso l'applicazione di coefficienti appositamente determinati; 2. spese per incrementi patrimoniali. Si presumono sostenute con redditi conseguiti nell'anno in corso e nei quattro precedenti; 3. altri indicatori di capacità contributiva. Si tratta di elementi diversi dagli indici di spesa risultanti nella tabella del DM 10.9.92 Elementi indicativi di capacità contributiva La tabella allegata al DM 10.9.92 individua i beni e i servizi considerati indicatori di capacità contributiva determinando gli indici e i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito. Individuazione dei beni e servizi Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto, deve essere valutata la disponibilità dei seguenti beni e servizi: • aerei ed elicotteri da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore; • navi e imbarcazioni da diporto; • autoveicoli, campers, autocaravans e motocicli con cilindrata superiore a 250 c.c.; • roulottes; • residenze principali e secondarie; Rilevano le residenze principali e secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito in Italia o all'estero o in locazione non stagionale e le residenze secondarie in locazione stagionale o in multiproprietà. Pagina 5 Dr. Daniele Rinolfi • collaboratori familiari (a tempo pieno conviventi, a tempo parziale o non conviventi); Non si considerano collaboratori familiari le persone addette esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi. • cavalli da corsa o da equitazione (mantenuti in proprio o a pensione); • assicurazioni di ogni tipo. Sono escluse le assicurazioni relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie. Sull'illegittimità di un accertamento avente come parametro una polizza vita, C.T. Prov. Vercelli 23.2.2009 n. 3. In relazione a ogni tipologia di bene o servizio, la tabella allegata al DM 10.9.92 individua una spesa di mantenimento. Altri elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva L'ufficio può utilizzare anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli sopra riportati. In relazione a detti elementi, il Comando Generale della Guardia di Finanza (circ. 1/2008, Parte IV, cap. 12) ha precisato che non possono ovviamente essere utilizzati gli importi e i coefficienti indicati nelle tabelle. Ciò premesso, nella circolare viene specificato che a tali elementi deve essere attribuito "un valore che possa essere esponenzialmente espressivo di una corrispondente disponibilità reddituale". La Guardia di Finanza riporta il seguente esempio: "se si accerta che un soggetto paghi annualmente alcune migliaia di euro per l'iscrizione ad un circolo privato di particolare lusso e prestigio (servizio, quest'ultimo, non contemplato nella tabella più volte menzionata), si dovrà presuntivamente determinare un valore di riferimento espressivo di una corrispondente, esponenziale disponibilità reddituale". A titolo esemplificativo, la circolare 1/2008 , Parte IV, cap. 12, riporta vari elementi, non ricompresi nella tabella prima indicata, sintomatici di capacità contributiva, quali elementi idonei a supportare una rettifica basata sull'incremento della spesa: • conferimenti o altri finanziamenti in società; • acquisizione di quote societarie; • acquisizione di titoli obbligazionari e altri strumenti finanziari e strumenti a questi assimilati; • acquisizione di azioni e altri strumenti finanziari a queste assimilati; • acquisizione di altri titoli di serie o di massa; • acquisizione di altri diritti non preventivamente definibili. A queste devono aggiungersi: • pagamento di consistenti rate di mutuo; • pagamento di canoni di leasing, specie se relativi a unità immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto; • pagamento di canoni per l'affitto di posti barca; • sostenimento di spese per ristrutturazione di immobili; • sostenimento di spese per arredi di lusso e di abitazioni; • pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi; • pagamento di rette consistenti per la frequentazione di scuole private particolarmente costose; • assidua frequentazione di case da gioco; Pagina 6 Dr. Daniele Rinolfi • partecipazione ad aste; • frequenti viaggi e crociere; • acquisto di beni di particolare valore (quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse storicoarcheologico); • disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca; • hobby particolarmente costosi (partecipazione a gare automobilistiche, rally, gare di motonautica). Movimentazione di ingenti somme di denaro L'esame dei conti bancari può essere utile ai fini dell'accertamento sintetico, ove il contribuente movimenti ingenti somme di denaro su determinati conti correnti, incompatibili con il normale rendimento dei titoli del mercato finanziario (Cass. 29.4.2011 n. 9535). INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEI BENI E SERVIZI Nell'individuazione del contribuente cui devono essere imputati i beni o servizi, il decreto fa riferimento al generico concetto di "disponibilità" (e non a proprietà, possesso o detenzione). L’articolo 1 comma 1 del DM 10.9.1992 stabilisce infatti: 1. La disponibilità di beni e servizi di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e descritti nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto, è valutata, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del predetto decreto, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate nel presente decreto. Mentre il successivo articolo 2 del DM 10.9.1992 sancisce che: 1. I beni e servizi di cui al comma 1 dell'art. 1 si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi. 2. La disposizione contenuta nel comma 1 non si applica per i beni e servizi di cui all'art. 2, secondo comma, numeri 1), 4) e 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, se relativi esclusivamente ad attività di impresa o all'esercizio di arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione Si considerano pertanto nella disponibilità della persona fisica: • i beni utilizzati o fatti utilizzare a qualsiasi titolo o anche di fatto; • i servizi ricevuti o fatti ricevere a qualsiasi titolo o anche di fatto; • i beni e/o i servizi per i quali vengono sopportati in tutto o in parte i relativi costi (art. 2 co. 1 del DM 10.9.92). L'elemento che, ai fini del "redditometro", consente l'imputazione sintetica del reddito è, come visto, la disponibilità del bene, concetto che prescinde dalla proprietà o dall'usufrutto, in quanto vale "la concreta situazione fattuale data dal riscontro del potere del soggetto di trarre dallo stesso ed in proprio favore le utilità economiche che il bene, per sua natura, è in grado di fornire" (Cass. 20.5.2011 n. 11213 e Cass. 15.6.2001 n. 8116). Il bene, ad esempio l'immobile, si considera nella "disponibilità" del contribuente quando questi vi risieda normalmente, nonostante la proprietà sia dei genitori o del coniuge. Pagina 7 Dr. Daniele Rinolfi Sostenimento delle spese di manutenzione del bene Il DM 10.9.92, all'art. 2, prevede che si considerano nella disponibilità del contribuente i beni e/o i servizi per i quali vengono sopportati in tutto o in parte i relativi costi. Pertanto, il contribuente può contestare alla radice l'accertamento dimostrando che il bene, in realtà, è nella disponibilità di terzi (ad esempio del coniuge o di altro familiare). A tal fine, è necessario provare che le spese siano effettivamente sostenute dal terzo. Nell'ipotesi esaminata da Cass. 20.5.2011 n. 11213, non è stata ritenuta sufficiente la produzione della quietanza di pagamento dell'assicurazione dell'auto, siccome detto documento, nonostante rechi il nome di un soggetto terzo, non dimostra che questi abbia materialmente erogato le somme per il premio assicurativo. Tale aspetto è molto importante: occorre, ai fini difensivi e, soprattutto, cautelativi, che il soggetto che sostiene le spese ad esempio dell'auto lo faccia, per quanto possibile, mediante mezzi elettronici di pagamento, o comunque tramite mezzi che possano costituire prova, nel senso descritto (a titolo esemplificativo, mediante bancomat si evince materialmente chi è che paga, per esempio, il bollo auto, o chi fa benzina). Rilevanza della "famiglia fiscale" La disponibilità del bene deve essere vagliata con riferimento al nucleo familiare del contribuente, e ciò anche nell'accertamento sintetico ante D.L. 78/2010. Per effetto del D.L. 78/2010, gli emanandi decreti dovranno tenere nella dovuta considerazione il nucleo familiare del contribuente. Quindi, l'imputazione reddituale deve essere diminuita (o azzerata) qualora il contribuente dimostri che le spese del bene sono sostenute dal coniuge, in virtù della solidarietà familiare (C.T. Prov. Crotone 7.4.2011 n. 26). In questo caso, se il contribuente prova che le spese sono sostenute dal coniuge, potrebbe venire meno, in tutto o in parte, la disponibilità del bene, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire in tema di sussistenza dello scostamento tra dichiarato e accertato. In certe ipotesi, non è stata ritenuta necessaria la produzione della prova documentale atta a dimostrare l'elargizione del denaro proveniente dal padre, siccome "appare sufficiente la valutazione di idoneità delle risorse provenienti dallo svolgimento dell'attività professionale paterna per fare fronte ai costi della gestione familiare ivi compresa l'acquisizione dell'autovettura" (C.T. I° Trento 23.9.2010 n. 73). Non si dimentichi che, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 9.8.2007 n. 49/E se, da un lato, gli elementi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento del contribuente possono trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri familiari, per contro, è possibile individuare soggetti che - intestando beni e servizi ad altri familiari - non sembrano rappresentare posizioni fiscali a rischio. Beni in comunione legale Al fine di confutare la disponibilità del bene, non è sufficiente affermare che esso è stato acquistato in regime di comunione legale, per cui dovrebbe essere imputato, ai fini "redditometrici", a entrambi i coniugi, siccome, come del resto prevede l'art. 179 c.c., la presenza della comunione legale non esclude che taluni beni, acquistati in vigenza di tale regime, cadano effettivamente in comunione, da qui la necessità di produrre almeno l'atto di acquisto (Cass. 20.5.2011 n. 11213). Nonostante il contribuente riesca a dimostrare che, ai fini civili, il bene è in comunione legale, ciò, a nostro avviso, può non essere sufficiente per sostenere che è nella disponibilità di entrambi i coniugi, siccome questo è legato, come visto, all'effettivo sostenimento delle spese. Pagina 8 Dr. Daniele Rinolfi Intestazione fittizia di beni ad altra persona fisica Il "redditometro" può trovare applicazione anche qualora il soggetto "accertato" abbia formalmente intestato il bene indice di capacità contributiva ad altro soggetto. In tal caso, però, "è necessario che la precedente attività di controllo abbia consentito di acquisire prove certe e sicure della concreta riferibilità all'interponente stesso del reddito o del cespite intestato ad un prestanome o, quanto meno, elementi indiziari gravi, precisi, concordanti" (circ. Guardia di Finanza 1/2008, Parte IV, cap. 12). Ad esempio, l'intestazione fittizia può essere desunta: • dal frequente utilizzo del bene da parte di un soggetto diverso dal formale intestatario; • dall'individuazione del soggetto che ha sostenuto le spese di mantenimento del bene. D'altro canto, il contribuente è legittimato a eccepire che l'intestazione del bene è solo formale, dimostrando che le spese di manutenzione sono sostenute da terzi (Cass. 8.6.2000 n. 7802). In particolare, ove, in sede di questionario, il contribuente abbia ammesso la proprietà di determinati beni, è legittimo che l'ufficio presuma il possesso di redditi adeguati. Il contribuente che intenda sostenere che i beni sono di pertinenza di altri soggetti non può limitarsi a eccepire di essere un mero prestanome, ma "occorre dare la dimostrazione rigorosa che trattasi di cespiti tassabili in capo ad altre persone" (Cass. 18.6.2002 n. 8738). Beni individuati nel DM 10.9.92 e attività d'impresa I beni e servizi relativi esclusivamente all'attività d'impresa o all'esercizio di arti e professioni non sono considerati indicatori di capacità contributiva ai fini dell'accertamento sintetico (art. 2 co. 2 del DM 10.9.92). Tale circostanza deve risultare da idonea documentazione, e, secondo Cass. 3.5.2011 n. 9549, occorre che, nella specie, l'autovettura, sia stata annotata nel registro dei beni ammortizzabili, posto che tale condizione, sempre secondo la Corte, consente la deducibilità ai fini IRPEF dei relativi costi. L'assunto dei giudici, di per sé considerato, appare discutibile, siccome l'annotazione nel registro dei beni ammortizzabili non è una conditio sine qua non per la deducibilità (quindi, a contrario, dal mancato inserimento del bene nel registro non si può desumere automaticamente che l'auto è utilizzata a fini personali e non nell'ambito dell'attività aziendale). L'art. 2 del DM 10.9.92 stabilisce espressamente che la "quantificazione redditometrica" non scatta se i beni sono utilizzati nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione, documentazione non circoscritta dalla norma al registro dei beni ammortizzabili. Formale adibizione dei beni ad attività d'impresa Il contribuente potrebbe formalmente adibire il bene ad attività di impresa o di lavoro autonomo. La circ. 1/2008, Parte IV, cap. 12 del Comando Generale della Guardia di Finanza specifica che, oltre al riscontro dell'effettivo utilizzo del bene da parte dell'interponente, occorre verificare il soggetto che materialmente ha sostenuto le spese di acquisizione e di fruizione del bene. In particolare: • se le risorse provengono dall'effettivo utilizzatore, si ritiene applicabile l'art. 37 co. 3 del DPR 600/73, relativo all'interposizione fittizia, ma "gli elementi probatori a sostegno della prospettata interposizione devono essere particolarmente pregnanti e significativi"; • se le risorse provengono dall'attività di impresa o di lavoro autonomo, l'accertamento deve avvenire mediante l'eventuale recupero a tassazione dei costi, posto che potrebbe sussistere l'ipotesi di impiego personale di beni all'interno dell'impresa. Pagina 9 Dr. Daniele Rinolfi Intestazione di beni ad una società Potrebbe accadere che i verificatori rinvengano elementi idonei a dimostrare la formale intestazione del bene ad una società. Nella suddetta ipotesi, la circ. 1/2008, Parte IV, cap. 12 del Comando Generale della Guardia di Finanza prevede che occorre tenere nella dovuta considerazione: • la disciplina dettata in tema di società non operative; • lo schema dell'interposizione fittizia ex art. 37 del DPR 600/73. Muovendo da tali considerazioni, la circolare precisa che, qualora vi siano gli estremi dell'intestazione fittizia di beni ad una società rientrante nell'ambito di applicazione del co. 1 dell'art. 30 della L. 724/94, occorre procedere al test di operatività. Il nuovo redditometro Come già evidenziato il "Nuovo" redditometro (come modificato dal D.L. 78/2010), non ha sostanzialmente cambiato le finalità della norma, ma unicamente modificato il criterio di calcolo, (includendo un numero molto maggiore di indici e spese) ed in particolare prendendo in considerazione: • l'analisi di "campioni significativi di contribuenti"; • il nucleo familiare del soggetto "accertato"; • l'area territoriale di appartenenza. In merito alla composizione del nucleo familiare si evidenziano quelle che saranno le principali tipologie di riferimento Mentre con riferimento all’aera geografica la suddivisione sarà la seguente: Vengono, inoltre, notevolmente ampliate le spese da utilizzare ai fini della determinazione del reddito, questo sia in considerazione delle mutate esigenze economiche della famiglia e delle diverse tipologie di consumi, sia dell’affinazione dello strumento di calcolo (che quindi “dovrebbe” essere più preciso. A titolo esemplificativo con il “vecchio” redditometro Pagina 10 Dr. Daniele Rinolfi il peso di una collaboratrice domestica “colf” determinava un reddito di circa € 56.000 questo in considerazione del fatto che negli anni passati la “colf” l’avevano solo le famiglie benestanti. Ma tale aspetto è notevolmente mutato ed oggi la cosiddetta “badante” è presente in un numero molto elevato di famiglie, e pertanto il peso di tale spesa, ai fini della determinazione del reddito si è ridotto, tanto da venire richiesto solo l’indicazione dei contributi previdenziali corrisposti. Il nuovo redditometro è basato principalmente sulla considerazione della “futilità” della spesa sostenuta, ovvero le spese meno necessarie (ad es. cure di bellezza, giochi, circoli esclusivi) avranno un peso maggiore rispetto alle spese di primaria necessità (ad es. energia elettrica, gas ecc.) Nell’ambito del nuovo redditometro vengono allo stato prese in considerazione oltre 100 voci, rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana, indicative di capacità di spesa, che contribuiscono congiuntamente alla stima del reddito e quindi con un certo grado di attendibilità alla determinazione del tenore di vita della famiglia. Le voci si possono aggregare in 7 categorie: • ABITAZIONE • MEZZI DI TRASPORTO • ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI • ISTRUZIONE • ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE E CURA DELLA PERSONA • ALTRE SPESE SIGNIFICATIVE • INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI NETTI ABITAZIONE • • • • • • • • • • • • ABITAZIONE PRINCIPALE ALTRE ABITAZIONI MUTUI RISTRUTTURAZIONI INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI COLLABORATORI DOMESTICI ELETTRODOMESTICI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ARREDI ENERGIA ELETTRICA TELEFONIA FISSA E MOBILE GAS MEZZI DI TRASPORTO • • • • • • • AUTOMOBILI MINICAR CARAVAN MOTO NATANTI ED IMBARCAZIONI AEROMOBILI MEZZI DI TRASPORTO IN LEASING O NOLEGGIO ASSICURAZIONI • • • • • RESPONSABILITÀ CIVILE INCENDIO E FURTO VITA DANNI INFORTUNI Pagina 11 Dr. Daniele Rinolfi • • MALATTIA ALTRO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI • • • OBBLIGATORI VOLONTARI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ISTRUZIONE • • • • • • • • • • • ASILI NIDO SCUOLA PER L’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA CORSI DI LINGUE STRANIERE SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO CORSI UNIVERSITARI TUTORAGGIO, CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MASTER CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE CURA DELLA PERSONA • • • • • • • • • • • ATTIVITÀ SPORTIVE CIRCOLI CULTURALI CIRCOLI RICREATIVI CAVALLI ABBONAMENTI PAY-TV GIOCHI ON-LINE ABBONAMENTI EVENTI SPORTIVI E CULTURALI VIAGGI ORGANIZZATI ALBERGHI CENTRI BENESSERE ALTRI SERVIZI PER LA CURA DELLA PERSONA ALTRE SPESE SIGNIFICATIVE • • • • • • OGGETTI D’ ARTE O ANTIQUARIATO GIOIELLI E PREZIOSI VETERINARIE DONAZIONI IN DENARO A FAVORE DI ONLUS E SIMILI ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE DONAZIONI EFFETTUATE INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI NETTI (separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente ed all’anno in stima) • QUOTE DI PARTECIPAZIONE • FONDI D’INVESTIMENTO • DERIVATI • CERTIFICATI DI DEPOSITO • PRONTI CONTRO TERMINE • BUONI POSTALI FRUTTIFERI • CONTI DI DEPOSITO VINCOLATI Pagina 12 Dr. Daniele Rinolfi • • • • • • • • • • • • • • • ALTRI PRODOTTI FINANZIARI VALUTA ESTERA ORO NUMISMATICA QUOTE DI PARTECIPAZIONE FONDI D’INVESTIMENTO DERIVATI CERTIFICATI DI DEPOSITO PRONTI CONTRO TERMINE BUONI POSTALI FRUTTIFERI CONTI DI DEPOSITO VINCOLATI ALTRI PRODOTTI FINANZIARI VALUTA ESTERA ORO NUMISMATICA DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO NETTO La procedura per la determinazione del reddito complessivo netto attribuibile al contribuente, con lo strumento del “vecchio” redditometro prevede le seguenti fasi: 1. si prendono in considerazione gli importi indicati in tabella relativi a ciascun bene o servizio disponibile. Tali importi sono proporzionalmente ridotti se: - il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti (diversi da familiari a carico); - il contribuente sopporta solo in parte le spese relative al bene o servizio; - il bene o servizio è utilizzato nell'esercizio di impresa o di arti o professioni; - la disponibilità del bene o servizio non si è protratta per l'intero anno; 2. si moltiplica ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella. Vengono così ottenuti i valori di reddito presunti in relazione a ciascun bene o servizio; Occorre tenere conto di eventuali riduzioni, quali, ad esempio, la riduzione del 10% per anno, fino a un massimo del 40%, prevista per gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. 3. si sommano i singoli valori ottenuti, procedendo ai seguenti abbattimenti progressivi (art. 3 co. 4 del DM 10.9.92): - il valore più elevato deve essere preso in considerazione per intero; - il secondo valore deve essere ridotto del 40%; - il terzo valore va ridotto del 50%; - il quarto valore deve essere ridotto del 60%; - i valori successivi devono essere ridotti dell'80%; 4. si aggiunge al valore così ottenuto l'eventuale quota (pari ad un quinto) relativa agli incrementi patrimoniali. La somma dei valori attribuibili ai singoli beni o servizi determina il reddito complessivo netto del contribuente come espressione della presunta capacità contributiva determinata sinteticamente. Pagina 13 Dr. Daniele Rinolfi Si riporta di seguito un esempio di calcolo con vecchio redditometro. Bene o servizio Autovettura di 2 anni da 21 HP a benzina (4.182,77 euro + 244,43 euro per ogni HP eccedente i 20 HP) Abitazione principale di proprietà a Milano di 120 mq (27,43/mq annui) Residenza secondaria di proprietà in Liguria di 100 mq detenuta a titolo gratuito (11,295/mq annui) Collaboratrice familiare convivente a tempo pieno Incremento patrimoniale dell'anno (un quinto di 50.000,00 euro) Totale reddito sintetico attribuibile Importo ex Coefficiente DM 10.9.92 Valore attribuibile Abbattimenti progressivi Reddito lordo attribuibile 4.427,72 7 30.990,4 40% 18.594 3.291,6 4 13.166,4 50% 6.583 1.129,5 5 5.647,5 60% 2.259 16.295,45 4 65.181,8 - - 10.000,00 - 65.182 - 10.000 102.618 Si riporta di seguito un esempio di calcolo con nuovo redditometro. Voci di spesa Abitazione principale Altre abitazioni Mutui Gas Energia elettrica Telefonia fissa e mobile Collaboratore domestico Contributi obbligatori Istruzione Tempo libero e cura della persona Mezzi di trasporto Spese mediche Assicurazioni Reddito familiare stimato Coppia con un figlio a Milano Copia con tre figli a Napoli Milano appartamento edilizia popolare (100 mq2) Bari 1/3 appartamento edilizia popolare (90 mq2) – Matera ½ appartamento edilizia civile (100 mq2) Napoli appartamento edilizia popolare (90 mq2) 5.000 1.000 800 650 1.500 - 300 800 650 1.500 120 (corso di lingua) 2.000 (vacanza studio) 550 (corso di nuoto) 700 (palestra) 3.000 (vacanze) Autoveicolo di 78 Kw Motoveicolo di 17 Kw 2.000 1.300 120 (corso di lingua) 2.000 (vacanza studio) 550 (corso di nuoto) 700 (palestra) 3.000 (vacanze) Autoveicolo di 60 Kw Motoveicolo di 10 Kw 2.500 1.000 73.000 61.000 IL CASO CONCRETO In relazione ad una possibile applicazione del redditometro, nell’ambito di una separazione, si provvede ad illustrare un caso di recente analizzato. Nella fattispecie il Tribunale di Ravenna aveva stabilito la determinazione dell’assegno di mantenimento (circa € 2.000 mensili) utilizzando come parametro i Redditi netti dei coniugi riferiti al periodo precedente la separazione. In particolare il reddito dei coniugi era così evidenziato: Pagina 14 Dr. Daniele Rinolfi Redditi netti Moglie Anno Reddito netto 2001 2002 € 37.385 € 21.995 Reddito medio 2001 - 2003 2003 € 18.168 € 25.849 Redditi netti marito Anno Reddito netto 2002 2003 € 48.019 € 49.256 Reddito medio 2002 - 2005 2004 € 68.528 2005 € 47.177 € 53.245 Successivamente alla separazione la moglie: • ha acquistato due immobili (uno nel 2010 per € 100.000, l’altro nel 2011 per € 170.000); • si è trasferita in un appartamento di proprietà dei propri genitori (appartamento di circa mq2 150); • ha avuto in assegnazione del marito un immobile in campagna (appartamento di circa mq2 70) che utilizza per le vacanze; • ha acquistato un autovettura (auto a benzina di 20 HP); • ha iniziato ad usufruire dei servizi di una collaboratrice domestica (circa 600 ore annuali). Tenuto conto di tutti questi aspetti che determinano una presumibile modificazione della situazione economica a favore della moglie, si è provveduto in base a quanto stabilito dalla normativa sul redditometro a determinare il nuovo reddito presuntivo in capo a quest’ultima. In particolare in applicazione di quanto già evidenziato, l’applicazione della normativa sul redditometro ha evidenziato la seguente situazione: Anno Reddito presunto 2011 € 39.889 2010 € 39.889 2009 € 39.889 Incrementi patrimoniali Totale reddito presunto € 34.000 € 73.889 € 54.000 € 93.889 € 54.000 € 93.889 In considerazione che la determinazione dell’assegno era stata effettuata sulla consistenza dei redditi netti, si è provveduto a determinare l’importo del reddito netto che ha determinato, i seguenti valori: Anno 2011 Reddito netto presunto € 47.392 Reddito medio moglie 2009 - 2011 2010 € 58.493 2009 € 58.493 € 54.792 Sempre con riguardo al medesimo periodo di riferimento, il marito ha evidenziato, sulla base delle proprie dichiarazioni dei redditi, la seguente situazione reddituale: Anno 2008 Reddito netto € 50.710 Reddito medio 2009 - 2010 2009 € 52.730 2011 € 51.200 € 51.547 Pagina 15 Dr. Daniele Rinolfi Pare, dunque, evidente, che rispetto al periodo antecedente la separazione, si sia concretizzato un netto mutamento delle condizioni economiche delle parti, a netto favore della moglie. Pertanto alla luce dell’analisi effettuata il marito provvederà a chiedere una revisione dell’assegno di mantenimento che oggi deve versare alla moglie. CONCLUSIONI Sembrerebbe evidente alla luce di quanto sopra esaminato che sussistono evidenti analogie tra la determinazione del tenore di vita in sede civilistica e del tenore di vita in sede fiscale. Sicuramente gli elementi ai fini della quantificazione del tenore di vita sono i medesimi (abitazioni, auto, domestici, viaggi, spese varie ecc.), l’unica differenza è che in sede civile non esiste un criterio per la sua quantificazione, mentre in sede fiscale sono previsti criteri precisi per la sua quantificazione. Sembrerebbe pertanto possibile, che lo strumento fiscale, basato su un preciso disposto normativo e su elementi oggettivi possa trovare applicazione anche in ambito civile ed essere quindi di ausilio ai fini della quantificazione numerica del tenore di vita e conseguentemente della determinazione dell’assegno di mantenimento. Pagina 16 Dr. Daniele Rinolfi DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI FISCALI/AMMINISTRATIVI NEI CASI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO PREMESSA Recente articolo apparso sulla stampa specializzata (Il sole 24 ore del 21 febbraio 2011 pag. 10) ha portato ad esaminare in maniera approfondita il diritto di accesso delle parti in relazione all’acquisizione dei dati reddituali dell’ex coniuge nell’ambito del procedimento di separazione divorzio. Come è ben noto per la determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e dei figli la conoscenza dei redditi effettivi e di altri elementi patrimoniali risulta uno degli elementi di primaria rilevanza. In via generale si deve evidenziare che il diritto di accesso ai dati reddituali trova espressa regolamentazione nelle seguenti norme: • Legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” • D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: legge.” L’accesso ai dati e documenti amministrativi, risulta regolamentato in via principale dal combinato disposto dei seguenti articoli della Legge n..241/90: • 22 Definizioni e principi in materia di accesso • 23 Ambito di applicazione del diritto di accesso • 24 Esclusione dal diritto di accesso • 25 Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi. • 27 Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi • 28 Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio La richiamata normativa ha trovato peraltro esplicito riscontro ed affermazione in recenti sentenze e dispositivi del Consiglio di stato e progressivamente di tutti i Tar interessati, ed inoltre da parte della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. LA NORMATIVA Come già indicato si deve rammentare che la legge 241/90 è stata emanata per regolamentare il diritto e le modalità di accesso dei singoli cittadini agli atti ed ai documenti in possesso della Pubblica Amministrazione. Diritto di accesso In particolare l’articolo 22 definisce i principi in tema di diritto di accesso 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che Pagina 17 Dr. Daniele Rinolfi dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. Ai fini di potere esercitare il diritto di accesso ai documenti, il coniuge deve quindi avere “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”. Tale diritto è da ritenersi legittimamente ravvisabile, nel caso di separazione e/o divorzio, nell’esplicito interesse a consentire al coniuge di potere esercitare il proprio diritto a vedersi riconosciuto ed attribuito l’assegno di mantenimento, che ogni mese il coniuge obbligato deve versare per il proprio mantenimento e per quello di eventuali figli. In merito si deve qui rammentare che l’interesse giuridicamente rilevante e che il coniuge intende tutelare è stabilito da preciso disposto normativo ovvero, in via generale, dall’articolo 156 codice civile che testualmente sancisce: Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Per quanto concerne poi la natura del documento amministrativo la stessa norma all’art. 22 comma 1, lettera d),stabilisce che si debbano intendere come tali tutti i documenti ed atti detenuti da pubbliche amministrazioni ed utilizzate ai fini dell’attività amministrativa. per «documento fotocinematografica, amministrativo», elettromagnetica ogni o di rappresentazione grafica, qualunque altra specie del Pagina 18 Dr. Daniele Rinolfi contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; Deve, quindi, convenirsi che appare impossibile escludere dalla definizione di documento amministrativo le dichiarazioni fiscali, poiché la formulazione legislativa ricomprende anche i documenti detenuti da una Pubblica Amministrazione indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Pertanto, a nulla rileva che la dichiarazione dei redditi la si consideri semplice dichiarazione di scienza, confessione stragiudiziale o, addirittura, negozio unilaterale di ricognizione di debito. Tutti i documenti in possesso di una Pubblica Amministrazione rientrano nella sfera di applicazione della normativa in materia di accesso. Ambito di applicazione del diritto di accesso L’articolo 23 stabilisce poi l’ambito di applicazione del diritto di accesso 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24. La norma esplicitamente stabilisce, quindi, che tale diritto sia esercitabile nei confronti di tutte le pubbliche Amministrazione e quindi nel caso della dichiarazione dei redditi o di altro atto o documento equipollente con riguardo ai vari uffici dell’Agenzia Entrate e Comandi della Guardia di Finanza. Con riguardo ai documenti acquisibili presso i vari organi della PA, si può sinteticamente evidenziare quali dichiarazioni od atti equipollenti sono nella disponibilità dei diversi enti: Agenzia Entrate G.d.F. I.N.P.S Dichiarazioni redditi Contratti locazione Denuncia successione Estratto conto contributivo SI SI NO SI NO NO SI NO NO NO NO SI Esclusione del diritto di accesso Successivamente la norma evidenzia all’articolo 24 i casi in cui il diritto di accesso non è consentito 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. Pagina 19 Dr. Daniele Rinolfi 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. In relazione all’indicato elenco ed alle vicende relative alla pubblicazione di dati reddituali e della supposta violazione della normativa sulla “privacy” si può affermare che i dati afferenti la posizione fiscale di un soggetto rivestono la qualifica di dati non sensibili e, pertanto, il relativo trattamento, ovvero le modalità di acquisizione e di utilizzo dei dati stessi, dovrà seguire le regole meno rigide rispetto a quelle previste per il trattamento dei Pagina 20 Dr. Daniele Rinolfi dati sensibili. Al riguardo si rammenta che sono dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare: • l'origine razziale ed etnica; • le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; • le opinioni politiche; • l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale; • nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il D.Lgs. n. 196/2003, dunque, è rivolto alla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il legislatore non ha sancito un divieto di trattare dati personali, ma ha stabilito regole di circolazione dei dati diversificate in ragione degli interessi ivi sottesi. Ridefinire le regole che presiedono alla circolazione delle informazioni personali non equivale ad impedire la circolazione di quelle informazioni, ma significa consentire la circolazione ad altre condizioni, o meglio consentirla nel rispetto di regole certe. Il decreto non ha introdotto un regime di assoluta riservatezza dei dati, ma si deve verificare caso per caso l'esistenza di altri diritti o di interessi meritevoli di pari o superiore tutela. Tra tali diritti rientra, certamente, l'accesso ai documenti amministrativi nell’ipotesi in cui si intenda tutelare un proprio diritto. Considerato, inoltre, il generale atteggiamento da parte dell’Agenzia Entrate verso tali tipi di richieste, che usualmente è di totale rifiuto, (sia per mancata conoscenza della norma, sia per mancate istruzione da parte delle Direzioni Regionali e Nazionali) si deve evidenziare che il motivo di diniego generalmente opposto, è quello di violazione del segreto di ufficio di cui all’art. 68 DPR 600/73 che, peraltro, così sancisce: É considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine informazione o del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente dell'amministrazione componenti delle o da chi e dalla finanziaria commissioni di cui di legittimità rappresenta, guardia all'art. comunali e dei consigli tributari, dai controllo lo 45, di dai dal finanza membri personale nonché dei dai consigli membri dei comitati che esercitano il sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. Inoltre l’articolo 28 della legge 241/90 sancisce che: 1. L'articolo 15 del testo degli impiegati civili Repubblica 10 unico delle disposizioni concernenti lo statuto dello Stato, approvato con decreto del Presidente della gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: «Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere segreto d'ufficio. il Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle accesso. ipotesi Nell'ambito e delle delle ufficio rilascia copie ed modalità proprie estratti previste attribuzioni, dalle norme l'impiegato sul diritto preposto ad di un di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento». Pagina 21 Dr. Daniele Rinolfi Si deve pertanto concludere che le motivazioni di diniego opposte generalmente dall’Agenzia delle Entrate inerenti il segreto d’ufficio, sono totalmente prive di fondamento e viziate da eccesso di potere sotto il falso presupposto di fatto. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi Per quanto concerne le modalità di accesso la norma evidenzia all’articolo 25 i seguenti aspetti: 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio subordinato soltanto al rimborso del costo di di dalla copia riproduzione, di è salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e 4. Decorsi respinta. inutilmente In caso differimento dello trenta di giorni diniego stesso ai debbono dalla essere motivati. richiesta, dell'accesso, questa espresso o si intende tacito, o di sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e amministrazioni comunali, provinciali competente per ambito territoriale, suddetta determinazione. Qualora nei e confronti degli atti delle regionali, al difensore civico ove costituito, che sia riesaminata la tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente centrali e Commissione superiore. periferiche per Nei confronti dello degli atti delle Stato tale richiesta è l'accesso di cui all'articolo amministrazioni inoltrata 27 presso la nonchè presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende civico o la Commissione per l'accesso differimento, ne informano il disponente. Se questa non emana ritengono richiedente il e Scaduto respinto. Se il difensore illegittimo il diniego o il lo provvedimento dell'istanza. comunicano all'autorità confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al decorre della dalla sua data di istanza al ricevimento, difensore l'accesso è negato o differito per riferiscono a soggetti terzi, da civico motivi parte o comma 5 del richiedente, dell'esito alla Commissione stessa. Se inerenti ai dati personali che si la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si Pagina 22 Dr. Daniele Rinolfi intende reso. Qualora un procedimento titolo I della parte III cui agli articoli 154, di cui alla sezione III del capo I del del decreto legislativo 30 3giugno 2003, n. 196, o di 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di pubblica interessi una amministrativi, parere, amministrazione, il Garante obbligatorio e per non la di protezione vincolante, dati personali l'accesso dei della dati ai personali Commissione per da parte documenti chiede il l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. 5. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo. Come evidenziato la richiesta di accesso ai dati e documenti amministrativi deve essere effettuata in forma scritta e motivata, deve essere cioè evidenziato il diritto che il coniuge intende tutelare e per il quale, quindi, sorge il diritto, stabilito dalla legge, ad avere copia dei documenti amministrativi richiesti. Si ritiene che oltre a tale aspetto, sia opportuno indicare nella domanda sentenze e/o dispostivi giurisprudenziali favorevoli alla domanda di accesso. Si consiglia, inoltre, di allegare alla domanda di accesso, copia del dispositivo del Tribunale in cui viene indicato l’obbligo delle parti di presentare le dichiarazioni dei redditi. Tale circostanza potrebbe sicuramente agevolare l’accoglimento della domanda e superare così il radicato (ma ingiustificato) diniego da parte dell’Agenzia Entrate. La norma stabilisce poi che l’organo della pubblica amministrazione, nel nostro caso l’Agenzia Entrate, deve fornire entro 30 giorni parere motivato nel caso di diniego, richiesta che, comunque, si intende respinta nel caso in cui nel termine indicato (30 giorni) l’Amministrazione non fornisca alcun parere od il documento richiesto. Contro tale diniego o silenzio rifiuto, entro 30 giorni decorrenti da tale data (diniego o silenzio rifiuto) è ammesso ricorso da parte del soggetto interessato a: • Tribunale Amministrativo Regionale • Commissione accesso dati c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri Sicuramente la presentazione del ricorso presso la Commissione accesso dati risulta molto più agevole oltreché assi meno oneroso (si pensi solo all’aspetto del contributo unificato e devi vari bolli) per la parte interessata. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi Per quanto riguarda la costituzione della richiamata Commissione l’articolo 27 sancisce: 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la del Consiglio dei Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche dirigenti dello Stato e della Commissione il capo degli della dei Ministri che costituisce il altri enti struttura supporto pubblici. della di cui alla È e membro Presidenza organizzativo organi per di uno fra i di diritto del Consiglio il funzionamento Pagina 23 Dr. Daniele Rinolfi della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri procede a nuova nomina in caso di scadenza o parlamentari si scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. [4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.] 5. La Commissione adotta le determinazioni previste vigila affinché sia attuato il principio di della pubblica amministrazione con il rispetto presente relazione legge; redige una piena dall'articolo 25, comma 4; conoscibilità dell'attività dei limiti fissati annuale dalla sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio testi legislativi ampia garanzia e del dei Ministri; regolamentari diritto di propone che siano accesso al Governo modifiche utili di a realizzare la dei più cui all'articolo 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i Commissione, nel documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. La presentazione del ricorso alla Commissione accesso atti Per quanto concerne la presentazione del ricorso alla Commissione accesso atti la norma di cui all’art.12 DPR 184/2006 indica in modo preciso e puntuale le modalità di presentazione ed il contenuto dell’atto: 1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte il diniego espresso o tacito dell'accesso di differimento ovvero dell'accesso, ed il ricorso dell'interessato avverso avverso il provvedimento del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso Ministri ricorso di - può ricevimento Commissione essere indirizzata per trasmesso l'accesso anche rispetto della normativa, anche 2. Il ricorso, notificato agli alla a Presidenza mezzo comunicazione i d'accesso. Nel dei fax o per via telematica, nel regolamentare, vigente. eventuali controinteressati conoscenza del provvedimento impugnato o dalla richiesta Consiglio ai documenti amministrativi. Il di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di sulla del termine controinteressati di possono trenta formazione quindici con le modalità giorni dalla piena del silenzio rigetto giorni presentare dall'avvenuta alla Commissione le loro controdeduzioni. 3. Il ricorso contiene: a) le generalità del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; Pagina 24 Dr. Daniele Rinolfi d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione. 4. Al ricorso sono allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso. 5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso. 6. Le sedute della Commissione sono valide con la componenti. Le deliberazioni sono adottate a presenza di almeno sette maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati Decorsi inutilmente tali personali termini, il termine è prorogato di venti giorni. il ricorso si intende respinto. 7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione: a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente; b) dichiara inammissibile legittimato o comunque privo il ricorso proposto dell'interesse da previsto soggetto non dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4; d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso. 8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e non quella proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o di il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento. 9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto adottato cui al comma dall'articolo 25, comma 4, della legge. 10. La disciplina di cui al presente articolo compatibile, al ricorso al difensore civico si previsto applica, in quanto dall'articolo 25, comma 4, della legge. Si riassume brevemente le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza /ricorso A chi si presenta il ricorso. Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza Consiglio dei Ministri con raccomandata A/R (Via della Mercede n. 9 CAP 00187 Roma), fax (al n. 06.67796684), o mail (commissione.accesso@mailbox. governo.it). Si consiglia l’invio tramite busta anche se previsto l’invio a mezzo fax o mai. Pagina 25 Dr. Daniele Rinolfi Quando Entro 30 giorni dal diniego, limitazione o differimento all'accesso, o dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso. Oggetto Possono essere impugnati solo i provvedimenti, o il silenzio, delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato; la Commissione non ha competenza per i provvedimenti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali. Contenuto Il ricorso deve contenere le generalità del ricorrente, la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso e dei fatti, nonché l'indirizzo al quale dovranno pervenire le decisioni della Commissione. Devono essere allegati, a pena di inammissibilità, il provvedimento impugnato (salvo il caso di silenzio-rigetto) e le ricevute dell'avvenuta spedizione di copia del ricorso alle controparti. Per ogni ulteriore informazione circa le modalità di presentazione del ricorso potrà essere consultato l’apposito sito www.commissioneaccesso.it GIURISPRUDENZA A conforto di quanto sopra indicato si rende necessario effettuare un esame e richiamo delle principali e recenti pronunce giurisprudenziali in materia. In particolare il fatto che la moglie ha diritto ad avere copia del Cud del marito, poiché il reddito non è un dato sensibile, non rientrando nell'elenco dell'articolo 4, comma 1, del Dlgs 196/2003. Tale concetto trova ampia e corretta motivazione nella sentenza in materia emessa dal Tar Lazio (sentenza 2 dicembre 2010 n. 35020) che ha affrontato il caso di una donna che voleva dimostrare, nel giudizio di separazione, che il datore di lavoro del marito (amministrazione penitenziaria) corrispondeva oltre lo stipendio anche le percentuali sui lavori nelle carceri nella sua veste di ingegnere, che costituivano redditi soggetti a tassazione separata (non in dichiarazione), ma che avrebbero potuto influire sulla quantificazione dell'assegno per i figli. La sentenza conferma che la Pubblica Amministrazione non può rigettare la richiesta di accesso ai documenti reddituali del coniuge per l'esigenza di tutelare la privacy. Non è infatti la prima volta, come dimostra l'ampia casistica sul tema. Ad esempio è stata accolta la richiesta di accesso alle buste paga dell'ex marito, perché non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo di dati patrimoniali Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, decisione del 24 febbraio 2009, ed è stata pure accolta la richiesta di accesso alle dichiarazioni dei redditi del coniuge, considerato che la tutela della riservatezza deve recedere rispetto al diritto di accesso vantato dal coniuge richiedente tale documentazione (Tar Palermo, sentenza 3 marzo 2009 n. 452); stesso principio con riferimento alla richiesta di accesso agli atti di liquidazione dei compensi corrisposti da una società chiamata all'espletamento di un servizio pubblico, (da Tar Palermo, sentenza 15 dicembre 2010 n.14304). Oggetto del diritto di accesso possono essere anche le dichiarazioni dei redditi del figlio maggiorenne, poiché, nel bilanciamento delle posizioni, va data prevalenza a quella del genitore che, provando una sufficiente situazione reddituale della prole, può ottenere la cessazione del suo obbligo di mantenimento (Tar Bari, sentenza 6 febbraio 2006 n. 325). E stato affermato, inoltre, il diritto del marito di acquisire l'estratto conto contributivo dell'altro coniuge, al fine di dimostrare che la moglie svolgeva un'attività lavorativa e percepiva un reddito (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, decisione 17 maggio 2007, nonché parere del 17 giugno 2010). È stata accolta la richiesta del marito di avere copia della denuncia di successione del padre dell'ex moglie, non avendo giuridico fondamento l'asserita esigenza di tutelare la Pagina 26 Dr. Daniele Rinolfi riservatezza di terze persone, opposta dall'agenzia delle Entrate, poiché, trattandosi di dati comuni, vale il disposto dell'articolo 24, comma 7, della legge 241/1990, il quale tende a far prevalere il diritto di accesso quando il suo esercizio sia strumentale alla cura e difesa dei propri interessi giuridici (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, decisione dell’11 gennaio 2011), secondo cui dalla denuncia di successione dei congiunti è possibile argomentare in ordine alle disponibilità patrimoniali acquisite dall'ex moglie invia ereditaria, che costituiscono una voce reddituale idonea a dimostrare la sua capacità economica, (si veda anche Cassazione 19 novembre 2010 n. 23508). Peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha individuato il rimedio volto a evitare, in occasione del legittimo esercizio del diritto di accesso, la conoscenza di possibili dati sensibili nelle dichiarazioni dei redditi o nelle buste paga del coniuge (ad esempio, l’appartenenza a un sindacato o l'essere affetto da malattie invalidanti), costituito dall’oscuramento tramite annerimento o apposizione di un omissis) degli elementi non afferenti all’interesse giuridico azionato dall’altro coniuge Tar Sardegna 18 settembre 2006, n.1811. nonché Tar Catania, sentenza 27/11/2007, n.427. Ciò significa che la Pa è tenuta a rilasciare copia delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga e di ogni altra documentazione attestante la situazione economica e reddituale del coniuge previo oscuramento di tutte le parti a carattere riservato ininfluenti ai fini della tutela dell'interesse esposto nell'istanza di accesso dal coniuge richiedente. Tabella riassuntiva principali sentenze o decisioni DOCUMENTO ACCESSIBILE PRONUNCIA DI RIFERIMENTO ATTI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ROFESSIONALI TAR PALERMO SENTENZA N.14304/10 BUSTE PAGA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DECISIONE DEL 24feb 2009 CUD TAR ROMA, SENTENZA 2 DIC 2010 N.35020 DICHIARAZION E DEI REDDITI TAR PALERMO SENTENZA N.452/2009 ELENCHI DEI CONTRIBUENTI COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DECISIONE DEL 17 NOV.2010. DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DECISIONE DEL 11 GEN 2011 PRINCIPIO AFFERMATO La moglie ha diritto ad avere copia degli atti di liquidazione dei compensi ricevuti dal marito da una società che gestisce un servizio pubblico, alfine di dimostrare, nel corso di un giudizio di separazione, la reale situazione reddituale del coniuge L'ex moglie ha diritto ad avere copia delle buste paga dell'altro coniuge, nonché di ogni altro documento attestante l'erogazione di eventuali indennità, sussidi o altre provvidenze economiche, considerato che tale documentazione non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo di dati patrimoniali La moglie ha diritto ad avere copia dei modelli Cud del marito al fine di determinare un corretto assegno di mantenimento per i figli, in quanto l'entità del reddito percepito dal coniuge non costituisce un dato sensibile La tutela della riservatezza della moglie deve recedere rispetto al diritto di accesso del marito alle sue dichiarazioni dei redditi, da utilizzare, in sede di separazione coniugale, per contrastare la quantificazione dell'assegno di mantenimento. Deve essere consentito di poter accedere agli elenchi all'articolo 69, comma 1, e all'elenco all'articolo 69, comma 4, lettera a), del Dpr 600/73, limitatamente al nominativo detl'ex coniuge dell'accedente, con indicazione del reddito imponibile dichiarato dallo stesso e del tipo di dichiarazione dei redditi presentata, in quanto non vi è dubbio che il richiedente, avendo dedotto in giudizio la sua pretesa ad ottenere un aumento dell'assegno divorzile dovuto dal proprio ex coniuge, vanti un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, se effettivamente esistenti È stata accolta la richiesta del marito di avere copia della denuncia di successione del padre dell'ex moglie, non avendo giuridico fondamento l'asserita esigenza di tutelare la riservatezza di terze persone, opposta dall'agenzia delle Entrate, poiché, trattandosi di dati comuni, vale il disposto dell'articolo 24, comma 7, della legge 241/1990, il quale tende a far prevalere il diritto di accesso quando il suo esercizio sia strumentale alla cura e difesa dei propri interessi giuridici Pagina 27 Dr. Daniele Rinolfi ESTRATTO CONTIBUTIVO COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DECISIONE 14 SETTEMBRE. 2010 DICHIARAZIONE DEI REDDITI COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DECISIONE 24 FEBBRAIO 2009 DICHIARAZIONE DEI REDDITI COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DECISIONE 24 FEBBRAIO 2009 DICHIARAZIONE DEI REDDITI COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DECISIONE 24 FEBBRAIO 2009 CONTRATTI DI LOCAZIONE COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DECISIONE 4 GIUGNO 2009 In materia di accesso a notizie e Documenti concernenti lo stato occupazionale della moglie, la tutela della privacy di quest'ultima diventa recessiva di fronte all'esigenza dell'altro coniuge di curare e difendere i propri interessi giuridici (nella specie: dimostrare l'Indipendenza economica della consorte) Documenti relativi alla dichiarazione dei redditi di un terzo - Accessibilità È illegittimo invocare il segreto d’ufficio, ex art. 68 del DPR n. 600/73, per giustificare il rigetto dell’istanza di accesso del ricorrente ai documenti relativi all’intera dichiarazione dei redditi di altro soggetto. Ai sensi del c. 1 di tale disposizione, così come modificato dall’art. 6 della legge n. 412/77, infatti, non è considerata violazione d’ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. L’’istanza di accesso se sorretta da un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente all’esigenza di difendersi in giudizio non può essere negata in quanto collegata ai documenti cui si chiede l’accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, avendo le ricorrenti necessità di accertare il luogo di produzione del reddito percepito dalla controparte negli anni 2008 e 2007. All’accoglimento di tale istanza non osta l’esigenza di tutela della riservatezza del terzo, alla luce dell’art. 24, comma 7 della legge n. 241/90, che garantisce ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici. L’art. 5, punto e), del Regolamento 29 ottobre 2008 n. 603 dell’Agenzia delle entrate, esclude dall’accesso gli “atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi”, quali i contratti di locazione. L’articolo stesso però, premette che l’esclusione dall’accesso va operata “garantendo peraltro la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura e la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti”; ed è indubbio che l’esecuzione di un decreto ingiuntivo corrisponda ad un interesse di tal genere. Sebbene le scritture private possano essere registrate presso qualunque Ufficio delle entrate e così inserite nella banca dati nazionale dell’Agenzia, tale circostanza fa logicamente ritenere che qualunque Ufficio delle entrate possa poi liberamente attingere a tale banca dati, traendone copia dei documenti in essa registrati. Infine, anche se il diritto di accesso si esercita per acquisire copia di specifici documenti amministrativi e non per acquisire dati e informazioni che l’Amministrazione potrebbe ricavare solo mediante elaborazione dei documenti amministrativi in suo possesso, nulla vieta che l’interessato all’accesso, in virtù dell’interesse qualificato conferitogli dall’indicato decreto ingiuntivo esecutivo, possa acquisire copia dei contratti di locazione al fine di trarne, a sua cura e spese, le notizie a lui necessarie. In relazione poi a eventuali eccezioni in merito ad eventuali contrasti tra il Diritto di accesso e la tutela dei dati personali consolidata giurisprudenza ha definitivamente eliminato ogni dubbio al riguardo: (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 30 NOVEMBRE 2009, N. 07486) Limiti intrinseci alla sindacabilità delle ragioni poste a fondamento dell'accesso - Illegittimità degli apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile L'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo. Questo deve solo essere giuridicamente tutelato, purché non si tratti del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa e, accanto a tale interesse, deve sussistere un rapporto di strumentalità tra quest'ultimo e la documentazione di cui si chiede l'ostensione (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55). Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta possa essere mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. Pertanto, quest'ultimo, deve essere considerato Pagina 28 Dr. Daniele Rinolfi in astratto, escludendo che possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all'accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata. T.A.R. Brescia, 21 marzo 2000, n. 261. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale e etnica, le convinzioni religiose, politiche ..., lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135 prescrive che l'accesso è possibile sole se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2000, n. 737. L'interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 se la richiesta sia esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico, nei limiti, ovviamente, in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1137. Nella misura in cui fa salve, in forza dell'art. 43, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, la L. 31 dicembre 1996 n. 675 non incide sulla vigente disciplina in tema di rapporti tra pubblicità degli atti amministrativi e diritto alla riservatezza. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 maggio 1998, n. 840. Ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. 4, L. 7 agosto 1990 n. 241, nel conflitto tra diritto di accesso ed esigenza di tutela della riservatezza, il primo prevale ogniqualvolta l'accesso viene in rilievo per la difesa di propri interessi T.A.R. Lombardia, 3 marzo 1998, n. 459. Le limitazioni del diritto alla comunicazione di dati personali non si possono applicare alle comunicazioni attuative, in materia di accesso, del principio di cui all'art. 97 Cost., in quanto la trasparenza nell'attività amministrativa rappresenta un valore di portata collettiva opponibile alla tutela individuale della riservatezza personale. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 4 febbraio 1997, n. 5. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente. PRASSI AMMINISTRATIVA Anche con riguardo alla principale prassi amministrativa viene confermato il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di chi detiene un interesse diretto e concreto. Al riguardo si evidenzia che il documento principale che compitamente tratta ed esamina la materia è la Circolare n. 263000 dell'8 ottobre 2001 Comando generale della Guardia di Finanza - I Reparto e Ufficio centrale Relazioni con il Pubblico 1.8 Diritto di accesso e tutela dei dati personali La nozione di riservatezza è un concetto giuridico caratterizzato da una insita elasticità. La sua definizione dipende dal grado di raffinatezza raggiunto dall'ordinamento giuridico. Così, i tratti salienti del diritto di ciascuno alla non ingerenza da parte di chiunque nella vita privata (right to be alone) sono andati delineandosi con sempre maggior precisione via via che l'ordinamento giuridico doveva risolvere contrasti tra tale diritto e gli altri con esso configgenti. La possibilità di un conflitto fra diritto di accesso e diritto alla riservatezza, aventi entrambi rango costituzionale, è prospettabile nei rapporti amministrativi tutte le volte in cui la trasparenza e la pubblicità di Pagina 29 Dr. Daniele Rinolfi determinati documenti possa tradursi in una interferenza con l'intima sfera soggettiva del cittadino. L'art. 24, comma 2, lett. d), della L. n. 241/1990, ancorché includa la riservatezza tra le esigenze che l'esercizio del diritto di accesso deve salvaguardare, garantisce agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. Il diritto di accesso, fatto salvo quanto previsto per l'accesso informale, si esercita mediante istanza, redatta in carta libera (vgs. modello URP 1 in appendice), presentata all'ufficio competente ad emanare l'atto conclusivo del procedimento cui il documento richiesto si riferisce, a quello che detiene il documento oggetto della richiesta ovvero agli Uffici Relazioni con il Pubblico (24) (per il Corpo istituiti presso gli Uffici Personale e AA.GG. - Sezione AA.GG., Protezione Sociale e Relazioni con il Pubblico). Qualora la domanda sia presentata da un militare appartenente al Corpo, non è prevista l'osservanza del tramite gerarchico. La richiesta può essere altresì inviata a mezzo posta, via fax ovvero presentata da persona all'uopo delegata. L'istanza deve contenere: a) le generalità e il recapito del richiedente; b) ove provenga da persona giuridica, la denominazione dell'ente nel cui interesse è esercitato il diritto di accesso e l'indicazione dei poteri rappresentativi dell'istante; c) gli elementi per l'identificazione del/dei documenti oggetto della richiesta; d) le motivazioni a sostegno delle richieste; e) la data e la sottoscrizione dell'istante. Qualora presentata da soggetto diverso da quello legittimato, l'istanza deve essere corredata dalla delega all'esercizio del diritto d'accesso (presentazione della domanda, esame dei documenti, ritiro delle copie), con l'indicazione delle generalità del delegato e deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del delegante e, eventualmente, specifica autorizzazione alla conoscenza di dati rientranti nella sfera di riservatezza del delegante, ai sensi della L. n. 675/1996. La procura alle liti senza delega specifica non legittima il difensore ad esercitare, per conto dell'assistito, il diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'istante può essere invitato ad esibire un documento di identità personale, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, in caso di persone giuridiche, copia dell'atto fondante i suoi poteri rappresentativi ai fini della identificazione nonché della sussistenza di legittimazione attiva. Ai medesimi fini, la richiesta di accesso formale, ove inoltrata a mezzo del servizio postale, deve essere munita di fotocopia di un documento di identità, sia pur non autenticata, a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. L'ufficio è tenuto a protocollare l'istanza e a rilasciare ricevuta dell'avvenuta presentazione. Circ. n. 263000 dell'8 ottobre 2001 Comando generale della Guardia di Finanza I Reparto e Ufficio centrale Relazioni con il Pubblico Pagina 30 Dr. Daniele Rinolfi Con la circolare n. 213/S del 28 luglio 1997 il Segretariato generale ha fornito agli uffici dell'Amministrazione finanziaria istruzioni operative per 22 della L. n. l'accesso ai documenti amministrativi a norma dell'art. 241/1990 e del D.P.R. n. 352/1992. Circ. n. 14 del 28 giugno 2001 Dir. Reg. Entrate Lombardia Diritto di accesso Ulteriori chiarimenti - Art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241 La sussistenza dell'interesse non può riassumersi nel generico, comune interesse alla "trasparenza" dell'azione amministrativa e, di conseguenza, la richiesta di accesso deve essere adeguatamente motivata (art. 25, comma 2, della legge n. 241/90). La "motivazione" riguarda il titolo di legittimazione ad avanzare la richiesta e consiste nella descrizione dei fatti che rendono il richiedente titolare di una determinata situazione giuridica soggettiva ed i fatti che, come detto nel par. I.3, la collegano con i documenti amministrativi oggetto della richiesta di accesso. Per essere legittimati ad esercitare il diritto di accesso deve dunque essere obbligatoriamente accertata, come già accennato, l'esistenza di un rapporto di strumentalità tra i documenti amministrativi oggetto della richiesta e l'attuale, concreta e rilevante situazione giuridica soggettiva di cui ritiene di essere titolare il richiedente e della quale deve dare piena contezza. E' evidente che la finalità dell'obbligo di specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, previsto dalla suddetta norma, è costituita soprattutto dalla necessità di evitare l'abuso nell'accesso ai documenti che provocherebbe un pregiudizio al buon andamento dell'attività amministrativa ed agli interessi di soggetti privati Circ. n. 213/S-UCOP del 28 luglio 1997 Segretariato generale Procedimenti amministrativi - Diritto di accesso - Misure organizzative - Modulistica per l'esercizio del diritto di accesso - Istruzioni 3.3. Richiesta di accesso "formale" Ove non sia possibile consentire l'immediato accesso ai documenti (ad esempio, perché sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente), è necessaria una richiesta scritta di accesso (in carta "semplice") presentata al responsabile operativo dell'Urp e da questi tempestivamente trasmessa, dopo un primo controllo formale di ammissibilità, al responsabile dell' "unità organizzativa" che ha formato l'atto o che lo detiene stabilmente (avente sede nella medesima struttura) per le determinazioni da assumere in merito all'istanza stessa. Circ. n. 90/S-1280 dell'11 aprile 1996 Conclusioni Dopo avere esaminato la normativa di riferimento, la principale giurisprudenza e la relativa prassi, si deve concludere che nell’ambito dei procedimenti di separazione e di divorzio, possono sussistere diversi casi in cui una delle parti potrà legittimamente richiedere copia dei documenti fiscali detenuti dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza. Nello specifico la richiesta potrebbe essere finalizzata ad ottenere: Pagina 31 Dr. Daniele Rinolfi copia dell’intera dichiarazione dei redditi o di suoi singoli quadri (come ad esempio quelli relativi alla cessione di quote o azioni) relativamente ad anni che non sono stati prodotti in giudizio; • copia dell’intera dichiarazione dei redditi o di suoi singoli quadri relativamente ad anni che sono stati prodotti in giudizio e ciò al fine di verificare l’esattezza dei dati indicati; • copia delle denunce di successione al fine di potere verificare la modifica delle condizioni economiche di una delle parti; • copia dei documenti relativi a contratti di locazione in particolar modo se per tali contratti è stato scelto il regime della “cedolare secca”; • copia degli Studi di settore allegati alla dichiarazione, se non prodotta in giudizio, al fine di verificare la congruità dei redditi di impresa o lavoro autonomo dichiarati. Con riguardo al controllo dell’esattezza delle dichiarazioni presentate si evidenzia che la Cassazione con sentenza n. 2626 del 7 febbraio 2006 ha stabilito che” Nel giudizio di separazione dei coniugi, la slealtà processuale delle parti (che non provvedono a presentare la dichiarazione personale dei redditi ed ogni documento relativo ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune) non costituisce un criterio utilizzabile dal giudice per procedere alla quantificazione dell’assegno di mantenimento. La mancanza delle parti al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà ha altre conseguenze: sul piano delle spese processuali (art.92 c.p.c.) e in relazione alla possibilità per il giudice di trarre da quella inosservanza argomenti di prova” • Pagina 32