massime - Silp Cgil Roma e Lazio

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GIURISPRUDENZA SULLA LEGGE 104/92
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 1828 del 28 marzo 2012
Ratio della disposizione
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Pur riconoscendosi il particolare valore della L. n. 104/1992 in quanto finalizzata a garantire diritti
umani fondamentali, l' istituto di cui all' art. 33 comma 5 della stessa legge, in tema di scelta della
sede lavorativa più vicina al familiare portatore di handicap assistito, non è l' unico idoneo a
tutelare la condizione di bisogno del malato e, comunque, la posizione giuridica di vantaggio ivi
prevista non è illimitata, potendo essere fatta valere soltanto "ove possibile". Ne consegue, che la
norma non configura in realtà un diritto soggettivo di precedenza al trasferimento del familiare
lavoratore, bensì un semplice interesse legittimo a scegliere la propria sede di servizio ove
possibile (Conferma della sentenza breve del T.a.r. Veneto - Venezia, sez. I, n. 1380/2011).
Consiglio di Stato
Sez. III, sent. n. 5725 del 26 ottobre 2011
Trasferimenti: - limiti; interesse pubblico della P.A.
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
In presenza di istanza ex art. 33 l. n. 104/1992 tesa a chiedere (ed ottenere) il trasferimento nella
sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (o di non essere allontanato da tale
domicilio), l'amministrazione deve considerare i bisogni, personali e familiari, dei suoi dipendenti,
ma non può subordinare ad essi la realizzazione dei propri compiti istituzionali, ai quali nel
bilanciamento degli interessi, deve riconoscersi priorità (Annulla la sentenza del T.a.r. Emilia
Romagna, Parma, 12 luglio 2011, n. 250).
Consiglio di Stato
Sez. III, sent. n. 5725 del 26 ottobre 2011
Trasferimenti: - limiti; interesse pubblico della P.A.
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Il diritto di chiedere (ed ottenere) il trasferimento nella sede di lavoro più vicina al domicilio della
persona da assistere (o di non essere allontanato da tale domicilio), come previsto dall'art. 33 l. n.
104/1992, non è incondizionato ma deve essere necessariamente confrontato (in caso di istanza di
dipendente pubblico) con le irrinunciabili esigenze organizzative dell'Amministrazione (Annulla la
sentenza del T.a.r. Emilia Romagna, Parma, 12 luglio 2011, n. 250).
Consiglio di Stato
Sez. III, sent. n. 5725 del 26 ottobre 2011
Trasferimenti: - provvedimento di diniego
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
In presenza di istanza ex art. 33 l. n. 104/1992 tesa a chiedere (ed ottenere) il trasferimento nella
sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, le cause di servizio ostative al
trasferimento non possono essere enunciate in modo generico o apodittico ma devono essere
indicate in concreto perché solo concrete (e prevalenti) esigenze di servizio possono giustificare il
diniego di accoglimento di una richiesta che trova fondamento in esigenze di natura personale e
sociale alle quali il legislatore ha voluto dare particolare tutela (Annulla la sentenza del T.a.r. Emilia
Romagna, Parma, 12 luglio 2011, n. 250).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 5604 del 18 ottobre 2011
Sede di lavoro
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Il diritto di scelta della sede di lavoro, assicurato al lavoratore che assista con continuità un
familiare handicappato convivente (art. 33 l. n. 104/1992), non costituisce un titolo preferenziale o
una prelazione in favore del lavoratore vincitore di concorso, e non consente mai di sovvertire
l'ordine di assegnazione delle sedi secondo la graduatoria finale. La norma in esame prevede
infatti che l'esercizio del relativo diritto concerna esclusivamente posti di lavoro vacanti, ulteriori
rispetto a quelli assegnati ai vincitori del concorso (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma,
sez. I quater, n. 8019/2008).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 5231 del 16 settembre 2011
Condizioni di fruibilità del beneficio:
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
L'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, avvalendosi di una discrezionalità legislativa conforme
alla Costituzione, accorda specificamente il beneficio dell'avvicinamento della sede di servizio
assegnata a chi già "assista con continuità" un parente o un affine entro il terzo grado disabile, e
non a chi inoltri la domanda di trasferimento per futuri fini di assistenza (Conferma della sentenza
del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I, quater, n. 1570/2008).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 5231 del 16 settembre 2011
Trasferimenti:
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Il quinto comma dell'art. 33 della legge n. 104/1992 permette l'avvicinamento della sede di
servizio assegnata solo ove questa assegnazione abbia interrotto una situazione di assistenza in
atto in favore del parente o affine entro il terzo grado disabile. In questo senso milita anche la
disposizione posta alla fine del comma in esame e per la quale il lavoratore che presta l'assistenza
"non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede", restando confermato che la norma
tutela le situazioni di assistenza già in atto (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I,
quater, n. 1570/2008).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 2278 del 12 aprile 2011
Trasferimenti:
- limiti; interesse pubblico della P.A.
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Considerato che l'art. 33 n. 104/1992 assicura al dipendente il "diritto a scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere..." si ha che il contemperamento
tra le esigenze assistenziali del dipendente e le necessità organizzative e funzionali
dell'Amministrazione porti a dover affermare che, ricorrendo i presupposti di legge che
l'applicazione del beneficio, ove la richiesta non possa essere immediatamente assentita per la
carenza di "posti vacanti", vi è la priorità dell'istante ad ottenere il richiesto avvicinamento in una
sede compatibile al verificarsi del primo vuoto di organico compatibile e, in caso di più aspiranti, la
P.A. deve compiere, in relazione alla relativa gravità, una valutazione discrezionale comparativa
delle varie situazioni (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari, sez. II, n. 899/2008).
Consiglio di Stato
Sez. VI, sent. n. 29 del 10 gennaio 2011
Trasferimenti
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
L'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 prevede che il lavoratore che assiste la persona con
handicap ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non
può essere trasferito ad altre sede senza il suo consenso. La norma, con la sua ampia
formulazione, non attribuisce soltanto un diritto al trasferimento da una sede all'altra, ma un più
ampio diritto alla sede, che include, oltre al diritto di trasferirsi, il diritto di rimanere nella sede già
assegnata, nonché quello, che qui viene in rilievo, di rendere stabile e definitiva una sede
precedentemente assegnata in via provvisoria (Riforma della sentenza del T.a.r. Abruzzo - Pescara,
n. 135/2005).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 8527 del 03 dicembre 2010
Condizioni di fruibilità del beneficio
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Ai fini del riconoscimento del diritto del dipendente pubblico alla precedenza nei procedimenti di
mobilità (previsto dall'art. 33 l. n. 104/1992) è necessario che l'handicap di cui soffre il congiunto
presenti carattere di particolare gravità e necessiti di prestazioni assistenziali permanenti,
incompatibili con sede distante; presupposti per l'applicazione del beneficio in parola, sono la
continuità dell'assistenza prestata dal dipendente pubblico e la mancanza di altri familiari residenti
nello stesso Comune in cui risiede il disabile (Conferma della sentenza del T.a.r. Calabria - Reggio
Calabria, n. 292/2005).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 8527 del 03 dicembre 2010
Trasferimenti:
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
La legge n. 104/1992, al di là di una terminologia enfatica, non configura in realtà un vero diritto
soggettivo di precedenza nei trasferimenti del lavoratore che assiste con effettiva continuità un
parente handicappato, bensì un semplice interesse legittimo a scegliere la propria sede di servizio
ove possibile, cioè compatibilmente con le necessità e le realtà obiettive organizzative ed
operative della P.A. (Conferma della sentenza del T.a.r. Calabria - Reggio Calabria, n. 292/2005).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 8527 del 03 dicembre 2010
Trasferimenti
cost. art. 41
cost. art. 97
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
La limitazione del diritto riconosciuto dal legislatore al lavoratore che assista un parente invalido,
in ragione della concomitanza e concorrenza di valori di rilievo costituzionale, quali i principi
distintamente espressi dagli artt. 97 (buon andamento della P. A.) e 41 (libertà di iniziativa
economica) Cost., si manifesta espressamente, nell'art. 33 l. n. 104/1992, con riguardo alla scelta
della sede di lavoro all'atto dell'assunzione, ovvero anche in via di successivo trasferimento a
domanda, con l'inciso "ove possibile"; inciso che vale a configurare una subordinazione del
predetto diritto alla condizione che il suo esercizio non comporti una lesione eccessiva delle
esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro privato, ovvero non determini un
danno per la collettività compromettendo il buon andamento e l'efficienza della pubblica
amministrazione (Conferma della sentenza del T.a.r. Calabria - Reggio Calabria, n. 292/2005).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 4115 del 25 giugno 2010
Trasferimenti:
L. 5 febbraio 1992, n. 104
La legge n. 104/1992, nel prevedere il beneficio del trasferimento di sede del lavoratore, si
riferisce solo al lavoratore che già assista con continuità un familiare portatore di handicap, e non
anche al dipendente che, non assistendo in atto con continuità un familiare, aspiri al trasferimento
proprio al fine di poter instaurare il detto rapporto di assistenza continuativa (Riforma della
sentenza del Tar Calabria, Reggio Calabria, n. 83/2008).
Consiglio di Stato
Sez. VI, sent. n. 3758 del 15 giugno 2010
Condizioni di fruibilità del beneficio
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Il beneficio ex art. 33 l. n. 104/1992 deve essere riconosciuto laddove il richiedente sia in possesso
dei requisiti prescritti dalla legge, ossia il riconoscimento da parte dell'Asl dell'handicap in
situazione di gravità dell'assistito, l'insussistenza di ricovero a tempo pieno del medesimo presso le
apposite strutture e la relazione di parentela o affinità entro il terzo grado da parte dell'assistito
stesso, la continuità dell'assistenza, l'inesistenza di altri parenti o affini che abbiano usufruito della
medesima normativa o siano comunque in grado di sopperire alle esigenze del portatore di
handicap e, infine, il gradimento del disabile all'assistenza da parte del richiedente (Riforma della
sentenza del Tar Puglia, Lecce, sez. III, n. 39/2009).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 3237 del 21 maggio 2010
Ratio della disposizione
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Alla norma di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 è sottesa la ratio non già di
assegnare dei benefici ai soggetti che hanno un parente portatore di handicap, bensì di garantire a
quest'ultimo un'assistenza (Riforma della sentenza del Tar Campania - Napoli, sez. VII, n.
4909/2007).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 3237 del 21 maggio 2010
Trasferimenti
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
A norma dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 il genitore o il familiare lavoratore, con
rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il
terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (Riforma della sentenza
del Tar Campania - Napoli, sez. VII, n. 4909/2007).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 1733 del 24 marzo 2010
Condizioni di fruibilità del beneficio:
- continuità
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
La norma di cui al comma 5 dell'art. 33 della legge n. 104/1992 (secondo cui "Il genitore o il
familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un
parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede
di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede") si riferisce, quanto alla sua applicazione, solo al caso del lavoratore che già assista con
continuità un familiare portatore di handicap, e non anche al dipendente che, non assistendo al
momento dell'assunzione in servizio con continuità un familiare, aspiri al trasferimento al fine non
già di tutelare la situazione di assistenza già esistente, ma di poter instaurare tale rapporto di
assistenza continuativa (Riforma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. III, n. 02485/2005).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 1218 del 02 marzo 2010
Condizioni di fruibilità del beneficio
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
L'art. 33, comma quinto, della legge n. 104/1992 ha attribuito all'Amministrazione il potere di
valutare se effettivamente sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza del proprio
dipendente. Il beneficio ivi previsto spetta quando risulti la esclusività e la continuità
dell'assistenza da parte del richiedente, per l'assenza di altri familiari - che ne abbiano la materiale
possibilità - tenuti a prestare gli obblighi di assistenza. (Riforma della sentenza del Tar Abruzzo L'Aquila n. 00595/2008).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 825 del 15 febbraio 2010
Condizioni di fruibilità del beneficio
L. 8 marzo 2000, n. 53
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
A norma dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 il genitore o il familiare lavoratore, con
rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il
terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio. Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 53/2000 il beneficio in questione si applica a coloro
che assistono in via esclusiva e continuativa un parente o affine entro il terzo grado portatore di
handicap, anche se non convivente. (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio - sez. I, n. 5020/2009).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 6355 del 16 ottobre 2009
Revoca del trasferimento
L. 5 febbraio 1992, n. 104
Si deve ritenere che la pendenza di un procedimento di trasferimento ex lege n. 104/1992, escluda
ex se un obbligo di avviso per la "revoca" dello stesso (nel caso vengano meno i presupposti per la
concessione di detto trasferimento), qualora il nuovo atto costituisca solo prosecuzione e
compimento dello stesso procedimento (peraltro, ab origine avviato su istanza dell'interessato).
(Conferma della sentenza del T.A.R. Puglia n. 02680/2003).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 6355 del 16 ottobre 2009
Trasferimento d'ufficio: - requisito della definitività
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Non è qualificabile come trasferimento di ufficio il provvedimento che ha disposto il rientro nella
sede di appartenenza del dipendente trasferito (ex L. n. 104/1992) per poter assistere un prossimo
congiunto affetto da handicap, nel frattempo deceduto. La funzionalizzazione del trasferimento,
infatti, determina la mancanza di definitività dell'assegnazione di sede (invece provvisoria),
conseguendo, il rientro alla ordinaria sede di servizio, solo dal decesso del congiunto, e cioè dal
fatto che, in ragione di tale sopravvenuto evento, al dipendente non può più essere riconosciuto il
diritto al beneficio di cui all'art. 33 L. n. 104/1992. (Conferma della sentenza del T.A.R. Puglia n.
02680/2003).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 6355 del 16 ottobre 2009
Revoca del trasferimento
L. 5 febbraio 1992, n. 104
Va considerato legittimo il provvedimento di revoca del trasferimento dell'appartenente alla
Polizia penitenziaria, adottato in applicazione della L. n. 104/1992, qualora sia venuto meno il
motivo dell'assistenza al congiunto che, con la richiesta del dipendente, tale provvedimento
doveva soddisfare. Infatti, nel caso in cui, in pendenza del procedimento di trasferimento, il
congiunto che il dipendente avrebbe dovuto assistere (e il cui soccorso giustificava il
provvedimento medesimo) sia deceduto, si impone l'automatica restituzione dell'interessato alla
sede di sua ordinaria assegnazione, essendo stato, appunto, il relativo provvedimento, finalizzato
alla soddisfazione dell'interesse all'assistenza del soggetto handicappato e non anche di chi detta
assistenza doveva prestare. (Conferma della sentenza del T.A.R. Puglia n. 02680/2003).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 4324 del 06 luglio 2009
Condizioni di fruibilità del beneficio - continuità
L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 20
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Si deve ritenere che, in materia di trasferimento del militare per l'assistenza ad un congiunto
disabile, ex art. 33 della L. n. 104/1992, la portata innovativa dell'art. 20 della L. 53/2000 renda
superfluo il requisito della convivenza, comportando, semmai, una valutazione ancor più rigorosa
del requisito di continuità. (Conferma della sentenza del T.A.R. Puglia n. 1518/2007).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 4324 del 06 luglio 2009
Trasferimenti: - provvedimento di diniego
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Va considerato viziato il provvedimento di diniego di trasferimento del militare per l'assistenza ad
un congiunto disabile, ex art. 33 della L. n. 104/1992, qualora l'Amministrazione avendo
individuato altri parenti ed affini idonei a prestare assistenza al disabile in luogo del militare, ne
abbia valutato in astratto la possibilità di assistenza, senza analizzare la situazione concreta, di
fatto impeditiva della richiesta assistenza. (Conferma della sentenza del T.A.R. Puglia n.
1518/2007).
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 4324 del 06 luglio 2009
Trasferimenti: - valutazione dell'Amministrazione - criteri
L. 5 febbraio 1992, n. 104
Poichè l'assistenza dei familiari portatori di handicap, di cui alla L. n. 104/1992, viene considerata
un valore meritevole di tutela (da mettersi, però, in correlazione con altri valori, altrettanto
meritevoli di interesse, quali, ad esempio, anche la necessità di buon andamento della P.A.), si
deve ritenere che ogni qualvolta venga invocato un provvedimento per assicurare l'assistenza di
un soggetto handicappato, l'Amministrazione sia tenuta a valutare, da un lato le esigenze
assistenziali e, dall'altro, le proprie esigenze organizzatorie, assumendo le determinazioni che
conseguono all'esito dell'istruttoria esperita. (Conferma della sentenza del T.A.R. Puglia n.
1518/2007).
Consiglio di Stato
Sez. VI, sent. n. 3104 del 20 maggio 2009
Diritto del disabile alla continuità didattica
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 13
Va considerata legittima la richiesta di genitori di soggetto minore affetto da autismo a vedersi
riconosciuta una continuità didattica con un educatore, determinata dall'esigenza di contenere le
reiterate regressioni comportamentali del figlio, causate dal continuo cambiamento delle figure
professionali incaricate del sostegno didattico, attenendo tale richiesta, nella sostanza alle
concrete modalità di svolgimento degli obblighi di integrazione scolastica previsti dagli artt. 12 e
13 della L. n. 104/1992. (Riforma della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 55/2008).
Consiglio di Stato
Sez. VI, sent. n. 2960 del 13 maggio 2009
Trasferimenti
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Le assegnazioni temporanee di cui ha usufruito l'agente di P.S. al fine di assistere un congiunto
inabile non possono essere ritenute idonee ad integrare una stabilizzazione del rapporto di
assistenza continuativa, ai fini del trasferimento, secondo quanto dispone l'art. 33, comma 5, della
L. n. 104/1992, giacchè esse, proprio per il loro carattere temporaneo ed eccezionale non possono
conciliarsi con una attività svolta in via continuativa ed esclusiva. (Riforma della sentenza del T.A.R.
Lombardia n. 2746/2004).
Consiglio di Stato
Sez. VI, sent. n. 2960 del 13 maggio 2009
Trasferimenti
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
L'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 si riferisce solo al lavoratore che già assista con continuità
un familiare portatore di handicap, e non anche al dipendente che, non assistendo in atto con
continuità un familiare, aspiri al trasferimento proprio al fine di poter instaurare il detto rapporto
di assistenza continuativa. Ne consegue che, dal momento che il diritto tutela le situazioni di
assistenza già esistenti, la cui interruzione crei pregiudizio allo stato di fatto favorevole al
portatore di handicap, le esigenze di assistenza successivamente determinatesi non sono
ricomprese nella previsione legislativa, non autorizzando il trasferimento. (Riforma della sentenza
del T.A.R. Lombardia n. 2746/2004).
Consiglio di Stato
Sez. VI, sent. n. 2960 del 13 maggio 2009
Trasferimenti
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Va considerato legittimo il diniego dell'istanza dell'agente di P.S. finalizzata al trasferimento presso
altra sede di servizio, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, qualora l'invalidità che
motiva detto trasferimento sia stata riconosciuta alla familiare in epoca successiva
all'assegnazione del richiedente alla sede in cui opera, non risultando, così, sussistente il requisito
della continuità nell'assistenza in atto, che costituisce un presupposto per l'applicazione della
fattispecie prevista. (Riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2746/2004).
Consiglio di Stato
Sez. V, Sent. n. 2361 del 20 maggio 2008
Trasporto gratuito degli alunni disabili
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 43
L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 28
La circostanza che l'art. 43 L. n. 104/1992, non abbia abrogato il solo primo comma dell'art. 28 L.
n. 118/1971, che prevedeva (e prevede) il trasporto gratuito degli alunni disabili limitatamente alla
scuola dell'obbligo, non può far ritenere che il trasporto scolastico gratuito non possa essere
incluso nella generale previsione di cui all'art. 12 L. n. 104/1992. Tale norma, infatti, si deve
interpretare alla luce, anche, dell'orientamento della Corte Cost. che, prevedendo l'estensione
anche alla scuola superiore dei medesimi e strumentali ausili previsti per la scuola dell'obbligo, per
gli studenti disabili, ha inteso valorizzare la doverosità, imposta dai valori costituzionali di
riferimento, della tutela dei soggetti disabili ai fini della garanzia dell'accesso all'istruzione, senza
distinzione tra scuola dell'obbligo e scuola superiore. Ne consegue che si deve escludere che il
trasporto gratuito degli alunni disabili possa riguardare solo la scuola dell'obbligo.
Consiglio di Stato
Sez. VI, Sent. n. 4182 del 27 luglio 2007
Condizioni di fruibilità del beneficio
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Si deve ritenere che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 33 L. n. 104/1992, da parte del
dipendente pubblico, la dimostrazione che altri parenti e affini dell'handicappato non siano
disponibili ad occuparsi dell'assistenza al disabile, va resa dal dipendente che vuole ottenere il
richiesto beneficio oltre che per mezzo di dichiarazioni di carattere formale, attestanti particolari
impedimenti, da dati ed elementi di carattere oggettivo.
Consiglio di Stato
Sez. VI, Sent. n. 4182 del 27 luglio 2007
Condizioni di fruibilità del beneficio:
- oneri probatori
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 33 L. n. 104/1992, da parte del dipendente
pubblico, si deve ritenere adeguatamente provata la sussistenza del requisito dell'esclusività e
della indispensabilità in ordine alla assistenza al proprio congiunto, nel caso il dipendente dimostri
che altro congiunto, pur configurandosi astrattamente idoneo ad assistere, abbia oggettive
difficoltà ad assicurare quotidianamente le necessarie cure al disabile.
Consiglio di Stato
Sez. VI, Sent. n. 4182 del 27 luglio 2007
Condizioni di fruibilità del beneficio
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
Si deve ritenere che, ai fini della concessione, al dipendente, da parte dell'Amministrazione, del
beneficio di cui all'art. 33 L. n. 104/1992, vi sia necessità della prestazione di un'assistenza
continua ed esclusiva al parente o affine, entro il terzo grado, portatore di handicap ed in
situazione di gravità, e ciò a prescindere dall'astratta possibilità che altri congiunti siano o
avrebbero potuto essere in grado di prestare anch'essi assistenza alla persona disabile.
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 5319 del 12 settembre 2006
Trasferimenti:
L. 05/02/1992 n. 104, epigrafe
Il requisito della continuità dell'assistenza del familiare handicappato, necessario come
presupposto per la concessione del trasferimento definitivo del dipendente ai sensi della L. n.
104/1992, non può essere tratto dal provvedimento di assegnazione temporanea.
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 5319 del 12 settembre 2006
Trasferimenti:
L. 05/02/1992 n. 104, epigrafe
L'assistenza ai familiari handicappati di cui alla L. n. 104/1992 è vicenda presa in attenta
considerazione dall'ordinamento giuridico, determinandosi quindi un valore che l'ordinamento
considera di notevole interesse. Tale notevole considerazione, però, da parte dell'ordinamento
giuridico non determina comunque un valore assoluto, dovendo in ogni caso esso essere messo in
correlazione con altri valori, altrettanto notevoli, dell'ordinamento, tra cui vi è quello della
necessità dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione.