Allegato A 1 Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2016/2017

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Allegato A 1 Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2016/2017
Allegato A
Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2016/2017
Avvertenze
Lo studente che si immatricola o si iscrive a un corso di studio dell'Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale è tenuto ad osservare le norme contenute nel presente Regolamento,
elaborato in modo che sia di facile consultazione e comprensibile nelle varie fasi procedurali.
In particolare, per formalizzare la propria posizione amministrativa, lo studente deve essere in
regola con i versamenti di tasse e contributi e con l’autocertificazione della documentazione
prescritta.
La carenza di tali adempimenti non consente:

l’iscrizione ai corsi di studio;

l’ammissione agli esami;

il rilascio del certificato relativo alla carriera per il periodo non in regola;

il passaggio ad altro corso di studio;

il trasferimento ad altra Università;

la ricognizione della qualità di studente;

l’accesso ai benefici erogati dalle norme sul diritto allo studio.
Rateizzazione delle tasse e dei contributi
Per agevolare il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, l’istituto cassiere offre la
possibilità di rateizzazione dell’importo dovuto, senza interessi, da effettuarsi entro la data di
scadenza della II rata, fissata ordinariamente al 02/05/2017, e, per gli immatricolati ai corsi di laurea
magistrale, con esclusione degli iscritti ad anni successivi al primo, al 31/05/2017. Si evidenzia che
la rateizzazione delle tasse e dei contributi è soltanto un’agevolazione concessa allo studente;
pertanto l’eventuale rinuncia agli studi non esonera dal pagamento dell’intero ammontare delle tasse
e dei contributi.
Il mancato pagamento, anche di una sola quota mensile, nei termini fissati con l’istituto
cassiere, determina una posizione debitoria nei confronti dell’Ateneo a decorrere dalla data di
scadenza della rata finanziata e, quindi, sarà applicata la mora per ritardato pagamento, come fissata
dal presente Regolamento.
La rateizzazione non è consentita allo studente a cui manchino un numero di crediti pari o
inferiore a 15, compresi quelli riconosciuti per la tesi, alla conclusione del corso di studi.
Lo studente titolare di rateizzazione non potrà accedere alle sedute di laurea, comprese entro
le date della rateizzazione medesima, se non previa dimostrazione dell’avvenuto saldo dell’intero
importo dovuto.
Per evitare qualsiasi contestazione, è opportuno che lo studente conservi fino al termine
degli studi universitari, tutti i documenti attestanti i pagamenti effettuati.
1 - Tasse e Contributi - Tipologia
Le tasse ed i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:
a) Tassa di iscrizione, ai sensi della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, della Legge 24 dicembre
1993, n. 537 e D.L. 6 luglio 2012 n. 95;
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Allegato A
b) Contributi universitari, ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306 i cui importi, per l’anno
accademico 2016/2017, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
c) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, fissata con provvedimento della Regione
Lazio;
d) Contributo per impianti sportivi, determinato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 31 luglio 2012.
2 - Ammontare delle tasse e dei contributi e termini di pagamento.
Per gli studenti che si iscrivono o si immatricolano ad un corso di laurea, di laurea specialistica, di
laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea e di diploma del vecchio
ordinamento, le tasse e i contributi universitari sono corrisposti in due rate:
a) la prima rata, da versare all’atto dell’iscrizione, entro il:
- 4 novembre 2016 per gli studenti in corso
- 2 gennaio 2017 per gli studenti iscritti fuori corso;
-
b) seconda rata da versare entro il:
per i corsi di laurea: 2 maggio 2017;
per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico: 31 maggio 2017 esclusivamente per gli
immatricolati che possono immatricolarsi entro la medesima data.
Successivamente a tali scadenze, le immatricolazioni e le iscrizioni sono consentite con le tasse e i
contributi maggiorati della mora, in relazione al periodo di ritardo del versamento, secondo le
regole vigenti.
L'ammontare della prima rata per l’a.a. 2016/2017 è così determinata:
Causale
Importo [€]
a Tassa di iscrizione
202,00*
Tassa regionale per il diritto allo
b
140,00
studio universitario*
c Imposta di bollo
16,00
d Contributo per impianti sportivi
10,00
e Acconto sui contributi universitari
220,00
*adeguamento ISTAT secondo il D.M. 29/03/2016, n. 201
L'acconto sui contributi universitari di cui alla lettera e), pari a € 220,00, è dovuto esclusivamente
dagli studenti fuori corso.
Il mancato versamento di anche una sola delle suddette voci, sarà assoggettato alle more stabilite
dal successivo punto 7, decorrente dalla data di scadenza.
La seconda rata è pari all'ammontare dei contributi universitari al netto dell'eventuale acconto
versato con la prima rata.
I contributi universitari sono determinati nel rispetto della normativa vigente, sulla base
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni per il diritto allo studio
universitario (I.S.E.E. per prestazioni per il diritto allo studio universitario) di cui al D.P.C.M. n.
159 del 5/12/2013, e del Dipartimento cui afferisce il corso di studio al quale si è iscritti, secondo la
seguente tabella (tabella contributi):
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Allegato A
Fasce ISEE
€
I
fino a 5.000,00
II da 5.000,01 fino
14.000,00
III da 14.000,01 fino
35.000
IV da 35.000,01 fino
50.000,00
V da 50.000,01 fino
75.000,00
VI da 75.000,01 in poi
a
Dipartimento di:
Ingegneria Civile e Meccanica
Ingegneria
Elettrica
e
dell’informazione
Scienze Umane, Sociali e della Salute
(limitatamente ai corsi di Scienze
Motorie)
Dipartimento di:
Economia e Giurisprudenza
Lettere e Filosofia
Scienze Umane, Sociali e della Salute
(esclusi i corsi di Scienze Motorie)
€
zero
€
zero
C = 0,0474 x (I.S.E.E. – 5.000)
C = 0,0437 x (I.S.E.E. – 5.000)
a C = [0,0225 x (ISEE - 14.000) +
C = [0,0225 x (ISEE - 14.000) + 393,3]
426,6]
a C = [0,0135 x (ISEE - 35.000) + C =[0,0125 x (ISEE - 35.000) +
899,10]
865,80]
a C = [0,006 x (ISEE - 50.000) + C= [0,006 x (ISEE - 50.000) +
1.101,60]
1.053,30]
Tassa massima: € 1.251,60
Tassa massima: € 1.203,30
Per gli studenti di cittadinanza non italiana, iscritti in corso, i contributi universitari dovuti sono
fissi e pari a:
€ 122,00 per l’iscrizione ad un corso di Laurea o primo triennio del corso di laurea Magistrale a
ciclo unico;
€ 384,00 per l’iscrizione ad un corso di Laurea Specialistica/Magistrale dell’Area Ingegneristica e
dell’Area delle Scienze Umane, Sociali e della Salute (ex Facoltà di Scienze Motorie);
€ 364,00 per l’iscrizione ad un corso di Laurea Specialistica/Magistrale dell’Area EconomicoGiuridica, dell’Area di Lettere e Filosofia e dell’Area delle Scienze Umane, Sociali e della Salute e
per il IV e V anno del corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico.
Gli studenti di cittadinanza non italiana che si iscrivono agli anni eccedenti la durata normale del
corso di studio sono tenuti al pagamento di una maggiorazione dei suddetti contributi universitari,
calcolata in base all’anno di iscrizione secondo le seguenti modalità:
- primo anno fuori corso: maggiorazione pari al 20% del contributo massimo previsto;
- secondo anno fuori corso: maggiorazione pari al 30% del contributo massimo previsto;
- terzo anno fuori corso: maggiorazione pari al 50% del contributo massimo previsto;
- quarto anno fuori corso: maggiorazione pari al 75% del contributo massimo previsto.
Le maggiorazioni per il terzo e quarto anno fuori corso sono previste solo per gli iscritti alle lauree
triennali e magistrali a ciclo unico.
Le iscrizioni successive determinano il pagamento del doppio dell’importo massimo dei contributi.
In nessun caso si procederà alla restituzione degli importi versati, anche se non si è perfezionata
l’immatricolazione o l’iscrizione.
1.1 Importi altre tasse
Gli importi delle tasse di seguito indicate sono così definiti:
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Allegato A
-
Tassa di trasferimento in uscita
€ 52,00
Tassa di passaggio di corso
€ 25,00
Tassa di rinuncia agli studi
€ 52,00
Tassa di ricognizione
€ 182,00 annuali
Tassa di laurea
€ 68,00
Tassa di ristampa pergamena
€ 30,00
Tali importi sono al netto dell’imposta di bollo di € 16,00.
3 - Modalità di pagamento
Tutti gli studenti dovranno versare le tasse e i contributi universitari esclusivamente secondo una
delle modalità previste dall’AGENZIA DELL’ITALIA DIGITALE – pagoPA – (AGID Decreto
Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’Amministrazione Digitale): .
ATTENZIONE:
Gli studenti già iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo non riceveranno i bollettini delle tasse al
proprio domicilio, ma dovranno iscriversi seguendo la procedura dalla pagina personale
GOMP (“iscrizioni anni successivi”) entro i termini di scadenza indicati al Punto 2).
L’attestazione comprovante il pagamento non dovrà essere consegnata alla Segreteria Studenti, ma
lo studente avrà cura di conservarla fino al conseguimento del titolo di studio; essa costituisce
l’unica prova dell'avvenuto versamento in caso di contestazioni.
Lo studente che non è in regola con il versamento delle tasse e contributi non può essere ammesso
agli esami, né può essere iscritto al successivo anno di corso. Inoltre non può ottenere alcun
certificato relativo alla sua carriera né il congedo per trasferirsi ad altra università.
4 - Esenzione dalle tasse e dai contributi
Sono tenuti al pagamento in misura ridotta della prima rata delle tasse e dei contributi universitari
gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi
di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi
periodici programmi esecutivi. In tal caso, lo studente è esonerato dal versamento della tassa di
iscrizione e dei contributi universitari. Pertanto, lo studente è tenuto al pagamento della sola prima
rata il cui importo è pari a € 166,00, comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario, dell'imposta di bollo e del contributo per impianti sportivi.
Non sono tenuti al versamento delle tasse e dei contributi universitari, ma al versamento di € 16,00
a titolo di imposta di bollo e del contributo per impianti sportivi di € 10,00, gli studenti che
rientrano nelle seguenti tipologie:
a) studenti iscritti o immatricolati, che effettuano il versamento entro il 4/11/2016, che siano
vincitori oppure idonei ai fini dell’assegnazione della borsa di studio Laziodisu per l’a.a.
2016/2017.
Lo studente che presenta domanda di borsa di studio all’ente regionale Laziodisu può regolarizzare
l’immatricolazione o l’iscrizione agli anni successivi al primo entro i termini stabiliti con una delle
seguenti modalità:
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- versare entro la data di scadenza delle immatricolazioni/iscrizioni l’imposta di bollo di € 16,00 ed
il contributo per impianti sportivi € 10,00. In caso di non idoneità al beneficio della borsa di
studio, sarà dovuto l’intero importo della I rata, maggiorata della mora corrispondente al periodo
di ritardo, indipendentemente dall’importo dovuto, come indicato al punto 7;
- versare, comunque, entro la data di scadenza delle immatricolazioni/iscrizioni, l’intera prima rata,
comprensiva dell’importo determinato ai sensi del Punto 2, lett. e), che sarà rimborsata
dall’Amministrazione, ad esclusione del contributo regionale, dell’imposta di bollo e del
contributo per gli impianti sportivi, dopo la comunicazione definitiva della graduatoria di
idoneità da parte di Laziodisu all’Amministrazione universitaria. Il rimborso avverrà in seguito
alla presentazione della domanda di rimborso on line dalla pagina personale dei servizi GOMP.
b) studenti italiani e stranieri (comunitari e non), anche se già in possesso di altro titolo
accademico, che sono portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%, o che abbiano il riconoscimento della disabilità ai sensi dell’Art. 3, commi 1 e 3,
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che devono versare esclusivamente l’imposta di bollo
di € 16,00.
5 - Maggiorazione dei contributi
Le maggiorazioni previste per gli studenti dei corsi di laurea magistrale, sono:
1. primo anno fuori corso, maggiorazione pari al 20% del contributo massimo;
2. secondo anno fuori corso, maggiorazione pari al 30% del contributo massimo.
Gli iscritti ad anni eccedenti il doppio della durata normale del corso di studio, sono tenuti al
pagamento del massimo dei contributi, indipendentemente dalla dichiarazione I.S.E.E. prodotta.
Per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, in base all’anno di iscrizione, si avrà la
seguente maggiorazione dei contributi previsti:
1. primo anno fuori corso: maggiorazione pari al 50% dei contributi dovuti in base all’ISEE.
Qualora la sola maggiorazione del 50%, dipendente dalla propria ISEE, dovesse risultare
maggiore del 20% della tassa massima, allora si terrà conto di quest'ultimo valore nel
calcolare la somma dei contributi dovuti.
2. secondo anno fuori corso, maggiorazione pari al 30% del contributo massimo;
3. terzo anno fuori corso, maggiorazione pari al 50% del contributo massimo;
4. quarto anno fuori corso, maggiorazione pari al 75% del contributo massimo.
Si precisa che, qualora a seguito di applicazione delle maggiorazioni di cui ai punti 2, 3, 4,
l’importo calcolato dovesse superare la tassa massima, i contributi dovuti saranno ridotti a
tassa massima.
Le iscrizioni successive al quarto anno fuori corso determinano il pagamento del massimo dei
contributi, indipendentemente dalla dichiarazione I.S.E.E. prodotta.
6 - Studente impegnato a tempo parziale (part-time)
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Allegato A
Lo studente che ha optato l’immatricolazione o l’iscrizione con la qualifica di studente part-time
deve versare, per l’anno accademico 2016/2017, la tassa di iscrizione, la tassa regionale per il diritto
allo studio universitario, l’imposta di bollo e il contributo per impianti sportivi, nonché i contributi
universitari in misura proporzionale ai crediti del percorso di durata concordata predisposto dal
regolamento del corso di studi al quale è iscritto e determinati al punto 2.
Non è consentito il passaggio alla posizione di part-time, superata la durata ordinaria del corso.
Allo studente con lo status di part-time non spettano le agevolazioni economiche per merito previste
nel successivo punto 10.
7 - Indennità di mora per ritardato pagamento
Ogni versamento effettuato oltre i termini sarà soggetto al pagamento di un’indennità di mora come
segue:
Indennità di mora
Giorni di ritardo del pagamento
€ 25
gg. 30
€ 50
gg. 60
€ 100
gg. 90
€ 125
gg. 120
€ 150
gg. 150
€ 200
gg. 180
€ 250
Oltre i 180 gg.
8 – Presentazione ISEE
Ai fini del calcolo dei contributi, di cui alla Tabella contributi (Punto 2), gli studenti immatricolati o
iscritti sono tenuti a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS.
Ai fini dell’ottenimento dell’attestazione ISEE, in seguito alla presentazione della DSU, per le
prestazioni agevolate nell’ambito del Diritto allo studio universitario, lo studente potrà procedere
secondo una delle seguenti modalità:
a) recarsi presso uno dei CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale);
b) collegarsi direttamente al sito www.inps.it e, tramite l’accesso all’area riservata dei Servizi
Online – Servizi per il cittadino, seguire la procedura guidata per la richiesta dell’attestazione
ISEE.
La mancata presentazione della DSU entro il 31 maggio 2017 comporta l’obbligo del
pagamento dei contributi nella misura massima.
Ai fini del calcolo ISEE, il nucleo familiare è considerato composto diversamente a seconda della
tipologia di prestazione sociale richiesta. La base di partenza del nucleo familiare è costituita dalla
famiglia anagrafica (ex art. 4 DPR 223/1989) risultante dallo Stato di famiglia alla data della DSU.
Nel caso di studenti componenti nucleo familiare a sé stante, gli stessi possono essere considerati
autonomi solamente al ricorrere delle due condizioni sotto riportate, come previsto dalla vigente
normativa (D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159 – art. 8, comma 2):
a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data
di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in
alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo
7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. In assenza di tale normativa, si
applica l’Art. 5 del DPCM 9/04/2001, che fissa la soglia ad € 6.500,00.
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Allegato A
In assenza di uno o di entrambi i requisiti descritti, il nucleo familiare dello studente deve essere
integrato con quello dei genitori.
Per quanto riguarda gli studenti che si trovino in una delle situazioni di convivenza anagrafica di
seguito riportate (DPR n. 223/1989, art. 5):
- appartenenti ad ordini religiosi;
- ricoverati in case di assistenza;
- badanti;
- appartenenti a corpi militari;
- detenuti
gli stessi compongono in linea generale nucleo familiare a sé stante.
Non è prevista alcuna certificazione in forma cartacea.
Non è tenuto a dichiarare il valore I.S.E.E.:
- lo studente che per la propria situazione economica si colloca nella fascia massima di
contribuzione;
- lo studente comunitario e non comunitario portatore di handicap, con invalidità riconosciuta
compresa fra il 65% e il 40% o che abbia il riconoscimento della disabilità ai sensi dell’Art. 3,
commi 1 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini dell’esenzione, lo studente dovrà
allegare o far pervenire documentazione a dimostrazione della situazione di disabilità;
- lo studente straniero beneficiario di borsa di studio del Governo italiano;
- lo studente in situazioni di convivenza anagrafica, in mancanza di reddito familiare perché
assistito economicamente da enti caritativi o strutture pubbliche o private riconosciute,
impegnate in attività socio/assistenziali, previa presentazione di idonea documentazione;
- lo studente apolide o rifugiato politico: ai fini della valutazione della loro condizione economica
si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e gli stessi sono
esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari.
9 - Esoneri parziali o totali dal pagamento delle tasse e dei contributi
A) Sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi:
A.1. gli studenti comunitari e non comunitari portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari
o superiore al 66% o che abbiano il riconoscimento della disabilità ai sensi dell’Art. 3, commi 1 e 3,
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. È comunque dovuto il bollo assolto in modo virtuale;
A.2. i vincitori e gli idonei inseriti nella graduatoria per l’assegnazione di borsa di studio
dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Laziodisu. Sono comunque dovuti
l’imposta di bollo ed il contributo per gli impianti sportivi;
A.3. gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei
programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e
relativi periodici programmi esecutivi. Sono comunque dovuti la tassa regionale per il diritto allo
studio universitario, l'imposta di bollo, ed il contributo per gli impianti sportivi;
A.4. gli studenti che rinnovano l’iscrizione per l’anno accademico 2016/2017, ma che conseguono il
titolo accademico entro l’ultima sessione utile dell’a.a. 2015/2016: in caso di versamento effettuato,
hanno diritto al rimborso delle tasse e contributi pagati per l’anno accademico 2016/2017.
Al fine dell’ottenimento del rimborso, gli studenti sono tenuti a presentare domanda on line dalla
propria pagina personale dei servizi GOMP.
Non sono comunque rimborsabili la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, l’imposta
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Allegato A
di bollo ed il contributo per gli impianti sportivi.
B) sono esonerati dal pagamento dei contributi:
B.1. gli studenti in situazioni di convivenza anagrafica, in mancanza di proprio reddito familiare,
perché assistiti economicamente da enti caritativi o strutture pubbliche o private riconosciute,
impegnate in attività socio/assistenziali;
Sono comunque dovuti: la tassa di iscrizione, la tassa regionale per il diritto allo studio
universitario, l’imposta di bollo ed il contributo per gli impianti sportivi;
B.2. gli studenti italiani e non italiani, comunitari e non comunitari, portatori di handicap, con
invalidità riconosciuta fra il 40% e il 65%.
Sono comunque dovuti: la tassa di iscrizione, la tassa regionale per il diritto allo studio
universitario e l'imposta di bollo;
B.3 gli studenti regolarmente iscritti che hanno concluso tutti gli esami e devono sostenere solo
la prova finale.
C) Altre forme di riduzione dei contributi universitari.
C.1. Presenza di due o più fratelli/sorelle o altro componente nel nucleo familiare
contemporaneamente iscritti a corsi di studio dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale,
risultanti dall’evidenza anagrafica. In tal caso spetta una riduzione percentuale dei contributi
universitari eventualmente dovuti da ciascuno studente in base alla seguente tabella:
due studenti
tre studenti
quattro o più studenti
riduzione 25%
riduzione 30%
riduzione 40%
C.2. Presenza nel nucleo familiare dello studente di uno o più portatori di handicap, con
invalidità certificata permanente, riconosciuta dagli organi competenti uguale o maggiore
all’80%, risultanti dall’evidenza anagrafica. In tal caso spetta una riduzione complessiva dei
contributi universitari nella misura del 25%. Tale riduzione è indipendente dal numero di
portatori di handicap.
C.3. Studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi (D.P.C.M. 9 aprile 2001). Tali studenti
sono equiparati agli studenti di cittadinanza non italiana e l’ammontare delle tasse e dei contributi
è definito dal punto 2 del presente Regolamento.
Le richieste dei benefici riportati ai punti C1 e C2 devono essere registrate accedendo ai
Servizi OnLine - servizi WEB di Segreteria Studenti a partire dal link https://gomp.unicas.it
entro la scadenza indicata al punto 2, comma 1, lett. a).


Lo studente decade dalle forme di riduzione dei contributi qualora superi del doppio la durata
normale del corso di studio al quale è iscritto.
I criteri di esonero non sono cumulabili. In presenza di due o più condizioni verrà considerata
unicamente quella più favorevole per lo studente.
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Allegato A

L’accertamento di una dichiarazione non veritiera comporterà l’applicazione di una sanzione di
cui al successivo punto 11.
Le agevolazioni si calcolano sull’importo dei contributi spettanti in funzione dell’ISEE, prima di
applicare le eventuali maggiorazioni di cui al Punto 5, se dovute.
10 - Agevolazioni economiche per merito, riduzione dei contributi
a) Laurea, secondo anno di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.
Destinatari delle agevolazioni sono gli studenti a tempo pieno iscritti al secondo e terzo anno dei
corsi di laurea, al secondo anno dei corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, al secondo, terzo,
quarto e quinto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, con esclusione dei corsi di studio
in convenzione, senza iscrizioni fuori corso e ripetente, senza trasferimenti o passaggi di corso con
convalida o dispensa di esami e crediti.
Qualora il valore ISEE sia maggiore o uguale a € 75.000,00 o non sia stato dichiarato, la riduzione
per merito è dimezzata.
Per coloro che si immatricolano al I anno dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e che
sono in possesso di Diploma di scuola secondaria, conseguito con almeno 91/100, è prevista
l’esenzione dalla quota di iscrizione (€ 200,00), nella misura di € 20 per ogni punto eccedente 90.
Tale esenzione non è prevista per coloro che si immatricolano per “trasferimento in entrata” o per
“abbreviazione di corso” (seconda laurea o riconoscimento crediti da carriera pregressa).
Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea triennali, laurea magistrale e
magistrale a ciclo unico, è prevista una riduzione sulla II rata universitaria, tenendo conto di due
parametri:
1. numero di crediti acquisiti entro il 30 settembre (esclusi i crediti convalidati o dispensati o
fuori piano di studio) negli esami sostenuti nell’a.a. di riferimento, compresi nel piano di studio
del medesimo anno, con esclusione di anticipazioni su anni successivi o di recuperi di anni
precedenti.
2. media ponderata delle votazioni riportate nelle attività formative in cui la verifica del profitto è
effettuata mediante un esame, sostenuto entro il 30 settembre. Gli accertamenti che non
prevedono l’attribuzione di una votazione, concorrono alla quantificazione del numero dei
crediti da rimborsare, ma non alla determinazione della media richiesta.
La riduzione è pari al 100% dei contributi se sono stati acquisiti tutti i crediti previsti per l’anno dal
proprio piano delle attività formative, con una media ponderata di almeno 25/30.
La riduzione è, invece, pari al 5% dei contributi per ogni credito eccedente i 2/3 rispetto a quelli
previsti per l’anno dal proprio piano delle attività formative, con arrotondamento all’intero
superiore se la prima cifra decimale risulta maggiore o uguale a 5, con una media ponderata di
almeno 25/30.
L’Amministrazione provvederà direttamente al calcolo dell’entità della riduzione spettante.
b) Immatricolati lauree magistrali
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Allegato A
Per gli immatricolati ai corsi di laurea magistrale, in possesso di laurea conseguita presso
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale nel tempo massimo di 4 anni, si tiene
conto del profitto ottenuto negli studi del Corso di Laurea, riducendo percentualmente i contributi
eventualmente dovuti secondo la seguente tabella:
Tempo
di Voto di laurea
conseguimento
107
108
della laurea
109
110
110 e lode
3 anni
60%
70%
80%
90%
100%
4 anni
10%
20%
30%
40%
50%
11 - Accertamenti e sanzioni
Saranno effettuati accertamenti a campione della veridicità delle informazioni fornite dagli studenti,
ai sensi della vigente normativa. Eventuali autocertificazioni false saranno perseguite a norma di
legge.
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