Introduzione

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Dalla riforma tributaria degli anni Settanta (l. n. 825/1971) ad oggi il regime
impositivo applicabile ai redditi di natura ¿nanziaria è stato profondamente
modi¿cato. Tuttavia è rimasta confermata, anche nel vigente Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (d.p.R. n. 917/1986 - TUIR), la tradizionale ripartizione
dei redditi rivenienti dalle attività ¿nanziarie all’interno delle categorie rispettivamente dei redditi di capitale, comprendenti interessi, utili e altri proventi,
e dei redditi diversi, inclusivi delle plusvalenze e delle minusvalenze di natura ¿nanziaria. Tale dicotomia risale ai tempi dell’istituzione dell’ottocentesca
imposta di ricchezza mobile ed è stata successivamente ereditata dal decreto
istitutivo dell’imposta sul reddito delle persone ¿siche (d.p.R. n. 597/1973).
Con il riordino della disciplina dei redditi ¿nanziari operata nel 1997 (d.lgs.
n. 461/1997, attuativo della legge delega n. 662/1996), la categoria dei redditi di
capitale non solo è stata integrata da ulteriori fattispecie imponibili, coerentemente con lo storico approccio casistico, ma è stata novellata con la previsione
di una norma di chiusura volta a ricomprendervi ogni provento non aleatorio
derivante da rapporti aventi per oggetto l’impiego di capitale.
Anche la categoria dei redditi diversi di natura ¿nanziaria ha subito una rilevante revisione nel 1997, con l’estensione del presupposto impositivo: i) alle plusvalenze realizzate dalle cessioni a titolo oneroso di titoli e strumenti ¿nanziari
non partecipativi; ii) ai differenziali positivi realizzati dai contratti derivati; iii)
e mediante una disposizione residuale, a tutte le diverse tipologie di plusvalenze
di natura ¿nanziaria che altrimenti sarebbero sfuggite a tassazione.
Per il conseguimento dei redditi diversi non è quindi più richiesto né un atto
speculativo, né un atto di impiego di capitale, risultando imponibili anche i redditi derivanti dai contratti derivati. In dottrina (Gallo) si è lucidamente sostenuto
che, con l’estensione dell’area di imponibilità a tutte le fattispecie di redditi diversi di natura ¿nanziaria, si è completato il processo di affrancamento dal modello
di ìreddito prodotto” per giungere a ipotesi indiscutibili di ìreddito entrata”, da
intendersi come mero incremento di ricchezza, indipendentemente dall’esistenza
di un intento speculativo quali¿cabile come fonte produttiva del reddito.
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Per effetto del d.lgs. n. 461/1997 è stato quindi perseguito il principio di
onnicomprensività del prelievo tributario sui redditi di natura ¿nanziaria.
Oltre al riordino della disciplina sostanziale, le modi¿che normative succedutesi nel corso degli ultimi decenni hanno interessato anche le modalità
attuative del prelievo sui redditi di capitale, consistenti generalmente nell’applicazione di ritenute alla fonte a titolo di imposta e, in determinati casi, a
titolo d’acconto da parte dei soggetti eroganti tali proventi (d.p.R. n. 600/1973).
Infatti, da un generalizzato sistema di effettuazione della ritenuta alla fonte
a titolo di imposta sugli interessi relativi alle obbligazioni (tipicamente negoziate), emesse dai cd. ìgrandi emittenti”, si è assistito nel 1997 al passaggio
ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi prelevata dagli intermediari
depositari (d.lgs. n. 239/1996). Una delle implicazioni più rilevanti di tale scelta
è stata quella di liberare il mercato ¿nanziario italiano dall’incombenza della
ritenuta alla fonte da parte degli emittenti, proiettandolo verso un sistema di
ìnegoziazione al lordo” dei titoli, in linea con gli standard dei mercati ¿nanziari più evoluti.
Il riordino operato dal d.lgs. n. 461/1997 ha comportato la possibilità per il
contribuente di optare per l’applicazione di modalità sempli¿cate di riscossione
dell’imposta, tramite intermediari abilitati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi non derivanti da cessioni di partecipazioni quali¿cate,
a condizione di intrattenere stabili rapporti con i predetti intermediari (regime
opzionale del ìrisparmio amministrato”).
Contemporaneamente, è stata introdotta la forma opzionale di tassazione
sul risultato maturato di gestione per i redditi non derivanti da cessioni di partecipazioni quali¿cate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi alle imprese, con applicazione di una imposta sostitutiva sul
predetto risultato determinato al netto dei redditi afÀuenti alla gestione, esenti
da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrano a formare il reddito del contribuente, per i quali
rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione speci¿camente previsto.
Il versamento dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato è eseguito dal soggetto incaricato della gestione, tenendo conto della possibilità di compensare
i risultati negativi di un periodo d’imposta con quelli positivi dei successivi
periodi (regime opzionale del ìrisparmio gestito”).
In questo modo si è ammessa per la prima volta nel sistema tributario italiano la possibilità di assoggettare ad imposizione la sommatoria algebrica dei
singoli redditi di capitale e redditi diversi, che mantengono a monte la loro
autonomia e distinguibilità, senza quindi pervenire ad un’entità giuridica unitaria che avrebbe ricondotto ad un nuovo e diverso presupposto imponibile. Per
ragioni sistematiche l’analogo regime di imposizione sul risultato maturato di
gestione è stato previsto, in via ordinaria, anche per gli organismi di investi-2-
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mento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto italiano, determinando però una disparità di trattamento ¿scale rispetto ai proventi derivanti dalla
partecipazione ai similari OICVM di diritto estero, armonizzati o meno alle
direttive comunitarie, i cui proventi sono assoggettati ad imposizione soltanto
in sede di percezione.
Per consentire di rendere equivalente la tassazione in base alla ìrealizzazione” (regime della dichiarazione e regime opzionale del risparmio amministrato)
con quella in base alla ìmaturazione” del risparmio gestito, in caso di realizzo
delle plusvalenze, minusvalenze, redditi e differenziali negativi, decorsi dodici
mesi dalla data di acquisizione delle attività ¿nanziarie, è stata originariamente
prevista l’applicazione di un fattore di retti¿ca (cd. “equalizzatore”).
La relativa disciplina, contenuta in un apposito decreto ministeriale del
2000, è stata oggetto di forti dubbi di conformità al principio di capacità contributiva. A seguito della sospensione del decreto ministeriale relativo al meccanismo dell’equalizzatore, derivante da un giudizio di impugnativa dinnanzi
al TAR del Lazio nel 2001, il Legislatore, senza attendere il giudizio di merito,
ha provveduto alla sua soppressione.
Il mantenimento delle due categorie dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura ¿nanziaria, seppur coerente con la scelta legislativa di non limitare il fenomeno impositivo soltanto ai redditi prodotti (redditi di capitale), ma
di estenderla anche a tutte le manifestazioni di ricchezza ¿nanziaria riconducibili a ipotesi di reddito entrata (redditi diversi), risulta attualmente inadeguato
a cogliere la complessità e l’articolazione degli strumenti ¿nanziari.
Invano si è tentato di attuare l’accorpamento delle due categorie dopo la legge delega n. 80/2003 e neppure l’introduzione dell’aliquota unica sulle diverse
tipologie di strumenti ¿nanziari, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2012 in
base al d.l. n. 138/2011, interviene su questo aspetto rilevante, inibendo la possibilità di compensare redditi di capitale con minusvalenze e altri differenziali
negativi, ammessa invece nel risparmio gestito (individuale e collettivo) ma
non nel risparmio amministrato.
Continuano inoltre a sussistere elementi di distorsione nel sistema di tassazione dei redditi ¿nanziari, anche a seguito del menzionato d.l. n. 138/2011, con
particolare riferimento alle differenze di trattamento derivanti dal momento
di applicazione del prelievo. Mentre per le gestioni individuali è stata tenuta
ferma la tassazione sul maturato, con il passaggio alla tassazione in base alla
percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione agli OICR di diritto italiano dal d.l. n. 225/2010, a decorrere dal 1° luglio 2011, le gestioni collettive
del risparmio bene¿ciano, insieme ad altri prodotti ¿nanziari (polizze assicurative a contenuto ¿nanziario, titoli zero-coupon), di un trattamento ¿scale più
favorevole rispetto all’investimento diretto (il fenomeno del cd. tax deferral).
Peraltro, a seguito del descritto riordino del regime tributario applicabile
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agli OICR mobiliari di diritto italiano, è auspicabile che il Legislatore provveda
a realizzare l’uniformità dell’imposizione fra gli OICR e i fondi pensione (e le
forme pensionistiche complementari in genere), i cui rendimenti continuano a
subire l’imposta sostitutiva annuale dell’11 per cento sul risultato maturato di
gestione, ancorché ridotta rispetto all’ ìordinaria” imposizione del 20 per cento, applicata dal 1° gennaio 2012, sulle rendite ¿nanziarie.
Nonostante le agevolazioni ¿scali della previdenza complementare siano
collegate alla deduzione dei contributi versati e al regime impositivo delle
prestazioni erogate dai fondi pensione, la ¿nalità del risparmio previdenziale
- tutelata anche costituzionalmente - di approntare mezzi adeguati a seguito della cessazione dell’attività lavorativa degli aderenti, rende irragionevole
e incoerente la tassazione annuale dei risultati maturati dal fondo pensione
(peraltro non immediatamente disponibili agli aderenti) rispetto al novellato
regime ¿scale applicabile agli OICR mobiliari. Pertanto l’abolizione del regime di tassazione del risultato maturato di gestione dei fondi pensione comporterebbe l’adozione del modello ¿scale cd. “Exemption Exemption Taxation
(EET)” (esenzione dei contributi versati, esenzione dei rendimenti maturati,
imposizione delle prestazioni erogate, comprendenti i rendimenti accumulati),
uniformandosi anche ai sistemi adottati in altri Stati membri dell’UE e alla
Raccomandazione della Commissione Europea del 19 aprile 2001. Naturalmente la quota parte di prestazione pensionistica riferibile, se determinabile,
alla componente dei rendimenti ¿nanziari esenti nella fase di accumulo, dovrà
continuare a essere assoggettata al regime sostitutivo applicabile ai redditi ¿nanziari. In tale circostanza il differimento da imposizione sarebbe pienamente
giusti¿cabile anche nella logica della tutela costituzionale del risparmio vincolato a ¿ni previdenziali.
L’uni¿cazione dell’aliquota del prelievo su tutti gli strumenti ¿nanziari, non
applicandosi ai proventi dei titoli pubblici italiani ed equiparati e degli analoghi
titoli emessi dai Paesi esteri (cd. white list), per comprensibili ragioni dettate
dalle turbolenze ¿nanziarie che hanno interessato i debiti sovrani nel 2011,
rappresenta un unicum all’interno dell’Unione Europea. È auspicabile che, una
volta ripristinate le condizioni di normalità sui mercati ¿nanziari e superata la
crisi dei debiti sovrani, il Legislatore provveda ad una totale omogeneizzazione
del trattamento ¿scale di tutti gli strumenti ¿nanziari.
Un impatto rilevante sulla ¿scalità ¿nanziaria è esercitato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, in ossequio
al rigoroso rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, libertà di
stabilimento, libera circolazione dei capitali, è intervenuta ex multis in tema:
i) di non compatibilità delle modalità impositive più favorevoli ai dividendi di
fonte nazionale rispetto a quelli di fonte estera (caso Verkojen C-35/98); ii) di
eliminazione del metodo unilaterale del credito di imposta per evitare la doppia
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imposizione sui dividendi (caso Manninen C-319/02); iii) di ritenute applicabili
sui dividendi corrisposti alle società residenti in Stati Membri dell’Unione Europea, al di fuori dei casi di applicazione della direttiva madre-¿glia (caso Denkavit C-170/05; Commissione c. Repubblica Italiana C-540/07 a fronte della
mancata applicazione retroattiva dell’interpretazione sostenuta dalla Corte di
Giustizia sul caso Denkavit); iv) di dividendi distribuiti a fondi pensioni esteri;
v) in¿ne, nella nota recente sentenza Santander (cause riunite da C- 338/11 a
C-347/11) in tema di non discriminazione sui dividendi distribuiti agli OICVM
residenti in altri Stati membri.
In sintesi, si è assistito in questi anni ad un “proÀuvio” incessante di disposizioni contenute in testi normativi molto eterogenei e strati¿cati nel tempo,
al punto di ingenerare un labirinto quasi inestricabile di rinvii tra molteplici
disposizioni, tale da rendere urgente il riordino complessivo dell’intera materia
dedicata alla ¿scalità ¿nanziaria nella prospettiva di una tanto necessaria sempli¿cazione. Basti pensare, per citare un esempio, a quanto previsto dalla norma
di carattere generale relativa all’uni¿cazione dell’aliquota del prelievo tributario
sui redditi ¿nanziari (art. 2, comma 6, d.l. n. 138/2011): “Le ritenute, le imposte
sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento”.
Condividendo pienamente le comprensibili ragioni che nell’agosto del 2011
hanno indotto il Governo ad adottare, in condizioni di straordinaria necessità,
la manovra economica recante misure urgenti per la stabilizzazione ¿nanziaria
e per lo sviluppo, è altresì vero che - esaminando oggi il vigente art. 26, d.p.R.
n. 600/1973, recante la disciplina del regime della ritenuta alla fonte sugli interessi ed altri redditi di capitale - si legge al primo comma: ìI soggetti indicati
nel comma 1 dell’articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari
e cambiali ¿nanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di
rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori”; al secondo
comma: ìL’Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per
cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai
titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certi¿cati ...”;
all’ultimo comma: ìI soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa,
sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi
precedenti e da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta
alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi ….”. È evidente che
la super¿ciale lettura della disposizione in oggetto, non coordinata con l’art. 2,
comma 6, d.l. n. 138/2011, potrebbe indurre a evidenti errori nell’applicazione
dell’aliquota generale del 20 per cento. Si rammenta che lo Statuto dei diritti
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del contribuente (l. n. 212/2000), attuativo dei principi costituzionali rilevanti
in materia tributaria (artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.), sancisce i principi di chiarezza
e di trasparenza delle disposizioni tributarie.
Peraltro, l’uni¿cazione del prelievo tributario alle rendite ¿nanziarie è stata
oggetto di ulteriori interventi normativi, soprattutto per la disciplina transitoria, con il d.l. n. 216/2011, e successivamente con il d.l. n. 1/2012, che ha riconosciuto la soggettività passiva agli OICR residenti in Italia ai ¿ni dell’imposta
sul reddito delle società.
Per citare un altro esempio di incoerente collocazione delle disposizioni tributarie, le norme recanti la disciplina delle ritenute applicabili ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICR italiani e lussemburghesi storici
e agli OICVM (sarebbe corretto quali¿carli OICR) di diritto estero sono collocate rispettivamente nell’art. 26-quinquies, d.p.R. n. 600/1973 e nell’art. 10-ter,
l. n. 77/1983: sarebbe quindi auspicabile razionalizzare l’intera disciplina dei
proventi derivanti dalla partecipazione in OICR di diritto sia italiano sia estero.
Parrebbe inoltre opportuno procedere anche ad un’articolazione più chiara e
meglio coordinata delle norme applicabili alla tormentata disciplina tributaria
dei fondi immobiliari chiusi.
Anche la recente conversione in legge del d.l. n. 83/2012 ha comportato inevitabili complessità e una completa rivisitazione del regime ¿scale applicabile
alle cambiali ¿nanziarie, emendato rispetto alla formulazione originaria del
medesimo d.l. n. 83/2012.
Peraltro, il nostro sistema tributario ha introdotto nell’ultimo decennio
nuovi presupposti di imposta, anche estremamente originali, come il prelievo
forfettario sui rendimenti latenti delle riserve matematiche delle compagnie
assicurative residenti (d.l. n. 209/2002), che costituisce un’anticipazione delle
imposte sostitutive gravanti sui proventi ritraibili dai successivi riscatti delle
polizze a contenuto ¿nanziario. Tale presupposto impositivo, con opportuni
adattamenti, è stato di recente esteso, con il d.l. n. 83/2012, anche alle polizze estere collocate in Italia in regime di libera prestazione di servizi. È però
evidente che i meccanismi di prelievo operano in modo differente, essendo la
provvista, in quest’ultima circostanza, anticipata non dall’intermediario incaricato alla riscossione, ma dallo stesso contraente.
Esito di tali considerazioni, il presente volume ìDiritto tributario delle attività ¿nanziarie” nasce dall’interesse scienti¿co ad approfondire gli aspetti della ¿scalità ¿nanziaria. Il complesso delle norme, che disciplinano l’imposizione diretta e indiretta degli strumenti ¿nanziari, rappresenta ormai una branca
autonoma di crescente importanza del Diritto tributario: ecco la ragione che ha
indotto a redigere questa opera, in cui, dopo aver descritto nel primo capitolo
l’evoluzione normativa dei redditi di natura ¿nanziaria e i tentativi di riforma
precedentemente illustrati in sintesi, ci si è soffermati sul regime ¿scale delle
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singole attività ¿nanziarie, per rendere più agevole al lettore la comprensione
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura ¿nanziaria.
Nel titolo si è preferito adottare il termine “attività ¿nanziaria”, più generico
rispetto alla nozione prevista dal d.lgs. n. 58/1998 (TUF) relativa agli strumenti
¿nanziari e ai prodotti ¿nanziari, avendo esaminato anche i pro¿li ¿scali di
rapporti ¿nanziari non cartolarizzati.
In tema, desidero ringraziare il Professor Maurizio Sebastiano Messina, ordinario di Diritto tributario nell’Università di Verona, che ha redatto il capitolo
15, dedicato alla disciplina applicabile al monitoraggio ¿scale per gli investimenti detenuti all’estero da parte di soggetti non imprenditori.
Nello sviluppo dell’opera ho tenuto conto dei contributi rivenienti sia dalla
rivista ìStrumenti ¿nanziari e ¿scalità”, edita da Egea, sia da altre riviste e del
prezioso e fondamentale ruolo della prassi dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale normativa, che, con instancabile perseveranza e dedizione, emana
continui e importanti chiarimenti con interpretazioni, a volte quasi ìintegrative”, del disposto normativo.
Questa opera nasce anche dal desiderio di predisporre un supporto didattico
all’insegnamento opzionale di ìTassazione delle attività ¿nanziarie”, attivato
dall’Università degli Studi di Brescia nelle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia.
È gradito appro¿ttare di questa introduzione per esprimere l’auspicio che,
data la oramai improcrastinabile necessità di un riordino sistematico della
complessa e articolata disciplina tributaria delle attività ¿nanziarie, si possa
addivenire all’elaborazione di un cd. ìTesto Unico della Fiscalità Finanziaria
(TUFF)”, destinato ad accogliere in modo organico le disposizioni relative a:
• redditi di capitale e redditi diversi di natura ¿nanziaria (TUIR);
• regimi di attuazione del prelievo mediante ritenute alla fonte o imposte sostitutive delle imposte sui redditi previste per i redditi di capitale e per i
redditi diversi di natura ¿nanziaria (d.p.R. n. 600/1973; d.lgs. n. 239/1996;
d.l. n. 512/1983, d.lgs. n. 461/1997; d.l. n. 138/2011);
• regimi opzionali del risparmio amministrato e del risparmio gestito (d.lgs.
n. 461/1997);
• OICR di diritto sia italiano sia estero (d.p.R. n. 600/1973; l. n. 77/1983);
• fondi immobiliari chiusi (d.l. n. 351/2001 e successive modi¿che);
• fondi pensione (d.lgs. n. 124/1993; d.lgs. n. 47/2000; d.lgs. n. 252/2005);
• monitoraggio ¿scale per i soggetti interessati e per gli intermediari (d.l. n.
167/1990);
• “monitoraggio interno” degli intermediari (d.lgs. n. 461/1997);
• imposta di bollo applicabile agli strumenti ¿nanziari e ai prodotti ¿nanziari
(d.l. n. 201/2011);
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• imposta sul valore delle attività ¿nanziarie detenute all’estero (d.l. n.
201/2011);
• imposta sulle riserve matematiche (d.l. n. 209/2002; d.l. n. 83/2012).
L’obiettivo da perseguire è certo impegnativo, ma forse una Commissione di
studio, composta da esperti del Dipartimento del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate, delle Associazioni di categoria rappresentative dell’industria ¿nanziaria e del mondo professionale, nonché da
studiosi e accademici interessati alla disciplina, potrebbe predisporre un testo
articolato e sistematico che rappresenterebbe un progetto ancora più ambizioso
di quello realizzato in Germania circa dieci anni fa, con l’approvazione della
cd. Legge tributaria degli investimenti (ìInvestmentsteuergesetz- InvStG”), entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004. In questa sono state inserite le
disposizioni tributarie applicabili ai redditi di natura ¿nanziaria rivenienti dagli investimenti delle gestioni patrimoniali di diritto tedesco e di diritto estero,
anche allo scopo di individuare i requisiti per quali¿care correttamente, ai ¿ni
tributari, l’assimilazione dei veicoli di investimento agli OICR o alle società.
In¿ne, mi scuso in anticipo con i lettori per le inevitabili imprecisioni che possono occorrere in un’opera di tale estensione, anche in ragione dei continui
cambiamenti che afÀiggono questo particolare settore del Diritto tributario:
sarò quindi grato a quanti vorranno trasmettere suggerimenti e critiche per
migliorare l’impostazione del presente lavoro.
Prima di chiudere questa introduzione vorrei ringraziare la casa editrice
Egea, che ha colto con entusiasmo il desiderio di approfondire il tema della ¿scalità ¿nanziaria, offrendomene l’opportunità, e i Professori Victor Uckmar e
Luigi Guatri che hanno condiviso questo progetto. Ringrazio anche la dottoressa
Roberta Guzzo di Egea, il dottor Nicola Lancelotti, laureatosi presso l’Università
di Brescia, il dottor Giuseppe Giangrande, laureatosi presso la Luiss, che hanno
curato l’editing del testo, e la signora Anna Rita Cimo’.
Un sincero ringraziamento all’amico, dottor Renzo Parisotto, che durante il
mese di agosto ha dimostrato il coraggio di imbarcarsi nella lettura integrale
del volume, ponendo osservazioni e spunti di riÀessione, così come ai colleghi
Andrea Quattrocchi, Paolo Stizza e Stefano Zagà per l’attenta rilettura dei singoli capitoli.
Non da ultimo desidero ringraziare mia moglie, Aurelia, e i miei pargoli,
Vittorio, Giovanni e Margherita, che mi hanno trasmesso quotidianamente la
linfa vitale per affrontare con entusiasmo questo progetto nonostante il tempo
loro sottratto.
Giuseppe Corasaniti
Milano-Brescia, settembre 2012
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