massime - Silp Cgil Roma e Lazio
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GIURISPRUDENZA SULLA LEGGE 104/92 Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 1828 del 28 marzo 2012 Ratio della disposizione L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 Pur riconoscendosi il particolare valore della L. n. 104/1992 in quanto finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, l' istituto di cui all' art. 33 comma 5 della stessa legge, in tema di scelta della sede lavorativa più vicina al familiare portatore di handicap assistito, non è l' unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno del malato e, comunque, la posizione giuridica di vantaggio ivi prevista non è illimitata, potendo essere fatta valere soltanto "ove possibile". Ne consegue, che la norma non configura in realtà un diritto soggettivo di precedenza al trasferimento del familiare lavoratore, bensì un semplice interesse legittimo a scegliere la propria sede di servizio ove possibile (Conferma della sentenza breve del T.a.r. Veneto - Venezia, sez. I, n. 1380/2011). Consiglio di Stato Sez. III, sent. n. 5725 del 26 ottobre 2011 Trasferimenti: - limiti; interesse pubblico della P.A. L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 In presenza di istanza ex art. 33 l. n. 104/1992 tesa a chiedere (ed ottenere) il trasferimento nella sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (o di non essere allontanato da tale domicilio), l'amministrazione deve considerare i bisogni, personali e familiari, dei suoi dipendenti, ma non può subordinare ad essi la realizzazione dei propri compiti istituzionali, ai quali nel bilanciamento degli interessi, deve riconoscersi priorità (Annulla la sentenza del T.a.r. Emilia Romagna, Parma, 12 luglio 2011, n. 250). Consiglio di Stato Sez. III, sent. n. 5725 del 26 ottobre 2011 Trasferimenti: - limiti; interesse pubblico della P.A. L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 Il diritto di chiedere (ed ottenere) il trasferimento nella sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (o di non essere allontanato da tale domicilio), come previsto dall'art. 33 l. n. 104/1992, non è incondizionato ma deve essere necessariamente confrontato (in caso di istanza di dipendente pubblico) con le irrinunciabili esigenze organizzative dell'Amministrazione (Annulla la sentenza del T.a.r. Emilia Romagna, Parma, 12 luglio 2011, n. 250). Consiglio di Stato Sez. III, sent. n. 5725 del 26 ottobre 2011 Trasferimenti: - provvedimento di diniego L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 In presenza di istanza ex art. 33 l. n. 104/1992 tesa a chiedere (ed ottenere) il trasferimento nella sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, le cause di servizio ostative al trasferimento non possono essere enunciate in modo generico o apodittico ma devono essere indicate in concreto perché solo concrete (e prevalenti) esigenze di servizio possono giustificare il diniego di accoglimento di una richiesta che trova fondamento in esigenze di natura personale e sociale alle quali il legislatore ha voluto dare particolare tutela (Annulla la sentenza del T.a.r. Emilia Romagna, Parma, 12 luglio 2011, n. 250). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 5604 del 18 ottobre 2011 Sede di lavoro L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 Il diritto di scelta della sede di lavoro, assicurato al lavoratore che assista con continuità un familiare handicappato convivente (art. 33 l. n. 104/1992), non costituisce un titolo preferenziale o una prelazione in favore del lavoratore vincitore di concorso, e non consente mai di sovvertire l'ordine di assegnazione delle sedi secondo la graduatoria finale. La norma in esame prevede infatti che l'esercizio del relativo diritto concerna esclusivamente posti di lavoro vacanti, ulteriori rispetto a quelli assegnati ai vincitori del concorso (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I quater, n. 8019/2008). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 5231 del 16 settembre 2011 Condizioni di fruibilità del beneficio: L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 L'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, avvalendosi di una discrezionalità legislativa conforme alla Costituzione, accorda specificamente il beneficio dell'avvicinamento della sede di servizio assegnata a chi già "assista con continuità" un parente o un affine entro il terzo grado disabile, e non a chi inoltri la domanda di trasferimento per futuri fini di assistenza (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I, quater, n. 1570/2008). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 5231 del 16 settembre 2011 Trasferimenti: L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 Il quinto comma dell'art. 33 della legge n. 104/1992 permette l'avvicinamento della sede di servizio assegnata solo ove questa assegnazione abbia interrotto una situazione di assistenza in atto in favore del parente o affine entro il terzo grado disabile. In questo senso milita anche la disposizione posta alla fine del comma in esame e per la quale il lavoratore che presta l'assistenza "non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede", restando confermato che la norma tutela le situazioni di assistenza già in atto (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I, quater, n. 1570/2008). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 2278 del 12 aprile 2011 Trasferimenti: - limiti; interesse pubblico della P.A. L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 Considerato che l'art. 33 n. 104/1992 assicura al dipendente il "diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere..." si ha che il contemperamento tra le esigenze assistenziali del dipendente e le necessità organizzative e funzionali dell'Amministrazione porti a dover affermare che, ricorrendo i presupposti di legge che l'applicazione del beneficio, ove la richiesta non possa essere immediatamente assentita per la carenza di "posti vacanti", vi è la priorità dell'istante ad ottenere il richiesto avvicinamento in una sede compatibile al verificarsi del primo vuoto di organico compatibile e, in caso di più aspiranti, la P.A. deve compiere, in relazione alla relativa gravità, una valutazione discrezionale comparativa delle varie situazioni (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari, sez. II, n. 899/2008). Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 29 del 10 gennaio 2011 Trasferimenti L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 L'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 prevede che il lavoratore che assiste la persona con handicap ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altre sede senza il suo consenso. La norma, con la sua ampia formulazione, non attribuisce soltanto un diritto al trasferimento da una sede all'altra, ma un più ampio diritto alla sede, che include, oltre al diritto di trasferirsi, il diritto di rimanere nella sede già assegnata, nonché quello, che qui viene in rilievo, di rendere stabile e definitiva una sede precedentemente assegnata in via provvisoria (Riforma della sentenza del T.a.r. Abruzzo - Pescara, n. 135/2005). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 8527 del 03 dicembre 2010 Condizioni di fruibilità del beneficio L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 Ai fini del riconoscimento del diritto del dipendente pubblico alla precedenza nei procedimenti di mobilità (previsto dall'art. 33 l. n. 104/1992) è necessario che l'handicap di cui soffre il congiunto presenti carattere di particolare gravità e necessiti di prestazioni assistenziali permanenti, incompatibili con sede distante; presupposti per l'applicazione del beneficio in parola, sono la continuità dell'assistenza prestata dal dipendente pubblico e la mancanza di altri familiari residenti nello stesso Comune in cui risiede il disabile (Conferma della sentenza del T.a.r. Calabria - Reggio Calabria, n. 292/2005). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 8527 del 03 dicembre 2010 Trasferimenti: L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 La legge n. 104/1992, al di là di una terminologia enfatica, non configura in realtà un vero diritto soggettivo di precedenza nei trasferimenti del lavoratore che assiste con effettiva continuità un parente handicappato, bensì un semplice interesse legittimo a scegliere la propria sede di servizio ove possibile, cioè compatibilmente con le necessità e le realtà obiettive organizzative ed operative della P.A. (Conferma della sentenza del T.a.r. Calabria - Reggio Calabria, n. 292/2005). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 8527 del 03 dicembre 2010 Trasferimenti cost. art. 41 cost. art. 97 L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 La limitazione del diritto riconosciuto dal legislatore al lavoratore che assista un parente invalido, in ragione della concomitanza e concorrenza di valori di rilievo costituzionale, quali i principi distintamente espressi dagli artt. 97 (buon andamento della P. A.) e 41 (libertà di iniziativa economica) Cost., si manifesta espressamente, nell'art. 33 l. n. 104/1992, con riguardo alla scelta della sede di lavoro all'atto dell'assunzione, ovvero anche in via di successivo trasferimento a domanda, con l'inciso "ove possibile"; inciso che vale a configurare una subordinazione del predetto diritto alla condizione che il suo esercizio non comporti una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro privato, ovvero non determini un danno per la collettività compromettendo il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione (Conferma della sentenza del T.a.r. Calabria - Reggio Calabria, n. 292/2005). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 4115 del 25 giugno 2010 Trasferimenti: L. 5 febbraio 1992, n. 104 La legge n. 104/1992, nel prevedere il beneficio del trasferimento di sede del lavoratore, si riferisce solo al lavoratore che già assista con continuità un familiare portatore di handicap, e non anche al dipendente che, non assistendo in atto con continuità un familiare, aspiri al trasferimento proprio al fine di poter instaurare il detto rapporto di assistenza continuativa (Riforma della sentenza del Tar Calabria, Reggio Calabria, n. 83/2008). Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 3758 del 15 giugno 2010 Condizioni di fruibilità del beneficio L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 Il beneficio ex art. 33 l. n. 104/1992 deve essere riconosciuto laddove il richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, ossia il riconoscimento da parte dell'Asl dell'handicap in situazione di gravità dell'assistito, l'insussistenza di ricovero a tempo pieno del medesimo presso le apposite strutture e la relazione di parentela o affinità entro il terzo grado da parte dell'assistito stesso, la continuità dell'assistenza, l'inesistenza di altri parenti o affini che abbiano usufruito della medesima normativa o siano comunque in grado di sopperire alle esigenze del portatore di handicap e, infine, il gradimento del disabile all'assistenza da parte del richiedente (Riforma della sentenza del Tar Puglia, Lecce, sez. III, n. 39/2009). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 3237 del 21 maggio 2010 Ratio della disposizione L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 Alla norma di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 è sottesa la ratio non già di assegnare dei benefici ai soggetti che hanno un parente portatore di handicap, bensì di garantire a quest'ultimo un'assistenza (Riforma della sentenza del Tar Campania - Napoli, sez. VII, n. 4909/2007). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 3237 del 21 maggio 2010 Trasferimenti L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 A norma dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (Riforma della sentenza del Tar Campania - Napoli, sez. VII, n. 4909/2007). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 1733 del 24 marzo 2010 Condizioni di fruibilità del beneficio: - continuità L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 La norma di cui al comma 5 dell'art. 33 della legge n. 104/1992 (secondo cui "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede") si riferisce, quanto alla sua applicazione, solo al caso del lavoratore che già assista con continuità un familiare portatore di handicap, e non anche al dipendente che, non assistendo al momento dell'assunzione in servizio con continuità un familiare, aspiri al trasferimento al fine non già di tutelare la situazione di assistenza già esistente, ma di poter instaurare tale rapporto di assistenza continuativa (Riforma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. III, n. 02485/2005). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 1218 del 02 marzo 2010 Condizioni di fruibilità del beneficio L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 L'art. 33, comma quinto, della legge n. 104/1992 ha attribuito all'Amministrazione il potere di valutare se effettivamente sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza del proprio dipendente. Il beneficio ivi previsto spetta quando risulti la esclusività e la continuità dell'assistenza da parte del richiedente, per l'assenza di altri familiari - che ne abbiano la materiale possibilità - tenuti a prestare gli obblighi di assistenza. (Riforma della sentenza del Tar Abruzzo L'Aquila n. 00595/2008). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 825 del 15 febbraio 2010 Condizioni di fruibilità del beneficio L. 8 marzo 2000, n. 53 L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 A norma dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 53/2000 il beneficio in questione si applica a coloro che assistono in via esclusiva e continuativa un parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap, anche se non convivente. (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio - sez. I, n. 5020/2009). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 6355 del 16 ottobre 2009 Revoca del trasferimento L. 5 febbraio 1992, n. 104 Si deve ritenere che la pendenza di un procedimento di trasferimento ex lege n. 104/1992, escluda ex se un obbligo di avviso per la "revoca" dello stesso (nel caso vengano meno i presupposti per la concessione di detto trasferimento), qualora il nuovo atto costituisca solo prosecuzione e compimento dello stesso procedimento (peraltro, ab origine avviato su istanza dell'interessato). (Conferma della sentenza del T.A.R. Puglia n. 02680/2003). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 6355 del 16 ottobre 2009 Trasferimento d'ufficio: - requisito della definitività L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 Non è qualificabile come trasferimento di ufficio il provvedimento che ha disposto il rientro nella sede di appartenenza del dipendente trasferito (ex L. n. 104/1992) per poter assistere un prossimo congiunto affetto da handicap, nel frattempo deceduto. La funzionalizzazione del trasferimento, infatti, determina la mancanza di definitività dell'assegnazione di sede (invece provvisoria), conseguendo, il rientro alla ordinaria sede di servizio, solo dal decesso del congiunto, e cioè dal fatto che, in ragione di tale sopravvenuto evento, al dipendente non può più essere riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 33 L. n. 104/1992. (Conferma della sentenza del T.A.R. Puglia n. 02680/2003). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 6355 del 16 ottobre 2009 Revoca del trasferimento L. 5 febbraio 1992, n. 104 Va considerato legittimo il provvedimento di revoca del trasferimento dell'appartenente alla Polizia penitenziaria, adottato in applicazione della L. n. 104/1992, qualora sia venuto meno il motivo dell'assistenza al congiunto che, con la richiesta del dipendente, tale provvedimento doveva soddisfare. Infatti, nel caso in cui, in pendenza del procedimento di trasferimento, il congiunto che il dipendente avrebbe dovuto assistere (e il cui soccorso giustificava il provvedimento medesimo) sia deceduto, si impone l'automatica restituzione dell'interessato alla sede di sua ordinaria assegnazione, essendo stato, appunto, il relativo provvedimento, finalizzato alla soddisfazione dell'interesse all'assistenza del soggetto handicappato e non anche di chi detta assistenza doveva prestare. (Conferma della sentenza del T.A.R. Puglia n. 02680/2003). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 4324 del 06 luglio 2009 Condizioni di fruibilità del beneficio - continuità L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 20 L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 Si deve ritenere che, in materia di trasferimento del militare per l'assistenza ad un congiunto disabile, ex art. 33 della L. n. 104/1992, la portata innovativa dell'art. 20 della L. 53/2000 renda superfluo il requisito della convivenza, comportando, semmai, una valutazione ancor più rigorosa del requisito di continuità. (Conferma della sentenza del T.A.R. Puglia n. 1518/2007). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 4324 del 06 luglio 2009 Trasferimenti: - provvedimento di diniego L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 Va considerato viziato il provvedimento di diniego di trasferimento del militare per l'assistenza ad un congiunto disabile, ex art. 33 della L. n. 104/1992, qualora l'Amministrazione avendo individuato altri parenti ed affini idonei a prestare assistenza al disabile in luogo del militare, ne abbia valutato in astratto la possibilità di assistenza, senza analizzare la situazione concreta, di fatto impeditiva della richiesta assistenza. (Conferma della sentenza del T.A.R. Puglia n. 1518/2007). Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 4324 del 06 luglio 2009 Trasferimenti: - valutazione dell'Amministrazione - criteri L. 5 febbraio 1992, n. 104 Poichè l'assistenza dei familiari portatori di handicap, di cui alla L. n. 104/1992, viene considerata un valore meritevole di tutela (da mettersi, però, in correlazione con altri valori, altrettanto meritevoli di interesse, quali, ad esempio, anche la necessità di buon andamento della P.A.), si deve ritenere che ogni qualvolta venga invocato un provvedimento per assicurare l'assistenza di un soggetto handicappato, l'Amministrazione sia tenuta a valutare, da un lato le esigenze assistenziali e, dall'altro, le proprie esigenze organizzatorie, assumendo le determinazioni che conseguono all'esito dell'istruttoria esperita. (Conferma della sentenza del T.A.R. Puglia n. 1518/2007). Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 3104 del 20 maggio 2009 Diritto del disabile alla continuità didattica L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 13 Va considerata legittima la richiesta di genitori di soggetto minore affetto da autismo a vedersi riconosciuta una continuità didattica con un educatore, determinata dall'esigenza di contenere le reiterate regressioni comportamentali del figlio, causate dal continuo cambiamento delle figure professionali incaricate del sostegno didattico, attenendo tale richiesta, nella sostanza alle concrete modalità di svolgimento degli obblighi di integrazione scolastica previsti dagli artt. 12 e 13 della L. n. 104/1992. (Riforma della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 55/2008). Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 2960 del 13 maggio 2009 Trasferimenti L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 Le assegnazioni temporanee di cui ha usufruito l'agente di P.S. al fine di assistere un congiunto inabile non possono essere ritenute idonee ad integrare una stabilizzazione del rapporto di assistenza continuativa, ai fini del trasferimento, secondo quanto dispone l'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, giacchè esse, proprio per il loro carattere temporaneo ed eccezionale non possono conciliarsi con una attività svolta in via continuativa ed esclusiva. (Riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2746/2004). Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 2960 del 13 maggio 2009 Trasferimenti L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 L'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 si riferisce solo al lavoratore che già assista con continuità un familiare portatore di handicap, e non anche al dipendente che, non assistendo in atto con continuità un familiare, aspiri al trasferimento proprio al fine di poter instaurare il detto rapporto di assistenza continuativa. Ne consegue che, dal momento che il diritto tutela le situazioni di assistenza già esistenti, la cui interruzione crei pregiudizio allo stato di fatto favorevole al portatore di handicap, le esigenze di assistenza successivamente determinatesi non sono ricomprese nella previsione legislativa, non autorizzando il trasferimento. (Riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2746/2004). Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 2960 del 13 maggio 2009 Trasferimenti L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 Va considerato legittimo il diniego dell'istanza dell'agente di P.S. finalizzata al trasferimento presso altra sede di servizio, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, qualora l'invalidità che motiva detto trasferimento sia stata riconosciuta alla familiare in epoca successiva all'assegnazione del richiedente alla sede in cui opera, non risultando, così, sussistente il requisito della continuità nell'assistenza in atto, che costituisce un presupposto per l'applicazione della fattispecie prevista. (Riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2746/2004). Consiglio di Stato Sez. V, Sent. n. 2361 del 20 maggio 2008 Trasporto gratuito degli alunni disabili L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 43 L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 28 La circostanza che l'art. 43 L. n. 104/1992, non abbia abrogato il solo primo comma dell'art. 28 L. n. 118/1971, che prevedeva (e prevede) il trasporto gratuito degli alunni disabili limitatamente alla scuola dell'obbligo, non può far ritenere che il trasporto scolastico gratuito non possa essere incluso nella generale previsione di cui all'art. 12 L. n. 104/1992. Tale norma, infatti, si deve interpretare alla luce, anche, dell'orientamento della Corte Cost. che, prevedendo l'estensione anche alla scuola superiore dei medesimi e strumentali ausili previsti per la scuola dell'obbligo, per gli studenti disabili, ha inteso valorizzare la doverosità, imposta dai valori costituzionali di riferimento, della tutela dei soggetti disabili ai fini della garanzia dell'accesso all'istruzione, senza distinzione tra scuola dell'obbligo e scuola superiore. Ne consegue che si deve escludere che il trasporto gratuito degli alunni disabili possa riguardare solo la scuola dell'obbligo. Consiglio di Stato Sez. VI, Sent. n. 4182 del 27 luglio 2007 Condizioni di fruibilità del beneficio L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 Si deve ritenere che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 33 L. n. 104/1992, da parte del dipendente pubblico, la dimostrazione che altri parenti e affini dell'handicappato non siano disponibili ad occuparsi dell'assistenza al disabile, va resa dal dipendente che vuole ottenere il richiesto beneficio oltre che per mezzo di dichiarazioni di carattere formale, attestanti particolari impedimenti, da dati ed elementi di carattere oggettivo. Consiglio di Stato Sez. VI, Sent. n. 4182 del 27 luglio 2007 Condizioni di fruibilità del beneficio: - oneri probatori L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 Ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 33 L. n. 104/1992, da parte del dipendente pubblico, si deve ritenere adeguatamente provata la sussistenza del requisito dell'esclusività e della indispensabilità in ordine alla assistenza al proprio congiunto, nel caso il dipendente dimostri che altro congiunto, pur configurandosi astrattamente idoneo ad assistere, abbia oggettive difficoltà ad assicurare quotidianamente le necessarie cure al disabile. Consiglio di Stato Sez. VI, Sent. n. 4182 del 27 luglio 2007 Condizioni di fruibilità del beneficio L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 Si deve ritenere che, ai fini della concessione, al dipendente, da parte dell'Amministrazione, del beneficio di cui all'art. 33 L. n. 104/1992, vi sia necessità della prestazione di un'assistenza continua ed esclusiva al parente o affine, entro il terzo grado, portatore di handicap ed in situazione di gravità, e ciò a prescindere dall'astratta possibilità che altri congiunti siano o avrebbero potuto essere in grado di prestare anch'essi assistenza alla persona disabile. Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 5319 del 12 settembre 2006 Trasferimenti: L. 05/02/1992 n. 104, epigrafe Il requisito della continuità dell'assistenza del familiare handicappato, necessario come presupposto per la concessione del trasferimento definitivo del dipendente ai sensi della L. n. 104/1992, non può essere tratto dal provvedimento di assegnazione temporanea. Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 5319 del 12 settembre 2006 Trasferimenti: L. 05/02/1992 n. 104, epigrafe L'assistenza ai familiari handicappati di cui alla L. n. 104/1992 è vicenda presa in attenta considerazione dall'ordinamento giuridico, determinandosi quindi un valore che l'ordinamento considera di notevole interesse. Tale notevole considerazione, però, da parte dell'ordinamento giuridico non determina comunque un valore assoluto, dovendo in ogni caso esso essere messo in correlazione con altri valori, altrettanto notevoli, dell'ordinamento, tra cui vi è quello della necessità dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione.