banca borsa titoli di credito - Scuola Superiore Magistratura
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BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO Anno5LXXVII5Fasc.545-52015 ISSN50390-9522 Paoloefisio5Corrias SULLA NATURA ASSICURATIVA OPPURE FINANZIARIA DELLE POLIZZE LINKED: LA RIPROPOSIZIONE DI UN TEMA Estratto Milano5•5Giuffrè5Editore Tribunale 449 TRIBUNALE DI MILANO 16 aprile 2015 n. 30127 Est. COSENTINI Contratto di assicurazione sulla vita - Polizza unit linked - Stipulata precedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. 303/2006 - Norme del TUF e delle Delibere Consob - Inapplicabilità. (Codice civile, art. 1882; Codice delle assicurazioni, art. 2, comma 1°; t.u.f., artt. 21 e 23). Contratto di assicurazione sulla vita - Polizza unit linked - Prestazione parzialmente garantita mediante anticipazioni - Prodotto puramente finanziario Esclusione - Prodotto a componente mista assicurativa e finanziaria - Sussiste. (Codice civile, art. 1882; Codice delle assicurazioni, art. 2, comma 1°). Intermediazione assicurativa - Responsabilità dell’intermediario - Natura contrattuale - Sussiste - Prescrizione ordinaria - Sussiste. (Codice civile, artt. 1218, 1337, 2946). Alle polizze unit linked sottoscritte prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 303/2006 non può essere applicata le normativa legislativa e regolamentare inerente ai prodotti finanziari (TUF e delibere Consob pro tempore vigenti) (1). Le polizze unit linked che prevedono la prestazione dell’assicuratore determinata a posteriori sulla base dei risultati degli investimenti dei premi corrisposti dal sottoscrittore escludendo la garanzia di rimborso dell’intero premio ma prevedendo una garanzia parziale, non possono essere qualificate come prodotti puramente finanziari ma costituiscono prodotti a componente mista, assicurativa e finanziaria (2). La responsabilità dell’intermediario assicurativo (nella fattispecie una banca) per la violazione degli obblighi informativi in fase di promozione del contratto determina l’insorgenza di una responsabilità contrattuale e non precontrattuale (e, quindi, extracontrattuale) dell’intermediario nei confronti del cliente, con conseguente applicazione del regime di prescrizione ordinario decennale (3). (Omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO — Con atto di citazione in riassunzione notificato il 25/27.1.2012, M.P.P. chiamava avanti a questo Tribunale M.P.S. (già B.A.M.) e AXA, esponendo quanto segue: 1. In data 9.7.2004, su proposta del funzionario di B.A.M., aveva sottoscritto “modulo proposta per polizza index linked e unit linked” anche denominata “proposta di assicurazione sulla vita”, con scadenza 25.5.09, contratto perfezionatosi con accettazione di Q. Vita, di seguito incorporata in AXA; 2. Informato il funzionario della sua condizione di pensionata e della volontà di investire e mettere al sicuro i suoi modesti risparmi di una vita, le era stato assicurato che alla scadenza avrebbe recuperato il capitale investito maggiorato di una rivalutazione prodottasi nel tempo, mentre nessun ulteriore documento informativo le era stato dato .in sede di stipulazione, ancorché nel modulo 450 Giurisprudenza sottoscritto risultasse scritto di “aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione”; 3. Su analogo consiglio del funzionario, anche nel prosieguo era stata indotta a reinvestire nello stesso prodotto “le anticipazioni delle prestazioni”, così che, al premio iniziale di E 22.000,00 si erano aggiunti successivi investimenti nell’ordine di ulteriori E 10.000,00; 4. solo nel prosieguo, alla scadenza della polizza, venendole accreditati solo E 4.954,53, aveva avuto contezza della natura altamente rischiosa del prodotto acquistato, venendole fornita quella ’documentazione informativa non ricevuta all’inizio e dalla quale emergeva come non si trattasse di prodotto assicurativo, bensì di prodotto legato all’andamento di titoli azionari sottostanti, la cui perdita di valore si sarebbe riflessa sul valore della polizza stessa. Dovendo ritenersi inefficace la clausola di accettazione delle Condizioni di Assicurazione, sia perché non rispondente al vero che un prospetto informativo di tali condizioni le fosse stato consegnato, sia perché, quand’anche consegnato, non le avrebbe consentito una scelta consapevole risultando alla stessa incomprensibile, chiedeva venisse dichiarata la nullità del contratto intervenuto tra essa ed AXA per mancanza dell’elemento soggettivo, ex artt. 1418 e 1325 c.c.; in subordine, reputandosi violata da parte di AXA e di M.P.S. la normativa in tema di obblighi informativi, sancita sia in ambito finanziario (D. L.vo n. 58/98), sia in ambito assicurativo (Circolari Isvap n. 451/D e 551/D del 1.2.2005), chiedeva venissero le stesse condannate in solido al risarcimento del danno subito, nella misura pari al premio iniziale versato e agli ulteriori importi reinvestiti, oltre interessi e ulteriori danni ex art. 1224 c.c. Ritualmente costituitasi con comparsa 14.7.12, la banca convenuta M.P.S. chiedeva il rigetto delle domande poste dall’attrice, e in mero subordine, nel denegato caso di accoglimento della domanda, chiedeva si detraesse dal dovuto l’importo corrisposto all’attrice a titolo di prestazioni annuali e di estinzione del rapporto, pari a E 4.954,53. Negava in fatto che la polizza fosse stata sottoscritta su suggerimento del funzionario, che al contrario, di fronte alla richiesta della cliente di stipula di assicurazione che garantisse un elevato rendimento periodico immediato, con disponibilità ad assumersi un elevato rischio, aveva illustrato alla stessa le caratteristiche, i rischi e la redditività di tale polizza, invitandola a leggere condizioni generali e nota informativa, e acquisendo la sottoscrizione della M.P.P. solo dopo le spiegazioni date; aggiungeva che l’attrice ben conosceva la tipologia del prodotto, avendo sottoscritto in precedenza polizze analoghe. In diritto eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione processuale in ordine alla domanda di nullità del contratto intervenuto con AXA, nonché l’intervenuta prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria posta nei suoi confronti, per asserita responsabilità precontrattuale. Negava inoltre l’operatività della normativa in tema d’intermediazione finanziaria, trattandosi di prodotto assicurativo non rientrante, all’epoca della stipulazione, tra i prodotti finanziari disciplinati dal TUF, venendo tra questi compreso solo a seguito della L. n. 303/06; osservava che la Polizza Q. manteneva la natura di prodotto assicurativo, nonostante alcune caratteristiche di natura finanziaria, e in ogni caso era prodotto a rischio mediobasso, con la funzione di assicurare al cliente una prestazione annua elevata, con la tipica conseguenza della rinunzia alla sicurezza del capitale a scadenza. Tribunale 451 Ritualmente costituitasi con comparsa 19.7.12, la convenuta AXA, eccepita in via preliminare la prescrizione della domanda risarcitoria da responsabilità precontrattuale, chiedeva anch’essa il rigetto delle domande tutte poste dall’attrice, e in mero subordino, nel denegato caso di accoglimento della domanda di nullità posta dall’attrice, chiedeva si condannasse la stessa alla restituzione dell’importo percepito a titolo di liquidazione di polizza. Sottolineando i diversi ruoli svolti dalla Banca e dalla Compagnia, osservava che quest’ultima poteva unicamente rispondere per l’eventuale violazione degli obblighi informativi in sede di formazione del Fascicolo Informativo, violazione decisamente contestata, atteso che Condizioni di assicurazione e Prospetto Informativo risultavano assolutamente rispettosi degli obblighi sanciti, non già nella normativa finanziaria (all’epoca non estesa ai prodotti assicurativi) ma nelle Circolari Isvap vigenti (peraltro la menzionata Circolare n. 551/D era stata emanata nel 2005, in epoca successiva alla sottoscrizione della polizza di causa). Negava l’invocata nullità del contratto per mancanza di accordo tra le parti, osservando che il Fascicolo Informativo risultava consegnato alla cliente, e in ogni caso rilevando che la nullità non poteva derivare da un mero vizio del consenso ma da una totale inesistenza del consenso, non rinvenibile nella vicenda di causa. Concessi termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., in memoria n. 1 del 25.10.12 I’attrice, nel riportare le conclusioni, chiedeva anche, e in subordino, pronuncia di nullità del contratto per mancata previa sottoscrizione di contratto quadro tra essa cliente e M.P.S., e conseguente nullità del contratto tra la stessa a AXA, nonché chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale di entrambe le convenute, domande di cui era ex adverso eccepita la novità e inammissibilità. Ammesse ed assunte prove orali e subentrati rinvii nella pendenza di trattative, nel prosieguo vanificatesi, all’udienza del 15.1.15, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, il giudice tratteneva la causa in decisione, dando termini di legge per memorie conclusive. MOTIVI DELLA DECISIONE — Preliminare è la pronuncia di inammissibilità delle domande svolte da parte attrice, non già incitazione ma nella memoria ex art. 183 c.6, n. 1 c.p.c., domande rispettivamente di nullità del contratto per difetto di pregresso contratto quadro d’intermediazione finanziaria, e di risoluzione contrattuale per violazione degli obblighi informativi, domande che non può ritenersi siano “conseguenza delle eccezioni proposte dalle parti convenuta” (art. 183 comma 5 c.p.c.) c che neppure possono definirsi integrative o specificative delle domande svolte in citazione, attesa la diversità della causa petendi (e, quanto alla domanda di risoluzione, anche del petitum). Limitando quindi la pronuncia alle domande svolte dall ’attrice in citazione, infondata si reputa in primo luogo la domanda di nullità del contratto, che l’attrice rivolge unicamente nei confronti di AXA M.P.S. Ass.ni (e non nei confronti di M.P.S.), esprimendosi in termini di ”nullità del contratto intervenuto tra l’attrice e AXA (ex Q. Vita) condannando quest’ ultima alla restituzione delle somme versate ... “. Si rileva infatti che l’attrice, da un lato invoca “la nullità del contratto per mancanza dell’elemento soggettivo ex art. 1418 e 2325 c.c.”. ma dall’altro argomenta la sua mancanza di accordo (requisito del contralto di cui all’art. 1325 n. 1 452 Giurisprudenza c.c., la cui mancanza determina la nullità del contratto ex art. 1418 comma 2 c.c.), per non avere avuto contezza delle reali caratteristiche del prodotto proposto e acquistato; ne emerge con ciò non già il totale difetto di consenso all’acquisto del prodotto di cui è causa (non è in discussione che la M.P.P. abbia sottoscritto la proposta e che la stessa si riferisse esattamente al prodotto “vendutole”), bensì la manifestazione di un consenso viziato, in quanto asseritamente riferito a prodotto di cui non avrebbe compreso le qualità essenziali, ossia l’effettiva valenza speculativa; siffatta doglianza non conduce tuttavia alla nullità del contralto, bensì al più, ove ne ricorrano i requisiti di errore essenziale e riconoscibile, alla diversa pronuncia di annullamento del contratto ”per vizi del consenso” (Sezione II Capo XII Libro IV c.c.), pronuncia di cui non è stata svolta alcuna domanda in causa. Quanto invece alla domanda subordinata risarcitoria che l’attrice svolge nei confronti di entrambe le parti convenute, la stessa risulta trovare causa, secondo l’assunto, nella violazione degli obblighi informativi, parimenti. imposti alla contraente AXA e all’intermediaria M.P.S., sia dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria, sia dalla normativa in materia assicurativa. Divenendo con ciò essenziale individuare la normativa di riferimento alla luce della quale valutare la condotta delle convenute, e il rispetto degli obblighi sanciti a loro carico, reputa questo giudicante non possa estendersi alla polizza in oggetto, sottoscritta dall’attrice il 9.7.2004, la normativa legislativa e regolamentare inerente i prodotti finanziari, quale primariamente richiamata dall’attrice (D.L.vo n. 58/93 e Delibere Consob pro-tempore vigenti). Si premette come sia indubbio che la polizza di cui è causa “Polizza Unit Linked Q. Suite” presenti una forte componente finanziaria, essendo contratto di assicurazione con prestazioni direttamente collegate al valore di quote di fondi d’investimento ovvero a indici azionari o altri valori di riferimento: in tal senso già si esprimevano l’art. 30 D.L.vo 174/95 e la successiva circolare Isvap n. 332/98, che contemplava (paragr. 1.2) l’ipotesi di ”rischio di investimento sopportato dall’assicurato”. Tuttavia, sotto il profilo normativo, e pur nella consapevolezza dell’esistenza di tali prodotti e della componente finanziaria degli stessi, il legislatore non riteneva di inserirli nella definizione di ”strumento finanziario”, ossia nel dettagliato elenco di cui all’art. 1 comma 2 D.L.vo n. 58/98 (TUF), cui soltanto si estende la relativa disciplina di protezione che vincola gli intermediari a obblighi di correttezza e trasparenza informativa. In detta normativa la tipologia del “prodotto finanziario emesso da imprese di assicurazione”, veniva inserita solo con L.262/05, che (all’art. 11 comma 3) aggiungeva al TUF l’art. 25 bis, secondo cui ”gli artt. 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché da imprese di assicurazione”; l’entrata in vigore di detta norma (o meglio dall’art. 11 c.3 L. 262/05) veniva peraltro differita, “limitatamente ai prodotti assicurativi”, al 17.5.2006 (ciò con D.L. 4/06 e L. conv. 80/06). Solo con successiva L. 303/06, l’art. 1 TUF veniva quindi integrato con la definizione di ”prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”, riferita a ”polizze e operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’art. 2 comma 1 D.L.vo n. 209/05” (Codice delle assicurazioni private). All’epoca quindi della sottoscrizione delle polizze di cui è causa, luglio 2004, epoca cui si deve risalire per accertare gli specifici obblighi legislativi e/o regolamentari che la compagnia contraente e l’intermediario erano tenuti a osservare, la legge non contemplava l’estensione, ai prodotti finanziari emessi da imprese di Tribunale 453 assicurazione, della disciplina di tutela di cui all’art. 21 TUF; a tali prodotti neppure era estesa la correlata disciplina regolamentare di cui alla Delibera Consob n. 11522/98, i cui artt. 26, 27, 28, 29 venivano estesi alla “distribuzione di prodotti finanziari assicurativi” solo con Delibera Consob n. 15961 del 30.5.2007, la quale all’uopo integrava la preesistente Delibera n. 11522/98, sia con introduzione dell’art. 25 n. 1 d-bis, comprendente “le banche italiane” tra i ”soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa”, sia con previsione all’art. 36-ter dell’obbligo dei ”soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa a rispettare le disposizioni di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, ... “. Va oltretutto escluso che nel caso di specie la polizza in oggetto potesse ritenersi del tutto estranea alla causale assicurativa, il che farebbe propendere per un prodotto unicamente finanziario, come tale privo di ragionevole riferimento alla normativa assicurativa (vedi Cass. n. 6061/12 che, in ”ambiti ristretti al controllo del rispetto dei canoni ermeneutici e al vaglio di eventuali vizi della motivazione”, ha affermato che “il giudice, per stabilire se la polizza vada assimilata a un prodotto assicurativo oppure ad uno finanziario, ha utilizzato l’elemento rischio, la sua collocazione a carico dell’una o dell’ altra parte e la sua rilevanza causate”). Dalla lettura delle Condizioni di Assicurazione (prodotte sia da M.P.S sia da AXA), e al di là di una prestazione di indennizzo, in caso di morte, superiore dello 0,1% rispetto alla prestazione in caso di riscatto anticipato o a scadenza (rischio demografico minimo assunto dall’assicuratore), emerge infatti che, se pure era indubbiamente esclusa una garanzia di rimborso dell’intero premio versato, prevedendosi I’ erogazione, sia alla scadenza sia in caso di decesso anticipato, di un capitale pari al numero delle quote moltiplicato per il valore finale delle stesse (calcolato come ”media aritmetica delle due azioni” rimaste in paniere), ciò era tuttavia attenuato dalla previsione di ”anticipazioni di prestazione”, con cadenza annuale, di importo pari al numero delle quote moltiplicato per il 6,50% del valore iniziale di quota al 30.5.2001 (valore pari a E 100,00). In tal senso è il punto 9 delle Condizioni di Assicurazione, e il punto C1 della Nota Informativa, ove è detto che l’importo così calcolato era previsto ”a partire dal 25 maggio 2002 incluso e fino al 25 maggio 2008 incluso, a ogni ricorrenza annua” e quindi ”all’’ultima ricorrenza annua coincidente con la data di scadenza del contratto, 25 maggio 2009, sommato alla prestazione a scadenza”. Nell’arco degli 8 anni di durata di polizza sarebbe quindi stato anticipato al contraente, con cadenza annuale, un importo complessivo pari al 52% del premio originariamente versato; dato che tale prestazione risulta fosse garantita (è questo il dato che contraddistingue la Polizza, con prestazioni collegate a Fondo denominato “Azionario Globale con cedola garantita”), devono ritenersi dovute le suddette anticipazioni (ed era facoltà del contraente decidere o meno di reinvestirle nel prodotto) anche nel caso in cui il valore delle quote discendesse e rimanesse da subito al di sotto di detto 52% (ipotesi non esclusa per un paniere solo azionario), conseguendone che in tale misura era l’assicuratore ad assumersene il rischio. Ciò porta ad escludere, alla data della sua emissione, la qualificazione della polizza come prodotto puramente finanziario, con rischio di performance a carico esclusivo del contraente, ravvisandosi piuttosto la sua natura quale prodotto a componente mista, assicurativa e finanziaria. Ciò premesso, e richiamandosi le suddette considerazioni temporali, è quindi alla sola normativa assicurativa che deve farsi riferimento alfine di accertare, nel caso di specie, il rispetto di quegli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale 454 Giurisprudenza che comunque, sia Compagnia stipulante sia intermediario distributore, si reputa fossero tenuti a rispettare nel rappresentare il prodotto proposto. Già invero con Circolare n. 71/87 in tema di “Assicurazioni individuali sulla vita a prestazione rivalutabile collegate a gestioni separate interne”, l’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private) sanciva ”l’obbligo di presentazione all’assicurando di una nota informativa ... allo scopo di garantire una corretta e completa informazione in merito alle caratteristiche finanziarie e alle prospettive di rendimento del prodotto assicurativo offerto ... “ (così la stessa AXA in comp. concl. pag.29), scopo che permaneva alla base anche delle successive circolari, che a tal fine si preoccupavano di ribadire, sia l’obbligo di informazioni chiare, univoche e complete, quali riportate nei fogli informativi, sia l’obbligo di garantire la certezza che dette informazioni pervenissero al cliente. Se ora si guarda all’operato di AXA, e alla dovizia di spiegazioni, di grande dettaglio tecnico-finanziario, circa le caratteristiche del prodotto, quali espresse nelle “Condizioni di Assicurazioni” ~ nella “Nota Informativa” (come sopra riportate), non può che ricavarsene il rispetto degli obblighi informativi posti a suo carico, obblighi assolti nel momento in cui tali Fogli informativi si accompagnavano all’uscita del prodotto sul mercato assicurativo/finanziario ed erano consegnati a chi si sarebbe fatto carico della presentazione e distribuzione di tale prodotto presso i possibili clienti al dettaglio; parimenti deve ritenersi legittimo l’operato di AXA quando, ricevendo dall’intermediario distributore M.P.S. la proposta di acquisto della cliente M.P.P., proposta che riportava in grassetto l’espressione controfirmata “di avere ricevuto e attentamente esaminato la nota informativa”, procedeva alla sua accettazione, con ciò pervenendo a stipulare il contratto assicurativo di cui alla polizza di causa. Deve con ciò rigettarsi ogni domanda risarcitoria svolta dall’attrice nei confronti di AXA, rimanendo assorbite le ulteriori eccezioni svolte in proposito da detta convenuta. Si ritiene viceversa fondata la domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti di M.P.S., ritenendosi emersa una carenza informativa dei suoi funzionari nel momento in cui proponevano alla cliente detta polizza, e reputandosi che le indicazioni provenienti dall’Isvap, pur rivolte alle Imprese di assicurazione, non potessero che vincolare anche l’intermediario tramite il quale l’impresa distribuiva le polizze, menzionandosi obblighi informativi da rispettare in sede di stipulazione contrattuale, estesi quindi al soggetto, l’unico, che si relazionasse nello specifico al cliente. In primo luogo non ha trovato conforto l’assunto della banca secondo cui (pag.2 comp. cost.) sarebbe stata la cliente a chiedere di “stipulare un ’assicurazione sulla vita che garantisse un elevato rendimento periodico immediato, dichiarandosi propensa ad assumersi un elevato grado di rischio”. In tal senso non è certamente la deposizione di M.B., già dipendente di M.P.S., che al contrario dichiarava “per quanto ricordo la M.P.P. non veniva chiedendo un preciso investimento in un prodotto ... mi sentirei di escludere che la cliente venisse con richieste di titoli ad alto rischio ... ”. Ciò premesso, e richiamando lo “scopo di garantire una corretta e completa informazione in merito alle caratteristiche finanziarie e alle prospettive di rendimento del prodotto assicurativo offerto”, obbligo che si ribadisce a carico dell’intermediario come unico soggetto che entra in diretto contatto con il cliente nel Tribunale 455 momento in cui gli viene proposto il prodotto, diviene irrilevante accertare se il fascicolo informativo sia stato effettivamente consegnato al cliente (la M.P.P. lo nega, ancorché abbia sottoscritto di averlo ricevuto), non potendo ritenersi provato, di fronte alla contestazione d’inadempimento dell’attrice, che l’impiegato M.P.S. abbia puntualmente descritto alla cliente le caratteristiche del prodotto e le abbia fatto comprendere in una chiara sintesi la portata speculativa dello stesso. Ciò non può ricavarsi dalle dichiarazioni del teste M.B., che non è stato in grado di ricordare come effettivamente si svolse il dialogo con la cliente (“... solitamente si esemplifica, per renderlo comprensibile al cliente; il contenuto e le caratteristiche dell’investimento e poi si consegna la documentazione che riporta il tutto, con relativa nota informativa ... non ricordo cosa avvenne con la M.P.P. ... non ho un ricordo specifico di quanto detto alla M.P.P.”). Anche ammesso inoltre che il testo informativo fosse stato consegnato alla cliente, non solo una mera consegna appena prima della sottoscrizione non avrebbe consentito alla cliente di avere alcuna contezza delle 12 pagine consegnate, scritte a caratteri piccoli, con sottosezioni e tabelle, ma lo stesso contenuto sarebbe risultato alla stessa certamente incomprensibile (anche qualora lo avesse riletto in prosieguo al fine di azionare il diritto di recesso), data l’incontestabile modesta preparazione culturale della cliente, e dato un linguaggio tecnico finanziario di particolare complessità, con rimandi da un articolo all’altro; si veda l’art. 1 “oggetto del contratto”, secondo cui “... la società si impegna ad erogare le prestazioni di cui al successivo art. 10 ...”, art. 10 che a sua volta rimanda “al capitale assicurato calcolato secondo quanto disposto dall’art. 8”, che a sua volta, menzionando il prodotto tra numero quote e loro valore, fa riferimento a un “valore unitario di ogni quota del fondo” che richiede di distinguere tra “valore iniziale” e “valore finale del Paniere”, rimandando al peculiare meccanismo, di cui all’art. 9, di progressiva uscita dal paniere di 10 azioni su 12 nell’arco della sua durata (tra cui, nei primi cinque trimestri, le 5 a variazione di valore più bassa, ossia le meno speculative). D’altro canto si rileva anche che solo alle pagg. 7 e 11, e non in grassetto, è detto, unitamente ad altro, che “il Fondo ha un profilo di rischio medio-alto”, indicazione che, ove non chiarita come prioritaria da parte dell’intermediario che presentava la polizza alla cliente, poteva indubbiamente sfuggire a un lettore che non l’asse più che allento e competente, al punto tale che ciò sfuggiva anche al legale di M.P.S., che in comparsa e più volte, nonostante l’attenta lettura (dato che venivano riportati svariati passaggi del prospetto informativo, con particolare riguardo alle prestazioni annuali anticipate e garantite), affermava trattarsi di “prodotto caratterizzato da livello di rischio medio-basso” (pagg. 12 e 16 comp.cost.). Neppure peraltro può ritenersi provato che la cliente fosse già informata delle caratteristiche della polizza in oggetto, per averne già acquistata altra “a condizioni simili” (come parimenti assume la banca a pag. 17 della comparsa); trattasi della Polizza Melodia acquistata il 3.3.03 (doc. 9 banca), di cui tuttavia non è prodotta la nota informativa, prodotto che, nella proposta di acquisto, vede cancellato il termine “Unit linked” a fianco dell’intestazione “polizza”, e che lo stesso impiegato M.B. ricorda come “polizza di tipo tradizionale, molto molto tranquilla, non indicizzata”. Ugualmente carente appare infine la condotta informativa dell’intermediario, distributore di polizza, nel momento in cui, proponendo il prodotto non già alla 456 Giurisprudenza data di emissione, risalente al 2001 (lo si ricava dall’indicazione del “valore iniziale calcolato il 25.5.2001”), bensì nel successivo luglio 2004, non si premurava di spiegare che non sarebbero quindi state percepite le prime tre anticipazioni (su otto), con la conseguenza che, riducendosi la parte garantita, si riduceva ulteriormente la componente assicurativa e il profilo di rischio diveniva superiore, tanto che il valore della quota, inizialmente pari a E 100,00, si era già ridotta a E 77,73 (come emerge dalla nota di conferma trasmessa da Q. a M.P.P. il 15.7.04). Analoga carenza informativa contraddistingueva quindi l’operato dell’intermediario nel prosieguo, quando, convocata la cliente alle scadenze delle anticipazioni annuali garantite (dal 25.3.05 al 25.3.08), si limitava a renderle noto che “c’erano 2 alternative, incassare la cedola o reinvestire la somma nella polizza” (così la teste E.P.), alternative che sembravano poste su un piano di assoluta pariteticità, ove l’unica variabile era il fatto che alla cliente interessasse o meno ricevere liquidità (“per quanto ricordo mi diceva che a lei non interessavano i soldi sul conto e quindi si decideva insieme di reinvestire”); nel momento in cui nuovamente l’intermediario proponeva di immettere denaro nella polizza, non vi è prova quindi che lo stesso esplicitasse con chiarezza alla cliente che a quel punto la polizza stava del tutto esaurendo il carattere assicurativo e assumeva unicamente i connotati di un prodotto finanziario ad alto rischio, né risulta venisse indicato quale fosse il valore della quota, valore progressivamente più basso, che certamente consentiva l’acquisto di più quote, che tuttavia progressivamente andavano a ridurre ulteriormente il proprio valore, vanificandone l’aspetto quantitativo (“mi ricordo che all’epoca il sottostante stava perdendo e nella conversazione questo sarà uscito ... Domanda: Nel complesso lei diceva che il prodotto stava andando bene o stava andando male? N: Non ricordo; Domanda: Verificava quale fosse il valore della quota prima di chiederle se voleva reinvestire? R: Non ricordo ...”). Si deve inoltre considerare che, cori decorrenza 17.5.2006 (come più sopra indicato) il prodotto finanziario assicurativo entrava a far parte degli “strumenti finanziari” di cui all’art. 1 comma 2 D.L.vo n. 58/98, con estensione agli stessi della normativa TUF vincolante l’intermediario ad obblighi di correttezza e trasparenza informativa in favore del cliente, normativa che nel caso di specie diveniva quindi operante a decorrere dal reinvestimento delle anticipazioni erogate il 25.3.2007, e che certamente, per le considerazioni di cui sopra, non veniva rispettata da MI’S (al di là del mancato rispetto della normativa MIFID, che aveva ingresso nel nostro ordinamento con decorrenza 2.11.07, non risultando provato venisse sottoposto alla cliente il questionario di profilatura, obbligatorio “in occasione del primo contatto utile” — art. 113 Delibera Consob n. 16190/07). Ne consegue la responsabilità dell’intermediario M.P.S. per violazione degli obblighi informativi, discendenti dapprima, per quanto ampiamente argomentato, dalla normativa in ambito assicurativo, e poi, a decorrere dal 17.5.06 (per i reinvestimenti successivi a detta data), dalla normativa finanziaria. Banca M.P.S. dovrà pertanto risarcire a M.P.P. i danni dalla stessa riportati, come infra quantificati, non ravvisandosi la fondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta. Al di là invero della decorrenza della prescrizione dall’epoca in cui si produceva e si aveva contezza del danno invocato in risarcimento (vedi Cass., 17572/13), ossia dalla data di scadenza di polizza intervenuta il 25.5.2009 (quando un premio iniziale di E 22.000,00 + E 8.284,36 reinvestiti, veniva liquidato in soli E 4.954,53), neppure è condivisibile Tribunale 457 l’ascrivibilità della responsabilità di M.P.S. all’ambito precontrattuale, e quindi extra-contrattuale, con operatività dell’art. 2947 c.c.; deve invero considerarsi che il rapporto contrattuale tra M.P.S. e la cliente riguardava unicamente il momento distributivo e di presentazione del prodotto assicurativo-finanziario, ed è proprio nell’esecuzione di tale servizio che si riscontrava la violazione degli obblighi informativi di M.P.S., obblighi che venivano a caratterizzare prioritariamente la prestazione dell’intermediario, che per tale unica prestazione riceveva un compenso; si reputa ne consegua un’inadempienza di M.P.S. ad obblighi contrattuali e non già precontrattuali. Il danno liquidabile a M.P.P. sarà pari alla somma degli importi investiti, ossia iniziali E 22.000,00 ed ulteriori E 8.284,36 di anticipazioni reinvestite (doc.5 AXA), al netto dell’importo di E 4.954,53 ricevuti a titolo di liquidazione polizza (doc.8 M.P.S.), per complessivi E 25.329,83; trattandosi di debito risarcitorio, e quindi di valore, matureranno interessi legali sull’importo dovuto, come annualmente rivalutato dalla data del suo prodursi, 25.5.2009, non ravvisandosi ulteriori danni liquidabili ex art. 1224 c.c. (Omissis) (1-3) Sulla natura assicurativa oppure finanziaria delle polizze linked: la riproposizione di un tema. SOMMARIO: 1. Il caso. — 2. La disciplina applicabile alle polizze linked. — 3. I caratteri sintomatici della natura assicurativa oppure finanziaria delle polizze linked. — 3.1. Il rischio demografico. — 3.2. Il rischio finanziario. — 3.4. Il decisum della sentenza in epigrafe. — 4. La terza massima. 1. La fattispecie contrattuale sulla quale è stata chiamata a pronunciarsi la sentenza in epigrafe riguarda una polizza unit linked della durata di otto anni, con prestazioni collegate al valore delle quote di un fondo azionario, con esclusione della garanzia di restituzione dell’intero premio versato - nel caso in cui il valore delle quote risulti inferiore al premio medesimo al momento dell’erogazione della prestazione -, ma con la previsione di una (sorta di) garanzia parziale (in misura del 52% del premio versato), realizzata sotto forma di anticipazioni (o cedole) annuali di somme predeterminate o predeterminabili. Siffatta polizza del ramo III (art. 2, comma 1º, cod. ass.) era inoltre caratterizzata da un rischio demografico, definito “minimo” dalla sentenza in annotazione — ma in realtà da considerarsi affatto irrilevante — in quanto, in caso di morte dell’assicurato, era prevista una prestazione superiore del solo 0,1 %, rispetto a quella dovuta in caso di riscatto anticipato o a scadenza del contratto. Ebbene, avendo ottenuto, alla scadenza del contratto, una somma assai inferiore rispetto al premio versato (corrispondente a meno di un quarto del medesimo), il sottoscrittore ha convenuto in giudizio sia la banca — in qualità di intermediario assicurativo — che l’impresa di assicurazioni, lamentando di aver ricevuto, in fase precontrattuale, informazioni inadeguate e comunque insufficienti a rendere consapevoli dell’effettivo profilo di rischio del prodotto offerto. Nell’iter argomentativo che ha portato all’assoluzione dell’impresa di assicurazioni e alla condanna dell’intermediario per la violazione degli obblighi informativi, riteniamo che meritino di essere segnalati tre profili — corrispondenti alle massime formulate — trattati dal Giudice. 2. In primo luogo il giudicante si è espresso in senso negativo in ordine alla applicabilità alle polizze sottoscritte prima dell’entrata in vigore della legge sul rispar- 458 Giurisprudenza mio (1) e delle successive integrazioni a questa (2), della disciplina informativa riguardante i prodotti e gli strumenti finanziari contenuta nel d.lgs. n. 58/1998 (3) e nelle delibere Consob. È noto, in proposito, che prima di questi ultimi interventi — avvenuti tra il 2005 e il 2006 — con il quale il legislatore, prendendo atto della spiccata connotazione finanziaria dei contratti di cui ai rami III e V vita, ha esteso agli stessi una parte significativa della disciplina del settore finanziario — compreso, appunto, il regime degli obblighi informativi ai quali sono tenuti gli intermediari e l’impresa -, era dibattuta la possibilità di ricorrere in via interpretativa a tale assetto regolamentare, in luogo della normazione settoriale assicurativa. Si tratta di un problema che ha impegnato a lungo la dottrina e sul quale, in questi ultimi anni, si è spesso pronunciata la giurisprudenza, consolidandosi oramai in un orientamento — con riguardo al quale la pronuncia in oggetto si pone in controtendenza — favorevole alla riconduzione alle logiche del mercato finanziario delle polizze aventi indole spiccatamente finanziaria, anche se stipulate precedentemente ai menzionati interventi legislativi (4). Tale orientamento pare del tutto condivisibile se solo si prende atto che l’attività che le imprese di assicurazioni sono abilitate ad esercitare non è riconducibile unicamente a quella assicurativa (rectius alla stipulazione di contratti strettamente assicurativi) ma comprende anche la stipulazione di negozi di natura squisitamente finanziaria (5). Con riguardo a questi ultimi, una non controvertibile applicazione del principio di uguaglianza in relazione alla posizione della controparte dell’impresa, induce ad attribuire alla stessa — che, a questo punto, diviene un vero e proprio investitore — la medesima tutela della quale essa fruirebbe se avesse stipulato un contratto avente caratteri analoghi con un diverso soggetto abilitato (impresa di investimento) ex art. 18 t.u.f. 3. Quest’ultima considerazione introduce il secondo — e più problematico — aspetto, sul quale si è soffermata la sentenza e sul quale ancora si registrano opacità e dissonanze tanto in dottrina quanto in giurisprudenza: l’esatta individuazione dei caratteri sintomatici della natura assicurativa oppure finanziaria o, ancora, mista (assicurativo-finanziaria) della singola polizza linked oggetto di qualificazione. La premessa del ragionamento che si sta avviando — suscettibile, evidentemente, di essere solo evocata ma non sviluppata in questa sede — è che il contratto di assicurazione sulla vita definito dal legislatore nell’art. 1882 c.c. e richiamato nel ramo (1) L. 28 dicembre 2005, n. 262. (2) D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. (3) D’ora innanzi t.u.f. (4) Al fine di evitare ripetizioni rinviamo, sul punto, a CAMEDDA, La tutela precontrattuale dei sottoscrittori di polizze linked stipulate prima delle riforme del t.u.f., in questa Rivista, 2014, II, 448 ss., la quale ha dato recentemente conto, in maniera compiuta ed esaustiva, di tale dibattito. (5) Il punto può considerarsi assodato. V., ex multis, SCIARRONE ALIBRANDI, Prodotti “misti” e norme sulla tutela del cliente, in Liber amicorum Pietro Abbadessa, III, Torino, 2437; CORRIAS, Previdenza, risparmio ed investimento nei contratti di assicurazione sulla vita, in Riv. dir. civ., 2009, 89 ss., spec. 95 s.; ID., L’assicurato-investitore: prodotti, offerta e responsabilità, in Ass., 2011, 387 ss.; GAMBINO, La responsabilità e le azioni privatistiche nella distribuzione dei prodotti finanziari di matrice assicurativa e bancaria, ivi, 2007, I, 191 ss., spec. 194 ss.; ROSSETTI, Polizze “linked” e tutela dell’assicurato, ivi, 2002, 223 ss., spec., 226 ss.; SALANITRO, Prodotti finanziari assicurativi collegati ad obbligazioni lehman brothers, in questa Rivista, 2009, I, 491 ss. L’unica isolata voce per alcuni versi dissonante è quella di VOLPE PUTZOLU, Le polizze Unit linked ed Index linked (ai confini dell’assicurazione sulla vita), in Ass., 2000, I, 233 ss., spec. 243 ss.; ID., Le polizze linked tra norme comunitarie, Tuf e codice civile, ivi, 2012, 399 ss., spec. 413 s., secondo la quale andrebbe riconosciuta natura assicurativa anche alle polizze del ramo III. Tribunale 459 I, dell’art. 2, comma 1º, cod. ass., è da considerare connotato da una struttura aleatoria e da una funzione previdenziale: più precisamente, configura un meccanismo nel quale, tramite l’attribuzione di un preciso rilievo giuridico ad una situazione di incertezza, rappresentata dall’incidenza della sopravvivenza o della morte dell’assicurato sull’an o sul quantum della prestazione di una delle parti (solitamente ma non necessariamente dell’assicuratore) (6), viene realizzata una funzione previdenziale, consistente nel garantire all’assicurato le risorse economiche necessarie a far fronte all’evento incerto (morte o sopravvivenza) contemplato (7). È il caso di precisare, in limine, che la funzione previdenziale in senso stretto, caratterizzata dal vincolo oggettivo di destinazione di una determinata risorsa alla realizzazione di un bisogno della vita umana ritenuto sul piano sociale particolarmente meritevole, può anche realizzarsi mediante un negozio non aleatorio (8). Tuttavia, richiedendo la necessaria incertezza dell’evento nell’ambito del contratto di assicurazione (artt. 1882 e 1895 c.c.) e la contestuale destinazione dello schema di cui agli artt. 1919 ss. c.c. alla realizzazione di interessi relativi alla vita umana particolarmente significativi (art. 38 Cost.) (9), il legislatore italiano ha forgiato il tipo contrattuale assicurazione sulla vita definito dall’art. 1882 c.c. collegando inscindibilmente alea e funzione previdenziale, di guisa che l’eventuale realizzazione di interessi previdenziali al di fuori di tale meccanismo fuoriesce dal tipo appena evocato e dalla disciplina ad esso applicabile. Da quanto osservato deriva che poter essere considerato un contratto di assicurazione sulla vita, qualsivoglia negozio stipulato da un’impresa di assicurazioni deve presentare congiuntamente i seguenti elementi: (i) contemplare un rischio demografico, ossia prevedere una oggettiva ed apprezzabile variabilità della prestazione di una delle parti in ragione della durata della vita umana; (ii) garantire all’assicurato una prestazione certa, qualora si verifichi l’evento (morte o sopravvivenza) contemplato, di ammontare tale da far fronte alle esigenze previdenziali (10). 3.1. La mancanza del primo requisito, invero, si traduce nella mancanza di una situazione oggettiva di rischio (art. 1895 c.c.) e quindi della aleatorietà del contratto che, se voluta o accettata dalle parti al momento della stipulazione, non rende nullo lo stesso ma rescinde il legame tra il perseguimento della funzione previdenziale e il congegno aleatorio (11) — fondato, nelle (più frequenti) ipotesi in cui è incerta la prestazione dell’impresa (12), su un esborso dell’assicurato certo (premio) di entità inferiore rispetto a quello incerto rappresentato, appunto, dalla somma promessa dall’impresa — che, come si è detto, connota lo schema assicurativo. L’impermeabilità della misura della prestazione dell’assicuratore all’accadimento dell’evento, in altri termini, non solo (6) L’eccezione riguarda le ipotesi di assicurazione a vita intera, con prestazione dell’impresa predeterminata ed a premio fisso periodico, nel cui ambito l’incertezza dell’evento morte incide sulla entità della prestazione complessiva dell’assicurato (o del contraente). (7) Sia consentito, in proposito, di rinviare a CORRIAS, Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa, Milano, 2011, 93 ss., spec. 96 s. (8) V., ancora, CORRIAS (nt. 7), 73 ss., spec. 97. (9) Cass., sez. un., 31 marzo 2008, n. 8271, in Resp. civ. prev., 2008, 1282; CORRIAS, Previdenza (nt. 5), 90 ss. (10) In tal senso, tra gli altri, CAPRIGLIONE, Le polizze “Unit Linked”: prodotti assicurativi con finalità di investimento (parere pro veritate reso in data 31.3.2014), in Nuova giur. civ. comm., 2004, 426 ss., spec. 428 e 430; precedentemente, ROSSETTI (nt. 5), 231; Trib. Busto Arsizio, 6 novembre 2009, in questa Rivista, 2012, II, 69. (11) Così, recentemente, Trib. Treviso, 3 febbraio 2014, in Dirittobancario.it; Trib. Mantova, 26 giugno 2012, in Ilcaso.it. Per la dottrina, v. PIRAS, Le polizze variabili nell’ordinamento italiano, Milano, 2011, 46, 94. (12) V., supra, nt. 6. 460 Giurisprudenza affievolisce il nesso tra bisogno economico e risorsa assegnata per la soddisfazione dello stesso, ma, soprattutto, fa sì che l’assicurato realizzi le esigenze previdenziali tutelate dalla legge, non a costo parziale, ma a costo pieno, ossia accantonando presso l’impresa le stesse secondo il meccanismo proprio del risparmio. Può altresì osservarsi, sul piano strettamente tecnico-giuridico, che, in tale contesto, la rilevanza dell’evento viene sensibilmente limitata, in quanto lo stesso fungerà da mero termine per l’esigibilità della prestazione e non, come avviene nel meccanismo assicurativo, da elemento di determinazione della stessa. Un contratto assicurativo (rectius emesso da imprese di assicurazione) senza rischio demografico, in definitiva, configurerà un mero contratto di (raccolta del) risparmio, con termine determinabile, per relationem, in ragione della morte dell’assicurato. 3.2. In ordine al secondo requisito, ossia alla previsione di una prestazione di ammontare certo e adeguata a soddisfare i bisogni previdenziali in caso di accadimento dell’evento, occorre anzitutto verificare se il contratto preveda una garanzia di restituzione del premio versato. In assenza di tale garanzia o in presenza di una garanzia inferiore al premio versato (c.d. garanzia parziale), l’assenza della funzione previdenziale appare del tutto evidente: qualora, infatti, la determinazione della prestazione dell’assicuratore dipenda da fattori esterni, quali l’andamento del mercato finanziario, l’assicurato, nel momento in cui dovesse verificarsi l’evento e, quindi, maturare le esigenze economico-previdenziali, potrebbe non ricevere alcuna prestazione o, comunque, ricevere una prestazione insufficiente per far fronte alle stesse. È, dunque, coessenziale alla funzione previdenziale, che una parte considerevole della prestazione dovuta in caso di accadimento dell’evento sia certa ed insuscettibile di variare in ragione dei parametri del mercato finanziario (13). Qualora invece sia prevista una garanzia di restituzione (almeno) del premio versato, sorgono i maggiori problemi, in quanto diviene ineludibile precisare, su un piano generale, in quale misura la prestazione dell’impresa deve essere predeterminata e in che misura, viceversa, può variare in relazione all’andamento del mercato finanziario, affinché possa essere preservata (ancorché in parte) la funzione previdenziale o comunque, l’indole assicurativa del negozio (14). Non potendo evidentemente sviluppare questo tema che condurrebbe, in definitiva, ad indagare gli esatti confini del contratto di assicurazione sulla vita, approfondendo, a tutto campo, sul piano della disciplina settoriale e, segnatamente, di quella regolamentare, i confini tra le polizze del ramo I con gestione separata da un parte, quelle unit linked del ramo III con fondo interno e con garanzia di restituzione del premio corrisposto da un’altra parte e il contratto di capitalizzazione di cui al ramo V da un’altra ancora (15), ci limitiamo, in questa sede, a considerare persuasivo il criterio — già incidentalmente indicato in altra occasione (16) — che considera sussistente la natura propriamente assicurativa della polizza non solo quando vi sia la garanzia della restituzione del premio versato (17) ma anche quando il quantum della prestazione dell’impresa insuscettibile di subire variazioni sia significativamente superiore a que- (13) In tal direzione si è espressa Cass., 18 aprile 2012, n. 6061, in Dir. e fisc. dell’assic., 2013, 125, con nota adesiva di GAGLIARDI, 125. V., inoltre, ampiamente, PIRAS (nt. 11), 48. (14) Si è precisato, in precedenza, che i due caratteri non coincidono, potendo darsi la realizzazione della funzione previdenziale anche al di fuori dal meccanismo (aleatorio) assicurativo. (15) Cfr. SCIARRONE ALIBRANDI (nt. 5), 2439; CORRIAS, Previdenza (nt. 5), 92 ss. (16) CORRIAS (nt. 7), 132 s., spec. nt. 107. (17) Riconoscono la natura assicurativa in caso di garanzia di restituzione del premio, ex multis, Trib. Treviso, 3 febbraio 2014 (nt. 11); Cass., 18 aprile 2012, n. 6061 (nt. 13), 125. Tribunale 461 st’ultimo; il ché è quanto dire che alle polizze che prevedono la garanzia di mera restituzione e non anche di un apprezzabile rendimento, può essere riconosciuta una funzione previdenziale ma non una connotazione assicurativa (18). In queste ipotesi, infatti, la certezza per l’assicurato di ricevere, al momento dell’accadimento dell’evento, una prestazione pari almeno al capitale versato, preserva, in qualche misura, la funzione previdenziale, in quanto vincola una risorsa certa — quale, appunto, la somma trasferita all’impresa — alla realizzazione dei bisogni derivanti dall’evento, il cui accadimento è incerto in ordine al quando. Tuttavia, l’incertezza in ordine alla possibilità per l’assicurato di ricevere una somma maggiore del premio versato — derivante dalla limitazione della garanzia alla sola entità di quest’ultimo (con esclusione della garanzia di un maggiore rendimento) — esclude l’aleatorietà del contratto, in quanto pone l’impresa al riparo da possibili perdite, a prescindere dall’andamento del mercato finanziario: se si verifica l’evento demografico in un contesto negativo dei mercati, invero, questa non sarà tenuta ad alcun esborso ulteriore rispetto alla restituzione del premio; qualora, invece, l’evento non si verifichi avrà il vantaggio derivante dall’incameramento definitivo del premio. In questo assetto regolamentare, in ultima analisi, salta il meccanismo del costo parziale — fondato sull’esborso sicuro per l’assicurato di una somma sicuramente più modesta di quella promessa dall’impresa in caso di accadimento dell’evento — e quindi il collegamento tra struttura aleatoria e realizzazione della funzione previdenziale che, come si è rilevato, connota il tipo assicurativo. Riassuntivamente, riteniamo che nelle ipotesi di polizze variabili del ramo III senza garanzia o con garanzia parziale di restituzione del capitale, manchi tout-court la funzione previdenziale e quindi si sia innanzi ad un negozio finanziario, di puro investimento (19); nelle ipotesi di polizze variabili del ramo III con garanzia della restituzione dell’intero capitale, è preservata in parte la funzione previdenziale, ma al di fuori dal meccanismo assicurativo: dunque è configurabile un prodotto finanziario di risparmio con una venatura previdenziale; nelle polizze variabili del ramo III con garanzia della restituzione dell’intero capitale e di un apprezzabile rendimento viene, infine, realizzata la funzione previdenziale e si è innanzi ad un contratto misto, con prevalente funzione assicurativa e con una componente finanziaria di investimento. 3.3. Valutando la fattispecie de qua alla luce di questi criteri, emerge con chiarezza che essa non presenta alcuno dei due elementi sintomatici della natura assicurativa evocati in principio. Per un verso, infatti, il rischio demografico assunto dall’assicuratore è di entità tale (20) da essere senz’altro reputato irrisorio (21) e, quindi, simbolico e/o irrilevante (22) e va ricordato, in proposito, che la sussistenza del rischio demografico è richiesta dal legislatore per la configurabilità di polizze non solo del ramo I ma (18) In tale direzione, Trib. Parma, 18 agosto 2010, in Nuova giur. civ. comm., 2010, 189. (19) Così recentemente, Trib. Gela, 2 marzo 2013, in www.ilcaso.it; G. Pace Palermo, 25 gennaio 2012, in Ilcaso.it; Trib. Reggio Emilia, 30 agosto 2011, in www.dirittobancario.it; Trib. Verona, 23 novembre 2009, in www.ilcaso.it. (20) Come si ricorderà, invero, il contratto prevede un incremento della prestazione promessa dall’impresa, in caso di morte dell’assicurato, superiore dello 0,1% rispetto a quella che spetterebbe allo stesso in caso di riscatto o alla scadenza. (21) Così, con riguardo ad una fattispecie analoga, Trib. Mantova, 26 giugno 2012 (nt. 11). (22) Con riferimento alla vendita, ad esempio, non si dubita che qualora il contratto sia stipulato ad un prezzo talmente esiguo, rispetto al valore della cosa, da apparire meramente simbolico (c.d. vendita nummo uno), esso vada classificato come donazione. V., per tutti, LUMINOSO, La vendita, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 2014, 110 s. 462 Giurisprudenza anche del ramo III (23); per altro verso la previsione, in caso di andamento negativo del mercato, di una mera garanzia di restituzione parziale del premio (pari a circa la metà dello stesso), per le ragioni appena illustrate, esclude qualsivoglia connotazione previdenziale del negozio e conduce, quindi, a qualificare lo stesso in termini di negozio puramente finanziario (e segnatamente di investimento) e non di “prodotto a componente mista, assicurativa e finanziaria” come asserito dalla sentenza in epigrafe (24). 4. Merita, infine, di essere segnalata la statuizione del Tribunale di Milano — riassunta nella terza massima — con la quale è stata qualificata in termini di “inadempienza di obblighi contrattuali,” la violazione degli obblighi informativi da parte della banca intermediaria. Si tratta, infatti, di una posizione isolata nel contesto di un univoco orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, che riconduce tali condotte all’ambito applicativo dell’art. 1337 c.c. (25) PAOLOEFISIO CORRIAS Prof. ord. di Diritto dell’Economia nell’Università di Cagliari (23) In tal senso, l’art. 6, comma 2º, del Regolamento Ivass 16 marzo 2009 n. 29, dispone che « I contratti di cui al comma 1 [polizze del ramo III) sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare, per il caso di sopravvivenza, per il caso di morte o per entrambi, prestazioni assicurate il cui valore, o quello dei corrispondenti premi, sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico » (corsivo aggiunto). (24) Recentemente, Trib. Napoli, 17 aprile 2013, n. 5060, in questa Rivista, 2004, II, 447, ha qualificato un contratto del ramo III analogo a quello in esame — ancorché configurante una polizza index linked e non unit linked — come sorretto da « una causa mista, con prevalenza di quella finanziaria, realizzandosi, attraverso la sua conclusione, una vera e propria forma di investimento in strumenti finanziari ». (25) V., tra le tante, Cass., 28 aprile 2012, n. 6061 (nt. 13), 123; Trib. Mantova, 26 giugno 2012 (nt. 11); Trib. Milano, 29 luglio 2010; Trib. Gela, 2 marzo 2013 (nt. 19).