banca agrileasing spa pioneer basket 14.07.2008
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banca agrileasing spa pioneer basket 14.07.2008
Regolamento del prestito obbligazionario “BANCA AGRILEASING S.P.A. PIONEER BASKET 14.07.2008” Fino ad Euro 20.000.000 - ISIN IT0003497143 Art. 1 - Importo e titoli Il prestito obbligazionario “BANCA AGRILEASING S.P.A. PIONEER BASKET 14.07.2008” di massimi Euro 20.000.000 - Codice ISIN IT0003497143 è emesso da BANCA AGRILEASING S.p.A. con sede in Roma (l’ “Emittente”). Il prestito è costituito da un numero massimo di 20.000 obbligazioni al portatore del valore nominale unitario di Euro 1.000 ciascuna non frazionabile. Alla data d’emissione l’Emittente procederà all’accentramento del prestito presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 24 Giugno 1998 n. 213. Art. 2 - Prezzo di emissione Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di Euro 1.000, per ogni obbligazione di nominali Euro 1.000. Art. 3 - Data di emissione e durata Il prestito ha una durata di 5 (cinque) anni, a partire dal 14 Luglio 2003, data di emissione, e fino al 14 Luglio 2008 e sarà rimborsato integralmente il 14 Luglio 2008. Art. 4 - Godimento Il prestito ha godimento dal 14 Luglio 2003. Art. 5 - Rimborso Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un’unica soluzione il 14 Luglio 2008 e cioe' Euro 1.000 per ogni obbligazione di nominali Euro 1.000, senza alcuna deduzione per spese e al netto delle eventuali imposte di cui al successivo art.11 secondo comma. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell’Emittente. Art. 6 - Interessi Alla data di scadenza, sarà corrisposto un importo in Euro a titolo di interessi calcolato sulla base dell’apprezzamento del Basket (come di seguito definito) soggetto ad un cap del 25% secondo la seguente formula: Basket 1 − Basket 0 I = Eur1000 ⋅ Max 0%;100 % ≤ 25 % Basket 0 Basket = è composto dai seguenti cinque fondi Pioneer equiponderati: European Research,Top European Players, US Value, Global Technology, Global Financials. Basket0= rappresenta il Valore del Basket rilevato alla data del 14.07.2003 (Valore Iniziale). Basket1 = rappresenta il valore dato dalla media aritmetica semplice dei 12 Valori del Basket rilevati in ciascuna Data di Rilevazione. Valore del Basket = Il Valore del Basket al 14/07/2003 e alle Date di Rilevazione è pari alla media ponderata dei NAV al 14/07/2003 e alle Date di Rilevazione per ciascun fondo che compone il Basket. NAV (Net Asset Value) = si intende il valore della quota unitaria di partecipazione a ciascun fondo, così come calcolato e pubblicato dal gestore dello stesso. Il NAV di ciascun fondo è giornalmente rilevabili sul quotidiano “Il Sole-24 Ore” nella sezione “Risparmio Gestito Sezione Fondi Comuni e Sicav Esteri”, comparto E. Basket sottostante all’emissione =Il Basket è composto dai seguenti 5 fondi Pioneer equiponderati: European Research Top European Players US Value Global Technology Global Financials Date di Rilevazione = 14.08.2007, 14.09.2007, 14.10.2007, 14.11.2007, 14.12.2007, 14.01.2008, 14.02.2008, 14.03.2008, 14.04.2008, 14.05.2008, 14.06.2008, l’ultima rilevazione è anticipata al 02.07.2008. Se una delle Date di Rilevazione cade in un giorno in cui il NAV di ciascun fondo del Basket non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata, secondo la convenzione Modified Following, Tale convenzione prevede che se una delle Date di Rilevazione coincide con un giorno in cui il NAV di ciascun fondo del Basket non viene pubblicato, si considererà il primo giorno lavorativo successivo, salvo che tale nuova data non ricada nel mese successivo, in tal caso si prenderà a riferimento il giorno lavorativo immediatamente precedente rispetto all’originaria Data di Rilevazione. Art. 7 - Sconvolgimenti di mercato Uno sconvolgimento di mercato si manifesta in assenza della pubblicazione da parte della rispettiva società di gestione di almeno un NAV di un fondo appartenente al Basket in corrispondenza di una Data di Rilevazione. In questo caso la Data di Rilevazione sarà posticipata al primo giorno lavorativo in cui siano pubblicati i NAV di tutti i fondi, secondo la convenzione Modified Following (come definita all’Art. 6). Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per un periodo pari a 5 giorni lavorativi, nel quinto giorno l’Agente di Calcolo provvederà, comunque, a determinare il Valore del Basket nonostante la persistenza dello Sconvolgimento di Mercato, utilizzando l’equo valore di mercato del fondo o dei fondi oggetto di tale sconvolgimento. Art. 8 – Rettifiche alla composizione del Basket Qualora il valore dei fondi di investimento che compongono il Basket (di seguito il “Fondo” o congiuntamente i “Fondi”) venisse corretto, per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà dell’Agente per il Calcolo, e le correzioni siano pubblicate dalla società di gestione dei fondi o da un suo sostituto entro 10 giorni dalla pubblicazione del prezzo medesimo, l’Agente per il Calcolo, ove possibile, assumerà per il calcolo degli Interessi il valore dei Fondi così corretto. Qualora si verifichino relativamente ad uno o più Fondi e/o al relativo gestore uno o più eventi straordinari (tra cui, eventi di Lock-in, come di seguito definito) da cui derivi la necessità o l’opportunità di eliminare dal Basket il Fondo o i Fondi di riferimento coinvolti (ciascuno un “Fondo da Sostituire”), l’Agente di Calcolo 1. si attiverà non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo l’evento per selezionare un fondo alternativo (il “Fondo Sostitutivo”) denominato nella medesima valuta e gestito dal medesimo gestore del Fondo da Sostituire e,qualora risulti necessario a suo giudizio, effettuerà i corrispondenti aggiustamenti su ogni variabile rilevante ai fini della presente emissione, ovvero, 2. nel caso in cui – a suo giudizio – non ritenga possibile trovare un adeguato Fondo Sostitutivo, nel medesimo termine di quindici giorni lavorativi, sceglierà un indice (l’”Indice Sostitutivo”) che abbia caratteristiche comparabili a quelle del Fondo fino al momento precedente l’evento straordinario. L’Indice Sostitutivo così selezionato dall’Agente di Calcolo sostituirà il Fondo da Sostituire a decorrere dalla prima Data di Rilevazione successiva all’evento straordinario tenendo presente che, qualora risulti necessario od opportuno, l’Agente di Calcolo si riserverà di effettuare gli aggiustamenti di ciascuna variabile, metodo di calcolo, valutazione, liquidazione, termini di pagamento o su ogni altro termine rilevante, tra l’altro, per il calcolo del Valore del Basket , che lo stesso ritenga opportuni per effettuare la sostituzione in discorso. Ciascuno dei seguenti eventi potrebbe costituire, a giudizio dell’Agente di Calcolo, un evento straordinario (di Lock-in) in relazione ad ogni Fondo componente il Basket : (i) modifica degli obiettivi e/o delle politiche di investimento di un Fondo rispetto a quelli esistenti alla data diemissione; (ii) modifica della valuta in cui è denominato un Fondo successivamente alla data di emissione così che il NAV di tale Fondo sia calcolato in una valuta diversa da quella utilizzata alla data di emissione; (iii) impossibilità del relativo gestore, per qualunque ragione salvo quelle tecniche e/o operative, a calcolare il NAV di un Fondo per un periodo di cinque giorni lavorativi consecutivi; (iv) assoggettamento delle attività di un Fondo o del relativo gestore a controlli da parte delle autorità di vigilanza competenti a causa di cattiva gestione o per violazione di norme legislative o regolamentari o disposizioni similari ad essi applicabili; (v) cambiamento dell’assetto proprietario della società di gestione del Fondo rispetto a quello esistente alla data di emissione a prescindere dalla circostanza che tale evento arrechi o meno pregiudizio economico, diretto o indiretto, agli obbligazionisti; (vi) modifica della normativa regolamentare e/o fiscale applicabile ad un Fondo tale da arrecare, a giudizio dell’Agente di Calcolo, un pregiudizio economico per gli obbligazionisti corrispondente al pregiudizio per i titolari delle quote del Fondo in questione o anche soltanto per alcuni di essi. Ai fini della presente prestito per giorno lavorativo si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Trans-european Automated Real time Gross settlement Express Transfer) è operativo. Art. 9 - Luogo di pagamento degli interessi e rimborso delle obbligazioni Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo per il tramite di S.p.A. Monte Titoli Art. 10 - Termini di prescrizione I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data alla quale il prestito è divenuto rimborsabile. 2 Art. 11 - Regime fiscale Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e al D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura attualmente del 12,50%. Sono in ogni caso a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero essere comunque soggette le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti. Art. 12 - Comunicazioni Tutte le comunicazioni dell'Emittente saranno effettuate, se non diversamente stabilito dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Art. 13 - Garanzia Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Art. 14 - Quotazione E’ prevista la quotazione del Prestito presso il Sistema di Scambio Organizzato TLX Art. 15 - Varie TradingLab Banca S.p.A. – Milano agirà in qualità di Agente per il Calcolo per l’emissione. Le determinazioni dell’Agente per il Calcolo saranno vincolanti per l’Emittente e gli obbligazionisti, salvo errore manifesto. Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente regolamento maturasse in un giorno non lavorativo TARGET e sulla piazza di Milano, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo TARGET e sulla piazza di Milano immediatamente successivo ovvero precedente secondo la convenzione modified following, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti. Art. 16 - Legge regolatrice e Foro competente Al presente prestito si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, senza pregiudizio di quanto previsto dall’art. 1469-bis c.c. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. 3