La PROSECUZIONE VOLONTARIA

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La PROSECUZIONE VOLONTARIA
La prosecuzione volontaria (VV) per gli assicurati a Fondo Esclusivo
La PROSECUZIONE VOLONTARIA
per gli assicurati ai “Fondi Esclusivi” (INPDAP – I.Post)
L’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha delegato il Governo ad emanare
norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare le discipline dei diversi regimi
previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione volontaria, nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo.
In attuazione di questa delega è intervenuto l’art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n.184 che ha esteso le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria già vigenti
nell’Assicurazione Generale Obbligatoria agli iscritti a questo Istituto.
A partire dal 12 luglio 1997 anche per gli iscritti all’INPDAP è stata concessa la facoltà, nelle
ipotesi di interruzione o cessazione dal rapporto di lavoro – ovvero di periodi di servizio resi a
tempo parziale, di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da
contribuzione al fine di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo
precedentemente instaurato con questo Istituto, ovvero di raggiungere i requisiti per il diritto
al trattamento pensionistico, ovvero, nel caso di servizio reso a tempo parziale, di “integrare”
la parte di contribuzione mancante.
N.B.: di norma ..... i requisiti richiesti per il diritto a pensione sono quelli previsti
dalla normativa vigente alla data in cui gli interessati termineranno il versamento
della contribuzione volontaria.
IN QUALI IPOTESI E’ AMMESSA LA PROSECUZIONE VOLONTARIA ?
Nei casi di interruzione del servizio
Ossia per tutti i periodi che non comportano l’obbligo da parte del datore di lavoro di
corrispondere una retribuzione e, quindi, di provvedere al versamento contributivo quali, ad
esempio:

le aspettative per motivi di famiglia;

le aspettative per motivi di studio;

i periodi di interruzione nei casi di lavori discontinui o stagionali;
Nei casi di servizio prestato a tempo parziale

i periodi intercorrenti nei lavori a tempo parziale di tipo verticale o ciclico;

a completamento/integrazione della contribuzione ridotta conseguente a servizio reso
a tempo parziale di tipo orrizzontale. A questo proposito il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ha esteso la possibilità di riscattare ovvero di richiedere la prosecuzione
volontaria di periodi non lavorati collocati nei confini temporali di una prestazione part-time,
anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, fornendo un’interpretazione
ampia dell’art. 8 del decreto legislativo n. 564/1996, nel quale veniva fatto a tal fine
riferimento esclusivamente ad attività di lavoro con contratto a tempo parziale di tipo
verticale o ciclico.
Nei casi di cessazione dal servizio
La prosecuzione volontaria può essere esercitata quando l’interessato abbia già maturato sia
i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi previsti per l’accesso alla pensione.
Ciò per non limitare l’esercizio della prosecuzione volontaria nell’ordinamento pensionistico
pubblico, consentendo, quindi, all’assicurato il versamento dei contributi volontari oltre quelli
minimi richiesti per il diritto alla pensione e, comunque, oltre la data di accesso programmata
in base alle c.d. “finestre” (decorrenze...), (in alternativa è consentito il trasferimento dei
a cura di g.marcante
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La prosecuzione volontaria (VV) per gli assicurati a Fondo Esclusivo
contributi all’Assicurazione Generale Obbligatoria, ai sensi della legge 12 aprile 1958, n. 322,
ovvero dell’art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29).
N.B.:
La prosecuzione volontaria non è ammessa qualora l’interessato, per gli stessi
periodi, risulti iscritto a forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per
periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta di vecchiaia, di
anzianità o di inabilità liquidata a carico delle predette forme di previdenza (art.
6/2° c., Dlgs n.184/1997).
Particolarità
1. Una fattispecie particolare è rappresentata dalla categoria dei medici che, come è
noto, sono tenuti all’iscrizione obbligatoria al Fondo di Previdenza Generale
dell’ENPAM, in virtù dell’adesione all’apposito Albo professionale. L’iscrizione a
tale Fondo Generale comporta l’obbligo di un versamento contributivo, di natura
meramente mutualistica, che darà titolo all’erogazione di una prestazione che non
deriva dall’attività lavorativa prestata.
Ne consegue che l’iscrizione al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM non
rappresenta una causa ostativa alla concessione dell’autorizzazione alla
prosecuzione volontaria.
2. La preclusione opera, viceversa, in presenza di attività libero professionale che
comporti un versamento contributivo agli altri tre Fondi Speciali gestiti dall’ENPAM
e cioè:
 Fondo Speciale di Previdenza per i medici generici, i pediatri di libera scelta e
gli addetti ai servizi di continuità assistenziale;
 Fondo Speciale di Previdenza per i medici specialisti ambulatoriali;
 Fondo Speciale di Previdenza per i medici specialisti convenzionati esterni.
Nei casi di cui sopra le Sedi Inpdap potranno autorizzare l’iscritto alla prosecuzione
volontaria solo previa acquisizione di autocertificazione dell’interessato dalla quale
risulti che non esiste versamento contributivo ai Fondi Speciali per medici generi o
specialisti dell’ENPAM.
3. Nella medesima situazione derogatoria si trova il personale iscritto al Fondo Clero
gestito dall’Inps. Tale iscrizione, infatti, riveste natura meramente complementare
rispetto a quella obbligatoria ed è legata allo “status” sacerdotale rivestito dal
relativo personale. Ne consegue che in costanza di iscrizione al Fondo Clero, la
competente Sede Inpdap può autorizzare i richiedenti al versamento volontario
della contribuzione.
QUALI SONO I REQUISITI CONTRIBUTIVI RICHIESTI PER ESSERE AMMESSI ALLA
PROSECUZIONE VOLONTARIA ?

Almeno 36 contributi mensili di effettiva contribuzione, anche non continuativa, che
l’interessato deve far valere presso l’Istituto pensionistico di riferimento nel quinquennio
precedente la domanda di autorizzazione per la prosecuzione volontaria.
Ovvero...

in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1983,
n.47..." e cioè in presenza del requisito di cinque anni di contribuzione effettiva in qualsiasi
tempo versata” (l'art. 69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, inserisce il
comma 2-bis all'art. 5 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184).
a cura di g.marcante
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
E’ prevista una riduzione del requisito minimo contributivo da 36 a 12 mesi (artt. 7 e
8, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564) per i periodi successivi al 31-12-96,
non coperti da contribuzione, intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di
lavori discontinui, stagionali o temporanei e quelli di non effettuazione della prestazione
lavorativa nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico.
Per contribuzione effettiva si deve intendere quella riferita a........

periodi lavorativi che hanno dato luogo alla corresponsione di una retribuzione e
quindi al versamento contributivo

periodi ricongiunti

periodi riscattati.
Al fine di determinare i requisiti richiesti per l’ammissione alla contribuzione volontaria non
sono ammessi arrotondamenti.
PERIODI NEUTRI
Per delimitare il quinquennio nel quale ricercare i 36, ovvero i 12, contributi mensili richiesti
per l’ammissione alla prosecuzione volontaria, non sono da considerare:

i periodi di servizio militare di leva, servizio militare "non armato", servizio civile
sostitutivo ed equiparato a quello di leva, servizio di volontariato prestato, non in costanza
di rapporto di impiego, nei Paesi in via di sviluppo;

i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro durante lo stato di
gravidanza e puerperio di cui alla legge n. 1204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri. A
tale proposito va precisato che per gli iscritti a questo Istituto non concorrono alla
formazione del quinquennio i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria al di
fuori del rapporto di lavoro, quelli relativi all’astensione facoltativa al di fuori del rapporto di
lavoro (qualora non sia stata riscattata), ovvero i periodi corrispondenti a quelli che hanno
dato luogo ad assenza facoltativa nell’ambito del rapporto d’impiego nei casi in cui manchi
la corresponsione di retribuzione (Circolare Inpdap 14 febbraio 1997, n. 9);

i periodi che hanno dato luogo a contribuzione figurativa prevista da specifiche
disposizioni di legge. Si ricorda che, allo stato attuale, le uniche forme di contribuzione
figurativa per gli assicurati di questo Istituto sono quelli indicati dal Dlgs n. 564/1996 e
precisamente, periodi di maternità, aspettativa non retribuita per cariche sindacali o per
funzioni pubbliche elettive di membri eletti al Parlamento Nazionale, Europeo e Consigli
Regionali;

i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il
rapporto assicurativo;

i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di inabilità, ai sensi
dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, poi revocata per cessazione dello stato
invalidante.
COME VIENE DETERMINATO L’ONERE
Si dovrà calcolare la media delle retribuzioni imponibili percepite dal richiedente negli ultimi
dodici mesi di contribuzione effettiva antecedenti la data della domanda di autorizzazione.
Nell’ipotesi in cui si siano verificate interruzioni dal servizio si dovrà retrocedere fino a coprire
i dodici mesi di contribuzione necessari per la determinazione della suddetta media.
La retribuzione media contributiva annua, così individuata, dovrà essere trasformata in
retribuzione contributiva settimanale (dividendo l’importo per n. 52 settimane) e,
successivamente, arrotondata alle cento lire superiori; su tale importo andrà applicata
l’aliquota di finanziamento al fine di determinare l’ammontare del contributo volontario
settimanale da versare.
a cura di g.marcante
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Si ricorda che
L’aliquota di finanziamento è pari a quella prevista per la contribuzione obbligatoria..
L’importo del contributo volontario verrà aggiornato sulla base delle retribuzioni rivalutate
annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell’indice
del costo della vita determinato dall’ISTAT nell’anno precedente.
OBBLIGHI PER IL RICHIEDENTE

Presentare apposita domanda di autorizzazione, alla sede periferica INPDAP
territorialmente competente.
Nel caso in cui venga respinta la domanda di pensione diretta, per carenza dei requisiti
anagrafici e contributivi, questa può essere considerata come istanza di autorizzazione alla
prosecuzione volontaria se presentata in data successiva al 12 luglio 1997, entrata in
vigore del decreto legislativo in esame.

Corredare la domanda con la certificazione attestante il servizio prestato e le
retribuzioni contributive annue percepite che l’ente datore di lavoro è tenuto a rilasciare
anche a richiesta dell’interessato .

Versare l’importo dei contributi volontari per periodi trimestrali solari mediante
appositi bollettini di C/C postale n. 99391005, intestati a "INPDAP - Direzione Centrale
Entrate Contributive - contribuzione volontaria"; i versamenti dovranno essere effettuati
entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione.
I contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e la data
del rilascio dell’autorizzazione devono essere versati nel trimestre successivo a tale data.
L’interessato deve rispettare questi termini; le somme versate in ritardo vengono rimborsate
senza maggiorazioni di interessi, salvo la loro imputazione, a richiesta, al trimestre
immediatamente precedente la data del pagamento.
Può essere utile sapere che
La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di
presentazione della domanda di autorizzazione.
Qualora si verifichino eventi che comportino, in base alle vigenti disposizioni,
l’accreditamento di contributi figurativi l’assicurato deve sospendere i versamenti volontari in
corrispondenza dei periodi coperti dai contributi predetti.
I versamenti devono essere sospesi anche durante i periodi di rioccupazione e possono
essere ripresi dal sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
Se l’assicurato intende ottenere la rideterminazione del contributo volontario assegnato
all’atto del rilascio dell’autorizzazione, può presentare apposita domanda entro 180 giorni
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.
PRESENTAZIONE DI DOMANDE VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DI PERIODI E/O
SERVIZI DURANTE IL PERIODO DI PROSECUZIONE VOLONTARIA
La posizione assicurativa di un iscritto, già esistente all’atto dell’autorizzazione, rimane, a
seguito dei versamenti volontari, “aperta” presso l’Inpdap, con la conseguenza che ai
richiedenti può essere concessa la facoltà di valorizzare, riscattare e/o ricongiungere periodi
e/o servizi al fine di incrementare l’anzianità contributiva. Ciò in quanto l’articolo 9, comma 1,
del DPR n. 1432/1971, equipara i contributi volontari ai contributi obbligatori ai fini del diritto
alle prestazioni, dell’anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua
pensionabile.
Le predette facoltà di computo, riscatto e/o ricongiunzione sono, peraltro, subordinate alle
seguenti condizioni:

sussistenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria da parte dell’INPDAP;
a cura di g.marcante
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
all’atto della domanda di computo / riscatto / ricongiunzione l’iscritto deve essere in
costanza di versamento della contribuzione volontaria (ancorché il pagamento sia
effettuato entro il trimestre successivo alla data della domanda stessa);
Nella fattispecie per la determinazione dell’onere di ricongiunzione e/o riscatto si dovrà
prendere a base la retribuzione di riferimento utilizzata per quantificare il contributo
volontario riferito al trimestre in cui si colloca la domanda di riscatto/ricongiunzione.
L’eventuale onere risultante dall’operazione di ricongiunzione e/o riscatto dovrà essere
versato all’Istituto:
1. in unica soluzione
ovvero
2. ratealmente nell’ipotesi in cui il provvedimento di riscatto e/o ricongiunzione venga
emanato contestualmente a quello di pensione.
DECORRENZA DELLA PENSIONE IN PRESENZA DI CONTRIBUZIONE VERSATA AI
SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL DLGS. N. 184/1997
Secondo la previsione dell’articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 184/1997, i soggetti autorizzati
alla prosecuzione volontaria possono effettuare versamenti contribuivi anche per i sei mesi
precedenti la domanda, vale a dire per i periodi privi di copertura assicurativa collocati in tale
arco temporale.
In ogni caso il presupposto per il versamento è costituto dall’autorizzazione alla
prosecuzione volontaria, la cui decorrenza giuridica resta fissata al primo sabato successivo
alla data di presentazione della domanda.
Può accadere che alcuni soggetti acquisiscano il diritto a pensione sulla base della
contribuzione volontaria versata per i sei mesi antecedenti la domanda di prosecuzione
volontaria; in tali fattispecie la prestazione pensionistica dovrà, comunque, essere liquidata
con decorrenza successiva a quella giuridica dell’autorizzazione.
Una liquidazione del trattamento con decorrenza anteriore a quest’ultima data
determinerebbe, infatti, una condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione stessa, la cui
revoca darebbe luogo all’annullamento ed al rimborso dei contributi volontari pregressi, con
conseguente perdita del requisito contributivo che aveva fatto sorgere il diritto alla
prestazione stessa.
EFFETTI DEI CONTRIBUTI VOLONTARI AI FINI PENSIONISTICI
contribuzione volontaria = contribuzione obbligatoria
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguono:
1.
2.
3.
4.
5.
INPDAP – circolare 1 marzo 2000, n. 13
INPDAP – circolare 10 aprile 1998, n. 23
INPDAP - circolare 17 dicembre 1998, n. 53
INPDAP – nota 16 marzo 2005, prot. 12453
INPDAP – Circolare 17 maggio 2006, n. 11
a cura di g.marcante
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Allegato 01
INPDAP
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI
UFF.1 NORMATIVA – AA.GG.
Circolare nr.13
Roma, 1 marzo 2000
AI Dirigenti Generali
LORO SEDI
Al Ministero della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA
Alla Corte dei Conti
Via Baiamonti, 25
00100 ROMA
Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
LORO SEDI
Agli Enti di Patronato
LORO SEDI
OGGETTO: prosecuzione volontaria per il personale iscritto alla gestione separata Stato –
Ministero Pubblica Istruzione – Personale comparto scuola.
L’INPDAP, con circolare n.23 del 10.4.1998 (G.U. del 22.4.98, serie generale, n. 93) ha
illustrato le disposizioni recate dal decreto legislativo 30.4.1997, n. 184, agli artt. 5, 6, 7 e 8,1
in materia di prosecuzione volontaria.
1
Si riportano gli artt. 5, 6, 7 e 8 del Dlgs n. 184/1997:
“Art. 5. Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza.
1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e alla legge 18 febbraio
1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese agli iscritti ai fondi
sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda può
far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il quale
chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa (1):
a) 36 contributi mensili;
b) 156 contributi settimanali;
c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;
e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decretolegge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n.
335 del 1995.
3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni.
(1) Alinea così modificato dall'art. 2, d.lg. 29 giugno 1998, n.278.
Art. 6. Presupposti di ammissione.
1. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
2. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza
obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per
periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
Art. 7. Modalità di determinazione della contribuzione.
a cura di g.marcante
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Con successiva circolare n.53 del 17.12.1998, inviata alle proprie sedi provinciali, sono stati
forniti chiarimenti per gli adempimenti operativi precisando che per la contribuzione
volontaria di pertinenza della gestione separata per i dipendenti dello Stato, di cui all’art.2,
comma 1, della legge 8.8.95, n. 335,2 tali adempimenti sono a carico delle amministrazioni di
appartenenza degli interessati.
Tale precisazione si è resa necessaria in quanto, come è noto, in attesa che l’INPDAP realizzi
le condizioni per assolvere, in piena autonomia, i nuovi compiti demandati dalla richiamata
legge 335/95, le Amministrazioni dello Stato continuano ad emettere provvedimenti in
materia di trattamento pensionistico.
Considerando, tuttavia, che la “prosecuzione volontaria” è un istituto giuridico di nuovo
ingresso nei regimi esclusivi e che, quindi, richiede un aggiornamento professionale degli
attuali operatori previdenziali, l’Istituto intende avviare con tale nuova prestazione,
l’acquisizione diretta della trattazione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
In via sperimentale, pertanto, acquisita la disponibilità del Ministero della Pubblica Istruzione,
con la presente si forniscono, limitatamente al personale in oggetto, le indicazioni e le
disposizioni in merito all’autorizzazione per la contribuzione volontaria e per la
determinazione del relativo importo. Si rende opportuno precisare che la presente procedura
verrà progressivamente estesa a tutte le amministrazioni dello Stato.
Si rappresenta, quindi, l’opportunità di puntualizzare gli adempimenti operativi da svolgere
rispettivamente a cura dei Provveditorati agli studi e delle sedi provinciali INPDAP. L’iter per
1. L'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla
gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione
precedente la data della domanda.
2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla
retribuzione settimanale, determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari non può essere
inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al
versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese.
Rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a quelli indicati nel presente comma.
4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli artigiani, i
commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 della legge 2
agosto 1990, n. 233.
5. Le retribuzioni sulle quali è calcolato l'importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente con effetto dal 1º
gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.
6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può
ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla
base della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'importo del contributo è commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata.
8. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe, vigente protempore, hanno facoltà di richiedere, entro un anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione corrispondente a
quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria.
Art. 8. Modalità di versamento.
1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le
modalità stabilite da ciascun ente interessato.
2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a
periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data.
3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione
di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del
pagamento.”
2
Legge 8.8.95, n. 331 – Art. 2/1° comma “Art. 2. Armonizzazione.
1. Con effetto dal 1º gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai
dipendenti dello
Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui
all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.”
a cura di g.marcante
7
La prosecuzione volontaria (VV) per gli assicurati a Fondo Esclusivo
la definizione di una richiesta di prosecuzione volontaria si articola sulla base dei seguenti
passi amministrativi.
1. domanda da parte dell’interessato in duplice copia da inviare al Provveditorato agli studi e
alla sede INPDAP territorialmente competente, secondo lo schema che si allega in copia.
Le domande già presentate ai Provveditorati dovranno, invece, essere trasmesse alle sedi
INPDAP corredate di tutti gli elementi necessari per la determinazione del contributo
settimanale.
2. trasmissione da parte del Provveditorato di tutti gli elementi necessari all’INPDAP per la
verifica dei requisiti e per il calcolo dei contributi (servizi e periodi valutati e valutabili,
periodi non valutabili, posizioni stipendiali).
3. gestione da parte dell’INPDAP dell’intera pratica (calcolo del contributo), gestione dei
versamenti, determinazione ed attribuzione della pensione alla maturazione dei requisiti).
In dettaglio la trattazione di tali domande sarà svolta come elencato nei seguenti punti.
Valutazione dei requisiti del richiedente
Si rinvia ai contenuti della Circolare INPDAP n.23/1998, punto 2), che si intendono
confermati anche successivamente all’entrata in vigore del Dlgs 278/1998.3
In assenza dei requisiti di contribuzione gli uffici operativi di questo Istituto notificheranno
agli interessati, e per conoscenza al Provveditorato competente, il provvedimento di rigetto
della domanda di prosecuzione volontaria.
Per la determinazione del contributo volontario le sedi provinciali INPDAP dovranno
acquisire le informazioni riportate nella tabella seguente.
Tipologia
Estremi anagrafici
Domanda di ammissione alla prosecuzione
volontaria
Domanda di cessazione
Servizi militari ed equiparati
Servizi di ruolo e non di ruolo presso
istituzioni scolastiche
3
Informazioni necessarie
Cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita,
codice fiscale, domicilio
Data e numero di protocollo della domanda,
data inizio, eventuale data fine, tipologia
periodo richiesto (se non c’è contestuale
cessazione dal servizio)
Data della domanda, decorrenza, tipo
cessazione, benefici art. 2 L.336/704
Data inizio e fine, tipologia servizio (servizio
militare di leva, servizio civile sostitutivo ed
equiparati, campagne di guerra, altre
supervalutazioni)
Data inizio, data fine, tipo di ritenuta
previdenziale, supervalutazioni, eventuale
riduzione di orario
Decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 188). - Disposizioni correttive dei decreti legislativi
16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia pensionistica.
4
Legge 24.5.1970, n. 336 – Art.2 “Art. 2. Ai dipendenti indicati all'art. 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi
causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre
aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione
superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in
internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in
prigionia e in internamento.
Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di
riversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita
la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.”
a cura di g.marcante
8
La prosecuzione volontaria (VV) per gli assicurati a Fondo Esclusivo
Tipologia
Servizi prestati presso altre amministrazioni
statali, Enti di diritto pubblico, Aziende
autonome, Libere università
Servizi resi in qualità di lavoratore
autonomo, libero professionista o alle
dipendenze di privati
Assenze nell’ambito del rapporto di lavoro
non utili ai fini della quiescenza (aspettative,
sanzioni disciplinari)
Periodi già valutati in provvedimenti di
computo, riscatto, sistemazione contributiva,
ricongiunzione ex lege 29/79,
ricongiunzione ex lege 45/90
Servizi che hanno già dato luogo ad un
trattamento di quiescenza o costituzione
della posizione assicurativa
Posizioni retributive
Partita debitoria
Informazioni necessarie
Data inizio, data fine, datore di lavoro, tipo di
ritenuta previdenziale
Data inizio, eventuale datore di lavoro, tipo di
ritenuta previdenziale
Data inizio, data fine, tipologia assenza
Estremi dei provvedimenti già emessi e totale
periodo valutato
Data inizio, data fine, tipologia indicando se
l’interessato continua a percepire la pensione5
Posizioni stipendiali e I.I.S. dall’1.1.93,
retribuzioni accessorie, importi eventuali quote
mensili (in caso di contestuale cessazione)
Data inizio e fine ritenuta, tipologia ritenuta ed
ente beneficiario
Determinazione della contribuzione
Si richiamano i contenuti della citata Circolare n. 23/1998, punto 3), precisando quanto segue:
 dal 1° gennaio 1993, in base all’art. 3 del T.U. 1092/73 e successive modifiche la
retribuzione imponibile è costituita dallo stipendio lordo, dalla tredicesima mensilità,
dall’indennità integrativa speciale, compreso l’importo corrisposto sulla tredicesima
mensilità, ed eventuali assegni personali pensionabili;
 dal 1° gennaio 1995, in base all’art. 15 della legge n.724/1994,6 a tali voci si aggiunge la
quota corrispondente alla maggiorazione del 18 per cento, prevista dall’art.15 della legge
5
Qualora la pensione sia stata sospesa perché l’interessato ha chiesto la riunione/ricongiunzione, è necessario accertare
che all’atto della nuova cessazione lo stesso abbia maturato i requisiti previsti dalla vigente normativa per il diritto a
pensione
6
Legge 23.12.1994, n. 724 - Art. 15. “Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti
di pensione.
1. Con decorrenza dal 1º gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione
dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli
assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai
dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15,
16 e 22 della L. 29 aprile 1976, n. 177.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da ordinamenti che
rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei
settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1º gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle
predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a
a cura di g.marcante
9
La prosecuzione volontaria (VV) per gli assicurati a Fondo Esclusivo

n. 177/76,7 sullo stipendio e sugli assegni pensionabili, esclusa l’indennità integrativa
speciale;
dal 1° gennaio 1996, per effetto dell’art.2, commi 9 e 10, della legge n. 335/95,8 alle
forme previdenziali esclusive dell’AGO è estesa l’applicazione dell’art.12 della legge n.
153/1969, e successive modificazioni. Pertanto, da quella data la retribuzione imponibile è
costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, in
dipendenza del rapporto di lavoro, tranne i compensi e le quote di questi esclusi e
tassativamente elencati nello stesso art.12, come integrato dai commi 15, 16 e 18 dell’art.2
della legge n.335/95.9 Va tenuto presente che l’estensione dell’applicazione dell’art.12
contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo
della vita spettante.
4. La pensione di cui al comma 3 è reversibile, con riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in base
all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
5. Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste
dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente
alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza
previsti dai regolamenti degli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70.”
7
Legge 29.4.1976, n. 177 – Art.15 “Art. 15. Base pensionabile personale civile.
L'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito, per le cessazioni dal servizio
aventi decorrenza non anteriore al 1º gennaio 1976, dal seguente:
<<Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile,
costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati,
integralmente percepiti, è aumentata del 18%:
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati
civili, di
ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'art.1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale
di ruolo e
non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici;
d) assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre
1973, n.766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, numero 477, per il personale ispettivo, direttivo,
docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'art.1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, per il personale di
ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
g) assegno personale previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa
disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile>>.”
8
Legge 8.8.95, n. 335 – Art.2, commi 9 e 10
“9. Con effetto dal 1º gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché
per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della
base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni
comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile,
la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli
15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello
previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.”
9
Legge 8.8.95, n. 335 – Art.2, commi 15, 16 e 18:
“15. All'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: <<Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno
scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno
accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
a cura di g.marcante
10
La prosecuzione volontaria (VV) per gli assicurati a Fondo Esclusivo

della legge n.153/1969 alle forme esclusive, relativamente alla retribuzione accessoria,
opera non per l’intero importo delle voci che la costituiscono, ma per la parte
eventualmente eccedente l’incremento della base pensionabile scaturente dalla quota
corrispondente alla maggiorazione del 18 per cento di cui all’art.15 della legge
n.177/1976;
dal 1° gennaio 1998, occorre tenere conto del testo dell’art.12 della legge n.153/1969,
come sostituito dall’art.6 del Dlgs n.314/1997, fermo restando che la retribuzione
accessoria, in base all’art.2, commi 9 e 10, della legge n.335/1995, va considerata per la
parte eccedente l’importo della maggiorazione del 18 per cento di cui all’art.15 della legge
n. 177/1976.
L’aliquota di finanziamento da applicare sulla retribuzione contributiva settimanale, al
fine di determinare l’ammontare del contributo volontario, è pari a quella prevista per la
contribuzione obbligatoria; attualmente per gli iscritti alla gestione separata dei dipendenti
dello Stato corrisponde al 32,95 per cento, oltre eventualmente a quella aggiuntiva dell’1
per cento a carico del dipendente.
Si precisa, inoltre, che per questi ultimi, non esistendo uno specifico minimale di retribuzione
settimanale, l’importo minimo di retribuzione sulla quale andranno commisurati i contributi
volontari non può essere inferiore al 40 per cento del trattamento minimo mensile di pensione
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (INPS), secondo la tabella di seguito
riportata.
Anno Importo
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
231.100
240.940
250.580
264.120
274.420
279.080
284.100
Settimanale
Rapportato ad
Percentuale sul
anno intero
trattamento economico
40
12.017.200
40
12.528.880
40
13.030.160
40
13.734.240
40
14.269.980
40
14.512.160
40
14.773.200
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e
culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti
disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50
per cento del prezzo praticato al grossista>>.
16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla
contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione
imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per
cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai
dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di
anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1º gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della
base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi
alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata
sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo
della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al
finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai princìpi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed
integrazioni.”
a cura di g.marcante
11
La prosecuzione volontaria (VV) per gli assicurati a Fondo Esclusivo
Settimanale
Rapportato ad
Anno Importo
Percentuale sul
anno intero
trattamento economico
2000 288.640
40
15.009.280
In caso di richiesta di prosecuzione volontaria senza contestuale cessazione dal servizio, il
Provveditorato agli studi dovrà trasmettere all’INPDAP tutte le informazioni inerenti ogni
variazione dello stato del dipendente.
Nei casi dell’applicazione dell’art. 8 del Dlgsv n.564/1996,10 l’importo della contribuzione
settimanale è commisurato ai periodi non lavorati (rapporti a tempo parziale verticale o
ciclico) o al minor orario di lavoro (rapporti a tempo parziale orizzontale).
Determinazione e liquidazione del trattamento di quiescenza
Al termine del periodo di prosecuzione volontaria dei contributi, qualora l’iscritto abbia
raggiunto i requisiti prescritti dalla vigente normativa per il diritto al trattamento di
quiescenza e non abbia ripreso servizio presso l’amministrazione di appartenenza, la sede
provinciale INPDAP competente provvederà, previa presentazione di apposita istanza da
parte dell’interessato, a determinare e liquidare il relativo trattamento pensionistico sulla
base dei dati, già in suo possesso, inerenti la posizione previdenziale del dipendente stesso.
Per contro, qualora l’iscritto dopo aver effettuato i versamenti volontari riprenda servizio
preso l’amministrazione di appartenenza, la sede provinciale INPDAP dovrà provvedere ad
inviare alla stessa la certificazione degli avvenuti versamenti, al fine di aggiornare il fascicolo
personale dell’interessato.
A rettifica di quanto indicato al punto 3 della circolare INPDAP n.23 del 10.4.98, nell’ipotesi
di contribuzione volontaria versata in misura inferiore a quella dovuta, ferma restando la
contrazione del periodo da accreditare sia i fini della misura che del diritto a pensione, i
relativi contributi volontari devono essere accreditati a decorrere dal primo sabato compreso
nel periodo di versamento e non in corrispondenza dei sabati immediatamente precedenti la
data di scadenza del periodo stesso (art.8, comma 13 DPR 1432/71, come sostituito dall’art.
21 Legge n.843/78)11; tale disposizione deve essere applicata nei confronti di tutti gli iscritti
INPDAP che si trovino nella suddetta posizione.
10
Dlgsv 16.9.1996, n. 564 - Art. 8.“Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale(*) o
ciclico.
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di
essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale, orizzontale(*) o ciclico, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa,
non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva
matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla
prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18
febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo
quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a
tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione
volontaria.”
(*)Come modificato dall’art. 3/4° comma – lettera d) del Decreto Legislativo 29.6.98, n. 278
11
Legge 21.12.1978, n. 843 – “DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
a cura di g.marcante
12
La prosecuzione volontaria (VV) per gli assicurati a Fondo Esclusivo
La presente Circolare viene diramata d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, il
quale provvederà a divulgarla a tutti i Provveditorati agli studi.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Andrea Simi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allegato 02
INPDAP
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
UFFICIO I
NORMATIVA E AFFARI GENERALI
Roma lì 10 aprile 1998
CIRCOLARE N. 23
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998)
OGGETTO: Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n° 184. Prosecuzione volontaria ai fini
pensionistici.
Premessa
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184 - emanato in attuazione della delega conferita
dall’art. 1, comma 39, della Legge 8-8-95 n. 335 - disciplina gli istituti della ricongiunzione,
del riscatto e della prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.
Il predetto Decreto è stato pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana - serie generale - n.
148 del 27/6/1997.
Con la presente Circolare si intende fornire chiarimenti sulle disposizioni in materia di
prosecuzione volontaria.
1) Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di
previdenza.
Art. 21. Per l'anno 1979 e con effetto dal 1º gennaio 1979 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono
commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della quinta classe di
contribuzione obbligatoria.
L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti non può essere inferiore a quello
stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni.
Per la contribuzione volontaria relativa a periodi successivi al 1º gennaio 1979 i commi dodicesimo e tredicesimo dell'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
<<Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le
modalità di cui al comma precedente la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla
divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato.
I contributi determinati ai sensi del precedente comma, da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle
prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento>>.”
a cura di g.marcante
13
La prosecuzione volontaria (VV) per gli assicurati a Fondo Esclusivo
L’art. 5 del D.L.vo 30-4-97 n° 184 ha esteso le disposizioni in materia di prosecuzione
volontaria, così come disciplinate dal D.P.R. 31-12-71 n°. 1432 e dalla Legge 18-2-83 n° 47 e
successive modificazioni ed integrazioni, e come modificate dal decreto legislativo in esame,
agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Con tale estensione viene offerta agli iscritti all’INPDAP la possibilità, nelle ipotesi di
interruzione o cessazione dal rapporto di lavoro, di provvedere alla copertura assicurativa dei
periodi scoperti da contribuzione al fine di conservare i diritti derivanti dal rapporto
assicurativo precedentemente instaurato con questo Istituto ovvero di raggiungere i requisiti
per il diritto al trattamento pensionistico; a tale proposito si evidenzia che tali requisiti
saranno quelli richiesti dalla normativa vigente alla data in cui gli interessati termineranno il
versamento della contribuzione volontaria.
Si evidenzia che tra le ipotesi di interruzione del servizio vanno ricompresi tutti i periodi che
non comportano l’obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere una retribuzione e,
quindi, di provvedere al versamento contributivo. Si citano ad esempio: le aspettative per
motivi di famiglia, le aspettative per motivi di studio, i periodi di interruzione nei casi di
lavori discontinui o stagionali, i periodi intercorrenti nei lavori a tempo parziale di tipo
orizzontale, verticale o ciclico.
Al riguardo si precisa, come chiarito con Circolare n. 61 del 27 novembre 1997, che il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota n. 7/61588 - D.L.vo 564/1996 del 14
luglio 1997, ha esteso la possibilità di riscattare ovvero di richiedere la prosecuzione
volontaria di periodi non lavorati collocati nei confini temporali di una prestazione part-time,
anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, fornendo un’interpretazione
ampia dell’art. 8 del D.L.vo n. 564/96, nel quale veniva fatto a tal fine riferimento
esclusivamente ad attività di lavoro con contratto a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.
La prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, è ammessa solo qualora
l’iscritto non abbia maturato i requisiti contributivi minimi congiuntamente a quelli anagrafici
richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, e comunque fino al raggiungimento
della data prescritta per la liquidazione del trattamento pensionistico. In alternativa è
comunque consentito il trasferimento dei contributi all’AGO ai sensi della Legge n. 322 del 24-58 ovvero dell’art. 1 della n. 29 del 7-2-79.
La prosecuzione volontaria non è ammessa qualora per gli stessi periodi l’interessato risulti
iscritto a forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per
lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di
decorrenza della pensione diretta di vecchiaia, di anzianità o di inabilità liquidata a carico
delle predette forme di previdenza (art. 6, comma 2 D.L.vo 184/97).
2) Requisiti contributivi
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa qualora l’interessato possa far
valere, nel quinquennio precedente l’istanza, almeno 36 contributi mensili di effettiva
contribuzione, anche non continuativa, presso questo Istituto.
Si precisa che è da considerare contribuzione effettiva quella attinente a periodi lavorativi che
hanno dato luogo alla corresponsione di una retribuzione e quindi a versamento contributivo,
a periodi ricongiunti nonché a periodi riscattati. Al fine della determinazione di tale requisito
non sono ammessi arrotondamenti.
Esempio
a cura di g.marcante
14
La prosecuzione volontaria (VV) per gli assicurati a Fondo Esclusivo
servizio effettivo 1 anno 11 mesi 10 giorni +
ricong. L.29/79 8 mesi 16 giorni +
riscatto 5 mesi 1 giorno =
Totale 3 anni 27 giorni che corrispondono a 36 mesi
Per i periodi successivi al 31-12-96, non coperti da contribuzione, intercorrenti tra un rapporto
di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei e quelli di non
effettuazione della prestazione lavorativa nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, verticale o ciclico, è confermato il requisito minimo contributivo ridotto a 12
mesi, già previsto dagli artt. 7 e 8 del D.L.vo 16-9-96 n.564.
I requisiti di contribuzione di cui sopra si intendono verificati anche quando i contributi non
siano stati ancora materialmente versati a questo Istituto, ma risulti in modo inconfutabile
l’obbligo di iscrizione dell’assicurato all’INPDAP.
Il comma 3 dell’art. 5 prevede che, ai fini della delimitazione del quinquennio nel quale
ricercare i 36 ovvero i 12 contributi mensili, richiesti per l’ammissione alla prosecuzione
volontaria, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 del DPR 31-12-71 n. 1432 e successive
modificazioni ed integrazioni.
A tale fine non sono, pertanto, da considerare:
 i periodi di servizio militare di leva, servizio militare "non armato" (Legge 772/72),
servizio civile sostitutivo ed equiparato a quello di leva, servizio di volontariato prestato,
non in costanza di rapporto di impiego, nei Paesi in via di sviluppo (Legge n. 1222/71,
Legge 49/87 e Legge 288/91);
 i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro durante lo stato di
gravidanza e puerperio di cui alla Legge 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madri. A tale
proposito va precisato che per gli iscritti a questo Istituto non concorrono alla formazione
del quinquennio i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria al di fuori del
rapporto di lavoro, quelli relativi all’astensione facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro
(qualora non sia stata riscattata), ovvero i periodi corrispondenti a quelli che hanno dato
luogo ad assenza facoltativa nell’ambito del rapporto d’impiego nei casi in cui manchi la
corresponsione di retribuzione (per approfondimento della materia si rinvia a quanto
specificato con Circolare Inpdap n. 9 del 14-2-97);
 i periodi che hanno dato luogo a contribuzione figurativa prevista da specifiche
disposizioni di legge. Si rammenta che, allo stato attuale, le uniche forme di contribuzione
figurativa per gli assicurati di questo Istituto sono quelli indicati dal D.L.vo 564/96 e
precisamente, periodi di maternità, aspettativa non retribuita per cariche sindacali o per
funzioni pubbliche elettive di membri eletti al Parlamento Nazionale, Europeo e Consigli
Regionali;
 i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il
rapporto assicurativo;
 i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di inabilità, ai sensi
dell’art. 2 comma 12 L. 335/95, poi revocata per cessazione dello stato invalidante.
3) Modalità di determinazione della contribuzione
Per la determinazione dell’importo del contributo volontario settimanale da versare, in virtù di
quanto disposto dall’art. 7 del D.L.vo 184/97, si dovrà calcolare la media delle retribuzioni
imponibili percepite dal richiedente negli ultimi dodici mesi di contribuzione effettiva
antecedenti la data della domanda di autorizzazione. Nell’ipotesi in cui si siano verificate
interruzioni dal servizio si dovrà retrocedere fino a coprire i dodici mesi di contribuzione
necessari per la determinazione della suddetta media.
a cura di g.marcante
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La prosecuzione volontaria (VV) per gli assicurati a Fondo Esclusivo
La retribuzione media contributiva annua, così individuata, dovrà essere trasformata in
retribuzione contributiva settimanale (dividendo l’importo per n. 52 settimane) e,
successivamente, arrotondata alle cento lire superiori; su tale importo andrà applicata
l’aliquota di finanziamento al fine di determinare l’ammontare del contributo volontario
settimanale da versare.
L’aliquota di finanziamento è pari a quella prevista per la contribuzione obbligatoria; essa
corrisponde, pertanto, al 32,35% a decorrere dall’1-12-96, come stabilito dall’ art. 1 commi
238 e seguenti della Legge 23-12-96 n. 662. Si ricorda, a tale proposito, che l’art. 1 comma
241 della citata legge prevede che agli iscritti alle ex Casse pensionistiche gestite
dall’INPDAP continui ad applicarsi l’aliquota aggiuntiva dell’1% sulle quote di retribuzioni
eccedenti "il limite della prima fascia pensionabile" che, per l’anno 1997, è pari a L.
63.054.000.
Qualora intervengano aumenti o diminuzioni delle aliquote di finanziamento dei
contributi obbligatori, tali modifiche determineranno corrispondenti variazioni dei
contributi volontari con la stessa decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.
Per ciascun trimestre solare l’assicurato dovrà versare un importo pari a quello del contributo
settimanale, come sopra determinato, moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel
trimestre stesso.
L’importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può
essere inferiore alla retribuzione settimanale di L. 274.600. Tale importo, valido per l’anno
1997, rappresenta il 40% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti (INPS), secondo quanto disposto dall’ art. 7, comma 1 del
decreto - legge 12-9-83 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11-11-83 n. 638 e
successive modificazioni ed integrazioni (D.L. n. 338/89 convertito nella Legge 7-12-89 n.
389 - art. 1 comma 2).
Per esplicita previsione normativa (art. 7 comma 3 D.L.vo 184/97), rimane ferma, se
esistente, l’applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi
dell’AGO nel caso di minimi retributivi superiori a quelli sopra indicati.
In particolare per gli iscritti a questo Istituto, il minimale retributivo previsto per l’anno 1997
è di L. 14.110.000, mentre quello INPS, rapportato ad anno, è pari a L.14.279.200; pertanto,
per l’anno in corso la retribuzione imponibile settimanale non potrà essere inferiore al
minimale INPS di L. 274.600, ferma restando la necessità di raffronto per gli anni successivi.
Per quanto concerne la determinazione della retribuzione base imponibile, occorre fare
riferimento a quella considerata ai fini pensionistici.
L’importo del contributo volontario verrà aggiornato sulla base delle retribuzioni
rivalutate annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla
variazione dell’indice del costo della vita determinato dall’ISTAT nell’anno precedente
(art. 7 comma 5).
Nell’ipotesi di una contribuzione volontaria versata in misura inferiore a quella dovuta, si
deve operare la contrazione del periodo da accreditare sia ai fini della misura che del
diritto alla pensione. In tal caso si dovrà dividere la somma versata in misura ridotta per
l’importo del contributo settimanale che il prosecutore volontario avrebbe dovuto versare e si
a cura di g.marcante
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La prosecuzione volontaria (VV) per gli assicurati a Fondo Esclusivo
considererà coperto da contribuzione volontaria un numero di settimane pari al quoziente così
ricavato.
I contributi volontari si collocheranno temporalmente in corrispondenza dei sabati
immediatamente precedenti la data di scadenza del periodo di versamento.
L’assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle
dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione del contributo volontario da
lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno
precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra dovrà essere presentata, a
pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 7 comma 6
D.Lvo 184/97).
4.
Modalità di versamento
Per la prosecuzione volontaria, l’assicurato deve presentare apposita domanda di
autorizzazione, alla sede periferica INPDAP territorialmente competente. E’ bene precisare
che nel caso in cui venga respinta la domanda di pensione diretta per carenza dei requisiti
anagrafici e contributivi, questa può essere considerata come istanza di autorizzazione alla
prosecuzione volontaria se presentata in data successiva all’entrata in vigore del decreto
legislativo in esame (12-7-97). Tale ipotesi alternativa dovrà essere espressamente prevista
nell’apposito modello di pensione.
La domanda di autorizzazione va corredata da certificazione attestante il servizio prestato e le
retribuzioni contributive annue percepite (modello 98.2) che l’ente datore di lavoro è tenuto a
rilasciare anche a richiesta dell’interessato .
Questo Istituto provvederà a concedere la relativa autorizzazione al versamento, con
l’indicazione dell’importo dei contributi volontari dovuti.
La facoltà di contribuire volontariamente può essere esercitata a decorrere dal primo sabato
successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione.
I contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari in numero corrispondente a
quello dei sabati compresi nei periodi stessi, mediante appositi bollettini di C/C postale
rilasciati da questo Istituto e i versamenti dovranno essere effettuati entro il trimestre
successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione (art.8 comma 1).
I contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e la data
del rilascio dell’autorizzazione devono essere versati nel trimestre successivo a tale data.
Ad esempio, in caso di domanda presentata il 18-8-97 e di autorizzazione rilasciata il 20-1097, il versamento del contributi volontari relativi al periodo 23-8-97 (primo sabato successivo
alla presentazione della domanda) - 30-9-97 ed al periodo 1-10-97 (inizio del trimestre in
corso alla data del rilascio dell’autorizzazione) e 31-12-97, dovrà essere effettuato entro il 313-98.
Il versamento dei contributi volontari relativo al periodo 1-1-98 / 31-3-98, dovrà essere
effettuato entro il 30-6-98.
Ai sensi dell’art.6, comma 1 D.L.vo 184/97, la contribuzione volontaria, ove l’interessato ne
faccia richiesta, può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di
presentazione della domanda. Fermo restando i motivi ostativi indicati nel successivo
comma 2 dello stesso art. 6, anche in questa ipotesi, il contributo volontario riferito a
periodi precedenti la domanda dovrà essere versato entro il trimestre solare successivo a
quello relativo alla data di rilascio dell’autorizzazione (art. 8 comma 2).
a cura di g.marcante
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La prosecuzione volontaria (VV) per gli assicurati a Fondo Esclusivo
I termini sopra indicati sono perentori e le somme versate in ritardo vengono rimborsate
senza maggiorazioni di interessi, salvo la loro imputazione, a richiesta dell’interessato, al
trimestre immediatamente precedente la data del pagamento (art. 8 comma 3).
Qualora si verifichino eventi che comportino, in base alle vigenti disposizioni,
l’accreditamento di contributi figurativi l’assicurato deve sospendere i versamenti volontari in
corrispondenza dei periodi coperti dai contributi predetti.
I versamenti devono essere, altresì, sospesi durante i periodi di rioccupazione e possono
essere ripresi dal sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
Soltanto qualora l’assicurato intenda ottenere la rideterminazione del contributo volontario
assegnato all’atto del rilascio dell’autorizzazione, può presentare, come già detto, domanda, a
tal fine, entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.
5.
Effetti dei contributi volontari ai fini pensionistici
Si precisa che i contributi volontari sono parificati, a tutti gli effetti, ai contributi
obbligatori.
Inoltre si fa presente che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo,
l’art. 1 comma 7 Legge 8-8-95 n. 335 prevede che i periodi corrispondenti alla prosecuzione
volontaria non concorrono al raggiungimento dell’anzianità contributiva pari o superiore a 40
anni, ferma restando la loro valutazione nella determinazione del montante contributivo.
Per completezza di informazione, si rinvia a quanto indicato da questo Istituto con circolare n.
61 del 27 novembre 1997 pubblicata su G.U n. 283 del 4 dicembre 1997, in merito alla
possibilità di effettuare versamenti volontari, per i periodi non coperti da contribuzione, nel
caso di lavoro prestato a tempo parziale.
IL PRESIDENTE
On. le Mauro SEPPIA
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Allegato 03
INPDAP
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE
Ai Direttori degli Uffici Provinciali LORO SEDI
Ai Direttori Centrali LORO SEDI
Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali LORO SEDI
Roma lì 17 dicembre 1998
Circolare n. 53
a cura di g.marcante
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La prosecuzione volontaria (VV) per gli assicurati a Fondo Esclusivo
(Non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale)
19
OGGETTO: Modalità applicative per il versamento della contribuzione volontaria.
Facendo seguito alle disposizioni impartite con Circolare INPDAP n. 23 del 10 aprile 1998,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998, si forniscono le istruzioni per la
concreta attuazione delle modalità operative inerenti la determinazione della contribuzione
volontaria nonché il relativo versamento ed accreditamento sulla posizione assicurativa
dell’iscritto alle Casse pensioni gestite dall’INPDAP.
Per la prosecuzione volontaria l’assicurato deve presentare apposita domanda di
autorizzazione alla sede provinciale INPDAP territorialmente competente. Tale istanza va
corredata da certificazione attestante il servizio prestato e le retribuzioni contributive annue
percepite (modello 98.2) che l’ente datore di lavoro è tenuto a rilasciare anche a richiesta
dell’interessato.
Si rammenta che nel caso in cui venga respinta la domanda di pensione diretta per carenza dei
requisiti anagrafici e contributivi, questa può essere considerata come istanza di
autorizzazione alla prosecuzione volontaria se presentata in data successiva al 12-7-97
(entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184).
Una volta acquisita la documentazione necessaria, il funzionario addetto alla liquidazione dei
trattamenti pensionistici sarà tenuto a determinare l’importo del contributo volontario, in base
alle modalità indicate ai punti 3) e 4) della citata circolare INPDAP n. 23; l’interessato
riceverà apposito provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria con
contestuale indicazione dell’importo dovuto e provvederà al relativo pagamento tramite
bollettino di C/C postale n. 99391005, intestato a "INPDAP - DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA".
Gli adempimenti contabili relativi alla prosecuzione volontaria restano a carico degli Uffici
centrali, in relazione alle vigenti modalità di riscossione. I singoli versamenti sono
riscontrabili dagli Uffici in indirizzo chiamati all’erogazione della pensione sulla procedura
amministrativa di riferimento.
Si precisa che i versamenti dovranno essere effettuati entro il trimestre successivo a quello
solare cui è riferita la contribuzione e che i contributi relativi al periodo compreso fra la data
di presentazione della domanda e la data del rilascio dell’autorizzazione devono essere versati
nel trimestre successivo a tale data.
In ordine alla contribuzione volontaria di pertinenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti
statali, i relativi adempimenti continuano ad essere curati dalle singole amministrazioni di
appartenenza.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Antonino Grasso
a cura di g.marcante
La prosecuzione volontaria (VV) per gli assicurati a Fondo Esclusivo
Allegato 04
Roma, 16 Marzo 2005
Prot. 12453
Alla Sede Provinciale
Ufficio Liquidazione Pensioni
Via Duca degli Abruzzi 18/20
24122 BERGAMO
Alla c.a. della Sig.ra ...........
Rif. Fax del 31/05/2004
P.N.
Oggetto: Ammissibilità della domanda di ricongiunzione ex art. 2 della Legge n. 29/79
presentata durante la prosecuzione volontaria.
Codesta Sede Inpdap ha richiesto parere circa l’accoglimento o meno della domanda di
ricongiunzione ai sensi della Legge n. 29/79, presentata da un ex dipendente in data
2/12/2002, già cessato dal servizio in data 16/04/2001 ed autorizzato, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 184/97, al versamento dei contributi volontari.
Sull’argomento, si precisa, in via generale che, i soggetti destinatari della ricongiunzione ex
art. 2, della Legge 29/79 sono i lavoratori dipendenti iscritti alla Casse Pensioni, attualmente
gestite dall’Inpdap.
Tuttavia, è da precisare che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 184/97, coloro i quali sono
autorizzati al versamento della contribuzione volontaria, la quale come è noto, è parificata a
tutti gli effetti a quella obbligatoria, versata dall’Ente datore di lavoro, mantengono lo status
di “iscritto assicurato”.
La posizione assicurativa all’atto dell’autorizzazione, rimane, a seguito dei versamenti
volontari, comunque “aperta” presso l’Inpdap e pertanto in costanza di tali versamenti può
essere concessa, a coloro che ne facciano espressa richiesta, la facoltà di riscattare e/o
ricongiungere periodi al fine di incrementare la posizione assicurativa.
La domanda di ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 29/79, può essere prodotta
alle seguenti condizioni:
all’atto della domanda l’iscritto deve essere in costanza di effettivo versamento
della contribuzione volontaria;
per la determinazione dell’onere di ricongiunzione si dovrà prendere a base la
retribuzione di riferimento già utilizzata per quantificare il contributo volontario;
l’eventuale onere risultante dall’operazione di ricongiunzione dovrà essere versato
all’Istituto in unica soluzione.
IL DIRETTORE
Dr. Vincenzo Caridi
a cura di g.marcante
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