le nuove regole (dal 2012) per la deducibilità delle spese di
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le nuove regole (dal 2012) per la deducibilità delle spese di
INFORMATIVA N. 094 – 09 APRILE 2013 IMPOSTE DIRETTE LE NUOVE REGOLE (DAL 2012) PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI MANUTENZIONE • Art. 102, comma 6, TUIR • Art. 3, comma 16-quater, DL n. 16/2012 Dal 2012 ai fini della determinazione del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria va considerato esclusivamente il costo complessivo risultante all’1.1 dal registro dei beni ammortizzabili (ovvero al 31.12 per i soggetti costituiti nel corso dell’esercizio); non è più previsto il ragguaglio del costo dei beni acquistati / ceduti nell’esercizio in proporzione alla data di acquisto / cessione. Di conseguenza, i beni ceduti, essendo presenti all’inizio dell’esercizio, rilevano per intero, mentre quelli acquistati nel corso dell’esercizio non devono essere tenuti in considerazione. Questi ultimi rileveranno per intero nell’esercizio successivo. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 09.04.2013 n. 094 - pagina 2 di 9 Come noto, le spese di manutenzione e riparazione sono sostenute dall’impresa per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali. In particolare, come precisato dal Principio contabile OIC n. 16, le spese di manutenzione sono dirette a garantire la vita utile prevista nonché la capacità e produttività originarie e possono essere oggetto di programmazione, mentre le spese di riparazione sono sostenute per “sistemare” i guasti e le rotture e, in genere, non possono essere programmate, ancorché, entro certi limiti, possono essere “ragionevolmente previste”. Sia le spese di manutenzione che di riparazione costituiscono comunque un’unica classe di costi denominati “di manutenzione”. Le stesse si distinguono in: Æ ordinarie e straordinarie; Æ su beni propri e su beni di terzi. Con particolare riguardo alle spese di manutenzione ordinaria, per effetto di quanto previsto dal DL n. 16/2012, è stata in parte modificata la disciplina della deducibilità delle stesse contenuta nell’art. 102, comma 6, TUIR. LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 2012 Le spese di manutenzione ordinaria, ossia di natura ricorrente, sono finalizzate a mantenere i beni in efficienza e in buono stato di funzionamento ovvero a riparare i guasti e le rotture verificatesi, in modo da garantire la vita utile prevista, nonché la capacità produttiva originaria (si tratta ad esempio, degli interventi di verniciatura, pulizia, sostituzione di parti deteriorate dall’uso). Tali spese costituiscono componenti negativi di competenza del periodo in cui sono sostenute e vanno pertanto imputate alla voce B.7) di Conto economico tra i costi d’esercizio. Con riguardo al trattamento fiscale delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione “che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono”, ossia alle spese di manutenzione ordinaria, il citato comma 6, dell’art. 102 è stato in parte modificato ad opera dell’art. 3, comma 16-quater, DL n. 16/2012, come segue: Testo in vigore fino al 2011 Testo in vigore dal 2012 Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio. … L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. … RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 09.04.2013 n. 094 - pagina 3 di 9 Di fatto, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 29.4.2012 (data di entrata in vigore della Legge n. 44/2012 di conversione del DL n. 16/2012), ossia dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni risultante dal registro dei beni ammortizzabili all'inizio dell'esercizio; non è più previsto che i beni acquistati / ceduti nel corso dell’anno concorrano al calcolo del plafond di deducibilità in base al valore ragguagliato alla data d’acquisto / cessione. In particolare, per effetto di tale modifica, dal 2012 il limite di deducibilità del 5% va determinato: Æ considerando il costo complessivo di tutti i beni materiali risultante all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; Æ senza ragguagliare il costo dei beni acquistati / ceduti nel corso dell’esercizio alla data di acquisto / cessione. Da ciò consegue che per il 2012: i beni acquistati nel corso dell’anno, in quanto non presenti all’inizio dell’esercizio, non rilevano. Il relativo valore dovrà essere considerato, se ancora presenti all’1.1.2013, per il calcolo delle spese di manutenzione deducibili per il 2013; i beni ceduti nel corso dell’anno, in quanto presenti all’inizio dell’esercizio, rilevano per l’intero valore. COSTO COMPLESSIVO BENI AMMORTIZZABILI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO FINO AL 2011 5% considerando X COSTO RAGGUAGLIATO BENI ACQUISTATI / CEDUTI NELL’ANNO SPESE DI MANUTENZIONE DEDUCIBILI NELL’ESERCIZIO DAL 2012 5% X COSTO COMPLESSIVO BENI AMMORTIZZABILI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO Rimangono confermate le regole secondo le quali: Æ per le imprese di nuova costituzione, per il primo esercizio va fatto riferimento al costo complessivo dei beni risultante alla fine dell’esercizio; Æ se la durata dell’esercizio è inferiore o superiore a 12 mesi l’importo deducibile va ragguagliato alla durata dell’esercizio; Æ l'eventuale eccedenza (differenza tra le spese di competenza e il limite del 5%) non è persa ma è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi. Va tenuto presente che, secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 5, DPR n. 600/73, l’importo delle spese eccedenti il limite del 5% va iscritto nel registro dei beni ammortizzabili in un’apposita voce in base all’anno di formazione. Rispetto a quanto previsto anteriormente alla predetta modifica normativa, il mancato computo dei beni acquistati in corso d’anno e la non effettuazione del ragguaglio per i beni ceduti comporta dal 2012 le seguenti conseguenze: Æ in assenza di beni acquistati / ceduti nell’anno non si rileva alcuna differenza tra l’applicazione delle nuove regole (dal 2012) ovvero delle vecchie regole (fino al 2011); Æ in presenza esclusivamente di beni acquistati nell’anno, con le nuove regole il plafond di deducibilità è minore; RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 09.04.2013 n. 094 - pagina 4 di 9 Æ in presenza esclusivamente di beni ceduti nell’anno, con le nuove regole il plafond di deducibilità è maggiore; Æ in presenza sia di beni acquistati che ceduti nell’anno, l’effetto dipende dalla somma algebrica (positiva o negativa) tra acquisti e cessioni. Esempio 1 La Alfa srl presenta la seguente situazione: spese di manutenzione ordinaria sui beni propri sostenute nell’anno € 13.200 costo complessivo dei beni risultanti dal registro beni ammortizzabili all’1.1 € 230.000 Ipotizzando la mancanza di acquisti / cessioni nell’anno, dal raffronto della deducibilità delle spese di manutenzione applicando le vecchie e le nuove regole, risulta quanto segue. Fino al 2011 A) Costo complessivo dei beni all’inizio dell’esercizio 230.000 B) Beni acquistati / ceduti nell’anno C) Plafond deducibilità (A+B) ---- Dal 2012 230.000 ---- 230.000 230.000 Limite spese deducibili nell’esercizio (C x 5%) 11.500 11.500 Spese deducibili nell’esercizio 11.500 11.500 1.700 1.700 Spese deducibili esercizi successivi (13.200 – 11.500) Come si può notare, in assenza di beni acquistati / ceduti nel corso dell’anno il plafond di deducibilità delle spese non varia. Esempio 2 La Beta srl presenta la seguente situazione: spese di manutenzione ordinaria sui beni propri sostenute nell’anno € 13.800 costo complessivo dei beni risultanti dal registro beni ammortizzabili all’1.1 € 240.000 acquisto macchinario in data 15.2 € 47.000 Dal raffronto della deducibilità delle spese di manutenzione applicando le vecchie e le nuove regole risulta quanto segue. Fino al 2011 A) Costo complessivo dei beni all’inizio dell’esercizio B) Bene acquistato nell’anno (47.000 / 365gg x 320gg) C) Plafond deducibilità (A+B) 240.000 41.205 (*) Dal 2012 240.000 ---- 281.205 240.000 D) Limite spese deducibili nell’esercizio (C x 5%) 14.060 12.000 Spese deducibili nell’esercizio 13.800 12.000 Spese deducibili esercizi successivi --- 1.800 (13.800–12.000) (*) corrisponde al costo del bene ragguagliato ai giorni di possesso nell’anno (dal 15.2 al 31.12) Con le nuove regole, non tenendo conto del costo (ragguagliato) dei beni acquistati nel corso dell’anno, si determina un minor plafond di deducibilità delle spese di manutenzione. Esempio 3 Con riferimento all’esempio 2, si ipotizzi la cessione (in luogo dell’acquisto), in data 15.2, di un bene ammortizzabile. In tal caso, dall’applicazione delle vecchie e le nuove regole risulta quanto segue: RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 09.04.2013 n. 094 - pagina 5 di 9 A) Costo complessivo dei beni all’inizio dell’esercizio (comprensivo del costo del bene ceduto nell’anno) Fino al 2011 240.000 Dal 2012 240.000 B) Bene ceduto nell’anno (47.000 / 365gg x 320gg) - 41.205 (*) C) Plafond deducibilità (A+B) 198.795 240.000 D) Limite spese deducibili nell’esercizio (C x 5%) 9.940 12.000 Spese deducibili nell’esercizio 9.940 12.000 Spese deducibili esercizi successivi 3.860 (13.800–9.940) --- 1.800 (13.800–12.000) (*) corrisponde al costo del bene ragguagliato ai giorni di non possesso nell’anno (dal 15.2 al 31.12) Con le nuove regole, il mancato ragguaglio del costo dei beni ceduti nel corso dell’anno determina un maggior plafond di deducibilità delle spese di manutenzione. Esempio 4 La Gamma srl presenta la seguente situazione: spese di manutenzione ordinaria sui beni propri sostenute nell’anno € 8.300 costo complessivo dei beni risultanti dal registro beni ammortizzabili all’1.1 (comprensivo del costo del bene ceduto nell’anno) € 125.000 acquisto attrezzatura in data 10.11 € 18.000 cessione attrezzatura in data 20.12 € 15.000 Dal raffronto della deducibilità delle spese di manutenzione applicando le vecchie e le nuove regole risulta quanto segue. Fino al 2011 125.000 Dal 2012 125.000 B) Bene acquistato nell’anno (18.000 / 365gg x 52gg) 2.564 --- C) Bene ceduto nell’anno (15.000 / 365gg x 11gg) - 452 --- A) Costo complessivo beni all’inizio dell’esercizio D) Plafond deducibilità (A+B+C) 127.112 125.000 E) Limite spese deducibili nell’esercizio (D x 5%) 6.356 6.250 Spese deducibili nell’esercizio 6.356 6.250 Spese deducibili esercizi successivi 1.944 (8.300 – 6.356) 2.050 (8.300 – 6.250) Con le nuove regole, non tenendo conto del costo (ragguagliato) dei beni acquistati nel corso dell’anno e considerando per intero il costo dei beni ceduti, si determina, nel caso specifico, un minor plafond di deducibilità delle spese di manutenzione. CALCOLO DEL PLAFOND DI DEDUCIBILITÀ Per il calcolo del limite del 5% da applicare al costo complessivo dei beni è necessario tenere presente che: Æ vanno considerati anche i beni completamente ammortizzati, nonché quelli di costo unitario non superiore a € 516,46, iscritti nel registro dei beni ammortizzabili; Æ vanno esclusi: i beni per i quali sono stipulati contratti di manutenzione periodica (ad esempio, personal computer, stampanti, fotocopiatrici); i relativi canoni di manutenzione sono infatti deducibili in base al principio di competenza. È comunque possibile “optare” per la deduzione con il limite del 5%; in tal caso i beni vanno ricompresi nell’ammontare rilevante ai fini del calcolo del predetto limite. Detto criterio va utilizzato per tutti i periodi d’imposta di durata del contratto; i beni immateriali (ad esempio, costi di impianto ed ampliamento, costi di ricerca e sviluppo, diritti di brevetto); RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 09.04.2013 n. 094 - pagina 6 di 9 Æ per i veicoli va assunto il costo, ai sensi dell’art. 164, comma 3, TUIR, nei limiti rilevanti ai fini della deduzione dell’ammortamento e pertanto, relativamente alle autovetture, nel limite massimo pari a € 7.230,40 (18.075,99 x 40%) ovvero, per gli agenti e rappresentanti di commercio, a € 20.658,28 (25.822,85 x 80%); Æ per gli altri beni a deducibilità limitata (ad esempio, telefoni cellulari) il costo va assunto nel limite fiscalmente rilevante (80%); Æ relativamente ai beni oggetto di rivalutazione, è necessario considerare la decorrenza dei relativi effetti fiscali. Così, ad esempio, con riguardo ai beni rivalutati ai sensi dell’art. 15, DL n. 185/2008, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.3.2009, n. 11/E “il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto in termini … di plafond per il calcolo delle spese di manutenzione a decorrere dal 5° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita” ossia dal 2013 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; Æ è irrilevante, e pertanto non va ricompreso, il costo del terreno occupato dai fabbricati strumentali, pari al 20% (30% per i fabbricati industriali), come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.1.2007, n. 1/E; Æ i beni in leasing in generale non rilevano, in quanto rappresentano beni di terzi, con la conseguenza che le relative spese di manutenzione ordinaria sono interamente deducibili nell’esercizio di competenza (gli stessi saranno conteggiati nella determinazione del plafond di deducibilità soltanto a seguito del relativo riscatto). Va peraltro evidenziato che i beni in leasing assumono rilevanza ai fini del plafond qualora siano iscritti, secondo gli IAS, nell’attivo dello Stato patrimoniale e nel registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.6.2011, n. 29/E; Æ le spese incrementative su beni presenti all’1.1 sostenute nel corso dell’esercizio rilevano a decorrere dall’anno successivo. Non sono soggette ad alcun limite di deducibilità le spese di manutenzione ordinaria relative: − ai beni di interesse storico, artistico e culturale ex D.Lgs. n. 490/99 e DPR n. 1409/63, per le quali opera la disposizione ex art. 100, comma 2, lett. e), TUIR; − ai beni di terzi. Percentuale di deducibilità per specifici settori di attività Con riguardo a determinati settori di attività, il limite di deducibilità è così individuato: TIPOLOGIA IMPRESA % DEDUCIBILITÀ RIFERIMENTO NORMATIVO Generalità delle imprese 5% (*) Art. 102, c. 6, TUIR Imprese operanti nei settori della siderurgia e metallurgia (gruppo VII, specie 1a /A e 1a /C, Tabella dei coefficienti di ammortamento ex DM 11% (*) DM 13.10.94 31.12.88) Imprese operanti nel settore estrattivo, per i beni specifici (gruppo IV, 15% (*) DM 9.5.89 Tabella dei coefficienti di ammortamento ex DM 31.12.88) − esercenti attività di autotrasporto di cose per conto terzi iscritti nel relativo Albo − concessionari di autoservizi pubblici di linea − titolari di licenze per il trasporto di persone con autoveicoli da 25% (**) DM 13.7.81 piazza (taxi) e da noleggio con conducente (c.d. NCC) − esercenti attività di locazione di autoveicoli senza conducente − titolari di scuole per conducenti di veicoli a motore (scuole guida) per le spese relative agli automezzi, compresi quelli per il trasporto interno (***) (*) l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi d’imposta successivi (**) l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei 3 periodi d’imposta successivi (***) le spese per i pneumatici sono interamente deducibili al 100% nell’esercizio di competenza RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 09.04.2013 n. 094 - pagina 7 di 9 In presenza di spese di manutenzione eccedenti il limite del 5% (ovvero dello specifico limite per i predetti settori di attività), con conseguente rinvio dell’eccedenza agli esercizi successivi, si rende necessario valutare lo stanziamento della fiscalità differita e, in particolare, delle imposte anticipate. LA COMPILAZIONE DEL MOD. UNICO Nel mod. UNICO è necessario riportare le spese di manutenzione ordinaria eccedenti il limite del 5%, evidenziandole in specifici righi, a seconda del tipo di contabilità adottato. IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA È necessario effettuare: − nell’anno di competenza delle spese e quindi di formazione dell’eccedenza, una variazione in aumento per il relativo ammontare; − nei 5 anni successivi (ovvero 3 anni per le imprese individuate dal citato DM 13.7.81) una variazione in diminuzione corrispondente ad 1/5 (ovvero 1/3) dell’eccedenza. IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA Va riportata esclusivamente la quota (1/5 ovvero 1/3) dell’eccedenza delle spese degli esercizi precedenti deducibile nell’esercizio. Relativamente alla compilazione del mod. UNICO 2013, l’eccedenza rispetto al limite del 5% va riportata nei seguenti righi: CONTABILITÀ ORDINARIA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA VARIAZIONE IN AUMENTO VARIAZIONE IN DIMINUZIONE (TOTALE ECCEDENZA) (1/5 SPESE ESERCIZI PRECEDENTI) mod. UNICO PF RF19 RF39 (codice “6”) RG20, col. 5 (*) mod. UNICO SP RF23 RF47 (codice “6”) RG21, col. 6 (*) mod. UNICO SC RF25 RF54 (codice “6”) --- mod. UNICO ENC RF20 RF41 (codice “6”) RG21, col. 6 (*) 1/5 SPESE ESERCIZI PRECEDENTI (*) in tale rigo vanno altresì indicate le spese di manutenzione sostenute nell’esercizio deducibili per la parte non eccedente il limite. Esempio 5 La ditta individuale Mario Verdi, in contabilità semplificata, presenta per il 2012 la seguente situazione: spese di manutenzione ordinaria sui beni propri sostenute nel 2012 € 6.300 costo complessivo dei beni risultanti dal registro beni ammortizzabili all’1.1.2012 € 80.000 acquisto attrezzatura in data 23.3.2012 € 5.100 Le spese di manutenzione deducibili nel 2012 sono così determinate: Costo complessivo beni ammortizzabili all’1.1.2012 Bene acquistato il 23.3.2012 Plafond deducibilità 80.000 --80.000 Limite spese deducibili nel 2012 (80.000 x 5%) 4.000 Spese deducibili nel 2012 4.000 Spese deducibili nel 2013 – 2017 2.300 (6.300 – 4.000) RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 09.04.2013 n. 094 - pagina 8 di 9 Il quadro RG del mod. UNICO 2013 PF va così compilato: 4.000 Nel mod. UNICO PF relativo a ciascuno dei 5 periodi successivi (2013 – 2017) a rigo RG20 dovrà essere ricompresa la quota pari a € 460, corrispondente ad 1/5 dell’eccedenza (2.300 / 5). Esempio 6 La Dedra srl presenta per il 2012 la seguente situazione: spese di manutenzione ordinaria sui beni propri sostenute nel 2012 € 26.000 costo complessivo dei beni risultanti dal registro beni ammortizzabili (compreso il costo del bene ceduto nel 2012) € 290.000 quota (1/5) spese di manutenzione eccedenti sostenute nel 2011 € acquisto macchinario in data 16.4.2012 € 52.000 cessione attrezzatura in data 28.6.2012 € 21.000 3.500 Le spese di manutenzione deducibili nel 2012 sono così determinate: Costo complessivo beni ammortizzabili all’1.1.2012 Bene acquistato il 16.4.2012 290.000 (*) --- Plafond deducibilità 290.000 Limite spese deducibili nel 2012 (290.000 x 5%) 14.500 Spese deducibili nel 2012: − di cui del 2012 − di cui del 2011 18.000 € 14.500 € 3.500 (*) tale valore comprende il costo all’1.1 del bene ceduto Per il 2012 la società: • con riferimento alle spese sostenute nel 2012 può dedurre l’importo massimo di € 14.500. L’eccedenza, pari a € 11.500 (26.000 – 14.500), è recuperata nei 5 periodi successivi (2013 – 2017) in quote costanti pari a € 2.300 (11.500 / 5); • deduce la prima quota (1/5) pari a € 3.500 relativa all’eccedenza delle spese di manutenzione sostenute nel 2011; le restanti 4 quote saranno dedotte negli anni 2013 – 2016. Il quadro RF del mod. UNICO 2013 SC va così compilato: Æ a rigo RF25, va riportata la variazione in aumento pari a € 11.500; …. 11.500 Æ a rigo RF54 va riportata la variazione in diminuzione relativa alla prima quota delle spese 2011 deducibile nel 2012, pari a € 3.500. 6 3.500 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 09.04.2013 n. 094 - pagina 9 di 9 Esempio 7 La Omega & Pi sas in contabilità ordinaria presenta per il 2012 la seguente situazione: spese di manutenzione ordinaria su beni propri sostenute nel 2012 − di cui per autovettura € 4.200 canoni manutenzione hardware € 16.400 € 3.000 costo complessivo dei beni risultanti dal registro beni ammortizzabili all’1.1.2012 − di cui per autovettura € 35.000 − di cui hardware € 15.000 − di cui per immobile strumentale € 250.000 € 330.000 beni in leasing € 50.000 acquisto macchinario in data 28.3.2012 € 35.000 Ai fini della determinazione del plafond di deducibilità: Æ non vanno ricompresi il costo dei beni in leasing; Æ il costo dell’autovettura va considerato nei limiti dell’ammontare deducibile. La società inoltre sceglie di non tener conto del costo d’acquisto dell’hardware (per il quale sono corrisposti canoni di manutenzione periodica) e pertanto: Costo complessivo beni ammortizzabili all’1.1.2012: − costo complessivo beni 330.000 − costo autovettura (35.000) − costo autovettura nel limite di deducibilità 7.230,40 − costo hardware (15.000) − scorporo valore terreno (250.000 x 20%) (50.000) Bene acquistato il 28.3.2012 237.230,40 --- Plafond deducibilità 237.230,40 Limite spese deducibili nel 2012 (237.230,40 x 5%) 11.861,52 Spese di manutenzione del 2012: − spese manutenzione 16.400 − spese manutenzione autovettura (4.200) − spese manutenzione autovettura nel limite del 40% 1.680 Spese deducibili nel 2012 13.880,00 11.861,52 Spese deducibili nel periodo 2013 – 2017 2.018,48 (13.880 - 11.861,52) Il quadro RF del mod. UNICO 2013 SP va così compilato: 2.018 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]