LA MATERNITà - Provincia di Rimini

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LA MATERNITà - Provincia di Rimini
ufficio della consigliera di parità
PROVINCIA di rimini
direzione provinciale del lavoro di rimini
scheda n.7
LA MATERNITà
informativa per madri lavoratrici
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Si ringraziano la Direzione Provinciale del Lavoro
di Rimini, Vittorio De Santis e Pia D’Aloja che hanno
collaborato ai contenuti della scheda, Iscra Venturi
e Laura Capelli per il coordinamento
La tutela della maternità:
informativa per madri lavoratrici e non
VECCHIA TERMINOLOGIA > NUOVA TERMINOLOGIA
Astensione obbligatoriaCongedo di maternità
Congedo di paternità
Astensione facoltativaCongedo parentale
La malattia del figlioCongedo per la malattia
del figlio
Permessi per allattamento
Riposi giornalieri
Lavoratore - Lavoratrice
I dipendenti, compresi
quelli con contratto di
apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di
privati datori di lavoro
nonché i soci lavoratori di
cooperative
Se sei madre lavoratrice hai diritto a:
• congedo di maternità e indennità
• astensione anticipata e/o estesa
• permessi retribuiti per visite prenatali
• informazione
• reintegro nel tuo posto di lavoro
• congedi parentali e indennità
• permessi e riposi per allattamento
• permessi per malattia del figlio
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Il congedo di maternità
E’ l’istituto più importante che tutela la madre lavoratrice e il bambino.
Quando il tuo lavoro non comporta rischi gravosi e
la gravidanza procede regolarmente, il datore di lavoro ha il divieto assoluto di farti lavorare per cinque mesi complessivi e cioè:
1) nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
2) tra la data presunta del parto e la data effettiva
del parto;
3) nei 3 mesi successivi al parto, più i giorni non goduti prima del parto, se il parto avviene in anticipo.
gennaio febbraio
marzo aprile maggio
Il divieto al lavoro per i
giugno
5 mesi descritti è assoluto
luglio
e non può essere aggirato in
agosto
alcun modo; è irrinunciabile
e la sua trasgressione è
settembre
sanzionata penalmente.
ottobre
novembre
dicembre
Questa tutela ti riguarda se sei:
1) lavoratrice dipendente
2) disoccupata, sospesa e assente senza retribuzione da non più di 60 gg dall’inizio disoccupazione, sospensione o assenza
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3) disoccupata, cassaintegrata e in mobilità, con
indennità, anche se sono trascorsi più di 60 gg
dalla fine del lavoro
4) disoccupata in campo artistico, teatrale e cinematografico se hai lavorato negli ultimi 2 anni
con almeno 26 contributi settimanali nei 2 anni
prima del congedo e entro 180 gg dalla fine del
lavoro
5) lavoratrice agricola a tempo determinato, se
hai 51 giornate lavorative nello stesso anno o
nell’anno prima del congedo
6) lavoratrice LSU o APU (attività socialmente utili
o di pubblica utilità)
7) lavoratrice domestica solo se in possesso dei requisiti contributivi
8) lavoratrice iscritta alla gestione separata ex
art. 2, c. 26, L. 335/2005 (ad es. lavoratrice a
progetto, associata in partecipazione, libera
professionista non iscritta ad altra forma previdenziale ecc.), non in pensione, con versamenti
contributivi del 25,72%
9) lavoratrice iscritta ad una delle gestioni per i
lavoratori autonomi (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali artigiane, commercianti)
10) libera professionista iscritta ad un ente di previdenza, del Dlgs 151 del 2001
L’Indennità di maternità (retribuzione) che percepirai:
Se sei:
lavoratrice dipendente durante il congedo obbligatorio: avrai un’indennità dell’80% sulla retribuzione media giornaliera dell’ultimo mese d i lavoro,
salvo miglior trattamento previsto dal CCNL.
lavoratrice domestica: percepirai l’indennità solo
se hai alcuni requisiti contributivi:
a) nei 24 mesi prima del periodo di assenza hai (o
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ti sono dovuti) 52 contributi settimanali, anche da
altri settori
b) in alternativa, nei 12 mesi precedenti il congedo
obbligatorio, hai (o ti sono dovuti) almeno 26 contributi settimanali, anche relativi a settori diversi
lavoratrice iscritta alla gestione separata, ex art.
2, c. 26, L. 335/2005: usufruirai dell’80% di 1/365
del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.
lavoratrice autonoma: godrai di un’indennità pari
all’80% della retribuzione convenzionale, senza
l’obbligo di astenerti dal lavoro.
Le libere professioniste, con previdenza, hanno
diritto ad un’indennità di maternità indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro, per i 2
mesi prima e per i 3 mesi dopo il parto mentre le
lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla gestione
separata, le libere professioniste non iscritte ad altra previdenza, devono astenersi dallo svolgimento
dell’attività lavorativa.
Cosa fare:
• La domanda va presentata, prima dell’inizio del
congedo, agli uffici INPS di residenza o domicilio,
al datore di lavoro o al committente o associante.
Oppure tramite i patronati.
I moduli si trovano agli uffici INPS e sul sito www.
inps.it sez. moduli
• Prima dell’inizio del periodo di congedo/divieto
di lavoro devi consegnare al datore di lavoro e
all’INPS (o altro ente) il certificato medico con la
data presunta del parto
• Dopo 30 gg devi portare il certificato di nascita
del bambino o un dichiarazione sostitutiva
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Il congedo di maternità è flessibile
Come lavoratrice dipendente o lavoratrice iscritta
alla Gestione separata hai facoltà:
• di rimanere al lavoro fino ad 1 mese prima la
data presunta del parto
• di astenerti dal lavoro fino a 4 mesi dopo il parto
Solo se
• il ginecologo del SSN ed il medico competente,
nel caso di datore di lavoro obbligato alla sorveglianza sanitaria, attestino che non comporta
rischi né per te né per il nascituro
• non ci sia provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro della Direzione Provinciale del
Lavoro
Cosa fare:
Devi fare apposita domanda al datore di lavoro ed
all’INPS, con le certificazioni sanitarie richieste, acquisite non oltre il 7° mese di gravidanza.
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L’interruzione della gravidanza
L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, può essere trattata come malattia o come
parto a seconda del periodo trascorso dall’inizio
della gravidanza sino all’evento aborto.
• Se l’interruzione avviene prima del 180° giorno
dall’inizio della gestazione, troverà applicazione
la norma della malattia, “malattia determinata da
gravidanza”
• Se l’interruzione avviene oltre il 180° giorno,
l’evento sarà considerato come parto e la lavoratrice, previa domanda all’INPS, avrà diritto
all’astensione dal lavoro per i 3 mesi successivi,
con la relativa tutela economica
In caso di interruzione della gravidanza oltre il 180 °
giorno di gestazione, allo stato attuale della normativa, non è possibile rientrare al lavoro.
La tutela si applica anche se sei collaboratrice a progetto, e, nel caso di interruzione equiparata al parto,
potrai beneficiare della proroga del contratto.
Se sei lavoratrice autonoma ti viene pagata un’indennità per 30 giorni in caso di interruzione della gravidanza tra il 3° mese e il 180° giorno di gestazione.
Estensione del periodo di interdizione
dal lavoro (astensione anticipata e estesa)
Per tutto il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di
vita del bambino esistono misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici.
In determinate situazioni, il periodo d’interdizione
dal lavoro dovrà essere anticipato al momento della
scoperta della gravidanza ed in altri casi esteso.
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Potrai richiedere l’astensione anticipata per i seguenti motivi:
a) si presentano gravi complicanze della gravidanza o malattie pregresse che potrebbero aggravarsi a causa della gravidanza stessa, attestate
con certificazione sanitaria
b) le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla tua salute e del bambino
c) svolgi lavori gravosi o pregiudizievoli
Nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c), il datore di lavoro
dovrà:
1) valutare i rischi presenti in azienda ed informarti
2) adottare misure di prevenzione e protezione idonee ad eliminare ogni situazione di pericolo: modificare temporaneamente le condizioni lavorative o l’orario, spostarti al reparto o alla mansione
non a rischio
3) in caso non si possano adottare altre misure,
avviare l’apposita procedura per anticipare o posticipare il congedo di maternità (procedura che
potrai comunque attivare anche tu)
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Come fare per estendere il congedo:
Dovrai presentare istanza alla D.P.L. (Direzione
Provinciale del Lavoro)-Servizio Politiche del Lavoro:
1) per l’ipotesi di cui alla lettera a), alla D.P.L. di tua
residenza o domicilio
2) per l’ipotesi di cui alle lettere b) e c), alla D.P.L.
competente per sede aziendale d’impiego
I moduli si trovano sul sito: www.lavoro.gov.it/lavoro/dpl/rn, sez. modulistica.
Documenti necessari:
Per ottenere il provvedimento d’interdizione dal lavoro:
in caso di complicanze della gestazione o in presenza di malattie pregresse sono necessari:
• domanda in carta semplice, con esatte informazioni: ad es. denominazione datore di lavoro, data
di assunzione, luogo d’impiego, data scadenza
contratto
• certificato medico di gravidanza con le tue generalità, data delle ultime mestruazioni, data presunta
del parto, motivazione e precisazione del periodo, secondo il ginecologo, per il quale si chiede
l’astensione anticipata dal lavoro
in caso di lavori gravosi o pregiudizievoli:
Tu o il tuo datore di lavoro dovete presentare:
• domanda in carta semplice, con determinate informazioni: ad es. denominazione datore di lavoro, data di assunzione, luogo d’impiego, mansioni
svolte, data scadenza contratto
• certificato medico di gravidanza con generalità, data
delle ultime mestruazioni, data presunta del parto
• dichiarazione del datore di lavoro sul tipo di pericolo collegato alla mansione e/o sull’ambiente
di lavoro, e l’impossibilità, con le motivazioni, di
modificare la situazione lavorativa
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In alcune ipotesi, il divieto di lavoro
per le lavoratrici riguarderà anche
il periodo sino ai 7 mesi di vita
del bambino
Potrai chiedere l’Interdizione post-partum cioè di
prolungare fino al 7° mese l’assenza dal lavoro.
Nell’impossibilità di adottare misure di prevenzione e protezione, il tuo Datore di lavoro o tu dovrete
attivarvi affinché la D.P.L. disponga l’interdizione
c.d. post-partum, sino ai 7 mesi d’età del bambino.
Chi può fare domanda:
Puoi fare domanda se sei lavoratrice subordinata,
anche socia di cooperativa, lavoratrice iscritta alla
gestione separata c/o INPS di cui alla L. 335/95, non
iscritta ad altra previdenza obbligatoria, non pensionata e se hai versato la contribuzione con l’apposita maggiorazione; collaboratrice a progetto e
categorie assimilate, associata in partecipazione,
libera professionista e collaboratrice occasionale di
cui all’art. 61, 2°c., Dlgs 276/2003, etc.
• Se sei lavoratrice a progetto e categorie assimilate: hai diritto alla sospensione e proroga della
del rapporto di lavoro per 180 gg, salvo più favorevole disposizione del contratto
• Se sei libera professionista: puoi avvalerti della
tutela solo per gravi complicanze nella gestazione
o in caso di pregresse malattie
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L’indennità che percepirai
Nei periodi di estensione del divieto di lavoro fino
al 7° mese, hai diritto alle indennità economiche
previste per l’interdizione obbligatoria dal lavoro di
cui all’art. 16 del Dlgs 151/2001, cioè l’80% della
retribuzione media globale giornaliera dell’ultimo
mese di lavoro, salvo miglior trattamento previsto
dal CCNL. In alcuni casi è previsto il 100%, ad es. nel
settore pubblico.
In caso di
interdizione anticipata
o posticipata dal lavoro per
mansione/ambiente di lavoro a
rischio, è necessaria l’attualità del
rapporto di lavoro, poichè i fattori di
rischio derivano dal lavoro. Pertanto,
in caso di legittima fine del rapporto
verrà meno anche il diritto a
percepire l’indennità
Il diritto all’informazione
(art. 11, Dlgs 151/2001)
Ogni lavoratrice ha il diritto ad essere informata sui
rischi del luogo di lavoro, in special modo se in gravidanza: è fondamentale avvisare il proprio datore
di lavoro mediante consegna di apposita certificazione medica del proprio stato.
Il datore di lavoro dovrà subito:
• verificare se le mansioni da te svolte o se l’ambiente in cui operi comportano gravi rischi per la
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salute tua, del nascituro o del bambino (valutazione del rischio ai sensi del Dlgs 81/2008)
• informare dei risultati della verifica te ed i rappresentanti per la sicurezza
• predisporre conseguenti misure di protezione e di
prevenzione, modificando le mansioni/condizioni
di lavoro o ottenendo dalla D.P.L. l’autorizzazione all’allontanamento dal lavoro della lavoratrice
(c.d. astensione anticipata o posticipata dal lavoro)
Se il tuo
datore di lavoro non
si attiva, se ritieni rischiosa
la tua condizione lavorativa, puoi
rivolgerti alla D.P.L. per ottenere tutela ed
il provvedimento di astensione dal lavoro.
Tali adempimenti sono un dovere per il
datore di lavoro, che dovrà procedere
all’informazione e formazione delle
lavoratrici sin dal momento
dell’assunzione
I principali fattori di rischio
La normativa stabilisce il divieto di impiego delle lavoratrici in maternità in lavori pericolosi, faticosi ed
insalubri per la presenza di agenti fisici, chimici e
biologici, processi industriali, movimenti e posture,
fatica psico-fisica nell’organizzazione del lavoro.
Tali rischi sono elencati negli allegati A, B e C del
Dlgs 151 del 2001.
Alcune situazioni che comportano un sicuro pericolo sono:
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1) lavoro svolto in piedi per oltre la metà dell’orario di lavoro
2) lavoro che comporta un pericolo di caduta perché svolto su scale o impalcature
3) impiego di mezzi di trasporto (aerei, treni, automobili, ecc.)
4) utilizzo di agenti chimici quali ad es. detersivi,
colle, vernici
5) esposizione a fonti importanti di rumore o di radiazioni
6) lavori svolti a contatto con personale potenzialmente portatore di malattie infettive: lavoro di
assistenza dei malati, cura dei bambini nelle
scuole d’infanzia
7) movimentazione manuale di carichi, trasporto e
sollevamento di pesi
Tali fattori di rischio possono comportare l’interdizione anticipata dal lavoro e l’astensione sino ai 7
mesi del bambino.
Il lavoro notturno è vietato dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno d’età del
bambino. Non sei obbligata a prestare lavoro notturno
fino al compimento del 3° anno di vita del bambino.
Le lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti devono astenersi dal lavoro per tutta la durata effettiva
dell’allattamento.
La garanzia della stabilità
del posto di lavoro
Divieto di licenziamento
La normativa italiana prevede limiti ai poteri del datore di lavoro di licenziamento, di sospensione e di
modifica del rapporto di lavoro. Quindi:
1) Non puoi essere licenziata dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno
d’età del bambino
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Le uniche eccezioni riguardano i licenziamenti motivati:
a) per giusta causa derivante da una colpa grave di
te lavoratrice
b) cessazione dell’attività dell’azienda
c) ultimazione del lavoro per cui sei stata assunta
d) scadenza del termine in caso di assunzione con
contratto a tempo determinato
e) esito negativo del periodo di prova: dovrai comunque poter effettuare tale periodo
Sei quindi tutelata contro eventuali discriminazioni
per lo stato di gravidanza e maternità.
Il divieto di licenziamento prende effetto con l’esibizione del certificato medico attestante la gravidanza al proprio datore di lavoro anche dopo il licenziamento.
Il licenziamento è illegittimo anche se il datore di
lavoro non conosce le condizioni della dipendente e
è radicalmente nullo. Il datore di lavoro potrà essere sanzionato.
Se sei una lavoratrice domestica, ai sensi dell’art.
24 del CCNL del settore, non puoi essere licenziata
dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel
corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione
del periodo d’astensione obbligatoria dal lavoro, se
non per giusta causa.
2) Se ti dimetti dal lavoro durante la
gravidanza e fino al compimento di un
anno d’età del bambino devi seguire
un particolare meccanismo di conferma per verificare che sia tua la volontà
di dimetterti e licenziarti
Dovrai andare alla D.P.L. per confermare
la tua volontà di mettere fine al rapporto
di lavoro.
Solo dopo, la D. P.L. rilascerà il provvedimento di convalida o, in ipotesi di irregola15
rità, farà intervenire il Servizio Ispezione del Lavoro.
Questo per tutelarti dalle pressioni illegittime che ti
portino a licenziarti aldilà delle tue intenzioni.
Le dimissioni delle lavoratrici domestiche non necessitano di convalida della D.P.L.
Anche la risoluzione del rapporto di lavoro frutto di accordi consensuali è sottoposta a convalida della D.P.L.
3) Nel 1°anno di vita del bambino hai il diritto anche:
• al rientro nella unità produttiva dove eri prima
della maternità o in altra nello stesso Comune
• al lavoro con le stesse mansioni o con mansioni
equivalenti
• ai miglioramenti delle condizioni di lavoro intervenute durante il congedo, i permessi e i riposi
Congedo di paternità
Anche il padre del bambino ha diritto al congedo e
all’astensione dal lavoro, in sostituzione al congedo di maternità, nel caso:
• morte e grave infermità della madre
• abbandono
• affidamento esclusivo del bambino al padre
In caso di adozione e affido spetta al padre, in alternativa alla madre quando lei non voglia accedervi, lo
stesso diritto al congedo con
le relative indennità previste.
Il padre ha diritto di usufruire
del congedo parentale, dei riposi giornalieri, dei riposi e
permessi per i figli con handicap grave e del congedo per
malattia del figlio.
Al padre lavoratore in congedo
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spetta la tutela prevista per il licenziamento, per
le dimissioni e quella relativa al diritto al rientro ed
alla conservazione del posto.
Il congedo parentale
Nei primi 8 anni del bambino, padre e madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal
lavoro per un periodo complessivo non superiore
ai 10 mesi:
1) puoi quindi, come madre lavoratrice, trascorso il
periodo di interdizione c.d obbligatoria, eventualmente estesa, assentarti dal lavoro fino a 6 mesi
consecutivi o frazionati
2) il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, può
astenersi dal lavoro fino a 6 mesi consecutivi o
frazionati
3) in caso di un solo genitore, il periodo non potrà
essere più di 10 mesi
Quando il padre usufruisce del congedo per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi,
il limite complessivo dei congedi parentali è elevato
a 11 mesi; il limite del padre lavoratore si eleva a 7.
I congedi parentali di padre e madre possono essere
usati anche contemporaneamente; il padre anche
utilizzarli nei mesi di astensione post partum o durante i riposi per allattamento della madre.
Il congedo parentale spetta al genitore anche qualora l’altro non ne abbia diritto.
Cosa fare:
Tu o il padre del bambino dovete presentare apposita domanda all’INPS ed al datore di lavoro:
• non dovrà essere addotta alcuna motivazione
• dovrai dare informazioni sulla nascita e sui congedi
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già goduti da entrambi i genitori per lo stesso figlio
• dovrai presentare la domanda con 15 gg di preavviso, con modalità e criteri definiti dai CCNL
La modulistica è reperibile presso gli uffici INPS e
sul sito www.inps.it sez. moduli.
Indennità
I genitori in congedo parentale beneficiano di un’indennità
pari al 30% della retribuzione
media giornaliera o della retribuzione convenzionale, per un
periodo massimo, complessivo
tra i genitori, di 6 mesi entro il
3° anno d’età del bambino.
In caso di superamento dei
6 mesi e dai 3 fino agli 8 anni
del bambino, l’indennità spetta
a condizione che il reddito del
genitore richiedente non superi
2,5 volte la pensione minima.
In caso di parto gemellare vengono generalmente
riconosciuti per ogni figlio i 10/11 mesi di congedo.
Nel caso di un figlio con handicap grave, accertato secondo quanto prevede la legge 104 del 1992,
il congedo parentale della lavoratrice madre o del
padre, si estende sino ai 3 anni d’età del minore,
salvo che lo stesso non sia ricoverato a tempo pieno
in strutture specializzate.
Le lavoratrici/tori iscritti alla gestione separata c/o
INPS, non iscritti ad altra previdenza obbligatoria e
non in pensione, possono avere un congedo parentale di 3 mesi entro il 1° anno del bambino.
Le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale per 3 mesi entro il 1° anno di vita del
bambino e con l’obbligo di astensione dal lavoro; al
contrario non possono i padri lavoratori autonomi.
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I controlli prenatali
Se sei lavoratrice hai diritto a permessi retribuiti
per esami prenatali, accertamenti clinici e visite
mediche specialistiche, nell’orario di lavoro.
Cosa fare:
• devi presentare al tuo datore di lavoro un apposita
domanda
• devi portare dopo la visita la documentazione con
data e orario dell’esame fatto
Le ore di assenza per esami prenatali vengono retribuite normalmente ed hanno lo stesso trattamento
della “malattia dovuta a gravidanza”.
Permessi e riposi giornalieri
Permessi ad assentarsi dal posto di lavoro
1) Riposi giornalieri per allattamento
Se sei lavoratrice subordinata assicurata all’INPS, ad esclusione delle lavoratrici a domicilio, delle
lavoratrici domestiche, delle lavoratrici sospese o
assenti dal lavoro senza retribuzione e delle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’INPS, hai
diritto alle c.d. pause di allattamento.
Nel 1° anno del bambino, sono previsti 2 periodi di
riposo, della durata di un’ora ciascuno, cumulabili
durante la giornata.
Sarà 1 quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Se fruisci dell’asilo nido o di altra struttura idonea
la dura dei permessi è di mezz’ora ciascuno.
Il diritto alle pause è riconosciuto anche al padre
lavoratore nei seguenti casi:
1) quando i figli siano affidati solo al padre (come nel
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caso di decesso o grave infermità della madre)
2) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente
che non se ne avvale
3) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente e cioè lavoratrice autonoma o casalinga
Il diritto non è riconosciuto se la madre è in congedo di maternità o in congedo parentale.
Nel caso di parto plurimo, i periodi sono raddoppiati, con estensione del diritto al padre.
Il datore di lavoro e la madre o il padre devono concordare i riposi durante la giornata lavorativa. In
caso di disaccordo, la distribuzione dei riposi sarà
determinata dalla D.P.L.
Il diritto ai riposi
per allattamento è
irrinunciabile e non può
essere sostituito da
nessuna indennità
Per le ore di riposo per allattamento, la madre o il padre lavoratore percepiranno un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi
medesimi, anticipata dal proprio datore di lavoro.
Cosa fare:
• nel caso del padre lavoratore, dovrà essere presentata istanza all’INPS territorialmente competente
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• negli altri casi, è sufficiente presentarla al proprio
datore di lavoro
2) Riposi e permessi per figli con handicap grave
La madre o il padre hanno diritto:
1) a prolungare il congedo parentale fino al compimento del 3° anno di età del bambino
2) a 1/2 ore di permesso giornaliero retribuito, in alternativa, fino al 3° anno del bambino
3) a 3 giorni di permessi mensili retribuiti, frazionabili in ore, da utilizzare anche continuativamente,
oltre il 3° anno del bambino e fino ai 18 anni. Non
sono cumulabili con quelli del mese successivo
I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore
lavoratore anche quando l’altro genitore non ne ha
diritto, non possono essere utilizzati dai due genitori contemporaneamente.
I riposi e i permessi possono essere cumulati con
il congedo parentale e il congedo per malattia del
figlio.
Se un genitore gode del congedo parentale, l’altro
può avere diritto nello stesso periodo, ai permessi
mensili per i figli disabili, non nella stessa giornata.
La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e
ai congedi anche ai genitori adottivi e agli affidatari.
Sono previste agevolazioni anche per i genitori di figli maggiorenni con handicap grave.
3) Congedo per la malattia del figlio
In caso di malattia del figlio, entrambi i genitori,in
alternanza, hanno diritto di astenersi dal lavoro:
1) fino a 3 anni di età del bambino senza limiti temporali
2) da 3 anni a 8 anni di età del bambino nel limite
di 5 giorni lavorativi l’anno per ciascun genitore
(complessivamente 10 giorni, non sono trasferibili ad un solo genitore)
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Cosa fare:
Occorre presentare
• certificazione medica rilasciata
da uno specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato
• autocertificare che l’altro genitore non sia in astensione negli stessi giorni e per lo
stesso motivo
Fino a 3 anni di età del figlio può essere prevista una
retribuzione a seconda del CCNL del settore.
Nel caso di malattia del bambino con ricovero ospedaliero, a richiesta del genitore è possibile interrompere il decorso delle ferie in godimento per la
relativa durata.
E’ vietato al datore di lavoro controllare lo stato di
malattia del figlio.
Adozioni e affidi
Se hai adottato un bambino ti spetta un congedo per
un periodo massimo di 5 mesi, dal giorno dell’effettivo ingresso del minore in famiglia o prima in
caso di adozione internazionale per i periodi di tua
permanenza all’estero.
Se non richiedi il congedo di maternità, hai comunque diritto per il periodo di permanenza all’estero a
un congedo non retribuito e senza indennità.
Nel caso di affidamento di minore, il congedo può
essere fruito per massimo 3 mesi entro i 5° mese
dall’inizio dell’affidamento.
1) Congedo di maternità
Il periodo di congedo, sia in caso di adozione nazionale che internazionale, è riconosciuto a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione; spetta
anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore
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raggiunga la maggiore età.
La disciplina sopra richiamata si applica anche
nell’affidamento preadottivo.
In caso di affidamento non preadottivo, c.d. affidamento provvisorio, il periodo di congedo sarà pari
a 3 mesi, che potranno essere fruiti anche in modo
frazionato, entro i 5 mesi dalla data di affidamento
del minore alla lavoratrice.
Durante i periodi di congedo, se sei lavoratrice dipendente percepirai un’indennità pari all’80% della
retribuzione giornaliera percepita nell’ultimo mese
di lavoro.
Cosa fare:
La documentazione da presentare direttamente
all’INPS o tramite patronati in allegato all’istanza:
In caso di adozioni/affidamenti nazionali:
• copia del provvedimento di adozione/affidamento
• copia del documento dell’autorità competente da
cui risulti la data di effettivo ingresso del minore
in famiglia
In caso di adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:
• copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del
minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
• copia del decreto di trascrizione nel registro di
stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione in caso di provvedimento straniero di adozione
• certificazione dell’ente autorizzato a curare la
procedura di adozione che attesta la durata di tali
periodi in caso di periodi di permanenza all’estero
2) In caso di affidamenti non preadottivi
• copia del provvedimento dell’autorità competente
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con la data di effettivo ingresso del minore in famiglia
Se sei lavoratrice iscritta alla gestione separata
con almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità, con contribuzione anche per la maternità (0,72%), non iscritta ad
altra gestione pensionistica obbligatoria, non pensionata, hai diritto ad un’indennità per un periodo
di astensione da lavoro pari a 3 mesi.
L’indennità pari, all’80% del reddito giornaliero prodotto nei 12 mesi precedenti la data di ingresso del
minore in famiglia, viene pagata per i 3 mesi successivi se in minore:
1) non ha superato i 6 anni di età al momento
dell’adozione/affidamento nazionale
2) non ha compiuto i 18 anni in caso di adozione/affidamento preadottivo internazionale l’indennità
Se sei lavoratrice iscritta ad una gestione per i lavoratori autonomi hai diritto all’indennità per 3 mesi.
L’indennità, pari all’80% della retribuzione convenzionale giornaliera, viene pagata per i 3 mesi successivi alla data di effettivo ingresso in famiglia del
minore alle condizioni di cui sopra.
L’indennità non spetta ai padri lavoratori autonomi.
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3) Congedo parentale
I genitori adottivi o affidatari lavoratori dipendenti
assicurati all’INPS per la maternità (esclusi i lavoratori a domicilio, gli addetti a servizi domestici e
familiari-colf e badanti- i sospesi o assenti dal lavoro senza retribuzione), analogamente ai genitori
biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi 8 anni dall’ingresso del minore nel nucleo
familiare, non oltre il compimento dei 18 anni.
L’indennità economica è pari al 30% della retribuzione per un periodo complessivo massimo di sei
mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso
del minore in famiglia
Se sei collaboratrice a progetto, coordinata e continuativa presso la P.A. o titolare di assegni di ricerca iscritta alla gestione separata e versi contributo anche per la maternità, hai diritto ad un congedo di 3 mesi purché:
1) non tu sia né iscritta anche ad altra gestione pensionistica obbligatoria né pensionata
2) sia in possesso di 3 mesi di contributi accreditati
nei 12 mesi prima dell’inizio del congedo
L’indennità, pari al 30% del reddito giornaliero prodotto nei 12 mesi precedenti, è pagata per un periodo di congedo di 3 mesi, continuativi o frazionati,
entro il 1° anno dall’ingresso in famiglia del minore.
Cosa fare:
Dovrai presentare domanda al tuo committente e
all’Inps di residenza (o domicilio) necessariamente prima o il giorno stesso dell’inizio del periodo di
congedo parentale; se non rispetti i termini, perderai il diritto all’indennità per i giorni precedenti
alla presentazione della domanda.
4) Riposi e permessi
Il diritto ai riposi giornalieri per allattamento è rico25
nosciuto entro il 1°anno del bambino.
Qualora il bambino, all’atto dell’adozione o dell’affidamento abbia un’età tra 6 e 12 anni, il congedo è
usufruito nei primi 3 anni dall’ingresso del minore
nel nucleo familiare.
5) Garanzie della stabilità del posto di lavoro
Le forme di garanzia previste per la tutela in caso
di dimissioni, licenziamento e rientro al lavoro si
applicano anche in caso di adozione e affidamento
entro 1 anno dall’ingresso del minore in famiglia.
In particolare, in caso di adozione internazionale,
il divieto opera dal momento della comunicazione
della proposta di incontro con il minore adottando.
Se sei madre e non hai un lavoro
regolare hai diritto a
• Sostegno alla Maternità
• Assegni
• Esenzioni ticket-gratuita’ dei controlli
• Congedi e permessi da parte del padre del bambino (congedi, riposi)
Esistono ulteriori forme di tutela per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in
possesso della carta di soggiorno o del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che
non hanno diritto all’indennità di maternità o ne hanno diritto in misura inferiore rispetto all’assegno.
1) Assegno di maternità c.d. dello Stato
L’assegno ti spetta se:
1) hai un rapporto di lavoro e almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18
mesi prima della nascita del bambino (o del suo
inserimento in famiglia, nel caso di adozione o
affidamento), ma non hai raggiunto i requisiti per
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l’indennità di maternità o questa è di importo inferiore all’assegno
2) ti sei o sei stata licenziata dal lavoro durante la
gravidanza e hai almeno 3 mesi di contribuzione
nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi prima
della nascita del bambino (o del suo inserimento
in famiglia)
3) sei disoccupata con indennità per malattia o disoccupazione per aver lavorato almeno 3 mesi,
purché tra l’ultimo giorno di godimento della
prestazione e la data del parto (o dell’ingresso
in famiglia del minore adottato/affidato) non sia
trascorso un periodo di tempo superiore alla durata della prestazione percepita e, comunque, un
periodo superiore a 9 mesi
L’assegno, il cui importo viene aggiornato ogni
anno, spetta in misura intera, se la madre non ha
diritto ad un trattamento economico di maternità,
ovvero per differenza, nel caso in cui la madre ha
diritto ad un trattamento economico di maternità di
importo complessivo inferiore rispetto all’importo
dell’assegno.
L’assegno spetta per ogni figlio nato o adottato/affidato.
L’assegno può essere richiesto anche dal padre o
altri soggetti che vengano a trovarsi in determinate
situazioni.
Cosa fare:
La domanda va presentata all’Inps di tua residenza
Il modulo è disponibile presso l’Inps e sul sito www.
inps.it, nella sezione “moduli”
2) Assegno di maternità c.d. del Comune
L’assegno dei Comuni di residenza ti spetta se il tuo
reddito familiare non supera il tetto previsto dall’ISE
e ti trovi nella condizione di:
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1) madre non lavoratrice per la nascita del figlio,
per l’adozione o affidamento preadottivo di minore non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di
adozioni o affidamenti internazionali)
2) madre lavoratrice se non hai diritto all’indennità
di maternità dell’INPS oppure alla retribuzione
Se hai un trattamento economico di maternità o una
retribuzione di importo complessivo inferiore rispetto all’importo dell’assegno, puoi chiedere l’assegno
in misura ridotta corrispondente alla differenza.
L’assegno spetta per ogni figlio nato o adottato/affidato.
Cosa fare:
La domanda va presentata al tuo Comune di residenza
• non è richiesto alcun requisito contributivo e/o lavorativo
• occorre solo autocertificare i requisiti richiesti
Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro,
vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione
o affidamento e vengono pagate dall’Inps secondo
la modalità indicata dal richiedente (conto corrente
bancario o postale o assegno bancario o postale).
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FAQ
1)Sono una lavoratrice il cui contratto di lavoro a tempo de-
terminato è scaduto da 10 gg.. Il mio ginecologo, oggi stesso, ha attestato che la mia gravidanza presenta complicazioni per cui ogni lavoro mi è sconsigliato.
Ho diritto all’autorizzazione all’astensione dal lavoro per
complicanze nella gestazione?
Sì, la normativa prevede che in caso di complicanze nella gestazione non è richiesta l’attualità di un rapporto di
lavoro. L’importante è che tra la cessazione del rapporto
e l’insorgere delle complicazioni, attestate con certificato
ginecologico, non siano trascorsi più di 60 gg..
2)Sono una lavoratrice in gravidanza con
contratto di collaborazione a progetto. Il mio lavoro consiste nello svolgimento di compiti che considero gravosi e pericolosi per
il mio stato. Posso presentare istanza di astensione dal
lavoro per ambiente di lavoro/svolgimento di mansioni a
rischio?
Sì, la riforma della normativa prevede che le lavoratrici iscritte alla gestione separata c/o INPS di cui alla L.
335/95, che non siano iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, non siano pensionate e che versino la
contribuzione con l’apposita maggiorazione, hanno diritto
anche a questa forma di tutela in caso di svolgimento di
attività pericolose per la gravidanza e/o per il periodo
successivo al parto.
3)Sono una lavoratrice extracomunitaria in regola con le nor-
me sul soggiorno, ho diritto alle tutele previste in caso di
maternità?
Sì, la normativa prevede un’assoluta equiparazione di
trattamento tra lavoratrici italiane, comunitarie ed extracomunitarie.
4)Sono una lavoratrice extracomunitaria non in regola con le
norme sul soggiorno, ho diritto alle tutele previste in caso
di maternità?
La normativa prevede che le immigrate irregolari non possono essere espulse. Qualora si provi l’esistenza di un rapporto
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di lavoro, si applicano le forme di tutela della maternità come
se la lavoratrice fosse stata assunta regolarmente, salvo le
ipotesi previste sulla garanzia del posto di lavoro.
5)Sono una lavoratrice in gravidanza assunta con contratto di
apprendistato in scadenza che sta per entrare nel periodo
d’interdizione dal lavoro prevista dalla legge. Il mio contratto, nonostante la sottoscritta sia a soli 2 mesi dalla data
presunta del parto, può regolarmente terminare?
No, è prevista la sospensione del rapporto di apprendistato. Al termine del periodo in cui vige il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa, le parti riprendono il
rapporto di lavoro portando a conclusione la formazione
prevista dal CCNL.
6) Il mio datore di lavoro non ha provveduto ad assumermi con
regolare contratto di lavoro. Ho diritto alle tutele previste
sulla maternità?
Sì, una lavoratrice assunta non regolarmente può recarsi alla D.P.L. e presentare denuncia di quanto accaduto,
dimostrando l’esistenza del rapporto di lavoro. Inoltre,
dovrà recarsi all’INPS e richiedere il pagamento diretto
dell’indennità.
7) Sono una lavoratrice domestica, a quale forme di tutela ho
diritto?
La lavoratrice domestica, per la natura particolare del
rapporto di lavoro, ha diritto solo ad alcune delle tutele previste per la generalità dei lavoratori. Ha diritto
all’astensione obbligatoria dal lavoro, sia all’anticipata
che ad una sua estensione, ma ha diritto a percepire l’indennità solo in presenza di determinati requisiti contributivi. Non ha diritto al congedo parentale, ai riposi giornalieri ed al congedo di malattia del figlio. Non può essere
licenziata solo nel periodo che decorre dall’inizio della
gravidanza, purchè intervenuta nel corso del rapporto,
fino alla cessazione del congedo di maternità. Inoltre, le
dimissioni presentate non devono essere convalidate dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
8) L’azienda per cui lavoravo ha perso il contratto d’appalto
per le pulizie ed ha licenziato tutti i lavoratori impiegati,
compresa la sottoscritta seppur in gravidanza. E’ legittimo
tale comportamento?
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La normativa prevede la possibilità per il datore di lavoro
di licenziare durante il periodo tutelato (dall’accertamento della gravidanza sino al compimento di un anno d’età
del bambino) solo in determinati casi: uno di questi è la
cessazione dell’attività aziendale, a cui la giurisprudenza ha equiparato la perdita della gestione di un appalto.
Pertanto, nel caso in esame, qualora l’azienda non sia
nella possibilità di impiegare altrove la lavoratrice, potrà
procedere al licenziamento, salvo che il CCNL del settore
non preveda il passaggio degli stessi lavoratori della ditta
uscente presso la ditta subentrante nell’appalto.
9)Esistono forme di incentivazione per i datori di lavoro al ri-
spetto della normativa sulla tutela della maternità?
La normativa prevede che in caso di mancato rispetto
dei diritti posti a tutela della maternità/paternità, il contravventore venga sanzionato, a volte con sanzioni di tipo
penale. Inoltre, per venire incontro alle esigenze delle
aziende, è previsto che le ditte con meno di venti dipendenti possano assumere lavoratori a tempo determinato
o in somministrazione per sostituire lavoratori assenti
perché in congedo, godendo di sgravi contributivi, sino
al compimento di un anno di età del bambino o dall’accoglienza del minore adottato o affidato. L’assunzione, salvo
diversa previsione del contratto, potrà essere fatta anche
in anticipo, sino ad un mese, rispetto all’assenza della lavoratrice/lavoratore in congedo.
10) Sono un padre lavoratore di bambino con handicap grave.
La madre del bambino è in congedo parentale, posso io
stesso godere del congedo straordinario?
Il congedo straordinario per la tutela di un bambino con
handicap grave e con età inferiore ai tre anni di vita può
essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in
cui l’altro genitore fruisca del congedo di maternità o del
congedo parentale per il medesimo figlio, essendo due
situazioni diverse e non contemporaneamente tutelabili
tramite l’utilizzazione di un solo istituto.
31
Chi ti puo’ aiutare nella maternità
Per profili sanitari
Consultorio: è un servizio offerto dall’Ausl di Rimini
e Riccione in materia di tutela sanitaria, psicologica
e sociale della donna, della coppia, della famiglia e
dei giovani.
Fornisce servizi e consulenze relativi a:
• relazioni affettive e sessualità
• maternità e paternità consapevoli
• contraccezione
• applicazione legge n. 194/78 (per l’interruzione
volontaria di gravidanza o IVG)
• visite e controlli ginecologici
• gravidanza
• problematiche relative alla menopausa
Nel Consultorio familiare operano in equipe ostetriche, medici ginecologi, psicologi, assistenti.
Per accedere alle prestazioni correlate alla gravidanza e all’attività di assistenza sociale e psicologica
occorre prenotare direttamente presso i Consultori,
per le altre prestazioni ci si può rivolgere al CUP.
In Consultorio tutti i controlli in gravidanza (visite,
analisi, ecografie) sono gratuiti quando prescritti nei
periodi stabiliti. Sono gratuiti anche gli esami più
specifici necessari in caso di gravidanze a rischio.
I Consultori: Rimini
Via XXII Settembre, 120 - Scala B - tel. 0541 747604
Riccione
Piazza Unità, 10 - tel. 0541 69871
Santarcangelo
Piazza Molari, 3 - tel. 0541 326505
32
Villa Verucchio
Piazza Borsellino, 17 - tel. 0541 314104
Bellaria
Piazza del Popolo, 1 - tel. 0541 327170
Novafeltria
Piazza Bramante, 10 - tel. 0541 919640
Cattolica
Piazza della Repubblica, 18 - tel. 0541 834228
Morciano
Via Arno, 40 - tel. 0541 854421
Coriano
Via Fleming, 4 - tel. 0541 668203
Per profili burocratici e dei diritti
Direzione provinciale del lavoro
Piazzale Cesare Battisti, 20 - tel. 0541 351311 Inps
Via Macanno, 25 Rimini - tel. 0541 398111
Patronati
ACLI
Via Valturio 2, Rimini - tel. 0541 784036
INAS – CISL
Via Caduti di Marzabotto, 30 Rimini - tel. 0541 799800
INCA-CGIL
Via Caduti di Marzabotto, 30 Rimini - tel 0541 779911
ITAL-UIL
Via Verdi, 11 Rimini - tel 0541 780107
Ufficio della Consigliera di Parità provinciale
presso Assessorato alle Pari Opportunità della
Provincia di Rimini
Piazzale Bornaccini, 1 - 3° piano - Rimini
tel. 0541 363988/363989
33
Servizi PER LEI: Servizi positivi alle donne (Consulenza Mobbing, Mediazione culturale, Psicologica,
Legale, immigrazione, Antiviolenza, informativa di
strada) Provincia di Rimini - Piazzale Bornaccini, 1
Rimini tel. 0541 363988/89/86
Consigliera Provinciale delegata alle Politiche di genere
Provincia di Rimini - Piazzale Bornaccini, 1
3° piano - Rimini - tel. 0541 363988/89/86
Profili socio-Assistenziali
Sportello Sociale Professionale Comunale (adulti)
Rimini
Via Ducale, 7/9 - tel. 0541 704000/704662
Riccione
Via Flaminia, 41 - tel. 0541 428908
Sportello Integrato Socio Sanitario dell’Alta
Val Marecchia
Novafeltria
Via Marecchia, 26 - tel. 0541 920917
Centro per le famiglie
Rimini
Piazzetta dei Servi, 1 - tel. 0541 51551
Santarcangelo
Piazzale Esperanto - tel. 0541 624246
Cattolica
Piazza della Repubblica, 1 - tel. 0541 961260
Servizi PER LEI vd sopra
Casa delle donne - Comune di Rimini
P.za Cavour, 8 - tel. 0541 704545
34
Il presente documento ha finalità meramente divulgative e
non impegna in alcun modo le amministrazioni scriventi
Con questa scheda ci siamo poste l’obiettivo di stimolare
l’applicazione completa e l’utilizzo diffuso delle opportunità
offerte dalle leggi per il sostegno alla maternità, alla
paternità e per il diritto alla cura. Questa scheda n 7 sulla
Maternità è stata realizzata con il prezioso supporto della
Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini e si rivolge a
tutte le donne lavoratrici e non.
Il sostegno alla maternità e alla paternità è un diritto
universale di cittadinanza, che traccia anche il segno per
una svolta culturale alle pari responsabilità.
Colpo d’occhio 3/2010
Ufficio della Consigliera di Parità provinciale
Consigliera di Parità
Info
Ufficio della Consigliera di Parità provinciale
Provincia di Rimini
piazzale Bornaccini, 1 - 3° piano - 47923 Rimini
tel. 0541 363988/89/86 fax 0541 363992
[email protected]
www.provincia.rimini.it
Segreteria
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
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