Dopo aver ceduto un immobile il venditore deve assolvere le

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Dopo aver ceduto un immobile il venditore deve assolvere le
Dopo aver ceduto un immobile il venditore deve assolvere le
seguenti formalità:
COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO:
Il venditore deve presentare la comunicazione di cessione di
fabbricato (art. 12 legge 59/1978), compilata e consegnata dal
Notaio al momento dell’atto, all’autorità locale di pubblica
sicurezza, nel sol caso di trasferimento in favore di straniero.
L’obbligo generalizzato di comunicazione è, infatti, stato
assorbito per I trasferimenti immobiliari rogati con il ministero
notarile, dall’obbligo di registrazione incombente sui pubblici
ufficiali. In caso di trasferimento in favore di straniero, la
comunicazione andrà presentata:
• Alla Questura competente, se il Comune è sede di Questura;
• se il Comune non è sede di Questura, ai Vigili Urbani del
Comune stesso.
La comunicazione deve essere presentata (o spedita a mezzo
raccomandata) entro 48 ore dalla consegna delle chiavi.
Attenzione non sono previste proroghe in caso di giorni festivi.
PAGAMENTO DELL’IMU:
L’acquirente deve pagare l’IMU per tutti i mesi interi di possesso
nel corso dell’anno. L'imposta per il mese nel quale è stato
acquistato l’immobile viene pagato:
• dal venditore se l’atto è stato stipulato entro il giorno 15 del
mese;
• dall’acquirente se l’atto è stato stipulato dopo il giorno 15 del
mese.
DENUNCIA O COMUNICAZIONE DELL’IMU:
Il venditore, oltre a pagare l’imposta, deve anche comunicare al
Comune di aver venduto l’immobile nei casi seguenti:
- Quando è cambiata la situazione immobiliare (acquisto,
vendita, eredità, donazione, cambio di residenza), se l'atto notarile
non è transitato attraverso il M.U.I..
- Per tutti gli immobili che godono di una riduzione d'imposta,
come quelli dichiarati inagibili, gli immobili di interesse storico o i
terreni agricoli.
- Per gli immobili di proprietà delle imprese, che sono beni
strumentali alla loro attività.
- Nel caso di abitazione principale in cui i coniugi decidono di
fissare la residenza anagrafica e il domicilio in immobili diversi
dello stesso comune, perchè solo per uno ci si potrà avvalere
delle agevolazioni prima casa.
- Nel caso di coniugi separati o divorziati, se uno dei due coniugi
rimane nella casa coniugale, la dichiarazione va presentata solo
se il comune dove si trova l’immobile non è lo stesso in cui è stato
celebrato il matrimonio.
- Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero la dichiarazione
va presentata se il Comune ha deliberato che l'immobile si può
considerare come abitazione principale.
- Se l'immobile è locato, perchè alcuni comuni differenziano le
aliquote a seconda di abitazioni sfitte o affittate.
- In caso di acquisto di terreni edificabili.
- Per gli immobili destinati dalle imprese di costruzione alla
vendita.
COMUNICAZIONE AI FINI DELLA TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI URBANI:
Rivolgersi al Comune dove si trova l’immobile venduto per la
comunicazione della cessione dello stesso ai fini della tassa di
smaltimento dei rifiuti urbani.
COMUNICAZIONE ALL’EVENTUALE AMMINISTRATORE DEL
CONDOMINIO:
Se l’immobile venduto fa parte di un condominio il venditore deve
comunicare all’Amministratore del condominio il passaggio di
proprietà e le generalità dell’acquirente.