In vigore il “Due Diligence”

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In vigore il “Due Diligence”
In vigore il “Due Diligence” per chi commercia legname
E’ entrato in vigore il Regolamento UE n. 995/2010 che ha l’obiettivo di contrastare il
commercio di legname e di prodotti di legno tagliati abusivamente.
Il Regolamento prevede:
* divieto di immettere sul mercato UE legname di provenienza illegale e tagliato
abusivamente e i prodotti da esso derivati
* obbligo, per gli operatori responsabili della prima immissione dei prodotti legnosi nel mercato
europeo, di adottare un sistema di “dovuta diligenza (Due Diligence System - DDS)
* obbligo di tracciabilità di fornitori e clienti per i commercianti rivenditori.
Il Regolamento UE 995/2010 definisce quindi due soggetti specifici.
- Operatore: persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati. L’operatore
è il soggetto (proprietario boschivo, impresa di utilizzazione, importatore) che importa o
immette per primo il legname ed i prodotti da esso derivati nel mercato comunitario (quindi,
legname sia di origine extra UE che di origine UE). Gli operatori non possono immettere e
utilizzare sul mercato comunitario legname di provenienza illegale e devono tenere un registro
con il nome dei fornitori.
- Commerciante rivenditore: persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività
commerciale, vende o acquista legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno
(impresa di prima e seconda lavorazione, impresa di trasformazione, industria cartiera). Questi
soggetti devono conservare le informazioni sull'azienda da cui acquistano il legname e i prodotti
da esso derivati e quelle del cliente a cui li vendono. E’ necessario conservare la documentazione
per cinque anni e solo fino all’ultimo punto di vendita all’interno delle operazioni di
commercializzazione. Non sono necessarie le informazioni sulle vendite ai consumatori finali.
Un operatore può anche essere commerciante, per cui è tenuto sia al sistema di due diligence che
alla tracciabilità di fornitori e clienti.
Sistema di Due Diligence
Gli operatori applicano il DDS a ciascun tipo specifico di legname o di prodotto da esso derivato,
acquistato da un determinato fornitore entro un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione
che le specie di alberi, il Paese o i Paesi da cui il legname proviene o, se del caso, le regioni
subnazionali e le concessioni di taglio rimangano invariati.
Un sistema di Due Diligence (DDS) si compone di 3 elementi fondamentali: 1)Accesso alle
informazioni che riguardano: la normativa forestale in vigore nel Paese di origine del legno, il
prodotto, il fornitore e il Paese dove il legno è stato raccolto; 2) Procedure di valutazione del
rischio, attraverso specifici indicatori di alto e basso rischio; 3) Procedure di attenuazione del
rischio, procedure aggiuntive adeguate e proporzionate al rischio rilevato.
Gli operatori possono gestire un proprio DDS o affidarsi a specifici “Organismi di controllo” che
forniscano loro un DDS. In Italia, l’Autorità competente designata è il Ministero delle Politiche
Agricole e forestali.
Il regolamento si applica a tutti i prodotti del legno, compresi il legno massello, il legno per
pavimenti, il compensato, la pasta di cellulosa, la carta. Sono quindi esclusi: i materiali riciclati,
il bambù e la carta stampata (per bambù occorre precisare solo se presente nella pasta di legno e di
carta dei capitoli 47 e 48); tutto ciò che è consumato prima di entrare nel mercato comunitario; i
prodotti dotati di licenze FLEGT e CITES.
Ogni Stato membro dovrà sviluppare una serie di norme sulle sanzioni da applicare in caso di
violazione delle disposizioni previste. Le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e
dissuasive. Al momento l’Italia non ha ancora emanato le norme sanzionatorie.