Detraibilità - SSML Carlo Bo

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Detraibilità - SSML Carlo Bo
FISCALITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA AI CORSI DELLA SCUOLA
SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI CARLO BO
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo, parte della Fondazione Scuola Superiore per Interpreti
e Traduttori, con sede legale in Milano, via Simone Martini, 23 (e sedi a Milano, Bologna, Firenze, Roma, Bari),
iscritta al numero d’ordine 90 della pag. 216 del volume 1 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di
Milano, codice fiscale 80073370159, è a tutti gli effetti un Istituto Universitario privato che, in ottemperanza al
Decreto Ministeriale 10 gennaio 2002 n. 38, rilascia diplomi equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea
conseguiti nelle università al termine dei corsi di durata triennale afferenti alla classe n. 3 delle lauree universitarie
in “Scienze della Mediazione Linguistica”, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000.
Ciò premesso, è opportuno chiarire quale importo delle spese sostenute per la frequenza dei corsi della Scuola sia
fiscalmente detraibile nella dichiarazione annuale dei redditi.
1.
Spese per l’istruzione secondaria ed universitaria: oneri detraibili
D. Quali sono le condizioni per la detraibilità delle spese sostenute per i corsi di istruzione secondaria ed
universitaria?
R. L’art. 15, comma 1, lettera e) del DPR 917/1986 (Testo unico imposte sui redditi), prevede che dall’imposta
dovuta sia detraibile il 19% delle spese sostenute dal contribuente per la frequenza di corsi di istruzione secondaria
ed universitaria e corsi di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere,
pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.
Il riferimento è perciò all’istruzione che travalica il limite dell’istruzione obbligatoria e gratuita.
2.
Spese per l’istruzione detraibili
D. Quali sono le spese per l’istruzione per le quali è possibile usufruire della detraibilità?
R. La detrazione deve considerarsi limitata alle sole spese per la frequenza a corsi di istruzione secondaria e
universitaria, con la conseguenza che non sono detraibili le spese accessorie, sostenute per il compimento degli
studi: non possono quindi essere detratti gli importi spesi per l’acquisto di materiale didattico (libri di testo) e le
spese sostenute per la frequenza di corsi tenuti da Ordini Professionali per accedere agli esami di abilitazione.
3.
Documentazione degli oneri sostenuti
D. Nel caso venisse frequentato un istituto universitario/università non statale, che tipo di documentazione
bisogna conservare?
R. Innanzitutto il documento di avvenuto pagamento di tasse, oneri e contributi deve riportare nome e cognome
dello studente e l’istituto di istruzione.
Oltre a ciò lo studente dovrà reperire/dotarsi di un documento che attesti il costo previsto per l’iscrizione e la
frequenza di corsi similari tenuti presso l’istituto/università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del
contribuente.
4.
Conservazione della documentazione degli oneri sostenuti
D. Che cosa bisogna allegare alla dichiarazione dei redditi?
R. Nella dichiarazione dei redditi vanno indicate le spese sostenute nell’anno, anche se riferibili a più anni
(compresa l’iscrizione ad anni fuori corso), come detto in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i
contributi degli istituti statali italiani (per la misura della tassa di iscrizione, cfr. art. 5, comma 14, legge
24.12.1993, n. 537).
Dal 1998 la documentazione degli oneri detratti non deve essere allegata alla dichiarazione annuale dei redditi. La
documentazione degli oneri dedotti o detratti deve essere conservata per eventuali controlli dal contribuente fino al
termine di prescrizione della dichiarazione.
5.
Chi usufruisce della detrazione fiscale?
D. Le tasse scolastiche sostenute per i figli a carico possono essere detratte da uno solo dei genitori, anche se la
documentazione della spesa è intestata al figlio?
R. Il DPR 917/1986 prevede che le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria
costituiscano onere detraibile anche se sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’art. 13 del Tuir citato di
cui sopra, purché queste ultime abbiano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a €
2.840,51.
Nei casi in cui le spese per la frequenza di istruzione secondaria e universitaria siano state sostenute nell’interesse
delle persone fiscalmente a carico, le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi prevedono che la
detrazione spetti al genitore stesso nel caso in cui il documento comprovante il sostenimento della spesa sia
intestato al singolo genitore. Se, invece, il documento è intestato al figlio, le spese andranno suddivise al 50 per
cento tra i due genitori. Tuttavia, poiché ai fini della detrazione degli oneri è necessario che essi siano rimasti
effettivamente a carico del contribuente, se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori e questi è in grado di
provarlo, il medesimo potrà tenere conto dell’intero importo per calcolare la detrazione. A tal fine, nel documento
comprovante la spesa deve essere annotata una dichiarazione con la quale il genitore interessato attesti di aver
sostenuto interamente la spesa.
Da tempo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa
dal 50% devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.
Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può sempre considerare l’intera
spesa sostenuta ai fini del calcolo della detrazione.
6.
Detraibilità delle spese per master e corsi all’estero
D. Sono detraibili anche le spese sostenute per la frequenza di Master ed università straniere?
R. Il Ministero delle Finanze con circolare n. 101/E/2000/107598 del 19.5.2000 ha precisato che danno diritto
alla detrazione in oggetto anche i corsi per la frequenza di Master, qualora, gli stessi per durata e struttura
dell’insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione.
In caso di Master gestiti da università private, il limite della detrazione è rappresentato dal costo per analoghe
prestazioni rese da istituti statali italiani.
Inoltre, le spese sostenute per la frequenza di corsi presso università straniere sono detraibili nella misura
corrispondente alle spese sostenute per la frequenza di corsi similari tenuti presso l’università statale italiana più
vicina al domicilio fiscale dello studente.
7.
Spese per l’istruzione universitaria: studenti fuori corso
D. È possibile usufruire delle detrazioni delle spese sostenute in relazione ad uno studente fuori corso?
R. Sì. Pur rammentando che la detrazione spetta a colui cui è intestato il documento che certifica la spesa, si
conferma che si possono ottenere le relative detrazioni nella dichiarazione dei redditi dello studente o in quella
intestata al genitore, allorché le spese fossero sostenute nell’interesse del familiare fiscalmente a carico, così come
indicati nell’art. 12 del DPR 917/1986.
8.
Detraibilità delle spese sostenute per la locazione
D. Sono detraibili anche le spese sostenute per l’affitto?
R. Sì. Per gli studenti universitari fuori sede che hanno stipulato un contratto di affitto (contratti ex L. 431/1998,
contratti di ospitalità, assegnazione in godimento e locazione stipulati con enti per il Diritto allo Studio, università,
collegi universitari riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative) in un comune fuori dal comune di residenza
è prevista la possibilità di usufruire della detrazione del 19% nella dichiarazione dei redditi.
In particolare rientrano nella categoria di studente universitario fuori sede gli studenti che seguono un corso di
laurea, o equipollente, nell’Unione Europea ma anche gli studenti residenti in un Comune situato in una provincia
diversa e ad almeno 100 km. dall’istituto/università alla quale sono iscritti. Si ha diritto a una detrazione del 19%
del canone pagato per un massimo di 2.633 euro di spesa per il canone di locazione.
Milano, 24 giugno 2015