IL RATING DI LEGALITÀ NEL NUOVO CODICE APPALTI: UNA
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IL RATING DI LEGALITÀ NEL NUOVO CODICE APPALTI: UNA
Avv. Giuseppe Bonsegna Patrocinante in Cassazione Avv. Michele Bonsegna Avv. Giulia Bonsegna Avv. Daniela Lezzi Avv. Tatiana Rollo Avv. Alessandro Bonarrigo Avv. Vincenza Raganato IL RATING DI LEGALITÀ NEL NUOVO CODICE APPALTI: UNA LETTURA DI PROSPETTIVA. Il rating come strumento etico. Il “Rating di legalità” è il sistema di valutazione delle imprese entrato in vigore in data 2.1.2013, approvato dall’AGCM con delibera del 14.11.2012, pubblicata sulla G.U. n.294 del 18.12.2012 e successivamente modificata ed integrata, in attuazione dell’art.5 ter del d.lg. n. 1/2012. Con Delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 – modificata, da ultimo, con delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014 – l’Antitrust ha adottato lo specifico “Regolamento di attuazione dell’art. 5- ter del d.l. 1/2012” e con decreto ministeriale n. 57 del 20 febbraio 2014 sono state approvate le modalità per la valutazione del rating di legalità. Il sistema è basato su un giudizio di tipo etico, riportato dall’AGCM previa domanda di attribuzione del rating da parte dell’impresa richiedente, che si esprime secondo un quantum suscettibile di gradazione. Il sistema determina dettagliatamente standard etico/sociali e di governance aziendali per le imprese operanti sul territorio nazionale. La conformità dell’organizzazione aziendale a tali requisiti, variamente articolati, consente all’impresa virtuosa di accedere ad importanti facilitazioni sul piano economico, in quanto del rating attribuito alle aziende si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, ex art. 5 ter d.lg. n. 1/2012; inoltre, la medesima normativa dispone che gli istituti di credito che abbiano omesso di tener conto del rating in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese, sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione presa. La disciplina del rating d’impresa è anche pubblicizzata dalla stessa AGCM, la quale mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del proprio sito l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito: in tal modo l’impresa viene inserita in un elenco liberamente accessibile a clienti e fornitori. La durata del rating è pari a due anni dal rilascio ed è rinnovabile previo inoltro di richiesta di rinnovo. Via L. Da Vinci, 54 - 73048 NARDÒ (Le) Via G. Zanardelli, 60 - 73100 LECCE Tel./Fax 0833.567880 [email protected] www.studiolegalebonsegna.com - 328.7216222 De iure condito, si tratta di un meccanismo premiale per le imprese che si conformino a comportamenti virtuosi in termini etici, di uno strumento di promozione della legalità, posto a tutela della sicurezza e della concorrenzialità nelle attività economiche. Ciò posto, il rating può essere richiesto dall’impresa in forma individuale ovvero collettiva, iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni, che abbia sede operativa nel territorio nazionale e che dichiari di aver raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla domanda, in conformità all’art.1 del Regolamento di attuazione dell’art.5 ter d.lg. n. 1/2012. Preliminarmente alla disamina dei requisiti richiesti per l’attribuzione, occorre tuttavia riconoscere che il possesso degli stessi è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa, ad esclusione del requisito ostativo di cui all’art.2 comma 3 del Regolamento di attuazione, inerente le comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità ovvero il commissariamento ex art. 32 comma 1 del d.lg. del 24 giugno 2014, verificati direttamente dall’AGCM mediante consultazione della banca nazionale unica della documentazione antimafia. Per tali ragioni, le dichiarazioni pervenute tramite la richiesta di rating vengono verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. A tali dichiarazioni si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci. Il rating si articola in un range compreso tra il minimo di una stelletta ed il massimo di tre. In particolare, i requisiti base che l’azienda deve dichiarare per l’attribuzione di una stelletta sono declinati nella sezione B del “Modulo per autocertificazione e dichiarazioni sostitutive di atti notori ai sensi del d.P.R. n. 445/2000” e si distinguono in due tipologie, asseconda che riguardino persone fisiche ovvero l’azienda persona giuridica. Per la prima tipologia, inerente le persone fisiche, si richiede che il titolare ovvero i vertici aziendali non siano destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000, per reati ex d.lgs. n. 231/2001, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p. a carico del titolare ovvero dei vertici aziendali. Per la seconda tipologia, inerente l’azienda quale persona giuridica, si richiede che la stessa non sia stata destinataria di condanne ovvero misure cautelari per i reati ex d.lgs. n.231/2001, per illeciti antitrust gravi, per pratiche commerciali scorrette; è inoltre richiesto che non sia stata accertata la violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, né degli obblighi Via L. Da Vinci, 54 - 73048 NARDÒ (Le) - Tel./Fax 0833.567880 Piazza G. Mazzini, 72 - 73100 LECCE - Tel. 0832.302964 [email protected] www.studiolegalebonsegna.com - 328.7216222 retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori ovvero che non sia stata accertato il mancato pagamento di imposte e tasse. Inoltre, l’azienda dovrà dichiarare di non esser stata destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse. Dovrà inoltre dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture. L’impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili. In caso di perdita di uno dei requisiti necessari per l’ottenimento di una stelletta l’AGCM dispone la revoca del rating. Secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento d’attuazione, le imprese che vogliano munirsi di un rating di legalità pari a due ovvero tre stellette devono dimostrare di aver posto in essere, nell’organizzazione aziendale, strumenti indicativi di un elevato standard etico sociale, elencati dalla medesima disposizione normativa. Il possesso di sei tra gli otto requisiti indicati nel suddetto articolo garantisce l’attribuzione del punteggio massimo di rating ottenibile. Nel dettaglio, l’azienda potrebbe dichiarare di rispettare i contenuti del Protocollo di Legalità, ovvero di essere in possesso di sistemi che dimostrino la tracciabilità dei pagamenti per importi inferiori a quelli fissati dalla legge ovvero, ancora, di essere iscritta ad una White List, cioè ad un elenco istituito presso tutte le Prefetture, dei fornitori di servizi e dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Inoltre, l’azienda può dichiarare di aver adottato un modello 231 di gestione dei rischi aziendali, come anche modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto alla corruzione, ovvero di aver posto in essere processi e azioni di Corporate Social Responsibility, nonché di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle Associazioni di categoria. Sebbene tali requisiti siano tra loro quantitativamente fungibili, poiché è la somma aritmetica degli stessi a concorrere all’attribuzione del punteggio ulteriore di due ovvero tre stellette, non possono non essere rilevate notevoli differenze in termini qualitativi, nella misura in cui si riconosca che l’adozione di un modello 231 è indice dell’eticità dell’organizzazione aziendale in maniera nettamente più incisiva rispetto, ad esempio, all’adozione di un codice etico di autoregolamentazione. Via L. Da Vinci, 54 - 73048 NARDÒ (Le) - Tel./Fax 0833.567880 Piazza G. Mazzini, 72 - 73100 LECCE - Tel. 0832.302964 [email protected] www.studiolegalebonsegna.com - 328.7216222 Il rating di legalità nel nuovo Codice degli Appalti In attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è stato emanato il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, di cui d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50. Una parte considerevole delle disposizioni del Codice sarà coordinata, regolamentata e ampliata dalle Linee guida dell’ANAC, da emanare entro un breve lasso di tempo dall’entrata in vigore del Codice. Invero, l’utilizzo della soft law rappresenta una delle maggiori novità della riforma. Il nuovo codice richiama in numerose disposizioni il rating di legalità, che assurge al rango di requisito premiale nelle gare pubbliche. Le medesime disposizioni realizzano un nuovo bilanciamento tra le autorità amministrative atte alla valutazione di comportamenti aziendali virtuosi. Infatti, sebbene l’attribuzione del rating permanga quale prerogativa dell’AGCM, in tale ambito va affiancandosi il ruolo accresciuto dell’ANAC: ex art. 213, 7° comma d.lgs. n. 50/2016, quest’ultima collabora con l’AGCM per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del rating di legalità. In secondo luogo, le disposizioni che maggiormente manifestano la volontà del legislatore di accrescere il ricorso ad elevati standard etico/sociali, di cui il rating di legalità rappresenta un sistema di valutazione, sono contenute negli artt. 93, 95 del d.lgs. n. 50/2016. La disposizione dell’art. 93 7° comma, intitolato “Garanzie per la partecipazione alla procedura” consente agli operatori economici in possesso del rating di legalità di accedere ad una riduzione del 30% dell’importo della garanzia fideiussoria che correda l’offerta, limitatamente ai contratti di servizi e forniture. Tramite tale riduzione le aziende possono quindi realizzare un ammortamento sostenibile dei costi sostenuti per l’ottenimento del rating. L’art. 95 13° comma, intitolato “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”, prescrive alle amministrazioni aggiudicatrici di indicare nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta, in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente. In relazione a tale disposizione occorre riconoscere che, nella versione originaria del nuovo Codice appalti approvata il 3 marzo 2016, il rating era annoverato tra gli elementi che potevano contribuire a comporre il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Consiglio di Stato con Parere n.855 del 1 aprile 2016 alla pagina 125 rilevò invece la necessità che il Governo valutasse la congruità di tale scelta, poiché si tratterebbe invero di un elemento attinente alla sfera soggettiva dell'impresa, la cui valenza sarebbe quindi da limitare all'ammissione alla gara e non invece rilevante anche a fini valutativi. Dalla lettura del testo definitivo sembra quindi che il Governo abbia accolto la sollecitazione del Consiglio di Stato. Via L. Da Vinci, 54 - 73048 NARDÒ (Le) - Tel./Fax 0833.567880 Piazza G. Mazzini, 72 - 73100 LECCE - Tel. 0832.302964 [email protected] www.studiolegalebonsegna.com - 328.7216222 Il nuovo Codice degli appalti, oltreché aver rafforzato il meccanismo premiale del rating di legalità, ha introdotto l’istituto del rating d’impresa, che pur sovrapponendosi parzialmente al primo strumento è anch’esso orientato alla verifica della capacità tecnica e morale delle imprese che partecipano alle procedure di gara. Tramite il rating d’impresa va rafforzandosi il passaggio da un sistema statico di rilevazione di requisiti formali ad uno dinamico di requisiti sostanziali, in ordine a quanto dichiarato dal Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 1 aprile 2016. Il rating d’impresa è anch’esso un sistema di qualificazione delle imprese, istituito presso l’ANAC, ex art.83 10° comma d.lgs. n.50 2016, che consta di premialità e penalità che verranno determinate in itinere. L’Autorità ha inoltre competenza per il rilascio dell’apposita certificazione. Al pari del rating di legalità, anche il rating di impresa dovrà essere applicato ai soli fini della qualificazione delle aziende: ne consegue che tale rating non potrà essere oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione di punteggi connessi al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La disciplina del rating d’impresa è determinata da requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa. Il Governo riserva la disciplina di dettaglio, in una prospettiva squisitamente di soft law, alle linee guida che verranno adottate dall’ANAC entro il 18 giugno 2016: tramite le stesse verranno definiti i criteri reputazionali ed i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della certificazione. Ciò posto, può essere rilevato sin da ora che il rating di legalità concorre alla determinazione del rating d’impresa, per il tramite dei requisiti reputazionali, i quali ex art. 83 10° comma d.lgs. 50/2016 “… tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’AGCM, ai sensi dell’articolo 213, comma 7 …”. In ordine a questi rilievi ed in relazione al rinvio esplicito dell’art. 83 all’art. 213, è possibile affermare l’esistenza di una interdipendenza tra i due istituti. Il ruolo dell’ANAC nel nuovo Codice degli Appalti con riferimento al rating. Tramite il d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 sono state accresciute le funzioni attribuite all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, chiamata a svolgere la vigilanza ed il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi. Come già richiamato, con l’abrogazione del regolamento di esecuzione dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010), l’Autorità è chiamata ad emanare le linee guida utili a disciplinare gli aspetti più rilevanti della nuova normativa sugli appalti pubblici, entro tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice. Nell’ambito della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, l’art. 38 del nuovo Codice istituisce presso l’Autorità un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza. Ciò posto, il nuovo sistema ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio ovvero lavoro in relazione a requisiti di base nonché a requisiti premiali; tra questi ultimi figura anche la valutazione positiva dell’ANAC in relazione all’attuazione di misure di Via L. Da Vinci, 54 - 73048 NARDÒ (Le) - Tel./Fax 0833.567880 Piazza G. Mazzini, 72 - 73100 LECCE - Tel. 0832.302964 [email protected] www.studiolegalebonsegna.com - 328.7216222 prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità, ex art. 38 3° comma n. 4 lett. D). Inoltre, è istituito presso l’ANAC il nuovo sistema del rating d’impresa e delle relative premialità e penalità. Sebbene, come già rilevato, tale sistema sia connesso al rating di legalità per il tramite dei requisiti reputazionali, di modo che quest’ultimo giudizio concorre alla determinazione del rating d’impresa, non sarebbe corretto affermare una prevalenza anche solo teorica dell’AGCM sull’ANAC, in materia di giudizio di eticità: al più può esser vero il contrario. Il rilevo posto è infatti fondato sull’argomento della littera legis, nella parte in cui si riconosca un accrescimento del ruolo dell’ANAC nella rilevazione dei comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del rating di legalità, come da art.213 7°comma d.lgs. 50/2016: si evince quindi che l’Autorità, oltreché competente in relazione al rating d’impresa, collabora con l’AGCM in relazione agli accertamenti inerenti il rating di legalità. Alla luce di questi rilievi e sebbene l’attribuzione del rating di legalità permanga quale prerogativa dell’AGCM, il ruolo dell’ANAC appare assolutamente accresciuto. La legalità come volano dell’economia: il modello 231 Come emerge dal trend normativo inaugurato dal d.lgs n.231/2001, percorso dal d.lg. n. 1/2012 e confermato dal nuovo Codice degli appalti con d.lgs. n. 50/2106, l’adozione da parte delle imprese di strumenti e modelli conformi ai principi dell’etica aziendale, della legalità e della trasparenza assume sempre maggiore rilevanza. La disciplina di favor in termini economici di cui sono destinatarie le imprese virtuose è direttamente fruibile dalle stesse, posto che del rating di legalità si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario; è opportuno anche richiamare il nuovo Codice degli Appalti, che ha sancito tale positiva valutazione quale requisito premiale nelle gare pubbliche, permettendo alle imprese virtuose di beneficiare di una riduzione della garanzia fideiussoria pari al 30%. Occorre inoltre riconoscere che l’introduzione del rating d’impresa è destinato ad accelerare il processo di affermazione dell’etica nella governance aziendale: ciò posto, definire questo processo esclusivamente quale rispondente ad esigenze di marketing, ovvero ad esigenze legate all’ottenimento di una copertura da possibili sanzioni scaturenti da reato, appare decisamente riduttivo. Se quindi è espressamente previsto, come precedentemente illustrato, che sono i requisiti reputazionali a concorrere alla formazione del rating d’impresa; se i requisiti reputazionali, in base alla littera legis, “tengono conto del rating di legalità”, ex art.83 10°comma d.lgs. n. 50/2016; posto che la stessa attribuzione del punteggio minimo di rating di legalità presuppone, tra i vari requisiti, l’assenza di condanne e di applicazione di misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, allora il ruolo e l’importanza di quest’ultima normativa e dell’adozione del modello 231 sembra incrementare contestualmente all’affermarsi dei Via L. Da Vinci, 54 - 73048 NARDÒ (Le) - Tel./Fax 0833.567880 Piazza G. Mazzini, 72 - 73100 LECCE - Tel. 0832.302964 [email protected] www.studiolegalebonsegna.com - 328.7216222 benefici economici di cui sono destinatarie le imprese che ottengano tali certificazioni. Oltreché requisito base per l’attribuzione del rating di legalità, secondo l’art. 3 del Regolamento d’attuazione l’impresa vedrà incrementato il suddetto punteggio anche qualora abbia adottato "un modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231". Si può quindi parlare d’incidenza diretta del modello 231 sul rating di legalità e quindi sulla concessione di finanziamenti pubblici, di accesso al credito e, alla luce del nuovo Codice degli appalti, di accesso ad ingenti premialità economiche in materia di aggiudicazione di contratti d’appalto. In conclusione ed alla luce del rilievo attribuito al rating di legalità, il modello organizzativo 231 risponde a due differenti esigenze. In primo luogo e banalmente, il modello si conferma nella sua ratio originaria quale unico strumento normativo che consente una difesa a valore legale per poter evitare l’applicazione di misure cautelari ed eventualmente ottenere la loro sospensione o revoca; il rilievo non è di secondaria importanza, posto l’incessante aumento del numero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa di società ed enti di cui al D.Lgs. 231/01. Di contro, oltre ai succitati effetti esimenti della responsabilità amministrativa, il modello 231 si apprezza in un’ottica squisitamente economica, posti i rilevantissimi benefici, incrementati in numero dal nuovo Codice degli appalti; prospettiva economica che attraverso il rating di legalità appare pur sempre ancorata all’incessante e necessaria affermazione dei valori etici nelle aziende e – per loro tramite – nel mercato. Lecce, 19.05.2016. Dott. Fabio Fracella Avv. Michele Bonsegna Via L. Da Vinci, 54 - 73048 NARDÒ (Le) - Tel./Fax 0833.567880 Piazza G. Mazzini, 72 - 73100 LECCE - Tel. 0832.302964 [email protected] www.studiolegalebonsegna.com - 328.7216222