Ordinanza n. Ordinanza 069/16

Transcript

Ordinanza n. Ordinanza 069/16
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: [email protected] - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it)
ORDINANZA N. 69/2016
“Ordinanza d’interdizione specchio acqueo antistante località Spalmatore
posizionamento boe e cime d’ormeggio”
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTI
gli atti d’ufficio e, in particolare la propria Autorizzazione n. 44/16 relativa
all’autorizzazione ad effettuare, per mezzo della ditta “Diana Francesco Lavori
Marittimi & Subacquei” e nel periodo compreso tra il 17.05.2016 ed il
21.05.2016, il posizionamento di boe e cime d’ormeggio nelle acque antistanti
località Spalmatore, Comune di La Maddalena (OT);
VISTA
la propria Ordinanza n. 39/05 – Divieto di ancoraggio in località Spalmatore, La
Maddalena (OT);
VISTA
la propria Ordinanza n. 44/15 – Ordinanza di Sicurezza Balneare;
VISTO
il Decreto della Marina Mercantile in data 13.01.1979, relativo all’Istituzione
della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
VISTA
la Legge 24.03.2012, n. 27, “Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 24.01.12, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, il quale all’art. 16, comma 2
dispone che le attività di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 886/1979 siano svolte
secondo le normative vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla normativa
UNI 11366;
VISTO
il Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81, “Tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”;
VISTA
la Legge 10.12.1977, n. 1085, ratificante il Regolamento Internazionale per
prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72);
VISTO
il Decreto Legislativo del 18.07.2005, n. 171 ed il Decreto Ministeriale del
29.07.2008, n. 146, rispettivamente “Codice sulla Nautica da Diporto” e relativo
“Regolamento di Attuazione”;
VISTO
il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.);
VISTI
gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare
l’incolumità delle persone, delle cose, della sicurezza della navigazione e
portuale, nonché di permettere il regolare svolgimento dell’attività di cui in
premessa,
RENDE NOTO
che nel periodo compreso tra il 17.05.2016 ed il 21.05.2016, la ditta “Diana Francesco Lavori
Marittimi & Subacquei” effettuerà lavori di posizionamento boe e cime d’ormeggio all’interno
dello specchio acqueo antistante località Cala Spalmatore, Comune di La Maddalena (OT),
come meglio individuato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente
Ordinanza.
ORDINA
Articolo 1
Nel periodo compreso tra il 17.05.2016 ed il 21.05.2016, all’interno dello specchio acqueo
antistante località Cala Balbiano, Comune di La Maddalena (OT), individuato dai punti di cui
all’allegato stralcio planimetrico, è da ritenersi interdetta la navigazione, la balneazione, la
pesca, la sosta ed ogni altra attività subacquea e/o ricreativa.
Articolo 2
Al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento delle attività in parola e limitare il verificarsi
di eventuali situazioni di potenziale pericolo, le unità che si trovino nella necessità di dover
accedere alla locale banchina dovranno preventivamente contattare ditta “Diana Francesco
Lavori Marittimi & Subacquei” che dovrà assicurare l’ascolto sul canale VHF 72 ed al seguente
recapito telefonico: 339 4216602. Dette unità dovranno comunque prestare la massima
attenzione, tenendosi a non meno di 50 metri dal personale OTS in immersione,
appositamente segnalato come da vigente normativa in materia, limitando la velocità durante il
transito all’interno dell’area di cui all’allegato 2.
Articolo 3
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave
illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione,
ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della nautica da diporto.
Articolo 4
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del
Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di
informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet:
www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
La Maddalena, 17.05.2016
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI
Capitaneria di Porto di La Maddalena, Ordinanza n. 69/2016
“Allegato 1”
WGS 84
A) Lat. 41° 15.070'N – Long. 009° 25.864'E
B) Lat. 41° 14.952'N – Long. 009° 25.904'E
C) Lat. 41° 15.077'N – Long. 009° 25.746'E
D) Lat. 41° 14.897'N – Long. 009° 25.697'E
E) Lat. 41° 14.863'N – Long. 009° 25.718'E
F) Lat. 41° 14.867'N – Long. 009° 25.810'E