Faq: efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale

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Faq: efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale
Faq: efficienza energetica degli impianti di climatizzazione
invernale ed estiva
Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2015
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 del decreto 10
febbraio 2014, riportante in allegato i modelli del “Libretto di impianto” e dei “Rapporti di controllo
di efficienza energetica”, sono stati resi disponibili gli strumenti che consentono la completa
attuazione, da parte del cittadino, di quanto prescrive il decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 74 (di seguito: D.P.R. 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e
sanitari.
Al fine di fornire le risposte ai quesiti pervenuti da amministrazioni locali, imprese, installatori,
manutentori e privati cittadini, si riportano le risposte alle domande più frequenti.
IMPIANTO TERMICO
1. Gli ultimi cambiamenti nelle definizioni di “impianto termico” e “unità immobiliare” apportate
dalla legge n. 90/2013 hanno generato alcuni dubbi e incertezze. Cosa si intende per “impianto
termico”?
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005) regolamenta
la progettazione e la realizzazione dei nuovi edifici e degli impianti in essi installati, dei nuovi
impianti installati in edifici esistenti nonché le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti
esistenti. Regolamenta infine l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti
termici e la certificazione energetica degli edifici.
A tali fini assume particolare importanza la definizione di “impianto termico” che è connessa a tutta
la materia regolamentata dal D.lgs. 192/05. L’ultima definizione di impianto termico, introdotta
dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:
l-tricies "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o
estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli
impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici
apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o
uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla
produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed
assimilate.”
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Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico debba essere
costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema
edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche
l'insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della
stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW.
Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria
al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
o
gli edifici residenziali monofamiliari.
o
le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio
medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio
sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di
una destinazione puramente residenziale.
Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile
dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze
tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad
ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA
2. Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti
termici e la relativa frequenza?
Il responsabile dell’impianto termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai sensi
dell’art. 7 del D.lgs 92/05 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013, provvede affinché siano
eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa
vigente. L'Allegato A al D.lgs. 92/05 definisce il responsabile dell'impianto termico come
"l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario,
in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici
dotati
di
impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il
proprietario
o
l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone
fisiche".
La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza,
con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito
dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono
tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove
disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza
dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o
invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono.
I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di
sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono
rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal
senso.
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Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da operatori
abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle
medesime operazioni, con la cadenza prevista dall’allegato del D.P.R. 74/2013, ha inoltre l’obbligo
di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del
libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M.
10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e
presa visione.
Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo
osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da
effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore
riporterà la data prevista per il successivo intervento.
3. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n.74/2013,
quale documentazione deve essere rilasciata dal manutentore al responsabile dell’impianto?
L’art. 7 del D.lgs 192/2005 e s.m.i. impone all’operatore, dopo aver eseguito a regola d’arte le
operazioni di controllo e eventuale manutenzione, di redigere e sottoscrivere un rapporto di
controllo tecnico conforme agli allegati F e G allo stesso decreto legislativo. Tali allegati sono stati
sostituiti dal DM 10/02/2014 con i rapporti di efficienza energetica, tipo 1, 2, 3 e 4, pubblicati in
allegato allo stesso DM. Pertanto i suddetti rapporti di efficienza energetica devono essere utilizzati
come rapporto di controllo tecnico al termine delle operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n. 74/2013. Sugli stessi rapporti di efficienza energetica il
manutentore dichiara in forma scritta ai sensi del comma 4 lettera a) dell’art.7 del DPR n.74/2013
le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle
persone e delle cose nelle sezioni “raccomandazioni” e “prescrizioni”, e la relativa frequenza, ai
sensi del comma 4 lettera b) dello stesso articolo, alla voce: ”si raccomanda un intervento
manutentivo entro il ……..”.
Per quanto riguarda l’esecuzione del controllo di efficienza energetica del sottosistema di
generazione (che nel caso del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 si identifica con
la misurazione in opera del rendimento di combustione), che negli allegati F e G non era previsto
obbligatoriamente ad ogni compilazione del rapporto di controllo tecnico, si ritiene che, ferma
restando obbligatoria tale esecuzione:
o
in occasione degli interventi di cui all’art. 8 comma 3 del DPR n. 74/2013;
o
con la periodicità di cui alla tabella dell’allegato A del DPR n. 74/2013, con contestuale invio
all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio;
nei restanti casi la scelta sia demandata alla professionalità del manutentore, previa valutazione
dello stato del generatore.
LIBRETTO DI IMPIANTO
4. Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna usare e chi compila questo
documento?
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Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di
acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. Il
modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che
sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche
gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. Esso è stato concepito in modo
modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell’impianto termico.
L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile
dell’impianto, per gli impianti esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e
nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico.
Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto,
va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal
D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
153 del 4 luglio 2014, è stata introdotta una proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del
DM 10 febbraio 2014. La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di
nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica
previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà
obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.
Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da
stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto
regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di
climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione
delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall’impianto di climatizzazione estiva è
possibile compilare due diversi libretti di impianto.
Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si
provveda in modo autonomo, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.
5. Il DM 10 febbraio 2014 consente al responsabile dell’impianto di selezionare, fare compilare e
aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell’impianto termico e, nel caso di
successive aggiunte di componenti o apparecchi, di aggiornare il libretto mediante compilazione
delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nell'ottica di adattare ancora meglio il libretto
all'effettiva composizione dell'impianto, è consentito, nel libretto in formato elettronico e,
conseguentemente, nella copia conforme stampata su carta, aggiungere ulteriori campi nel caso di
un numero di componenti maggiore di quelli riportati nella versione pubblicata in allegato al
decreto, e/o eliminare parti di schede non pertinenti all'impianto, che, se lasciate non compilate,
potrebbero essere interpretate come omissioni?
La risposta è affermativa: se, ad esempio, sono presenti nell'impianto quattro vasi di espansione e
due pompe di circolazione, è possibile inserire sotto le righe relative ai tre vasi di espansione VX1,
VX2 e VX3 una quarta riga eguale alle preesistenti contrassegnandola con VX4, e duplicare la parte
di scheda di cui al punto 6.4 creando un campo per la situazione iniziale e le eventuali successive
sostituzioni per la seconda pompa di circolazione. Analogamente, se l'impianto non fornisce un
servizio di climatizzazione estiva, o se questo è presente ma non necessita di un sistema di
trattamento dell'acqua di raffreddamento, è possibile eliminare la parte 2.5 della scheda 2 che
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altrimenti, non compilata, darebbe adito a dubbi sulla completa compilazione del libretto (richiesta
alla voce B del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2).
TRATTAMENTO
DELL’ACQUA
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
DI
RAFFREDDAMENTO
DELL’IMPIANTO
DI
6. Nel nuovo modello del libretto di impianto nel riquadro 2.5, cosa si intende per “senza recupero
termico”, “ a recupero termico parziale” e “ a recupero termico totale”?
In relazione al punto 2.5 del nuovo libretto di impianto si precisa che:
o
il termine "senza recupero termico" individua i circuiti con acqua a perdere;
o
il termine "a recupero termico parziale" individua i circuiti in cui l'acqua viene parzialmente
riciclata (es. torri evaporative);
o
il termine "a recupero termico totale " individua circuiti chiusi.
CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
7. Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica?
I controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 “in
occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti
termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli
impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua
un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura
centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.”
La cadenza da rispettare è quella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013.
L’art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono
essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il
generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza
energetica.”
Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella
dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la
potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o
uguale a 12 kW.
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Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota “1” dell’allegato A del D.P.R.
74/2013 che recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei
generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso
impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al
servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai
valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di
efficienza energetica.
Circa i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente maggiore e segni adottati) citati
nel comma 1 dell’art. 8 e nell’allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di
“maggiore o uguale” in accordo con l’art. 9 del D.P.R. 74/2013 che stabilisce i limiti di potenza per
gli accertamenti e le ispezioni. Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non
sono previsti i controlli di efficienza energetica.
L'articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che “gli impianti termici alimentati
esclusivamente con fonti rinnovabili” siano esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui
all'articolo 2, comma 1.
Ai fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di "impianti termici alimentati
esclusivamente con fonti rinnovabili" resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici
degli ausiliari.
PERIODICITÀ
ENERGETICA
DELL'INVIO
DEL
RAPPORTO
DI
CONTROLLO
DI
EFFICIENZA
8. Quando deve essere trasmesso il rapporto di controllo di efficienza energetica all’autorità
competente?
I commi 1 e 2 dell’art. 8 del D.P.R 74/2103 prevedono l'obbligo di compilazione del rapporto di
controllo di efficienza energetica in occasione dell'esecuzione dei controlli ed eventuale
manutenzione secondo le indicazioni fornite dall'installatore o dal manutentore ai sensi dell’art. 7
dello stesso decreto.
Il comma 5 dell’art.8 del D.P.R. 74/2013, circa la cadenza di trasmissione del rapporto di controllo
di efficienza energetica alla Regione o Provincia autonoma o alle autorità da queste all’uopo
designate, rimanda all’allegato A dello stesso decreto. Le suddette cadenze devono, comunque,
essere rispettate.
REQUISITI MANUTENTORI
9. Quali sono i requisiti che devono avere i manutentori degli impianti termici e come li devono
dimostrare?
Le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate
ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 37/08),
per le tipologie impiantistiche pertinenti. Le tipologie impiantistiche riguardanti gli impianti termici
degli edifici sono quelle previsti dalle lettere c) ed e) del suddetto D.M. 37/08. In particolare esse
sono:
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lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di
qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle
condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.
Nella maggior parte dei casi, impianti termici alimentati a gas, occorrono entrambe le abilitazioni
che la ditta manutentrice dimostra attraverso un documento rilasciato dalla Camera di Commercio.
Nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas serra occorre, inoltre, che l’impresa sia
inscritta al registro nazionale delle persone e delle imprese ai sensi del DPR 43/2012.
MACCHINE FRIGORIFERE
10. Per gli impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore è sufficiente compilare e tenere
aggiornato il libretto di impianto ?
Per le macchine frigorifere, contenenti gas HFC (F-gas) in quantità uguale o superiore a 3 kg, oltre
al libretto di impianto, occorre tenere aggiornato il Registro dell’apparecchiatura pubblicato sul sito
del Ministero dell’Ambiente. Entro il 31 maggio di ogni anno, anche in assenza di modifiche o
interventi sulle apparecchiature, va presentata, inoltre, al Ministero dell’ambiente, per il tramite
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una dichiarazione
contenete informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi
all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro dell’apparecchiatura.
11. All'articolo 8 comma 9 del DPR 16 aprile 2013, n. 74, è prescritto che le macchine frigorifere e
le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori
dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica sono inferiori del 15 per cento rispetto a
quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono
essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Manca però una norma
tecnica che prescriva le procedure operative e le condizioni di prova. Come garantire l'affidabilità e
la ripetibilità dei risultati ottenuti?
Attualmente è disponibile solo una norma tecnica che consente di effettuare il controllo del
sottosistema di generazione previsto all'articolo 8 comma 9 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 – la UNI
10389-1, per gli impianti con generatore di calore a fiamma. Per le altre tipologie di impianti, in
attesa che l'UNI pubblichi le pertinenti norme tecniche o prassi di riferimento, si provvede a
redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica, e le relative pagine
del libretto di impianto, senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/modelliFonte:
per-libretto-impianto-e-rapporto-efficienza-energetica/domande-frequenti
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