COMUNE DI SEREGNO Provincia di Monza
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COMUNE DI SEREGNO Provincia di Monza - Brianza Rep. N. del ATTO D’ INTESA PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA “CORTE DEL COTONE” (accordo integrativo ex art. 11 legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni) Con la presente scrittura privata da valere occorrendo quale atto pubblico, TRA • Il Comune di Seregno nella persona del Segretario Comunale Dott.ssa Petrocelli Antonella nata a Viggiano (PZ) il 23.01.1966 (CF PTRNNL66A63L8742). E • La società Società ELITE S.r.l. con sede legale in Seregno, via Colombo, 16, legalmente rappresentata dal Sig. Fontana Andrea nato a Desio il 16/5/1952 residente in Lentate Sul Seveso (MI) Via Puccini 34/A in qualità di Socio Amministratore. PREMESSO CHE • • • • • Il Comune di Seregno è proprietario di una quota del complesso condominiale denominato “Corte del Cotone” come da atto stipulato in data 10 febbraio 1999 (Rep. N. 52739); Che ai sensi della convenzione stipulata tra il Comune di Seregno e l’ Immobiliare Libi S.p.a. in data 19 ottobre 1989 (Rep. N. 28051 – Racc. n. 35951) la corte interna a detto complesso condominiale è stata asservita ad uso pubblico; Che con nota Prot. N. 034708 del 4 giugno 2010 la società ELITE S.r.l. ha fatto istanza tesa ad ottenere la concessione ad occupare temporaneamente la piazza interna della “Corte del Cotone” e l’ autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee all’ aperto denominate “DROME GARDEN” da tenersi a Seregno, via Colombo 16, nel periodo estivo. Che il rilascio dell’ autorizzazione di pubblica sicurezza era ed è vincolato al nuovo sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo(C.P.V.) Che la concessione degli spazi asserviti ad uso pubblico e l’ Autorizzazione ad effettuare attività di intrattenimento o spettacolo all’ interno del cortile di detto complesso condominiale impone l’ esigenza di realizzare un equilibrio bilanciato tra le opposte esigenze di assicurare il rispetto durante il periodo estivo della quiete pubblica da un lato e lo sviluppo delle attività di intrattenimento dall’ altro; 1 • • • Che ai sensi dell’ art. 11 della legge 241 del 7 agosto 1990 come modificata dalla legge 15 del 11 febbraio 2005, l’ Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo; Che al fine di cui sopra i rappresentanti dell’Amministrazione Condominiale e della Società ATMOZED Srl (precedenti gestori dell’esercizio pubblico DROME) si erano incontrati per concordare vincoli ed opportunità ed avevano condiviso l’esigenza di una preventiva regolamentazione concordata delle condizioni per il rilascio dei citati titoli concessori ed autorizzativi che rimangono invariati nella presente concessione; Che il presente atto d’ intesa riporta le medesime condizioni del precedente, stipulato il 13 maggio 2005 con la società ATMOZED S.R.L. ed assentito dall’ Assemblea Condominiale in data 10 maggio 2005; Tutto ciò premesso: SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto. Art. 2 Le parti concordano di assoggettare la Concessione per l’ occupazione di suolo pubblico alle seguenti prescrizioni: 1. l’ area occupata sarà esclusivamente quella delimitata da tratteggiatura verde come da planimetria allegata all’ istanza citata in premessa; 2. sull’ area tratteggiata in verde potranno essere posizionati n°7 ombrelloni, 42 tavoli, 168 sedie ed un banco bar, per un totale di mq. 415,00; 3. le strutture concesse non potranno subire modifiche di posizionamento rispetto a quelle raffigurate in planimetria; 4. i portici, lato nord e sud, dovranno essere lasciati sgombri al fine di garantire le vie di fuga in caso di emergenza; 5. durante gli orari di apertura del pubblico esercizio dovrà essere sempre garantito l’ accesso alle proprietà condominiali degli aventi titolo; 6. i tavolini e le sedie posti sotto il pergolato interessato dall’ occupazione dovranno essere lasciati a disposizione del pubblico in genere che transita per la piazza dalle ore 8.00 alle ore 20.00 senza oneri per alcuno; 7. il Comune si riserva l’ utilizzo della piazza in oggetto, negli orari concessi, per non più di tre serate, previa intesa con il titolare della concessione da concretizzarsi non oltre 7 giorni prima dell’ evento; in tali occasioni, il concessionario dovrà prestare la massima collaborazione per l’ organizzazione delle serate, concedendo gratuitamente sede e/o tavoli; 8. le strutture (tavoli e sedie) escluse quelle di cui al punto 6, dovranno essere rimosse entro le ore 8.00 del mattino seguente e 2 non dovranno essere riposizionate prima delle ore 18.00 del giorno successivo. 9. la pulizia degli spazi dell’ area interna ed esterna al cortile, nonché delle aree prospicienti le vie Appiani, Colombo e Marco Polo, sarà a carico del concessionario che dovrà provvedervi quotidianamente entro le ore 8.00 del giorno successivo; 10. le eventuali spese per le utenze interne condominiali (luce ecc.) dovranno essere rimborsate dal concessionario al condominio; 11. entro 20 giorni dal termine del ciclo stagionale di manifestazioni, oggetto dell’ Autorizzazione, dovrà essere effettuata dal concessionario una pulizia straordinaria dell’ area concessa; Art. 3 Le parti concordano di assoggettare l’ Autorizzazione di P.S. alle seguenti condizioni: 1. la manifestazione temporanea denominata “DROME GARDEN” sarà autorizzata annualmente previa richiesta scritta della Società ELITE S.r.l. a cui andrà allegato il calendario e gli orari degli spettacoli od intrattenimenti; non occorrerà una ulteriore verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente per i quali la Commissione Provinciale di Vigilanza abbia già concesso l’ agibilità in data non anteriore a due anni; 2. l’ attività di somministrazione di alimenti e bevande all’ esterno del locale “DROME” dovrà essere sempre accompagnata da attività d’ intrattenimento o spettacolo; 3. Nelle serate di lunedì, martedì, giovedì e domenica le emissioni sonore dovranno cessare alle ore 24.00; nelle serate di mercoledì, venerdì e sabato le emissioni sonore dovranno cessare entro le ore 1.00; dopo tali orari sarà consentita la somministrazione con altre forme di intrattenimento o spettacolo senza uso di apparecchi acustici; 4. Le emissioni sonore non dovranno iniziare prima delle 21.30; 5. la capienza massima consentita è di 290 persone; 6. non dovrà essere ammesso un numero di persone superiore al numero dei posti concessi in autorizzazione; 7. i sistemi di vie d’ uscita devono essere costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l’ esodo delle persone e/o costituire rischio per la propagazione di incendi; 8. prima dell’ inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie d’ uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza; l’ accesso alle due uscite non in uso dovrà essere precluso con idonee protezioni; 9. devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, seguendo prove periodiche con cadenza non superiore a sei mesi; 10. devono essere mantenuti efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti; 11. l’ area della manifestazione dovrà essere adeguatamente illuminata; le alimentazioni elettriche dell’ impianto, comprese quelle di amplificazione sonora, non devono essere in contatto diretto con il pubblico e devono essere predisposti tutti i dispositivi contro le sovracorrenti e di messa a terra degli impianti; 3 12. il sistema delle vie di fuga (percorsi – uscite di sicurezza) dovrà essere adeguatamente illuminato; a tal fine, le due uscite di sicurezza dovranno essere segnalate con lampade d’emergenza poste in modo visibile dall’ area ove staziona il pubblico; 13. è fatto obbligo di acquisire il nulla osta S.I.A.E.; 14. le emissioni sonore dovranno rispettare la normativa in vigore in ordine all’ uso degli strumenti elettrodomestici in pubblici esercizi, di cui al D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999, nonché i parametri della zonizzazione acustica di cui alla delibera del Consiglio Comunale del Comune di Seregno n. 221 approvata in data 17.12.2002 che prevede un limite diurno di 60 DB e notturno di 50 DB così come riportato al punto 2 della relazione di impatto acustico presentata dai richiedenti; 15. dovrà essere adottata ogni cura per non arrecare danni alle piante ed alle attrezzature ivi esistenti anche mediante un adeguato controllo del personale addetto alla sicurezza della società ELITE S.r.l.; 16. i promotori dell’ iniziativa hanno in carico la responsabilità sulla qualità ed il rispetto degli aspetti igienico – sanitari dei prodotti alimentari preparati e venduti; Art. 4 Le parti si danno reciproco atto che la concessione e l’ Autorizzazione di cui sopra faranno espresso riferimento, ognuna per proprio ambito, alle condizioni previste dal presente accordo e comunque dalle normative vigenti. Art. 5 A garanzia della piena osservanza e dell’ adempimento di tutte le norme, condizioni, patti e modalità di cui alla presente convenzione, la società ELITE S.r.l. rappresentata dal Sig. Fontana Andrea, ha costituito cauzione di Euro 5.000,00 nei modi previsti dalla legge; La presente convenzione è funzionalmente collegata all’esercizio dell’attività di somministrazione del locale DROME. Le parti convengono che il presente accordo ha durata triennale con decorrenza dalla sua sottoscrizione. Resta inteso che, qualora ragioni di interesse pubblico lo richiedano, la presente convenzione è sempre revocabile da parte dell’Amministrazione Comunale. La presente convenzione può essere rinnovata, alla sua scadenza e con la medesima forma, tramite accordo espresso da entrambe le parti. Art. 6 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa espresso rinvio allo Statuto e ai regolamenti vigenti presso il Comune di Seregno, oltre che ovviamente alle disposizione legislative in materia. 4 Letto, confermato e sottoscritto. Seregno, ________________________ Per il Comune di Seregno Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Petrocelli ________________________ Per la Società ELITE S.r.l. Il Legale Rappresentante Sig. Andrea Fontana ________________________ 5 AUTENTICAZIONE FIRME Ai sensi degli articoli 21 e 30 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 il sottoscritto Dott. Felice Codurri, Vice Segretario del Comune di Seregno, attesta che le firme sopra estese sono state apposte in sua presenza dai citati signori, preventivamente identificati come segue: • Antonella Petrocelli nata a Viggiano (PZ) il 23.01.1966, Segretario Comunale del Comune di Seregno mediante personale conoscenza; • Andrea Fontana nato a Desio (MI) Rappresentante della Società ELITE S.r.l. il 16/5/1952 Legale Il Vice – Segretario Generale Dott. Felice Codurri _____________________________ 6