Regolamento per il procedimento di rilascio del nulla osta

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Regolamento per il procedimento di rilascio del nulla osta
Regolamento per il procedimento
di rilascio del nulla osta
di cui all’art. 13 della Legge n. 394 del 1991
Delibera del Consiglio direttivo 21 aprile 1998, n. 40
Art. 1
1. Nelle more di approvazione del Piano e del regolamento
previsto dagli articoli 11 e 12
della legge n. 394 del 1991, il
presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13 della legge n. 394 del
1991.
2 In relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma
4, e articolo 11 della legge n.
394 del 1991, l’esame delle
istanze prodotte per il rilascio
del nulla osta dell’Ente Parco
nazionale del Vesuvio consiste
nella verifica della compatibilità dell’intervento, ed ogni altra attività per cui si è previsto
il nulla osta, con le misure di
salvaguardia di cui all’articolo
11 della legge n. 394 del 1991
e di quelle previste dal D.P.R.
del 05/06/1995.
Art. 2
1. Le istanze finalizzate al rilascio del nulla osta devono essere prodotte in triplice copia,
in carta non legale, corredate
dal progetto, relazione ed ogni
altra documentazione utile all’esame, sempre in triplice copia, indirizzate al Direttore dell’Ente Parco, mediante deposito
presso il protocollo dell’Ente.
2. Le ista nze possono esser e
tr asme sse a me zzo plico postale r accomandata c on a vviso
di ricevim ento o anche personalmente, in questa ultim a
ipotesi viene rilasciata ricevuta , con indicazione della data e
de l c ognome e del nome del
dipendente che ric eve l’istanza e la docum entazione ad essa allegata.
REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA
3. La documentazione richiesta a corredo delle istanze è indicata nella allegata Tabella A.
Ulter iore docum entaz ione
può e ssere motivatamente e
analiticamente richiesta, ad integrazione della istruttoria, e
per una sola volta, entro trenta
giorni dalla produzione della
istanza; in tal caso, il termine
per il silenzio assenso, decorre
nuovamente.
4. Le istanze e la documentazione sono trasmesse, nei successivi tre giorni, per il parere
de lla Commissione tecnic a
consultiva, di cui all’articolo 3.
5. L’Ente comunica tempestivamente al soggetto istante, ai
sensi della legge n. 241 del
07/09/90, l’avvio del procedimento, nonché il responsabile
del procedimento che, ove non
disposto diversamente, è il responsabile dell’ufficio tecnico.
Art. 3
1. La Commissione tecnica
consultiva per il rilascio del parere in ordine alle istanze di cui
al presente regolam ento, è
composta da sei membri, scelti
dal Consiglio direttivo, di cui
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uno nel suo seno che assume la
Presidenza della Commissione,
e c inque membri scelti tra
esperti nelle seguenti discipline: urbanistica, ingegneria, diritto amministrativo, agro-forestale. La Commissione esprime
a maggioranza semplice, parere
motivato. Le funzioni di verbalizzante sono assolte dal responsabile dell'ufficio tecnico,
o dal soggetto individuato ai
sensi dell’articolo 2, comma 5.
Il c ompone nte ester no della
Commissione decade a seguito
di tre assenze continuative non
giustificate dalle sedute; in tal
caso, il Consiglio direttivo
provvede alla sua sostituzione
nella prima seduta utile.
2. Delle sedute viene redatto
processo verbale firmato da tutti i presenti e dallo stesso verbalizzante.
3. La Commissione può acquisire, ove necessario e previa
autorizzazione alla spesa da
parte del Direttore, relazioni di
consulenti anche esterni a lla
Amministrazione, nonc hé richiede al soggetto istante ulteriore documentazione e chiarimenti, nei termini di cui all’ar-
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ticolo 2, comma 3.
4. Ove non vi sia stata richiesta di chiarimenti e/o di documentazione, la Com missione
trasmette al Direttore dell’Ente
ogni atto del procedimento, decorsi trenta giorni dalla data di
produzione della istanza. In caso di richiesta di chiarimenti
e/o di documentazione, il predetto termine di trenta giorni
decorre dalla data di deposito
dei chiarimenti e/o della documentazione.
5. Il Direttore esa mina i procedimenti per il rilasc io del
nulla osta istr uiti dalla Commissione tecnica c onsultiva, e
dec ide entro il termine di sessanta gior ni, de cor renti dalla
data di produzione della istanza ove non vi sia stata richiesta di chiar imenti e/o di documentazione integr ativa; in caso di tale richiesta il predetto
ter mine di sessanta giorni decor re da lla data di produz ione
della documenta zione e/o dei
chiarimenti.
6. Dec orsi sessanta giorni
dalla data di ricezione della
istanza, senza adozione di alcuna decisione da parte del Diret-
R EGOLAMENTI
tore, l’istanza si considera accolta. Il predetto termine di sessanta giorni interrotto e ha inizio nuovamente in ipotesi di richiesta motivata di ulteriore documentaz ione e c hiarimenti,
nei termini di cui all’articolo 2,
comma 3.
7. Quando la Commissione
ritiene di non poter esprimere il
parere su di una istanza, per la
particolare complessità ed eccezionalità della questione, rimette gli atti, con decisione e relazione motivata, al Direttore che
propone, con urgenza, la questione al Presidente dell’Ente
per la convocazione del Consiglio direttivo per l’esame dell’istanza. In tale ipotesi non viene
né interrotto, né sospeso il termine di sessanta giorni per la
formazione del silenzio assenso.
Art. 4
1. I pareri adottati dalla Commissione sono trasmessi il giorno successivo al Direttore che
informa, con relazione trimestrale, il Presidente e il Consiglio direttivo in ordine ai procedimenti avviati e definiti nel
corso dell’ultimo trimestre.
REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA
2 Il responsabile dell’ufficio
tecnico, ovvero il soggetto designato ai sensi dell’articolo 2,
comma 5, trasmette tempestiva mente al soggetto istante,
mediante raccomandata postale
con avviso di ricevimento, copia della decisione adottata in
ordine alla istanza da parte del
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Direttore; ove necessario ed urgente, com unica preventivamente, mediante telegramma,
al soggetto istante anche il dispositivo della decisione.
Art. 5
La Commissione resta in carica cinque anni.
Tabella A
I seguenti documenti in carta libera in triplice copia. Le copie
sono ridotte a due per domande che riguardano interventi diretti
dell’Ente che deve rilasciare la concessione o l’autorizzazione.
1. Nel settore faunistico:
a) stralcio della carta topografica I.G.M. in scala l:25.000, su cui
deve essere indicata la zona dell’intervento;
b) autorizzazione degli Enti competenti con certificazione di
conformità alle norme vigenti indipendentemente dall’istanza del
Parco nazionale;
c) per le piste forestali:
rappresentazione grafica della morfologia e stato dei luoghi con
precisazione delle quote altimetriche del terreno e relativi profili
con l’indicazione degli elementi arborei, manufatti esistenti e loro
caratteristiche, viabilità esistente e le sue caratteristiche.
2. Nei settori della difesa del suolo edilizio e urbanistico:
a) stralcio della carta topografica I.G.M. in scala l:25.000, su cui
deve essere indicata la zona dell’intervento;
b) estratto della mappa ca tastale con indicazione della zone
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d’intervento;
c) rappresentazione grafica della morfologia e stato dei luoghi
con precisazione delle quote altimetriche del terreno e relativi profili con l’indicazione degli elementi arborei, manufatti esistenti e
loro caratteristiche e, in particolare, se oggetto dell’intervento:
I. edilizia esistente (superficie coperta, cubatura, stato di conservazione, destinazione d’uso, caratteristiche dei materiali);
II. manufatti edilizi (muri di contenimento, recinzioni, canali irrigui,
casotti rurali, cisterne etc.);
III. viabilità esistente e sue caratteristiche.
d) Progetto dell’intervento redatto da tecnico abilitato nei limiti
delle proprie competenze corredato da:
I. adeguata rappresentazione grafica di tutte le modifiche che si
propone di apportare agli elementi di cui al punto precedente;
II. relazione tecnica esplicativa delle opere da intraprendere;
III. documentazione fotografica a colori adeguata all’intervento
proposto, in formato minimo 10x15 cm, con l’indicazione su apposita mappa dei punti di vista delle foto (anche le copie fotostatiche dovranno essere a colori);
e) autorizzazione degli Enti competenti con certificazione di
conformità alle norme vigenti indipendentemente dall’esistenza
del Parco nazionale.