Regolamento molestie sessuali

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Regolamento molestie sessuali
INDICE
Premessa
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Definizione di molestia sessuale
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Riferimenti normativi
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Sanzioni disciplinari
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Impugnazioni
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Norme finali
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PREMESSA
Negli ultimi anni la scuola è stata interessata da fatti di cronaca tali da spingere il nostro
Istituto Comprensivo ad integrare il proprio codice disciplinare con le norme contenute nel
regolamento in oggetto, in quanto episodi che vanno dalla trasgressione delle comuni regole
di convivenza sociale a quelli più gravi di molestie, violenza o bullismo contrastano con l’idea
di una scuola quale luogo di crescita civile e culturale della persona.
La scuola di oggi, infatti, non deve solo far acquisire competenze, ma anche valori quali il
senso di identità, appartenenza e, soprattutto, responsabilità.
Le norme previste dal presente Regolamento prevedono, perciò, sanzioni più rigide e più
adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale ma, allo stesso tempo, mirano a
realizzare una sorta di alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici affinché
le parti si assumano impegni e responsabilità, condividendo regole e percorsi di crescita degli
studenti.
Al fine di promuovere una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti,
si vuole sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di
proporzionalità, quegli episodi disciplinari come le molestie sessuali che, pur rappresentando
un’esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare,
risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all’interno
dell’istituzione pubblica preposta all’educazione dei giovani.
Punire adeguatamente gravi o gravissimi episodi si inserisce, quindi, in un quadro più
generale di educazione alla cultura della legalità e della convivenza sociale.
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1. DEFINIZIONE DI MOLESTIA SESSUALE
Si definisce molestia sessuale ogni comportamento ed atteggiamento fisico, verbale o non
verbale con qualunque mezzo posto in essere, indesiderato, a connotazione sessuale.
E' da considerare altresì molestia sessuale ogni tipo di discriminazione basata sul sesso, che
offenda la dignità delle persone nell'ambiente di studio o di lavoro.
I seguenti comportamenti possono costituire esempi di molestia sessuale a scuola:
a) richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive o non gradite;
b) esposizione di materiale pornografico nell'ambiente scolastico, in forma scritta o
iconografica o anche elettronica (computer in laboratorio informatico, cellulare, …);
c) adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale;
d) promesse, implicite o esplicite, di agevolazioni e privilegi in cambio di prestazioni
sessuali;
e) minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali;
f) contatti fisici indesiderati e inopportuni;
g) apprezzamenti sul corpo offensivi e inopportuni.
E’ da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci
comportamenti molestanti o se ne renda testimone.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il nostro ordinamento giuridico tutela in maniera piuttosto dettagliata e completa chiunque
molesti bambini e bambine o ragazzi e ragazze anche nella scuola dell’obbligo.
Tuttavia, la normativa legislativa regolamenta la materia solo quando il molestatore è un
adulto (si veda lo SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA
CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI consultabile nella sezione CODICE DISCIPLINARE del
nostro Istituto Comprensivo), mentre risulta veramente difficile stabilire cosa dica la legge nel
caso in cui il molestatore sia un minorenne.
Da qui la nascita di un Regolamento che, non solo preveda sanzioni disciplinari precise, ma,
dato il vuoto legislativo esistente, si basi su principi normativi ai quali poter fare riferimento.
Innanzi tutto, il D.P.R. N. 249/1998 prevede che le scuole adottino un proprio regolamento
disciplinare con il quale si affrontino le questioni connesse con il bullismo, ponendo da un lato
procedure snelle ed efficaci e, dall’altro, una variegata gamma di misure sanzionatorie nel
rispetto del principio di proporzionalità tra sanzione irrogabile ed infrazione disciplinare
commessa, introducendo un nuovo sistema ispirato al PRINCIPIO EDUCATIVO in base al
quale il provvedimento disciplinare deve prevedere anche comportamenti attivi di natura
riparatoria – risarcitoria.
Poiché la molestia sessuale tra pari può essere intesa come una forma di bullismo, per
estensione possiamo applicare la normativa vigente in questo ambito anche alla delicata
questione delle molestie. Entrambi i comportamenti sono, infatti, forme di oppressione fisica
o psicologica perpetrata all’interno di un gruppo sociale quale il gruppo classe a danno di
soggetti più deboli i quali subiscono conseguenze psicologiche tali da sviluppare senso di
inadeguatezza e insicurezza diffusa, oltre che il calo del rendimento scolastico fino
all’abbandono scolastico.
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Il Codice Penale prevede, inoltre, alcuni reati sanzionabili che possono verificarsi anche in caso di
molestia sessuale. In particolare:
1. percosse (art. 581 c.p.),
2. lesioni personali (art. 582 c.p.),
3. ingiuria (art. 594 c.p.),
4. diffamazione (art. 595 c.p.),
5. violenza privata (art. 610 c.p.),
6. minaccia (art. 612 c.p.),
7. danneggiamento (635 c.p.).
Da un punto di vista giuridico esistono vari tipi di responsabilità:
CIVILE:
si ha quando si è responsabili di un fatto che abbia causato un danno a terzi, con
conseguente obbligo di risarcimento al danneggiato;
PENALE: si ha quando viene commesso un reato e la legge prevede l’erogazione di una pena che
può implicare restrizione della libertà personale (arresto o reclusione ) o può essere di carattere
pecuniario (multa o ammenda).
Poiché l’insegnante delle scuole pubbliche e paritarie assume durante il servizio, la qualifica di
PUBBLICO UFFICIALE ha obblighi e prerogative. In particolare l’insegnante, come ogni altro pubblico
ufficiale, ha l’obbligo di riferire le notizie di reato di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue
funzioni all’Autorità Giudiziaria.
L’inadempienza verso tale obbligo, pertanto, comporta una sanzione penale nei suoi confronti: l’ Art.
361 c.p recita che “il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, …
un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni” viene punito, con una multa
da euro 30 a euro 516.
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La responsabilità dei docenti ha, comunque, dei precisi limiti temporali e territoriali. Terminato l’orario
e fuori dell’ambito scolastico la responsabilità è a carico di chi esercita la patria potestà.
La prima fondamentale norma giuridica da cui deriva la responsabilità degli insegnanti è l’ART. 28
della Carta Costituzionale che così recita: “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in
violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”
L’ Art. 2043 del Codice Civile stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
L’art. 2047 del Codice Civile riguarda il danno causato da chi è “ incapace di intendere e di volere”,
come i minorenni. In questo caso il risarcimento è addossato a chi era tenuto alla sorveglianza, salvo
che provi di non aver potuto impedire il fatto.
L’art.2048 del Codice Civile, invece, indica gli insegnanti come “precettori”, cioè “responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi … nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” e sono
liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Esiste, poi, corresponsabilità tra insegnanti e genitori con conseguente suddivisione dell’obbligo di
risarcimento dei danni.
La legge prevede la non responsabilità di chi provi di non aver potuto impedire il fatto dannoso,
dimostrando di aver adottato in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo. Nel caso dei
docenti vige il principio della presunzione di colpa, pertanto l’insegnante è sempre chiamato a
dimostrare di essere stato materialmente presente tra gli alunni e, inoltre di aver utilizzato tutti gli
accorgimenti, previsti da una normale diligenza, per evitare eventuali incidenti.
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3. SANZIONI DISCIPLINARI
Tenuto conto che:
ogni provvedimento disciplinare avrà finalità educativa e tenderà al rafforzamento della
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica;
nessun alunno sarà sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato
ad esporre le proprie ragioni;
nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento potrà influire sulla
valutazione del profitto;
non verrà mai sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva delle altrui personalità;
le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate al principio della riparazione del danno e che tengono conto della situazione
personale dello studente, a cui è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a
favore della comunità scolastica;
in caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente
Scolastico ha l’obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia, della quale
informa la famiglia e il Consiglio di classe dello studente interessato;
la nostra scuola fissa le seguenti sanzioni disciplinari che saranno applicate in funzione della
gravità della mancanza disciplinare commessa:
1. Richiamo verbale da parte del docente
2. Ammonizione privata o in classe da parte del singolo docente
3. Ammonizione verbalizzata dal docente a mezzo diario
4. Ammonizione verbalizzata dal docente sul registro di classe
5. Ammonizione verbale e/o scritta da parte del Dirigente Scolastico
6. Sospensione dalle lezioni per un periodo da uno a quindici giorni, adottata dal
Consiglio di classe/interclasse. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla
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comunità scolastica verrà disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni
disciplinari.
Essendo la molestia sessuale un comportamento che viola la dignità e il rispetto per la
persona umana, in caso di recidiva sarà possibile decidere sanzioni che comportino
l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico,
prestando, però, una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di
giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti
automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere
comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
Nel caso in cui la sanzione comporti l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico,
l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà esplicitarne
le ragioni.
Ove la molestia sessuale sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, il
Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale.
Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello
studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo
studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado
all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno
che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre
persone coinvolte nei fatti (come nel caso di molestia o violenza sessuale). In tali circostanze
si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad
operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto
del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.
Ai fini, comunque, di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio
all’altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto
lo studente.
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento
disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
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4. IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia
interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo
di Garanzia interno alla scuola, il cui statuto è consultabile nella sezione REGOLAMENTI sul
sito dell’Istituto Comprensivo che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
Non potranno essere eletti lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o lo studente
sanzionato o un loro genitore.
Le deliberazioni di tale organo saranno ritenute valide anche senza la presenza di tutti i suoi
membri.
5. NORME FINALI
Per quanto non esplicitamente previsto da questo Regolamento, si veda lo “Statuto delle
Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria” (DPR 24 giugno 1998, n. 249
pubblicato in GU 29 luglio 1998, n. 175) e successivamente modificato (DPR 21 novembre
2007, n. 235, pubblicato in GU 18 dicembre 2007, n. 293).
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