Dr. Daniele Rinolfi UTILIZZO DEL REDDITOMETRO QUALE

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Dr. Daniele Rinolfi UTILIZZO DEL REDDITOMETRO QUALE
Dr. Daniele Rinolfi
UTILIZZO DEL REDDITOMETRO QUALE POSSIBILE INDICATORE E MISURATORE
DEL TENORE DI VITA IN RELAZIONE ALLE SEPARAZIONI
PREMESSA
Il presente studio vuole rappresentare uno spunto di riflessione, ai fini della possibile
definizione e quantificazione del tenore di vita dei coniugi, durante il matrimonio, che come
ben noto rappresenta uno degli elementi principali ai fini della determinazione dell’assegno
di mantenimento in ipotesi di successiva separazione. Nell’ambito delle varie pronunce
giurisprudenziali in materia, non esiste ad oggi un criterio univoco e ben definito al fine
della determinazione del tenore di vita e quindi della conseguente quantificazione
dell’assegno di mantenimento.
Unica eccezione in materia può essere rappresentata dallo studio effettuato in merito al
cosiddetto “MoCaM” Modello per il Calcolo dell’Assegno di Mantenimento, che ha trovato
esplicito utilizzo in una CTU per una causa di separazione discussa presso il Tribunale di
Firenze ed i cui risultati sono stati accolti nella sentenza n.3931/2007. Pur apprezzando la
tecnicità e indubbia professionalità con cui è stato condotto lo studio, si deve evidenziare
che lo stesso è sorretto da elementi di natura statistica oltreché dagli indici di spesa delle
famiglie calcolato annualmente dall’Istat, ma non trova un vero e proprio riferimento
normativo. In particolare tale modello di calcolo è incentrato in via principale:
• sulla spesa media mensile della famiglia (il redditometro fa invece riferimento a voci di
spesa soggettive ed effettive);
• su indici di spesa limitati: n.8 riferimenti a voci di spesa alimentari e n. 11 riferimenti a
voci di spesa non alimentari. Il redditometro (in particolare quello introdotto dal DL
78/2010) fa riferimento ad oltre 100 voci di spesa;
• su campione di circa 25 mila famiglie, l’applicazione del redditometro secondo quanto
indicato dall’Agenzia Entrate è invece effettuato su un campione molto più ampio di
famiglie.
Il fatto di fare riferimento a spese medie rischia di appiattire troppo la valutazione
successiva, mentre contrariamente il redditometro tiene conto delle effettive spese
sostenute dalla famiglia e quindi con una capacità di rappresentazione del “tenore di vita”
molto più realistico. Inoltre, soprattutto in casi di evidente tenore di vita particolarmente
agiato, non sono incluse tali tipologie di voci di spesa (collaboratrice domestica –
imbarcazioni – acquisti di preziosi – viaggi all’estero – costi per la casa in montagna o al
mare – macchine di particolare potenza e costo – costi per l’iscrizione a scuole private
ecc.).
Si evidenzia poi che nella prassi di alcuni tribunali (Genova e Roma) viene già prevista in
sede di introduzione del giudizio di separazione, la richiesta ad entrambe le parti, anche ai
fini di una loro diretta assunzione di responsabilità, una auto-dichiarazione attestante le
rispettive proprietà (immobili, veicoli, altri oggetti di valore come gioielli, natanti, ecc.), e le
rispettive partecipazioni societarie, i loro effettivi redditi annuali, l’entità dei propri personali
risparmi e/o investimenti, ivi compresa l’ attuale liquidità su tutti i conti correnti intestati o
cointestati (in particolare deve essere esplicitata l’esistenza di titoli, fondi, obbligazioni,
assicurazioni…), nonché le spese che le parti mediamente sostengono per il ménage
familiare, per le loro esigenze di vita (tasse, utenze, condominio …).
Tale prassi, pare essere pienamente in linea con la legge italiana, in particolare con l’art. 4
comma 9 della legge sul divorzio, pacificamente applicabile anche ai giudizi in tema di
separazione. Detta disposizione, come noto, prevede l’obbligo dei coniugi di produrre in
sede presidenziale non solo la dichiarazione dei redditi ma “ogni documentazione relativa
ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”. In tale contesto è dunque
certamente consentito al giudice chiedere alle parti una “auto-dichiarazione”, volta a una
migliore illustrazione della propria situazione patrimoniale. E, del resto, dall’unione
matrimoniale sorgono reciproci obblighi di solidarietà, che anche in sede contenziosa
devono risolversi in un dovere di lealtà e trasparenza cui i coniugi – nonché gli avvocati –
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non possono venire meno. (Convegno Padova 11 maggio 2012 – Relazione Avvocato
Galizia Danovi)
Nell’ambito dell’esperienza maturata quale CTU e CTP nelle cause di separazione e
divorzio e della conoscenza delle norme fiscali, si ritiene che possa sussistere uno
specifico collegamento tra la determinazione del tenore di vita in ambito civilistico
(separazione) e la determinazione del tenore di vita in ambito fiscale, stabilita dall’art.38
del DPR 600/72 ovvero del cosiddetto “redditometro”.
Si cercherà, quindi, con questo studio di esaminare le varie analogie e valutare se
effettivamente sussistono i presupposti affinché lo strumento fiscale del “redditometro”
possa essere utilizzato ai fini della individuazione in ambito civilistico del tenore di vita e
conseguentemente nella determinazione della assegno di mantenimento.
LA DEFINIZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL TENORE DI VITA
Prima di procedere ad esaminare l’aspetto fiscale della determinazione del tenore di vita,
si cercherà di dare una definizione del tenore di vita e della sua valenza nei procedimenti
di separazione, considerando, comunque, che chi scrive ha natura professionale diversa
da quella legale.
Nella giurisprudenza della Corte di legittimità, in applicazione della relativa normativa, si
trova costantemente affermato il principio secondo il quale condizione essenziale per il
sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la
separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli
consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (Cass. 4 aprile
1998, n. 3490; Cass. 14 agosto 1997, n. 7630; Cass. 27 giugno 1997, n. 5762).
Pertanto il giudice dovrà previamente valutare tale tenore di vita, e soltanto all'esito di
questa operazione, potrà esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che
lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente
dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi
economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi
vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura
dello stesso (cfr. Cass. 27 giugno 1997, n. 5762).
Il giudice, ritenuto il diritto all'assegno di mantenimento, al fine di valutare la congruità dello
stesso deve:
1. prendere in considerazione il contesto sociale nel quale i coniugi hanno vissuto durante
la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e quantità dei bisogni emergenti
del coniuge istante;
2. accertare le disponibilità economiche del coniuge a carico del quale va posto l'assegno,
dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento (cfr. Cass. 30 luglio 1997, n.
7127).
Detto criterio, è stato più volte confermato ed esplicitato in successive pronunce, tra cui
spicca per l’esaustività della motivazione la sentenza n. 9915/2007, secondo la quale: “In
tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve
accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità
dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale
situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le
disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla
documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine
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economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato,
suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti quali la disponibilità di un consistente
patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e
lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti
approfondimenti, anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria, rivolti ad un
pieno accertamento delle risorse economiche dell'onerato (incluse le disponibilità
monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto
riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività,
di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
e, nell'esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come
posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l'entrata derivante dalla percezione
dell'assegno di separazione. Tali accertamenti si rendono altresì necessari in ordine alla
determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che
anch'esso deve essere quantificato, tra l'altro, considerando le sue esigenze in rapporto al
tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i
redditi di costoro”.
Sempre in tale ambito sembra, quindi, rilevante che i presupposti per la concessione di
assegno di divorzio siano rappresentati dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge
richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di
matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può
essere anche autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del
divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono
essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio. E’ onere della parte
richiedente provare, il precedente tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, anche
attraverso la produzione di documentazione fiscale risalente all'epoca dell'unione, da cui
poter quantomeno indurre l'effettivo tenore di vita sostenuto dalla coppia nonché che tale
tenore sia stato conservato successivamente alla separazione a fronte del deterioramento
delle condizioni economiche sopportato dalla richiedente. Tribunale di bologna, Cass.
Sezione I, sentenza 22 febbraio 2005 n. 542 (in Guida al Diritto, Edizione n. 34 del 3
settembre 2005, pagina 68)
Risulta anche interessante, per alcuni aspetti che esamineremo successivamente, la
sentenza n. 14252 del 25 settembre 2003 della Corte di Cassazione, con cui è stato
stabilito che l'acquisto di una barca di maggior pregio e valore della precedente costituisce
un elemento ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi per determinare
l'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione.
Precisando che per determinarne il quantum dell'assegno si deve tener conto degli
elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici,
diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti, ma
anche sulla “rilevante disponibilità economica”.
Con riguardo alla norma di riferimento si ricorda che l’articolo 5. Legge 1 dicembre 1970,
n. 898 stabilisce che:
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del
patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti
elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi
adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la
dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro
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patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi,
sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
LA DETERMINAZIONE DEL TENORE DI VITA IN BASE ALL’ART.38 DPR 600/73
LA NORMATIVA
Ai fini della determinazione del reddito desumibile dal tenore di vita e delle spese
sostenute la norma fiscale è espressamente intervenuta in materia stabilendo precisi
criteri di determinazione e valutazione ed in particolare le norme di riferimento sono le
seguenti:
•
•
Articolo 38 del DPR 600/73 (la norma)
DM 10.9.92 (i criteri di applicazione)
In particolare l’articolo 38 comma 4 del DPR 600/73 in vigore fino al 31 maggio 2010
testualmente sancisce:
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può,
in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito
complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e
circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da
quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il
reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva
individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai
predetti elementi per due o più periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per
incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi
conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento,
che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte
da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali
redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10
del decreto indicato nel secondo comma.
La nuova formulazione dell’articolo 38 comma 4 del DPR 600/73 oggi in vigore è la
seguente:
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39,
può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle
spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo
finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o
con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente
esclusi dalla formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi
indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di
appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova
contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa
a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello
dichiarato.
…………………………
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Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti
dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;
competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda
previste dalla legge.
Si evidenzia che il "Nuovo" redditometro così come modificato dal D.L. 78/2010, non ha
sostanzialmente cambiato le finalità della norma, ma unicamente modificato il criterio di
calcolo (che sarà effettuato in base a specifico software) che dovrà essere elaborato dai
tecnici del Ministero che individueranno anche i beni indice sui quali sarà possibile
calcolare il "nuovo" redditometro. I nuovi indici, che saranno aggiornati ogni due anni,
prenderanno in considerazione:
• l'analisi di "campioni significativi di contribuenti";
• il nucleo familiare del soggetto "accertato";
• l'area territoriale di appartenenza.
L’APPLICAZIONE DELLA NORMA E LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il Decreto Ministeriale 10.9.92 - in attuazione dell'art. 38 del DPR 600/73 - ha disciplinato
le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior
reddito complessivo netto in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.
Dal coordinato disposto dell'art. 38 del DPR 600/73 e del DM 10.9.92 si desume che
l'accertamento sintetico può fondarsi su tre tipologie di elementi:
1. indicatori di spesa. La tabella allegata al DM 10.9.92 quantifica la capacità di spesa
connessa alla disponibilità di determinati beni e servizi, attraverso l'applicazione di
coefficienti appositamente determinati;
2. spese per incrementi patrimoniali. Si presumono sostenute con redditi conseguiti
nell'anno in corso e nei quattro precedenti;
3. altri indicatori di capacità contributiva. Si tratta di elementi diversi dagli indici di
spesa risultanti nella tabella del DM 10.9.92
Elementi indicativi di capacità contributiva
La tabella allegata al DM 10.9.92 individua i beni e i servizi considerati indicatori di
capacità contributiva determinando gli indici e i coefficienti presuntivi di reddito o di
maggior reddito.
Individuazione dei beni e servizi
Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto, deve essere valutata la
disponibilità dei seguenti beni e servizi:
• aerei ed elicotteri da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore;
• navi e imbarcazioni da diporto;
• autoveicoli, campers, autocaravans e motocicli con cilindrata superiore a 250 c.c.;
• roulottes;
• residenze principali e secondarie;
Rilevano le residenze principali e secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo
gratuito in Italia o all'estero o in locazione non stagionale e le residenze secondarie in locazione
stagionale o in multiproprietà.
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• collaboratori familiari (a tempo pieno conviventi, a tempo parziale o non conviventi);
Non si considerano collaboratori familiari le persone addette esclusivamente all'assistenza di
infermi o invalidi.
• cavalli da corsa o da equitazione (mantenuti in proprio o a pensione);
• assicurazioni di ogni tipo.
Sono escluse le assicurazioni relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro
infortuni e malattie. Sull'illegittimità di un accertamento avente come parametro una polizza vita,
C.T. Prov. Vercelli 23.2.2009 n. 3.
In relazione a ogni tipologia di bene o servizio, la tabella allegata al DM 10.9.92 individua
una spesa di mantenimento.
Altri elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva
L'ufficio può utilizzare anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità
contributiva diversi da quelli sopra riportati. In relazione a detti elementi, il Comando
Generale della Guardia di Finanza (circ. 1/2008, Parte IV, cap. 12) ha precisato che non
possono ovviamente essere utilizzati gli importi e i coefficienti indicati nelle tabelle.
Ciò premesso, nella circolare viene specificato che a tali elementi deve essere attribuito
"un valore che possa essere esponenzialmente espressivo di una corrispondente
disponibilità reddituale".
La Guardia di Finanza riporta il seguente esempio: "se si accerta che un soggetto paghi
annualmente alcune migliaia di euro per l'iscrizione ad un circolo privato di particolare lusso e
prestigio (servizio, quest'ultimo, non contemplato nella tabella più volte menzionata), si dovrà
presuntivamente determinare un valore di riferimento espressivo di una corrispondente,
esponenziale disponibilità reddituale".
A titolo esemplificativo, la circolare 1/2008 , Parte IV, cap. 12, riporta vari elementi, non
ricompresi nella tabella prima indicata, sintomatici di capacità contributiva, quali elementi
idonei a supportare una rettifica basata sull'incremento della spesa:
• conferimenti o altri finanziamenti in società;
• acquisizione di quote societarie;
• acquisizione di titoli obbligazionari e altri strumenti finanziari e strumenti a questi
assimilati;
• acquisizione di azioni e altri strumenti finanziari a queste assimilati;
• acquisizione di altri titoli di serie o di massa;
• acquisizione di altri diritti non preventivamente definibili.
A queste devono aggiungersi:
• pagamento di consistenti rate di mutuo;
• pagamento di canoni di leasing, specie se relativi a unità immobiliari di pregio, auto di
lusso e natanti da diporto;
• pagamento di canoni per l'affitto di posti barca;
• sostenimento di spese per ristrutturazione di immobili;
• sostenimento di spese per arredi di lusso e di abitazioni;
• pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;
• pagamento di rette consistenti per la frequentazione di scuole private particolarmente
costose;
• assidua frequentazione di case da gioco;
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• partecipazione ad aste;
• frequenti viaggi e crociere;
• acquisto di beni di particolare valore (quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse storicoarcheologico);
• disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca;
• hobby particolarmente costosi (partecipazione a gare automobilistiche, rally, gare di
motonautica).
Movimentazione di ingenti somme di denaro
L'esame dei conti bancari può essere utile ai fini dell'accertamento sintetico, ove il
contribuente movimenti ingenti somme di denaro su determinati conti correnti,
incompatibili con il normale rendimento dei titoli del mercato finanziario (Cass. 29.4.2011
n. 9535).
INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEI BENI E SERVIZI
Nell'individuazione del contribuente cui devono essere imputati i beni o servizi, il decreto
fa riferimento al generico concetto di "disponibilità" (e non a proprietà, possesso o
detenzione).
L’articolo 1 comma 1 del DM 10.9.1992 stabilisce infatti:
1. La disponibilità di beni e servizi di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e descritti nella tabella allegata che fa parte
integrante del presente decreto, è valutata, ai fini della determinazione sintetica del reddito
complessivo netto delle persone fisiche ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del predetto decreto,
come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le
modalità indicate nel presente decreto.
Mentre il successivo articolo 2 del DM 10.9.1992 sancisce che:
1. I beni e servizi di cui al comma 1 dell'art. 1 si considerano nella disponibilità della persona
fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere
i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi.
2. La disposizione contenuta nel comma 1 non si applica per i beni e servizi di cui all'art. 2,
secondo comma, numeri 1), 4) e 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, se
relativi esclusivamente ad attività di impresa o all'esercizio di arti o professioni e tale circostanza
risulti da idonea documentazione
Si considerano pertanto nella disponibilità della persona fisica:
• i beni utilizzati o fatti utilizzare a qualsiasi titolo o anche di fatto;
• i servizi ricevuti o fatti ricevere a qualsiasi titolo o anche di fatto;
• i beni e/o i servizi per i quali vengono sopportati in tutto o in parte i relativi costi (art. 2 co.
1 del DM 10.9.92).
L'elemento che, ai fini del "redditometro", consente l'imputazione sintetica del reddito è,
come visto, la disponibilità del bene, concetto che prescinde dalla proprietà o
dall'usufrutto, in quanto vale "la concreta situazione fattuale data dal riscontro del potere
del soggetto di trarre dallo stesso ed in proprio favore le utilità economiche che il bene, per
sua natura, è in grado di fornire" (Cass. 20.5.2011 n. 11213 e Cass. 15.6.2001 n. 8116).
Il bene, ad esempio l'immobile, si considera nella "disponibilità" del contribuente quando
questi vi risieda normalmente, nonostante la proprietà sia dei genitori o del coniuge.
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Sostenimento delle spese di manutenzione del bene
Il DM 10.9.92, all'art. 2, prevede che si considerano nella disponibilità del contribuente i
beni e/o i servizi per i quali vengono sopportati in tutto o in parte i relativi costi.
Pertanto, il contribuente può contestare alla radice l'accertamento dimostrando che il
bene, in realtà, è nella disponibilità di terzi (ad esempio del coniuge o di altro familiare). A
tal fine, è necessario provare che le spese siano effettivamente sostenute dal terzo.
Nell'ipotesi esaminata da Cass. 20.5.2011 n. 11213, non è stata ritenuta sufficiente la
produzione della quietanza di pagamento dell'assicurazione dell'auto, siccome detto
documento, nonostante rechi il nome di un soggetto terzo, non dimostra che questi abbia
materialmente erogato le somme per il premio assicurativo.
Tale aspetto è molto importante: occorre, ai fini difensivi e, soprattutto, cautelativi, che il
soggetto che sostiene le spese ad esempio dell'auto lo faccia, per quanto possibile,
mediante mezzi elettronici di pagamento, o comunque tramite mezzi che possano
costituire prova, nel senso descritto (a titolo esemplificativo, mediante bancomat si evince
materialmente chi è che paga, per esempio, il bollo auto, o chi fa benzina).
Rilevanza della "famiglia fiscale"
La disponibilità del bene deve essere vagliata con riferimento al nucleo familiare del
contribuente, e ciò anche nell'accertamento sintetico ante D.L. 78/2010.
Per effetto del D.L. 78/2010, gli emanandi decreti dovranno tenere nella dovuta
considerazione il nucleo familiare del contribuente.
Quindi, l'imputazione reddituale deve essere diminuita (o azzerata) qualora il contribuente
dimostri che le spese del bene sono sostenute dal coniuge, in virtù della solidarietà
familiare (C.T. Prov. Crotone 7.4.2011 n. 26).
In questo caso, se il contribuente prova che le spese sono sostenute dal coniuge,
potrebbe venire meno, in tutto o in parte, la disponibilità del bene, con tutto ciò che ne
potrebbe conseguire in tema di sussistenza dello scostamento tra dichiarato e accertato.
In certe ipotesi, non è stata ritenuta necessaria la produzione della prova documentale atta
a dimostrare l'elargizione del denaro proveniente dal padre, siccome "appare sufficiente la
valutazione di idoneità delle risorse provenienti dallo svolgimento dell'attività professionale
paterna per fare fronte ai costi della gestione familiare ivi compresa l'acquisizione
dell'autovettura" (C.T. I° Trento 23.9.2010 n. 73).
Non si dimentichi che, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 9.8.2007 n. 49/E se, da un
lato, gli elementi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento del contribuente
possono trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri familiari, per contro, è possibile
individuare soggetti che - intestando beni e servizi ad altri familiari - non sembrano
rappresentare posizioni fiscali a rischio.
Beni in comunione legale
Al fine di confutare la disponibilità del bene, non è sufficiente affermare che esso è stato
acquistato in regime di comunione legale, per cui dovrebbe essere imputato, ai fini
"redditometrici", a entrambi i coniugi, siccome, come del resto prevede l'art. 179 c.c., la
presenza della comunione legale non esclude che taluni beni, acquistati in vigenza di tale
regime, cadano effettivamente in comunione, da qui la necessità di produrre almeno l'atto
di acquisto (Cass. 20.5.2011 n. 11213).
Nonostante il contribuente riesca a dimostrare che, ai fini civili, il bene è in comunione
legale, ciò, a nostro avviso, può non essere sufficiente per sostenere che è nella
disponibilità di entrambi i coniugi, siccome questo è legato, come visto, all'effettivo
sostenimento delle spese.
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Intestazione fittizia di beni ad altra persona fisica
Il "redditometro" può trovare applicazione anche qualora il soggetto "accertato" abbia
formalmente intestato il bene indice di capacità contributiva ad altro soggetto.
In tal caso, però, "è necessario che la precedente attività di controllo abbia consentito di
acquisire prove certe e sicure della concreta riferibilità all'interponente stesso del reddito o
del cespite intestato ad un prestanome o, quanto meno, elementi indiziari gravi, precisi,
concordanti" (circ. Guardia di Finanza 1/2008, Parte IV, cap. 12).
Ad esempio, l'intestazione fittizia può essere desunta:
• dal frequente utilizzo del bene da parte di un soggetto diverso dal formale intestatario;
• dall'individuazione del soggetto che ha sostenuto le spese di mantenimento del bene.
D'altro canto, il contribuente è legittimato a eccepire che l'intestazione del bene è solo
formale, dimostrando che le spese di manutenzione sono sostenute da terzi (Cass.
8.6.2000 n. 7802).
In particolare, ove, in sede di questionario, il contribuente abbia ammesso la proprietà di
determinati beni, è legittimo che l'ufficio presuma il possesso di redditi adeguati. Il
contribuente che intenda sostenere che i beni sono di pertinenza di altri soggetti non può
limitarsi a eccepire di essere un mero prestanome, ma "occorre dare la dimostrazione
rigorosa che trattasi di cespiti tassabili in capo ad altre persone" (Cass. 18.6.2002 n.
8738).
Beni individuati nel DM 10.9.92 e attività d'impresa
I beni e servizi relativi esclusivamente all'attività d'impresa o all'esercizio di arti e
professioni non sono considerati indicatori di capacità contributiva ai fini dell'accertamento
sintetico (art. 2 co. 2 del DM 10.9.92).
Tale circostanza deve risultare da idonea documentazione, e, secondo Cass. 3.5.2011 n.
9549, occorre che, nella specie, l'autovettura, sia stata annotata nel registro dei beni
ammortizzabili, posto che tale condizione, sempre secondo la Corte, consente la
deducibilità ai fini IRPEF dei relativi costi.
L'assunto dei giudici, di per sé considerato, appare discutibile, siccome l'annotazione nel
registro dei beni ammortizzabili non è una conditio sine qua non per la deducibilità (quindi,
a contrario, dal mancato inserimento del bene nel registro non si può desumere
automaticamente che l'auto è utilizzata a fini personali e non nell'ambito dell'attività
aziendale). L'art. 2 del DM 10.9.92 stabilisce espressamente che la "quantificazione
redditometrica" non scatta se i beni sono utilizzati nell'esercizio di attività imprenditoriali o
professionali, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione, documentazione non
circoscritta dalla norma al registro dei beni ammortizzabili.
Formale adibizione dei beni ad attività d'impresa
Il contribuente potrebbe formalmente adibire il bene ad attività di impresa o di lavoro
autonomo. La circ. 1/2008, Parte IV, cap. 12 del Comando Generale della Guardia di
Finanza specifica che, oltre al riscontro dell'effettivo utilizzo del bene da parte
dell'interponente, occorre verificare il soggetto che materialmente ha sostenuto le spese di
acquisizione e di fruizione del bene.
In particolare:
• se le risorse provengono dall'effettivo utilizzatore, si ritiene applicabile l'art. 37 co. 3 del
DPR 600/73, relativo all'interposizione fittizia, ma "gli elementi probatori a sostegno della
prospettata interposizione devono essere particolarmente pregnanti e significativi";
• se le risorse provengono dall'attività di impresa o di lavoro autonomo, l'accertamento
deve avvenire mediante l'eventuale recupero a tassazione dei costi, posto che potrebbe
sussistere l'ipotesi di impiego personale di beni all'interno dell'impresa.
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Dr. Daniele Rinolfi
Intestazione di beni ad una società
Potrebbe accadere che i verificatori rinvengano elementi idonei a dimostrare la formale
intestazione del bene ad una società.
Nella suddetta ipotesi, la circ. 1/2008, Parte IV, cap. 12 del Comando Generale della
Guardia di Finanza prevede che occorre tenere nella dovuta considerazione:
• la disciplina dettata in tema di società non operative;
• lo schema dell'interposizione fittizia ex art. 37 del DPR 600/73.
Muovendo da tali considerazioni, la circolare precisa che, qualora vi siano gli estremi
dell'intestazione fittizia di beni ad una società rientrante nell'ambito di applicazione del co.
1 dell'art. 30 della L. 724/94, occorre procedere al test di operatività.
Il nuovo redditometro
Come già evidenziato il "Nuovo" redditometro (come modificato dal D.L. 78/2010), non ha
sostanzialmente cambiato le finalità della norma, ma unicamente modificato il criterio di
calcolo, (includendo un numero molto maggiore di indici e spese) ed in particolare
prendendo in considerazione:
• l'analisi di "campioni significativi di contribuenti";
• il nucleo familiare del soggetto "accertato";
• l'area territoriale di appartenenza.
In merito alla composizione del nucleo familiare si evidenziano quelle che saranno le
principali tipologie di riferimento
Mentre con riferimento all’aera geografica la suddivisione sarà la seguente:
Vengono, inoltre, notevolmente ampliate le spese da utilizzare ai fini della determinazione
del reddito, questo sia in considerazione delle mutate esigenze economiche della famiglia
e delle diverse tipologie di consumi, sia dell’affinazione dello strumento di calcolo (che
quindi “dovrebbe” essere più preciso. A titolo esemplificativo con il “vecchio” redditometro
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Dr. Daniele Rinolfi
il peso di una collaboratrice domestica “colf” determinava un reddito di circa € 56.000
questo in considerazione del fatto che negli anni passati la “colf” l’avevano solo le famiglie
benestanti. Ma tale aspetto è notevolmente mutato ed oggi la cosiddetta “badante” è
presente in un numero molto elevato di famiglie, e pertanto il peso di tale spesa, ai fini
della determinazione del reddito si è ridotto, tanto da venire richiesto solo l’indicazione dei
contributi previdenziali corrisposti. Il nuovo redditometro è basato principalmente sulla
considerazione della “futilità” della spesa sostenuta, ovvero le spese meno necessarie (ad
es. cure di bellezza, giochi, circoli esclusivi) avranno un peso maggiore rispetto alle spese
di primaria necessità (ad es. energia elettrica, gas ecc.)
Nell’ambito del nuovo redditometro vengono allo stato prese in considerazione oltre 100
voci, rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana, indicative di capacità di spesa,
che contribuiscono congiuntamente alla stima del reddito e quindi con un certo grado di
attendibilità alla determinazione del tenore di vita della famiglia.
Le voci si possono aggregare in 7 categorie:
• ABITAZIONE
• MEZZI DI TRASPORTO
• ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI
• ISTRUZIONE
• ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE E CURA DELLA PERSONA
• ALTRE SPESE SIGNIFICATIVE
• INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI NETTI
ABITAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ABITAZIONE PRINCIPALE
ALTRE ABITAZIONI
MUTUI
RISTRUTTURAZIONI
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
COLLABORATORI DOMESTICI
ELETTRODOMESTICI
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
ARREDI
ENERGIA ELETTRICA
TELEFONIA FISSA E MOBILE
GAS
MEZZI DI TRASPORTO
•
•
•
•
•
•
•
AUTOMOBILI
MINICAR
CARAVAN
MOTO
NATANTI ED IMBARCAZIONI
AEROMOBILI
MEZZI DI TRASPORTO IN LEASING O NOLEGGIO
ASSICURAZIONI
•
•
•
•
•
RESPONSABILITÀ CIVILE
INCENDIO E FURTO
VITA
DANNI
INFORTUNI
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Dr. Daniele Rinolfi
•
•
MALATTIA
ALTRO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
•
•
•
OBBLIGATORI
VOLONTARI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
ISTRUZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ASILI NIDO
SCUOLA PER L’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
CORSI DI LINGUE STRANIERE
SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO
CORSI UNIVERSITARI
TUTORAGGIO, CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
MASTER
CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI
ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE CURA DELLA PERSONA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ATTIVITÀ SPORTIVE
CIRCOLI CULTURALI
CIRCOLI RICREATIVI
CAVALLI
ABBONAMENTI PAY-TV
GIOCHI ON-LINE
ABBONAMENTI EVENTI SPORTIVI E CULTURALI
VIAGGI ORGANIZZATI
ALBERGHI
CENTRI BENESSERE
ALTRI SERVIZI PER LA CURA DELLA PERSONA
ALTRE SPESE SIGNIFICATIVE
•
•
•
•
•
•
OGGETTI D’ ARTE O ANTIQUARIATO
GIOIELLI E PREZIOSI
VETERINARIE
DONAZIONI IN DENARO A FAVORE DI ONLUS E SIMILI
ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE
DONAZIONI EFFETTUATE
INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI NETTI
(separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente ed all’anno in stima)
• QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• FONDI D’INVESTIMENTO
• DERIVATI
• CERTIFICATI DI DEPOSITO
• PRONTI CONTRO TERMINE
• BUONI POSTALI FRUTTIFERI
• CONTI DI DEPOSITO VINCOLATI
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Dr. Daniele Rinolfi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ALTRI PRODOTTI FINANZIARI
VALUTA ESTERA
ORO
NUMISMATICA
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
FONDI D’INVESTIMENTO
DERIVATI
CERTIFICATI DI DEPOSITO
PRONTI CONTRO TERMINE
BUONI POSTALI FRUTTIFERI
CONTI DI DEPOSITO VINCOLATI
ALTRI PRODOTTI FINANZIARI
VALUTA ESTERA
ORO
NUMISMATICA
DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO NETTO
La procedura per la determinazione del reddito complessivo netto attribuibile al
contribuente, con lo strumento del “vecchio” redditometro prevede le seguenti fasi:
1. si prendono in considerazione gli importi indicati in tabella relativi a ciascun bene o
servizio disponibile. Tali importi sono proporzionalmente ridotti se:
- il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti (diversi da familiari a carico);
- il contribuente sopporta solo in parte le spese relative al bene o servizio;
- il bene o servizio è utilizzato nell'esercizio di impresa o di arti o professioni;
- la disponibilità del bene o servizio non si è protratta per l'intero anno;
2. si moltiplica ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella. Vengono
così ottenuti i valori di reddito presunti in relazione a ciascun bene o servizio;
Occorre tenere conto di eventuali riduzioni, quali, ad esempio, la riduzione del 10% per
anno, fino a un massimo del 40%, prevista per gli autoveicoli e gli altri mezzi di
trasporto, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.
3. si sommano i singoli valori ottenuti, procedendo ai seguenti abbattimenti progressivi
(art. 3 co. 4 del DM 10.9.92):
- il valore più elevato deve essere preso in considerazione per intero;
- il secondo valore deve essere ridotto del 40%;
- il terzo valore va ridotto del 50%;
- il quarto valore deve essere ridotto del 60%;
- i valori successivi devono essere ridotti dell'80%;
4. si aggiunge al valore così ottenuto l'eventuale quota (pari ad un quinto) relativa agli
incrementi patrimoniali.
La somma dei valori attribuibili ai singoli beni o servizi determina il reddito complessivo
netto del contribuente come espressione della presunta capacità contributiva determinata
sinteticamente.
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Dr. Daniele Rinolfi
Si riporta di seguito un esempio di calcolo con vecchio redditometro.
Bene o servizio
Autovettura di 2 anni da 21 HP a
benzina (4.182,77 euro + 244,43
euro per ogni HP eccedente i 20 HP)
Abitazione principale di proprietà a
Milano di 120 mq (27,43/mq annui)
Residenza secondaria di proprietà in
Liguria di 100 mq detenuta a titolo
gratuito (11,295/mq annui)
Collaboratrice familiare convivente
a tempo pieno
Incremento patrimoniale dell'anno
(un quinto di 50.000,00 euro)
Totale
reddito
sintetico
attribuibile
Importo ex
Coefficiente
DM 10.9.92
Valore
attribuibile
Abbattimenti
progressivi
Reddito lordo
attribuibile
4.427,72
7
30.990,4
40%
18.594
3.291,6
4
13.166,4
50%
6.583
1.129,5
5
5.647,5
60%
2.259
16.295,45
4
65.181,8
-
-
10.000,00
-
65.182
-
10.000
102.618
Si riporta di seguito un esempio di calcolo con nuovo redditometro.
Voci di spesa
Abitazione principale
Altre abitazioni
Mutui
Gas
Energia elettrica
Telefonia fissa e mobile
Collaboratore domestico
Contributi obbligatori
Istruzione
Tempo libero e cura della
persona
Mezzi di trasporto
Spese mediche
Assicurazioni
Reddito familiare stimato
Coppia con un figlio a Milano
Copia con tre figli a Napoli
Milano appartamento edilizia
popolare (100 mq2)
Bari 1/3 appartamento edilizia
popolare (90 mq2) – Matera ½
appartamento edilizia civile (100 mq2)
Napoli appartamento edilizia popolare
(90 mq2)
5.000
1.000
800
650
1.500
-
300
800
650
1.500
120 (corso di lingua)
2.000 (vacanza studio)
550 (corso di nuoto)
700 (palestra)
3.000 (vacanze)
Autoveicolo di 78 Kw
Motoveicolo di 17 Kw
2.000
1.300
120 (corso di lingua)
2.000 (vacanza studio)
550 (corso di nuoto)
700 (palestra)
3.000 (vacanze)
Autoveicolo di 60 Kw
Motoveicolo di 10 Kw
2.500
1.000
73.000
61.000
IL CASO CONCRETO
In relazione ad una possibile applicazione del redditometro, nell’ambito di una
separazione, si provvede ad illustrare un caso di recente analizzato.
Nella fattispecie il Tribunale di Ravenna aveva stabilito la determinazione dell’assegno di
mantenimento (circa € 2.000 mensili) utilizzando come parametro i Redditi netti dei coniugi
riferiti al periodo precedente la separazione. In particolare il reddito dei coniugi era così
evidenziato:
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Dr. Daniele Rinolfi
Redditi netti Moglie
Anno
Reddito netto
2001
2002
€ 37.385
€ 21.995
Reddito medio 2001 - 2003
2003
€ 18.168
€ 25.849
Redditi netti marito
Anno
Reddito netto
2002
2003
€ 48.019
€ 49.256
Reddito medio 2002 - 2005
2004
€ 68.528
2005
€ 47.177
€ 53.245
Successivamente alla separazione la moglie:
• ha acquistato due immobili (uno nel 2010 per € 100.000, l’altro nel 2011 per €
170.000);
• si è trasferita in un appartamento di proprietà dei propri genitori (appartamento di
circa mq2 150);
• ha avuto in assegnazione del marito un immobile in campagna (appartamento di
circa mq2 70) che utilizza per le vacanze;
• ha acquistato un autovettura (auto a benzina di 20 HP);
• ha iniziato ad usufruire dei servizi di una collaboratrice domestica (circa 600 ore
annuali).
Tenuto conto di tutti questi aspetti che determinano una presumibile modificazione della
situazione economica a favore della moglie, si è provveduto in base a quanto stabilito
dalla normativa sul redditometro a determinare il nuovo reddito presuntivo in capo a
quest’ultima.
In particolare in applicazione di quanto già evidenziato, l’applicazione della normativa sul
redditometro ha evidenziato la seguente situazione:
Anno
Reddito presunto
2011
€ 39.889
2010
€ 39.889
2009
€ 39.889
Incrementi patrimoniali
Totale reddito presunto
€ 34.000
€ 73.889
€ 54.000
€ 93.889
€ 54.000
€ 93.889
In considerazione che la determinazione dell’assegno era stata effettuata sulla
consistenza dei redditi netti, si è provveduto a determinare l’importo del reddito netto che
ha determinato, i seguenti valori:
Anno
2011
Reddito netto presunto
€ 47.392
Reddito medio moglie 2009 - 2011
2010
€ 58.493
2009
€ 58.493
€ 54.792
Sempre con riguardo al medesimo periodo di riferimento, il marito ha evidenziato, sulla
base delle proprie dichiarazioni dei redditi, la seguente situazione reddituale:
Anno
2008
Reddito netto
€ 50.710
Reddito medio 2009 - 2010
2009
€ 52.730
2011
€ 51.200
€ 51.547
Pagina 15
Dr. Daniele Rinolfi
Pare, dunque, evidente, che rispetto al periodo antecedente la separazione, si sia
concretizzato un netto mutamento delle condizioni economiche delle parti, a netto favore
della moglie. Pertanto alla luce dell’analisi effettuata il marito provvederà a chiedere una
revisione dell’assegno di mantenimento che oggi deve versare alla moglie.
CONCLUSIONI
Sembrerebbe evidente alla luce di quanto sopra esaminato che sussistono evidenti
analogie tra la determinazione del tenore di vita in sede civilistica e del tenore di vita in
sede fiscale. Sicuramente gli elementi ai fini della quantificazione del tenore di vita sono i
medesimi (abitazioni, auto, domestici, viaggi, spese varie ecc.), l’unica differenza è che in
sede civile non esiste un criterio per la sua quantificazione, mentre in sede fiscale sono
previsti criteri precisi per la sua quantificazione. Sembrerebbe pertanto possibile, che lo
strumento fiscale, basato su un preciso disposto normativo e su elementi oggettivi possa
trovare applicazione anche in ambito civile ed essere quindi di ausilio ai fini della
quantificazione numerica del tenore di vita e conseguentemente della determinazione
dell’assegno di mantenimento.
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Dr. Daniele Rinolfi
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI FISCALI/AMMINISTRATIVI NEI CASI DI
SEPARAZIONE E DIVORZIO
PREMESSA
Recente articolo apparso sulla stampa specializzata (Il sole 24 ore del 21 febbraio 2011
pag. 10) ha portato ad esaminare in maniera approfondita il diritto di accesso delle parti in
relazione all’acquisizione dei dati reddituali dell’ex coniuge nell’ambito del procedimento di
separazione divorzio.
Come è ben noto per la determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge
economicamente più debole e dei figli la conoscenza dei redditi effettivi e di altri elementi
patrimoniali risulta uno degli elementi di primaria rilevanza.
In via generale si deve evidenziare che il diritto di accesso ai dati reddituali trova espressa
regolamentazione nelle seguenti norme:
•
Legge 7 agosto 1990 n.241
“Nuove norme in materia di
procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
•
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Il presente regolamento disciplina le modalità di
esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto
stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di
seguito denominata: legge.”
L’accesso ai dati e documenti amministrativi, risulta regolamentato in via principale dal
combinato disposto dei seguenti articoli della Legge n..241/90:
•
22 Definizioni e principi in materia di accesso
•
23 Ambito di applicazione del diritto di accesso
•
24 Esclusione dal diritto di accesso
•
25 Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi.
•
27 Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
•
28 Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
La richiamata normativa ha trovato peraltro esplicito riscontro ed affermazione in recenti
sentenze e dispositivi del Consiglio di stato e progressivamente di tutti i Tar interessati, ed
inoltre da parte della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
LA NORMATIVA
Come già indicato si deve rammentare che la legge 241/90 è stata emanata per
regolamentare il diritto e le modalità di accesso dei singoli cittadini agli atti ed ai documenti
in possesso della Pubblica Amministrazione.
Diritto di accesso
In particolare l’articolo 22 definisce i principi in tema di diritto di accesso
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori
di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale è chiesto l'accesso;
c)
per
«controinteressati»,
tutti
i
soggetti,
individuati
o
facilmente individuabili in base alla natura del documento
richiesto,
che
Pagina 17
Dr. Daniele Rinolfi
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso
il
loro
diritto
alla
riservatezza;
d) per «documento amministrativo»,
ogni
rappresentazione
grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica
o
di
qualunque
altra
specie
del
contenuto
di
atti,
anche
interni o
non
relativi
ad
uno
specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività
di
pubblico
interesse,
indipendentemente
dalla
natura
pubblicistica
o
privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per «pubblica
amministrazione»,
tutti
i
soggetti
di
diritto
pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L’accesso ai
documenti
amministrativi,
attese
le
sue
rilevanti
finalità
di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne
l’imparzialità e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad
eccezione
di
quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in
possesso
di
una
pubblica
amministrazione che non abbiano forma di
documento
amministrativo,
salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
accesso
a
dati
personali
da
parte
della
persona
cui
i
dati
si
riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti
amministrativi
da
parte
di
soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in
materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto
del
Presidente
della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
si
informa
al
principio
di
leale
cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si
chiede di accedere.
Ai fini di potere esercitare il diritto di accesso ai documenti, il coniuge deve quindi avere
“un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata
e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.
Tale diritto è da ritenersi legittimamente ravvisabile, nel caso di separazione e/o divorzio,
nell’esplicito interesse a consentire al coniuge di potere esercitare il proprio diritto a
vedersi riconosciuto ed attribuito l’assegno di mantenimento, che ogni mese il coniuge
obbligato deve versare per il proprio mantenimento e per quello di eventuali figli.
In merito si deve qui rammentare che l’interesse giuridicamente rilevante e che il coniuge
intende tutelare è stabilito da preciso disposto normativo ovvero, in via generale,
dall’articolo 156 codice civile che testualmente sancisce:
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile
la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento,
qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi
dell'obbligato.
Per quanto concerne poi la natura del documento amministrativo la stessa norma all’art.
22 comma 1, lettera d),stabilisce che si debbano intendere come tali tutti i documenti ed
atti detenuti da pubbliche amministrazioni ed utilizzate ai fini dell’attività amministrativa.
per
«documento
fotocinematografica,
amministrativo»,
elettromagnetica
ogni
o di
rappresentazione
grafica,
qualunque altra specie
del
Pagina 18
Dr. Daniele Rinolfi
contenuto
di
atti,
anche
interni
o
non
relativi
ad
uno specifico
procedimento,
detenuti
da
una
pubblica
amministrazione
e
concernenti
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale;
Deve, quindi, convenirsi che appare impossibile escludere dalla definizione di documento
amministrativo le dichiarazioni fiscali, poiché la formulazione legislativa ricomprende
anche i documenti detenuti da una Pubblica Amministrazione indipendentemente dalla
natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Pertanto, a nulla rileva
che la dichiarazione dei redditi la si consideri semplice dichiarazione di scienza,
confessione stragiudiziale o, addirittura, negozio unilaterale di ricognizione di debito. Tutti i
documenti in possesso di una Pubblica Amministrazione rientrano nella sfera di
applicazione della normativa in materia di accesso.
Ambito di applicazione del diritto di accesso
L’articolo 23 stabilisce poi l’ambito di applicazione del diritto di accesso
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome
e speciali, degli
enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei
confronti delle Autorità
di
garanzia
e
di
vigilanza
si esercita
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo
24.
La norma esplicitamente stabilisce, quindi, che tale diritto sia esercitabile nei confronti di
tutte le pubbliche Amministrazione e quindi nel caso della dichiarazione dei redditi o di
altro atto o documento equipollente con riguardo ai vari uffici dell’Agenzia Entrate e
Comandi della Guardia di Finanza.
Con riguardo ai documenti acquisibili presso i vari organi della PA, si può sinteticamente
evidenziare quali dichiarazioni od atti equipollenti sono nella disponibilità dei diversi enti:
Agenzia Entrate
G.d.F.
I.N.P.S
Dichiarazioni
redditi
Contratti
locazione
Denuncia
successione
Estratto conto
contributivo
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
Esclusione del diritto di accesso
Successivamente la norma evidenzia all’articolo 24 i casi in cui il diritto di accesso non è
consentito
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di
divieto
di
divulgazione
espressamente
previsti
dalla
legge,
dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai
sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari
norme che li regolano;
c)
nei confronti dell'attività
della
pubblica
amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi
generali,
di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d)
nei
procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi
a terzi.
Pagina 19
Dr. Daniele Rinolfi
2. Le singole pubbliche amministrazioni
individuano
le
categorie
di
documenti da esse formati o comunque rientranti
nella
loro
disponibilità
sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un
controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove
sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al
comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti
di
tale
connessione. A tale fine le pubbliche
amministrazioni
fissano,
per
ogni
categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi
sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di
sottrazione
all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'articolo
12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una
lesione,
specifica
e
individuata,
alla
sicurezza
e
alla
difesa
nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla
correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle
ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione,
di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c)
quando
i
documenti
riguardino
le
strutture,
i
mezzi,
le
dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali
alla
tutela
dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con
particolare riferimento
alle
tecniche
investigative,
alla
identità delle
fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte,
all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di
persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con
particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale
e
commerciale
di
cui
siano
in concreto
titolari,
ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli
stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del
relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e
giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.
In relazione all’indicato elenco ed alle vicende relative alla pubblicazione di dati reddituali e
della supposta violazione della normativa sulla “privacy” si può affermare che i dati
afferenti la posizione fiscale di un soggetto rivestono la qualifica di dati non sensibili e,
pertanto, il relativo trattamento, ovvero le modalità di acquisizione e di utilizzo dei dati
stessi, dovrà seguire le regole meno rigide rispetto a quelle previste per il trattamento dei
Pagina 20
Dr. Daniele Rinolfi
dati sensibili. Al riguardo si rammenta che sono dati sensibili, i dati personali idonei a
rivelare:
• l'origine razziale ed etnica;
• le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;
• le opinioni politiche;
• l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico, sindacale;
• nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il D.Lgs. n. 196/2003, dunque, è rivolto alla tutela delle persone e degli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Il legislatore non ha sancito un divieto di trattare
dati personali, ma ha stabilito regole di circolazione dei dati diversificate in ragione degli
interessi ivi sottesi. Ridefinire le regole che presiedono alla circolazione delle informazioni
personali non equivale ad impedire la circolazione di quelle informazioni, ma significa
consentire la circolazione ad altre condizioni, o meglio consentirla nel rispetto di regole
certe.
Il decreto non ha introdotto un regime di assoluta riservatezza dei dati, ma si deve
verificare caso per caso l'esistenza di altri diritti o di interessi meritevoli di pari o superiore
tutela. Tra tali diritti rientra, certamente, l'accesso ai documenti amministrativi nell’ipotesi in
cui si intenda tutelare un proprio diritto.
Considerato, inoltre, il generale atteggiamento da parte dell’Agenzia Entrate verso tali tipi
di richieste, che usualmente è di totale rifiuto, (sia per mancata conoscenza della norma,
sia per mancate istruzione da parte delle Direzioni Regionali e Nazionali) si deve
evidenziare che il motivo di diniego generalmente opposto, è quello di violazione del
segreto di ufficio di cui all’art. 68 DPR 600/73 che, peraltro, così sancisce:
É
considerata
violazione
del
segreto
d'ufficio
qualunque
comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine
informazione
o
del giudice, salvo
i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni,
diverse
dal
contribuente
dell'amministrazione
componenti
delle
o
da
chi
e
dalla
finanziaria
commissioni
di
cui
di legittimità
rappresenta,
guardia
all'art.
comunali e dei consigli tributari, dai
controllo
lo
45,
di
dai
dal
finanza
membri
personale
nonché
dei
dai
consigli
membri dei comitati che esercitano il
sugli atti dei comuni
e dal personale dei comuni che
partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio
la comunicazione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni dei redditi.
Inoltre l’articolo 28 della legge 241/90 sancisce che:
1. L'articolo 15 del testo
degli impiegati civili
Repubblica
10
unico
delle
disposizioni
concernenti
lo statuto
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
gennaio
1957,
n. 3,
è sostituito
dal seguente:
«Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere
segreto
d'ufficio.
il
Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni
riguardanti provvedimenti od
operazioni amministrative, in corso o concluse,
ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di
fuori
delle
accesso.
ipotesi
Nell'ambito
e
delle
delle
ufficio rilascia copie ed
modalità
proprie
estratti
previste
attribuzioni,
dalle
norme
l'impiegato
sul
diritto
preposto
ad
di
un
di atti e documenti di ufficio nei casi non
vietati dall'ordinamento».
Pagina 21
Dr. Daniele Rinolfi
Si deve pertanto concludere che le motivazioni di diniego opposte generalmente
dall’Agenzia delle Entrate inerenti il segreto d’ufficio, sono totalmente prive di fondamento
e viziate da eccesso di potere sotto il falso presupposto di fatto.
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
Per quanto concerne le modalità di accesso la norma evidenzia all’articolo 25 i seguenti
aspetti:
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame
ed
estrazione
copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati
presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio
subordinato soltanto al
rimborso
del
costo
di
di
dalla
copia
riproduzione,
di
è
salve
le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e
di
visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere
rivolta
all'amministrazione
che
ha
formato
il
documento
o
che
lo
detiene
stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei
casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e
4.
Decorsi
respinta.
inutilmente
In
caso
differimento
dello
trenta
di
giorni
diniego
stesso ai
debbono
dalla
essere motivati.
richiesta,
dell'accesso,
questa
espresso
o
si
intende
tacito,
o
di
sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente
può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma
5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
amministrazioni
comunali,
provinciali
competente per ambito territoriale,
suddetta
determinazione.
Qualora
nei
e
confronti degli atti delle
regionali, al difensore civico
ove costituito, che sia riesaminata la
tale
organo
non
sia
stato
istituito,
la
competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale
immediatamente
centrali
e
Commissione
superiore.
periferiche
per
Nei
confronti
dello
degli
atti
delle
Stato tale richiesta è
l'accesso
di
cui
all'articolo
amministrazioni
inoltrata
27
presso la
nonchè
presso
l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso
si pronunciano entro trenta giorni dalla
presentazione
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende
civico o la Commissione per
l'accesso
differimento, ne informano il
disponente. Se questa non
emana
ritengono
richiedente
il
e
Scaduto
respinto.
Se il difensore
illegittimo
il diniego o il
lo
provvedimento
dell'istanza.
comunicano
all'autorità
confermativo motivato entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
del
difensore civico o della
Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia
rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al
decorre
della
dalla
sua
data
di
istanza
al
ricevimento,
difensore
l'accesso è negato o differito per
riferiscono
a soggetti terzi,
da
civico
motivi
parte
o
comma
5
del richiedente, dell'esito
alla Commissione stessa. Se
inerenti ai dati personali che si
la Commissione provvede, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di
dieci
giorni
dalla
richiesta,
decorso inutilmente il quale il parere si
Pagina 22
Dr. Daniele Rinolfi
intende reso. Qualora un procedimento
titolo I della parte III
cui agli articoli 154,
di cui alla sezione III del capo I del
del decreto legislativo 30 3giugno 2003, n. 196, o di
157,
158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n.
196 del
2003, relativo al trattamento
pubblico
di
pubblica
interessi
una
amministrativi,
parere,
amministrazione,
il
Garante
obbligatorio
e
per
non
la
di
protezione
vincolante,
dati
personali
l'accesso
dei
della
dati
ai
personali
Commissione
per
da
parte
documenti
chiede
il
l'accesso
ai
documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la
pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre
quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
5.
Le
controversie
relative
all’accesso
ai
documenti
amministrativi
sono
disciplinate dal codice del processo amministrativo.
Come evidenziato la richiesta di accesso ai dati e documenti amministrativi deve essere
effettuata in forma scritta e motivata, deve essere cioè evidenziato il diritto che il coniuge
intende tutelare e per il quale, quindi, sorge il diritto, stabilito dalla legge, ad avere copia
dei documenti amministrativi richiesti. Si ritiene che oltre a tale aspetto, sia opportuno
indicare nella domanda sentenze e/o dispostivi giurisprudenziali favorevoli alla domanda di
accesso. Si consiglia, inoltre, di allegare alla domanda di accesso, copia del dispositivo
del Tribunale in cui viene indicato l’obbligo delle parti di presentare le dichiarazioni dei
redditi. Tale circostanza potrebbe sicuramente agevolare l’accoglimento della domanda e
superare così il radicato (ma ingiustificato) diniego da parte dell’Agenzia Entrate.
La norma stabilisce poi che l’organo della pubblica amministrazione, nel nostro caso
l’Agenzia Entrate, deve fornire entro 30 giorni parere motivato nel caso di diniego, richiesta
che, comunque, si intende respinta nel caso in cui nel termine indicato (30 giorni)
l’Amministrazione non fornisca alcun parere od il documento richiesto.
Contro tale diniego o silenzio rifiuto, entro 30 giorni decorrenti da tale data (diniego o
silenzio rifiuto) è ammesso ricorso da parte del soggetto interessato a:
•
Tribunale Amministrativo Regionale
•
Commissione accesso dati c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sicuramente la presentazione del ricorso presso la Commissione accesso dati risulta
molto più agevole oltreché assi meno oneroso (si pensi solo all’aspetto del contributo
unificato e devi vari bolli) per la parte interessata.
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
Per quanto riguarda la costituzione della richiamata Commissione l’articolo 27 sancisce:
1. È istituita presso la
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri
la
del
Consiglio dei
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente
Ministri,
sentito
il
Consiglio
dei
Ministri.
Essa
è
presieduta
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
dal
ed
è
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai
Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale
legge
2
aprile
1979,
n.
97,
su
designazione
dei
rispettivi
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche
dirigenti dello Stato e
della Commissione il capo
degli
della
dei Ministri che costituisce il
altri
enti
struttura
supporto
pubblici.
della
di cui alla
È
e
membro
Presidenza
organizzativo
organi
per
di
uno fra i
di diritto
del Consiglio
il funzionamento
Pagina 23
Dr. Daniele Rinolfi
della Commissione. La Commissione può avvalersi di un
numero di esperti non
superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri
procede a nuova nomina in caso di
scadenza
o
parlamentari si
scioglimento
anticipato delle
Camere nel corso del triennio.
[4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno
2004, sono
determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al
comma 2, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza
del Consiglio
dei Ministri.]
5. La Commissione adotta le determinazioni
previste
vigila affinché sia attuato il principio
di
della pubblica amministrazione con
il
rispetto
presente
relazione
legge;
redige
una
piena
dall'articolo 25, comma 4;
conoscibilità dell'attività
dei
limiti fissati
annuale
dalla
sulla trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al
Presidente del
Consiglio
testi
legislativi
ampia
garanzia
e
del
dei
Ministri;
regolamentari
diritto
di
propone
che
siano
accesso
al
Governo modifiche
utili
di
a realizzare
la
dei
più
cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
termine assegnato dalla medesima, le informazioni
ed
i
Commissione, nel
documenti
da essa
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
La presentazione del ricorso alla Commissione accesso atti
Per quanto concerne la presentazione del ricorso alla Commissione accesso atti la norma
di cui all’art.12 DPR 184/2006 indica in modo preciso e puntuale le modalità di
presentazione ed il contenuto dell’atto:
1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte
il
diniego espresso o tacito dell'accesso
di
differimento
ovvero
dell'accesso, ed il ricorso
dell'interessato avverso
avverso
il provvedimento
del controinteressato avverso
le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata
con
avviso
Ministri
ricorso
di
-
può
ricevimento
Commissione
essere
indirizzata
per
trasmesso
l'accesso
anche
rispetto della
normativa,
anche
2. Il ricorso,
notificato
agli
alla
a
Presidenza
mezzo
comunicazione i
d'accesso.
Nel
dei
fax
o
per
via
telematica,
nel
regolamentare, vigente.
eventuali
controinteressati
conoscenza del provvedimento impugnato o dalla
richiesta
Consiglio
ai documenti amministrativi. Il
di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di
sulla
del
termine
controinteressati
di
possono
trenta
formazione
quindici
con
le modalità
giorni dalla piena
del silenzio rigetto
giorni
presentare
dall'avvenuta
alla Commissione le
loro controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
a) le generalità del ricorrente;
b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
c) la sommaria esposizione dei fatti;
Pagina 24
Dr. Daniele Rinolfi
d)
l'indicazione
dell'indirizzo
al
quale
dovranno
pervenire,
anche
a
mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio
rigetto;
b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di
ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove
individuati già in
sede di presentazione della richiesta di accesso.
5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già
individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.
6. Le sedute della Commissione sono valide con la
componenti.
Le
deliberazioni
sono
adottate
a
presenza di almeno sette
maggioranza dei presenti.
La
Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o
dal decorso del termine
di
cui
al
comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso
si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per
la protezione
dei
dati
Decorsi inutilmente tali
personali
termini,
il termine è prorogato di venti giorni.
il ricorso si intende respinto.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
b) dichiara
inammissibile
legittimato o comunque
privo
il
ricorso
proposto
dell'interesse
da
previsto
soggetto
non
dall'articolo
22,
comma 1, lettera b), della legge;
c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di
cui
al
comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso
preclude la facoltà di
riproporre
la
richiesta
d'accesso
e
non
quella
proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni
o
di
il
nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che
ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine
di
6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che
ha
il provvedimento
impugnato può emanare l'eventuale provvedimento
confermativo motivato previsto
adottato
cui al comma
dall'articolo 25, comma 4, della legge.
10. La disciplina di cui al presente articolo
compatibile, al ricorso al
difensore
civico
si
previsto
applica,
in
quanto
dall'articolo
25,
comma 4, della legge.
Si riassume brevemente le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza /ricorso
A chi si presenta il ricorso.
Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza Consiglio dei
Ministri con raccomandata A/R (Via della Mercede n. 9 CAP 00187 Roma), fax (al n.
06.67796684), o mail (commissione.accesso@mailbox. governo.it). Si consiglia l’invio
tramite busta anche se previsto l’invio a mezzo fax o mai.
Pagina 25
Dr. Daniele Rinolfi
Quando
Entro 30 giorni dal diniego, limitazione o differimento all'accesso, o dalla formazione del
silenzio rigetto sull'istanza di accesso.
Oggetto
Possono essere impugnati solo i provvedimenti, o il silenzio, delle amministrazioni centrali
o periferiche dello Stato; la Commissione non ha competenza per i provvedimenti delle
amministrazioni comunali, provinciali e regionali.
Contenuto
Il ricorso deve contenere le generalità del ricorrente, la sommaria esposizione
dell'interesse al ricorso e dei fatti, nonché l'indirizzo al quale dovranno pervenire le
decisioni della Commissione. Devono essere allegati, a pena di inammissibilità, il
provvedimento impugnato (salvo il caso di silenzio-rigetto) e le ricevute dell'avvenuta
spedizione di copia del ricorso alle controparti.
Per ogni ulteriore informazione circa le modalità di presentazione del ricorso potrà essere
consultato l’apposito sito www.commissioneaccesso.it
GIURISPRUDENZA
A conforto di quanto sopra indicato si rende necessario effettuare un esame e richiamo
delle principali e recenti pronunce giurisprudenziali in materia.
In particolare il fatto che la moglie ha diritto ad avere copia del Cud del marito, poiché il
reddito non è un dato sensibile, non rientrando nell'elenco dell'articolo 4, comma 1, del
Dlgs 196/2003. Tale concetto trova ampia e corretta motivazione nella sentenza in materia
emessa dal Tar Lazio (sentenza 2 dicembre 2010 n. 35020) che ha affrontato il caso di
una donna che voleva dimostrare, nel giudizio di separazione, che il datore di lavoro del
marito (amministrazione penitenziaria) corrispondeva oltre lo stipendio anche le
percentuali sui lavori nelle carceri nella sua veste di ingegnere, che costituivano redditi
soggetti a tassazione separata (non in dichiarazione), ma che avrebbero potuto influire
sulla quantificazione dell'assegno per i figli.
La sentenza conferma che la Pubblica Amministrazione non può rigettare la richiesta di
accesso ai documenti reddituali del coniuge per l'esigenza di tutelare la privacy. Non è
infatti la prima volta, come dimostra l'ampia casistica sul tema.
Ad esempio è stata accolta la richiesta di accesso alle buste paga dell'ex marito, perché
non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo di dati patrimoniali Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi, decisione del 24 febbraio 2009, ed è stata pure accolta la
richiesta di accesso alle dichiarazioni dei redditi del coniuge, considerato che la tutela
della riservatezza deve recedere rispetto al diritto di accesso vantato dal coniuge
richiedente tale documentazione (Tar Palermo, sentenza 3 marzo 2009 n. 452); stesso
principio con riferimento alla richiesta di accesso agli atti di liquidazione dei compensi
corrisposti da una società chiamata all'espletamento di un servizio pubblico, (da Tar
Palermo, sentenza 15 dicembre 2010 n.14304).
Oggetto del diritto di accesso possono essere anche le dichiarazioni dei redditi del figlio
maggiorenne, poiché, nel bilanciamento delle posizioni, va data prevalenza a quella del
genitore che, provando una sufficiente situazione reddituale della prole, può ottenere la
cessazione del suo obbligo di mantenimento (Tar Bari, sentenza 6 febbraio 2006 n. 325).
E stato affermato, inoltre, il diritto del marito di acquisire l'estratto conto contributivo
dell'altro coniuge, al fine di dimostrare che la moglie svolgeva un'attività lavorativa e
percepiva un reddito (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, decisione 17
maggio 2007, nonché parere del 17 giugno 2010).
È stata accolta la richiesta del marito di avere copia della denuncia di successione del
padre dell'ex moglie, non avendo giuridico fondamento l'asserita esigenza di tutelare la
Pagina 26
Dr. Daniele Rinolfi
riservatezza di terze persone, opposta dall'agenzia delle Entrate, poiché, trattandosi di dati
comuni, vale il disposto dell'articolo 24, comma 7, della legge 241/1990, il quale tende a
far prevalere il diritto di accesso quando il suo esercizio sia strumentale alla cura e difesa
dei propri interessi giuridici (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, decisione
dell’11 gennaio 2011), secondo cui dalla denuncia di successione dei congiunti è possibile
argomentare in ordine alle disponibilità patrimoniali acquisite dall'ex moglie invia ereditaria,
che costituiscono una voce reddituale idonea a dimostrare la sua capacità economica, (si
veda anche Cassazione 19 novembre 2010 n. 23508).
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha individuato il rimedio volto a evitare, in
occasione del legittimo esercizio del diritto di accesso, la conoscenza di possibili dati
sensibili nelle dichiarazioni dei redditi o nelle buste paga del coniuge (ad esempio,
l’appartenenza a un sindacato o l'essere affetto da malattie invalidanti), costituito
dall’oscuramento tramite annerimento o apposizione di un omissis) degli elementi non
afferenti all’interesse giuridico azionato dall’altro coniuge Tar Sardegna 18 settembre 2006,
n.1811. nonché Tar Catania, sentenza 27/11/2007, n.427.
Ciò significa che la Pa è tenuta a rilasciare copia delle dichiarazioni dei redditi, delle buste
paga e di ogni altra documentazione attestante la situazione economica e reddituale del
coniuge previo oscuramento di tutte le parti a carattere riservato ininfluenti ai fini della
tutela dell'interesse esposto nell'istanza di accesso dal coniuge richiedente.
Tabella riassuntiva principali sentenze o decisioni
DOCUMENTO
ACCESSIBILE
PRONUNCIA DI
RIFERIMENTO
ATTI DI LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI
ROFESSIONALI
TAR PALERMO
SENTENZA N.14304/10
BUSTE PAGA
COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
DECISIONE DEL 24feb 2009
CUD
TAR ROMA,
SENTENZA 2 DIC 2010 N.35020
DICHIARAZION
E DEI REDDITI
TAR PALERMO
SENTENZA N.452/2009
ELENCHI DEI
CONTRIBUENTI
COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
DECISIONE DEL 17 NOV.2010.
DICHIARAZIONE DI
SUCCESSIONE
COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
DECISIONE DEL 11 GEN 2011
PRINCIPIO AFFERMATO
La moglie ha diritto ad avere copia degli atti di
liquidazione dei compensi ricevuti dal marito da una
società che gestisce un servizio pubblico, alfine di
dimostrare, nel corso di un giudizio di separazione, la
reale situazione reddituale del coniuge
L'ex moglie ha diritto ad avere copia delle buste paga
dell'altro coniuge, nonché di ogni altro documento
attestante l'erogazione di eventuali indennità, sussidi o
altre provvidenze economiche, considerato che tale
documentazione non coinvolge la conoscenza di dati
sensibili, ma solo di dati patrimoniali
La moglie ha diritto ad avere copia dei modelli Cud del
marito al fine di determinare un corretto assegno di
mantenimento per i figli, in quanto l'entità del reddito
percepito dal coniuge non costituisce un dato sensibile
La tutela della riservatezza della moglie deve recedere
rispetto al diritto di accesso del marito alle sue
dichiarazioni dei redditi, da utilizzare, in sede di
separazione
coniugale,
per
contrastare
la
quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Deve essere consentito di poter accedere agli elenchi
all'articolo 69, comma 1, e all'elenco all'articolo 69,
comma 4, lettera a), del Dpr 600/73, limitatamente al
nominativo detl'ex coniuge dell'accedente, con
indicazione del reddito imponibile dichiarato dallo
stesso e del tipo di dichiarazione dei redditi presentata,
in quanto non vi è dubbio che il richiedente, avendo
dedotto in giudizio la sua pretesa ad ottenere un
aumento dell'assegno divorzile dovuto dal proprio ex
coniuge, vanti un interesse diretto, concreto ed attuale
ad accedere ai documenti richiesti, se effettivamente
esistenti
È stata accolta la richiesta del marito di avere copia
della denuncia di successione del padre dell'ex moglie,
non avendo giuridico fondamento l'asserita esigenza di
tutelare la riservatezza di terze persone, opposta
dall'agenzia delle Entrate, poiché, trattandosi di dati
comuni, vale il disposto dell'articolo 24, comma 7, della
legge 241/1990, il quale tende a far prevalere il diritto di
accesso quando il suo esercizio sia strumentale alla
cura e difesa dei propri interessi giuridici
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Dr. Daniele Rinolfi
ESTRATTO CONTIBUTIVO
COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
DECISIONE 14 SETTEMBRE. 2010
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
DECISIONE 24 FEBBRAIO 2009
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
DECISIONE 24 FEBBRAIO 2009
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
DECISIONE 24 FEBBRAIO 2009
CONTRATTI DI LOCAZIONE
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
DECISIONE 4 GIUGNO 2009
In materia di accesso a notizie e Documenti
concernenti lo stato occupazionale della moglie, la
tutela della privacy di quest'ultima diventa recessiva di
fronte all'esigenza dell'altro coniuge di curare e
difendere i propri interessi giuridici (nella specie:
dimostrare l'Indipendenza economica della consorte)
Documenti relativi alla dichiarazione dei redditi di un
terzo - Accessibilità
È illegittimo invocare il segreto d’ufficio, ex art. 68 del
DPR n. 600/73, per giustificare il rigetto dell’istanza di
accesso del ricorrente ai documenti relativi all’intera
dichiarazione dei redditi di altro soggetto. Ai sensi del c.
1 di tale disposizione, così come modificato dall’art. 6
della legge n. 412/77, infatti, non è considerata
violazione d’ufficio la comunicazione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni dei redditi.
L’’istanza di accesso se sorretta da un interesse diretto,
concreto ed attuale, corrispondente all’esigenza di
difendersi in giudizio non può essere negata in quanto
collegata ai documenti cui si chiede l’accesso, ai sensi
dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90,
avendo le ricorrenti necessità di accertare il luogo di
produzione del reddito percepito dalla controparte negli
anni 2008 e 2007.
All’accoglimento di tale istanza non osta l’esigenza di
tutela della riservatezza del terzo, alla luce dell’art. 24,
comma 7 della legge n. 241/90, che garantisce ai
richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per difendere i propri
interessi giuridici.
L’art. 5, punto e), del Regolamento 29 ottobre 2008 n.
603 dell’Agenzia delle entrate, esclude dall’accesso gli
“atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di
trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi”,
quali i contratti di locazione. L’articolo stesso però,
premette che l’esclusione dall’accesso va operata
“garantendo peraltro la visione degli atti dei
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per la cura e la difesa degli interessi
giuridicamente rilevanti”; ed è indubbio che
l’esecuzione di un decreto ingiuntivo corrisponda ad un
interesse di tal genere. Sebbene le scritture private
possano essere registrate presso qualunque Ufficio
delle entrate e così inserite nella banca dati nazionale
dell’Agenzia, tale circostanza fa logicamente ritenere
che qualunque Ufficio delle entrate possa poi
liberamente attingere a tale banca dati, traendone
copia dei documenti in essa registrati. Infine, anche se
il diritto di accesso si esercita per acquisire copia di
specifici documenti amministrativi e non per acquisire
dati e informazioni che l’Amministrazione potrebbe
ricavare solo mediante elaborazione dei documenti
amministrativi in suo possesso, nulla vieta che
l’interessato all’accesso, in virtù dell’interesse
qualificato conferitogli dall’indicato decreto ingiuntivo
esecutivo, possa acquisire copia dei contratti di
locazione al fine di trarne, a sua cura e spese, le notizie
a lui necessarie.
In relazione poi a eventuali eccezioni in merito ad eventuali contrasti tra il Diritto di
accesso e la tutela dei dati personali consolidata giurisprudenza ha definitivamente
eliminato ogni dubbio al riguardo:
(CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 30 NOVEMBRE 2009, N. 07486)
Limiti intrinseci alla sindacabilità delle ragioni poste a fondamento dell'accesso - Illegittimità degli
apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile
L'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso non deve necessariamente
consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo. Questo deve solo essere giuridicamente
tutelato, purché non si tratti del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento
dell'attività amministrativa e, accanto a tale interesse, deve sussistere un rapporto di strumentalità tra
quest'ultimo e la documentazione di cui si chiede l'ostensione (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007,
n. 55). Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la
documentazione richiesta possa essere mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante e
non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. Pertanto, quest'ultimo, deve essere considerato
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Dr. Daniele Rinolfi
in astratto, escludendo che possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità
della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all'accesso non può dunque essere valutata facendo
riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma,
indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata.
T.A.R. Brescia, 21 marzo 2000, n. 261.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 prevale
sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa
di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti
idonei a rivelare l'origine razziale e etnica, le convinzioni religiose, politiche ..., lo stato di salute o la vita
sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135 prescrive che
l'accesso è possibile sole se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a
quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.
Consiglio di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2000, n. 737.
L'interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti
amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 se la richiesta sia esercitata per la cura o la difesa
di un interesse giuridico, nei limiti, ovviamente, in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1137.
Nella misura in cui fa salve, in forza dell'art. 43, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi, la L. 31 dicembre 1996 n. 675 non incide sulla vigente disciplina in tema di rapporti tra
pubblicità degli atti amministrativi e diritto alla riservatezza.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 maggio 1998, n. 840.
Ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. 4, L. 7 agosto 1990 n. 241, nel conflitto tra diritto di accesso ed esigenza
di tutela della riservatezza, il primo prevale ogniqualvolta l'accesso viene in rilievo per la difesa di propri
interessi
T.A.R. Lombardia, 3 marzo 1998, n. 459.
Le limitazioni del diritto alla comunicazione di dati personali non si possono applicare alle comunicazioni
attuative, in materia di accesso, del principio di cui all'art. 97 Cost., in quanto la trasparenza nell'attività
amministrativa rappresenta un valore di portata collettiva opponibile alla tutela individuale della riservatezza
personale.
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 4 febbraio 1997, n. 5.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 prevale
sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa
di interessi giuridici del richiedente.
PRASSI AMMINISTRATIVA
Anche con riguardo alla principale prassi amministrativa viene confermato il diritto di
accesso ai documenti amministrativi da parte di chi detiene un interesse diretto e concreto.
Al riguardo si evidenzia che il documento principale che compitamente tratta ed esamina
la materia è la Circolare n. 263000 dell'8 ottobre 2001 Comando generale della Guardia di
Finanza - I Reparto e Ufficio centrale Relazioni con il Pubblico
1.8 Diritto di accesso e tutela dei dati personali
La nozione di riservatezza è un concetto giuridico caratterizzato da una insita
elasticità. La sua definizione dipende dal grado di raffinatezza raggiunto
dall'ordinamento giuridico.
Così, i tratti salienti del diritto di ciascuno alla non ingerenza da parte di
chiunque nella vita privata (right to be alone) sono andati delineandosi
con sempre maggior precisione via via che l'ordinamento giuridico doveva
risolvere contrasti tra tale diritto e gli altri con esso configgenti.
La possibilità di un conflitto fra diritto di accesso e diritto alla
riservatezza, aventi entrambi rango costituzionale, è prospettabile nei rapporti
amministrativi tutte le volte in cui la trasparenza e la pubblicità di
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Dr. Daniele Rinolfi
determinati documenti possa tradursi in una interferenza con l'intima sfera
soggettiva del cittadino.
L'art. 24, comma 2, lett. d), della L. n. 241/1990, ancorché includa la
riservatezza tra le esigenze che l'esercizio del diritto
di
accesso
deve
salvaguardare, garantisce agli interessati la visione degli atti relativi ai
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per
curare o
difendere i loro interessi giuridici.
Il diritto di accesso, fatto salvo quanto previsto per l'accesso informale,
si esercita mediante istanza, redatta in carta libera (vgs. modello URP 1 in
appendice), presentata all'ufficio competente ad emanare l'atto conclusivo del
procedimento cui il documento richiesto si riferisce, a quello che detiene il
documento oggetto della richiesta ovvero agli Uffici Relazioni con il Pubblico
(24) (per il Corpo istituiti presso gli Uffici Personale e AA.GG. - Sezione
AA.GG., Protezione Sociale e Relazioni con il Pubblico).
Qualora la domanda sia presentata da un militare appartenente al Corpo, non è
prevista l'osservanza del tramite gerarchico.
La richiesta può essere altresì inviata a mezzo posta, via fax ovvero presentata
da persona all'uopo delegata.
L'istanza deve contenere:
a) le generalità e il recapito del richiedente;
b) ove provenga da persona giuridica, la denominazione dell'ente nel cui
interesse è esercitato il diritto di accesso e l'indicazione dei poteri
rappresentativi dell'istante;
c) gli elementi per l'identificazione del/dei documenti oggetto della richiesta;
d) le motivazioni a sostegno delle richieste;
e) la data e la sottoscrizione dell'istante.
Qualora presentata da soggetto diverso da quello legittimato, l'istanza deve
essere corredata dalla delega all'esercizio del diritto d'accesso (presentazione
della domanda, esame dei documenti, ritiro delle copie), con l'indicazione delle
generalità del delegato e deve essere accompagnata da copia fotostatica di un
documento di identità del delegante e, eventualmente, specifica autorizzazione
alla conoscenza di dati rientranti nella sfera di riservatezza del delegante, ai
sensi della L. n. 675/1996.
La procura alle liti senza delega specifica non legittima il difensore ad
esercitare, per conto dell'assistito, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
L'istante può essere invitato
ad
esibire
un
documento
di
identità
personale, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, in
caso
di
persone
giuridiche,
copia
dell'atto
fondante
i
suoi
poteri
rappresentativi ai fini della identificazione nonché della
sussistenza di
legittimazione attiva.
Ai medesimi fini, la richiesta di accesso formale, ove inoltrata a mezzo
del servizio postale, deve essere munita di fotocopia di un documento di
identità, sia pur non autenticata,
a
norma
dell'art.
38
del
D.P.R.
n. 445/2000.
L'ufficio è tenuto a protocollare l'istanza e a rilasciare ricevuta
dell'avvenuta presentazione.
Circ. n. 263000 dell'8 ottobre 2001 Comando generale della Guardia di Finanza I Reparto e Ufficio centrale Relazioni con il Pubblico
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Dr. Daniele Rinolfi
Con la circolare n. 213/S del 28 luglio 1997 il Segretariato generale ha
fornito agli uffici dell'Amministrazione finanziaria
istruzioni operative per
22 della L. n.
l'accesso ai documenti amministrativi a
norma
dell'art.
241/1990 e del D.P.R. n. 352/1992.
Circ. n. 14 del 28 giugno 2001 Dir. Reg. Entrate Lombardia Diritto di accesso Ulteriori chiarimenti - Art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241
La sussistenza dell'interesse non può riassumersi nel generico, comune
interesse alla "trasparenza" dell'azione amministrativa e, di conseguenza, la
richiesta di accesso deve essere adeguatamente motivata (art. 25, comma 2, della
legge n. 241/90).
La "motivazione" riguarda il titolo di legittimazione ad avanzare la richiesta
e consiste nella descrizione dei fatti che rendono il richiedente titolare di
una determinata situazione giuridica soggettiva ed i fatti che, come detto nel
par. I.3, la collegano con i documenti amministrativi oggetto della richiesta di
accesso.
Per
essere
legittimati ad esercitare il diritto di accesso deve dunque
essere obbligatoriamente accertata, come già accennato, l'esistenza di un
rapporto di strumentalità tra i documenti amministrativi oggetto della
richiesta e l'attuale, concreta e rilevante situazione giuridica soggettiva di
cui ritiene di essere titolare il richiedente e della quale deve dare piena
contezza.
E'
evidente che la finalità dell'obbligo di specificare l'interesse connesso
all'oggetto della richiesta, previsto dalla suddetta norma,
è costituita
soprattutto dalla necessità di evitare l'abuso nell'accesso ai
documenti che
provocherebbe un pregiudizio al buon andamento dell'attività amministrativa
ed agli interessi di soggetti privati
Circ. n. 213/S-UCOP del 28 luglio 1997
Segretariato generale Procedimenti amministrativi - Diritto di accesso - Misure
organizzative - Modulistica per l'esercizio del diritto di accesso - Istruzioni
3.3. Richiesta di accesso "formale"
Ove non sia possibile consentire l'immediato accesso ai documenti (ad esempio,
perché sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente), è necessaria
una
richiesta scritta di accesso (in carta "semplice") presentata al responsabile
operativo dell'Urp e da
questi
tempestivamente trasmessa,
dopo
un
primo
controllo formale di ammissibilità, al responsabile dell' "unità organizzativa"
che ha formato
l'atto o che lo detiene stabilmente
(avente
sede
nella
medesima
struttura) per le determinazioni da assumere in merito all'istanza
stessa.
Circ. n. 90/S-1280 dell'11 aprile 1996
Conclusioni
Dopo avere esaminato la normativa di riferimento, la principale giurisprudenza e la relativa
prassi, si deve concludere che nell’ambito dei procedimenti di separazione e di divorzio,
possono sussistere diversi casi in cui una delle parti potrà legittimamente richiedere copia
dei documenti fiscali detenuti dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.
Nello specifico la richiesta potrebbe essere finalizzata ad ottenere:
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Dr. Daniele Rinolfi
copia dell’intera dichiarazione dei redditi o di suoi singoli quadri (come ad
esempio quelli relativi alla cessione di quote o azioni) relativamente ad anni che non
sono stati prodotti in giudizio;
•
copia dell’intera dichiarazione dei redditi o di suoi singoli quadri relativamente ad
anni che sono stati prodotti in giudizio e ciò al fine di verificare l’esattezza dei dati
indicati;
•
copia delle denunce di successione al fine di potere verificare la modifica delle
condizioni economiche di una delle parti;
•
copia dei documenti relativi a contratti di locazione in particolar modo se per tali
contratti è stato scelto il regime della “cedolare secca”;
•
copia degli Studi di settore allegati alla dichiarazione, se non prodotta in giudizio,
al fine di verificare la congruità dei redditi di impresa o lavoro autonomo dichiarati.
Con riguardo al controllo dell’esattezza delle dichiarazioni presentate si evidenzia che la
Cassazione con sentenza n. 2626 del 7 febbraio 2006 ha stabilito che” Nel giudizio di
separazione dei coniugi, la slealtà processuale delle parti (che non provvedono a presentare la
dichiarazione personale dei redditi ed ogni documento relativo ai loro redditi e al loro patrimonio
personale e comune) non costituisce un criterio utilizzabile dal giudice per procedere alla
quantificazione dell’assegno di mantenimento. La mancanza delle parti al dovere di comportarsi in
giudizio con lealtà ha altre conseguenze: sul piano delle spese processuali (art.92 c.p.c.) e in
relazione alla possibilità per il giudice di trarre da quella inosservanza argomenti di prova”
•
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