7 aprile 2016 - curia

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7 aprile 2016 - curia
Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 37/16
Lussemburgo, 7 aprile 2016
Stampa e Informazione
Conclusioni nella causa C-160/15
GS Media BV / Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises
International Inc., Britt Geertruida Dekker
Secondo l'avvocato generale Melchior Wathelet, l’inserimento di un collegamento
ipertestuale che rinvia ad un sito che ha pubblicato foto senza autorizzazione non
costituisce di per sé una violazione del diritto d’autore
Non rilevano, in proposito, le motivazioni di chi colloca il collegamento ipertestuale e la circostanza
che egli sapesse o dovesse sapere che la comunicazione iniziale delle foto su altri siti non era
stata autorizzata
In forza di una direttiva dell’Unione, qualsiasi atto di comunicazione di un’opera al pubblico deve
essere autorizzato dal titolare del diritto d’autore.
La Sanoma, editrice della rivista mensile Playboy, ha ordinato un servizio fotografico sulla sig.ra
Britt Dekker, che appare regolarmente in programmi televisivi nei Paesi Bassi. La GS Media, che
gestisce il sito Internet GeenStijl, ha pubblicato degli annunci e un collegamento ipertestuale che
rinviava i lettori verso un sito australiano in cui le foto in questione erano state messe a
disposizione del pubblico senza il consenso della Sanoma. Nonostante le ingiunzioni della
Sanoma, la GS Media si è rifiutata di rimuovere il collegamento ipertestuale in questione. Quando
il sito australiano ha soppresso le foto su richiesta della Sanoma, GeenStijl ha pubblicato un nuovo
annuncio che conteneva anch’esso un collegamento ipertestuale verso un altro sito, sul quale si
potevano vedere le foto in questione. Anche quest’ultimo sito ha acconsentito alla richiesta della
Sanoma di sopprimere le foto. Gli internauti che visitavano il forum della GeenStijl hanno
successivamente inserito nuovi collegamenti che rinviavano ad altri siti in cui le foto potevano
essere consultate.
Secondo la Sanoma, la GS Media ha violato il diritto d’autore. Lo Hoge Raad der Nederlanden
(Corte di cassazione, Paesi Bassi) interpella la Corte di giustizia a tale proposito. Esso rileva, in
particolare, che le foto non erano irreperibili prima che la GS Media pubblicasse il collegamento
ipertestuale ma che, al contempo, esse non erano facili da trovare, cosicché l’inserimento del
collegamento ipertestuale rivestiva un carattere eminentemente semplificatore.
Nelle sue conclusioni in data odierna, l’avvocato generale Melchior Wathelet precisa anzitutto che
la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda unicamente i collegamenti ipertestuali sul sito
GeenStijl. Le violazioni del diritto d’autore commesse mediante la messa a disposizione delle foto
su altri siti Internet non sono oggetto di causa.
L’avvocato generale riconosce che i collegamenti ipertestuali collocati su un sito Internet facilitano
ampiamente il reperimento di altri siti e delle opere protette disponibili su questi ultimi e offrono
pertanto agli utenti del primo sito un accesso più rapido e diretto a tali opere. Tuttavia, i
collegamenti ipertestuali che conducono, anche direttamente, a opere protette, non le «mettono a
disposizione» di un pubblico allorché esse siano già liberamente accessibili su un altro sito, ma
servono soltanto a facilitare il loro reperimento. L’atto che realizza la vera e propria «messa a
disposizione» è quello compiuto dalla persona che ha effettuato la comunicazione iniziale.
Di conseguenza, i collegamenti ipertestuali collocati su un sito Internet e che rinviano a opere
protette, liberamente accessibili su un altro sito, non possono essere qualificati come un «atto di
comunicazione» ai sensi della direttiva. Infatti, l’intervento del gestore del sito che colloca il
www.curia.europa.eu
collegamento ipertestuale, nella specie la GS Media, non è indispensabile per mettere le fotografie
in questione a disposizione degli internauti, inclusi quelli che visitano il sito GeenStijl.
In tale contesto, non sono pertinenti le motivazioni della GS Media e la circostanza che essa fosse
al corrente, o dovesse esserne, che la comunicazione iniziale delle fotografie su tali altri siti non
era stata autorizzata dalla Sanoma o che tali fotografie non erano neanche state messe a
disposizione del pubblico in precedenza con il consenso di quest’ultima.
L’avvocato generale precisa, tuttavia, che tali conclusioni poggiano sulla premessa secondo la
quale le foto erano «liberamente accessibili» sui siti dei terzi a tutti gli internauti. È compito dello
Hoge Raad chiarire se, di fatto, l’intervento della GS Media fosse oppure no indispensabile per
mettere le foto a disposizione dei visitatori del sito GeenStijl.
Secondo l’avvocato generale, qualsiasi altra interpretazione della nozione di «comunicazione al
pubblico» ostacolerebbe in maniera considerevole il funzionamento di Internet e arrecherebbe
pregiudizio a uno degli obiettivi principali della direttiva, ossia lo sviluppo delle società
dell’informazione in Europa.
In effetti, sebbene le circostanze di causa siano particolarmente flagranti, l’avvocato generale
ritiene che, in linea di principio, gli internauti non conoscano e non abbiano a disposizione i mezzi
per verificare se la comunicazione iniziale al pubblico di un’opera protetta, liberamente accessibile
su Internet, sia avvenuta con o senza il consenso del titolare del diritto d’autore. Se gli internauti
fossero esposti al rischio di essere convenuti in giudizio per violazione dei diritti d’autore
ogniqualvolta mettano a disposizione un collegamento ipertestuale verso opere liberamente
accessibili su un altro sito Internet, essi sarebbero molto più restii a farlo, e ciò a scapito del buon
funzionamento e dell’architettura stessa di Internet, nonché dello sviluppo della società
dell’informazione
IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito
dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella
causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa.
La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere  (+352) 4303 8575
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