COS`E` IL CONAI - COnsorzio NAzionale Imballaggi CHI DEVE

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COS`E` IL CONAI - COnsorzio NAzionale Imballaggi CHI DEVE
Direttore responsabile: Gianni Monetti
Autorizzazione Tribunale di Como
n.30 del 30/11/2001 - Registro degli
Operatori di Comunicazione n.7457—
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in
A b b ona me nto Pos ta le - D .L .
353/2003 (conv. in L.27/02/2004
n.46) art.1 comma 1 DCB Como
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Ballarini 12 — Tel. 031 2441 — Fax 031
271667 — Internet: www.upcts.it
Stampato in proprio
Anno X n.1bis - allegato
GENNAIO 2014
COS’E’ IL CONAI - COnsorzio NAzionale Imballaggi
In questo numero
Dal 1999 tutte le imprese che nella loro attività gestiscono merci contenute in imballaggi devono aderire al CONAI, il COnsorzio NAzionale Imballaggi.
Questo organismo ha il compito di provvedere alla gestione dei rifiuti di imballaggio,
garantendo che gli stessi siano avviati preferenzialmente a recupero e riciclo.
Sebbene CONAI non abbia introdotto novità significative rispetto lo scorso anno, riteniamo utile riassumere in differenti tabelle gli adempimenti dovuti in ragione dell'attività svolta, rammentando che CONAI distingue due ipotesi principali:
- i PRODUTTORI DI IMBALLAGGI (in questa categoria rientrano anche le imprese
che importano dall'estero imballaggi vuoti o semilavorati o materie prime destinate
alla produzione di imballaggi per rivenderli sul territorio italiano);
- gli UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI (in questa categoria rientra la maggior parte
delle imprese commerciali).
CHI DEVE ADERIRE A CONAI
SPECIALE CONAI
1
Le nostre sedi
N. TELEFONICO
UNICO 0312441
• COMO Via Ballarini 12
fax 031271667
• CENTRO STUDI
FORMAZIONE
Via
Manzoni 4 — Como
fax 031300118
• CANTU’ Viale Madonna 11
fax 031701076
L'adesione a CONAI:
−
è obbligatoria per le imprese che nella loro attività cedono ai clienti imballaggi
vuoti o merci contenute in imballaggi (cosiddetti "imballaggi pieni") e per le imprese che producono o importano materie prime o semilavorati destinate ad imballaggi;
−
deve essere perfezionata entro un mese dall'inizio dell'attività che comporta la
cessione di imballaggi (si prende come riferimento la data della prima fattura
emessa o ricevuta);
−
è attuata una sola volta nella vita dell'impresa: in quanto sottoscrizione di quota
sociale del Consorzio non deve essere ripetuta (pertanto chi avesse già aderito
a CONAI negli anni passati non deve più ripetere l'adesione).
L'entità della quota di adesione è differente a seconda dell'attività svolta (vedi le tabelle riportate nelle pagine successive).
Ai soli fini dell'adesione le imprese che svolgono più attività che comportano la gestione di imballaggi (commercio, importazione di merci imballate, produzione di imballaggi
vuoti, ecc.) si iscrivono versando la quota dovuta in ragione dell'attività economicamente prevalente tra le diverse svolte. E' attività economicamente prevalente quella
che contribuisce in misura maggiore alla formazione del fatturato.
Nel caso l’attività prevalente si modifichi è necessario presentare una nuova domanda
di adesione (ma non la quota di adesione: Conai mantiene valida quella già versata).
CHI PUO' NON ADERIRE
Non sono tenute ad iscriversi a CONAI le imprese che non cedono ai clienti merci imballate. Tra queste imprese, che CONAI chiama "utenti finali", a titolo esemplificativo
(Continua a pagina 2)
• ERBA Piazza Padania 12
fax 031645352
• MARIANO COMENSE
C.so Brianza 12/c
fax 031743421
• MENAGGIO via Lusardi 55
fax 034430256
•
recapiti a
BELLAGIO
GRAVEDONA
MOZZATE
LOMAZZO
OLGIATE COMASCO
PORLEZZA
SAN FEDELE INTELVI
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rientrano: ristoranti e pizzerie che non effettuano vendita per asporto, alberghi senza servizio bar, imprese di servizio, ecc.
L'esclusione, però, viene meno qualora dette imprese:
−
acquistano direttamente dall'estero merci imballate per l'esercizio della propria attività;
−
affiancano all'attività prevalente un'attività commerciale (anche in misura marginale) che comporta la cessione di merci imballate.
COME ADERIRE
L’adesione si perfeziona inviando a CONAI apposita dichiarazione su modello prestampato. Occorre allegare attestazione dell’avvenuto versamento della quota di adesione. Modulo di adesione e attestazione di versamento
devono essere inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo
CONAI - via Pompeo Litta 5 - 20 122 Milano
oppure tramite fax al numero 02 59904315.
Il versamento della quota di adesione può essere espletato tramite bonifico bancario
Intesa San Paolo Spa, Filiale n.27
piazza Diaz 7, 20123 Milano
Codice IBAN: IT 97 Y 03069 01629 100000012434; BIC. BCITITMM
o tramite C/C postale n.98753007.
In caso di versamento tramite C/C postale indicare sempre ragione sociale, codice fiscale o partita IVA dell'impresa che effettua l'adesione.
L'adesione deve essere perfezionata entro un mese dalla data di inizio dell'attività, prendendo come riferimento la
prima fattura ricevuta o emessa.
ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI
Aderire a Conai significa acquistare quota di partecipazione al Consorzio. La quota versata all’atto dell’adesione
costituisce, pertanto, contributo straordinario e deve essere inserito all’attivo dello Stato patrimoniale
dell’aderente (nel conto Partecipazioni in altre imprese).
IL CONTRIBUTO AMBIENTALE
Il sistema di legge prevede che i maggiori costi derivanti dalle operazioni di riciclo siano a carico di tutte le
imprese che nella loro attività utilizzano imballaggi.
La forma di finanziamento scelta è l'applicazione di un sovrapprezzo sul costo di acquisto degli imballaggi: il
cosiddetto CONTRIBUTO AMBIENTALE.
Il sovrapprezzo ha un valore variabile in ragione del materiale che costituisce l'imballaggio (vedi tabella accanto).
Il contributo é applicato:
- dal produttore o dall'importatore di imballaggi vuoti in occasione della "prima cessione", cioè in occasione
della prima vendita sul territorio nazionale dall'"ultimo produttore" al "primo utilizzatore";
- dall'importatore dall'estero (tanto paesi UE che paesi non UE) di merci imballate (definite dalla legge
"imballaggi pieni").
Ogni ulteriore cessione del medesimo imballaggio (o della medesima merce imballata) non deve essere
nuovamente assoggettata a Contributo. Il Contributo Ambientale:
- è soggetto ad IVA e segue la medesima aliquota propria dell'imballaggio (o del materiale di imballaggio)
oggetto di cessione;
- é concretamente versato solo al momento del ricevimento da parte di CONAI di apposita fattura.
LE CLASSI DI DICHIARAZIONE
Le imprese tenute ad applicare il Contributo Ambientale devono comunicare periodicamente a Conai l’ammontare
del Contributo applicato.
Conai ha previsto tre diverse periodicità:
- ANNUALE
se il contributo dovuto in un anno non supera euro 310,00;
- TRIMESTRALE
se il contributo dovuto in un anno è inferiore a euro 31.000,00;
- MENSILE
se il contributo dovuto in un anno supera euro 31.000,00.
E’ inoltre prevista una FASCIA DI ESENZIONE: qualora il contributo annuo dovuto sia inferiore a euro 26,00
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(euro 52,00 in caso di utilizzo della procedura semplificata - vedi
pag.6) Conai non emette fattura e l’impresa non deve versare il
Contributo applicato.
Le dichiarazioni, dal 2014, possono essere effettuate
esclusivamente tramite web per mezzo dell'apposita procedura (sito
web www.conai.org).
VALORE DEL CONTRIBUTO
MATERIALE
da 1/10/2012 a da 1/04/2013 a da 1/10/2013 a
31/03/2013
30/09/2013
31/12/2013
da 1/01/2014
ACCIAIO
euro 26,00/t
euro 26,00/t
euro 26,00/t
euro 26,00/t
ALLUMINIO
euro 45,00/t
euro 45,00/t
euro 45,00/t
euro 45,00/
CARTA
euro 10,00/t
euro 6,00/t
euro 4,00/t
euro 4,00t
LEGNO
euro 8,00/t
euro 8,00/t
euro 8,00/t
euro 8,00/t
PLASTICA
euro 110,00/t
euro 110,00/t
euro 110,00/t
euro 140,00/t
VETRO
euro 17,82/t
euro 17,82/t
euro 17,82/t
euro 17,82/t
CASI PARTICOLARI INERENTI LE CLASSI DI DICHIARAZIONE
IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE
Le imprese che iniziano l’attività nel corso dell’anno effettuano le comunicazioni periodiche con cadenza trimestrale. Per l’anno successivo stabiliranno la propria classe di dichiarazione valutando la media
mensile dei contributi dichiarati e rapportandola a 12 mesi.
APERTURA DI NUOVA ATTIVITA’ DA PARTE DI IMPRESA GIA’ ISCRITTA A CONAI
Le Dichiarazioni periodiche in caso di attivazione di nuova attività devono essere inviate con cadenza trimestrale per il primo anno
(solare). Per stabilire la Classe di Dichiarazione dell’anno successivo
si utilizza il medesimo criterio delle imprese di nuova costituzione.
VARIAZIONE DELLA CLASSE DI DICHIARAZIONE PERIODICA
La Classe di Dichiarazione periodica può essere modificata anche
semplicemente perché l’azienda ritiene più conveniente adottare cadenze di invio più ravvicinate di quella che gli spetterebbe in base al
valore del Contributo da versare. In tal caso si limita a segnalare la
cadenza prescelta nella comunicazione a Conai. Non è possibile la
variazione in corso d'anno.
CONFERMA DELLA CLASSE DI DICHIARAZIONE PERIODICA
Le imprese che, alla fine dell’anno, abbiano accertato l’appartenenza
alla medesima Classe di Dichiarazione periodica (dell’anno precedente) non sono tenute ad inviare la relativa autodichiarazione.
3
LA DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO
Il Contributo Ambientale viene applicato
esclusivamente sugli imballaggi (non
sulla merce in essi contenuta).
Per imballaggio la legge intende il
"prodotto composto di materiali di qualsiasi natura adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la
loro manipolazione e la loro consegna
dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati
allo stesso scopo".
A puro titolo esemplificativo sono imballaggi: scatole, sacchetti, pallets e bancali,
contenitori per liquidi quali bottiglie e
tetrapak, regge e reggette, nastro adesivo, viti e chiodi, film plastico utilizzato
per vendere o trasportare più unità di
prodotto, etichette apposte direttamente ad un imballaggio.
Invece non sono imballaggi:
- i contenitori identificabili come beni
strumentali, in quanto funzionali allo
svolgimento dell'attività di impresa;
- gli oggetti che fanno parte integrante
del processo di produzione e sono componenti del prodotto stesso, quali film
protettivi autoadesivi, strato di cera intorno al formaggio, budello rivestito per
insaccati;
- oggetti che rappresentano una parte
sostanziale ed inseparabile (nel senso di
continuo rapporto di relazione e protezione permanente del prodotto, con
temporanea separazione) di un bene
durevole al momento dell'acquisto che
siano necessari a contenere, mantenere
e proteggere quel prodotto durante tutto il suo ciclo di vita (es. vasi di fiori che
contengono la pianta per la sua vita,
astucci per video e audiocassette, astucci
per occhiali).
COME VERSARE IL CONTRIBUTO
Materialmente il Contributo Ambientale è versato solo a seguito del ricevimento da parte di CONAI di apposita
fattura. A pag. 9 sono riportati gli estremi bancari per l'effettuazione del versamento.
OBBLIGHI CONNESSI ALLA FATTURAZIONE DI MERCI IMBALLATE
Sulle fatture di cessione di merce imballata occorre riportare la dizione "Contributo Ambientale CONAI assolto" o,
in alternativa, lo specifico ammontare del Contributo versato. Raccomandiamo di verificare che detta dizione sia
presente anche sulle fatture ricevute dai propri fornitori.
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TIPOLOGIE DI IMBALLAGGIO ESENTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE
Non si applica il Contributo Ambientale in caso di:
Imballaggi Primari utilizzati per il contenimento di dispositivi medici, dispositivi medici diagnostici in vitro,
dispositivi medici impiantabili attivi, destinati a strutture sanitarie pubbliche o private.
Imballaggi Primari utilizzati per il contenimento di prodotti farmaceutici e medicinali, limitatamente ai preparati
come definiti dall'art.1 del D.Lgs. n.178 del 29/05/1991:
−
principio attivo;
−
intermedio chimico;
−
prodotto attivo formulato;
destinati a strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti tramite il circuito ASSINDE.
In queste due ipotesi occorre trasmettere a Conai apposita autodichiarazione.
Bombole e relativi accessori, quali valvole e cappucci di protezione, destinate al contenimento di gas compressi,
liquefatti e disciolti, con specifico riferimento ai gas tecnici, speciali e medicinali.
Fogli di alluminio astucciati e destinati ad uso domestico.
Stoviglie monouso in plastica (bicchieri, piatti) destinate esclusivamente ad uso domestico.
Imballaggi riutilizzabili impiegati nell’ambito della stessa unità produttiva o di più unità produttive appartenenti al
medesimo soggetto.
Sono, invece, previste modalità forfetizzate di applicazione del Contributo Ambientale per:
−
etichette;
−
imballaggi in sughero;
−
nastri adesivi e carte gommate;
−
erogatori meccanici;
−
cisternette multimateriale;
−
fusti in plastica o in acciaio rigenerati;
−
imballaggi oggetto di noleggio o altra forma di contratto d'uso senza trasferimento della proprietà;
−
pallet in legno re-immessi al consumo, pallet in legno se prodotti in conformità a capitolati codificati
nell’ambito di circuiti produttivi controllati.
Le relative specifiche procedure sono riportate nella Guida Conai 2014.
CASI PARTICOLARI
LAVORAZIONI CONTO TERZI
Le imprese che effettuano esclusivamente lavorazioni conto terzi di imballaggi (ovvero producono o trasformano
imballaggi in nome e per conto di committenti che forniscono loro le materie prime o i semilavorati per la produzione) e non importano alcunché dall'estero per dette attività non sono tenute alle dichiarazioni periodiche a CONAI, che invece sono dovute per il committente.
RESI MERCE
I resi merce relativi ad imballaggi già assoggettati a Contributo in una precedente dichiarazione sono detratti nella
prima dichiarazione utile (colonna B del modulo di riferimento). I resi che avvengono nel medesimo periodo di
dichiarazione non sono oggetto di specifica dichiarazione.
IMBALLAGGI DESTINATI AD UTILIZZO RIPETUTO
Per gli imballaggi (come bancali, pallets, contenitori riutilizzabili) che nel corso della loro vita vengono ripetutamente trasferiti o ceduti da una soggetto ad un altro il Contributo deve essere applicato esclusivamente dal produttore (ovvero dall'importatore in caso di importazione dall'estero) e solo in occasione della prima cessione all'utilizzatore (il cliente). Ogni altra successiva cessione non deve essere accompagnata dall'applicazione del contributo, e ciò sino a quando l'imballaggio mantiene la sua normale funzionalità.
DICHIARAZIONE IN ECCESSO
La rettifica può essere fatta con nuova dichiarazione recante il corretto importo e richiesta di storno parziale con
indicazione della causale dell’errore.
DICHIARAZIONE INSUFFICIENTE
La rettifica deve essere fatta presentando il modulo “autodenuncia” con la specifica causale cui unire, nei trenta
giorni successivi, dichiarazione integrativa per lo stesso periodo di quella insufficiente.
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MANCATA ADESIONE - MANCATA DICHIARAZIONE
La mancata adesione è punita con sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 60.000,00. In caso di
mancate dichiarazioni le sanzioni variano in ragione del valore dei contributi non versati. E’ possibile sanare le
violazioni senza incorrere in sanzioni tramite una “autodenuncia” e utilizzando l’apposita modulistica.
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione inerente Conai deve essere conservata per un periodo di dieci anni, nel caso di imprese
estere anche in copia conforme. Conai si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento l'invio di copia della
stessa documentazione.
COSA FARE ALL'INIZIO DELL'ANNO
Entro il 20 gennaio ogni impresa tenuta ad applicare il Contributo Ambientale (e cioè: produttori ed importatori
di imballaggi vuoti, importatori di merci imballate, produttori ed importatori di materie prime o di semilavorati
destinati ad imballaggi – questi ultimi solo nei casi in cui si verifica una prima cessione) deve comunicare a CONAI:
- la propria Classe di Dichiarazione;
- l'ammontare del Contributo dovuto;
secondo le modalità indicate nelle tabelle che seguono.
DICHIARAZIONI PERIODICHE ON-LINE
Conai caldeggia l’utilizzo del servizio di presentazione delle dichiarazioni periodiche on-line. Occorre collegarsi al
sito www.conai.org e accedere alla sezione apposita. Per ulteriori supporti o informazioni alla compilazione online è possibile contattare gli uffici di Conai: tel. 02 540441 - e-mail [email protected].
GLI ADEMPIMENTI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
COMMERCIANTI E DISTRIBUTORI CHE NON EFFETTUANO IMPORTAZIONI DALL’ESTERO
MODALITA’ DI ADESIONE
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO
AMBIENTALE
Commercianti e distributori aderiscono al solo CONAI.
Il Contributo viene
versato al momento
dell'acquisto
delle
merci dai fornitori, in
quanto è compreso
nello stesso prezzo
d'acquisto.
L'adesione comporta il versamento
di euro 5,16 quale quota fissa.
Qualora il fatturato superi euro
500.000,00 in aggiunta alla quota
fissa deve essere versata anche una
quota variabile pari allo 0,00025%
dei ricavi complessivi di vendite e
prestazioni.
Si assumono come riferimento i dati
inerenti l'ultimo esercizio chiuso.
Le imprese costituite nel corso del
2014 versano solo la quota di euro
5,16. Con la chiusura del primo bilancio sono tenute a versare l'eventuale quota variabile dovuta.
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA FATTURAZIONE
FATTURE RICEVUTE DAI
FORNITORI
FATTURE EMESSE VERSO I
PROPRI CLIENTI
Devono recare la dizione
CONTRIBUTO AMBIENTALE
CONAI ASSOLTO.
Qualora vengano acquistati
imballaggi vuoti direttamente dal produttore o dall'importatore le fatture devono
recare l'esatto ammontare
del CONTRIBUTO applicato.
Devono recare la dizione
CONTRIBUTO AMBIENTALE
CONAI ASSOLTO (il cliente ha
diritto a richiedere una scheda recante l’esatto ammontare del Contributo applicato). In alternativa è possibile
indicare l’ammontare del
Contributo applicato.
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COMMERCIANTI E DISTRIBUTORI CHE EFFETTUANO IMPORTAZIONI DALL’ESTERO DI MERCI IMBALLATE
MODALITA’ DI ADESIONE
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE
ADEMPIMENTI CONNESSI
ALLA FATTURAZIONE
L'importatore di imballaggi
pieni aderisce al solo CONAI.
L'adesione comporta il versamento di euro 5,16 quale quota fissa.
Qualora il fatturato superi
euro 500.000,00 in aggiunta
alla quota fissa deve essere
versata una quota variabile
pari allo
• 0,015% dei costi degli
acquisti di imballaggi, se
l'attività di importazione
è quella che contribuisce
in misura maggioritaria
alla formazione del fatturato finale;
• 0,00025% dei ricavi complessivi di vendite e prestazioni, se l'attività di
importazione incide sulla
formazione del fatturato
in misura minoritaria.
In entrambi i casi si assumono
come riferimento i dati inerenti l'ultimo esercizio chiuso.
Le imprese costituite nel corso
del 2014 versano solo la quota
di euro 5,16. Con la chiusura
del primo bilancio sono tenute a versare l'eventuale quota
variabile dovuta.
L'importatore deve applicare il CONTRIBUTO sugli imballaggi
importati. L'importatore non applica il CONTRIBUTO sugli imballaggi destinati a tornare ai fornitori esteri.
L'importatore deve dichiarare a CONAI la quantità di imballaggi
importati e l''importo del CONTRIBUTO dovuto. Può scegliere
tra queste due modalità:
Le fatture emesse nei
confronti dei propri
clienti devono recare la
dizione
CONTRIBUTO
AMBIENTALE
CONAI
ASSOLTO
In alternativa è possibile
indicare l’ammontare del
Contributo applicato.
PROCEDURA ORDINARIA
Comunica (entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di
riferimento) a CONAI il Contributo dovuto e la quantità di imballaggi importati con cadenza:
ANNUALE, se il contributo annuale dovuto per singolo
materiale è inferiore a euro 310,00;
TRIMESTRALE, se il contributo annuale dovuto per singolo
materiale è inferiore a euro 31.000,00;
MENSILE, se il contributo annuale dovuto per singolo materiale è superiore a euro 31.000,00.
I dati da assumere quale parametro di riferimento sono quelli
del 2013.
Qualora il Contributo annuale dovuto per singolo materiale é
inferiore a euro 26,00 CONAI non emette alcuna fattura e l'importatore non versa il Contributo (cosiddetta "fascia di esenzione"), fermo restando l'obbligo di inviare le comunicazioni di cui
sopra.
PROCEDURA SEMPLIFICATA
Comunica (entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di
riferimento) a CONAI il Contributo dovuto con cadenza:
ANNUALE, se il contributo annuale complessivo è inferiore
a euro 310,00;
TRIMESTRALE, se il contributo annuale complessivo è inferiore a euro 31.000,00;
MENSILE, se il contributo annuale complessivo è superiore
a euro 31.000,00.
I dati da assumere quale parametro di riferimento sono quelli
del 2013.
Non dichiara la quantità esatta di imballaggi importati ma versa
un contributo forfetario pari a:
0,08% (era lo 0,07 sino al 31/12/2013) sul valore complessivo delle importazioni in caso di prodotti alimentari;
0,04% sul valore complessivo delle importazioni in caso di
prodotti NON alimentari.
In alternativa è possibile versare un unico Contributo forfetario
pari a euro 37/ton (era euro 31,00/ton sino al 31/12/2013) sul
peso dei soli imballaggi.
Qualora il Contributo annuale complessivamente dovuto per
tutti i materiali é inferiore a euro 52,00 CONAI non emette alcuna fattura e l'importatore non versa il Contributo (cosiddetta
"fascia di esenzione"), fermo restando l'obbligo di inviare le
comunicazioni di cui sopra.
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PRODUTTORI / IMPORTATORI DI IMBALLAGGI VUOTI
O SEMILAVORATI E MATERIE PRIME DESTINATE AD IMBALLAGGI
MODALITA’ DI ADESIONE
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO
AMBIENTALE
ADEMPIMENTI CONNESSI
ALLA FATTURAZIONE
Produttori e importatori di imballaggi
vuoti, nonché importatori di semilavorati
e materie prime destinati ad imballaggi
aderiscono tanto a CONAI che ai Consorzi
di filiera relativi ai materiali di cui sono
costituiti gli imballaggi prodotti /
importati.
Il produttore deve applicare il CONTRIBUTO sugli
imballaggi prodotti o importati, ovvero sui semilavorati e materie prime destinati ad imballaggi.
Dichiara a CONAI la quantità di imballaggi prodotti o
importati ovvero di semilavorati e materie prime
destinati ad imballaggi e l''importo del CONTRIBUTO dovuto.
Comunica (entro il giorno 20 del mese successivo al
periodo di riferimento) a CONAI il Contributo dovuto con cadenza:
ANNUALE
se il contributo annuale dovuto per singolo materiale è inferiore a euro 310,00;
TRIMESTRALE
se il contributo annuale dovuto per singolo materiale è inferiore a euro 31.000,00;
MENSILE
se il contributo annuale dovuto per singolo materiale è superiore a euro 31.000,00.
I dati da assumere quale parametro di riferimento
sono quelli del 2013.
Qualora il Contributo Annuale dovuto per singolo
materiale é inferiore a euro 26,00 CONAI non emette alcuna fattura e l'importatore non versa il Contributo (cosiddetta "fascia di esenzione") fermo restando l'obbligo di inviare a CONAI le comunicazioni
di cui sopra.
Le fatture emesse nei
confronti dei propri clienti
devono recare l'ammontare esatto del Contributo
Ambientale applicato.
L'adesione a CONAI comporta il
versamento di euro 5,16 quale quota
fissa.
Qualora il fatturato superi euro
500.000,00 in aggiunta alla quota fissa
deve essere versata una quota variabile
pari allo 0,015% dei ricavi derivanti dalle
vendite sul territorio nazionale degli
imballaggi e/o materie prime e
semilavorati destinati alla fabbricazione
di imballaggi.
Si assumono come riferimento i dati
inerenti l'ultimo esercizio chiuso.
Le imprese costituite nel corso del 2014
versano solo la quota di euro 5,16. Con la
chiusura del primo bilancio sono tenute a
versare l'eventuale quota variabile
dovuta.
L'ADESIONE AI CONSORZI DI FILIERA
Produttori e importatori di imballaggi vuoti, nonché importatori di semilavorati e materie prime destinati ad imballaggi debbono aderire anche ai Consorzi di filiera relativi ai materiali di cui sono costituiti gli imballaggi prodotti /
importati. Ogni consorzio ha previsto modalità e quote di adesione differenti. Di seguito riportiamo gli indirizzi
internet dei diversi consorzi, ove è possibile trovare le indicazioni necessarie all'adesione.
Consorzio Nazionale Acciaio
www.consorzio-acciaio.org
Rilegno (legno)
www.rilegno.org
Cial (alluminio)
www.cial.it
C0.RE.PLA (plastica)
www.corepla.it
Comieco (carta)
www.comieco.org
CO.RE.VE (vetro)
www.coreve.it
ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE
Produttori ed importatori di imballaggi vuoti devono esporre in fattura l’ammontare esatto del Contributo ambientale applicato. Esistono differenti metodi: ciò che conta è che sia sempre evidenziato oltre al totale del Contributo
applicato anche il valore per pezzo (cioè per singolo imballaggio ceduto) o per unità di peso (ton).
In caso di imballaggi poliaccoppiati (ovvero costituiti in modo strutturale da più materiali) il Contributo da applicare
è quello proprio del materiale che costituisce la maggior parte del peso dell’imballaggio, applicato però all'intero
peso dell'imballaggio.
Invece qualora si tratti di imballaggio multi materiale (ovvero costituito da più componenti “autonome”) deve essere applicato ad ogni componente il relativo Contributo, e ciascuno esposto in fattura.
Il Contributo Ambientale deve essere considerato prestazione accessoria (artt.12-13 DPR n.633/72): come tale
rientra nel campo di applicazione IVA. Il Contributo é assoggettato alla medesima aliquota IVA dell’imballaggio
cui si riferisce.
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COMMERCIANTI E DISTRIBUTORI CHE EFFETTUANO ESPORTAZIONI ALL’ESTERO DI MERCI IMBALLATE
Le imprese che esportano merci imballate possono chiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale
sugli imballaggi acquistati e successivamente esportati. Esistono tre diverse procedure di esenzione.
CONDIZIONI DI
APPLICABILITA’
PROCEDURA
ORDINARIA
(EX POST)
PROCEDURA
SEMPLIFICATA
(EX ANTE)
PROCEDURA
DI COMPENSAZIONE
PROCEDURA
utilizzabile
esclusivamente
da imprese
iscritte a CONAI
L'esportatore entro il 31 marzo (a partire dal 2015 entro il 28 febbraio) dell'anno
successivo a quello in cui è avvenuta l'esportazione inoltra domanda scritta di
rimborso per singolo materiale a CONAI, unendo modello dichiarazione IVA (quadro
VA), scheda tecnica da cui risulti tipologia, numero unità e peso unitario degli
imballaggi suddivisi per materiale (con metodo seguito per stima del peso - sono
considerati metodi validi: dati rilasciati dal fornitore; sistema di pesata a campione;
schede tecniche predisposte da Conai) nonché documentazione associativa (questa
solo in occasione della prima richiesta).
Occorre allegare elenco delle fatture dei fornitori con loro codice fiscale (queste
debbono specificare l'ammontare di Contributo versato).
CONAI autorizza per iscritto il rimborso, ed effettua nota di credito (esente IVA).
Possono essere chiesti rimborsi solo se superiori a euro 26,00
utilizzabile
esclusivamente da imprese iscritte a CONAI, preferibilmente che effettuino
la “prima cessione”
L'esportatore trasmette ai propri fornitori una dichiarazione per attività di export con
la quale richiede la quota di esenzione dal CONTRIBUTO ambientale;
la quota, definita PLAFOND si determina secondo la formula riportata in allegato A
(vedi pag.9);
L’esportatore trasmette a CONAI analoga dichiarazione per attività di export;
il produttore di imballaggi per ciascuna vendita applica la quota (PLAFOND) di
esenzione sui quantitativi di imballaggio complessivamente ceduti.
A fine anno le situazioni a debito o a credito sono chiuse: CONAI emette nota di
credito o di debito a seconda dei casi.
L'esportatore ricalcola il proprio PLAFOND e lo comunica a CONAI (entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento - a partire dal 2015 entro il 28 febbraio).
- utilizzabile esclusivamente da imprese iscritte a CONAI
- non è consentita con
importazioni in procedura semplificata e
esportazioni in procedura ordinaria ex-post
- opera solo per classi
omogenee di imballaggi
(cioè carta con carta,
acciaio con acciaio,
ecc.)
Tutti gli acquisti di imballaggio sul mercato nazionale vengono gravati interamente di
Contributo Ambientale.
L'esportatore comunica (entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di
riferimento) a CONAI importazioni ed esportazioni con cadenza:
- ANNUALE, se il contributo annuale dovuto per singolo materiale è inferiore a euro
310,00;
- TRIMESTRALE, se il contributo annuale dovuto per singolo materiale è inferiore a
euro 31.000,00;
- MENSILE, se il contributo annuale dovuto per singolo materiale è superiore a euro
31.000,00.
I dati da assumere quale parametro di riferimento sono esclusivamente quelli inerenti
le importazioni.
In caso di importazioni superiori alle esportazioni l'impresa versa a CONAI il Contributo
dovuto.
In caso di importazioni inferiori alle esportazioni l'impresa richiede il rimborso con
procedura ordinaria ex-post.
A fine anno occorre inviare uno schema riepilogativo, elaborato secondo questa
formula:
(totale quantità importate - totale quantità esportate) = quantità fatturate - credito di
fine anno
Le imprese non soggette a certificazione di bilancio devono inoltre allegare elenco con
i dati relativi alle fatture di esportazione e importazione di imballaggi e/o merci
imballate.
Le imprese “esportatrici nette” (cioè le aziende che in un determinato periodo hanno effettuato esportazioni di imballaggi
pieni in misura superiore in termini di peso alle importazioni di imballaggi pieni, distintamente per ciascun materiale di imballaggio) aderenti al sistema Confcommercio—Federmoda, possono non attivare la procedura di importazione se si impegnano a non attivare la procedura di esenzione per gli imballaggi esportati.
Via Ballarini Informa
Notiziario a cura dell’Unione Provinciale Commercio Turismo Servizi di Como
Pagina
Allegato A
9
FORMULA DI CALCOLO DEL PRIMO PLAFOND
Totale ton esportate di un materiale di imballaggio
PLAFOND =
X 100
Totale ton vendute (Italia + estero) per quel materiale
LA MODULISTICA DA UTILIZZARE
Nel prospetto che segue riportiamo una sintesi della modulistica necessaria nelle diverse ipotesi sopra
considerate. Non sono indicate la combinazioni tra diverse attività concentrate nella medesima impresa: in
questi casi è possibile si renda necessario approntare ulteriore modulistica. Non è indicato il caso di cessione in
esenzione da contributo per cui occorre compilare il mod. 6.3.
Tutti i moduli possono essere scaricati dal sito Internet di Conai (www.conai.org). Presso i nostri uffici è
reperibile la versione cartacea degli stessi.
ATTIVITA’
MODULI
IMPORTATORI DI MERCI IMBALLATE
IMPORTATORI DI IMBALLAGGI VUOTI
PRODUTTORI DI IMBALLAGGI
ESPORTATORI DI MERCI IMBALLATE
Procedura ordinaria
6.2
Procedura semplificata
6.2
Per utilizzo diretto o per cessione all’utente finale
6.2
Con cessione ad utilizzatore
6.2 (in alternativa 6.1)
Procedura ordinaria
6.1
Procedura ordinaria ex-post
6.6
Procedura semplificata ex-ante
6.5
Procedura di compensazione
6.10
I CONTI CORRENTI PER I VERSAMENTI
INTESA SAN PAOLO SPA
Filiale 27, piazza Diaz 7, 20123 - Milano
Coordinate Bancarie Europee (IBAN)
Coordinate Bancarie Nazionali (BBAN)
Bic - Bank Identifier Code
Paese
Check digit
CIN
ABI
CAB
Conto
ACCIAIO
IT
22
Y
03069
01629
100000012426
ACCIAIO
BCITITMM
ALLUMINIO
IT
96
Z
03069
01629
100000012427
ALLUMINIO
BCITITMM
CARTA
IT
66
A
03069
01629
100000012428
CARTA
BCITITMM
LEGNO
IT
43
B
03069
01629
100000012429
LEGNO
BCITITMM
PLASTICA
IT
92
U
03069
01629
100000012430
PLASTICA
BCITITMM
VETRO
IT
69
V
03069
01629
100000012431
VETRO
BCITITMM
IMPORT (sempl)
IT
46
W
03069
01629
100000012432
IMPORT
BCITITMM
ADESIONI
IT
97
Y
03069
01629
100000012434
ADESIONI
BCITITMM
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