Sintesi della decisione della Commissione, del 16 dicembre 2009
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Sintesi della decisione della Commissione, del 16 dicembre 2009
13.2.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 36/7 Sintesi della decisione della Commissione del 16 dicembre 2009 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [Caso COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata)] [notificata con il numero C(2009) 10033] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/C 36/06) Il 16 dicembre 2009 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). A norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione indica, con la presente pubblicazione, i nomi delle parti interessate ed il contenuto essenziale della decisione. La decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/ (1) Il caso riguarda l’impresa Microsoft Corporation (in ap presso «Microsoft») e la vendita abbinata, potenzialmente illegale, del suo browser Internet Explorer con Windows, il suo sistema operativo dominante per PC client. 1. Riserve preliminari sotto il profilo della concorrenza (2) Nella comunicazione degli addebiti del 14 gennaio 2009 la Commissione ha espresso l’opinione preliminare che, in questo caso, fossero soddisfatti i criteri previsti per il sussi stere di una vendita abbinata illegale (2): i) Microsoft non ha contestato il fatto di detenere, grazie al suo sistema operativo Windows, una posizione domi nante sul mercato dei sistemi operativi per PC client; ii) la Commissione, a titolo provvisorio, ha considerato Internet Explorer e Windows come prodotti distinti; iii) la Commissione ha espresso l'opinione preliminare che, prima dell’uscita di Windows 7, i produttori di compu ter e gli utilizzatori finali non potessero avere Windows senza Internet Explorer, per ragioni sia tecniche che giuridiche. Né i costruttori OEM («original equipment manufacturers»), né gli utilizzatori finali avevano tecni camente la possibilità di rimuovere Internet Explorer da Windows; inoltre, gli accordi di licenza impedivano agli OEM di vendere Windows senza Internet Explorer; iv) la Commissione ha inoltre ritenuto, a titolo provvisorio, che la vendita abbinata fosse atta a precludere la con correnza in base al merito tra browser web. che gli altri browser web non avevano e che esistessero ostacoli per scaricare browser web da Internet. La Commis sione ha inoltre ritenuto, in via preliminare, che, oltre a rafforzare la posizione di Microsoft sul mercato dei sistemi operativi per PC client, l’abbinamento della vendita di Inter net Explorer a quella di Windows creasse degli incentivi artificiali per gli sviluppatori di software e di pagine Internet ad ottimizzare i propri prodotti principalmente per Internet Explorer. 2. Decisione relativa agli impegni (4) Microsoft ha proposto degli impegni per ovviare alle riserve preliminari relative alla concorrenza espresse dalla Commis sione. (5) Con decisione del 16 dicembre 2009 ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commis sione ha reso tali impegni vincolanti per Microsoft. I prin cipali impegni possono essere riassunti come segue. (6) In primo luogo, Microsoft ha accettato di mettere a dispo sizione, all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), un meccanismo nel sistema operativo Windows che per mette ai costruttori OEM e agli utilizzatori finali di attivare e disattivare Internet Explorer. (3) La Commissione ha espresso l’opinione preliminare che In ternet Explorer godesse di un vantaggio a livello distributivo (1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. (2) Cfr. causa T-201/04, Microsoft/Commissione, Racc. 2007, pag. II3601, punti 842, 869 e 1058. Cfr. anche la comunicazione della Commissione «Orientamenti sulle priorità della Commissione nell’ap plicazione dell’articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti», GU C 45 del 24.2.2009, punto 50. (7) In secondo luogo, in base agli impegni proposti da Micro soft, i costruttori OEM saranno liberi di installare preventi vamente sui PC che producono qualsiasi browser web pre feriscano e di impostarlo come browser predefinito. Micro soft non eluderà in alcun modo gli impegni né si rivarrà sui costruttori OEM per aver installato browser web concor renti. C 36/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) Microsoft si è offerta di distribuire, via Windows Update, agli utilizzatori di PC con il sistema operativo Windows situati all'interno del SEE un aggiornamento software visua lizzabile attraverso una schermata di scelta. Gli utilizzatori di Windows XP, Windows Vista e Windows 7 che hanno impostato Internet Explorer come browser web predefinito (indipendentemente da come è stata effettuata questa impo stazione) e che si sono registrati per Windows Update sa ranno avvisati tramite questa schermata di scelta, che offrirà 13.2.2010 loro la possibilità di scegliere tra vari browser web, indi cando loro dei link dove possono trovare maggiori infor mazioni sui browser presentati sullo schermo. (9) Nell'ambito della decisione si rileva che, alla luce degli im pegni resi vincolanti per Microsoft, non sussistono più mo tivi per un intervento da parte della Commissione. La deci sione sarà vincolante per Microsoft per un periodo com plessivo di cinque anni a partire dalla data dell’adozione.