Trasporti terrestri
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Trasporti terrestri Luglio 2013 L’Accordo bilaterale sui trasporti terrestri del 1999 liberalizza l’accesso al mercato dei trasporti stradali e ferroviari per il trasporto di persone e merci tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) e, al contempo, costituisce la base legale che consente di introdurre e aumentare gradualmente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Introdotta nel 2001, questa tassa – i cui proventi contribuiscono a finanziare lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie in Svizzera - è finalizzata a promuovere il trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia. Firmando l’Accordo sui trasporti terrestri, l’Unione europea ha in pratica avallato questa politica di trasferimento. Quale contropartita, la Svizzera ha accettato di aumentare progressivamente il limite di peso degli autotreni da 28 a 40 tonnellate (dal 2005). Dopo aver registrato continui e notevoli aumenti durante gli anni 1980 e 1990, il traffico pesante attraverso le Alpi si è stabilizzato con l’introduzione della TTPCP ed è addirittura leggermente diminuito in particolare dopo il nuovo aumento della TTPCP nel 2008. L’entrata in servizio delle Nuove trasversali ferroviarie alpine (NTFA) e l’apertura delle nuove gallerie del Lötschberg e del Gottardo, dovrebbero contribuire ulteriormente a stabilizzare il numero di mezzi pesanti che transitano attraverso le Alpi. Cronologia • Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I) • Accettazione da parte del popolo: 21 maggio 2000 (pacchetto di Accordi bilaterali I) • Entrata in vigore: 1° giugno 2002 • Adeguamenti della TTPCP: nel 2005, 2008, 2009 e 2012 Contenuto L’Accordo mira ad attuare condizioni d’accesso al mercato e concorrenziali paragonabili in Svizzera e nell’Unione europea per le aziende attive nel trasporto ferroviario e stradale. La normativa riguardante l’accesso alla professione di autista e le relative disposizioni sociali nonché le norme tecniche e i limiti di peso per i veicoli pesanti sono stati in gran parte armonizzati. alle imprese attive nel settore dei trasporti combinati internazionali (autocarri o container caricati sul treno). Per formare un trasporto di soli vagoni merci, occorre raggruppare almeno due imprese internazionali affinché esse possano godere sia del diritto di transito sia del diritto di accesso nei Paesi d’origine delle imprese che si sono raggruppate. Per quanto riguarda il trasporto su strada, l’Accordo ha permesso di liberalizzare l’insieme del mercato – vale a dire tanto il trasporto di persone quanto il traffico pesante di merci – in Svizzera e nei 28 Stati membri dell’UE. In base all’Accordo, gli autotrasportatori svizzeri possono quindi trasportare liberamente merci da uno Stato dell’UE ad un altro («gran cabotaggio»). Il «piccolo cabotaggio» (trasporto effettuato da ditte estere all’interno dei confini di un Paese: ad esempio, da Parigi a Nizza o da Berna a Zurigo) non è invece stato liberalizzato. Sforzandosi di migliorare la sua offerta in campo ferroviario, la Svizzera ha ribadito a chiare lettere il proprio impegno a favore della realizzazione delle NTFA, mentre nel contempo, l’UE ha accettato di migliorare l’accesso a Nord e a Sud di quest’ultime. La nuova galleria di base del Lötschberg è entrata in servizio nel dicembre 2007, mentre il traforo del Gottardo dovrebbe essere operativo nel 2016. L’apertura del nuovo tunnel del Lötschberg ha permesso non solo di ridurre notevolmente la percorrenza del trasporto passeggeri ma anche di aumentare la capacità del traffico merci. Grazie all’Accordo, le imprese ferroviarie possono contare su un migliore accesso reciproco all’insieme delle reti ferroviarie per quanto riguarda il trasporto merci. Tale accesso reciproco è offerto in particolare Con l’Accordo sui trasporti terrestri, l’UE ha accettato che la Svizzera prelevi una tassa sul traffico pesante su strada commisurata alle prestazioni (TTPCP) e, nel contempo, ha approvato la politica svizzera dei tra- 1 sporti che mira a trasferire le merci pesanti dalla strada alla ferrovia. Riscossa dal 2001 su tutti i mezzi pesanti che circolano sulle strade svizzere, la TTPCP viene calcolata in funzione della distanza percorsa, del peso totale autorizzato dei veicoli nonché del grado di emissione di sostanze inquinanti secondo il principio «chi inquina, paga». L’ultimo adeguamento delle tariffe risale al gennaio 2008. Attualmente, l’importo della TTPCP ammonta mediamente a 325 franchi per un autocarro di 40 tonnellate che percorre una tratta pari a 300 chilometri (ad esempio da Basilea a Chiasso). Bisogna notare che a causa del costante rinnovamento del parco veicoli questa media si abbassa con il passare del tempo. Al fine di ridurre il tasso di particelle fini, dal 1° gennaio 2012 è inoltre concesso parallelamente uno sconto del 10 per cento sulla TTPCP per gli autocarri appartenenti alla categoria EURO II ed EURO III che sono stati equipaggiati di un filtro attivo antiparticolato (FAP) che permettono loro di ridurre le emissioni di particelle ai livelli dei nuovi autocarri della categoria EURO VI. Uno sconto analogo è previsto dal 1° luglio 2012 anche per gli autocarri della categoria attualmente meno inquinante (EURO IV) e, parallelamente, nel 2012 la TTPCP è stata adeguata per la prima volta al rincaro con un aumento dello 0,97 per cento. giore mobilità e all’aumento del trasporto delle merci, obiettivo che raggiunge aprendo in parte i mercati dei trasporti (liberalizzazione). D’altra parte, si cerca di tener conto delle preoccupazioni legate alla tutela dell’ambiente, segnatamente incitando a trasferire il trasporto di merci dalla strada alla ferrovia e cercando di allestire itinerari più diretti. Un contributo al riguardo è dato dallo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria transalpina, previsto nell’Accordo, con la costruzione della NEAT. Nel 2012, in Svizzera la quota di merci pesanti trasportate su rotaia attraverso le Alpi ammontava al 63,2 per cento, una proporzione unica in tutto l’arco alpino. Fra il 2000 e il 2011, il numero di autocarri che hanno attraversato le Alpi svizzere si è ridotto del 10,4 per cento, passando da 1 404 000 a 1 258 000 unità all’anno. Dal 2002 al 2012, i proventi netti della TTPCP presentano l’andamento seguente: Anno Milioni di CHF 2002 2003 2004 2005 2006 773 701 694 1231 1306 Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Milioni di CHF 1336 1441 1452 1490 1555 1529 Quale contropartita all’introduzione della TTPCP, la Svizzera ha accettato di aumentare il limite di peso dei mezzi pesanti che, dal 2000 al 2005, è passato progressivamente da 28 a 40 tonnellate. Il limite di 40 tonnellate si giustifica tanto dal punto di vista economico quanto sotto il profilo ecologico. Infatti, per trasportare la medesima quantità di merci occorrono oggi meno transiti di autocarri rispetto alla situazione precedente. Circa un quarto degli introiti è versato dagli autotrasportatori stranieri. Due terzi dei ricavi di questa tassa spetta alla Confederazione, mentre un terzo va ai Cantoni. La quota della TTPCP della Confederazione serve a finanziare i grandi progetti d’infrastrutture dei trasporti pubblici (Ferrovia 2000, NTFA, collegamento alla rete ferroviaria europea ad alta velocità, provvedimenti contro il rumore, ecc.). Portata dell’Accordo L’Accordo relativo ai trasporti terrestri consente di realizzare una politica dei trasporti coordinata tra la Svizzera e l’Unione europea. Tale politica mira da una parte a soddisfare le esigenze legate ad una mag- Maggiori informazioni Ufficio federale dei trasporti UFT Tel. +41 31 322 36 43, [email protected], www.bav.admin.ch 2