CME - Assonime

Transcript

CME - Assonime
Presentazione Trade
Repositories & CME Group
Ottobre 2013
Chi siamo
CME Group è la principale borsa mondiale di futures e offre la più vasta gamma
di strumenti derivati. Aziende, istituzioni e singoli investitori in ogni parte del
mondo operano presso il CME Group per gestire il proprio rischio finanziario,
tutelarsi dalle fluttuazioni dei tassi e proteggersi dalla volatilità dei prezzi.
Raggio d’azione globale
ACCESSO IN
COLLEGAMENTI ATTRAVERSO
RELATIONSHIPS CON
150
11
12
paesi
© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
Global hubs
Partner
Exchanges
2
Cosa ci rende diversi
3 miliardi
6
contratti negoziati
annualmente
Categorie
di prodotti
principali
Leader del
settore in quanto
a liquidità di
mercato
24 ore
160
Accesso
Anni d’esperienza
nel settore
© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
Pionieri nel settore
dei futures su
strumenti finanziari
3
Perché contiamo
Grazie a una rete globale di
relazioni commerciali e a una
gamma di prodotti specifici,
non solo siamo in grado di aiutarvi
nella gestione del rischio, ma vi
forniamo la possibilità di operare
da qualsiasi posto del mondo.
© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
Una rete globale
con prodotti
specifici
Servizi rapidi proprio
lì dove ne avete
maggiormente bisogno
Solida tecnologia
di contrattazione
elettronica del
CME Group
Consente di condurre
una contrattazione in
qualsiasi momento
e da qualsiasi luogo
Market data
ineguagliabile sul
mercato globale
Fornisce informazioni
dettagliate in merito ai
mercati d’interesse
quando necessario
I servizi di clearing
più affidabili
disponibili nel
settore
Offre la possibilità di
compensazione delle
operazioni nei modi
e nei tempi desiderati
4
CME EUROPE
CME • CBOT • NYMEX • COMEX • KCBT
Market Data
CME DIRECT
CME GLOBEX
Derivati negoziati in
borsa (ETD)
CME CLEARPORT
Derivati OTC compensati
CME GLOBEX
Derivati negoziati in
borsa (ETD)
CME CLEARPORT
Derivati OTC compensati
CME CLEARING EUROPE
Accesso a tutte le categorie d’investimento
del gruppo CME
CME CLEARING (USA)
Accesso a tutte le categorie
d’investimento del gruppo CME
EUROPEAN TRADE REPOSITORY
Soggetto ad approvazione secondo normativa
SWAP DATA REPOSITORY
5
© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
5
Introduzione ai trade repositories
1.
Quadro normativo
2.
Swap Data Repository (USA) e Trade Repository (UE)
3.
Tempistiche e date principali relativamente all’attività di reporting ai trade repository
4.
Identificativi ESMA
5.
CME European Trade Repository
6.
Riepilogo e passi successivi
APPENDICE:
Modelli di report
Ripartizione dei dati comuni
Terminologia
© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
6
1. G20 – ESMA – Trade Repositories (TR)
G20 di Pittsburgh nel settembre 2009:
Tutti i contratti derivati OTC standardizzati devono essere negoziati in borsa o su piattaforme di contrattazione
elettroniche, laddove sia appropriato, e sottoposti a central clearing entro la fine del 2012.
I contratti derivati OTC devono essere segnalati ai trade repositories. I contratti non compensati
centralmente devono soddisfare requisiti patrimoniali più elevati.
Regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012 su derivati
OTC, central counterparties e trade repositories
•
16 agosto 2012
La legge viene inserita nella raccolta della legislazione parlamentare
•
19 dicembre 2012
La commissione adotta le norme tecniche di regolamentazione
•
23 febbraio 2013
Le norme tecniche vengono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea
•
15 marzo 2013
Il Regolamento delegato della Commissione entra in vigore
•
12 febbraio 2014
Ha inizio l’attività di reporting alle autorità competenti (categorie
d’investimento – TBC)
Due dei 5 obblighi previsti dall’EMIR fanno riferimento ai trade repositories:
1. Attività di reporting ai trade repositories
2. Applicazione dei requisiti di un trade repository(TR),
inclusi i dati che devono essere resi disponibili per il pubblico e per le
autorità competenti
© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
7
2. Definizione di Swap Data Repository
(SDR) e Trade Repository (TR)
Legge Dodd-Frank (DFA):
‘Swap data repositories (SDR) sono delle nuove entità create dal Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act (“Legge Dodd-Frank”) al fine di fornire una struttura centrale per l’attività di reporting
dei dati swap e per il mantenimento dei registri. Secondo la legge Dodd-Frank, tutti i contratti swap, cleared e
non, devono essere segnalati agli SDR registrati’
Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR):
Il trade repository è “una persona giuridica che opera come ente centralizzato per la raccolta e il mantenimento
dei registri relativi agli strumenti derivati”. Questo ente assume un ruolo centrale nell’ambito dell’accrescimento
della trasparenza sul mercato dei derivati e della riduzione del rischio.
Il trade repository si pone come ente centralizzato per la raccolta dei dati e il mantenimento dei registri relativi
ai derivati. L’ente assume un ruolo centrale nell’ambito dell’accrescimento della trasparenza sul mercato dei
derivati e della riduzione del rischio per ottenere una stabilità finanziaria.
Secondo la normativa EMIR (Titoli VI e VII del Regolamento UE n. 648/2012), l’ESMA si assume
la responsabilità diretta in merito alla registrazione, alla supervisione e all’approvazione dei trade repositories.
In particolare, l’articolo 55 dell’EMIR stabilisce che “i trade repositories devono registrarsi presso l’ESMA. La
registrazione di un trade repositoryè valida su tutto il territorio dell’Unione Europea”.
“Una volta registrato, il trade repository sarà sottoposto alla supervisione dall’ESMA, che dovrà accertarsi che il
TR sia sempre conforme a tutti i requisiti EMIR, consentendo così alle autorità di regolamentazione di
accedere ai dati e alle informazioni dettagliate relativi ai contratti derivati e di assolvere i loro rispettivi compiti”.
(Fonte: ESMA)
© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
8
Obbligo di reporting secondo
DFA e EMIR
USA
UE
•
SDR: Swap Data Repositories
•
TR: trade repositories
•
Ambito: tassi OTC e derivati su crediti, altri
•
Ambito: ETD, OTC contratti compensati centralmente e contratti di
tasso bilaterali OTC, credito, azioni, Forex e materie prime
•
Report unilaterali (in base alla gerarchia della controparte,
ovvero la Parte incaricata del Reporting (RP))
•
Reporting bilaterale
•
Nessun ETD
•
Tutte le entità dell’UE devono fornire report riguardanti i derivati
negoziati in borsa (ETD), incluse le negoziazioni su mercati al di
fuori dell’UE (sono attese indicazioni supplementari)
•
Reporting: T+0, quasi in tempo reale (“per quanto
consentito dalla tecnologia”)
•
Reporting: entro la fine della giornata T+1
(non in tempo reale)
• UCI – Unique Counterparty Identifier (Identificativo Unico
della Controparte)
Identificativo delle entità giuridiche (LEI)
ma attualmente CICI (CFTC Interim Compliant Identifier –
Identificativo temporaneo del CFTC) www.ciciutility.org
•
Codici delle entità: LEI o IEI
(Identificativo Temporaneo Entità)
•
Unità operative pre-locali
• USI – Unique Swap Identifier
• La sezione 45 del Dodd-Frank Act prescrive l’utilizzo di
“namespace” – un Codice Alfanumerico Univoco
•
Codici di negoziazione in Borsa: Unique Trade Identifier (UTI)
• UPI – Unique Product Identifier
Codice Alfanumerico Univoco
•
Codici dei Prodotti (Tassonomia prodotti): Unique Product
Identifier (UPI); se non disponibile codice ISIN secondo lo
standard ISO 6166, tutti con corrispondente codice CFI secondo
lo standard ISO 19062
© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
9
3. Tempistiche del reporting ai repertori di dati
Tratto dal sito web dell’ESMA il 16 luglio 2013
© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
12
Obbligo di reporting secondo EMIR
UE
Quale deve essere l’oggetto del report?

Tutti i derivati negoziati e tutte le modifiche o chiusure
Chi deve realizzare il report?

Reporting bilaterale – Tutte le controparti finanziarie e non finanziarie e le CCPs – l’operazione
può essere delegata, fermo restando che non si verifichi duplicazione
A chi deve essere diretto il report?

Un trade repository registrato o approvato
ESMA, nel caso in cui nessun trade repository sia disponibile entro il 1luglio 2015

Con quali tempistiche?

Il report deve essere presentato non più tardi del primo giorno lavorativo disponibile successivo
al trade date
Quando deve avere inizio?

Credito, IRS e le altre asset classes: 90 giorni dopo la registrazione del trade repository
pertinente – 12 febbraio 2014
Quali informazioni deve contenere
il report?

Dati delle controparti – per ognuna delle parti
Dati comuni – un unico set di dati
Quali registri è necessario tenere?

Tutti i derivati conclusi e modificati per un periodo di almeno 5 anni a partire dopo il termine
dell’operazione
Possono esserci report retroattivi?

Le contrattazioni che risultano in essere al 16 agosto 2012 e sono ancora in essere alla data
di inizio del report, entro 90 giorni
Le contrattazioni che risultano in essere al 16 agosto 2012 o che sono state fatte in questa data
o in data successiva e non sono più in essere alla data d’inizio del report o dopo la stessa, entro
3 anni


© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
11
Date principali
2014
2013
15 marzo 2013
Potenziali TRs devono
presentare domanda
all’ESMA
ESMA
Decide entro 60 giorni
dalla ricezione della
domanda
24 settembre 2013
12 febbraio 2014
Registrazione dei trade
repositories
Comincia l’attività di
reporting (data
consigliata per tutte
le categorie
d’investimento)
ESMA
La registrazione ha luogo
dopo 60 giorni dalla data
di presentazione della
domanda + 5 giorni
ESMA
Se la registrazione
è andata a buon
fine + 90 giorni dalla
registrazione
• La durata esatta del processo di registrazione dipende dalla completezza della domanda presentata e dalla data di presentazione.
• La decisione in merito alla registrazione diventa effettiva il 5° giorno lavorativo successivo all’adozione.
© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
14
4. Identificativi ESMA
Precedenti
•
La normativa EMIR prescriveva l’elaborazione di norme tecniche di attuazione da parte dell’ESMA.
•
Le suddette norme dovevano specificare il formato da usare per i report sui contratti da inviare ai
trade repositories.
Esame
•
L’ESMA ha preso in esame tutti i codici (entità, prodotto e contratto) approvati a livello dell’Unione
Europea.
Entity Codes– LEI
•
ESMA garantirà l’utilizzo di identificativi globali (in analogia con DFA – LEI) laddove questi risultino
in essere e approvati in ambito UE.
•
Identificativo temporaneo: qualsiasi soluzione temporanea adottata per le entità europee soggette
all’obbligo d’informazione deve essere in linea con le specifiche tecniche stabilite dal Financial
Services Board.
•
Una volta approvato, il codice temporaneo o definitivo deve essere utilizzato per identificare
istituzioni finanziarie, NFC, agenti di cambio, CCP e beneficiari.
© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
15
Identificativi ESMA
Codici di negoziazione – UTI
•
Deve essere comunicato da ognuna delle controparti per consentire il matching dei contratti.
•
Importante nel caso in cui le controparti usino diversi trade repositories.
•
I trade repositories devono fornire un servizio di matching in grado di generare un identificativo di
negoziazione tra le controparti.
•
Comunque l’ESMA è consapevole dell’esistenza di una moderna tecnologia in grado di agevolare
questa operazione.
•
È responsabilità delle controparti coinvolte in un contratto generare un UTI che consenta
l’aggregazione e il confronto dei dati da parte dei trade repositories.
Codici dei prodotti – UPI
•
La tassonomia deve coprire la gamma di strumenti derivati negoziati in base all’EMIR.
•
Ciò dovrebbe consentire di generare un codice fondamentale per l’identificazione del prodotto
in oggetto.
•
Si teme che il codice non sara’ disponibile alla data fissata per l’attuazione, per cui l’associazione
incaricata di sviluppare il codice ha suggerito di ricorrere a una fase di transizione.
•
In assenza di un identificativo dei prodotti universalmente approvato, l’ESMA ha stabilito che ISIN,
ALL e CFI possono essere utilizzati al fine di identificare correttamente i prodotti derivati.
© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
16
5. CME Trade Repositories – CME ETR
UE
Presentazione all’ESMA

3 giugno 2013
Data di approvazione

Approvazione attesa con il primo gruppo di TR, assistenza sin dal primo giorno di reporting
Quali prodotti

OTC (compensati e non compensati) e prodotti negoziati in borsa da inserire nel report
(non solo compensati o eseguiti da CME)
Categorie d’investimento

Tassi, credito, FX, Commodities e azionario
Staff e assistenza

Societa’ in loco e personale di supporto dedicato (Londra)
Separazione dei database

Database completamente separato disponibile per autorità di regolamentazione e utenti
Delega

Clearing Europe – per alleviare il peso degli obblighi d’informazione sulle negoziazioni
compensate mediante delega al CME
Clearing US – si occupa del reporting in veste di service provider

Punti di forza





Commissioni



© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
Offerta basata su sistemi e processi comprovati
Integrazione totale con CME Clearing
Formato usato per la presentazione della domanda – FIXML (API) e CSV
Interfaccia utente per i partecipanti – report personalizzati
Indipendente dalla piattaforma (fuori mercato, OTC, OTF, ecc.)
Lo schema tariffario e le commissioni per i servizi legati ai trade repositories saranno comunicati
al più presto
Schema tariffario in linea con la normativa
Indipendente da tutti gli altri servizi commerciali CME
15
6. Riepilogo
•
Regolamento EMIR – Principi di base
•
5 Categorie d’investimento (tasso, credito, azionario, FX e commodities)
•
3 silos di esecuzione
•
Negoziazione bilaterale OTC, OTC - Central Clearing, Derivati negoziati in borsa (quotati)
•
Reporting bilaterale entro la fine della giornata T+1
•
3 opzioni disponibili
1.
Delega alla controparte incaricata dell’esecuzione o al clearing broker
2.
Delega a venditori terzi o a piattaforme di negoziazione
3.
Report realizzati direttamente
•
Discrezionalità in merito alla delega – Delega piena o parziale
© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
18
Passi successivi
1.
Registrarsi per ricevere un pre-identificativo dell’entità giuridica da un’unità operativa pre-locale (LOU)
•
Industry Standard LEI provider
2.
Parlare al clearing broker e alle controparti della volontà di delegare l’obbligo d’informazione.
3.
Contattare CME Trade Repository per discutere nel dettaglio i requisiti del reporting e le opzioni
disponibili.
Contatti
Trade Repositories
[email protected] &
[email protected]
Bank Client Development & Sales
[email protected]
© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
19
APPENDICE
© 2012 CME Group.
Group. All
Allrights
rightsreserved
reserved
18
Questioni riguardanti i Paesi terzi: prospettiva dell’UE
Controparte finanziaria UE





Entità di un Paese terzo
Controparte
finanziaria UE

 Se la controparte non
finanziaria UE rientra nell’ambito
di riferimento
 Se l’entità del Paese terzo è soggetta
all’obbligo di compensazione nel caso in cui
sia stato stabilito in ambito UE
Controparte non
finanziaria UE
 Se la controparte non
finanziaria UE rientra
nell’ambito di riferimento
 Se entrambe le controparti non
finanziarie UE rientrano
nell’ambito di riferimento
 Se la controparte non finanziaria UE rientra
nell’ambito di riferimento e l’entità del Paese
terzo è soggetta all’obbligo di compensazione
nel caso in cui sia stato stabilito in ambito UE
Entità di un Paese
terzo
 Se l’entità del Paese terzo
è soggetta all’obbligo di
compensazione nel caso in cui
sia stato stabilito in ambito UE
 Se la controparte non
finanziaria UE rientra nell’ambito
di riferimento e l’entità del Paese
terzo è soggetta all’obbligo di
compensazione nel caso in cui
sia stato stabilito in ambito UE
 Se entrambe le entità del Paese terzo sono
soggette all’obbligo di compensazione nel
caso in cui sia stato stabilito in ambito UE
a condizione che (a) il contratto produca un
effetto significativo e prevedibile in ambito
UE oppure (b) sia necessario e idoneo per la
prevenzione dell’evasione
Che cosa deve essere compensato?
Che importanza hanno la materia e la valuta dei contratti derivati e il mercato sul quale vengono eseguiti?
Che succede se la controparte è una filiale?
Come si applica a una persona che esegue il contratto in qualità di agente?
Cosa accade se una transazione è soggetta all’obbligo di compensazione in due diverse giurisdizioni?
–

Controparte non finanziaria UE
Quali regole bisogna seguire?
Cosa accade se un cliente è soggetto a un regime diverso rispetto a quello clearing member?
© 2012
2013 CME Group. All
Tutti
rights
i diritti
reserved
riservati
19
Modelli di report
Contrattazioni bilaterali – Indipendenti
Cliente
Executing Broker
Dati comuni concordati
Dati comuni
Dati comuni
Dati della
controparte
Dati della
controparte
CME Euro
Trade Repository
•
•
•
Entrambe le controparti forniscono i dati comuni e i dati della controparte in piena autonomia (senza duplicazione)
UTI concordato tra le controparti prima della presentazione della domanda al TR
Dati comuni concordati tra le controparti prima della presentazione della domanda al TR
© 2012 CME Group. All rights reserved
20
Modelli di report
Contrattazioni bilaterali – Delega parziale
Cliente
Executing Broker
Dati comuni concordati
Dati comuni
Dati della
controparte
Dati della
controparte
CME Euro
Trade Repository
•
•
•
Entrambe le controparti forniscono i dati della controparte in piena autonomia (senza duplicazione)
UTI concordato tra le controparti prima della presentazione della domanda al TR
Dati comuni concordati tra le controparti prima della presentazione della domanda al TR
© 2012 CME Group. All rights reserved
21
Modelli di report
Contrattazioni bilaterali – Delega piena
Cliente
Executing Broker
Dati comuni e dati della
controparte concordati
Dati comuni
Dati della
controparte
CME Euro
Trade Repository
•
•
UTI concordato tra le controparti prima della presentazione della domanda al TR
Dati comuni e dati della controparte concordati tra le controparti prima della presentazione della domanda al TR
© 2012 CME Group. All rights reserved
22
Modelli di report
Contrattazioni bilaterali con piattaforma middleware – Indipendenti
Cliente
Executing Broker
Dati comuni concordati
Dati comuni*
Dati comuni
Dati della
controparte
middleware
Dati della
controparte
Piattaforme
di negoziazione
Dati comuni
Dati della
controparte
CME Euro
Trade Repository
•
•
•
•
Entrambe le controparti forniscono i dati comuni e i dati della controparte in piena autonomia
(senza duplicazione)
UTI creato e comunicato ad entrambe le controparti dalla piattaforma middleware
(se la funzione è disponibile)
Dati comuni concordati tra le controparti
* Se applicabile
© 2012 CME Group. All rights reserved
23
Quadro generale relativo al LEI
La realizzazione di un sistema globale di identificazione LEI rappresenta un elemento fondamentale per soddisfare i criteri
del mandato normativo teso a migliorare le tecniche di sorveglianza e monitoraggio degli aggregatori del rischio di
controparte e del rischio sistemico.
Un LEI è un identificativo unico associato a un’entità giuridica o a una forma giuridica organizzata secondo le leggi
di una qualsiasi giurisdizione e creata in conformità allo standard internazionale ISO 17442.
Qualsiasi entità o forma giuridica organizzata secondo le leggi di una qualsiasi giurisdizione
(escluse le persone fisiche) è idoneo a ricevere un LEI o pre-LEI.
Attualmente negli USA è necessario essere in possesso di un pre-LEI ai fini dell’attività
di reporting, ai sensi del Dodd-Frank Act mentre in Europa è richiesto da EMIR.
Comitato di sorveglianza
sulla regolamentazione
(ROC)
Esempio di elementi di riferimento nell’ambito LEI
• Nome ufficiale dell’entità giuridica
• Indirizzo della sede centrale dell’entità giuridica
Unità operativa centrale
(COU)
• Indirizzo della sede legale
• Il registro ufficiale delle imprese presso il quale l’entità giuridica deve obbligatoriamente essere
registrata all’atto della creazione dell’entità stessa, se applicabile.
• I dati di riferimento relativi all’entità registrata nel registro ufficiale delle imprese, se applicabile
ad es., il numero di iscrizione al registro delle imprese.
Unità operativa locale
(LOU)
• La data dell’ultimo aggiornamento
• Precedente denominazione giuridica (se applicabile)
© 2012 CME Group. All rights reserved
24
Terminologia
BIC

Codice identificativo
MIC

Codice di identificazione del mercato
CCP

Controparte centrale
MiFID

Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari

CFTC Interim Compliant Identifier –
Identificativo temporaneo del CFTC
MiFIR

Regolamento relativo ai mercati degli strumenti
finanziari
COU

Unità operativa centrale
MTF

Sistema multilaterale di negoziazione
CT

Soglia di compensazione
NFC

Controparte non finanziaria

Regolamento sulle infrastrutture del mercato
europeo
Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati

Controparte non finanziaria al di sopra della soglia
di compensazione
ROC

Comitato di sorveglianza sulla regolamentazione
SDR

Swap Data Repository – CFTC
TR

trade repositories – EMIR
UPI

Identificativo unico del prodotto
UTI

Identificativo unico di negoziazione
CICI
EMIR
ESMA


Identificativo temporaneo entità

Numero internazionale di identificazione
dei titoli
LEI

Identificativo delle entità giuridiche
LOU

Unità operativa locale
IEI
ISIN
© 2012 CME Group. All rights reserved
NFC+
25
Terminologia (Inglese)
BIC

Business Identifier Code
MIC

Market Identified Code
CCP

Central Counterparty
MiFID

Markets in Financial Instruments Directive
CICI

CFTC Interim Compliant Identifier
MiFIR

Markets in Financial Instruments Regulation
COU

Central Operation Unit
MTF

Multilateral Trading Facitility
CT

Clearing Threshold
NFC

Non Financial Counterparty
EMIR

European Market Infrastructure Regulation
NFC+

NFC above Clearing Threshold
ESMA

European Securities Market Authority
ROC

Regulatory Oversight Committee
IEI

Interim Entity Identifiers
SDR

Swap Data Repository – CFTC
ISIN

International Securities Identification Number
TR

Trade Repositories – EMIR
LEI

Legal Entity Identifier
UPI

Unique Product Identifier
LOU

Local Operating Unit
UTI

Unique Trade Identifier
© 2012 CME Group. All rights reserved
26
I futures non sono adatti a tutti gli investitori e comportano il rischio di perdite. Un contratto
futures costituisce un investimento speculativo e, poiché la negoziazione viene condotta solo su
una piccola percentuale del valore di un contratto, può capitare di perdere una somma di denaro
superiore a quella depositata per acquistare una posizione sui futures. Per questo motivo,
l’operatore dovrebbe usare esclusivamente denaro che può permettersi di perdere senza che il
suo stile di vita ne sia influenzato, e solo una parte di questo denaro dovrebbe essere destinata
ad ogni singola negoziazione, poiché non ci si può aspettare di trarre profitto da tutte le
negoziazioni.
I loghi Globe, CME®, Chicago Mercantile Exchange® e Globex® sono marchi registrati di
Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT® Chicago Board of Trade® sono marchi registrati del
Board of Trade della città di Chicago. NYMEX, New York Mercantile Exchange, e ClearPort
sono marchi registrati di New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX è un marchio registrato di
Commodity Exchange, Inc. CME Group è un marchio registrato di CME Group Inc. Tutti gli altri
marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
Questa presentazione realizzata da CME Group contiene informazioni di carattere puramente
generico. CME Group non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni.
Nonostante sia stato fatto ogni sforzo per garantire la correttezza delle informazioni ivi
contenute, CME Group non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni.
Inoltre, tutti gli esempi contenuti in questa presentazione descrivono situazioni ipotetiche e sono
utilizzati a puro scopo esplicativo, quindi non devono essere considerati alla stregua di consigli
di investimento oppure come il risultato di una reale esperienza di mercato.
Tutte le questioni riguardanti le regole e le specifiche qui descritte sono subordinate
a e sostituite da le regole ufficiali di CME, CBOT, NYMEX e CME Group. Le attuali
regole vanno consultate in tutti i casi riguardanti le specifiche contrattuali.
© 2012 CME Group. All rights reserved
30