Acquisto della cittadinanza italiana

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Acquisto della cittadinanza italiana
Acquisto della cittadinanza italiana
Per i cittadini stranieri residenti in Italia: tutte le tipologie di
acquisto/riconoscimento della cittadinanza
La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l'ordinamento giuridico di uno Stato
riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da
padre italiano e/o da madre italiana.
I cittadini stranieri, residenti legalmente in Italia, possono richiedere l'acquisto della cittadinanza nei
casi sotto indicati.
Cittadinanza italiana per stranieri residenti in Italia
1. RICONOSCIMENTO A STRANIERO RESIDENTE, DISCENDENTE DA AVO
ITALIANO - (art. 1 legge 91/1992)
Il cittadino straniero, residente legalmente in Italia, discendente da avo (padre, madre, nonno,
nonna) cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana con domanda
indirizzata al sindaco del comune di residenza.
I residenti all'estero devono rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio.
Documentazione da presentare
Il richiedente deve produrre domanda in bollo all'ufficio cittadinanza del Comune di Vigonza
MODULO PER RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA
Allegati alla domanda:
- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero;
- atti di nascita, relativi agli ascendenti del richiedente;
- atti di matrimonio, dell'avo emigrato e di tutti i discendenti;
- certificato rilasciato dall'autorità dello Stato estero che attesta la non naturalizzazione straniera
dell'avo emigrato o la data dell'eventuale naturalizzazione.
Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali
annotazioni/correzioni presenti negli atti.
I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti ed eventualmente legalizzati
o apostillati a norma di legge. Ulteriori documenti possono essere richiesti dall'ufficio per gli
accertamenti prescritti dalla legge.
Costi
Marca da bollo da € 14.62
Tempi
90 giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta e necessaria per gli accertamenti di
legge.
2. RICONOSCIMENTO DI STRANIERO MAGGIORENNE (art. 2 legge 91/1992)
Il cittadino straniero maggiorenne, se riconosciuto da cittadino italiano, conserva la propria
cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento, di scegliere la cittadinanza
italiana. L’acquisto è efficace dal giorno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione.
L’interessato deve esprimere la volontà di divenire cittadino italiano con dichiarazione resa
all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza.
Documentazione da presentare
Per ottenere la cittadinanza italiana per riconoscimento di filiazione di maggiorenne è necessario
presentare, all'ufficio cittadinanza del Comune:
- atto di nascita legalizzato e tradotto a norma di legge;
- atto di riconoscimento;
- ricevuta di versamento del contributo di € 200.
Costi
Contributo governativo di € 200.
Tempi
Circa 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza corredata dalla relativa documentazione
3. ACQUISTO CON MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ PER STRANIERO NATO IN ITALIA
(art. 4 legge 91/1192)
Il cittadino straniero nato in Italia, che ha vissuto (con residenza) in Italia legalmente, senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler
acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Documentazione da presentare
Per ottenere la cittadinanza italiana, chi rientra nella tipologia sopra descritta, deve presentare,
all'ufficio cittadinanza del Comune:
- atto di nascita;
- certificato di residenza;
- ricevuta di versamento del contributo di € 200.
Costi
Contributo governativo di € 200.
Tempi
Circa 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza corredata dalla relativa documentazione.
4. RICONOSCIMENTO PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO - (art. 5 legge
91/1992)
La cittadinanza può essere concessa per matrimonio in presenza dei seguenti requisiti: essere
cittadino straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano da almeno 2 anni e legalmente
residente in Italia.
5. RICONOSCIMENTO PER RESIDENZA IN ITALIA (art. 9 legge 91/1992)
La cittadinanza può essere concessa:
- allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- al cittadino di uno Stato membro della Unione Europea che risiede legalmente da almeno quattro
anni nel territorio italiano;
- all'apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio
italiano;
- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado
sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi
risiede legalmente da almeno tre anni;
- allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio
italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
- allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze
dello stato italiano.
Per la domanda di concessione della cittadinanza italiana per gli ultimi due casi sopra indicati (artt.
5 e 9 della legge n. 91, del 5 febbraio 1992: concessione per matrimonio, concessione per
residenza), è necessario rivolgersi alla Prefettura di Padova, piazza Zanellato, 19. La Prefettura, nel
caso in cui venga accolta la domanda, provvede alla notifica del decreto di concessione della
cittadinanza italiana alla persona interessata.
Entro 6 mesi dalla notifica del decreto, l'interessato può rendere il giuramento per l'acquisto della
cittadinanza italiana presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza.
AL COMUNE DI RESIDENZA PER PRESTARE GIURAMENTO:
L'interessato deve chiedere appuntamento all'Ufficio Stato Civile (tel. 049 8090358) e presentare:
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decreto di concessione della cittadinanza italiana;
passaporto in corso di validità;
titolo di soggiorno;
atto di nascita legalizzato e tradotto a norma di legge.
Cittadinanza italiana in base a leggi speciali
DISCENDENTI DI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI TRIESTE DURANTE
LA II GUERRA MONDIALE
Caso disciplinato dalla legge speciale n. 124 del 2006 (Trattato di Osimo)
Descrizione
I cittadini stranieri, residenti legalmente in Italia, i cui avi sono stati cittadini italiani residenti nella
zona "B" dell'ex territorio libero di Trieste alla data del 10 giugno 1940 (art. 3 del Trattato di Osimo
del 10/09/1975 ratificato con Legge 14/03/1977 n. 73), possono chiedere di acquistare la
cittadinanza italiana.
Modalità
L'interessato può rendere la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge all'Ufficiale dello stato
civile del Comune dove risulta legalmente residente.
L'ufficiale dello stato civile provvede a trasmettere copia della dichiarazione e dei documenti
prodotti dall'interessato al Ministero dell'Interno, dove un'apposita Commissione effettua gli
accertamenti prescritti.
Successivamente, in caso di accertamento positivo, si trascrive l'atto di nascita dell'interessato e vi
si annota l'acquisto di cittadinanza italiana che decorre dal giorno successivo a quello della
dichiarazione resa dall'interessato.
Documentazione da presentare
Previo appuntamento telefonico, l'interessato deve presentare, all'ufficio cittadinanza del Comune,
originale e copia dei documenti sotto indicati:
1. atto di nascita dell'interessato e documenti che comprovino il rapporto di discendenza
dall'avo;
2. certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera dell'avo e del richiedente;
3. documentazione dalla quale si evinca che l'ascendente in linea retta (padre, nonno), era
residente, alla data del 03/04/1977, nell'ex territorio libero di Trieste;
4. certificazione dalla quale risulti che l'avo alla data del 03.4.1977 era cittadino italiano
(oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto ecc.);
5. attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul
territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e della cultura
italiana da parte dell'avo e del richiedente;
6. ogni altro documento che comprovi la conoscenza da parte dell'avo e del richiedente della
lingua e cultura italiane (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua
italiana, pagelle scolastiche, ecc.).
Costi
Contributo governativo di € 200.
Tempi
Per la registrazione della dichiarazione 30 giorni dalla produzione della documentazione completa.
Conclusione del procedimento entro 30 giorni dalla data in cui perviene l’accertamento ministeriale.
Normativa di riferimento
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L. n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
Circolare del Ministero dell'Interno n. K.60.1 del 22 maggio 2006.
L. n. 124 dell'8 marzo 2006 "Modifiche alla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 concernente Il
riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della
Dalmazia e ai loro discendenti".
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile".
D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993 "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza".
L. n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza".
DISCENDENTI DI CITTADINI RESIDENTI NEI TERRITORI EX ITALIANI CEDUTI
ALLA JUGOSLAVIA DOPO LA II GUERRA MONDIALE - Legge 124/2006
E' previsto l'acquisto della cittadinanza italiana per i connazionali dell'Istria, di Fiume e della
Dalmazia e per i loro discendenti (Trattato di Osimo e Parigi).
Descrizione
I cittadini stranieri, i cui avi sono stati cittadini italiani residenti nei territori che erano dello Stato
Italiano e che furono ceduti alla ex Jugoslavia (Trattato di Parigi del 10.2.1947), possono chiedere
di acquistare la cittadinanza italiana.
Modalità
L’interessato può rendere la dichiarazione del possesso dei requisiti all’Ufficiale dello stato civile
del Comune dove risulta legalmente residente.
L’Ufficiale dello stato civile trasmette copia della dichiarazione e dei documenti prodotti
dall’interessato al Ministero dell’Interno, dove un’apposita Commissione effettua i necessari
accertamenti.
Successivamente, in caso di accertamento positivo, si trascrive l’atto di nascita dell’interessato e vi
si annota l’acquisto di cittadinanza italiana che decorre dal giorno successivo a quello della
dichiarazione resa dall’interessato.
Documentazione da presentare
Previo appuntamento telefonico, l'interessato deve presentare, all'ufficio cittadinanza del Comune,
originale e copia dei documenti sotto indicati:
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atto di nascita dell'interessato e documenti che comprovino il rapporto di discendenza
dall'avo;
certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera dell'avo e del richiedente;
documentazione dalla quale si evinca che l'ascendente in linea retta (padre, nonno), era
residente, alla data del 10/06/1940, nei territori ceduti all'ex Repubblica Federativa
Socialista Jugoslava;
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certificazione dalla quale risulti che l'avo alla data del 15.9.1947 era cittadino italiano
(oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto ecc.);
attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul
territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e della cultura
italiana da parte dell'avo e del richiedente;
ogni altro documento che comprovi la conoscenza da parte dell'avo e del richiedente della
lingua e cultura italiane (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua
italiana, pagelle scolastiche, ecc.).
Costi
Contributo governativo di € 200.
Tempi
Per la registrazione della dichiarazione 30 giorni dalla produzione della documentazione completa.
Conclusione del procedimento entro 30 giorni dalla data in cui perviene l’accertamento ministeriale.
Normativa di riferimento
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L. n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
Circolare del Ministero dell’Interno n. K.60.1 del 22 maggio 2006.
L. n. 124 dell’8 marzo 2006 "Modifiche alla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 concernente Il
riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della
Dalmazia e ai loro discendenti".
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile".
D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993 "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza".
L. n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza".
Per informazioni Ufficio Stato Civile
Piazzetta Giustina Berengaria, n. 1 - 35010 Vigonza
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