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che in data ……………….
.in ……….
.i medesimi hanno sottoscritto preliminare di compravendita
per l'acquisto dai sigg. ………………… di un'imbarcazione “modello" denominata …….
, anno di
costruzione ……, sigla e numero di immatricolazione …………, per l'importo di Euro
…………,00,
ciò premesso,
con la presente scrittura privata si conviene quanto segue:
1) l'acquisto dell'imbarcazione sopramenzionata viene effettuato in solido dai sigg. ……,
………………, che si attribuiscono la proprietà in parti uguali, in ragione di 6 carati ciascuno, (ai
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2) viene letto, unanimemente approvato e sottoscritto in ogni sua parte il "Regolamento per
l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento del bene mobile comune", composto di
n° 11 articoli riportati di seguito su complessive pagine ….(diconsi ….
.
, numerate in progressione
da 2 a ….
.
), oltre alle appendici citate nello stesso, allegate in calce alla presente scrittura nelle
pagine da ….a ….
.
, che ne costituiscono parte integrante. Con la presente sottoscrizione, che
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periodo di durata della comunione della proprietà e di farlo osservare a tutte le persone (parenti ed
ospiti in genere, a qualsiasi titolo) che sotto la propria responsabilità accederanno all'imbarcazione e
ne faranno uso, per queste ultime con particolare riferimento alle norme di comportamento e di buon
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Firme dei soci
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Pag. 1 di 12 –regolamento barca
Regolamento per l'ordinaria amministrazione
e per il miglior godimento di bene mobile comune
Imbarcazione AA 0000 D - nome“barca”
Art.1 - Norme generali
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to sopra identificata è un bene unico ed indivisibile, appartenente alle
persone sopra identificate, in comproprietà di parti di uguale valore.
Salvo quanto qui espressamente e diversamente previsto, alla comunione di proprietà si applicano, se
ed in quanto applicabili ad un bene mobile di tipo indivisibile, le norme degli articoli del Codice Civile
- Libro Terzo - Titolo VII - Capo I, che per comodità sono riportate in appendice al presente
Regolamento.
Si applicano inoltre gli articoli del Codice della Navigazione di seguito espressamente richiamati,
come vigenti al momento della sottoscrizione del presente Regolamento, riportati per comodità ed
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ed allegata, continueranno a mantenere la loro validità per tutta la durata della comunione, anche nel
caso di successive modifiche di legge nel testo ufficiale.
Trattandosi di un acquisto fatto ad esclusivo fine del diporto fra persone accomunate dalla passione
per la navigazione a vela, legate fra loro da rapporti di amicizia, di reciproco rispetto, e della
necessaria prudenza e ponderatezza, tutti i comproprietari ritengono auspicabile ed ovvio che il
dialogo, la disponibilità, lo spirito di collaborazione, il buon senso e la correttezza prevalgano sulla
necessità di rigida e formale applicazione delle regole qui scritte.
Per altrettanto ovvii motivi di buona e sana amministrazione del bene, è auspicabile da parte di tutti i
soci il rispetto della necessaria puntualità e precisione nella gestione tecnico - economica finalizzata
al migliore mantenimento della barca ed alla massimizzazione, a beneficio di tutti, delle sue possibilità
di godimento.
Art.2 - Quote di proprietà - Norme per la vendita di quote parziali e per alienazione totale
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esclusiva del medesimo.
Ogni comproprietario ha diritto insindacabile di alienare le proprie quote anche parzialmente, salvo
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socio entrante nella comunione.
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anche parziale, da parte di un socio, i rimanenti soci proprietari hanno diritto di prelazione.
Il socio venditore dovrà inviare, a ciascuno degli altri comproprietari mediante raccomandata AR,
comunicazione scritta alla vendita, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui intende vendere
la propria quota, indicando il prezzo e la quota messa in vendita. Non ricevendo alcuna risposta da
parte degli altri soci entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione da parte degli
altri soci, il socio venditore sarà libero di procedere alla vendita della sua quota a terza persona, con
il solo impegno di imporre la preventiva accettazione del presente Regolamento.
Patti o accordi di vendita tra soci avranno valore soltanto se seguiti da comunicazioni scritte, che
dovranno essere inviate per conoscenza anche a tutti gli altri soci.
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dovrà vendere frazioni di quota equivalenti per ogni socio compratore.
La decisione di vendita definitiva della barca a terzi, e quindi di scioglimento della comunione, deve
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Ogni atto finalizzato alla vendita adottato in contrasto con la norma di Regolamento riportata nel
precedente capoverso sarà considerato nullo, e i soci non preventivamente informati potranno
pretendere che il socio inadempiente, il quale a loro insaputa abbia promesso in vendita il bene a
Pag. 2 di 12 –regolamento barca
terzi, annulli ogni azione e restituisca a sue spese gli eventuali acconti percepiti dal pretendente,
maggiorati di ogni penale, rimborso o spesa prevista dal Codice Civile e dalla legge.
Nel caso la vendita sia stata comunque conclusa e non esista più la possibilità materiale, o la
convenienza economica, a riprendere possesso della barca, il socio o i soci responsabili della vendita
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ciascuno dei rimanenti soci un importo corrispondente alla quota di loro legittima proprietà
proveniente dalla vendita, aumentata del 50%, a titolo di penale per i danni subiti.
Dovranno altresì essere risarcite (pro quota) le spese di ormeggio ed ogni altra spesa o tassa
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Inoltre dovranno essere rimborsate ai soci aventi diritto, le eventuali spese sostenute per migliorie
tecnico-strutturali e/o optional, e/o attrezzature in genere, ribassate del 10% annuo a titolo di vetustà
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In caso di inadempienza, ogni singolo socio, per conto proprio o in comunione, potrà adire per vie
legali nei confronti del socio o dei soci responsabili della alienazione indebita.
Art.3 –Cas
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In presenza di gravi e motivate situazioni di forza maggiore, o assimilabili a tali per il forte impatto
sia economico che psicologico su un singolo socio (grave lutto per perdita di un familiare, gravi
motivi di salute, calamità naturali con danni gravi ai beni personali del socio, ecc.ecc.), qualora entro
un tempo massimo di mesi sei dal verificarsi dei gravi fatti o eventi personali non sia stato possibile
pervenire, di comune accordo, ad una delle soluzioni indicate nel precedente articolo (in ordine di
priorità: acquisto da parte dei rimanenti soci; alienazione a nuovo socio subentrante, deliberazione di
vendita della barca) la società - epe
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e- è comunque obbligata a
procedere alla vendita della barca.
Art.4 - Gestione della manutenzione e delle spese.
Le spese per manutenzione ordinaria sia allo scafo che alle attrezzature, ormeggio annuale,
certificazioni, assicurazione, dotazioni di sicurezza, rotture e guasti dovuti alla normale usura delle
attrezzature, manovre fisse e correnti e corredi vari (ancore, motore, vele, sartiame, drizze, scotte,
cime di ormeggio e per ogni altro uso, parabordi, strumenti di bordo, finiture interne, accessori ed
arredi ecc..) e tutte le spese relative a
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parti uguali proporzionalmente alla quota di proprietà.
La manutenzione allo scafo potrà essere fatta per conto proprio o in cantiere, previo accordo tra i
soci. Non è esclusa la possibilità di recarsi in cantieri anche lontani, se la spesa è sensibilmente
conveniente, mediante apposito trasferimento della barca da effettuare secondo modalità da
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I periodi di fermo barca per manutenzione ordinaria o straordinaria, dovranno essere stornati dalla
normale turnazione di cui al successivo articolo 6.
In ogni caso, al di la delle operazioni conseguenti a normale usura, vale il principi
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Gli eventuali danni o perdite causati da uno dei soci per sua incuria e/o cattivo uso dovranno essere
prontamente riparati o reintegrati, direttamente a cura e spese dello stesso. Quindi le spese sostenute
personalmente da uno dei soci per danni accidentali e non, causati da incuria, incauto o errato uso
della barca e di tutte le sue componenti, perdita di apparecchiature e/o attrezzature in dotazione e
tutti i danni che non siano causati del normale utilizzo, saranno ad esclusivo carico del socio titolare
del turno di cui al successivo art.6, responsabile del danno.
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del Codice Civile).
Pag. 3 di 12 –regolamento barca
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delle attrezzature e corredi mobili (parabordi, mezzo marinaio, attrezzature da carteggio, stoviglie,
ecc). Tale documento renderà più facile la sorveglianza degli oggetti e strumenti, e al di là di
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epotranno rientrare in
uno dei due soli casi possibili già descritti (1 normale usura o deterioramento; 2 perdita o
danneggiamento accidentale da parte di uno dei soci).
Il furto eventuale di oggetti della barca sarà fatto rientrare nel caso 1 se al momento del fatto la barca
non è in uso da parte di nessun socio; sarà invece assimilato al caso 2 di danno o perdita imputabile
ad un socio se la barca è utilizzata al momento del fatto (per omessa o negligente custodia della
barca e delle sue dotazioni).
Art.5 - Amministratore e suoi compiti –Inventario –Fondo cassa per gestione.
Per la migliore amministrazione delle operazioni gestionali e manutentive, entro il 1° gennaio di ogni
anno viene individuato fra i soci un Amministratore della barca.
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esarà responsabile, nei confronti dei soci, del rispetto delle scadenze per ogni tipo
di spesa periodica fissa (ormeggio, bollo e tasse di qualsiasi tipo, assicurazione, ecc.) e dovrà di
propria iniziativa coordinare e gestire le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche
quando esse si svolgono con la partecipazione e collaborazione materiale ed operativa degli altri soci.
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cedente articolo 4.
Il ruolo di Amministratore viene ricoperto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
In mancanza di accordi diversi, la funzione di Amministratore viene esercitata a rotazione da
ciascuno dei soci, in ordine alfabetico.
Per la costituzione del fondo cassa comune di base, necessario a sostenere le spese di ormeggio, e
della gestione e manutenzione ordinaria sopra definite, entro il 31 dicembre di ciascun anno ciascuno
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ammontare viene preventivamente stabilito tra le parti, di comune accordo. La misura iniziale di tale
fondo non dovrà, di norma e salvo diversi accordi, essere inferiore alla somma necessaria per
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somma inizialmente ricevuta quale fondo cassa e le varie spese sostenute, delle quali custodirà altresì
la raccolta delle fatture, ricevute e scontrini vari.
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autostrada e carburante, o spese trasporto con mezzi pubblici, ecc. nei casi in cui debba
inderogabilmente, e senza indugio, affrontarle per motivi meramente gestionali e affini, e non sia
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sopra prelevandole dal fondo cassa.
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univocità e chiarezza di lettura.
Alla fine di ciascun esercizio annuale, e nello stesso documento utilizzato per le registrazioni,
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eprovvederà a produrre un rendiconto, determinando gli importi a consuntivo per la
distribuzione delle spese in parti uguali fra i soci, tenendo conto delle entrate (cifra di fondo cassa
inizialmente ricevuta, altre somme eventualmente anticipate dai singoli soci) e di tutte le uscite,
comprensive delle eventuali spese sostenute direttamente da singoli soci a scopo di ordinaria gestione
e manutenzione, secondo la definizione data al primo capoverso dell
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.
4.
Pag. 4 di 12 –regolamento barca
A tal fine, tutte le spese aventi per oggetto riparazioni urgenti e non rinviabili, manutenzioni e/o
acquisto di nuove attrezzature necessarie in conseguenza della normale usura o deterioramento, che
potranno essere direttamente sostenuti da un socio durante il proprio normale utilizzo, dovranno
essere tr
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la successiva ripartizione finale della spesa come sopra descritto.
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conguaglio da effettuare, in modo da bilanciare sempre in parti uguali i costi di gestione e
manutenzione.
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o-tempore, in caso di impedimento, potrà dare delega ad una persona di sua
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confronti degli altri soci.
Art.6 - Tur
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a- Tenuta ed aggiornamento della turnazione
Ogni socio ha diritto ad usufruire del bene comune in egual misura, a tal fine ogni socio avrà a
disposizione periodi di tempo come in seguito specificato.
Nei mesi da gennaio a giugno compreso, e da settembre a dicembre (compresi) il periodo di utilizzo
della barca sarà settimanale; le settimane saranno assegnate in ugual misura ad ogni socio su
estrazione.
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per Luglio e Agosto, sarà ad estrazione e varrà mant
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In caso di impossibilità a procedere ad estrazione alla presenza di tutti i soci, e salvo diversi accordi
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numerica assegnata ad ogni socio,
- al Sig. A (socio n° 1 ) sono assegnati i numeri del lotto compresi fra 1 e 23;
- al Sig B (socio n° 2 ) sono assegnati i numeri del lotto compresi fra 24 e 45;
- al Sig C (socio n° 3 ) sono assegnati i numeri del lotto compresi fra 46 e 67;
- al Sig D (socio n° 4 ) sono assegnati i numeri del lotto compresi fra 68 e 90;
Il primo numero estratto sulla ruota di Bari e i successivi numeri utili determineranno la sequenza
valida a determinare la turnazione.
Nei mesi di Luglio e Agosto, la disponibilità della barca sarà basata su periodi di quindicine (due
settimane consecutive) che saranno concordati tra i soci in considerazione delle necessità e
disponibilità di ognuno, sempre confidando nel rapporto di amicizia e rispetto reciproco.
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La turnazione come sopra descritta verrà programmata annualmente. Nel caso di fermi barca per
manutenzione, lavori ordinari o straordinari, quindi per eventuali periodi di impossibilità oggettiva ad
utilizzare la barca, la turnazione sarà traslata per tutti e riprenderà la prima settimana utile
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settimana in cui è avvenuto il fermo.
Di norma, e salvo accordi diretti ed amichevoli fra socio entrante e socio uscente, la barca dovrà
essere disponibile dalle ore 22.00 della domenica precedente la settimana assegnata e fino alle ore
22.00 della domenica successiva.
Nel caso di impossibilità oggettiva, e conseguente impedimento temporan
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nuova turnazione.
Ogni socio potrà scambiare insindacabilmente la propria settimana o quindicina mediante accordi
diretti con altri soci.
Qualora dovesse cambiare il numero dei soci e/o mutare la ripartizione delle quote, su iniziativa
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proponendola a nuova approvazione dei soci.
Pag. 5 di 12 –regolamento barca
Art.7 - Norme di utilizzode
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Durante il turno assegnato, ogni socio, in quanto co-a
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della barca e di tutte le attrezzature; egli dovrà usare la barca con la maggiore cura ed attenzione
possibile, rispettando le norme della navigazione vigenti, egli espleterà le funzioni di COMANDO
dell'imbarcazione e potrà delegare altre persone a tale funzione.
Durante il proprio turno, il socio ha il diritto di far utilizzare la imbarcazione a terzi, fatto salva la
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Nel caso di condizioni meteo avverse e conseguente impossibilità di approdare al porto di
riferimento, il socio utilizzatore sarà tenuto a sostenere in proprio tutte le spese di ormeggio nella
diversa località in cui l'inbarcazione ha trovato riparo, oltre ad eventuali costi di trasferimento che
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versamento, a titolo di sanzione, della somma di 25 Euro da parte del socio uscente responsabile, che
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periodo (qui di seguito chiamato socio uscente) è tenuto ad osservare una procedura di dismissione,
una lista controlli da fare al fine di assicurare un corre
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del carburante pieno, in caso di impossibilità o nel caso di utilizzo limitato, il socio uscente dovrà
scrivere nel giornale di bordo le ore di utilizzo del motore e provvedere al risarcimento della spesa,
equivalente a Euro 3,00 (diconsi Euro tre/00) (questo dato ovviamente cambia in base alla barca)
per ogni ora motore.
Detta somma dovrà essere consegnata direttamente al primo socio entrante o potrà essere depositata
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obbligatoriamente per rifare il pieno di carburante.
Ogni socio uscente, o chi per esso, dovrà compilare il giornale di bordo dove indicherà eventi o
informazioni utili al socio entrante, eventuali anomalie riscontrate, danni, rotture o perdite di
materiale e attrezzature ecc.
Il socio entrante è tenuto a prendere vi
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Nel caso vengano riscontrati danni o perdite non segnalati, dovrà informare prontamente il socio
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Al termine di ogni turno, la cambusa dovrà di norma essere svuotata, specie in presenza di alimenti
deteriorabili. Eventuali rimanenze non saranno oggetto di risarcimento alcuno da parte del socio
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ciare indumenti personali nella barca, salvo diversi accordi fra tutti i soci.
Ove fossero imbarcati uno o più soci contemporaneamente, oltre al socio titolare del turno, i primi
si intenderanno sempre ospiti del secondo e sottoposti alle sue direttive di comando, fatto salvo
diverso accordo da scrivere sul giornale di bordo.
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I soci, per sé e per i propri aventi causa, si sollevano reciprocamente dalla responsabilità derivanti
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i eventualmente imbarcati, in caso di incidenti di
navigazione.
Art.8 - Mi
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Pag. 6 di 12 –regolamento barca
Gli interventi di miglioria consistenti nella sostituzione di parti o attrezzature non rientranti nella
ordinaria manutenzione o nelle sostituzioni per normale usura, che non siano indifferibili ed urgenti,
ma finalizzati al miglioramento delle prestazioni o migliorie nelle dotazioni dell'imbarcazione, della
abitabilità ecc, e quelli di addizionedipa
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anche a motivazioni tecniche, di sicurezza, di opportunità o di carattere estetico o funzionale
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migliorativo o additivo, possono effettuarlo sostenendone interamente le spese, senza pretesa di
rivalsa, né al momento né futura, sui soci dissenzienti.
Gli interventi in argomento si riconducono a due tipologie:
a)
Interventi consistenti in attrezzature o modifiche per le quali è necessario operare sulle
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comodamente reversibile; in altre parole migliorie e addizioni inamovibili o che comunque,
una volta rimosse o eliminate lasciano in modo perenne, tracce significative o vuoti
irreversibili sulla struttura della barca (esempi: nuovo salpa-ancore, determinati tipi di
rivestimenti, ruota del timone, plancetta, ecc.), oppure ne modifichino le prestazioni e la
conduzione (ad esempio: avvolgiranda).
b) interventi perfettamente rimovibili e/o il cui montaggio è perfettamente reversibile senza
alcun effetto sullo scafo, sulla struttura e sulle componenti in genere della imbarcazione
(esempi: vele aggiuntive, GPS cartografico di ultima generazione, pilota automatico di tipo
completamente smontabile e rimovibile, motore fuoribordo per tender, centrale eolica
montata solo attraverso staffe o morsetti smontabili senza conseguenze, ecc.).
Nella tipologia a), s
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pretesa alcuna di rimborso o riconoscimento, a chi lo ha realizzato, del maggior valore
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beneficio dei soli soci proprietari.
Nessuna modifica potrà in ogni caso essere apportata se questa possa in qualche modo alterare la
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Resta inteso che in occasione di normale manutenzione per deterioramento ed usura di parti, i soci
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urgente e non differibile con una contestuale sostituzione di tipologia o marca, a innovazione e
costante miglioramento della funzionalità complessiva della barca e per la migliore conservazione del
suo valore commerciale. Questa ultima situazione va assimilata a tutti gli effetti a quelle ordinarie
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Art. 9 –Morosità di uno o più soci
Pag. 7 di 12 –regolamento barca
Il socio che decorsi giorni 15 dal termine del 31 dicembre non abbia adempito, in tutto o in parte, al
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Nel caso di persistente ed immotivata morosità, l'Amministratore, consultati gli altri soci, potrà
attivare ogni azione consentita dalla legge a tutela degli interessi dei soci in regola con i versamenti.
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diporto tra persone tra le quali il rapporto deve essere improntato alla lealtà e collaborazione
reciproca.
Art.10 –Clausola compromissoria
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le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento ed
eventuali successivi patti e comunque ad esso connessi, verrà deferita ad un Arbitro Unico.
L'Arbitro Unico, da nominarsi fra professionisti ed esperti dello specifico settore oggetto della
controversia (perito tecnico o esperto giuridico amministrativo, secondo i casi), deciderà con i poteri
di arbitro irrituale e secondo equità.
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godimento della cosa comune, e fatto salvo il caso in cui qualcuno dei soci abbia già attivato azione
giudiziaria nei confronti di altro/i socio/i, tale situazione suggerisce una immediata alienazione totale
della barca, a meno che il dissidio non comporti da parte del socio dissenziente la decisione della
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Pag. 8 di 12 –regolamento barca
Codice Civile –Libro Terzo
TITOLO VII
DELLA COMUNIONE
CAPO I
Della comunione in generale
Art. 1100 Norme regolatrici
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge (Cod. Nav. 258 e seguenti, 872 e
seguenti) non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti (2711).
Art. 1101 Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Art. 1102 Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di
farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore
godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a
mutare il titolo del suo possesso (1164).
Art. 1103 Disposizioni della quota
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI (2825).
Art. 1104 Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle
spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto
(882).
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario (1260) del partecipante e tenuto in solido (1292 e seguenti) con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e
non versati.
Art. 1105 Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (1106).
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro
quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati
dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se
la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera
di consiglio e può anche nominare un amministratore (872).
Art. 1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria
amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e
gli obblighi dell'amministratore.
Pag. 9 di 12 –regolamento barca
Art. 1107 Impugnazione del regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta
giorni (2964) dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e stata loro comunicata la
deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte (1109).
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli
eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.
Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune,
si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento,
purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli
all'interesse di alcuno dei partecipanti.
E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le
locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la
restituzione delle somme mutate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della
maggioranza:
l) nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e in contrasto con le norme del
primo e del secondo comma dell'art. 1108 (1137-2).
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli
assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria
può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
Art. 1110 Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la
conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art. 1111 Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione (1506); l'autorità giudiziaria può stabilire una
congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri
(717).
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai
partecipanti. Se e stato stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
Art. 1112 Cose non soggette a divisione
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui
sono destinate.
Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizione
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la
divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione (2646) anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad
essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria (2900 e seguenti).
Pag. 10 di 12 –regolamento barca
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta
prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno
acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della
trascrizione della domanda di divisione giudiziale (2646, 2685, 2825).
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma
precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione (737 e
seguenti).
Art. 1114 Divisione in natura
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti (718 e
seguenti).
Art. 1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido (1292) contratte per la cosa comune, le quali siano
scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si
procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota
corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.
Art. 1116 Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità (713 e seguenti, 757 e seguenti), in quanto non
siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
-------------------------------------------------------------
1
Art. 264 Cod. Navigazione - Vendita della nave
1. La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all' unanimità.
2. Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la metà dei carati, il tribunale, sentiti i
dissenzienti, può autorizzare con decreto la vendita della nave all' incanto.
3. Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l' autorizzazione del tribunale può essere data anche su domanda di tanti
comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in contraddittorio i comproprietari dissenzienti.
Pag. 11 di 12 –regolamento barca
[Check Out ]
Prima di abbandonare (nome barca) devo assicurami di:
Aggiornare il libro di bordo
Controllare carburante ed ore motore evv. depositare i soldi per il
carburante.
Chiudere tutti gli oblò
Scollegare la corrente elettrica esterna (220) ed acqua
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Sconnettere le batterie tramite appositi staccabatterie
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Controllare le rimanenze nel frigorifero e svuotarlo
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Controllare di non aver lasciato effetti personali nelle cabine
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Chiudere le prese a mare
Togliere le chiavi dal quadro motore
Spegnere gli apparati indipendenti (GPS ecc..)
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*Piegare le vele e riporle nelle apposite sacche
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Chiudere il tambuccio a chiave.
Assicurarsi che gli ormeggi siano adeguati per evitare collisioni tra la
poppa e la banchina anche in caso di forte risacca.
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 *In caso di vele bagnate non piegarle e riporle sul pavimento avvisando
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Pag. 12 di 12 –regolamento barca