COS`E` IL CONAI - COnsorzio NAzionale Imballaggi CHI DEVE
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COS`E` IL CONAI - COnsorzio NAzionale Imballaggi CHI DEVE
Direttore responsabile: Gianni Monetti Autorizzazione Tribunale di Como n.30 del 30/11/2001 - Registro degli Operatori di Comunicazione n.7457— Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in A b b ona me nto Pos ta le - D .L . 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 DCB Como Direz. Redaz. Amministraz.: Como—via Ballarini 12 — Tel. 031 2441 — Fax 031 271667 — Internet: www.upcts.it Stampato in proprio Anno X n.1bis - allegato GENNAIO 2014 COS’E’ IL CONAI - COnsorzio NAzionale Imballaggi In questo numero Dal 1999 tutte le imprese che nella loro attività gestiscono merci contenute in imballaggi devono aderire al CONAI, il COnsorzio NAzionale Imballaggi. Questo organismo ha il compito di provvedere alla gestione dei rifiuti di imballaggio, garantendo che gli stessi siano avviati preferenzialmente a recupero e riciclo. Sebbene CONAI non abbia introdotto novità significative rispetto lo scorso anno, riteniamo utile riassumere in differenti tabelle gli adempimenti dovuti in ragione dell'attività svolta, rammentando che CONAI distingue due ipotesi principali: - i PRODUTTORI DI IMBALLAGGI (in questa categoria rientrano anche le imprese che importano dall'estero imballaggi vuoti o semilavorati o materie prime destinate alla produzione di imballaggi per rivenderli sul territorio italiano); - gli UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI (in questa categoria rientra la maggior parte delle imprese commerciali). CHI DEVE ADERIRE A CONAI SPECIALE CONAI 1 Le nostre sedi N. TELEFONICO UNICO 0312441 • COMO Via Ballarini 12 fax 031271667 • CENTRO STUDI FORMAZIONE Via Manzoni 4 — Como fax 031300118 • CANTU’ Viale Madonna 11 fax 031701076 L'adesione a CONAI: − è obbligatoria per le imprese che nella loro attività cedono ai clienti imballaggi vuoti o merci contenute in imballaggi (cosiddetti "imballaggi pieni") e per le imprese che producono o importano materie prime o semilavorati destinate ad imballaggi; − deve essere perfezionata entro un mese dall'inizio dell'attività che comporta la cessione di imballaggi (si prende come riferimento la data della prima fattura emessa o ricevuta); − è attuata una sola volta nella vita dell'impresa: in quanto sottoscrizione di quota sociale del Consorzio non deve essere ripetuta (pertanto chi avesse già aderito a CONAI negli anni passati non deve più ripetere l'adesione). L'entità della quota di adesione è differente a seconda dell'attività svolta (vedi le tabelle riportate nelle pagine successive). Ai soli fini dell'adesione le imprese che svolgono più attività che comportano la gestione di imballaggi (commercio, importazione di merci imballate, produzione di imballaggi vuoti, ecc.) si iscrivono versando la quota dovuta in ragione dell'attività economicamente prevalente tra le diverse svolte. E' attività economicamente prevalente quella che contribuisce in misura maggiore alla formazione del fatturato. Nel caso l’attività prevalente si modifichi è necessario presentare una nuova domanda di adesione (ma non la quota di adesione: Conai mantiene valida quella già versata). CHI PUO' NON ADERIRE Non sono tenute ad iscriversi a CONAI le imprese che non cedono ai clienti merci imballate. Tra queste imprese, che CONAI chiama "utenti finali", a titolo esemplificativo (Continua a pagina 2) • ERBA Piazza Padania 12 fax 031645352 • MARIANO COMENSE C.so Brianza 12/c fax 031743421 • MENAGGIO via Lusardi 55 fax 034430256 • recapiti a BELLAGIO GRAVEDONA MOZZATE LOMAZZO OLGIATE COMASCO PORLEZZA SAN FEDELE INTELVI Pagina 2 rientrano: ristoranti e pizzerie che non effettuano vendita per asporto, alberghi senza servizio bar, imprese di servizio, ecc. L'esclusione, però, viene meno qualora dette imprese: − acquistano direttamente dall'estero merci imballate per l'esercizio della propria attività; − affiancano all'attività prevalente un'attività commerciale (anche in misura marginale) che comporta la cessione di merci imballate. COME ADERIRE L’adesione si perfeziona inviando a CONAI apposita dichiarazione su modello prestampato. Occorre allegare attestazione dell’avvenuto versamento della quota di adesione. Modulo di adesione e attestazione di versamento devono essere inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo CONAI - via Pompeo Litta 5 - 20 122 Milano oppure tramite fax al numero 02 59904315. Il versamento della quota di adesione può essere espletato tramite bonifico bancario Intesa San Paolo Spa, Filiale n.27 piazza Diaz 7, 20123 Milano Codice IBAN: IT 97 Y 03069 01629 100000012434; BIC. BCITITMM o tramite C/C postale n.98753007. In caso di versamento tramite C/C postale indicare sempre ragione sociale, codice fiscale o partita IVA dell'impresa che effettua l'adesione. L'adesione deve essere perfezionata entro un mese dalla data di inizio dell'attività, prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa. ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI Aderire a Conai significa acquistare quota di partecipazione al Consorzio. La quota versata all’atto dell’adesione costituisce, pertanto, contributo straordinario e deve essere inserito all’attivo dello Stato patrimoniale dell’aderente (nel conto Partecipazioni in altre imprese). IL CONTRIBUTO AMBIENTALE Il sistema di legge prevede che i maggiori costi derivanti dalle operazioni di riciclo siano a carico di tutte le imprese che nella loro attività utilizzano imballaggi. La forma di finanziamento scelta è l'applicazione di un sovrapprezzo sul costo di acquisto degli imballaggi: il cosiddetto CONTRIBUTO AMBIENTALE. Il sovrapprezzo ha un valore variabile in ragione del materiale che costituisce l'imballaggio (vedi tabella accanto). Il contributo é applicato: - dal produttore o dall'importatore di imballaggi vuoti in occasione della "prima cessione", cioè in occasione della prima vendita sul territorio nazionale dall'"ultimo produttore" al "primo utilizzatore"; - dall'importatore dall'estero (tanto paesi UE che paesi non UE) di merci imballate (definite dalla legge "imballaggi pieni"). Ogni ulteriore cessione del medesimo imballaggio (o della medesima merce imballata) non deve essere nuovamente assoggettata a Contributo. Il Contributo Ambientale: - è soggetto ad IVA e segue la medesima aliquota propria dell'imballaggio (o del materiale di imballaggio) oggetto di cessione; - é concretamente versato solo al momento del ricevimento da parte di CONAI di apposita fattura. LE CLASSI DI DICHIARAZIONE Le imprese tenute ad applicare il Contributo Ambientale devono comunicare periodicamente a Conai l’ammontare del Contributo applicato. Conai ha previsto tre diverse periodicità: - ANNUALE se il contributo dovuto in un anno non supera euro 310,00; - TRIMESTRALE se il contributo dovuto in un anno è inferiore a euro 31.000,00; - MENSILE se il contributo dovuto in un anno supera euro 31.000,00. E’ inoltre prevista una FASCIA DI ESENZIONE: qualora il contributo annuo dovuto sia inferiore a euro 26,00 Via Ballarini Informa Notiziario a cura dell’Unione Provinciale Commercio Turismo Servizi di Como Pagina (euro 52,00 in caso di utilizzo della procedura semplificata - vedi pag.6) Conai non emette fattura e l’impresa non deve versare il Contributo applicato. Le dichiarazioni, dal 2014, possono essere effettuate esclusivamente tramite web per mezzo dell'apposita procedura (sito web www.conai.org). VALORE DEL CONTRIBUTO MATERIALE da 1/10/2012 a da 1/04/2013 a da 1/10/2013 a 31/03/2013 30/09/2013 31/12/2013 da 1/01/2014 ACCIAIO euro 26,00/t euro 26,00/t euro 26,00/t euro 26,00/t ALLUMINIO euro 45,00/t euro 45,00/t euro 45,00/t euro 45,00/ CARTA euro 10,00/t euro 6,00/t euro 4,00/t euro 4,00t LEGNO euro 8,00/t euro 8,00/t euro 8,00/t euro 8,00/t PLASTICA euro 110,00/t euro 110,00/t euro 110,00/t euro 140,00/t VETRO euro 17,82/t euro 17,82/t euro 17,82/t euro 17,82/t CASI PARTICOLARI INERENTI LE CLASSI DI DICHIARAZIONE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE Le imprese che iniziano l’attività nel corso dell’anno effettuano le comunicazioni periodiche con cadenza trimestrale. Per l’anno successivo stabiliranno la propria classe di dichiarazione valutando la media mensile dei contributi dichiarati e rapportandola a 12 mesi. APERTURA DI NUOVA ATTIVITA’ DA PARTE DI IMPRESA GIA’ ISCRITTA A CONAI Le Dichiarazioni periodiche in caso di attivazione di nuova attività devono essere inviate con cadenza trimestrale per il primo anno (solare). Per stabilire la Classe di Dichiarazione dell’anno successivo si utilizza il medesimo criterio delle imprese di nuova costituzione. VARIAZIONE DELLA CLASSE DI DICHIARAZIONE PERIODICA La Classe di Dichiarazione periodica può essere modificata anche semplicemente perché l’azienda ritiene più conveniente adottare cadenze di invio più ravvicinate di quella che gli spetterebbe in base al valore del Contributo da versare. In tal caso si limita a segnalare la cadenza prescelta nella comunicazione a Conai. Non è possibile la variazione in corso d'anno. CONFERMA DELLA CLASSE DI DICHIARAZIONE PERIODICA Le imprese che, alla fine dell’anno, abbiano accertato l’appartenenza alla medesima Classe di Dichiarazione periodica (dell’anno precedente) non sono tenute ad inviare la relativa autodichiarazione. 3 LA DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO Il Contributo Ambientale viene applicato esclusivamente sugli imballaggi (non sulla merce in essi contenuta). Per imballaggio la legge intende il "prodotto composto di materiali di qualsiasi natura adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo". A puro titolo esemplificativo sono imballaggi: scatole, sacchetti, pallets e bancali, contenitori per liquidi quali bottiglie e tetrapak, regge e reggette, nastro adesivo, viti e chiodi, film plastico utilizzato per vendere o trasportare più unità di prodotto, etichette apposte direttamente ad un imballaggio. Invece non sono imballaggi: - i contenitori identificabili come beni strumentali, in quanto funzionali allo svolgimento dell'attività di impresa; - gli oggetti che fanno parte integrante del processo di produzione e sono componenti del prodotto stesso, quali film protettivi autoadesivi, strato di cera intorno al formaggio, budello rivestito per insaccati; - oggetti che rappresentano una parte sostanziale ed inseparabile (nel senso di continuo rapporto di relazione e protezione permanente del prodotto, con temporanea separazione) di un bene durevole al momento dell'acquisto che siano necessari a contenere, mantenere e proteggere quel prodotto durante tutto il suo ciclo di vita (es. vasi di fiori che contengono la pianta per la sua vita, astucci per video e audiocassette, astucci per occhiali). COME VERSARE IL CONTRIBUTO Materialmente il Contributo Ambientale è versato solo a seguito del ricevimento da parte di CONAI di apposita fattura. A pag. 9 sono riportati gli estremi bancari per l'effettuazione del versamento. OBBLIGHI CONNESSI ALLA FATTURAZIONE DI MERCI IMBALLATE Sulle fatture di cessione di merce imballata occorre riportare la dizione "Contributo Ambientale CONAI assolto" o, in alternativa, lo specifico ammontare del Contributo versato. Raccomandiamo di verificare che detta dizione sia presente anche sulle fatture ricevute dai propri fornitori. Via Ballarini Informa Notiziario a cura dell’Unione Provinciale Commercio Turismo Servizi di Como Pagina 4 TIPOLOGIE DI IMBALLAGGIO ESENTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE Non si applica il Contributo Ambientale in caso di: Imballaggi Primari utilizzati per il contenimento di dispositivi medici, dispositivi medici diagnostici in vitro, dispositivi medici impiantabili attivi, destinati a strutture sanitarie pubbliche o private. Imballaggi Primari utilizzati per il contenimento di prodotti farmaceutici e medicinali, limitatamente ai preparati come definiti dall'art.1 del D.Lgs. n.178 del 29/05/1991: − principio attivo; − intermedio chimico; − prodotto attivo formulato; destinati a strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti tramite il circuito ASSINDE. In queste due ipotesi occorre trasmettere a Conai apposita autodichiarazione. Bombole e relativi accessori, quali valvole e cappucci di protezione, destinate al contenimento di gas compressi, liquefatti e disciolti, con specifico riferimento ai gas tecnici, speciali e medicinali. Fogli di alluminio astucciati e destinati ad uso domestico. Stoviglie monouso in plastica (bicchieri, piatti) destinate esclusivamente ad uso domestico. Imballaggi riutilizzabili impiegati nell’ambito della stessa unità produttiva o di più unità produttive appartenenti al medesimo soggetto. Sono, invece, previste modalità forfetizzate di applicazione del Contributo Ambientale per: − etichette; − imballaggi in sughero; − nastri adesivi e carte gommate; − erogatori meccanici; − cisternette multimateriale; − fusti in plastica o in acciaio rigenerati; − imballaggi oggetto di noleggio o altra forma di contratto d'uso senza trasferimento della proprietà; − pallet in legno re-immessi al consumo, pallet in legno se prodotti in conformità a capitolati codificati nell’ambito di circuiti produttivi controllati. Le relative specifiche procedure sono riportate nella Guida Conai 2014. CASI PARTICOLARI LAVORAZIONI CONTO TERZI Le imprese che effettuano esclusivamente lavorazioni conto terzi di imballaggi (ovvero producono o trasformano imballaggi in nome e per conto di committenti che forniscono loro le materie prime o i semilavorati per la produzione) e non importano alcunché dall'estero per dette attività non sono tenute alle dichiarazioni periodiche a CONAI, che invece sono dovute per il committente. RESI MERCE I resi merce relativi ad imballaggi già assoggettati a Contributo in una precedente dichiarazione sono detratti nella prima dichiarazione utile (colonna B del modulo di riferimento). I resi che avvengono nel medesimo periodo di dichiarazione non sono oggetto di specifica dichiarazione. IMBALLAGGI DESTINATI AD UTILIZZO RIPETUTO Per gli imballaggi (come bancali, pallets, contenitori riutilizzabili) che nel corso della loro vita vengono ripetutamente trasferiti o ceduti da una soggetto ad un altro il Contributo deve essere applicato esclusivamente dal produttore (ovvero dall'importatore in caso di importazione dall'estero) e solo in occasione della prima cessione all'utilizzatore (il cliente). Ogni altra successiva cessione non deve essere accompagnata dall'applicazione del contributo, e ciò sino a quando l'imballaggio mantiene la sua normale funzionalità. DICHIARAZIONE IN ECCESSO La rettifica può essere fatta con nuova dichiarazione recante il corretto importo e richiesta di storno parziale con indicazione della causale dell’errore. DICHIARAZIONE INSUFFICIENTE La rettifica deve essere fatta presentando il modulo “autodenuncia” con la specifica causale cui unire, nei trenta giorni successivi, dichiarazione integrativa per lo stesso periodo di quella insufficiente. Via Ballarini Informa Notiziario a cura dell’Unione Provinciale Commercio Turismo Servizi di Como Pagina 5 MANCATA ADESIONE - MANCATA DICHIARAZIONE La mancata adesione è punita con sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 60.000,00. In caso di mancate dichiarazioni le sanzioni variano in ragione del valore dei contributi non versati. E’ possibile sanare le violazioni senza incorrere in sanzioni tramite una “autodenuncia” e utilizzando l’apposita modulistica. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Tutta la documentazione inerente Conai deve essere conservata per un periodo di dieci anni, nel caso di imprese estere anche in copia conforme. Conai si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento l'invio di copia della stessa documentazione. COSA FARE ALL'INIZIO DELL'ANNO Entro il 20 gennaio ogni impresa tenuta ad applicare il Contributo Ambientale (e cioè: produttori ed importatori di imballaggi vuoti, importatori di merci imballate, produttori ed importatori di materie prime o di semilavorati destinati ad imballaggi – questi ultimi solo nei casi in cui si verifica una prima cessione) deve comunicare a CONAI: - la propria Classe di Dichiarazione; - l'ammontare del Contributo dovuto; secondo le modalità indicate nelle tabelle che seguono. DICHIARAZIONI PERIODICHE ON-LINE Conai caldeggia l’utilizzo del servizio di presentazione delle dichiarazioni periodiche on-line. Occorre collegarsi al sito www.conai.org e accedere alla sezione apposita. Per ulteriori supporti o informazioni alla compilazione online è possibile contattare gli uffici di Conai: tel. 02 540441 - e-mail [email protected]. GLI ADEMPIMENTI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ COMMERCIANTI E DISTRIBUTORI CHE NON EFFETTUANO IMPORTAZIONI DALL’ESTERO MODALITA’ DI ADESIONE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE Commercianti e distributori aderiscono al solo CONAI. Il Contributo viene versato al momento dell'acquisto delle merci dai fornitori, in quanto è compreso nello stesso prezzo d'acquisto. L'adesione comporta il versamento di euro 5,16 quale quota fissa. Qualora il fatturato superi euro 500.000,00 in aggiunta alla quota fissa deve essere versata anche una quota variabile pari allo 0,00025% dei ricavi complessivi di vendite e prestazioni. Si assumono come riferimento i dati inerenti l'ultimo esercizio chiuso. Le imprese costituite nel corso del 2014 versano solo la quota di euro 5,16. Con la chiusura del primo bilancio sono tenute a versare l'eventuale quota variabile dovuta. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA FATTURAZIONE FATTURE RICEVUTE DAI FORNITORI FATTURE EMESSE VERSO I PROPRI CLIENTI Devono recare la dizione CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. Qualora vengano acquistati imballaggi vuoti direttamente dal produttore o dall'importatore le fatture devono recare l'esatto ammontare del CONTRIBUTO applicato. Devono recare la dizione CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO (il cliente ha diritto a richiedere una scheda recante l’esatto ammontare del Contributo applicato). In alternativa è possibile indicare l’ammontare del Contributo applicato. Via Ballarini Informa Notiziario a cura dell’Unione Provinciale Commercio Turismo Servizi di Como Pagina 6 COMMERCIANTI E DISTRIBUTORI CHE EFFETTUANO IMPORTAZIONI DALL’ESTERO DI MERCI IMBALLATE MODALITA’ DI ADESIONE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA FATTURAZIONE L'importatore di imballaggi pieni aderisce al solo CONAI. L'adesione comporta il versamento di euro 5,16 quale quota fissa. Qualora il fatturato superi euro 500.000,00 in aggiunta alla quota fissa deve essere versata una quota variabile pari allo • 0,015% dei costi degli acquisti di imballaggi, se l'attività di importazione è quella che contribuisce in misura maggioritaria alla formazione del fatturato finale; • 0,00025% dei ricavi complessivi di vendite e prestazioni, se l'attività di importazione incide sulla formazione del fatturato in misura minoritaria. In entrambi i casi si assumono come riferimento i dati inerenti l'ultimo esercizio chiuso. Le imprese costituite nel corso del 2014 versano solo la quota di euro 5,16. Con la chiusura del primo bilancio sono tenute a versare l'eventuale quota variabile dovuta. L'importatore deve applicare il CONTRIBUTO sugli imballaggi importati. L'importatore non applica il CONTRIBUTO sugli imballaggi destinati a tornare ai fornitori esteri. L'importatore deve dichiarare a CONAI la quantità di imballaggi importati e l''importo del CONTRIBUTO dovuto. Può scegliere tra queste due modalità: Le fatture emesse nei confronti dei propri clienti devono recare la dizione CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO In alternativa è possibile indicare l’ammontare del Contributo applicato. PROCEDURA ORDINARIA Comunica (entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento) a CONAI il Contributo dovuto e la quantità di imballaggi importati con cadenza: ANNUALE, se il contributo annuale dovuto per singolo materiale è inferiore a euro 310,00; TRIMESTRALE, se il contributo annuale dovuto per singolo materiale è inferiore a euro 31.000,00; MENSILE, se il contributo annuale dovuto per singolo materiale è superiore a euro 31.000,00. I dati da assumere quale parametro di riferimento sono quelli del 2013. Qualora il Contributo annuale dovuto per singolo materiale é inferiore a euro 26,00 CONAI non emette alcuna fattura e l'importatore non versa il Contributo (cosiddetta "fascia di esenzione"), fermo restando l'obbligo di inviare le comunicazioni di cui sopra. PROCEDURA SEMPLIFICATA Comunica (entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento) a CONAI il Contributo dovuto con cadenza: ANNUALE, se il contributo annuale complessivo è inferiore a euro 310,00; TRIMESTRALE, se il contributo annuale complessivo è inferiore a euro 31.000,00; MENSILE, se il contributo annuale complessivo è superiore a euro 31.000,00. I dati da assumere quale parametro di riferimento sono quelli del 2013. Non dichiara la quantità esatta di imballaggi importati ma versa un contributo forfetario pari a: 0,08% (era lo 0,07 sino al 31/12/2013) sul valore complessivo delle importazioni in caso di prodotti alimentari; 0,04% sul valore complessivo delle importazioni in caso di prodotti NON alimentari. In alternativa è possibile versare un unico Contributo forfetario pari a euro 37/ton (era euro 31,00/ton sino al 31/12/2013) sul peso dei soli imballaggi. Qualora il Contributo annuale complessivamente dovuto per tutti i materiali é inferiore a euro 52,00 CONAI non emette alcuna fattura e l'importatore non versa il Contributo (cosiddetta "fascia di esenzione"), fermo restando l'obbligo di inviare le comunicazioni di cui sopra. Via Ballarini Informa Notiziario a cura dell’Unione Provinciale Commercio Turismo Servizi di Como Pagina 7 PRODUTTORI / IMPORTATORI DI IMBALLAGGI VUOTI O SEMILAVORATI E MATERIE PRIME DESTINATE AD IMBALLAGGI MODALITA’ DI ADESIONE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA FATTURAZIONE Produttori e importatori di imballaggi vuoti, nonché importatori di semilavorati e materie prime destinati ad imballaggi aderiscono tanto a CONAI che ai Consorzi di filiera relativi ai materiali di cui sono costituiti gli imballaggi prodotti / importati. Il produttore deve applicare il CONTRIBUTO sugli imballaggi prodotti o importati, ovvero sui semilavorati e materie prime destinati ad imballaggi. Dichiara a CONAI la quantità di imballaggi prodotti o importati ovvero di semilavorati e materie prime destinati ad imballaggi e l''importo del CONTRIBUTO dovuto. Comunica (entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento) a CONAI il Contributo dovuto con cadenza: ANNUALE se il contributo annuale dovuto per singolo materiale è inferiore a euro 310,00; TRIMESTRALE se il contributo annuale dovuto per singolo materiale è inferiore a euro 31.000,00; MENSILE se il contributo annuale dovuto per singolo materiale è superiore a euro 31.000,00. I dati da assumere quale parametro di riferimento sono quelli del 2013. Qualora il Contributo Annuale dovuto per singolo materiale é inferiore a euro 26,00 CONAI non emette alcuna fattura e l'importatore non versa il Contributo (cosiddetta "fascia di esenzione") fermo restando l'obbligo di inviare a CONAI le comunicazioni di cui sopra. Le fatture emesse nei confronti dei propri clienti devono recare l'ammontare esatto del Contributo Ambientale applicato. L'adesione a CONAI comporta il versamento di euro 5,16 quale quota fissa. Qualora il fatturato superi euro 500.000,00 in aggiunta alla quota fissa deve essere versata una quota variabile pari allo 0,015% dei ricavi derivanti dalle vendite sul territorio nazionale degli imballaggi e/o materie prime e semilavorati destinati alla fabbricazione di imballaggi. Si assumono come riferimento i dati inerenti l'ultimo esercizio chiuso. Le imprese costituite nel corso del 2014 versano solo la quota di euro 5,16. Con la chiusura del primo bilancio sono tenute a versare l'eventuale quota variabile dovuta. L'ADESIONE AI CONSORZI DI FILIERA Produttori e importatori di imballaggi vuoti, nonché importatori di semilavorati e materie prime destinati ad imballaggi debbono aderire anche ai Consorzi di filiera relativi ai materiali di cui sono costituiti gli imballaggi prodotti / importati. Ogni consorzio ha previsto modalità e quote di adesione differenti. Di seguito riportiamo gli indirizzi internet dei diversi consorzi, ove è possibile trovare le indicazioni necessarie all'adesione. Consorzio Nazionale Acciaio www.consorzio-acciaio.org Rilegno (legno) www.rilegno.org Cial (alluminio) www.cial.it C0.RE.PLA (plastica) www.corepla.it Comieco (carta) www.comieco.org CO.RE.VE (vetro) www.coreve.it ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE Produttori ed importatori di imballaggi vuoti devono esporre in fattura l’ammontare esatto del Contributo ambientale applicato. Esistono differenti metodi: ciò che conta è che sia sempre evidenziato oltre al totale del Contributo applicato anche il valore per pezzo (cioè per singolo imballaggio ceduto) o per unità di peso (ton). In caso di imballaggi poliaccoppiati (ovvero costituiti in modo strutturale da più materiali) il Contributo da applicare è quello proprio del materiale che costituisce la maggior parte del peso dell’imballaggio, applicato però all'intero peso dell'imballaggio. Invece qualora si tratti di imballaggio multi materiale (ovvero costituito da più componenti “autonome”) deve essere applicato ad ogni componente il relativo Contributo, e ciascuno esposto in fattura. Il Contributo Ambientale deve essere considerato prestazione accessoria (artt.12-13 DPR n.633/72): come tale rientra nel campo di applicazione IVA. Il Contributo é assoggettato alla medesima aliquota IVA dell’imballaggio cui si riferisce. Via Ballarini Informa Notiziario a cura dell’Unione Provinciale Commercio Turismo Servizi di Como Pagina 8 COMMERCIANTI E DISTRIBUTORI CHE EFFETTUANO ESPORTAZIONI ALL’ESTERO DI MERCI IMBALLATE Le imprese che esportano merci imballate possono chiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale sugli imballaggi acquistati e successivamente esportati. Esistono tre diverse procedure di esenzione. CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ PROCEDURA ORDINARIA (EX POST) PROCEDURA SEMPLIFICATA (EX ANTE) PROCEDURA DI COMPENSAZIONE PROCEDURA utilizzabile esclusivamente da imprese iscritte a CONAI L'esportatore entro il 31 marzo (a partire dal 2015 entro il 28 febbraio) dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'esportazione inoltra domanda scritta di rimborso per singolo materiale a CONAI, unendo modello dichiarazione IVA (quadro VA), scheda tecnica da cui risulti tipologia, numero unità e peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale (con metodo seguito per stima del peso - sono considerati metodi validi: dati rilasciati dal fornitore; sistema di pesata a campione; schede tecniche predisposte da Conai) nonché documentazione associativa (questa solo in occasione della prima richiesta). Occorre allegare elenco delle fatture dei fornitori con loro codice fiscale (queste debbono specificare l'ammontare di Contributo versato). CONAI autorizza per iscritto il rimborso, ed effettua nota di credito (esente IVA). Possono essere chiesti rimborsi solo se superiori a euro 26,00 utilizzabile esclusivamente da imprese iscritte a CONAI, preferibilmente che effettuino la “prima cessione” L'esportatore trasmette ai propri fornitori una dichiarazione per attività di export con la quale richiede la quota di esenzione dal CONTRIBUTO ambientale; la quota, definita PLAFOND si determina secondo la formula riportata in allegato A (vedi pag.9); L’esportatore trasmette a CONAI analoga dichiarazione per attività di export; il produttore di imballaggi per ciascuna vendita applica la quota (PLAFOND) di esenzione sui quantitativi di imballaggio complessivamente ceduti. A fine anno le situazioni a debito o a credito sono chiuse: CONAI emette nota di credito o di debito a seconda dei casi. L'esportatore ricalcola il proprio PLAFOND e lo comunica a CONAI (entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento - a partire dal 2015 entro il 28 febbraio). - utilizzabile esclusivamente da imprese iscritte a CONAI - non è consentita con importazioni in procedura semplificata e esportazioni in procedura ordinaria ex-post - opera solo per classi omogenee di imballaggi (cioè carta con carta, acciaio con acciaio, ecc.) Tutti gli acquisti di imballaggio sul mercato nazionale vengono gravati interamente di Contributo Ambientale. L'esportatore comunica (entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento) a CONAI importazioni ed esportazioni con cadenza: - ANNUALE, se il contributo annuale dovuto per singolo materiale è inferiore a euro 310,00; - TRIMESTRALE, se il contributo annuale dovuto per singolo materiale è inferiore a euro 31.000,00; - MENSILE, se il contributo annuale dovuto per singolo materiale è superiore a euro 31.000,00. I dati da assumere quale parametro di riferimento sono esclusivamente quelli inerenti le importazioni. In caso di importazioni superiori alle esportazioni l'impresa versa a CONAI il Contributo dovuto. In caso di importazioni inferiori alle esportazioni l'impresa richiede il rimborso con procedura ordinaria ex-post. A fine anno occorre inviare uno schema riepilogativo, elaborato secondo questa formula: (totale quantità importate - totale quantità esportate) = quantità fatturate - credito di fine anno Le imprese non soggette a certificazione di bilancio devono inoltre allegare elenco con i dati relativi alle fatture di esportazione e importazione di imballaggi e/o merci imballate. Le imprese “esportatrici nette” (cioè le aziende che in un determinato periodo hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore in termini di peso alle importazioni di imballaggi pieni, distintamente per ciascun materiale di imballaggio) aderenti al sistema Confcommercio—Federmoda, possono non attivare la procedura di importazione se si impegnano a non attivare la procedura di esenzione per gli imballaggi esportati. Via Ballarini Informa Notiziario a cura dell’Unione Provinciale Commercio Turismo Servizi di Como Pagina Allegato A 9 FORMULA DI CALCOLO DEL PRIMO PLAFOND Totale ton esportate di un materiale di imballaggio PLAFOND = X 100 Totale ton vendute (Italia + estero) per quel materiale LA MODULISTICA DA UTILIZZARE Nel prospetto che segue riportiamo una sintesi della modulistica necessaria nelle diverse ipotesi sopra considerate. Non sono indicate la combinazioni tra diverse attività concentrate nella medesima impresa: in questi casi è possibile si renda necessario approntare ulteriore modulistica. Non è indicato il caso di cessione in esenzione da contributo per cui occorre compilare il mod. 6.3. Tutti i moduli possono essere scaricati dal sito Internet di Conai (www.conai.org). Presso i nostri uffici è reperibile la versione cartacea degli stessi. ATTIVITA’ MODULI IMPORTATORI DI MERCI IMBALLATE IMPORTATORI DI IMBALLAGGI VUOTI PRODUTTORI DI IMBALLAGGI ESPORTATORI DI MERCI IMBALLATE Procedura ordinaria 6.2 Procedura semplificata 6.2 Per utilizzo diretto o per cessione all’utente finale 6.2 Con cessione ad utilizzatore 6.2 (in alternativa 6.1) Procedura ordinaria 6.1 Procedura ordinaria ex-post 6.6 Procedura semplificata ex-ante 6.5 Procedura di compensazione 6.10 I CONTI CORRENTI PER I VERSAMENTI INTESA SAN PAOLO SPA Filiale 27, piazza Diaz 7, 20123 - Milano Coordinate Bancarie Europee (IBAN) Coordinate Bancarie Nazionali (BBAN) Bic - Bank Identifier Code Paese Check digit CIN ABI CAB Conto ACCIAIO IT 22 Y 03069 01629 100000012426 ACCIAIO BCITITMM ALLUMINIO IT 96 Z 03069 01629 100000012427 ALLUMINIO BCITITMM CARTA IT 66 A 03069 01629 100000012428 CARTA BCITITMM LEGNO IT 43 B 03069 01629 100000012429 LEGNO BCITITMM PLASTICA IT 92 U 03069 01629 100000012430 PLASTICA BCITITMM VETRO IT 69 V 03069 01629 100000012431 VETRO BCITITMM IMPORT (sempl) IT 46 W 03069 01629 100000012432 IMPORT BCITITMM ADESIONI IT 97 Y 03069 01629 100000012434 ADESIONI BCITITMM Via Ballarini Informa Notiziario a cura dell’Unione Provinciale Commercio Turismo Servizi di Como