LE FINANZE SPIEGANO LE NOVITÀ IVA 1994
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LE FINANZE SPIEGANO LE NOVITÀ IVA 1994
3/09/1994 CIRCOLARI n. 30 Si tratta delle modifiche operanti dal 1° gennaio 1994 introdotte dal D.L. 557/93 LE FINANZE SPIEGANO NOVITÀ IVA 1994 LE Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate - Circolare n. 142/E del 9/08/1994 INDICE PAG. 1. Rettifica della detrazione di imposta 2. Prestazioni di pubb licità e sponsorizzapubblicità zione 3. Prestazioni di smaltimento dei rifiuti ur ur-vizi di vigilanza e custodia di bani e ser servizi cui al R.D .L. 26/10/1935, n. 1952 R.D.L. 4. Disposizioni relative al settore dell'edilizia 5. Pr odotti farmaceutici Prodotti 6. Ele vazione dell'aliquota Iv a dal 12% al 13% Elev Iva 2532 2534 2534 2535 2536 2537 Ecco il testo della circolare n. 142/E del 9/08/1994 del Ministero delle Finanze con oggetto «Iva, modificazioni introdotte dal decreto legge n. 557 del 30/12/1993, conv. con mod. dalla legge n. 133 del 26/02/1994, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994». PREMESSA Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, contiene, tra l’altro, disposizioni modificative della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, precipuamente finalizzate a razionalizzare determinati profili della normativa previgente e a recepire più compiutamente le prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie. Si forniscono di seguito i necessari chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal provvedimento in commento in materia di rettifica della detrazione, di prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione, di smaltimento di rifiuti urbani, di servizi di vigilanza e custodia e in materia di aliquote concernenti, in particolare, il settore dell’edilizia e i prodotti farmaceutici. 1. Rettifica della detrazione d’imposta 1.1. Beni ammortizzabili acquisiti mediante contratti di appalto. L’art. 19 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta, operata in relazione all’acquisto di beni ammortizzabili, in cia- scuno dei quattro anni successivi a quello dell’acquisto stesso, nel caso in cui, in ragione del mutamento del rapporto proporzionale tra l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’art. 10 del citato decreto e il volume di affari complessivo realizzato dal soggetto acquirente del bene strumentale in ciascuno dei detti quattro anni, la percentuale di detraibilità subisce una variazione superiore a 10 punti rispetto a quella applicata nell’anno di acquisto dei detti beni. L’art. 2, comma 1, lettera c), del provvedimento in oggetto ha disciplinato le modalità di effettuazione della rettifica della detrazione nei casi in cui i beni vengano acquisiti mediante contratti d’appalto, anziché di compravendita. In particolare, con la norma aggiunta al primo comma del citato art. 19-bis, è stato precisato che in dette ipotesi la rettifica della detrazione deve essere operata a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene ammortizzabile. È stato in tal modo risolto, in via normativa, il problema dell’individuazione del momento dal quale deve decorrere, nell’ipotesi sopra considerata, il periodo di rettifica della detrazione. Infatti, in mancanza di specifica disposizione al riguardo, la disciplina della detrazione operata ai sensi dell’art. 19, anche con eventuale applicazione della percentuale di indetraibilità prevista dal terzo comma, consentiva, segnatamente nei casi di appalti di durata pluriennale, l’elusione della finalità cui è diretta la norma contenuta nell’art. 19-bis. Questa disposizione, come è noto, mira a determinare, mediante successiva rettifica, l’entità dell’imposta non detraibile relativa a beni ammortizzabili, corrispondente al rapporto effettivo tra le operazioni esenti effettuate dal soggetto e il volume d’affari, rapporto considerato nel periodo temporale di quattro anni, ritenuto indicativo in relazione all’utilizzazione dei beni ammortizzabili stessi. La nuova disciplina si rende applicabile ai beni ammortizzabili entrati in funzione a decorrere dal 1° gennaio 1994, per cui la rettifica della detrazione coinvolge l’imposta assolta per rivalsa negli anni precedenti in relazione ai beni stessi. A tal fine, nell’anno di entrata in funzione dei beni ammortizzabili e nei tre anni successivi, i soggetti interessati sono tenuti a eseguire la rettifica delle detrazioni di imposta già effettuate negli anni precedenti. In pratica, in ciascuno dei quattro anni decorrenti da quel- Finanza & Fisco 2532 3/09/1994 n. 30 CIRCOLARI lo di entrata in funzione del bene ammortizzabile si calcola, per ciascun bene e sulla base del pro-rata di ognuno dei quattro anni, l’imposta detraibile riferita agli anni precedenti, nei quali sono state effettuate detrazioni di imposta afferenti il bene ammortizzabile (qualora naturalmente sia stata applicata una percentuale di detrazione che risulta variata, per almeno 10 punti rispetto a quella dell’anno di rettifica). La differenza di imposta così calcolata formerà oggetto di rettifica, in più o in meno, per la quota di 1/5. Si ritiene utile fornire qui di seguito un esempio di rettifica della detrazione relativamente a un bene ammortizzabile entrato in funzione nell’anno 1994, ma realizzato sulla base di un contratto di appalto le cui singole prestazioni sono state effettuate in anni diversi. Anno di imposta cui si riferiscono le fatture relative alle prestazioni di appalto Imposta assolta per rivalsa sulle fatture relative al bene acquisito mediante appalto Percentuale di detrazione operata sulla base del pro-rata dell'anno Importo della detrazione operata 1 2 3 4 1990 1991 1992 1993 1994 900.000 1.000.000 1.200.000 800.000 1.400.000 100% 20% 40% 10% 40% 900.000 200.000 480.000 80.000 560.000 Ipotesi di percentuale di detrazione dell'anno Iva detraibile sulla base della percentuale dell'anno riferita a quella assolta per rivalsa in ciascuno degli anni precedenti Differenza d'imposta Quota d'imposta Importo comples. di rettificabile rispetto a quella rettifica nell'anno pari detratta nell'anno di riferito a ad un quinto competenza ciascun anno 1 1994 1995 1996 2 40% 28% 32% 3 1990 1991 1992 variazione 10% 360.000 400.000 non superiore a 10 punti 5 6 --— 20.000 — 540.000 + 200.000 — 108.000 + 40.000 --+ 48.000 ----- 1993 320.000 --+ 240.000 1990 1991 variazione 252.000 — 548.000 — 109.600 --- non superiore a 10 punti 1992 1993 1994 336.000 224.000 392.000 --— 144.000 + 144.000 — 168.000 --— 28.800 + 28.800 — 33.600 --—163.200 ----- 1990 1991 1992 1993 1994 variazione 288.000 320.000 384.000 256.000 — 612.000 + 120.000 — 96.000 + 176.000 — 122.400 + 24.000 — 19.200 + 35.200 --— 82.400 ----- --- --- --- — 810.000 — 162.000 --- --— 360.000 --— 72.000 --— 318.000 --— 420.000 --— 84.000 ----- 1990 1991 variazione 1997 4 1992 1993 variazione 1994 non superiore a 10 punti 90.000 non superiore a 10 punti 120.000 non superiore a 10 punti 140.000 Finanza & Fisco 2533 3/09/1994 CIRCOLARI 1.2. Beni ammortizzabili acquisiti in seguito ad atti di fusione, scissione, cessione di azienda o conferimenti aziendali. L’art. 2, lettera c), n. 2), del provvedimento in esame ha aggiunto nell’art. 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 una disposizione con la quale si precisano le modalità per operare le rettifiche della detrazione nelle ipotesi in cui i beni ammortizzabili, in seguito ad atti di fusione, scissione, cessione d’azienda o di complessi aziendali ovvero di operazioni di conferimento, sono acquisiti da un soggetto tenuto a eseguire rettifiche della detrazione dell’imposta relativa ai detti beni ai sensi del citato art. 19-bis. La norma precisa che il quadriennio durante il quale vanno effettuate le rettifiche decorre dall’anno successivo a quello in cui singoli beni sono stati acquistati, rispettivamente, dalla società incorporata, da quella fusa o scissa ovvero dal soggetto che abbia ceduto o conferito aziende o complessi aziendali o conferito singoli beni ammortizzabili. Pertanto la rettifica va effettuata relativamente ai beni ammortizzabili acquistati nel quadriennio precedente a quello in cui sono stati posti in essere gli atti di fusione, scissione, ecc. Quanto alla decorrenza della nuova disciplina si dispone espressamente che questa si rende applicabile alle suddette operazioni poste in essere dal 1° gennaio 1994. Atteso che per eseguire le operazioni di rettifica occorre avere cognizione della data di acquisto dei beni ammortizzabili, dell’ammontare della relativa imposta e delle rettifiche eventualmente già operate, la disposizione in commento obbliga il soggetto che cede l’azienda o i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, ovvero effettui conferimenti, anche di singoli beni ammortizzabili, a comunicare al cessionario o alla società conferitaria gli elementi necessari per porre questi ultimi nelle condizioni di eseguire le relative rettifiche cui sono tenuti. 2. Prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione Il comma 1, lettera d), dell’art. 2 reca la riformulazione del quinto comma dell’art. 74 del richiamato decreto n. 633 del 1972 concernente la determinazione della base imponibile e della detrazione forfettaria nel settore dello spettacolo, dei giochi e dei trattenimenti pubblici, salva l’opzione per la determinazione dell’imposta con le normali modalità. La nuova formulazione della disposizione non modifica i criteri di determinazione della base imponibile dell’imposta sugli spettacoli sanciti dall’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, in ordine ai quali sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 9, prot. 400107, del 15 febbraio 1974, ma tende esclusivamente a modificare l’entità della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, prevista in via generale in misura pari a due terzi dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, relativamente alle operazio- n. 30 ni di pubblicità e sponsorizzazione. La modifica concerne, quindi, esclusivamente la misura della detrazione dell’imposta che, relativamente alle prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione eventualmente poste in essere dagli operatori interessati, da due terzi viene ora ridotta a un decimo dell’imposta afferente i corrispettivi delle prestazioni stesse. Restano immutate anche le particolari modalità di annotazione dei proventi, di liquidazione e di riscossione del tributo, gli esoneri dagli obblighi previsti nel titolo secondo del citato D.P.R. n. 633 del 1972, salvo quello di fatturazione delle dette prestazioni, nonché l’obbligo di conservazione delle fatture e la disciplina applicabile per il contenzioso. 3. Prestazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e servizi di vigilanza e custodia di cui al R.D.L. 26 ottobre 1935, n. 1952. L’art. 2, comma 1, lettera b), del provvedimento in commento, abrogando i numeri 17) e 26) dell’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, ha escluso dal regime di esenzione dall’Iva le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le prestazioni di servizi di vigilanza e custodia di cui al R.D.L. 26 ottobre 1935, n. 1952. Queste modifiche adeguano l’ordinamento interno alle disposizioni comunitarie recate dalla VI direttiva Cee, le quali non prevedono che le dette operazioni siano esentate dall’applicazione dell’imposta. 3.1. Prestazioni di smaltimento di rifiuti urbani. In correlazione alla soppressione del numero 17) dell’art. 10, con l’art. 4, comma 1, lett. b), n. 7) del D.L. n. 557 del 1993 è stato aggiunto alla tabella A), parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 127sexiesdecies), allo scopo di rendere soggette all’aliquota Iva del 9% le «prestazioni di smaltimento, previste dall’art. 1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, di rifiuti urbani e speciali di cui all’art. 3, commi primo e secondo, dello stesso decreto». Con la modifica non si è inteso assoggettare al tributo il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti svolto dai comuni nell’esercizio delle attività dirette al perseguimento dei propri fini istituzionali, servizio per il quale viene posto a carico del cittadino-utente il pagamento di una tassa. In questo rapporto, infatti l’attività svolta dai comuni è carente del requisito della commercialità, che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. La norma è invece diretta a disciplinare oggettivamente le prestazioni rese da soggetti eventualmente incaricati dell’esecuzione del servizio di smaltimento, con l’effetto che gli enti pubblici, ove commettano a terzi l’esecuzione del servizio stesso, restano incisi dell’onere derivante dall’applicazione del tributo. Lo smaltimento dei rifiuti, come definito dell’art. 1, del Finanza & Fisco 2534 3/09/1994 CIRCOLARI citato decreto presidenziale n. 915 del 1982, concerne «le varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l’innocuizzazione dei medesimi, nonché l’ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo». Per effetto della citata modifica normativa viene oggettivamente disposto l’assoggettamento all’Iva con aliquota ridotta, a decorrere dal 1° gennaio 1994, delle prestazioni di smaltimento dei rifiuti che, ai sensi della disposizione contenuta nel richiamato art. 3, commi primo e secondo, del decreto presidenziale n. 915 del 1982, sono attribuite alla competenza dei comuni. In relazione a quanto sopra si precisa che sono imponibili all’Iva le prestazioni concernenti lo smaltimento dei rifiuti urbani, quelle concernenti lo smaltimento dei rifiuti speciali costituiti da residui derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che per quantità e qualità sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, nonché quelli costituiti dai residui dell’attività di trattamento dei rifiuti e dai residui della depurazione degli effluenti, qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani. Torna altresì utile precisare che, tra i residui dell'attività di trattamento dei rifiuiti di cui sopra, sono da comprendere le scorie derivanti dall'incenerimento dei rifiuti solidi urbani. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1984, n. 146, sono da considerare rifiuti assimilati agli urbani anche gli accessori per l’informatica e i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984, adottata dal comitato interministeriale di cui all’art. 5 del ripetuto D.P.R. n. 915 del 1982. Conseguentemente le prestazioni di smaltimento di quest’ultima categoria di rifiuti, già assoggettate all’Iva in base all’aliquota ordinaria, a decorrere dal 19 marzo 1994 sono soggette all’aliquota ridotta del 9%. Si precisa, infine, che, per evitare l’impatto negativo sul costo del servizio pubblico svolto dai comuni, è stato previsto che per l’anno 1994 l’aliquota Iva sulle prestazioni di smaltimento è stabilita nella misura ridotta del 4% per tutte le ipotesi sopra considerate. Esulano, invece, dall’applicazione della predetta aliquota agevolata (e sono soggette di conseguenza all’aliquota Iva ordinaria del 19%) le prestazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico o da aree soggette a uso pubblico, di pulizia di cantine, fontane, monumenti, ecc., di spurgo di pozzi neri, nonché la pulizia dei cassonetti, la disidratazione dei fanghi e ogni altra prestazione connessa a quella di smaltimento dei rifiuti, ma commissionata separatamente dal contratto avente a oggetto lo smaltimento. Si precisa che i soggetti i quali nel corso dell’anno 1993 n. 30 hanno svolto prestazioni di smaltimento rientranti nell’esenzione di cui al citato art. 10, n. 17), del D.P.R. n. 633 del 1972, e hanno di conseguenza operato la riduzione della detrazione, in applicazione della disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 19 del decreto stesso, a decorrere dal 1° gennaio 1994 non sono più tenuti, neppure provvisoriamente, a operare la riduzione della detrazione, sempreché, beninteso, non pongano in essere altre operazioni esenti dal tributo ai sensi del richiamato art. 10. 3.2. Prestazioni di vigilanza e custodia di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952. Il nuovo trattamento di esclusione dall’ambito di applicazione del tributo delle prestazioni di vigilanza e custodia di cui al R.D.L. n. 1952 del 1935, già esenti dal tributo ai sensi dell’art. 10, n. 26, del D.P.R. n. 633 del 1972, risulta dalle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del citato art. 2, comma 1, in base alle quali tali prestazioni restano escluse sia dal regime di esenzione Iva sia dal novero di quelle effettuate nell’esercizio di arti e professioni, di cui all’art. 5 del richiamato decreto presidenziale n. 633 del 1972. Ciò in considerazione delle particolari modalità di esecuzione delle dette prestazioni rese da persone fisiche, autorizzate ai sensi del citato R.D.L. n. 1952 del 1935. 4. Disposizioni relative al settore dell’edilizia Nell’art. 4 del provvedimento in oggetto sono contenute disposizioni che modificano la disciplina relativa alle aliquote Iva applicabili a talune operazioni proprie del settore dell’edilizia. Mentre si rinvia alla circolare n. 1/E, prot. n. 480/93 (in "Finanza & Fisco Settimanale" n. 12 del 26/03/1994, pag. 1105), emanata in data 2 marzo 1994, con la quale è stato trattato, in modo organico e compiuto, il regime impositivo del particolare settore dell’edilizia, si ritiene comunque opportuno fornire indicazioni circa le principali innovazioni introdotte dal decreto legge in esame relativamente al detto comparto. In particolare, con il comma 1, lettera a), n. 1), del richiamato art. 4, è stato riformulato, con l’intento di migliorarne la leggibilità, il testo del n. 24) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tale norma stabilisce l’applicabilità dell’aliquota ridotta del 4% alle cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali, nonché, fino al 31 dicembre 1996, per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici che hanno colpito, nei mesi di aprile e di maggio del 1984, talune zone delle regioni Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. In relazione agli interventi da ultimo ci- Finanza & Fisco 2535 3/09/1994 n. 30 CIRCOLARI tati, collegati ai terremoti del 1984, va tenuto presente che l’agevolazione relativa alle cessioni dei beni finiti non è accompagnata dalla previsione di applicabilità dell’aliquota del 4% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi agli interventi medesimi. Le dette prestazioni restano quindi assoggettate all’aliquota ordinaria ovvero all’aliquota ridotta nelle ipotesi di cui appresso si dirà, in cui gli interventi realizzati siano oggettivamente riconducibili alle fattispecie di recupero agevolato di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con il comma 1, lettera a), n. 4, del citato art. 4 del provvedimento in commento è stato inoltre riformulato il n. 39) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Il testo risultante dalla modifica stabilisce che le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono assoggettabili all’aliquota Iva ridotta del 4% solo se rese nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita ovvero di persone fisiche che commettono la costruzione della prima casa, ricorrendo nei loro confronti le condizioni previste dalla nota II-bis aggiunta all’art. 1 della tariffa, parte I, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, per la fruizione della relativa agevolazione introdotta dal D.L. 23 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 (in "Finanza & Fisco Settimanale" n. 29 del24/07/1993, pag. 5). Resta inoltre confermata l’applicabilità dell’aliquota del 4% per gli appalti relativi alla realizzazione delle costruzioni rurali, mentre non è più prevista l’applicazione della predetta aliquota del 4% alle prestazioni derivanti da contratti di appalto aventi a oggetto la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Infatti la materia degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ha formato oggetto di rilevanti modifiche. In particolare, con la lettera b) del comma 1 dell’art. 4 del richiamato provvedimento sono stati riformulati i numeri 127-terdecies), 127quaterdecies) e 127-quinquiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, mentre con la lettera a) dello stesso comma 1 è stato soppresso il n. 25) della parte II della richiamata tabella. La nuova disciplina, risultante dal coordinamento delle disposizioni introdotte, comporta l’applicazione dell’aliquota Iva del 9% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto concernenti la realizzazione di interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978 (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica) a prescindere dalla tipologia degli edifici e delle opere oggetto degli interventi stessi (fino al 31 dicembre 1993 l’aliquota del 9% era, invece, prevista per le presta- zioni relative a interventi effettuati su opere di urbanizzazione ed equiparate, nonché sugli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, mentre l’aliquota del 4% era applicabile ai recuperi realizzati sugli edifici di diversa tipologia, quali case d’abitazione, negozi, uffici, edifici industriali ecc.). La medesima aliquota del 9% prevista per le cessioni di beni, diversi dalle materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione dei predetti interventi di recupero, nonché per le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di qualunque tipologia, sui quali sono stati realizzati gli interventi in discorso, effettuate dalle imprese che li hanno eseguiti, salva l’applicazione dell’aliquota del 4% nelle ipotesi di cessione di case di abitazione non di lusso effettuate nei confronti di acquirenti la «prima casa». L’art. 4 del provvedimento in oggetto ha, inoltre, previsto, mediante opportune modifiche dei numeri 26) della citata tabella A, parte II, e 127-undecies) della parte III della medesima tabella, l’applicazione dell’aliquota del 9% per le assegnazioni fatte ai soci da cooperative e loro consorzi, nell’ipotesi in cui non ricorrano, in capo agli assegnatari, i requisiti richiesti per la fruizione delle agevolazioni relative all’acquisto della prima casa. Si fa presente infine che con il recente D.L. n. 468 del 26 luglio 1994, sono state introdotte, in via transitoria, modifiche ad alcune delle disposizioni in materia di aliquota Iva illustrate nel presente paragrafo, con particolare riferimento alle prestazioni di servizi relative alle opere di manutenzione ordinaria o straordinaria e di ristrutturazione edilizia e a opere interne effettuate su unità immobiliari a uso abitativo. In relazione a tali ulteriori innovazioni verranno forniti chiarimenti con apposita circolare. (vedi a pag. 2568). 5. Prodotti farmaceutici Con l’art. 4, comma 1, lettera b), n. 1, è stato riformulato il n. 114) della tabella A), parte III, allegata al decreto n. 633 del 1972, in conseguenza della nuova disciplina introdotta con l’art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la quale ha previsto che le specialità medicinali e i prodotti galenici sono «erogabili» dal Servizio sanitario nazionale e nel contempo ha disposto l’abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, del prontuario terapeutico del servizio stesso, previsto dall’art. 30 della legge 23 dicembre 1975, n. 833, e successive modificazioni. Detto prontuario era costituito dai medicinali «prescrivibili» dal Servizio sanitario, come tali a suo carico, e soggetti all’aliquota Iva del 9%. Considerato che per effetto della nuova disciplina è venuto meno il riferimento ai prodotti farmaceutici compresi nel cennato prontuario terapeutico, il legislatore, ai fini della determinazione dell’aliquota Iva applicabile, ha ritenuto opportuno, con la nuova formulazione del citato n. Finanza & Fisco 2536 3/09/1994 CIRCOLARI 114), fare esclusivo riferimento alla natura oggettiva dei prodotti stessi. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono soggetti all’aliquota Iva del 9% tutti i prodotti medicinali pronti per l’uso, umano o veterinario, nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie debbono essere obbligatoriamente fornite secondo la Farmacopea ufficiale. Restano invece soggetti al 19% i prodotti omeopatici e i medicinali da banco e di auto-medicazione di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539. 6. Elevazione dell’aliquota Iva dal 12% al 13% L’art. 4, comma 3, del decreto legge in esame dispone l’aumento al 13% dell’aliquota Iva del 12% introdotta, per taluni beni e servizi, con il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, e, successivamente, con il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. (in "Finanza & Fisco Mese" di Novembre 1993, pag. 22). Con il comma 4 dello stesso articolo 4 è stata infine prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 13% anche per le operazioni concernenti: a) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere classificate di lusso, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande. Tali operazioni erano in precedenza soggette all’aliquota ordinaria del 19%. Si precisa che l’aliquota del 13% per le dette somministrazioni rese negli alberghi di lusso si rende applicabile solo alle somministrazioni che, in quanto effettuate nei confronti dei clienti alloggiati, assumono natura accessoria alle prestazioni alberghiere, mentre le somministrazioni negli esercizi classificati di lusso effettuate nei confronti di clienti non alloggiati continuano a essere soggette all’aliquota ordinaria del 19%; n. 30 b) i servizi telefonici per utenze private compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico, nonché il servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali. Si sottolinea che le prestazioni telefoniche in discorso restano soggette all’aliquota Iva del 9% fino al 31 dicembre 1994 in quanto il comma 8 dell’art. 4 del decreto legge in commento ha disposto la soppressione del n. 124) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 solo a decorrere dal 1° gennaio 1995. Le richiamate misure concernenti l’istituzione dell’aliquota Iva del 12%, ora elevata al 13%, sono state adottate in ossequio alle indicazioni contenute nelle disposizioni comunitarie, da ultimo nella direttiva sull’armonizzazione della aliquote n. 92/77/Cee del 19 ottobre 1992. Trattasi di beni e servizi che, non oltre il termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 1996, dovranno essere assoggettati ad aliquota ordinaria. Si è ritenuto opportuno di iniziare un processo graduale di avvicinamento all’aliquota ordinaria al fine di evitare sensibili effetti inflattivi. Per quanto concerne, in particolare, le operazioni effettuate nei confronti dello stato e degli altri soggetti indicati nell’ultimo comma dell’art. 6 del ripetuto decreto n. 633 del 1972, si precisa che l’ultimo comma del successivo art. 16 dispone che le modifiche di aliquote non comportano rettifiche delle fatture che, anteriormente al pagamento dei relativi corrispettivi, siano state emesse, ai sensi dell’art. 21, e registrate secondo le modalità e nei termini indicati nel successivo art. 23, con conseguente versamento dell’imposta ai sensi dell’art. 27. Le rettifiche, invece, debbono essere effettuate da parte dei soggetti che, al fine di evitare i suddetti adempimenti anteriormente al pagamento dei relativi corrispettivi, hanno annotato le anzidette fatture nel registro delle fatture in sospeso. ELENCO DEI BENI E SER VIZI SOGGETTI ALL ’IV A SERVIZI ALL’IV ’IVA CON L ’ALIQ UO TA DEL 13% L’ALIQ ’ALIQUO UOT A) Decreto legge 13/05/1991, n. 151, conv. con mod. dalla legge 12/07/1991, n. 202 Cessioni e importazioni di beni a) astici, aragoste e ostriche (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia; astici, ostriche e aragoste non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore (v.d. ex 03.03). Astici, ostriche e aragoste preparati o conservati (v.d. ex 16.05); b) preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione di cani o gatti, condizionate per la vendi- ta al minuto (v.d. ex 23.07); c) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe o rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante o radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02); d) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03); e) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili (v.d. 19.05); f) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente Finanza & Fisco 2537 3/09/1994 CIRCOLARI sgrossato (v.d. 44.03); g) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04); h) sughero, materiale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01); i) materie tessili e loro manufatti, indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonché di altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni; l) calzature; m) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03). Salse, condimenti composti, preparazioni per zuppe, minestre, brodi, preparati (v.d. 21-04 - ex 21.05); n) dischi, nastri, cassette e videocassette registrati. B - Decreto legge 30/08/1993, n. 331, conv. con mod. dalla legge 29/10/1993, n. 427 B1. cessioni e importazioni di beni: a) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17); b) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall’aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 22.04 - ex 22.05); c) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 22% in volume di alcole; vini liquorosi e alcolizzati, vermouth e altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante e con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22% in volume di alcole (v.d ex 22.05 - ex 22.06); d) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07); e) panelli, sansa di olive e altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie, panelli e altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04); f) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03); g) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01); h) saponi comuni (v.d. ex 34.01); i) pelli gregge, ancorché salate, degli animali della specie bovina, ovina, suina ed equina (v.d. ex 41.01); l) carboni fossili; comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 B): m) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico; n. 30 n) materiali e prodotti dell’industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione; o) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal consiglio nazionale delle ricerche; p) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1/06/1939, n. 1089, e successive modificazioni; q) materie prime e semilavorate per l’edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe, manufatti e prefabbricati in gesso cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in pvc, prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermealizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bitumosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi; r) bevande a base di vino, indicate nel decreto del ministro dell’agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e a essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole. B2. prestazioni di servizi: a) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all’art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; b) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica di cui all’art. 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91; c) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche. C - Decreto legge 30/12/1993, n. 557, conv. con mod. dalla legge 26/02/1994, n. 133 Prestazioni di servizi a) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere classificate di lusso, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande; servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; il servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali (9% fino al 31/12/1994). Finanza & Fisco 2538