Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio - EUR-Lex

Transcript

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio - EUR-Lex
IT
9.3.2013
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2) La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché
statuisca sui motivi dinanzi ad esso sollevati sui quali non si è
pronunciato.
3) Le spese sono riservate.
(1) GU C 130 del 30.4.2011.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2013
(domandE di pronuncia pregiudiziale propostE dal
Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Stanleybet
International LTD (C-186/11), William Hill Organization
Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Sportingbet
plc (C-209/11)/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon,
Ypourgos Politismou
C 71/3
Dispositivo
1) Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che
essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trat­
tasi nei procedimenti principali, che concede un diritto esclusivo
avente ad oggetto lo svolgimento, la gestione, l’organizzazione e il
funzionamento dei giochi d’azzardo ad un organismo unico, qua­
lora, da un lato, tale normativa non risponda realmente all’intento
di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale
settore in modo coerente e sistematico e, dall’altro, non sia garan­
tito uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche sul­
l’espansione del settore dei giochi d’azzardo, soltanto nella misura
necessaria alla lotta alla criminalità connessa a tali giochi, circo­
stanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.
(Cause riunite C-186/11 e C-209/11) (1)
2) In caso di incompatibilità della normativa nazionale in materia di
organizzazione di giochi d’azzardo con le disposizioni del Trattato
relative alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabili­
mento, le autorità nazionali non possono astenersi, nel corso di un
periodo transitorio, dall’esaminare le domande, quali quelle di cui
trattasi nei procedimenti principali, riguardanti la concessione di
autorizzazioni nel settore dei giochi d’azzardo.
(Articoli 43 CE e 49 CE — Normativa nazionale che concede
un diritto esclusivo avente ad oggetto lo svolgimento, la ge­
stione, l’organizzazione e il funzionamento di giochi d’azzardo
a una sola impresa avente la forma giuridica di una società
per azioni quotata in Borsa — Pubblicità per i giochi d’az­
zardo ed espansione in altri Stati membri dell’Unione europea
— Controllo esercitato dallo Stato)
3) In circostanze quali quelle dei procedimenti principali, le autorità
nazionali competenti possono valutare le domande di autorizza­
zione all’organizzazione di giochi d’azzardo che vengono loro pre­
sentate in funzione del livello di tutela dei consumatori e dell’or­
dine sociale che esse intendono garantire, purché sulla base di
criteri oggettivi e non discriminatori.
(2013/C 71/04)
Lingua processuale: il greco
(1) GU C 186 del 25.6.2011.
GU C 194 del 2.7.2011.
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrenti: Stanleybet International LTD (C-186/11), William Hill
Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Spor­
tingbet plc (C-209/11)
Convenute: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos
Politismou
con l’intervento di: Organismos prognostikon agonon podosfairou
AE (OPAP)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikra­
teias Athina — Interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56
TFUE (articoli 43 CE e 49 CE) — Normativa nazionale che
prevede, al fine di limitare i giochi d’azzardo, la concessione
di un diritto esclusivo di realizzazione, gestione, organizzazione
e funzionamento dei giochi d’azzardo a una sola impresa avente
la forma giuridica di una società anonima quotata in borsa —
Effettuazione da parte di tale società della pubblicità dei giochi e
espansione in altri paesi dell’Unione
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundes­
kommunikationssenat — Austria) — Sky Österreich
GmbH/Österreichischer Rundfunk
(Causa C-283/11) (1)
(Direttiva 2010/13/UE — Fornitura di servizi di media au­
diovisivi — Articolo 15, paragrafo 6 — Validità — Eventi di
grande interesse pubblico costituenti oggetto di diritti esclusivi
di trasmissione televisiva — Diritto di accesso di emittenti
televisive a tali eventi ai fini della realizzazione di brevi
estratti di cronaca — Limitazione dell’eventuale compenso
economico del titolare dei diritti esclusivi ai costi supplemen­
tari sostenuti per la fornitura di tale accesso — Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 16 e 17
— Proporzionalità)
(2013/C 71/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundeskommunikationssenat