LA MATERNITà - Provincia di Rimini
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LA MATERNITà - Provincia di Rimini
ufficio della consigliera di parità PROVINCIA di rimini direzione provinciale del lavoro di rimini scheda n.7 LA MATERNITà informativa per madri lavoratrici 1 Si ringraziano la Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini, Vittorio De Santis e Pia D’Aloja che hanno collaborato ai contenuti della scheda, Iscra Venturi e Laura Capelli per il coordinamento La tutela della maternità: informativa per madri lavoratrici e non VECCHIA TERMINOLOGIA > NUOVA TERMINOLOGIA Astensione obbligatoriaCongedo di maternità Congedo di paternità Astensione facoltativaCongedo parentale La malattia del figlioCongedo per la malattia del figlio Permessi per allattamento Riposi giornalieri Lavoratore - Lavoratrice I dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative Se sei madre lavoratrice hai diritto a: • congedo di maternità e indennità • astensione anticipata e/o estesa • permessi retribuiti per visite prenatali • informazione • reintegro nel tuo posto di lavoro • congedi parentali e indennità • permessi e riposi per allattamento • permessi per malattia del figlio 3 Il congedo di maternità E’ l’istituto più importante che tutela la madre lavoratrice e il bambino. Quando il tuo lavoro non comporta rischi gravosi e la gravidanza procede regolarmente, il datore di lavoro ha il divieto assoluto di farti lavorare per cinque mesi complessivi e cioè: 1) nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto; 2) tra la data presunta del parto e la data effettiva del parto; 3) nei 3 mesi successivi al parto, più i giorni non goduti prima del parto, se il parto avviene in anticipo. gennaio febbraio marzo aprile maggio Il divieto al lavoro per i giugno 5 mesi descritti è assoluto luglio e non può essere aggirato in agosto alcun modo; è irrinunciabile e la sua trasgressione è settembre sanzionata penalmente. ottobre novembre dicembre Questa tutela ti riguarda se sei: 1) lavoratrice dipendente 2) disoccupata, sospesa e assente senza retribuzione da non più di 60 gg dall’inizio disoccupazione, sospensione o assenza 4 3) disoccupata, cassaintegrata e in mobilità, con indennità, anche se sono trascorsi più di 60 gg dalla fine del lavoro 4) disoccupata in campo artistico, teatrale e cinematografico se hai lavorato negli ultimi 2 anni con almeno 26 contributi settimanali nei 2 anni prima del congedo e entro 180 gg dalla fine del lavoro 5) lavoratrice agricola a tempo determinato, se hai 51 giornate lavorative nello stesso anno o nell’anno prima del congedo 6) lavoratrice LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità) 7) lavoratrice domestica solo se in possesso dei requisiti contributivi 8) lavoratrice iscritta alla gestione separata ex art. 2, c. 26, L. 335/2005 (ad es. lavoratrice a progetto, associata in partecipazione, libera professionista non iscritta ad altra forma previdenziale ecc.), non in pensione, con versamenti contributivi del 25,72% 9) lavoratrice iscritta ad una delle gestioni per i lavoratori autonomi (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali artigiane, commercianti) 10) libera professionista iscritta ad un ente di previdenza, del Dlgs 151 del 2001 L’Indennità di maternità (retribuzione) che percepirai: Se sei: lavoratrice dipendente durante il congedo obbligatorio: avrai un’indennità dell’80% sulla retribuzione media giornaliera dell’ultimo mese d i lavoro, salvo miglior trattamento previsto dal CCNL. lavoratrice domestica: percepirai l’indennità solo se hai alcuni requisiti contributivi: a) nei 24 mesi prima del periodo di assenza hai (o 5 ti sono dovuti) 52 contributi settimanali, anche da altri settori b) in alternativa, nei 12 mesi precedenti il congedo obbligatorio, hai (o ti sono dovuti) almeno 26 contributi settimanali, anche relativi a settori diversi lavoratrice iscritta alla gestione separata, ex art. 2, c. 26, L. 335/2005: usufruirai dell’80% di 1/365 del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità. lavoratrice autonoma: godrai di un’indennità pari all’80% della retribuzione convenzionale, senza l’obbligo di astenerti dal lavoro. Le libere professioniste, con previdenza, hanno diritto ad un’indennità di maternità indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro, per i 2 mesi prima e per i 3 mesi dopo il parto mentre le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla gestione separata, le libere professioniste non iscritte ad altra previdenza, devono astenersi dallo svolgimento dell’attività lavorativa. Cosa fare: • La domanda va presentata, prima dell’inizio del congedo, agli uffici INPS di residenza o domicilio, al datore di lavoro o al committente o associante. Oppure tramite i patronati. I moduli si trovano agli uffici INPS e sul sito www. inps.it sez. moduli • Prima dell’inizio del periodo di congedo/divieto di lavoro devi consegnare al datore di lavoro e all’INPS (o altro ente) il certificato medico con la data presunta del parto • Dopo 30 gg devi portare il certificato di nascita del bambino o un dichiarazione sostitutiva 6 Il congedo di maternità è flessibile Come lavoratrice dipendente o lavoratrice iscritta alla Gestione separata hai facoltà: • di rimanere al lavoro fino ad 1 mese prima la data presunta del parto • di astenerti dal lavoro fino a 4 mesi dopo il parto Solo se • il ginecologo del SSN ed il medico competente, nel caso di datore di lavoro obbligato alla sorveglianza sanitaria, attestino che non comporta rischi né per te né per il nascituro • non ci sia provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro Cosa fare: Devi fare apposita domanda al datore di lavoro ed all’INPS, con le certificazioni sanitarie richieste, acquisite non oltre il 7° mese di gravidanza. 7 L’interruzione della gravidanza L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, può essere trattata come malattia o come parto a seconda del periodo trascorso dall’inizio della gravidanza sino all’evento aborto. • Se l’interruzione avviene prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione, troverà applicazione la norma della malattia, “malattia determinata da gravidanza” • Se l’interruzione avviene oltre il 180° giorno, l’evento sarà considerato come parto e la lavoratrice, previa domanda all’INPS, avrà diritto all’astensione dal lavoro per i 3 mesi successivi, con la relativa tutela economica In caso di interruzione della gravidanza oltre il 180 ° giorno di gestazione, allo stato attuale della normativa, non è possibile rientrare al lavoro. La tutela si applica anche se sei collaboratrice a progetto, e, nel caso di interruzione equiparata al parto, potrai beneficiare della proroga del contratto. Se sei lavoratrice autonoma ti viene pagata un’indennità per 30 giorni in caso di interruzione della gravidanza tra il 3° mese e il 180° giorno di gestazione. Estensione del periodo di interdizione dal lavoro (astensione anticipata e estesa) Per tutto il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di vita del bambino esistono misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici. In determinate situazioni, il periodo d’interdizione dal lavoro dovrà essere anticipato al momento della scoperta della gravidanza ed in altri casi esteso. 8 Potrai richiedere l’astensione anticipata per i seguenti motivi: a) si presentano gravi complicanze della gravidanza o malattie pregresse che potrebbero aggravarsi a causa della gravidanza stessa, attestate con certificazione sanitaria b) le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla tua salute e del bambino c) svolgi lavori gravosi o pregiudizievoli Nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c), il datore di lavoro dovrà: 1) valutare i rischi presenti in azienda ed informarti 2) adottare misure di prevenzione e protezione idonee ad eliminare ogni situazione di pericolo: modificare temporaneamente le condizioni lavorative o l’orario, spostarti al reparto o alla mansione non a rischio 3) in caso non si possano adottare altre misure, avviare l’apposita procedura per anticipare o posticipare il congedo di maternità (procedura che potrai comunque attivare anche tu) 9 Come fare per estendere il congedo: Dovrai presentare istanza alla D.P.L. (Direzione Provinciale del Lavoro)-Servizio Politiche del Lavoro: 1) per l’ipotesi di cui alla lettera a), alla D.P.L. di tua residenza o domicilio 2) per l’ipotesi di cui alle lettere b) e c), alla D.P.L. competente per sede aziendale d’impiego I moduli si trovano sul sito: www.lavoro.gov.it/lavoro/dpl/rn, sez. modulistica. Documenti necessari: Per ottenere il provvedimento d’interdizione dal lavoro: in caso di complicanze della gestazione o in presenza di malattie pregresse sono necessari: • domanda in carta semplice, con esatte informazioni: ad es. denominazione datore di lavoro, data di assunzione, luogo d’impiego, data scadenza contratto • certificato medico di gravidanza con le tue generalità, data delle ultime mestruazioni, data presunta del parto, motivazione e precisazione del periodo, secondo il ginecologo, per il quale si chiede l’astensione anticipata dal lavoro in caso di lavori gravosi o pregiudizievoli: Tu o il tuo datore di lavoro dovete presentare: • domanda in carta semplice, con determinate informazioni: ad es. denominazione datore di lavoro, data di assunzione, luogo d’impiego, mansioni svolte, data scadenza contratto • certificato medico di gravidanza con generalità, data delle ultime mestruazioni, data presunta del parto • dichiarazione del datore di lavoro sul tipo di pericolo collegato alla mansione e/o sull’ambiente di lavoro, e l’impossibilità, con le motivazioni, di modificare la situazione lavorativa 10 In alcune ipotesi, il divieto di lavoro per le lavoratrici riguarderà anche il periodo sino ai 7 mesi di vita del bambino Potrai chiedere l’Interdizione post-partum cioè di prolungare fino al 7° mese l’assenza dal lavoro. Nell’impossibilità di adottare misure di prevenzione e protezione, il tuo Datore di lavoro o tu dovrete attivarvi affinché la D.P.L. disponga l’interdizione c.d. post-partum, sino ai 7 mesi d’età del bambino. Chi può fare domanda: Puoi fare domanda se sei lavoratrice subordinata, anche socia di cooperativa, lavoratrice iscritta alla gestione separata c/o INPS di cui alla L. 335/95, non iscritta ad altra previdenza obbligatoria, non pensionata e se hai versato la contribuzione con l’apposita maggiorazione; collaboratrice a progetto e categorie assimilate, associata in partecipazione, libera professionista e collaboratrice occasionale di cui all’art. 61, 2°c., Dlgs 276/2003, etc. • Se sei lavoratrice a progetto e categorie assimilate: hai diritto alla sospensione e proroga della del rapporto di lavoro per 180 gg, salvo più favorevole disposizione del contratto • Se sei libera professionista: puoi avvalerti della tutela solo per gravi complicanze nella gestazione o in caso di pregresse malattie 11 L’indennità che percepirai Nei periodi di estensione del divieto di lavoro fino al 7° mese, hai diritto alle indennità economiche previste per l’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 16 del Dlgs 151/2001, cioè l’80% della retribuzione media globale giornaliera dell’ultimo mese di lavoro, salvo miglior trattamento previsto dal CCNL. In alcuni casi è previsto il 100%, ad es. nel settore pubblico. In caso di interdizione anticipata o posticipata dal lavoro per mansione/ambiente di lavoro a rischio, è necessaria l’attualità del rapporto di lavoro, poichè i fattori di rischio derivano dal lavoro. Pertanto, in caso di legittima fine del rapporto verrà meno anche il diritto a percepire l’indennità Il diritto all’informazione (art. 11, Dlgs 151/2001) Ogni lavoratrice ha il diritto ad essere informata sui rischi del luogo di lavoro, in special modo se in gravidanza: è fondamentale avvisare il proprio datore di lavoro mediante consegna di apposita certificazione medica del proprio stato. Il datore di lavoro dovrà subito: • verificare se le mansioni da te svolte o se l’ambiente in cui operi comportano gravi rischi per la 12 salute tua, del nascituro o del bambino (valutazione del rischio ai sensi del Dlgs 81/2008) • informare dei risultati della verifica te ed i rappresentanti per la sicurezza • predisporre conseguenti misure di protezione e di prevenzione, modificando le mansioni/condizioni di lavoro o ottenendo dalla D.P.L. l’autorizzazione all’allontanamento dal lavoro della lavoratrice (c.d. astensione anticipata o posticipata dal lavoro) Se il tuo datore di lavoro non si attiva, se ritieni rischiosa la tua condizione lavorativa, puoi rivolgerti alla D.P.L. per ottenere tutela ed il provvedimento di astensione dal lavoro. Tali adempimenti sono un dovere per il datore di lavoro, che dovrà procedere all’informazione e formazione delle lavoratrici sin dal momento dell’assunzione I principali fattori di rischio La normativa stabilisce il divieto di impiego delle lavoratrici in maternità in lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per la presenza di agenti fisici, chimici e biologici, processi industriali, movimenti e posture, fatica psico-fisica nell’organizzazione del lavoro. Tali rischi sono elencati negli allegati A, B e C del Dlgs 151 del 2001. Alcune situazioni che comportano un sicuro pericolo sono: 13 1) lavoro svolto in piedi per oltre la metà dell’orario di lavoro 2) lavoro che comporta un pericolo di caduta perché svolto su scale o impalcature 3) impiego di mezzi di trasporto (aerei, treni, automobili, ecc.) 4) utilizzo di agenti chimici quali ad es. detersivi, colle, vernici 5) esposizione a fonti importanti di rumore o di radiazioni 6) lavori svolti a contatto con personale potenzialmente portatore di malattie infettive: lavoro di assistenza dei malati, cura dei bambini nelle scuole d’infanzia 7) movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi Tali fattori di rischio possono comportare l’interdizione anticipata dal lavoro e l’astensione sino ai 7 mesi del bambino. Il lavoro notturno è vietato dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno d’età del bambino. Non sei obbligata a prestare lavoro notturno fino al compimento del 3° anno di vita del bambino. Le lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti devono astenersi dal lavoro per tutta la durata effettiva dell’allattamento. La garanzia della stabilità del posto di lavoro Divieto di licenziamento La normativa italiana prevede limiti ai poteri del datore di lavoro di licenziamento, di sospensione e di modifica del rapporto di lavoro. Quindi: 1) Non puoi essere licenziata dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno d’età del bambino 14 Le uniche eccezioni riguardano i licenziamenti motivati: a) per giusta causa derivante da una colpa grave di te lavoratrice b) cessazione dell’attività dell’azienda c) ultimazione del lavoro per cui sei stata assunta d) scadenza del termine in caso di assunzione con contratto a tempo determinato e) esito negativo del periodo di prova: dovrai comunque poter effettuare tale periodo Sei quindi tutelata contro eventuali discriminazioni per lo stato di gravidanza e maternità. Il divieto di licenziamento prende effetto con l’esibizione del certificato medico attestante la gravidanza al proprio datore di lavoro anche dopo il licenziamento. Il licenziamento è illegittimo anche se il datore di lavoro non conosce le condizioni della dipendente e è radicalmente nullo. Il datore di lavoro potrà essere sanzionato. Se sei una lavoratrice domestica, ai sensi dell’art. 24 del CCNL del settore, non puoi essere licenziata dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo d’astensione obbligatoria dal lavoro, se non per giusta causa. 2) Se ti dimetti dal lavoro durante la gravidanza e fino al compimento di un anno d’età del bambino devi seguire un particolare meccanismo di conferma per verificare che sia tua la volontà di dimetterti e licenziarti Dovrai andare alla D.P.L. per confermare la tua volontà di mettere fine al rapporto di lavoro. Solo dopo, la D. P.L. rilascerà il provvedimento di convalida o, in ipotesi di irregola15 rità, farà intervenire il Servizio Ispezione del Lavoro. Questo per tutelarti dalle pressioni illegittime che ti portino a licenziarti aldilà delle tue intenzioni. Le dimissioni delle lavoratrici domestiche non necessitano di convalida della D.P.L. Anche la risoluzione del rapporto di lavoro frutto di accordi consensuali è sottoposta a convalida della D.P.L. 3) Nel 1°anno di vita del bambino hai il diritto anche: • al rientro nella unità produttiva dove eri prima della maternità o in altra nello stesso Comune • al lavoro con le stesse mansioni o con mansioni equivalenti • ai miglioramenti delle condizioni di lavoro intervenute durante il congedo, i permessi e i riposi Congedo di paternità Anche il padre del bambino ha diritto al congedo e all’astensione dal lavoro, in sostituzione al congedo di maternità, nel caso: • morte e grave infermità della madre • abbandono • affidamento esclusivo del bambino al padre In caso di adozione e affido spetta al padre, in alternativa alla madre quando lei non voglia accedervi, lo stesso diritto al congedo con le relative indennità previste. Il padre ha diritto di usufruire del congedo parentale, dei riposi giornalieri, dei riposi e permessi per i figli con handicap grave e del congedo per malattia del figlio. Al padre lavoratore in congedo 16 spetta la tutela prevista per il licenziamento, per le dimissioni e quella relativa al diritto al rientro ed alla conservazione del posto. Il congedo parentale Nei primi 8 anni del bambino, padre e madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo non superiore ai 10 mesi: 1) puoi quindi, come madre lavoratrice, trascorso il periodo di interdizione c.d obbligatoria, eventualmente estesa, assentarti dal lavoro fino a 6 mesi consecutivi o frazionati 2) il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, può astenersi dal lavoro fino a 6 mesi consecutivi o frazionati 3) in caso di un solo genitore, il periodo non potrà essere più di 10 mesi Quando il padre usufruisce del congedo per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali è elevato a 11 mesi; il limite del padre lavoratore si eleva a 7. I congedi parentali di padre e madre possono essere usati anche contemporaneamente; il padre anche utilizzarli nei mesi di astensione post partum o durante i riposi per allattamento della madre. Il congedo parentale spetta al genitore anche qualora l’altro non ne abbia diritto. Cosa fare: Tu o il padre del bambino dovete presentare apposita domanda all’INPS ed al datore di lavoro: • non dovrà essere addotta alcuna motivazione • dovrai dare informazioni sulla nascita e sui congedi 17 già goduti da entrambi i genitori per lo stesso figlio • dovrai presentare la domanda con 15 gg di preavviso, con modalità e criteri definiti dai CCNL La modulistica è reperibile presso gli uffici INPS e sul sito www.inps.it sez. moduli. Indennità I genitori in congedo parentale beneficiano di un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera o della retribuzione convenzionale, per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di 6 mesi entro il 3° anno d’età del bambino. In caso di superamento dei 6 mesi e dai 3 fino agli 8 anni del bambino, l’indennità spetta a condizione che il reddito del genitore richiedente non superi 2,5 volte la pensione minima. In caso di parto gemellare vengono generalmente riconosciuti per ogni figlio i 10/11 mesi di congedo. Nel caso di un figlio con handicap grave, accertato secondo quanto prevede la legge 104 del 1992, il congedo parentale della lavoratrice madre o del padre, si estende sino ai 3 anni d’età del minore, salvo che lo stesso non sia ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate. Le lavoratrici/tori iscritti alla gestione separata c/o INPS, non iscritti ad altra previdenza obbligatoria e non in pensione, possono avere un congedo parentale di 3 mesi entro il 1° anno del bambino. Le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale per 3 mesi entro il 1° anno di vita del bambino e con l’obbligo di astensione dal lavoro; al contrario non possono i padri lavoratori autonomi. 18 I controlli prenatali Se sei lavoratrice hai diritto a permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche, nell’orario di lavoro. Cosa fare: • devi presentare al tuo datore di lavoro un apposita domanda • devi portare dopo la visita la documentazione con data e orario dell’esame fatto Le ore di assenza per esami prenatali vengono retribuite normalmente ed hanno lo stesso trattamento della “malattia dovuta a gravidanza”. Permessi e riposi giornalieri Permessi ad assentarsi dal posto di lavoro 1) Riposi giornalieri per allattamento Se sei lavoratrice subordinata assicurata all’INPS, ad esclusione delle lavoratrici a domicilio, delle lavoratrici domestiche, delle lavoratrici sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione e delle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’INPS, hai diritto alle c.d. pause di allattamento. Nel 1° anno del bambino, sono previsti 2 periodi di riposo, della durata di un’ora ciascuno, cumulabili durante la giornata. Sarà 1 quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Se fruisci dell’asilo nido o di altra struttura idonea la dura dei permessi è di mezz’ora ciascuno. Il diritto alle pause è riconosciuto anche al padre lavoratore nei seguenti casi: 1) quando i figli siano affidati solo al padre (come nel 19 caso di decesso o grave infermità della madre) 2) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale 3) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente e cioè lavoratrice autonoma o casalinga Il diritto non è riconosciuto se la madre è in congedo di maternità o in congedo parentale. Nel caso di parto plurimo, i periodi sono raddoppiati, con estensione del diritto al padre. Il datore di lavoro e la madre o il padre devono concordare i riposi durante la giornata lavorativa. In caso di disaccordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dalla D.P.L. Il diritto ai riposi per allattamento è irrinunciabile e non può essere sostituito da nessuna indennità Per le ore di riposo per allattamento, la madre o il padre lavoratore percepiranno un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi, anticipata dal proprio datore di lavoro. Cosa fare: • nel caso del padre lavoratore, dovrà essere presentata istanza all’INPS territorialmente competente 20 • negli altri casi, è sufficiente presentarla al proprio datore di lavoro 2) Riposi e permessi per figli con handicap grave La madre o il padre hanno diritto: 1) a prolungare il congedo parentale fino al compimento del 3° anno di età del bambino 2) a 1/2 ore di permesso giornaliero retribuito, in alternativa, fino al 3° anno del bambino 3) a 3 giorni di permessi mensili retribuiti, frazionabili in ore, da utilizzare anche continuativamente, oltre il 3° anno del bambino e fino ai 18 anni. Non sono cumulabili con quelli del mese successivo I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non ne ha diritto, non possono essere utilizzati dai due genitori contemporaneamente. I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale e il congedo per malattia del figlio. Se un genitore gode del congedo parentale, l’altro può avere diritto nello stesso periodo, ai permessi mensili per i figli disabili, non nella stessa giornata. La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi anche ai genitori adottivi e agli affidatari. Sono previste agevolazioni anche per i genitori di figli maggiorenni con handicap grave. 3) Congedo per la malattia del figlio In caso di malattia del figlio, entrambi i genitori,in alternanza, hanno diritto di astenersi dal lavoro: 1) fino a 3 anni di età del bambino senza limiti temporali 2) da 3 anni a 8 anni di età del bambino nel limite di 5 giorni lavorativi l’anno per ciascun genitore (complessivamente 10 giorni, non sono trasferibili ad un solo genitore) 21 Cosa fare: Occorre presentare • certificazione medica rilasciata da uno specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato • autocertificare che l’altro genitore non sia in astensione negli stessi giorni e per lo stesso motivo Fino a 3 anni di età del figlio può essere prevista una retribuzione a seconda del CCNL del settore. Nel caso di malattia del bambino con ricovero ospedaliero, a richiesta del genitore è possibile interrompere il decorso delle ferie in godimento per la relativa durata. E’ vietato al datore di lavoro controllare lo stato di malattia del figlio. Adozioni e affidi Se hai adottato un bambino ti spetta un congedo per un periodo massimo di 5 mesi, dal giorno dell’effettivo ingresso del minore in famiglia o prima in caso di adozione internazionale per i periodi di tua permanenza all’estero. Se non richiedi il congedo di maternità, hai comunque diritto per il periodo di permanenza all’estero a un congedo non retribuito e senza indennità. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito per massimo 3 mesi entro i 5° mese dall’inizio dell’affidamento. 1) Congedo di maternità Il periodo di congedo, sia in caso di adozione nazionale che internazionale, è riconosciuto a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione; spetta anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore 22 raggiunga la maggiore età. La disciplina sopra richiamata si applica anche nell’affidamento preadottivo. In caso di affidamento non preadottivo, c.d. affidamento provvisorio, il periodo di congedo sarà pari a 3 mesi, che potranno essere fruiti anche in modo frazionato, entro i 5 mesi dalla data di affidamento del minore alla lavoratrice. Durante i periodi di congedo, se sei lavoratrice dipendente percepirai un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera percepita nell’ultimo mese di lavoro. Cosa fare: La documentazione da presentare direttamente all’INPS o tramite patronati in allegato all’istanza: In caso di adozioni/affidamenti nazionali: • copia del provvedimento di adozione/affidamento • copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia In caso di adozioni/affidamenti preadottivi internazionali: • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) • copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione in caso di provvedimento straniero di adozione • certificazione dell’ente autorizzato a curare la procedura di adozione che attesta la durata di tali periodi in caso di periodi di permanenza all’estero 2) In caso di affidamenti non preadottivi • copia del provvedimento dell’autorità competente 23 con la data di effettivo ingresso del minore in famiglia Se sei lavoratrice iscritta alla gestione separata con almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità, con contribuzione anche per la maternità (0,72%), non iscritta ad altra gestione pensionistica obbligatoria, non pensionata, hai diritto ad un’indennità per un periodo di astensione da lavoro pari a 3 mesi. L’indennità pari, all’80% del reddito giornaliero prodotto nei 12 mesi precedenti la data di ingresso del minore in famiglia, viene pagata per i 3 mesi successivi se in minore: 1) non ha superato i 6 anni di età al momento dell’adozione/affidamento nazionale 2) non ha compiuto i 18 anni in caso di adozione/affidamento preadottivo internazionale l’indennità Se sei lavoratrice iscritta ad una gestione per i lavoratori autonomi hai diritto all’indennità per 3 mesi. L’indennità, pari all’80% della retribuzione convenzionale giornaliera, viene pagata per i 3 mesi successivi alla data di effettivo ingresso in famiglia del minore alle condizioni di cui sopra. L’indennità non spetta ai padri lavoratori autonomi. 24 3) Congedo parentale I genitori adottivi o affidatari lavoratori dipendenti assicurati all’INPS per la maternità (esclusi i lavoratori a domicilio, gli addetti a servizi domestici e familiari-colf e badanti- i sospesi o assenti dal lavoro senza retribuzione), analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi 8 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, non oltre il compimento dei 18 anni. L’indennità economica è pari al 30% della retribuzione per un periodo complessivo massimo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia Se sei collaboratrice a progetto, coordinata e continuativa presso la P.A. o titolare di assegni di ricerca iscritta alla gestione separata e versi contributo anche per la maternità, hai diritto ad un congedo di 3 mesi purché: 1) non tu sia né iscritta anche ad altra gestione pensionistica obbligatoria né pensionata 2) sia in possesso di 3 mesi di contributi accreditati nei 12 mesi prima dell’inizio del congedo L’indennità, pari al 30% del reddito giornaliero prodotto nei 12 mesi precedenti, è pagata per un periodo di congedo di 3 mesi, continuativi o frazionati, entro il 1° anno dall’ingresso in famiglia del minore. Cosa fare: Dovrai presentare domanda al tuo committente e all’Inps di residenza (o domicilio) necessariamente prima o il giorno stesso dell’inizio del periodo di congedo parentale; se non rispetti i termini, perderai il diritto all’indennità per i giorni precedenti alla presentazione della domanda. 4) Riposi e permessi Il diritto ai riposi giornalieri per allattamento è rico25 nosciuto entro il 1°anno del bambino. Qualora il bambino, all’atto dell’adozione o dell’affidamento abbia un’età tra 6 e 12 anni, il congedo è usufruito nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. 5) Garanzie della stabilità del posto di lavoro Le forme di garanzia previste per la tutela in caso di dimissioni, licenziamento e rientro al lavoro si applicano anche in caso di adozione e affidamento entro 1 anno dall’ingresso del minore in famiglia. In particolare, in caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando. Se sei madre e non hai un lavoro regolare hai diritto a • Sostegno alla Maternità • Assegni • Esenzioni ticket-gratuita’ dei controlli • Congedi e permessi da parte del padre del bambino (congedi, riposi) Esistono ulteriori forme di tutela per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che non hanno diritto all’indennità di maternità o ne hanno diritto in misura inferiore rispetto all’assegno. 1) Assegno di maternità c.d. dello Stato L’assegno ti spetta se: 1) hai un rapporto di lavoro e almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi prima della nascita del bambino (o del suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento), ma non hai raggiunto i requisiti per 26 l’indennità di maternità o questa è di importo inferiore all’assegno 2) ti sei o sei stata licenziata dal lavoro durante la gravidanza e hai almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi prima della nascita del bambino (o del suo inserimento in famiglia) 3) sei disoccupata con indennità per malattia o disoccupazione per aver lavorato almeno 3 mesi, purché tra l’ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) non sia trascorso un periodo di tempo superiore alla durata della prestazione percepita e, comunque, un periodo superiore a 9 mesi L’assegno, il cui importo viene aggiornato ogni anno, spetta in misura intera, se la madre non ha diritto ad un trattamento economico di maternità, ovvero per differenza, nel caso in cui la madre ha diritto ad un trattamento economico di maternità di importo complessivo inferiore rispetto all’importo dell’assegno. L’assegno spetta per ogni figlio nato o adottato/affidato. L’assegno può essere richiesto anche dal padre o altri soggetti che vengano a trovarsi in determinate situazioni. Cosa fare: La domanda va presentata all’Inps di tua residenza Il modulo è disponibile presso l’Inps e sul sito www. inps.it, nella sezione “moduli” 2) Assegno di maternità c.d. del Comune L’assegno dei Comuni di residenza ti spetta se il tuo reddito familiare non supera il tetto previsto dall’ISE e ti trovi nella condizione di: 27 1) madre non lavoratrice per la nascita del figlio, per l’adozione o affidamento preadottivo di minore non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali) 2) madre lavoratrice se non hai diritto all’indennità di maternità dell’INPS oppure alla retribuzione Se hai un trattamento economico di maternità o una retribuzione di importo complessivo inferiore rispetto all’importo dell’assegno, puoi chiedere l’assegno in misura ridotta corrispondente alla differenza. L’assegno spetta per ogni figlio nato o adottato/affidato. Cosa fare: La domanda va presentata al tuo Comune di residenza • non è richiesto alcun requisito contributivo e/o lavorativo • occorre solo autocertificare i requisiti richiesti Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento e vengono pagate dall’Inps secondo la modalità indicata dal richiedente (conto corrente bancario o postale o assegno bancario o postale). 28 FAQ 1)Sono una lavoratrice il cui contratto di lavoro a tempo de- terminato è scaduto da 10 gg.. Il mio ginecologo, oggi stesso, ha attestato che la mia gravidanza presenta complicazioni per cui ogni lavoro mi è sconsigliato. Ho diritto all’autorizzazione all’astensione dal lavoro per complicanze nella gestazione? Sì, la normativa prevede che in caso di complicanze nella gestazione non è richiesta l’attualità di un rapporto di lavoro. L’importante è che tra la cessazione del rapporto e l’insorgere delle complicazioni, attestate con certificato ginecologico, non siano trascorsi più di 60 gg.. 2)Sono una lavoratrice in gravidanza con contratto di collaborazione a progetto. Il mio lavoro consiste nello svolgimento di compiti che considero gravosi e pericolosi per il mio stato. Posso presentare istanza di astensione dal lavoro per ambiente di lavoro/svolgimento di mansioni a rischio? Sì, la riforma della normativa prevede che le lavoratrici iscritte alla gestione separata c/o INPS di cui alla L. 335/95, che non siano iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, non siano pensionate e che versino la contribuzione con l’apposita maggiorazione, hanno diritto anche a questa forma di tutela in caso di svolgimento di attività pericolose per la gravidanza e/o per il periodo successivo al parto. 3)Sono una lavoratrice extracomunitaria in regola con le nor- me sul soggiorno, ho diritto alle tutele previste in caso di maternità? Sì, la normativa prevede un’assoluta equiparazione di trattamento tra lavoratrici italiane, comunitarie ed extracomunitarie. 4)Sono una lavoratrice extracomunitaria non in regola con le norme sul soggiorno, ho diritto alle tutele previste in caso di maternità? La normativa prevede che le immigrate irregolari non possono essere espulse. Qualora si provi l’esistenza di un rapporto 29 di lavoro, si applicano le forme di tutela della maternità come se la lavoratrice fosse stata assunta regolarmente, salvo le ipotesi previste sulla garanzia del posto di lavoro. 5)Sono una lavoratrice in gravidanza assunta con contratto di apprendistato in scadenza che sta per entrare nel periodo d’interdizione dal lavoro prevista dalla legge. Il mio contratto, nonostante la sottoscritta sia a soli 2 mesi dalla data presunta del parto, può regolarmente terminare? No, è prevista la sospensione del rapporto di apprendistato. Al termine del periodo in cui vige il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa, le parti riprendono il rapporto di lavoro portando a conclusione la formazione prevista dal CCNL. 6) Il mio datore di lavoro non ha provveduto ad assumermi con regolare contratto di lavoro. Ho diritto alle tutele previste sulla maternità? Sì, una lavoratrice assunta non regolarmente può recarsi alla D.P.L. e presentare denuncia di quanto accaduto, dimostrando l’esistenza del rapporto di lavoro. Inoltre, dovrà recarsi all’INPS e richiedere il pagamento diretto dell’indennità. 7) Sono una lavoratrice domestica, a quale forme di tutela ho diritto? La lavoratrice domestica, per la natura particolare del rapporto di lavoro, ha diritto solo ad alcune delle tutele previste per la generalità dei lavoratori. Ha diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro, sia all’anticipata che ad una sua estensione, ma ha diritto a percepire l’indennità solo in presenza di determinati requisiti contributivi. Non ha diritto al congedo parentale, ai riposi giornalieri ed al congedo di malattia del figlio. Non può essere licenziata solo nel periodo che decorre dall’inizio della gravidanza, purchè intervenuta nel corso del rapporto, fino alla cessazione del congedo di maternità. Inoltre, le dimissioni presentate non devono essere convalidate dalla Direzione Provinciale del Lavoro. 8) L’azienda per cui lavoravo ha perso il contratto d’appalto per le pulizie ed ha licenziato tutti i lavoratori impiegati, compresa la sottoscritta seppur in gravidanza. E’ legittimo tale comportamento? 30 La normativa prevede la possibilità per il datore di lavoro di licenziare durante il periodo tutelato (dall’accertamento della gravidanza sino al compimento di un anno d’età del bambino) solo in determinati casi: uno di questi è la cessazione dell’attività aziendale, a cui la giurisprudenza ha equiparato la perdita della gestione di un appalto. Pertanto, nel caso in esame, qualora l’azienda non sia nella possibilità di impiegare altrove la lavoratrice, potrà procedere al licenziamento, salvo che il CCNL del settore non preveda il passaggio degli stessi lavoratori della ditta uscente presso la ditta subentrante nell’appalto. 9)Esistono forme di incentivazione per i datori di lavoro al ri- spetto della normativa sulla tutela della maternità? La normativa prevede che in caso di mancato rispetto dei diritti posti a tutela della maternità/paternità, il contravventore venga sanzionato, a volte con sanzioni di tipo penale. Inoltre, per venire incontro alle esigenze delle aziende, è previsto che le ditte con meno di venti dipendenti possano assumere lavoratori a tempo determinato o in somministrazione per sostituire lavoratori assenti perché in congedo, godendo di sgravi contributivi, sino al compimento di un anno di età del bambino o dall’accoglienza del minore adottato o affidato. L’assunzione, salvo diversa previsione del contratto, potrà essere fatta anche in anticipo, sino ad un mese, rispetto all’assenza della lavoratrice/lavoratore in congedo. 10) Sono un padre lavoratore di bambino con handicap grave. La madre del bambino è in congedo parentale, posso io stesso godere del congedo straordinario? Il congedo straordinario per la tutela di un bambino con handicap grave e con età inferiore ai tre anni di vita può essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l’altro genitore fruisca del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio, essendo due situazioni diverse e non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto. 31 Chi ti puo’ aiutare nella maternità Per profili sanitari Consultorio: è un servizio offerto dall’Ausl di Rimini e Riccione in materia di tutela sanitaria, psicologica e sociale della donna, della coppia, della famiglia e dei giovani. Fornisce servizi e consulenze relativi a: • relazioni affettive e sessualità • maternità e paternità consapevoli • contraccezione • applicazione legge n. 194/78 (per l’interruzione volontaria di gravidanza o IVG) • visite e controlli ginecologici • gravidanza • problematiche relative alla menopausa Nel Consultorio familiare operano in equipe ostetriche, medici ginecologi, psicologi, assistenti. Per accedere alle prestazioni correlate alla gravidanza e all’attività di assistenza sociale e psicologica occorre prenotare direttamente presso i Consultori, per le altre prestazioni ci si può rivolgere al CUP. In Consultorio tutti i controlli in gravidanza (visite, analisi, ecografie) sono gratuiti quando prescritti nei periodi stabiliti. Sono gratuiti anche gli esami più specifici necessari in caso di gravidanze a rischio. I Consultori: Rimini Via XXII Settembre, 120 - Scala B - tel. 0541 747604 Riccione Piazza Unità, 10 - tel. 0541 69871 Santarcangelo Piazza Molari, 3 - tel. 0541 326505 32 Villa Verucchio Piazza Borsellino, 17 - tel. 0541 314104 Bellaria Piazza del Popolo, 1 - tel. 0541 327170 Novafeltria Piazza Bramante, 10 - tel. 0541 919640 Cattolica Piazza della Repubblica, 18 - tel. 0541 834228 Morciano Via Arno, 40 - tel. 0541 854421 Coriano Via Fleming, 4 - tel. 0541 668203 Per profili burocratici e dei diritti Direzione provinciale del lavoro Piazzale Cesare Battisti, 20 - tel. 0541 351311 Inps Via Macanno, 25 Rimini - tel. 0541 398111 Patronati ACLI Via Valturio 2, Rimini - tel. 0541 784036 INAS – CISL Via Caduti di Marzabotto, 30 Rimini - tel. 0541 799800 INCA-CGIL Via Caduti di Marzabotto, 30 Rimini - tel 0541 779911 ITAL-UIL Via Verdi, 11 Rimini - tel 0541 780107 Ufficio della Consigliera di Parità provinciale presso Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini Piazzale Bornaccini, 1 - 3° piano - Rimini tel. 0541 363988/363989 33 Servizi PER LEI: Servizi positivi alle donne (Consulenza Mobbing, Mediazione culturale, Psicologica, Legale, immigrazione, Antiviolenza, informativa di strada) Provincia di Rimini - Piazzale Bornaccini, 1 Rimini tel. 0541 363988/89/86 Consigliera Provinciale delegata alle Politiche di genere Provincia di Rimini - Piazzale Bornaccini, 1 3° piano - Rimini - tel. 0541 363988/89/86 Profili socio-Assistenziali Sportello Sociale Professionale Comunale (adulti) Rimini Via Ducale, 7/9 - tel. 0541 704000/704662 Riccione Via Flaminia, 41 - tel. 0541 428908 Sportello Integrato Socio Sanitario dell’Alta Val Marecchia Novafeltria Via Marecchia, 26 - tel. 0541 920917 Centro per le famiglie Rimini Piazzetta dei Servi, 1 - tel. 0541 51551 Santarcangelo Piazzale Esperanto - tel. 0541 624246 Cattolica Piazza della Repubblica, 1 - tel. 0541 961260 Servizi PER LEI vd sopra Casa delle donne - Comune di Rimini P.za Cavour, 8 - tel. 0541 704545 34 Il presente documento ha finalità meramente divulgative e non impegna in alcun modo le amministrazioni scriventi Con questa scheda ci siamo poste l’obiettivo di stimolare l’applicazione completa e l’utilizzo diffuso delle opportunità offerte dalle leggi per il sostegno alla maternità, alla paternità e per il diritto alla cura. Questa scheda n 7 sulla Maternità è stata realizzata con il prezioso supporto della Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini e si rivolge a tutte le donne lavoratrici e non. Il sostegno alla maternità e alla paternità è un diritto universale di cittadinanza, che traccia anche il segno per una svolta culturale alle pari responsabilità. Colpo d’occhio 3/2010 Ufficio della Consigliera di Parità provinciale Consigliera di Parità Info Ufficio della Consigliera di Parità provinciale Provincia di Rimini piazzale Bornaccini, 1 - 3° piano - 47923 Rimini tel. 0541 363988/89/86 fax 0541 363992 [email protected] www.provincia.rimini.it Segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 36