In vigore il “Due Diligence”
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In vigore il “Due Diligence”
In vigore il “Due Diligence” per chi commercia legname E’ entrato in vigore il Regolamento UE n. 995/2010 che ha l’obiettivo di contrastare il commercio di legname e di prodotti di legno tagliati abusivamente. Il Regolamento prevede: * divieto di immettere sul mercato UE legname di provenienza illegale e tagliato abusivamente e i prodotti da esso derivati * obbligo, per gli operatori responsabili della prima immissione dei prodotti legnosi nel mercato europeo, di adottare un sistema di “dovuta diligenza (Due Diligence System - DDS) * obbligo di tracciabilità di fornitori e clienti per i commercianti rivenditori. Il Regolamento UE 995/2010 definisce quindi due soggetti specifici. - Operatore: persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati. L’operatore è il soggetto (proprietario boschivo, impresa di utilizzazione, importatore) che importa o immette per primo il legname ed i prodotti da esso derivati nel mercato comunitario (quindi, legname sia di origine extra UE che di origine UE). Gli operatori non possono immettere e utilizzare sul mercato comunitario legname di provenienza illegale e devono tenere un registro con il nome dei fornitori. - Commerciante rivenditore: persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno (impresa di prima e seconda lavorazione, impresa di trasformazione, industria cartiera). Questi soggetti devono conservare le informazioni sull'azienda da cui acquistano il legname e i prodotti da esso derivati e quelle del cliente a cui li vendono. E’ necessario conservare la documentazione per cinque anni e solo fino all’ultimo punto di vendita all’interno delle operazioni di commercializzazione. Non sono necessarie le informazioni sulle vendite ai consumatori finali. Un operatore può anche essere commerciante, per cui è tenuto sia al sistema di due diligence che alla tracciabilità di fornitori e clienti. Sistema di Due Diligence Gli operatori applicano il DDS a ciascun tipo specifico di legname o di prodotto da esso derivato, acquistato da un determinato fornitore entro un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che le specie di alberi, il Paese o i Paesi da cui il legname proviene o, se del caso, le regioni subnazionali e le concessioni di taglio rimangano invariati. Un sistema di Due Diligence (DDS) si compone di 3 elementi fondamentali: 1)Accesso alle informazioni che riguardano: la normativa forestale in vigore nel Paese di origine del legno, il prodotto, il fornitore e il Paese dove il legno è stato raccolto; 2) Procedure di valutazione del rischio, attraverso specifici indicatori di alto e basso rischio; 3) Procedure di attenuazione del rischio, procedure aggiuntive adeguate e proporzionate al rischio rilevato. Gli operatori possono gestire un proprio DDS o affidarsi a specifici “Organismi di controllo” che forniscano loro un DDS. In Italia, l’Autorità competente designata è il Ministero delle Politiche Agricole e forestali. Il regolamento si applica a tutti i prodotti del legno, compresi il legno massello, il legno per pavimenti, il compensato, la pasta di cellulosa, la carta. Sono quindi esclusi: i materiali riciclati, il bambù e la carta stampata (per bambù occorre precisare solo se presente nella pasta di legno e di carta dei capitoli 47 e 48); tutto ciò che è consumato prima di entrare nel mercato comunitario; i prodotti dotati di licenze FLEGT e CITES. Ogni Stato membro dovrà sviluppare una serie di norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste. Le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Al momento l’Italia non ha ancora emanato le norme sanzionatorie.