CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI

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CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI
Unipol Banca S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: piazza della Costituzione, 2 - 40128 Bologna (Italia)
tel. +39 051 3544111 - fax +39 051 3544100/101 – Capitale sociale i.v. Euro 897.384.181
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 03719580379
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Cod. ABI 3127.8
www.unipolbanca.it
CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE
DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO
DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA AI SENSI
DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 16190/2007
INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO
UNIPOL BANCA S.p.A., con sede legale in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2 (di seguito la “Banca”) è una banca autorizzata da Banca d’Italia alla
prestazione dei servizi di investimento disciplinati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria”).
La Banca d’Italia, con sede centrale in Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma e filiale territoriale in Piazza Cavour n. 6 - 40124 Bologna, ha altresì autorizzato la
Banca alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:
• negoziazione per conto proprio;
• esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
• sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
• collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
• gestione di portafogli;
• ricezione e trasmissione di ordini;
• consulenza in materia di investimenti.
Oltre ai predetti servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria.
Al fine di salvaguardare le somme di denaro dei Clienti, la Banca adotta idonee procedure volte a garantire un elevato standard di sicurezza nella custodia
diretta e nell’impiego sul mercato interbancario.
La Banca sub-deposita gli strumenti finanziari dei Clienti presso organismi di deposito centralizzato ovvero presso depositari abilitati all’attività di custodia
di strumenti finanziari per conto terzi. Nell’individuazione dei sub-depositari, la Banca considera unicamente organismi istituzionali solidi, basandosi sulle
competenze e sulla reputazione di mercato degli stessi, cosicché possa essere garantita una maggiore tutela ai Clienti.
La Banca aderisce al Fondo InterbancarIo dI tutela deI deposItI e al Fondo nazIonale dI GaranzIa.
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla
Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti
previsti (euro 103.291,38). Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d’Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
straordinaria.
Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del
Fondo.
Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall’art. 15 della Legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai
sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell’art. 62, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Il Fondo è riconosciuto “sistema di indennizzo” dall’art. 62, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore.
Tipolito Casma
L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo” previsto
dall’art. 12, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485.
Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato Decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun
investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli
intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari,
in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
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Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo.
comunIcazIonI
Nell’ambito della corrispondenza ordinaria, il Cliente può comunicare con la Banca in forma scritta ed indirizzando le proprie comunicazioni alla filiale della
Banca presso la quale sono intrattenuti i rapporti salvo quanto diversamente stabilito in contratto.
Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.
Le comunicazioni dalla Banca al Cliente sono inviate, sempre utilizzando la forma scritta, salvo diverso accordo intercorso tra la Banca ed il Cliente stesso,
all’indirizzo indicato dal Cliente all’atto della costituzione dei singoli rapporti o successivamente con apposita comunicazione.
In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto vanno fatti
dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono pienamente efficaci anche nei confronti degli altri.
nformativa contratto dI
di collocamento
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InformatIva
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Conferimento degli ordini
Gli ordini sono conferiti dal Cliente di norma per iscritto; relativamente all’inoltro delle disposizioni di investimento, il Cliente può utilizzare i seguenti canali di
comunicazione:
• ordine impartito presso le filiali della Banca, utilizzando la modulistica ufficiale predisposta e resa disponibile dall’Istituto di credito;
• ordine trasmesso per via telefonica, solo nel caso in cui tale modalità sia stata tra la Banca ed il Cliente convenuta per iscritto. In tale ipotesi gli ordini conferiti
telefonicamente saranno documentati dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca;
• ordine trasmesso per via telematica dai Clienti titolari del servizio di “internet banking”, mediante sottoscrizione di apposito contratto: nei modi e secondo le
norme che disciplinando il servizio.
In ogni caso, per una dettagliata rappresentazione di quanto sopra sinteticamente esposto, si rimanda alle singole disposizioni contrattuali.
lInGua
L’italiano è la lingua ufficiale utilizzata sia nei rapporti Banca - Cliente sia nella redazione della documentazione, di qualsiasi natura, intercorrente tra le parti.
rendIcontazIone
La Banca invia al Cliente, almeno una volta all’anno o con diversa frequenza concordata fra le parti, un documento di rendicontazione dei servizi d’investimento
prestati e delle principali condizioni economiche che disciplinano le prestazioni di tali servizi.
Con riferimento al servizio di gestione di portafoglio, la Banca invia, ogni sei mesi, al domicilio del Cliente, il rendiconto, riferito all’ultimo giorno lavorativo del
periodo, come sancito dall’art. 54 del Regolamento Consob n. 16190 del 2007.
Qualora il Cliente lo richieda, la Banca trasmette allo stesso una rendicontazione trimestrale o la trasmissione volta per volta delle informazioni sulle
operazioni eseguite, fermo restando che, in quest’ultimo caso, la Banca invia il rendiconto almeno una volta ogni dodici mesi. Laddove il Cliente al dettaglio
autorizzi un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito una volta al mese.
Per quanto concerne gli altri servizi di investimento diversi dalla gestione di portafoglio, la Banca invia al Cliente la rendicontazione dell’attività svolta avuto
riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati, come sancito dall’art. 53 del Regolamento Consob n. 16190 del 2007.
La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
Le informazioni di cui sopra sono trasmesse al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca
debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma. In
tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere
la propria nota di eseguito.
In aggiunta, su richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
conFlIttI dI Interesse
La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero
tra i diversi Clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.
La politica della Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica nel documento “Politica di gestione dei conflitti di interesse”; qualora il
Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
servIzIo dI GestIone dI portaFoGlIo
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Tipolito Casma
Con riferimento al servizio di gestione di portafoglio, le informazioni inerenti alle linee di gestione sono riportate nell’Allegato 1 relativo ad ognuna di esse.
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INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E
DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
Al fine di salvaguardarne l’integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza della clientela sono di norma custoditi
dalla Banca in idonei locali (caveau) di una specifica struttura centrale, protetta da porte blindate munite di apparecchiature meccaniche ed elettroniche che
limitano l’accesso, negli orari previsti, al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori.
Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Banca ha la facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti
presso organismi di deposito centralizzato ovvero presso depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane o estere, società di intermediazione
mobiliare, imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari della clientela o comunque altri soggetti abilitati all’attività di
custodia di strumenti finanziari per conto terzi.
La Banca sceglie i sub-depositari, italiani o esteri - comunitari o extra-comunitari - sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi,
tenendo anche conto, delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nel mercato in cui essi operano ed eventualmente del paese
di emissione degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito.
Qualora la Banca si avvalga di sub-depositari soggetti ad un ordinamento giuridico extra-comunitario, questa provvederà a fornire l’informativa di tale
circostanza, indicando in che misura i diritti del Cliente relativi a tali strumenti finanziari o somme di denaro possano essere influenzati.
La Banca adotta presso la rete dei propri sub-depositari le configurazioni operative maggiormente rispondenti alle caratteristiche della piazza di custodia e
regolamento degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito e dei requisiti di business della clientela, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e
regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui i sub-depositari stessi operano e/o dei mercati in cui gli strumenti finanziari vengano custoditi
o movimentati.
Nell’ipotesi di ricorso ad una struttura di conto omnibus nelle modalità di sub-deposito degli asset della clientela presso la rete di sub-depositarie, la Banca
pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub-depositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti
in qualsivoglia configurazione operativa.
La Banca procede periodicamente alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub-depositari con la propria situazione contabile.
La Banca monitora periodicamente l’attività dei subdepositari, al fine di riesaminare l’efficienza e l’affidablità del servizio.
Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente degli strumenti finanziari
detenuti ai sensi e per gli effetti del Contratto di deposito titoli, negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento.
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Tipolito Casma
La Banca informa il Cliente dell’eventuale esistenza di diritti di garanzia o privilegi o diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente a favore
del sub-depositario.
I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente depositati presso la Banca ed a favore della stessa discendono
dalla Legge o sono regolati dai contratti o accordi stipulati tra la Banca e il Cliente.
Le modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari dei Clienti sono disciplinate nel contratto di deposito titoli, negoziazione e ricezione e
trasmissione di ordini e collocamento.
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INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
Gli investitori che investono in strumenti e prodotti finanziari sono soggetti in generale a diverse tipologie di rischio, ove per rischio si intende l’incertezza che
circonda i ritorni degli investimenti stessi. Tale incertezza può riguardare l’utile atteso dell’operazione, ma anche la variazione del valore impiegato, ovvero la
possibilità che al termine dell’operazione finanziaria l’investitore incassi una cifra inferiore all’investimento iniziale.
Il presente documento fornisce le informazioni basilari sui rischi connessi agli strumenti e prodotti finanziari.
Parte “A” - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziari;
2) la sua liquidità;
3) la divisa in cui è denominato;
4) gli altri fattori di rischi generali.
1) la varIabIlItà del prezzo
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1 tItolI dI capItale e tItolI dI debIto, InvestImentI compostI o colleGatI
Occorre distinguere innanzitutto tra i titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e i titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si
ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari
ha diritto di percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea
dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che le hanno emessi e si ha diritto a percepire, di norma periodicamente, gli
interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato/investito.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente
legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto
finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori,
alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi – dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è
pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
Gli investimenti composti o collegati hanno ad oggetto la combinazione di più prodotti o servizi, ciascuno con caratteristiche e rischi propri, acquisiti nell’ambito
di un’unica decisione d’investimento.
In tal caso il collegamento delle varie componenti dell’investimento può comportare una modifica dei rischi insiti in ciascuna componente e quindi l’assunzione
dei rischi caratteristici del particolare tipo d’investimento: diversi da quelli propri delle varie componenti.
1.2 rIschIo specIFIco e rIschIo GenerIco
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o
sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente
attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio generico (o
sistematico) rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il
tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato (“M.R”) o su un sistema multilaterale di negoziazione (“M.T.F.”) si origina dalle
variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato.
Per i titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui
rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è le loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal
periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3 rIschIo emIttente
Per gli investimenti in strumenti e prodotti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche
delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le
prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di
pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore
è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità del
tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso con riferimento
a emissioni con pari scadenza.
1.4 rIschIo d’Interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato
attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto
solo nel caso in cui il titolo stesso sia detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima
della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i
titoli che prevedono il pagamento di interesse in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la
vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero
coupon, titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo con vita residua di 10 anni e rendimento
dell’10% all’anno; l’aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell’8,6%.
E’ dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà
avere necessità di smobilizzare l’investimento.
Tipolito Casma
1.5 rIschIo paese
Se i titoli di capitale e/o di debito sono emessi da soggetti con sede in un Paese Emergente e/o sono denominati nella relativa divisa nazionale, un deterioramento
della situazione economica, sociale e politica del Paese potrebbe generare un’elevata volatilità dei mercati interni con conseguente diminuzione del prezzo
del titolo e/o peggioramento del tasso di cambio. In caso di insolvenza dell’Emittente, l’investitore può incassare, in sede di liquidazione, il controvalore dei
titoli di capitale o il rimborso del capitale prestato (e/o delle cedole maturate) dei titoli di debito detenuti.
1.6 rIschIo dI mercato
E’ il rischio riferito all’investimento in strumenti finanziari connesso all’evoluzione del mercato in generale: prescinde dalla caratteristiche intrinseche del
singolo strumento finanziario e dipende dalle variazioni delle condizioni di mercato.
1.7 rIschIo opzIone
Se il rendimento di uno strumento finanziario è legato alla performance di un parametro di riferimento (azioni, divise, fondi, tasso d’inflazione, materie prime,
tassi monetari, indici) attraverso l’incorporazione nello stesso di uno o più strumenti finanziari derivati, il valore dello strumento può subire una forte riduzione
a seguito della perdita di valore della componente derivativa del titolo.
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1.8 l’eFFetto della dIversIFIcazIone deGlI InvestImentI. GlI orGanIsmI dI InvestImento collettIvo
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo
l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato.
L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a cosi contenuti investendo il proprio patrimonio in OICR (“Organismi di Investimento
Collettivo del Risparmio”), ossia in quote di Fondi Comuni di Investimento o in azioni Sicav (“Società di Investimento a Capitale Variabile”). Il patrimonio
del Fondo Comune di Investimento è affidata ad un gestore (SGR) ma il patrimonio che costituisce il fondo è autonomo e separato sia da quello dei singoli
partecipanti al fondo sia da quello della SGR. Con la partecipazione al Fondo Comune di Investimento, il sottoscrittore è proprietario di una fetta del patrimonio
del fondo stesso, tanto più grande quante più quote di partecipazione egli possiede, non è esposto al rischio d’insolvenza dell’Emittente il fondo stesso,
neppure nel caso in cui le società che ne hanno curato o curano l’attività di costituzione, gestione, amministrazione risultino insolventi. Viceversa è esposto,
tra l’altro, sia al rischio che le azioni, obbligazioni e gli altri strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del fondo (ossia le diverse tipologie di titoli previsti
dai regolamenti o programmi d’investimento adottati) perdano valore sia che le società emittenti i predetti strumenti finanziari diventino insolventi. Simili ai
Fondi Comuni di Investimento nelle modalità di raccolta e gestione del patrimonio ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le SICAV sono dotate di
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personalità giuridica ed il loro patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote. Nelle Sicav gli investitori al contrario divengono soci e sottoscrivono
azioni direttamente emesse dalla società, senza distinzione di patrimoni e pertanto sono soggetti al rischio di insolvenza della società stessa.
Occorre altresì sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono risultare rischiosi anche a causa delle caratteristiche
degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in
titoli da società aventi sede in determinati stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
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Tipolito Casma
2) la lIquIdItà
1.9liquidità
Rischiodiconnesso
all’utilizzo del c.d. “Bail In” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento
La
uno strumento
finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo
e risoluzione degli enti creditizi
luogo
dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati o sistemi
In data 16 novembre
2015 il Consiglio
deiliquidi
Ministridei
hatitoli
emanato
decreti su
legislativi
numero
180 e 181 che
hannoinrecepito
italiano
Direttiva
multilaterali
di negoziazione
sono più
non itrattati
dette sedi
di esecuzione.
Questo
quanto nell’ordinamento
la domanda e l’offerta
di la
titoli
viene
2014/59/UE
delgran
Parlamento
e del
Consiglio
del 15
2014 più
cheaffidabili
istituiscequali
un quadro
armonizzato
in tema
prevenzione
e gestione
crisi
convogliata in
parte su europeo
tali mercati
e quindi
i prezzi
ivimaggio
rilevati sono
indicatori
dell’effettivo
valoredidegli
strumenti
finanziari.delle
Occorre
degli
enti
creditizi
(c.d.
BRRD
“Bank
Recovery
and
Resolution
Directive”,
la
“Direttiva”).
tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione cui sia difficile accedere, perché aventi
Il quadro
normativo
lo scopo
di introdurre
limitazioni
all’intervento
pubblico
a sostegno
un intermediario
che versidiinsostenere
una situazione
sede
in paesi
lontaniinooggetto
per altriha
motivi,
può primario
comunque
comportare
per l’investitore
difficoltà
di liquidare
i propridiinvestimenti
e la necessità
costi
di crisi. Secondo tale logica, sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati i
aggiuntivi.
seguenti
strumenti
di
risoluzione:
3)
la dIvIsa e Ilo rIschIo
dI cambIo
• La riduzione
conversione
di azioni,
di altre partecipazioni
e didiversa
strumenti
di capitale
emesse dal
in questione,
quanto
consenta
di rimediare
Qualora
uno strumento
finanziario
sia denominato
in una divisa
da quella
di riferimento
persoggetto
l’investitore,
tipicamente
l’eurociò
per
l’investitore
italiano,
allo
stato
di
dissesto
o
di
rischio
di
dissesto
dell’intermediario;
al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e
• Quando la misura indicata al punto precedente non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione
la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che il rapporto di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli
dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.
cosiddetti emergenti sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
A fronte di tali limitazioni il nuovo quadro normativo prevede, in altri termini, l’utilizzo di risorse del settore privato per gli intermediari che versino in situazioni di crisi.
4)
GlI altrI FattorI Fonte dI rIschI GeneralI
Fra le misure di risoluzione rientra anche il c.d. bail in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei
4.1
denaro e valorI deposItatI
diritti di questi ultimi.
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare,
Gli strumenti finanziari oggetto della riduzione dei diritti di cui sopra potranno essere assoggettati (a prescindere dalla data di emissione):
nel caso d’insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da
• sin dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi, a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o,
particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi d’insolvenza, vengono
• successivamente al 1° gennaio 2016 a bail in.
attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
In caso di bail in, l’ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente (o, in via d’urgenza, da Banca d’Italia o dal commis4.2
ommIssIonI e altrI onerI
sariocstraordinario),
è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall’art. 52 del decreto legislativo. n. 180, nonché dagli artt. 1, comma
Prima
avviare9,l’operatività,
dettagliate
informazioni
a riguardo
le commissioni,
altri oneri
che
sarannofino
dovute
33, e 3,dicomma
del decretol’investitore
legislativo n.deve
181.ottenere
In particolare
l’art.52
stabilisce che,
in casodiditutte
bail in,
innanzitutto sispese
dovrà ed
procedere
alla
riduzione,
alla
alla
Banca.
Tali
informazioni
devono l’ordine
essere comunque
concorrenza delle perdite, secondo
indicato: riportate nel contratto di intermediazione. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri vanno
sottratti,
ai strumenti
guadagni rappresentativi
eventualmente del
ottenuti
nelleprimario
operazioni
effettuate
I. degli
capitale
di classe
11; mentre si aggiungono alle perdite subite.
4.3
perazIonI eseGuIte In mercatI aventI sede In altre
GIurIsdIzIonI
II. o
degli
strumenti di capitale aggiuntivo di classe 12;
Le
eseguite
su mercati
aventi23sede
all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali,
III. operazioni
degli strumenti
di capitale
di classe
;
potrebbero
esporre
l’investitore
a rischio
aggiuntivi.
mercati
potrebbero
essere
in modo di
daclasse
offrire2;ridotte garanzie e protezioni agli investitori.
4
IV. dei debiti
subordinati
diversi
dagli strumenti
di Tali
capitale
aggiuntivo
di classe
1 eregolati
degli strumenti
L’investitore
deve inoltre
considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni
V. delle restanti
passività.
dove
le operazioni
eseguite.
Una volta
assorbitevengono
le perdite,
o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:
L’investitore
dovrebbe
quindi aggiuntivo
informarsi di
circa
le norme
vigenti
su tali mercati
e ledieventuali
possono
esserediversi
intraprese
riferimento
a tali
(i) degli strumenti
di capitale
classe
1; (ii) degli
strumenti
di capitale
classe 2;azioni
(iii) deiche
debiti
subordinati
dagli con
strumenti
di capitale
operazioni.
aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (iv) delle restanti passività.
4.4
sIstemI
elettronIcI dI supporto alle neGozIazIonI
Ai sensi
dell’art.
1, comma 33, del decreto legislativo n. 181 (che modifica l’art. 91 del Testo Unico Bancario), per le “restanti passività” il bail in riguarderà
Gran
dei sistemisenior
di negoziazione
elettronici
ad asta
gridata sono
supportata
sistemidicomputerizzati
permicroimprese,
le procedure dipiccole
trasmissioni
degli
ordini
primaparte
le obbligazioni
e poi i depositi
(per laoparte
eccedente
l’importo
di Euroda
100.000)
persone fisiche,
e medie
imprese.
(“Order
Routing”),
per l’incrocio,
registrazione
compensazione
delle operazioni.
Come altutte
le procedure
automatizzate,
i sistemi
soprasoggette
descritti
Per effetto della previsione
di cui la
all’art.
3, commae9,ladel
medesimo decreto,
successivamente
1° gennaio
2019 le
obbligazioni senior
saranno
possono
subireditemporanei
o essere
soggetticoinvolti
a malfunzionamenti.
possibilità
per l’investitore
essere
risarcito per perdite derivanti direttamente
al bail in prima
tutti gli altriarresti
depositi
(che saranno
sempre per laLa
parte
eccedente
l’importo didiEuro
100.000).
o
indirettamente
eventil’art.
sopra
essere
compromessa
da limitazioni
di responsabilità
fornitori fatte
di sistemi
o daiper
mercati.
Con
riferimento aidagli
creditori,
49 descritti
comma 1potrebbe
del decreto
legislativo
n.180 dispone
che sono
soggette a bailstabilite
in tutte dai
le passività
eccezioni
le seL’investitore
dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
guenti passività:
4.5
sIstemIprotetti
elettronIcI dI neGozIazIone
• depositi
dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di importo fino a 100.000 Euro);
I•sistemi
di negoziazione
computerizzati
possono
essere
diversi tra
che differire
dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su
le passività
garantite, incluse
le obbligazioni
bancarie
garantite
e gliloro
altrioltre
strumenti
garantiti;
mercati
che
si
avvalgono
di sistemi
negoziazione
computerizzati
potrebbero
risultare
non eseguiti
secondo
modalità specificate
o risultare
• qualsiasi obbligo derivante
dalla di
detenzione
di disponibilità
dei clienti,
inclusa
la disponibilità
detenuta
nellaleprestazione
di servizi dall’investitore
e attività di investimento
ineseguiti
nel caso
i sistemi
di negoziazione
suddetti
subissero malfunzionamenti
o arresti
imputabilialternativi,
all’hardware
o al software
deiquesti
sistemi
medesimi.
e accessori
ovvero
da o per
conto di organismi
d’investimento
collettivo o fondi
di investimento
a condizione
che
clienti
siano protetti
4.6nelle
operazIonI
eseGuIte FuorI da mercatI reGolamentatI o sIstemI multIlateralI dI neGozIazIone
procedure
concorsuali applicabili;
Gli
intermediari
possono
operazioni
fuori dai mercati
regolamentati
o sistemi multilaterali
di e
negoziazione.
a cui si rivolge
l’investitore
• qualsiasi
obbligo
sortoeseguire
per effetto
di un rapporto
fiduciario
tra l’ente sottoposto
a risoluzione
un terzo, in L’intermediario
qualità di beneficiario,
a condizione
che
potrebbe
anche
porsi
in diretta
del Cliente applicabili;
(agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati o sistemi
quest’ultimo sia protetto
nellecontropartita
procedure concorsuali
multilaterali
di
negoziazione
può
risultare
difficoltoso
o
impossibile
liquidare
uno
strumento
finanziario
o
apprezzarne
il
valore
effettivo
e
valutare
l’effettiva
• passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo;
esposizione
al rischio,dalla
in particolare
qualora
strumento
finanziariocon
nonuna
sia durata
trattatoresidua
su alcun
mercato
o sistema multilaterale di negoziazione.
• passività derivanti
partecipazione
ai lo
sistemi
di pagamento
inferiore
a regolamentato
7 giorni;
Per
questi motivi,
tali operazioni
comportano
l’assunzione
di rischi
più elevati.
• passività
nei confronti
di dipendenti,
fornitori
di beni e servizi
e sistemi
di garanzia dei depositanti purché privilegiati dalla normativa fallimentare.
Prima
effettuare
tali tipologie
operazioni
l’investitore
deve assumere
tutte le
informazioni rilevanti
sulle
le norme
applicabili ed
rischi
Ai sensididell’art.
49, comma
2, deldidecreto
legislativo
n.180 possono
inoltre essere
eccezionalmente
escluse,
del medesime,
tutto o in parte,
dall’applicazione
delibail-in
conseguenti.
passività diverse da quelle sopra elencate, in presenza di almeno una delle condizioni ivi indicate.
Parte
“B” - BREVE
DESCRIZIONE
DEGLIeSTRUMENTI
Per dare attuazione alle misure di riduzione
o conversione
degli
strumenti di capitale
alle misure diFINANZIARI
risoluzione, l’art. 60, comma 1, del decreto legislativo
Si
possono
suddividere
gli strumenti
e prodotti
finanziari
nellediseguenti
macrocategorie:
n. 180
attribuisce
a Banca
d’Italia i seguenti
“poteri
generali
risoluzione”:
1)
Certificati richieste
di deposito;
a) effettuare
di dati e notizie e ispezioni;
2)
Pronti Contro
Termine; a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dall’ente sottoposto a risoluzione;
b) disporre
il trasferimento
3)
Titoli
Obbligazionari;
c) disporre la cessione a terzi di beni e rapporti giuridici dell’ente sottoposto a risoluzione;
4)
d) Azioni;
ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall’ente sottoposto a risoluzione, nonché annullare le azioni o i titoli;
5)
Derivati;
e) ridurre
o azzerare il valore nominale delle passività ammissibili dell’ente sottoposto a risoluzione;
6)
O.I.C.R (organismi
di investimento
collettivo
del risparmio);
f) annullare,
ove necessario,
i titoli di debito
emessi
dall’ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite;
7)
ETF,
ETC,
ETN
g) convertire passività
ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dell’ente sottoposto a risoluzione o di una società che lo controlla o di un ente-ponte;
8)
Servizio
di
Gestione
di
Portafogli;
h) disporre che l’ente sottoposto a risoluzione o la società che lo controlla emetta nuovi strumenti di capitale;
9)
Prodotti finanziari
emessi
imprese
di assicurazione.
i) modificare
la scadenza
deida
titoli
di debito
e delle altre passività ammissibili emessi dall’ente sottoposto a risoluzione, o modificare l’importo degli interessi
1)
I certIFIcatI
dI deposIto
maturati
in relazione
a questi strumenti e passività o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per
IlunCertificato
di Depositoquesto
è una potere
forma di
deposito
vincolato
mediante
il quale la Banca, dietro il pagamento di interessi, acquista la proprietà delle somme di
periodo transitorio;
non
si applica
alle passività
garantite;
denaro
depositate
dalclose-out
cliente, obbligandosi
restituirle alladei
scadenza
l) attivare
clausole di
o disporre loascioglimento
contrattipattuita.
finanziari o dei contratti derivati di cui è parte l’ente sottoposto a risoluzione;
L’accensione
Certificato
a fronte
diorgani
versamento
in contanti o tramite
addebito
di undirigenza
conto corrente
in essere
presso
la Banca per l’importo del
m) disporre ladel
rimozione
o laavviene
sostituzione
degli
di amministrazione
e controllo
e dell’alta
dell’ente
sottoposto
a risoluzione;
Certificato
Tale Centrale
importo rimane
vincolato
per la durata
sul acquirente
Certificato, di
oltre
quale lo stessoqualificata
cessa di produrre
interessi.
n) chiederestesso.
alla Banca
di effettuare
la valutazione
delindicata
potenziale
unalapartecipazione
in deroga
ai termini applicabili.
Il Certificato, a scelta del depositante, può essere emesso al portatore oppure essere nominativo. Nel primo caso la Banca considera il presentatore come
1
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013.
legittimo
possessore del Certificato; essa non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso; nel secondo caso la Banca effettua il rimborso
2
Si veda nota 1.
all’intestatario
o al suo rappresentante debitamente legittimato.
3
Si veda nota 1.
Il4 Certificato
didel
Deposito
ha durata
nondifferenziazione
inferiore a 1dimese
e non
a 5 anni:e la
somma depositata
vincolata
per
il la
periodo
concordato,
sul
L’applicazione
bail in determina
un’ulteriore
rischiosità
tra le superiore
obbligazioni subordinate
le obbligazioni
senior ovvero è
non
subordinate.
Con
definizione
di obbligazioniindicato
subordinate
ci
Certificato
stesso.
si riferisce infatti
ai titoli il cui rimborso nel caso di liquidazione o fallimento dell’emittente avviene successivamente a quello dei creditori ordinari, comprese le normali obbligazioni definite senior. Le obbligazioni
subordinate
si distinguono,
infatti, anticipato
dalle altre obbligazioni
non in base
al tipo di tasso,
ma per della
la tipologia
di rischio. Il motivo principale va ricercato nel fatto che questi bond non sono considerati strumenti
Non
è previsto
il rimborso
dei Certificati
di Deposito
da parte
Banca.
debito tradizionali
vengonoemesso
trattati allaastregua
capitale.
Le obbligazioni
subordinate
vengono
pertanto aggredite
dalla procedura
di risoluzione prima
delle obbligazioni
senior.
è importante
Ildi Certificato
puòmaessere
tassodel
fisso
o indicizzato,
secondo
quanto
concordato
e riportato
nelle condizioni
economiche
indicate
nelInoltre
contratto.
Per
considerare
la diversa
tipologia
di obbligazioni
che non sono
tutte uguali
nellaeffettuata
loro tipologiasulla
e quindi
nell’eventuale
di baile/o
in. Nel
caso delleed
banche
diversespecifiche
tipologie di obbligazioni
quelli
emessi
a tasso
indicizzato
la subordinate
determinazione
del tasso
viene
base
di indiciimpatto
monetari
finanziari
alleesistono
condizioni
riportate
ad ognuna delle quali si accompagnano diverse caratteristiche finanziarie:
sul Certificato stesso.
Tier I: le obbligazioni Tier I in presenza di andamenti negativi della gestione e in caso di liquidazione garantiscono ai loro possessori il privilegio rispetto ai detentori di azioni ordinarie e di risparmio,
IObbligazioni
rischi connessi
ai Certificati di Deposito sono:
ma sono subordinate rispetto a tutti gli altri crediti. Esse rappresentano la tipologia più rischiosa avendo caratteristiche che le accomunano sia ai titoli di debito che di capitale. Nel caso in cui la banca non
-paghi
Rischio
di
in caso
di può
oscillazione
dei tassi di mercato può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i
dividendotasso:
agli azionisti
la cedola
essere cancellata.
CertificatiUpper
a tasso
mentre
tutte
le cedole
dei Certificati
a Con
tasso
fisso
rimangono
Obbligazioni
Tier II:variabile,
sono considerate
meno
rischiose
delle obbligazioni
Tier One.
durata
minima
di 10 anni costanti;
nel caso di andamenti negativi non prevedono la cancellazione delle cedole, ma solo la
-sospensione.
Rischio diLecambio,
determinato
dalle
variazioni del
rapporto
di riferimento
(euro)
e la
divisa esteraSono
in cui
è denominato
l’investimento;
cedole saranno,
infatti, pagate
successivamente
il primo
anno di tra
utile.la
In divisa
questo caso
poi non è prevista
alcuna
ricapitalizzazione.
rimborsate
prima rispetto
alle azioni ed alle obbligazioni
-Tier
Rischio
di liquidità, legato all’impossibilità per il depositante di liquidare parzialmente o totalmente l’investimento prima della scadenza stabilita;
I.
Lower
Tier II: anch’esse
con scadenza dalla
intornopossibilità
ai 10 anni le obbligazioni
Lower non
Tier IIsia
rappresentano
più privilegiata
all’interno deiassunte
subordinati.
Le cedole infatti al
sono
bloccate solamente
-Obbligazioni
Rischio di
controparte,
rappresentato
che la Banca
in grado ladicategoria
fare fronte
alle obbligazioni
relativamente
pagamento
delle
nel
caso in cui
manifesti
un grave
caso di insolvenza.
rimborso la
anticipato
avvenire solo
su iniziativa
dell’emittente di
previa
autorizzazione
della Banca d’Italia. La durata del rapporto deve essere pari o
cedole
e/osidel
capitale.
A fronte
di questoIl rischio
Bancapuò
aderisce
al Fondo
Interbancario
Tutela
dei Depositi.
superiore
ai 5presente
anni e se indeterminata
deve
contemplare
per il rimborso
preavviso
di almeno
5 anni.
E’
inoltre
il rischio di
utilizzo
fraudolento
da un
parte
di terzi
dei Certificati
emessi al portatore, nel caso di smarrimento da parte del depositante o
Obbligazioni Tier III: le obbligazioni Tier III, insieme con quelle di tipo Lower Tier II, sono le più privilegiate all’interno dei subordinati. Hanno scadenza breve, di solito dai 2 ai 4 anni e una remunerazione sul
sottrazione,
con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del Certificato. Pertanto va osservata la
livello di quella prevista per le obbligazioni lower Tier II. Nel caso di perdite l’emittente non potrà utilizzare le somme dei titoli per fare fronte alle perdite stesse.
massima
attenzione nella custodia dei Certificati di Deposito.
nformativa contratto dI
di collocamento
20
InformatIva
Pagina 5 di 19
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Cod. ABI 3127.8
www.unipolbanca.it
Unipol Banca S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: piazza della Costituzione, 2 - 40128 Bologna (Italia)
tel. +39 051 3544111 - fax +39 051 3544100/101 – Capitale sociale i.v. Euro 897.384.181
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 03719580379
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
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personalità giuridica ed il loro patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote. Nelle Sicav gli investitori al contrario divengono soci e sottoscrivono
azioni direttamente emesse dalla società, senza distinzione di patrimoni e pertanto sono soggetti al rischio di insolvenza della società stessa.
Occorre altresì sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono risultare rischiosi anche a causa delle caratteristiche
degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in
titoli da società aventi sede in determinati stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
2) la lIquIdItà
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo
luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione sono più liquidi dei titoli non trattati su dette sedi di esecuzione. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene
convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre
tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione cui sia difficile accedere, perché aventi
sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi
aggiuntivi.
3) la dIvIsa e Il rIschIo dI cambIo
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l’euro per l’investitore italiano,
al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e
la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che il rapporto di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli
cosiddetti emergenti sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
4) GlI altrI FattorI Fonte dI rIschI GeneralI
4.1 denaro e valorI deposItatI
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare,
nel caso d’insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da
particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi d’insolvenza, vengono
attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2 commIssIonI e altrI onerI
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute
alla Banca. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto di intermediazione. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri vanno
sottratti, ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungono alle perdite subite.
4.3 operazIonI eseGuIte In mercatI aventI sede In altre GIurIsdIzIonI
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali,
potrebbero esporre l’investitore a rischio aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori.
L’investitore deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni
dove le operazioni vengono eseguite.
L’investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali
operazioni.
4.4 sIstemI elettronIcI dI supporto alle neGozIazIonI
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportata da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissioni degli ordini
(“Order Routing”), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti
possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente
o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori di sistemi o dai mercati.
L’investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5 sIstemI elettronIcI dI neGozIazIone
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su
mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare
ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6 operazIonI eseGuIte FuorI da mercatI reGolamentatI o sIstemI multIlateralI dI neGozIazIone
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore
potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva
esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi
conseguenti.
Parte “B” - BREVE DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Si possono suddividere gli strumenti e prodotti finanziari nelle seguenti macrocategorie:
1) Certificati di deposito;
2) Pronti Contro Termine;
3) Titoli Obbligazionari;
4) Azioni;
5) Derivati;
6) O.I.C.R (organismi di investimento collettivo del risparmio);
7) ETF, ETC, ETN
8) Servizio di Gestione di Portafogli;
9) Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
Mod.
UM0314/C
Mod. UM0314/C
- Ed.
12/2015 - Ed. 03/2015
Tipolito CasmaTipolito Casma
1) I certIFIcatI dI deposIto
Il Certificato di Deposito è una forma di deposito vincolato mediante il quale la Banca, dietro il pagamento di interessi, acquista la proprietà delle somme di
denaro depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza pattuita.
L’accensione del Certificato avviene a fronte di versamento in contanti o tramite addebito di un conto corrente in essere presso la Banca per l’importo del
Certificato stesso. Tale importo rimane vincolato per la durata indicata sul Certificato, oltre la quale lo stesso cessa di produrre interessi.
Il Certificato, a scelta del depositante, può essere emesso al portatore oppure essere nominativo. Nel primo caso la Banca considera il presentatore come
legittimo possessore del Certificato; essa non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso; nel secondo caso la Banca effettua il rimborso
all’intestatario o al suo rappresentante debitamente legittimato.
Il Certificato di Deposito ha durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 5 anni: la somma depositata è vincolata per il periodo concordato, indicato sul
Certificato stesso.
Non è previsto il rimborso anticipato dei Certificati di Deposito da parte della Banca.
Il Certificato può essere emesso a tasso fisso o indicizzato, secondo quanto concordato e riportato nelle condizioni economiche indicate nel contratto. Per
quelli emessi a tasso indicizzato la determinazione del tasso viene effettuata sulla base di indici monetari e/o finanziari ed alle condizioni specifiche riportate
sul Certificato stesso.
I rischi connessi ai Certificati di Deposito sono:
- Rischio di tasso: in caso di oscillazione dei tassi di mercato può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i
Certificati a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei Certificati a tasso fisso rimangono costanti;
- Rischio di cambio, determinato dalle variazioni del rapporto tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento;
- Rischio di liquidità, legato all’impossibilità per il depositante di liquidare parzialmente o totalmente l’investimento prima della scadenza stabilita;
- Rischio di controparte, rappresentato dalla possibilità che la Banca non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle
cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
E’ inoltre presente il rischio di utilizzo fraudolento da parte di terzi dei Certificati emessi al portatore, nel caso di smarrimento da parte del depositante o
sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del Certificato. Pertanto va osservata la
massima attenzione nella custodia dei Certificati di Deposito.
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2) prontI contro termIne
Il contratto di pronti contro termine e’ un operazione nella quale la Banca (la controparte) vende al cliente una quantita’ definita di titoli (cosidetta operazione
a “pronti”) con contemporaneo obbligo di riacquisto della stessa quantita’ ad una data e a condizioni di prezzo prestabilite (cosidetta “operazione a termine”).
L’investitore (“acquirente a pronti”) e’ tenuto a versare alla Banca (“venditore a pronti”) il prezzo riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all’atto
della conclusione della compravendita a pronti. Alla scadenza prevista, l’investitore (“venditore a termine”) trasferisce alla Banca (“acquirente a termine”)
gli strumenti finanziari acquistati a seguito dell’operazione a pronti; la Banca provvede contestualmente a pagare al Cliente il prezzo allo stesso dovuto,
nell’ammontare stabilito all’atto della conclusione della vendita a pronti.
La remunerazione del Cliente per le operazioni di PCT e’ costituita dalla differenza tra il prezzo ricevuto nella vendita a termine e il prezzo pagato nell’acquisto
a pronti degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni stesse.
Il contratto di pronti contro termine non puo’ essere risolto anticipatamente.
Il PCT presenta due fattori di rischio il rischio emittente ed il rischio controparte.
Il rischio emittente e’ collegato all’eventuale default dell’emittente dei titoli oggetto dell’operazione di PCT detto rischio e’ a carico della Banca in qualita’ di
controparte, la quale e’ tenuta a riacquistare “a termine” i titoli oggetto del contratto di PCT al prezzo prefissato anche se l’emittente sia andato in default
durante l’operazione e sia diventato insolvente.
Il rischio controparte e’ collegato all’inadempimento della Banca in caso di sua insolvenza con conseguente impossibilita’ di riacquisto “a termine” dei titoli
oggetto del contratto. In tale ipotesi, al Cliente resta la disponibilita’ dei titoli acquistati a pronti che possono quindi essere rivenduti al valore di mercato, che
peraltro puo’ differire, anche in misura significativa, dal prezzo a termine fissato con la controparte. Nelle operazioni di PCT in cui l’emittente appartenga al
Gruppo Unipol l’incidenza dei fattori di rischio e’ maggiore in quanto il contratto e’ soggetto sia al rischio controparte sia la rischio emittente. In tale evenienza
infatti l’emittente dei titoli e la Banca appartengono al medesimo Gruppo.
3) tItolI obblIGazIonarI
L’obbligazione è un titolo di credito che rappresenta una frazione, di uguale valore nominale e con i medesimi diritti, di un’operazione di finanziamento.
Il sottoscrittore o il possessore dell’obbligazione diventa creditore della società emittente, la quale è invece obbligata a rimborsare il capitale investito a
scadenza. Gli elementi caratteristici di un titolo obbligazionario sono:
- tasso di interesse nominale, che può essere fisso per tutta la durata dell’obbligazione, oppure variabile;
- la durata;
- la cedola, che può essere pari a zero (obbligazione zero coupon) oppure periodica a scadenze predeterminate;
- la modalità di rimborso, che può essere ordinaria (rimborso in un’unica soluzione a scadenza, oppure rimborso progressivo a determinate scadenze),
oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato);
- il prezzo di rimborso, che può essere fisso oppure variabile.
L’emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo obbligazionario
alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. Pertanto, le categorie di obbligazioni esistenti sul mercato sono numerose:
Mod. UM0314/C - Ed. 03/2015
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3.1 tItolI dI stato
I titoli di stato sono strumenti emessi dai governi nazionali, ivi comprese quelli dei cosiddetti Paesi Emergenti, sia in Euro sia in divisa diversa dall’Euro, che
prevedono il rimborso del valore nominale alla scadenza ed un rendimento cedolare o dato dalla differenza tra il valore nominale (o il prezzo di vendita) e il
prezzo di emissione (o prezzo di acquisto).
I titoli di stato Italiani sono titoli obbligazionari emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per finanziare il fabbisogno statale.
Le principali tipologie di titoli di stato Italiano attualmente in circolazione sono:
- Buoni Ordinari del Tesoro (BOT): sono titoli obbligazionari al portatore emessi dallo Stato Italiano con decreto del Ministero dell’Economia. Appartengono
al comparto del mercato monetario in quanto la loro scadenza non può superare l’anno; quest’ultima è infatti pari a 3, 6 o 12 mesi ed è espressa in giorni. Il
taglio minimo è pari a 1.000 euro e l’emissioni avvengono sempre sotto la pari con un meccanismo di asta competitiva alla quale possono partecipare solo
gli investitori istituzionali. I BOT sono titoli zero coupon, infatti la loro principale caratteristica consiste nell’assenza di cedole; il rendimento è determinato
dalla differenza tra il valore nominale (o il prezzo di vendita) ed il prezzo di emissione (o il prezzo di acquisto). I BOT sono ammessi alla quotazione di Borsa,
sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT), il giorno successivo all’asta e vengono negoziati al prezzo tel-quel.
- Certificati di Credito del Tesoro (CCT): sono titoli di stato a tasso variabile, con cedole indicizzate al rendimento dei BOT semestrali o annuali emessi
nel bimestre che precede il mese antecedente lo stacco della cedola. Gli interessi sono corrisposti posticipatamente, con cedola semestrale. Il metodo
di indicizzazione degli interessi è il seguente: la prima cedola è fissa e viene definita in sede di emissione; dal sesto mese in poi il valore delle cedole
semestrali dipende dal rendimento dei BOT a sei mesi collocati con l’asta immediatamente precedente la data di decorrenza della cedola. Il valore della
cedola sarà pari al rendimento dei BOT aumentato di uno spread percentuale, variabile dallo 0,3% all’1%, a secondo della durata del CCT. L’emissione dei
CCT avviene attraverso un asta marginale sul prezzo. L’operazione di collocamento è affidata alla Banca d’Italia. Sono emessi alla pari o sotto la pari. Il
prezzo di emissione dipende dalla durata del titolo: quanto maggiore è la durata, tanto minore è il prezzo. Il taglio minimo è di euro 1.000 e sono rimborsati
in un’unica soluzione alla pari.
Nel giugno del 2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha introdotto sul mercato una nuova classe di titoli a tasso variabile, con cedole
semestrali indicizzate all’euribor a 6 mesi che, gradualmente, sostituirà i vecchi CCT in circolazione. I Certificati di Credito del Tesoro indicizzati
all’Euribor (CCTeu) sono titoli di Stato a tasso variabile, con cedole semestrali indicizzate al tasso Euribor a 6 mesi rilevato il secondo giorno lavorativo
antecedente il primo giorno di maturazione della cedola. Gli interessi sono corrisposti posticipatamente, con cedola semestrale. Il metodo di indicizzazione
degli interessi è il seguente: il valore della cedola è determinato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread.
L’emissione dei CCTeu avviene attraverso un’asta marginale sul prezzo di aggiudicazione. L’operazione di collocamento è affidata alla Banca d’Italia. Il
taglio minimo è di 1.000 euro e sono rimborsati, in un’unica soluzione, alla pari.
- Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ): sono titoli a tasso fisso di durata pari o inferiore a 24 mesi. Il rendimento è dato dalla differenza tra il valore di
rimborso (pari al valore nominale) ed il prezzo di emissione (sempre sotto la pari). Sono collocati attraverso un asta marginale sul prezzo, cui partecipano
le banche e gli altri operatori autorizzati. I risparmiatori possono acquistare i titoli presso questi operatori istituzionali o presso gli uffici postali, oppure sul
mercato secondario successivamente all’emissione. Sul mercato secondario i CTZ sono negoziati al corso tel-quel. Hanno le stesse caratteristiche dei BOT,
ma la durata è maggiore.
- Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) : sono titoli obbligazionari al portatore emessi dallo Stato Italiano (con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanza), rimborsabili in un’unica scadenza e che prevedono un tasso nominale fisso pagabile a cadenza semestrale (cedola semestrale). L’emissione
avviene, di norma, sotto la pari con un sistema di asta marginale svolta dalla Banca d’Italia ed alla quale possono partecipare solo gli investitori istituzionali.
Tali titoli hanno una durata medio-lunga che può variare da 3 a 5, 10, 15, e 30 anni. Le emissioni hanno luogo con una periodicità regolare: all’inizio di ogni
mese i BTP a 3 e 10 anni, a metà mese il titolo a 5 anni, mentre per i titoli a 15 e 30 anni l’offerta ha luogo nell’arco del mese in relazione alla domanda
espressa dal mercato. I BTP sono ammessi a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT) e per gli investitori retail, e
sul Mercato all’Ingrosso dei Titoli di Stato (MTS) per i soli investitori istituzionali il giorno successivo all’asta di emissione e vengono negoziati a corso secco,
ossia ad un prezzo che non incorpora il valore del rateo maturato. Gli interessi sono corrisposti semestralmente mediante lo stacco di una cedola che è pari
alla metà del tasso nominale annuo. Il taglio minimo è pari a 1.000 euro per i titoli quotati al MOT.
- Buoni del Tesoro Poliennali Indicizzati all’Inflazione (BTP): sono titoli di Stato che forniscono all’investitore una protezione contro l’aumento del livello dei
prezzi; sia il capitale rimborsato a scadenza sia le cedole pagate semestralmente sono, infatti, rivalutati sulla base dell’inflazione dell’area euro, misurata
dall’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IACP) con esclusione del Tabacco. Grazie al meccanismo di indicizzazione utilizzato, alla scadenza è
riconosciuto al detentore il recupero della perdita del potere di acquisto realizzatasi nel corso della vita del titolo. In ogni caso, il BTP indicizzato all’inflazione
garantisce la restituzione del valore nominale sottoscritto: anche nel caso in cui si verifichi, nel periodo della vita del titolo, una riduzione dei prezzi,
l’ammontare rimborsato a scadenza non sarà mai inferiore al valore nominale (100). Le cedole pagate al sottoscrittore sono d’importo variabile, ma
garantiscono un rendimento costante in termini reali, ovvero in termini di potere d’acquisto.
L’ammontare di ciascuna cedola, infatti, è calcolato moltiplicando il tasso di interesse fisso stabilito all’emissione per il capitale sottoscritto rivalutato sulla
base dell’inflazione verificatasi tra la data di godimento e la data di pagamento della cedola.
3.2 obblIGazIonI socIetarIe
Le obbligazioni societarie sono titoli emessi da società private, essenzialmente banche e società industriali, che si caratterizzano generalmente per un
maggior rendimento rispetto ai titoli di stato di simile durata. In questa categoria rientra un ampia gamma di obbligazioni: alle più semplici obbligazioni a tasso
fisso (che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso di interesse costante per tutta la durata del prestito), a tasso variabile
(che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso d’interesse che può variare durante la durata del prestito), indicizzate (il cui
rendimento e/o valore di rimborso dipendono dal rendimento di un parametro di riferimento), convertibili (che consentono la facoltà di conversione in azione)
si affiancano le obbligazioni caratterizzate da un rischio maggiore, e cioè, quelle strutturate e quelle subordinate.
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- Le obbligazioni strutturate: sono costituite da una componente obbligazionaria, con o senza cedola, e da una o più componenti “derivate”, ossia strumenti
finanziari derivati (opzioni o swap). Il detentore del titolo assume la posizione di acquirente della componente obbligazionaria e, contestualmente, di
acquirente o venditore della componente derivativa. L’obbligazione strutturata in cui il detentore acquista implicitamente il derivato è un prodotto a capitale
garantito, viceversa, nel caso in cui il detentore effettui una vendita implicita del derivato, lo strumento diventa un prodotto atipico e non garantisce l’integrale
restituzione del capitale restituito. I detentore di titoli di tale genere sono quindi soggetti non semplicemente ai rischio normalmente propri dei titoli di debito,
ma anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell’obbligazione strutturata.
- Le obbligazioni subordinate: sono invece caratterizzate da una posizione deteriore, del soggetto che le detiene, rispetto agli altri creditori della società, in
caso di rimborso delle passività dell’emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore,
infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l’emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati
e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno si che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire
dell’eventuale dissesto finanziario della società emittente.
3.3 tItolI sovranazIonalI
Le obbligazioni sovranazionali sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico Paese
essendo partecipate da una pluralità di Stati sovrani. La principale caratteristica di tali titoli riguarda il rischio di insolvenza di tali emittenti che è normalmente
contenuto in quanto la difficoltà finanziaria di uno Stato viene di norma compensata dalla relativa stabilità degli altri stati.
3.4 asset backed securItIes (“abs”)
Gli Asset Backed Securities sono obbligazioni emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione, pagano al detentore una serie di cedole a scadenza
prefissate per un ammontare determinato sulla base di tassi di interesse fissi o variabili. Il detentore di tali titoli assume il rischio di mancato rimborso, in tutto
o in parte, del capitale prestato qualora l’ammontare dei crediti ceduti oggetto di cartolarizzazione non venga in tutto o in parte incassato.
3.5 GIudIzI dI ratInG e credIt deFault swap
Tra i principali indicatori del rischio emittente vi sono i giudizi di Rating e i Credit Default Swap.
Il rating è un giudizio assegnato da un agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società
emittente titoli o di una particolare emissione di titoli.
Il rating esprime una valutazione della capacità dell’emittente di assolvere agli impegni che ha assunto verso gli obbligazionisti: rimborsare il capitale e
pagare le cedole. Si distingue tra rating dell’emittente e rating di un emissione. Il rating di un emittente fornisce una valutazione globale della solvibilità di un
determinato soggetto. Il rating di un’emissione valuta la capacità dell’emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita.
Ad un rating migliore corrisponde un minore rischio per l’investitore di non vedersi remunerato il proprio credito ed un tasso d’interesse più basso.
Gli emittenti classificati come investment grade sono quelli che possono garantire una qualità medio-alta dei propri strumenti finanziari, ritenuti particolarmente
sicuri e poco rischiosi.
I titoli emessi da emittenti non investment grade sono strumenti di natura speculativa, in quanto emessi da società caratterizzate da una medio-bassa
affidabilità patrimoniale ovvero caratterizzati da un giudizio di rating basso e presentano pertanto un alto livello di rischio.
Standard & Poor’s e Moody’s sono le due maggiori agenzie di rating al mondo.
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Si riportano di seguito le scale di Rating di Moody’s e Standard & Poor’s riferite ai debiti ordinari con durata superiore a un anno. Le scale sono per
entrambe le Agenzie suddivise in due gruppi di classificazione: “Categoria Investimento” e “Categoria Speculativa”. La prima categoria comprende i titoli con
assicurazione di qualità creditizia, la seconda titoli con un qualità creditizia non certa.
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Moody’s
Standard&Poor’s
Aaa
AAA
Obbligazioni con il più basso rischio di investimento: è sicuro il pagamento
sia degli interessi sia del capitale in virtù di margini elevati o estremamente
stabili. Il mutamento delle condizioni economiche non alterano la sicurezza
dell’obbligazione.
Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata.
Aa
AA
Obbligazioni di alta qualità. Hanno un rating minore rispetto ai titoli della categoria precedente in quanto godono di margini meno ampi, o meno stabili o
comunque nel lungo periodo sono esposti a pericoli maggiori.
Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale.
Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore.
A
A
Obbligazioni di qualità medio-alta. Gli elementi che garantiscono il capitale
e gli interessi sono adeguati ma sussistono dei fattori che rendono scettici
sulla capacità degli stessi di rimanere tali anche in futuro.
Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanza o al mutamento
delle condizioni economiche.
Baa
BBB
Obbligazioni di qualità media. Il pagamento di interessi e capitale appare
attualmente garantito in maniera sufficiente ma non latrettanto in futuro. Tali
obbligazioni hanno caratteristiche sia speculative sia di investimento.
Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale. Tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle
circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare
normalmente il debito.
Ba
BB
Obbligazioni caratterizzate da elementi speculativi; nel lungo periodo non Nell’immediato minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni
possono dirsi garantite bene. La garanzia di interessi e capitale è limitata e speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condiziopuò venir meno nel caso di future condizioni economiche sfavorevoli.
ni economiche, finanziarie e settoriali.
B
B
Obbligazioni che non possono definirsi investimenti desiderabili.
Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali,
ma capaictà nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.
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La garanzia di interessi e capitale o il puntuale assolvimento di altre condizioni del contratto sono piccole nel lungo periodo.
Caa
CCC
Obbligazioni di bassa qualità: possono risultare inadempienti o possono esserci elementi di pericolo con riguardo al capitale o agli interessi.
Al presente vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche,
finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.
Ca
CC
Obbligazioni altamente speculative: sono spesso inadempienti o scontano
altre marcate perdite.
Al presente estrema vulnerabilità.
C
C
Obbligazioni con prospettive estremamente basse di pagamento.
è stata inoltrata un’istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti
gli impegni finanziari sono mantenuti.
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D
Situazione di insolvenza.
I Rating da “Aa” a “Caa” incluso di Moody’s possono essere modificati aggiungendo i numeri 1, 2 o 3 al fine di precisare meglio la posizione all’interno della
singola classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore). I rating da “AA” a “CCC” incluso di Standard & Poor’s possono essere modificati
aggiungendo il segno “+” o “-” per precisare la posizione relativa nella scala di rating.
Il giudizio di rating può subire modifiche nel corso del tempo. Le Agenzie controllano continuamente la corrispondenza del giudizio assegnato alle evoluzioni
del ciclo economico, del business e delle scelte strategiche e di indebitamento della società. Quando Moody’s o Standard & Poor’s valutano se modificare il
loro giudizio di rating, in primo luogo pongono la società sotto osservazione (outlook) e rendono pubblica la notizia. Nel rendere pubblica questa informazione,
inoltre, dichiarano l’attesa di revisione del rating: un outlook positivo sta ad indicare che una società è sotto osservazione per un eventuale rivisitazione al
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rialzo del giudizio di rating (upgrade), un outlook negativo indica la possibilità di un eventuale rivisitazione al ribasso del giudizio di rating (downgrade).
Un altro indicatore utilizzato dal mercato per avere un’ indicazione sullo stato di salute di un emittente e sul rischio d’insolvenza percepito dal mercato è il
Credit Default Swap (CDS).
I Credit default swap sono dei contratti swap, negoziati nei mercati OTC (“over-the-counter”) che hanno la funzione di permettere al compratore di coprirsi
dal rischio di default di un emittente.
ll credit default swap (cds) è uno swap, ossia uno strumento derivato, che ha la funzione di trasferire l’esposizione creditizia di prodotti a reddito fisso tra
le parti. È’ un accordo tra un acquirente e un venditore per mezzo del quale il compratore paga un premio periodico a fronte di un pagamento da parte del
venditore in occasione di un evento relativo ad un credito (come ad esempio il fallimento del debitore) cui il contratto è riferito. Il CDS viene spesso utilizzato
con la funzione di polizza assicurativa o copertura per il sottoscrittore di un’obbligazione. Più elevato è il costo del premio più alto è il rischio dell’emittente.
4) l’azIone
L’azione è un titolo rappresentativo di una quota di proprietà di una società. È possibile emettere diverse tipologie di azioni. All’interno di ciascuna categoria
le azioni devono essere uguali ed offrire uguali diritti. Le azioni ordinarie danno al possessore diritti amministrativi, patrimoniali e misti, tra i quali il diritto di
partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, il diritto di riparto agli utili e ad una quota di liquidazione nel caso di scioglimento della società. Le azioni
privilegiate, di risparmio, e di godimento, attribuiscono diritti diversi rispetto alle azioni ordinarie. Le azioni di risparmio sono azioni prive del diritto di voto
nell’assemblea, ma privilegiare nella distribuzione del dividendo, poiché la società emittente deve distribuire utili ai titolari di queste azioni fino ad almeno il
5% del valore nominale delle azioni stesse. Possono essere emesse solo dalle società quotate in borsa e sono, solitamente, destinate ai piccoli risparmiatori
che cercano più il rendimento dell’investimento che l’esercizio del diritto di voto. Sono state istituite in Italia con la Legge 7 giugno 1974 n. 216, che ha istituito
la Consob. Queste azioni sono spesso al portatore perché destinate generalmente al grande pubblico.
5) derIvatI
Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari il cui rendimento è collegato all’andamento di altri strumenti o variabili finanziarie, detti “sottostanti”,
quali ad esempio titoli, tassi di interesse, indici o merci.
In base alla finalità dell’investitore, possono essere di copertura o speculativi. Sono considerati di copertura quando la loro finalità è di mitigare eventuali
eventi indesiderati riguardanti altre attività presenti nel portafoglio dell’investitore e che sono legate, ma in senso opposto, agli stessi strumenti sottostanti
i derivati. Sono invece considerati speculativi i derivati il cui intento è di trarre un vantaggio economico dall’operazione indipendentemente da altre attività
in portafoglio. Esistono derivati di tipologie differenti, che incorporano quindi rischi di entità più o meno elevata, e che possono essere superiori a quelli di
strumenti più tradizionali, e in taluni casi può comportare perdite potenzialmente illimitate per l’investitore. Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati
da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità: prima di concludere un’operazione avente
ad oggetto tali strumenti, è necessario avere ben compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L’investitore deve considerare
che la complessità di tali strumenti può dare luogo ad una valutazione di non adeguatezza dell’operazione: in generale, la negoziazione di strumenti finanziari
derivati non è adeguata per molti clienti.
5.1 derIvatI cartolarIzzatI: warrant, covered warrant, certIFIcates
Un derivato cartolarizzato è uno strumento derivato incorporato in un titolo negoziabile. Rispetto ad altre categorie di strumenti derivati come i futures e le
opzioni, gli strumenti derivati cartolarizzati non sono contratti, bensì titoli emessi generalmente da una istituzione finanziaria.
Il warrant è un titolo che incorpora un opzione e che conferisce all’acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva)
una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data
di scadenza specifica (scadenza), a seconda che i warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.
L’emittente dei warrant può anche non coincidere con l’emittente dell’attività sottostante.
Il covered warrant è un titolo che incorpora un’opzione (con o senza effetto leva) e che conferisce all’acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa
quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o
strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.
Il certificate è un derivato cartolarizzato (che può incorporare una o più opzioni) e conferisce all’acquirente il diritto di partecipare (con o senza effetto leva)
alla variazione del valore corrente di mercato dell’attività sottostante e di ricevere (al momento dell’esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a
seconda che il certificate sia rispettivamente di stile europeo o americano, l’attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di
mercato dell’attività sottostante.
Rischi specifici: L’investitore può vendere prima della scadenza gli strumenti finanziari derivati (disinvestimento), quali warrant, covered warrant, certificates,
ma il disinvestimento potrebbe generare l’incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al Premio pagato e quindi un profitto o una perdita.
L’investimento in warrant, covered warrant e nei certificates può esporre l’investitore al rischio potenziale della perdita dell’intero capitale investito.
La perdita massima per l’investitore è pari al capitale investito, ossia all’importo pagato per l’acquisto / sottoscrizione /vendita dei predetti strumenti finanziari
derivati (il Premio).
Il profitto per l’investitore è di norma pari:
- nel caso di warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante al momento dell’esercizio ed il prezzo di esercizio, dedotto il Premio;
- nel caso di covered warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante ed il prezzo di esercizio, dedotto il Premio, se di tipo call; alla
differenza tra il prezzo di esercizio ed il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio, se di tipo put;
- nel caso di certificate, è pari al valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio
al momento dell’esercizio dei predetti strumenti finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza se di tipo europeo.
In aggiunta ai fattori di rischio già illustrati nella parte “A”, l’investitore deve altresì valutare il fattore leva finanziaria.
Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il Premio; nel caso di certificates, il rapporto tra il Premio
ed il valore corrente di mercato del sottostante (moltiplicato per il cosiddetto multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant
e certificates) viene definito leva finanziaria.
L’utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione delle performance positive o negative dell’investimento rispetto alle variazioni del valore corrente
di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa.
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5.2 Futures
Il Future è un contratto derivato negoziato su mercati regolamentati mediante il quale acquirente e venditore si impegnano a scambiarsi una determinata
quantità di una certa attività finanziaria o reale (detta attività sottostante o underlying asset) ad un prezzo prefissato e con liquidazione differita a una data
futura prestabilita. E’ un contratto simmetrico in quanto entrambi i contraenti sono obbligati ad effettuare una prestazione a scadenza. L’operatore che
acquista il future (che s’impegna, cioè, ad acquistare a scadenza il sottostante) assume una posizione lunga (long), mentre l’operatore che vende il future
assume una posizione corta (short).
In aggiunta ai fattori di rischio già illustrati nella parte “A”, l’investitore deve altresì valutare il fattore leva finanziaria. L’ammontare del margine iniziale è ridotto
(pochi punti percentuali) rispetto al valore del contratto e cioè produce il cosiddetto “effetto leva”. Questo significa che il movimento dei prezzi di mercato
relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l’intermediario: tale effetto potrà risultare a favore o a sfavore
dell’investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti
completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell’investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine
di mantenere aperta la propria posizione in future. Se l’investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato,
la posizione può essere liquidata in perdita e l’investitore debitore di ogni altra passività prodottasi. Le operazioni in futures espongono l’investitore a perdite
potenzialmente illimitate rispetto alle somme investite.
Condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti
di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendono impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di
posizioni derivanti dalla vendita di opzioni potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un
contratto futures sottostante ad un contratto d’opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse. L’assenza di un prezzo del sottostante
potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
5.3 opzIonI
Un’opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l’obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di bene (sottostante)
ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza), nel qual caso si parla di opzione americana, o a raggiungimento
della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.
Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. holder) e venditore (c.d. writer) dell’opzione. Il compratore, dietro pagamento di una
somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l’attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla
vendita o all’acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore. Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga
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(long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position).
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il
funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call.
In aggiunta ai fattori di rischio già illustrati nella parte “A”, l’investitore deve tenere in considerazione i seguenti rischi:
- L’acquisto di un’ opzione, comporta anche la possibilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’investitore avrà perso il premio
più le commissioni. A seguito di un acquisto di un’opzione, l’investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o, per le opzioni di tipo “americano”,
esercitarla prima della scadenza. L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna
dell’attività sottostante.
- La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio
ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se l’opzione
venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare
l’attività sottostante. L’esposizione a rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante corrispondente a quella con riferimento
alla quale l’opzione è stata venduta.
Condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti
di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite e rendono impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di
posizioni derivanti dalla vendita di opzioni potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un
contratto futures sottostante ad un contratto d’opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse. L’assenza di un prezzo del sottostante
potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
5.4 contrattI dI swap
Lo swap è un contratto derivato simmetrico con il quale due soggetti s’impegnano a scambiare periodicamente delle somme di denaro calcolate applicando
al medesimo capitale (detto nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Il capitale nozionale, invece, è oggetto di scambio tra
le parti soltanto in alcune tipologie di swap. Lo swap è uno strumento molto simile al foward rate agreement con la differenza che il contratto non prevede un
unico scambio, bensì una serie di pagamenti futuri. Gli swap non sono negoziati sui mercati regolamentati, ma vengono di volta in volta stipulati mediante
accordi bilaterali tra le parti interessate (mercato over the counter – OTC).
Tali strumenti vengono utilizzati con diverse finalità: per trasformare la natura di un’attività o una passività (ad esempio una posizione da tasso fisso a tasso
variabile, o viceversa), per motivi di copertura oppure con finalità speculative. Si possono distinguere in base al tipo di parametro o variabile di mercato (swap
su tassi d’interesse, swap su valute, swap su merci, swap su rischio di credito) od in base alla metodologia di calcolo delle somme che le parti s’impegnano
a scambiare (fixed to fixed swap, fixed to floating swap, floating to floating swap, plain vanilla swap, total rate of return swap).
I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono,
al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre
termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è nullo, se perfezionato
con tasso allineato a valori di mercato, senza costi di copertura e margini a favore della Banca, ma esso può assumere rapidamente un valore negativo
(o positivo) a seconda di come si muove il parametro al quale è collegato il contratto. Nel caso di rimodulazione il valore è pari, in tutto o in parte, al mark
to market dell’operazione rimodulata. Prima di sottoscrivere un contratto, l’investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale
rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni,
l’investitore può essere chiamato dall’intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti
è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida matrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore
dell’investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza,
diversa dalla Banca, l’investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi chi risponderà nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto
è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione di contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
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6) o.I.c.r.
I fondi comuni sono definiti dalla legge con il termine “OICR”, acronimo di “organismi di investimento collettivo del risparmio”.
Comprendono, dunque, quegli “organismi” che svolgono la funzione di “investimento” in forma “collettiva” del “risparmio”. Tutti i sottoscrittori partecipano agli
utili (e alle perdite) nella stessa misura o, meglio, in proporzione alla loro partecipazione al fondo, e cioè al numero delle quote possedute. I fondi, infatti,
sono suddivisi in tante parti unitarie, dette quote, che vengono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali diritti. La somma delle quote sottoscritte dal
risparmiatore dà la misura della sua partecipazione al fondo.
L’investimento è tutelato attraverso la qualificazione del fondo come patrimonio giuridicamente separato, sia dal patrimonio della società di gestione che da
quello dei singoli partecipanti. Questa caratteristica comporta una conseguenza molto importante: i creditori della società di gestione non possono aggredire
il fondo per soddisfare i propri crediti (e quindi non possono pregiudicare i diritti dei partecipanti).
La gestione è affidata a soggetti che svolgono questo compito professionalmente. Ad essi viene affidato un mandato che li vincola a gestire il fondo secondo
modalità di investimento predefinite, utilizzando le informazioni e le esperienze di cui dispongono.
I risparmi dei singoli confluiscano pertanto in un patrimonio di grandi dimensioni (il fondo) che consente di realizzare una diversificazione degli investimenti
difficilmente ottenibile direttamente dai singoli investitori.
È uno strumento finalizzato ad ottenere una valorizzazione del patrimonio; ma che comunque non garantisce sempre e comunque un rendimento certo.
Chi investe in fondi può anche non ottenere la restituzione dell’intero capitale versato. Anche il fondo più conservativo, caratterizzato da una politica di
investimento estremamente prudente, può maturare perdite.
In conclusione, bisogna sempre tenere a mente che, nonostante i fondi consentano di ripartire il rischio, sottoscrivere quote di fondi significa investire in
attività che sono necessariamente contraddistinte da oscillazioni di valore, a volte anche imprevedibili.
L’ordinamento ha previsto varie tipologie di fondi. È quindi necessario individuare dei criteri di suddivisione per mettere ordine nell’insieme di prodotti presenti
sul mercato.
Un primo criterio è costituito dalla struttura, che distingue i fondi aperti da quelli chiusi ed i fondi dalle sicav. La particolare struttura dei fondi aperti consente
di sottoscrivere quote, o chiederne il rimborso, in ogni momento. Il loro patrimonio, infatti, non è fissato in un ammontare predefinito, ma può continuamente
variare, in aumento per le nuove sottoscrizioni o in diminuzione per i rimborsi (oltre che, ovviamente, aumentare o diminuire in relazione al variare del valore
dei titoli in portafoglio).
I fondi chiusi hanno invece un patrimonio predefinito, che non può variare a seguito di nuove sottoscrizioni e rimborsi e che è suddiviso in un numero
predeterminato di quote. Le quote, quindi, possono essere sottoscritte, nei limiti della disponibilità, solo durante la fase di offerta, che si svolge prima di
iniziare l’operatività vera e propria, ed il rimborso avviene di norma solo alla scadenza. È comunque possibile acquistarle o venderle in borsa nel caso siano
ammesse a quotazione.
La diversa struttura è funzionale alle diverse politiche di investimento. Ai fondi chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili,
crediti, società non quotate). In questi casi, infatti, è necessario che il gestore possa fare affidamento sulla stabilità del patrimonio del fondo per un certo
periodo di tempo, stabilità che potrebbe essere pregiudicata da un’ondata di rimborsi. I fondi aperti, invece, investono generalmente in azioni, obbligazioni e
altri strumenti quotati che possono essere, in qualsiasi momento, negoziati sul mercato. Per questa ragione, i fondi aperti non necessitano di un patrimonio
particolarmente stabile, in quanto eventuali esigenze di liquidità possono essere fronteggiate vendendo i titoli in portafoglio. Alla categoria dei fondi aperti
appartengono anche i “fondi di fondi”, che investono prevalentemente in quote di altri fondi.
Sempre in relazione alla struttura, si distinguono poi i fondi comuni di investimento e le sicav. In teoria, la differenza è netta, perché il fondo comune è un
patrimonio a sé stante, costituito con il denaro dei sottoscrittori e gestito da uno specifico tipo di società (società di gestione del risparmio – sgr). La sicav,
invece, è una vera e propria società di cui i sottoscrittori sono soci con tutti i relativi diritti (ad esempio il diritto di voto). In pratica, assolvono entrambi alla
stessa funzione economica: gestire collettivamente le somme affidate dai risparmiatori. Per cui, se non diversamente specificato, nel prosieguo con il termine
“fondo” ci riferiamo anche alle “sicav”.
Un secondo criterio di suddivisione per i prodotti offerti nel nostro paese è costituito dall’origine dei fondi: esistono, quindi, fondi di diritto italiano e di diritto
estero, costituiti in paesi stranieri ed offerti in Italia.
Un ultimo criterio, che fa leva sulla conformità alla normativa comunitaria, consente di individuare i cosiddetti fondi “armonizzati”. Sono fondi e sicav
di tipo aperto, costituiti nei paesi dell’Unione europea, che investono prevalentemente in strumenti finanziari quotati (azioni, obbligazioni, ecc.). Il termine
“armonizzati” deriva dal fatto che seguono regole e criteri comuni, previsti a livello comunitario (direttiva n. 85/611/CEE) e recepiti nelle legislazioni nazionali,
volti a tutelare gli interessi dei risparmiatori, sostanzialmente attraverso una limitazione dei rischi assumibili e la predisposizione di una serie di controlli.
Nel disegno tracciato dalle norme comunitarie, quindi, i fondi “armonizzati”, a prescindere dal paese di origine, devono avere caratteristiche simili e, pertanto,
poter essere agevolmente commercializzati nei paesi dell’Unione. La realtà, a volte, presenta sfumature diverse, in quanto i paesi membri potrebbero aver
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recepito le norme della direttiva in maniera non perfettamente identica.
7) etF, etc, etn
Gli ETF sono Fondi o SICAV a basse commissioni di gestione negoziati in borsa come le normali azioni. Si caratterizzano per il fatto di avere come unico
obiettivo quello di replicare fedelmente l’andamento e quindi il rendimento di indici azionari. Sul medesimo mercato di quotazione degli ETF, sono trattati
anche altri strumenti finanziari, che pur non essendo fondi, sono a loro assimilabili per meccanismo di funzionamento quali ETC ed ETN. Si tratta di strumenti
finanziari derivati cartolarizzati emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente nel sottostante o in contratti derivati. Il loro prezzo è, pertanto, legato
direttamente o indirettamente all’andamento del sottostante, esattamente come il prezzo di un ETF è legato al valore dell’indice a cui fa riferimento.
L’Exchange Traded Fund (ETF) è una tipologia di fondo comune d’investimento o Sicav le cui quote sono negoziate in Borsa come semplici azioni ed il cui
unico obiettivo di investimento è quello di replicare l’indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. Esso riassume in sé
le caratteristiche proprie di un fondo e di un’azione. L’acquirente di un ETF è esposto ai rischi propri dei Fondi Comuni di Investimento ed al rischio che la
valuta di riferimento dell’indice sottostante sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark
per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all’euro. A tale tipologia di ETF si affiancano quelli strutturati, le cui quote sono negoziate
in Borsa come semplici azioni ed il cui obiettivo di investimento, che si caratterizza per una gestione totalmente passiva, è volto: a) alla protezione del valore
del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell’indice di riferimento; b)a partecipare in maniera più che proporzionale all’andamento di un indice; c)
a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti del mercato di riferimento; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse.
Gli ETF strutturati si differenziano dagli ETF tradizionali in quanto mediante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati consentono all’investitore di replicare
l’andamento degli indici benchmark con effetto leva (ETF con leva finanziaria) oppure permettono di proteggersi da eccessivi ribassi del mercato di riferimento
(ETF con protezione parziale del capitale). L’utilizzo di strumenti finanziari derivati conclusi con un ente creditizio, espone l’investitore al rischio che l’ente
creditizio non sia in grado di onorare i suoi impegni a titolo di questi strumenti.
Gli Exchange Traded Commodities (ETC) sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati che replicano passivamente la performance di materie prime o
di indici di materie prime. Gli ETC sono titoli senza scadenza (simili alle obbligazioni zero coupon senza scadenza) emessi da una “società veicolo” a fronte
dell’investimento diretto dell’emittente in materie prime o in contratti derivati (es. future) su materie prime (es. oro, platino, argento, palladio, etc). Il prezzo
degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all’andamento della materia prima o del paniere di materie prime, di cui replica passivamente la
performance, eventualmente convertito in euro nel caso in cui la valuta di negoziazione di quest’ultima sia diversa dalla divisa europea.
L’utilizzo di contratti derivati espone l’investitore al rischio che la controparte del contratto derivato non sia in grado di onorare i suoi impegni a titolo di questi
strumenti.
Gli ETC non appartengono agli OICR, per cui a differenza degli ETF e dei Fondi Comuni di Investimento, non esiste un fondo sottostante con un patrimonio
separato, che protegge gli investitori in caso di fallimento dell’emittente. Nel caso degli ETC, quindi, come avviene per le azioni, le obbligazioni, in caso di
fallimento dell’emittente l’investitore perderà la somma investita (salva la possibilità di recuperare qualcosa dalla liquidazione fallimentare).
Gli Exchange Traded Notes (ETN) sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati che replicano passivamente la performance di sottostanti o indici diversi
dalle materie prime o indici di materie prime. Gli ETN sono strumenti finanziari emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente nel sottostante (diverso
dalle commodities) o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all’andamento del sottostante.
Similarmente agli ETF e agli ETC, gli ETN sono negoziati in Borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance del sottostante (tipicamente
un indice) a cui fanno riferimento rientrando a pieno merito nella famiglia dei “cloni”
Gli ETN infatti consentono agli investitori l’accesso a indici e sottostanti diversi dalle materie prime già coperte dagli ETC. Gli ETN, infatti, al pari degli ETC
anziché OICR sono titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell’investimento diretto nel sottostante o dell’investimento in contratti sul
sottostante medesimo stipulati dall’emittente con operatori internazionali di elevato standing.
L’utilizzo di contratti derivati espone l’investitore al rischio che la controparte del contratto derivato non sia in grado di onorare i suoi impegni a titolo di questi
strumenti.
Come gli ETC, anche gli ETN non appartengono agli OICR, per cui a differenza degli ETF e dei Fondi Comuni di Investimento, non esiste un fondo sottostante
con un patrimonio separato, che protegge gli investitori in caso di fallimento dell’emittente. Nel caso degli ETC e ETN, quindi, come avviene per le azioni,
le obbligazioni, in caso di fallimento dell’emittente l’investitore perderà la somma investita (salva la possibilità di recuperare qualcosa dalla liquidazione
fallimentare).
Gli ETF strutturati, ETC, ETN possono essere caratterizzati dalla presenza di “effetto leva”. Per effetto leva s’intende la possibilità di effettuare un
investimento che riguarda un elevato ammontare di risorse finanziarie, con un basso tasso di capitale effettivamente impiegato. Operare in leva significa
dunque amplificare la possibilità di rendimento, ma contestualmente diventa proporzionalmente maggiore il rischio di incorrere nelle perdite. L’effetto leva
moltiplica tanto i guadagni quanto le perdite in maniera direttamente proporzionale alla leva concessa. In questo modo l’investitore partecipa a possibili
guadagni/perdite in percentuale più elevati rispetto alle variazioni del sottostante.
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8) Il servIzIo dI GestIone dI portaFoGlI
Il servizio di gestione di portafogli è uno dei servizi d’investimento disciplinati nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che
consente all’investitore di avvalersi delle conoscenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire il
proprio patrimonio e nell’esecuzione delle relative operazioni.
Nel servizio di gestione di portafogli l’investitore conferisce al Gestore un patrimonio determinato, costituito da denaro e/o strumenti finanziari con l’incarico
di gestirlo mediante operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari.
Nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, il Gestore decide per conto dell’investitore quali strumenti finanziari andranno a comporre il portafoglio
gestito al fine di valorizzarlo e provvede anche a tutte le operazioni necessarie per acquistarli e venderli.
L’autonomia decisionale del Gestore non è illimitata: infatti, l’investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti
entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e
devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operative
del Gestore che, anche se entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da margini discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il
momento in cui eseguire le operazioni. Il Gestore deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L’investitore deve informarsi
in modo approfondito, presso il Gestore o presso Banca che colloca il servizio, sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende
scegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio
che essa comporta. Per poter concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione scelta, l’investitore ed il Gestore, anche
per il tramite della Banca che colloca il servizio, devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione
patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ ultimo.
Il Gestore non garantisce all’investitore il raggiungimento di alcun risultato ma unicamente che il patrimonio conferito sarà gestito secondo le caratteristiche
della linea di gestione scelta.
L’investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:
a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio che conferisce in gestione e dei limiti previsti per ciascuna categoria;
b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della gestione.
Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione
alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l’investimento di una percentuale
rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d’investimenti a basso rischio prevista
fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
Nel contratto di gestione deve essere stabilità la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o
superiore all’unità. Per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità
della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario gestore può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari
detenuti in gestione per conto dell’investitore rispetto al patrimonio di pertinenza dell’investitore stesso. L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta
un aumento della rischiosità della linea di gestione. L’intermediario gestore può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricordo a finanziamenti
oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di
gestione). L’investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all’unità, oltre a valutarne con l’intermediario gestore, anche
tramite la Banca che colloca il servizio, l’adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite a raggiungimento delle quali l’intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore
almeno pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più
elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazione negativa dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del
patrimonio può diminuire sensibilmente;
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c) comprendere che l’uso di una leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di risultati negativi di una gestione, perdite anche eccedenti il
patrimonio conferito in gestione e che pertanto l’investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell’intermediario.
Nell’ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuati dall’intermediario gestore per conto dell’investitore operazioni su strumenti finanziari. E’
quindi opportuno che l’investitore prenda conoscenza di quanto riportato nella parte “A” e “B” del documento.
Prima di concludere il contratto di gestione, l’investitore deve ottenere dettagliate informazione a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo
delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti al Gestore. Tali informazioni sono riportate nel contratto di gestione.
9) prodottI FInanzIarI emessI da Imprese dI assIcurazIone
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I principali prodotti finanziari emesse da imprese di assicurazione sono le assicurazioni index linked, le assicurazioni unit linked e le polizze vita di
capitalizzazione.
- Le assicurazioni index linked: sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento nel tempo del valore di un indice azionario o di
un altro valore di riferimento. Pertanto, il capitale ottenibile da questo contratto è soggetto alle oscillazioni dell’indice o del titolo di riferimento che, soprattutto
nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi. Questi prodotti possono offrire delle garanzie (per esempio la restituzione almeno
dell’importo dei premi investiti oppure un capitale minimo a scadenza, ovvero la corresponsione di cedole in corso di contratto) sia in caso di vita sia in caso
di morte dell’assicurato.
- Le assicurazioni unit linked: sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento del valore delle quote di fondi d’investimento interni
(appositamente costituiti dall’impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR Organismi d’investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti
i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Nelle polizze unit
linked è prevista una suddivisione dei fondi interni in sei classi in funzione del rischio d’investimento. Di norma è consentito al contraente scegliere la tipologia
d’investimento al quale agganciare il capitale e, successivamente, trasferire le somme accumulate da un fondo all’altro (switch) pagando eventualmente
una commissione. Anche questi prodotti possono prevedere garanzie di minimo. Possono prevedere il pagamento di un premio unico o di premi periodici.
In assenza di garanzia di minimo offerte dalle compagnie, bisogna prestare attenzione ai rischi finanziari che gravano sul contratto, e quindi sul contraente.
L’assunzione di tali rischi può comportare prestazioni inferiori rispetti ai premi versati.
- Le Polizze vita di capitalizzazione: prevedono una maggiorazione annuale del capitale o della rendita assicurati attraverso il riconoscimento di una parte
degli utili finanziari realizzati da specifiche gestioni speciali costituite all’interno dell’impresa (gestioni separate) nelle cui attività vengono investiti i premi
versati, al netto dei costi per questi prodotti possono essere pagati premi unici, ricorrenti o annui.
I premi annui possono essere costanti o rivalutabili. Nel caso rivalutabili, il capitale o la rendita assicurati crescono di anno in anno anche in funzione della
rivalutazione del premio; nel caso di pagamento di premi costanti, il capitale o la rendita crescono soltanto in funzione dei rendimenti conseguiti dalla gestione
separata e riconosciuti al contraente in base alle condizioni contrattuali.
In questa tipologia di polizze il rischio dell’investimento è a carico dell’impresa e l’assicurato ha diritto ad un capitale minimo, eventualmente rivalutato ad un
tasso garantito.
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di collocamento
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Unipol Banca S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: piazza della Costituzione, 2 - 40128 Bologna (Italia)
tel. +39 051 3544111 - fax +39 051 3544100/101 – Capitale sociale i.v. Euro 897.384.181
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 03719580379
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Cod. ABI 3127.8
www.unipolbanca.it
INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
1. IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI FINANZIARI
A carico del Cliente nelle misura tempo per tempo vigente
Attualmente, ai sensi dell’articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642),
già precedentemente modificata dai cd “Decreto Monti” (D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011), “Decreto Semplificazioni” (D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. 44/2012), “Legge di Stabilità 2013” (L. 228/2012) e “Legge di Stabilità
2014” (L. 147/2013):
• l’imposta viene applicata alle comunicazioni relative a tutti i prodotti e strumenti finanziari come definite nell’articolo 1 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 ivi compresi i depositi bancari e postali anche se rappresentati da certificati. Rientrano pertanto
anche i prodotti e strumenti finanziari che per legge non devono essere depositati presso la banca o custoditi dall’Intermediario finanziario
(ad esempio: quote di fondi d’investimento, azioni di Sicav estere, polizze assicurative a contenuto finanziario, certificati di deposito,
Gestioni Patrimoniali);
• l’imposta viene calcolata sulla base del “valore di mercato” degli strumenti finanziari, o in mancanza di esso, del valore nominale o di
rimborso. In mancanza dei predetti valori si assume il costo di acquisto.
A decorrere dall’anno 2014 l’aliquota annua applicata, è pari al 2 per mille. Sempre a decorrere dall’anno 2014, per i soggetti diversi dalle
persone fisiche, l’imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro.
2. SERVIZIO DI COLLOCAMENTO
Imposta di bollo sul contratto nella misura tempo per tempo vigente.
Nell’esercizio di questa attività Unipol Banca S.p.A. (di seguito “Banca”) applica le commissioni, spese e oneri indicate nel
programma di collocamento o nel prospetto informativo dell’emittente se ed in quanto previste.
3. MODALITÀ DI ADDEBITO
L’imposta di bollo sul contratto può essere corrisposta dal Cliente con una delle seguenti modalità:
– consegna della marca da bollo;
– pagamento in contanti, solo se la sottoscrizione della proposta contrattuale avviene presso una filiale della Banca;
– addebito su un conto corrente in essere presso la Banca;
– emissione di un assegno, non trasferibile, intestato a Unipol Banca S.p.A. di importo pari alla sopra citata imposta di bollo.
Il pagamento delle commissioni, spese e oneri, previsti dal prospetto informativo, avviene mediante la decurtazione delle
somme dovute a tale titolo dall’importo conferito per l’investimento o dall’importo rinveniente dal disinvestimento.
4. COSTI ED ONERI AGGIUNTIVI
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In relazione alle operazioni connesse allo strumento finanziario od al servizio di investimento, la Banca informa i propri Clienti circa la possibilità che emergano altri costi per il Cliente, ivi comprese eventuali imposte, che non sono pagate tramite la
Banca e non dipendono dalla sua volontà.
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NORME RELATIVE AL CONTRATTO
PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO
PAR. 1 - CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI
Le norme contenute nel presente Paragrafo sono applicabili a tutti i rapporti disciplinati nei paragrafi che seguono in quanto non derogate.
art. 1 - esecuzIone deGlI IncarIchI conFerItI dal clIente
1. La Banca deve eseguire gli incarichi del Cliente secondo le indicazioni contenute nei documenti con cui gli incarichi sono conferiti. Tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo,
la Banca può non accettare l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi
stessi.
3. In relazione agli incarichi ricevuti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 c.c., è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 c.c., a farsi sostituire
nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non Bancario.
4. Ai sensi dell’art. 1373 c.c., il Cliente può revocare l’incarico conferito finché il medesimo non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione
medesima.
5. Il Cliente conferisce mandato alla Banca ad apporre in proprio nome e conto la girata, anche a favore della Banca stessa, sugli strumenti finanziari intestati al Cliente di cui il
medesimo dovesse dare ordini di vendita.
6. Qualora gli ordini di acquisto riguardino strumenti finanziari emessi da società nel cui statuto figura la clausola di gradimento, il Cliente manleva la Banca da qualsiasi pregiudizio
e responsabilità connessi al gradimento o alla sua mancata concessione da parte della società emittente.
art. 2 - InvIo dI corrIspondenza
1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti. L’invio di
lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatte al Cliente con pieno effetto all’ultimo indirizzo comunicato
per iscritto.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno
solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Eventuali modifiche dell’indirizzo devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatari, se
il rapporto è cointestato con firme congiunte, ovvero possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatari - il quale deve darne informazione tempestiva agli
altri cointestatari - se il rapporto è cointestato con firme disgiunte.
art. 3 - IdentIFIcazIone della clIentela e dI altrI soGGettI - adeGuata verIFIca della clIentela
All’atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca ogni informazione utile ai fini dell’adeguata verifica della clientela e delle persone eventualmente
autorizzate a rappresentarla, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio. Nel caso in cui predette informazioni non siano rese disponibili ovvero vi sia l’impossibilità
di adempiere a predetti obblighi, anche riguardo ai rapporti già in essere, la Banca si asterrà dall’instaurare il rapporto od ad eseguire operazioni, anche in corso di realizzazione,
procedendo a restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario
indicato dal Cliente stesso. Il trasferimento dei fondi verrà accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per
l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela .
Al fine di tutelare il proprio Cliente la Banca valuta nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l’idoneità dei documenti eventualmente
prodotti come prova dell’identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento ecc…).
art. 4 - deposIto FIrme autorIzzate e poterI dI rappresentanza
1. Il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono depositare la propria firma presso la Banca e devono firmare in modo autografo e in forma
grafica corrispondente alla firma depositata.
2. Eventuali limiti alla facoltà accordate alle persone autorizzate ai sensi del comma che precede vanno precisate per iscritto dal Cliente e dagli altri eventuali cointestatari.
3. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non
abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto
e non siano trascorsi tre giorni lavorativi bancari dal ricevimento della stessa, ciò anche quando dette revoche, modifiche, rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di
legge o comunque rese di pubblica ragione. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul conto conferita successivamente non determina la revoca delle precedenti
autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza
potrà essere effettuata, in deroga all’art. 1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma
e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al terzo comma del presente articolo. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri
cointestatari. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in mancanza di specifiche indicazioni, possono operare con firme disgiunte.
5. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
6. Nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone, esse avranno effetto anche se relative ad uno soltanto dei cointestatari.
art. 5 - coIntestazIone del rapporto con FIrme dIsGIunte
1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo, anche
comportanti l’estinzione, potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà
di disposizione separata potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.
2. In ogni caso, per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti
i cointestatari in solido fra loro.
3. In deroga all’art. 190 c.c., Ia Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l’intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi
cointestatari.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto.
Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’incapace.
5. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno
di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
art. 6 - dIrItto dI GaranzIa
1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è
investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente.
In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, pure
se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
art. 7 - compensazIone
1. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere,
ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. In particolare la Banca, ove si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 1186 c.c. ovvero un evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
del Cliente tale da mettere in pericolo il recupero del credito vantato, potrà valersi della compensazione, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e
ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’avvenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi
la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti
di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
art. 8 - vendIta deI tItolI In caso dI InadempImento del clIente
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a.r. a pagare entro il termine di sette giorni
decorrenti dal ricevimento della lettera. La raccomandata si intenderà validamente recapitata se inviata all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente a norma dell’art. 2 del
Paragrafo 1.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, terzo e quarto comma, e 2756, secondo e terzo comma, c.c., realizzando
direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. La Banca si soddisfa sul ricavo
netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
3. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri a norma del presente contratto.
art. 9 - solIdarIetà ed IndIvIsIbIlItà delle obblIGazIonI assunte daI clIentI
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e
indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
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art. 10 - determInazIone delle condIzIonI
1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti e servizi, disciplinati nei paragrafi che seguono, in essere con il Cliente sono indicate nella scheda condizioni allegata al presente
contratto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
art. 11 - recesso
1. Il contratto è a tempo indeterminato. Le parti possono recedere in qualunque momento dai rapporti e servizi, disciplinati dal presente contratto, con preavviso di quindici giorni,
da darsi mediante comunicazione scritta.
2. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 (“Codice del Consumo”) la Banca ha facoltà di recedere senza preavviso, dandone immediata
comunicazione al Cliente.
3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.
4. Il caso di recesso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione del contratto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzioni per la revoca di mandati e/o incarichi
conferiti in via continuativa alla Banca stessa in relazione ai Prodotti/Strumenti/servizi disciplinati dal presente contratto (ad esempio: Piani di Accumulo); pertanto, sino a tale data e
finché risulteranno evidenze contabili presso la Banca collegate al Cliente relative a servizi resi ai sensi del presente contratto, continueranno ad avere applicazione nei rapporti tra
le parti le norme del presente contratto con esclusione: (i) delle clausole che disciplinano il conferimento di nuovi ordini di sottoscrizione di Prodotti/Strumenti Finanziari di qualunque
natura, oggetto del presente contratto, (ii) delle clausole incompatibili con la finalità di cessazione del rapporto, fermo restando che, in particolare, la Banca continuerà a prestare le
attività di assistenza di cui all’art. 1 punto 2 della Sezione II di questo contratto.
art. 12 - reclamI
1. Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgere apposita istanza scritta indirizzata all’Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima.
2. Qualora il suddetto Ufficio non fornisca risposta nel termine di 90 giorni, ovvero la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente, o non sia stata data attuazione
all’accoglimento del reclamo, il Cliente può fare ricorso all’Ombudsman Giurì bancario, sempreché l’oggetto della controversia non sia superiore a 50.000 Euro e la stessa non sia
già stata portata all’esame dell’Autorità Giudiziaria, o di un collegio arbitrale, o di un Organismo Conciliativo.
3. Le decisioni dell’Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l’Autorità Giudiziaria.
art. 13 - commIssIonI, spese e onerI FIscalI
1. Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai rapporti posti in essere con il Cliente sono a carico dello stesso.
2. Il Cliente prende, pertanto, atto che l’investimento sarà effettuato al netto delle commissioni, spese ed oneri fiscali.
3. Il Cliente autorizza la Banca a liquidare, all’atto del disinvestimento, una somma decurtata di tutte le commissioni, spese ed oneri fiscali.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti del presente articolo, per il pagamento di quanto dovuto dal Cliente, la Banca è altresì sin d’ora autorizzata irrevocabilmente:
a) ad effettuare la compensazione ai sensi di quanto previsto all’art. 7 PAR.1;
b) ad effettuare la vendita dei titoli ai sensi del precedente art. 8 PAR. 1;
c) a (i) richiedere - conferendole sin da ora ogni e necessario potere/autorizzazione a procedere - il disinvestimenti delle azioni/quote di OICR/fondi comuni d’investimento, azioni
di Sicav detenute dal Cliente e contabilizzate presso la Banca, e (ii) soddisfare i crediti vantati dalla Banca procedendo alla compensazione degli stessi con il ricavo netto del
disinvestimento delle azioni/quote, tenendo l’eventuale somma eccedente a disposizione del Cliente.
art. 14 - leGGe applIcabIle - lInGua - Foro competente
1. I rapporti con la Clientela sono regolati dalla legge italiana.
2. La lingua utilizzata per il presente contratto, ogni comunicazione ad esso afferente e l’esecuzione dello stesso è da effettuarsi in lingua italiana.
3. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti e servizi regolati nei paragrafi che seguono, il Foro competente per le azioni proposte
dal Cliente è quello della sede legale della Banca o, in alternativa, quello della filiale presso cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio. La Banca ha invece facoltà di agire
nei confronti del Cliente, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonché nel foro nella cui circoscrizione si trova la Filiale della Banca presso
la quale è costituito il rapporto, come pure in uno qualsiasi dei seguenti altri fori: Ravenna, Reggio Emilia, Modena, La Spezia. La presente clausola non si applica nel caso in cui il
Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo).
art. 15 medIazIone obblIGatorIa:
1. In caso di controversie, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs
28/2010 e successive modifiche/disposizioni attuative).
2. A tal fine, le parti concordano, quale condizione di procedibilità:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la r risoluzione delle controversie bancarie, finanziare e societarie – ADR
(www. conciliatorebacario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) secondo quanto previsto dal precedente Art. 12 “Reclami” e nel rispetto della relativa disciplina
oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia
PAR. 2 - NORME GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO
art. 1 - correttezza
1. L’attività di cui al presente contratto é svolta dalla Banca nei limiti e alle condizioni contemplate dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per
tempo vigente, avuto riguardo in particolare alle norme in tema di correttezza, trasparenza e diligenza nei confronti degli investitori.
art. 2 - autorIzzazIone della banca ad aGIre anche In nome proprIo
1. Nello svolgimento dei servizi di investimento la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.
art. 3 - oFFerta FuorI sede
1. Nell’attività di Offerta Fuori Sede di prodotti finanziari e di servizi di investimento, la Banca, nel rapporto diretto con il Cliente al dettaglio, si avvale di
promotori finanziari.
2. In caso di Offerta Fuori Sede, l’efficacia dei contratti di collocamento di prodotti finanziari o di gestione di portafogli individuali nei confronti del Cliente al
dettaglio è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente potrà comunicare
al recapito indicato dalla Banca il proprio recesso senza spese né corrispettivo.
3. Resta fermo che, a termini di legge, l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari consegnati dal promotore per la sottoscrizione
dei contratti indicati nel comma precedente, comporta la nullità dei medesimi.
4. Il Cliente può consegnare ai promotori finanziari, e questi possono ricevere dal Cliente, esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari, muniti di
clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Banca ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti o prodotti sono offerti; b) ordini di bonifico e documenti
similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a
favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta. Nel caso in cui il Cliente, in violazione delle prescrizioni di cui al periodo precedente, abbia
consegnato denaro contante o strumenti finanziari e titoli di credito al portatore, la Banca non risponde dei disguidi, ivi compresi ritardi, smarrimenti e
sottrazioni.
art. 4 - documentazIone delle operazIonI eseGuIte
1. La Banca, nella prestazione dei servizi disciplinati nella Sezione II del presente Paragrafo, invia al Cliente, con le modalità indicate all’art. 2 del Paragrafo
1, la rendicontazione dell’attività svolta avuto riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati.
2. La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
3. Le informazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o,
nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla
ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo
soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.
4. Con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione o la Sicav,
la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, l’informativa prevista dall’art. art. 53, comma 6 del Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007.
5. A richiesta del Cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
6. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro
60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.
7. Quanto disposto dai precedenti commi 2, 3 e 4 non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve
essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto, come previsto dalla normativa vigente.
art. 5 - conFlIttI dI Interesse
1. La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della
Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
2. Nell’ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi
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del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interesse e delle sue fonti.
3. La Banca fornisce al Cliente una sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse; qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica
seguita.
art. 6 - strumentI FInanzIarI non neGozIatI In mercatI reGolamentatI o In sIstemI multIlateralI dI neGozIazIone
1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diversi dai titoli dello Stato o
garantiti dallo Stato o dalle quote di Fondi comuni e dalle azioni emesse da SICAV, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente
liquidabili; (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
art. 7 - varIabIlItà del valore deGlI InvestImentI eFFettuatI
1. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
art. 8 - esonero da responsabIlItà
1. La Banca non risponde per i disguidi che possano intervenire nella richiesta o nella comunicazione delle informazioni, nonché nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a
circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del
sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi.
2. La Banca inoltre non risponderà per la mancata comunicazione di informazioni o esecuzioni di ordini dovuti a causa di forza maggiore e/o ad eventi ancorché non imprevedibili
comunque indipendenti dalla propria volontà e diligenza.
art. 9 - modIFIca delle condIzIonI
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate ai Servizi disciplinati dal presente Paragrafo, dandone
preventiva comunicazione al Cliente. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante comunicazione scritta inviata all’ultimo indirizzo indicato dal
Cliente, individuato ai sensi dell’art. 2 del Paragrafo 1, oppure tramite avviso contenuto nel rendiconto relativo al periodo precedente a quello previsto per l’introduzione di tali
modifiche. Tali comunicazioni potranno altresì essere trasmesse dalla Banca al Cliente, con i medesimi effetti e piena liberazione per la Banca, anche in formato elettronico: (i)
mediante posta elettronica certificata (PEC), qualora il cliente si dotato di un indirizzo PEC, ovvero, in alternativa (ii) mediante il servizio Internet Banking nell’apposita area riservata
del Cliente, qualora il Cliente abbia aderito al relativo contratto con la Banca e sempre che non abbia richiesto espressamente di ricevere le comunicazioni in formato invece cartaceo.
Tali modifiche si intendono accettate e divengono efficaci con la decorrenza indicata nella comunicazione o nell’avviso se il Cliente non esercita il diritto di recesso ai sensi dell’art.
1725 del c.c. entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dalla comunicazione o dall’avviso.
art. 10 - rIsoluzIone straGIudIzIale delle controversIe
1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie che possano sorgere in relazione al presente contratto tra la Banca e il Cliente, trovano applicazione le procedure di conciliazione
e arbitrato definite dal D.Lgs. n. 179 del 2007 in attuazione dell’art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
art. 11 - norme applIcabIlI
1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente paragrafo si applicano le “CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI” di cui al Paragrafo 1.
Mod. UM0314/C - Ed. 03/2015
02/2015
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SEZIONE I - REGOLE GENERALI
CAPO I - CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Art. 1 – Destinatari e oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti
1. Il presente Capo si applica ai Clienti classificati “al dettaglio” e “professionali” e, pertanto, non si applica ai Clienti classificati come “controparte qualificata” ai sensi dell’art. 6
comma 2-quater lettera d) del D.Lgs 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – di seguito anche “TUF”).
2. La Banca svolge a favore del Cliente, nei termini e alle condizioni di seguito previste, il servizio di consulenza in materia d’investimenti.
3. Tale servizio si sostanzia nel rilascio in forma scritta da parte della Banca, sia di propria iniziativa sia su richiesta del Cliente, di raccomandazioni personalizzate in merito a una o
più operazioni di investimento, anche fra loro collegate, in prodotti e strumenti finanziari, di emissione propria e/o di terzi, così come individuati nel TUF (di seguito anche “Prodotti/
Strumenti Finanziari”); la raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulle caratteristiche del Cliente.
4. Conseguentemente, il servizio di consulenza viene prestato tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti, riguardo al tipo
specifico di Prodotto/Strumento Finanziario raccomandato, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente stesso.
5. La Banca potrà dunque fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di un profilo aggiornato e solo dopo aver effettuato la valutazione di
adeguatezza come descritto nel successivo Art 3 della presente Sezione.
6. La raccomandazione personalizzata puo’ avere ad oggetto il consiglio di compiere una o piu’ delle seguenti operazioni, anche unitamente tra loro: comprare, sottoscrivere,
scambiare, riscattare, vendere, chiedere il rimborso e/o detenere uno o piu’ Prodotti/Strumenti Finanziari.
6.1 Le raccomandazioni personalizzate fanno riferimento alla situazione esistente nel momento in cui sono rese; la durata di validità della raccomandazione è indicata nel relativo
modulo consegnato dalla Banca al Cliente. Il Cliente prende atto che nel caso in cui non dia integrale esecuzione all’operazione/i oggetto della raccomandazione personalizzata,
l’adeguatezza della stessa e/o l’esito della stessa sul Portafoglio del Cliente potrebbero variare, ad esempio nel caso in cui venga disposto dal Cliente il trasferimento di Strumenti/
Prodotti Finanziari o intervengano eventi modificativi del Portafoglio del Cliente sulla cui base la Banca ha formulato la propria raccomandazione.
6.2 Successivamente al termine di validità della raccomandazione, la Banca procede ad effettuare una nuova valutazione di adeguatezza qualora il Cliente richieda di effettuare
operazioni in acquisto e/o in vendita, ancorché in base ad un identico Profilo, con riferimento ad una identica composizione del Portafoglio e ad un’operazione di identico contenuto.
7. Il Cliente mantiene sempre piena ed incondizionata libertà di dare o meno esecuzione alle raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca nella prestazione del servizio di
consulenza in materia di investimenti; ogni decisione alla quale consegua l’effettuazione di operazioni di investimento o disinvestimento costituisce esclusiva prerogativa del Cliente
che mantiene in proposito piena facoltà e discrezionalità.
8. La raccomandazione ha altresì valenza di rendiconto del servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’art. 53 del Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007.
Art. 2 - Modalità e ambito di prestazione del servizio di consulenza
1. La Banca presta di propria iniziativa il servizio di consulenza in materia di investimenti nelle modalità di seguito illustrate in abbinamento alla prestazione degli altri servizi
di investimento disciplinati alla Sezione II e III del presente Paragrafo relativamente ad operazioni aventi ad oggetto Prodotti/Strumenti Finanziari individuati nel TUF, ivi compresi
Prodotti/Strumenti Finanziari emessi e/o collocati dalla Banca; in tale ambito, per le sole operazioni di acquisito il servizio di consulenza viene prestato dalla Banca limitatamente ai
Prodotti / Strumenti Finanziari presenti nel proprio “listino” (di seguito anche “Listino”) il cui elenco è messo a disposizione delle clientela presso le Filiali.
2. La Banca, in via preliminare, procede all’analisi iniziale del portafoglio del Cliente. Nell’effettuare tale attività di analisi, la Banca tiene in considerazione i Prodotti/Strumenti Finanziari
presenti nei depositi titoli o comunque registrati presso la Banca, i prodotti finanziari – assicurativi sottoscritti dal Cliente presso la Banca e le somme depositate dal Cliente presso
la Banca su conti e depositi nominativi nonché di eventuale/i gestione/i patrimoniale/i in essere presso la Banca (di seguito insieme anche “Portafoglio”).
2.1 Il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla Banca prevede, in particolare, che la Banca effettui una o più raccomandazioni personalizzate valutando sempre
l’adeguatezza dell’insieme delle operazioni consigliate rispetto a soglie di rischio predefinite dalla Banca ed espressive del Profilo del Cliente (di seguito “Soglie di Rischio”); tale
valutazione avviene mediante l’utilizzo di un algoritmo comprensivo dei seguenti controlli effettuati sul Portafoglio del Cliente:
(i) un controllo di complessità dei Prodotti/Strumenti Finanziari;
(ii) un controllo di rischio - comprensivo di controllo di rischio mercato, controllo di rischio di credito e controllo di rischio di concentrazione del portafoglio del cliente;
(iii) un controllo di frequenza delle operazioni eseguite a fronte delle raccomandazioni rese;
(iv) un controllo di rischio di liquidabilità dei Prodotti/Strumenti Finanziari.
I parametri di cui sopra, quantificati in relazione al Portafoglio del Cliente, vengono confrontati con le informazioni fornite dal Cliente per la costituzione del relativo Profilo.
2.2 La Banca terrà conto, nella formulazione delle raccomandazioni personalizzate rese nell’ambito della consulenza in materia di investimenti, delle eventuali comunicazioni del
Cliente di voler mantenere, in tutto o in parte, Strumenti/Prodotti Finanziari già presenti nel proprio Portafoglio.
3. Qualora il Portafoglio iniziale del Cliente o quello risultante da operazioni in Strumenti/Prodotti Finanziari poste in essere dal Cliente al di fuori dal servizio di consulenza (es.
trasferimento di Strumenti/Prodotti Finanziari da altro Istituto o disposizioni impartite tramite canali telematici) non sia allineato alle Soglie di Rischio, la Banca evidenzia al Cliente le
singole operazioni necessarie al progressivo allineamento del Portafoglio del Cliente alle predette soglie (“Proposta Migliorativa”). E’ facoltà della Banca fissare un numero massimo
di proposte migliorative per allineare il Portafoglio del Cliente alle Soglie di Rischio, dandone comunicazione al Cliente.
In tale caso la Banca verifica comunque che l’insieme delle operazioni sia adeguato rispetto al Profilo del Cliente.
4. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è sempre abbinato:
a) al Servizio di collocamento di cui al presente Contratto;
Art. 3 - Valutazione di adeguatezza e Profilo
1. Per consentire la valutazione di adeguatezza come definita nel precedente Art. 1, il Cliente fornisce alla Banca le informazioni richieste, rispondendo a tutte le domande contenute
nel “Questionario per la raccolta delle informazioni ai sensi dell’art. 39 e dell’art. 41 del Regolamento Consob 16190/2007”. Le informazioni così fornite permettono alla Banca di
determinare il profilo del Cliente (di seguito anche “Profilo”), sulla cui base si effettua la valutazione di adeguatezza.
2. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la redazione e l’aggiornamento del Profilo e prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese a tale scopo
dallo stesso e che è proprio onere comunicare alla Banca ogni variazione relativa a tali informazioni.
3. La Banca valuta come adeguata per il Cliente l’operazione che, sulla base delle informazioni fornite:
a. corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente;
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b. sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso al Prodotto Finanziario, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c. sia di natura tale per cui il Cliente, sulla base delle proprie esperienze e conoscenze, possa comprendere i rischi inerenti al Prodotto Finanziario.
4. In caso di rapporti cointestati a più Clienti, le informazioni riferite alla situazione finanziaria e agli obiettivi d’investimento fanno riferimento alle informazioni rese dalla “cointestazione”
medesima (ovvero quindi ad informazioni comuni ai cointestatari) a prescindere dalla circostanza che il rapporto sia a firme disgiunte o congiunte, mentre per la conoscenza ed
esperienza viene effettuato il controllo sul soggetto che dispone l’ordine.
Per le informazioni di carattere personale/soggettivo (es. età) i Clienti cointestatari rispondono alle domande del questionario scegliendo a quale dei cointestatari riferirsi.
4.1 Ciascun cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari a compiere l’aggiornamento del Profilo della cointestazione anche in suo nome e per suo conto. A tal fine,
ciascun cointestatario si assume, con la firma del presente contratto, l’obbligo di informare gli altri cointestatari delle modifiche e/o aggiornamenti apportati al questionario senza
obbligo per la Banca di effettuare alcuna verifica in merito.
4.2 In caso di Clienti, soggetti diversi da persone fisiche, le informazioni riferite alla situazione finanziaria e agli obiettivi d’investimento devono rappresentare le caratteristiche nonché
le finalità di tale soggetto.
5. L’aggiornamento del Profilo potrà essere effettuato anche attraverso le procedure rese tempo per tempo disponibili dalla Banca a tale scopo per il tramite del canale internet,
subordinatamente alla sottoscrizione del contratto di internet banking.
6. Qualora il Cliente non rilasci tutte le informazioni richieste ovvero le stesse risultino manifestamente superate e/o inesatte, la Banca non è in grado di compiere la valutazione di
adeguatezza e, pertanto, si astiene dal rilascio di raccomandazioni personalizzate, come previsto dalla vigente normativa.
7. Quando il Cliente sia stato classificato come “cliente professionale” la Banca può presumere che lo stesso abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere
i rischi dell’operazione consigliata.
8. Quando il Cliente sia stato classificato come “cliente professionale di diritto” la Banca può presumere, altresì, che lo stesso sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi
rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.
Art. 4 - Prospettive dell’investimento raccomandato
1. Le indicazioni e i dati forniti nell’espletamento del servizio di consulenza in materia di investimenti, così come descritto nell’Art. 1 del presente Capo, e nella valutazione di
adeguatezza, non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive dell’investimento raccomandato.
2. Il Cliente prende espressamente atto che la Banca presta la propria attività secondo criteri di diligenza professionale e non promette e non assicura il conseguimento di risultati.
Il Cliente prende altresì atto che le indicazioni fornite dalla Banca nell’espletamento delle attività oggetto del presente Capo I hanno natura di semplici consigli o raccomandazioni e
che le conseguenti scelte sono quindi effettuate dal Cliente stesso nella sua piena autonomia decisionale ed a suo rischio.
Art. 5- Norme applicabili
1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme della presente Sezione I si applicano, se ed in quanto compatibili, le restanti previsioni contrattuali, in particolare “CONDIZIONI
CONTRATTUALI GENERALI” di cui al Paragrafo 1 e le “NORME GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO” di cui al Paragrafo 2.
CAPO II – ATTIVITA’ DI ASSISTENZA
Art. 1 Attività di assistenza per il periodo successivo all’acquisto/sottoscrizione di Prodotti / Strumenti Finanziari
1. L’attività svolta dalla Banca per il periodo successivo alla sottoscrizione/acquisto di Prodotti/Strumenti Finanziari ai sensi del presente Capo non costituisce consulenza in materia
di investimenti.
2. L’attività di assistenza di cui al presente Capo consiste nella verifica periodica da parte della Banca della coerenza del Portafoglio del Cliente con le Soglie di Rischio; a tal fine, la
Banca comunica periodicamente al Cliente l’esito di tale verifica invitando eventualmente il Cliente a recarsi in Filiale per un riesame della posizione.
SEZIONE II - COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE
art. 1 - oGGetto del servIzIo
1. Il servizio di collocamento e distribuzione disciplinato dalla presente Sezione II ha ad oggetto l’attività della Banca relativa all’offerta al Cliente dei prodotti finanziari/prodotti finanziari
assicurativi/strumenti finanziari/servizi di investimento tempo per tempo offerti, promossi, collocati o distribuiti dalla Banca medesima attraverso le proprie strutture operative.
2. Il servizio di collocamento e distribuzione comprende anche l’attività di assistenza al Cliente successivamente alla sottoscrizione dei prodotti finanziari/prodotti finanziari assicurativi/
strumenti finanziari/servizi di investimento e per tutta la durata dell’investimento o del contratto.
3. L’attività di cui al comma 2 prestata dalla Banca e disciplinata nel presente articolo consiste principalmente:
- nella messa a disposizione delle strutture e del personale della Banca per una valutazione delle potenziali opportunità di concludere nuovi accordi al fine di ampliare le possibilità
di investimento a disposizione del Cliente;
- nel supporto, nella fase successiva al collocamento, in termini di prestazione di servizi di informativa di cui il Cliente dovesse necessitare;
- nell’aggiornamento sui nuovi prodotti che la Banca promuoverà o collocherà ai sensi del contratto;
- nell’illustrazione delle caratteristiche dei nuovi prodotti promossi o collocati dalla Banca, cui il Cliente ha interesse ad accedere;
- nella messa a disposizione delle strutture e del personale della Banca per una valutazione della composizione del portafoglio del Cliente rispetto alle diverse tipologie di investimenti
possibili (asset class) e ad un possibile ribilanciamento delle stesse.
4. Ulteriori attività offerte dalla Banca ai sensi del presente articolo e gli eventuali limiti sono comunicati al Cliente in via generale o all’atto della sottoscrizione dei prodotti finanziari/
prodotti finanziari assicurativi/strumenti finanziari/servizi di investimento.
art. 2 - adesIone a oFFerte pubblIche dI strumentI FInanzIarI o sottoscrIzIone dI quote od azIonI dI oIcr
1. L’adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR (Fondi e Sicav), può essere effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina
tempo per tempo vigente in materia.
2. L’attività di offerta di prodotti finanziari, prodotti finanziari assicurativi, strumenti finanziari e servizi di investimento rientranti nel servizio disciplinato dalla presente Sezione II, è
effettuata dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con gli emittenti o con i distributori dei suddetti prodotti e servizi.
3. L’esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prezzo determinato per il giorno
dell’esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell’OICR stesso.
4. Per gli OICR tempo per tempo offerti dalla Banca che prevedono l’intestazione cumulativa di quote o azioni dello stesso OICR, la Banca – qualora ciò sia previsto dai relativi
prospetti informativi o documenti d’offerta – è autorizzata, ai sensi dell’art. 1395 c.c., per tutta la durata del presente contratto, ad eseguire a suo nome, ma per conto del Cliente, le
operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente.
5. Nell’esecuzione del mandato di cui al precedente comma, la Banca è autorizzata a sostituire a se stessa qualsiasi impresa di investimento, banca o SGR che sia incaricata,
secondo le procedure di ciascuno dei suddetti OICR, della predetta intestazione cumulativa; in ogni caso, nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto né alla Banca, né al suo sostituto.
6. Il Cliente conferisce procura speciale alla Banca affinché questa sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche di strumenti
finanziari.
art. 3 - conseGna della documentazIone dI oFFerta per l’adesIone a oFFerte pubblIche o per la sottoscrIzIone dI quote od azIonI dI oIcr e dI altrI prodottI bancarI, FInanzIarI, assIcuratIvI
Mod. UM0314/C - Ed. 03/2015
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e dI altro Genere
1. La documentazione d’offerta relativa all’adesione ad offerte pubbliche od alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri prodotti bancari, finanziari, assicurativi o di altro
genere - anche se effettuata a norma del precedente art. 2 - deve, ove prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente, essere preventivamente consegnata dalla Banca al
Cliente ovvero messa a disposizione per la visione e memorizzazione su supporto duraturo in caso di operazione disposta tramite canale telematico. Il Cliente è invitato a leggere
attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui alla presente Sezione II.
2. Conseguentemente, la singola disposizione impartita è condizionata alla verifica della Banca - effettuata di volta in volta in maniera compatibile con la modalità operativa prescelta
dal Cliente – della circostanza che il Cliente medesimo abbia preso visione della suddetta documentazione di offerta prima di aver preso la decisione di far luogo all’operazione
considerata.
3. La documentazione di cui alla presente Sezione II sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti, ovvero che avrà concordato con gli stessi,
impegnandosi la Banca stessa a consegnare ovvero a mettere a disposizione del Cliente, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, esclusivamente materiale condiviso
con, approvato o predisposto da ciascun emittente.
art. 4 - revoca dell’acquIsto o della sottoscrIzIone
1. Nel caso in cui il prospetto relativo all’offerta non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali siano da determinarsi il prezzo di offerta definitivo e la 1. Nel caso in cui il prospetto
relativo all’offerta non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali siano da determinarsi il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi ovvero il prezzo massimo,
l’accettazione dell’acquisto o la sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine di almeno due giorni
lavorativi, a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d’offerta definitivo e la quantità di prodotti offerti al pubblico.
2. Pertanto, il Cliente che abbia già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti oggetto di un’offerta pubblica prima della pubblicazione del supplemento destinato ad
individuare le condizioni definitive dell’offerta, ha il diritto di revocare la sua accettazione entro il termine indicato nello stesso supplemento e comunque entro un termine di almeno
due giorni lavorativi.
art. 5 - norme applIcabIlI
1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme della presente Sezione II si applicano le “CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI” di cui al Paragrafo 1, le “NORME
GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO” di cui al Paragrafo 2 e le norme della Sezione I “CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI”.
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SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
1. Premessa
In conformità con la disciplina comunitaria in materia di mercati finanziari1 e con le disposizioni in materia di conflitti di interesse contenute nel Regolamento Congiunto2 e nel Regolamento Intermediari3, emanati in attuazione della disciplina comunitaria citata, Unipol Banca S.p.A. (di seguito ‘la Banca´), facente parte del Gruppo
Unipol (di seguito ‘il Gruppo´), ha adottato misure di carattere organizzativo e amministrativo al fine di identificare, monitorare e gestire i conflitti di interesse che possono insorgere con la clientela al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.
Tali misure di carattere organizzativo e amministrativo sono descritte nella “Politica di gestione dei conflitti di interesse” adottata dalla Banca, di cui il presente
documento costituisce una sintesi; il documento completo è a disposizione dei clienti che ne facciano richiesta.
La Banca controlla regolarmente l’efficacia della “Politica di gestione dei conflitti di interesse” in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze;
qualsiasi modifica rilevante apportata sarà comunicata alla clientela.
2. Identificazione dei conflitti di interesse
La Banca, con riferimento ai servizi di investimento4 e accessori5 prestati, ha individuato in concreto le situazioni di conflitto di interesse (fattispecie) che possano
incidere negativamente sugli interessi della propria clientela.
Tali fattispecie (riportate in dettaglio nella “Politica di gestione dei conflitti di interesse”) sono state identificate considerando se, a seguito della prestazione dei servizi,
la Banca stessa o un’altra società del Gruppo, un soggetto rilevante o un soggetto avente con esse un legame di controllo, diretto o indiretto:
A. possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
B. siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
C. abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
D. svolgano la medesima attività del cliente;
E. ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi,
diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
3. Gestione dei conflitti di interesse
La Banca ha adottato presidi organizzativi e misure di gestione dei conflitti di interesse volti ad evitare che le fattispecie individuate possano arrecare un pregiudizio
effettivo agli interessi della clientela.
I presidi organizzativi consistono, in particolare:
− nella adozione di specifiche normative interne, quali ad esempio:
- Codice Etico del Gruppo;
- Codice di comportamento in materia di intermediazione finanziaria;
- Politica in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini;
- Politica per la gestione degli incentivi;
- Regolamento dell’attività di Internalizzatore Sistematico svolta dalla Banca;
- Procedura organizzativa per la gestione dei conflitti di interesse e del Registro dei conflitti di interesse (di seguito “il Registro”) che, tra l’altro, assegna le
responsabilità di aggiornamento delle fattispecie di conflitto identificate dalla Banca;
– nella separazione, sia logistica che funzionale, delle strutture organizzative della Banca che svolgono i servizi e le attività che implicano un conflitto di interesse, e in
particolare:
- i servizi di gestione di portafogli e di ricezione e trasmissione ordini, la gestione della tesoreria della Banca, nonchè i servizi di consulenza in materia di finanza
strutturata e di corporate finance sono affidati alla responsabilità di persone diverse e mantenuti separati fisicamente e funzionalmente;
- la gestione dei reclami, al fine di assicurare l’indipendenza di giudizio, è attribuita a personale estraneo all’operatività.
Le misure di gestione dei conflitti di interesse consistono, in particolare:
− nel divieto ad operare, con riferimento ad alcune fattispecie di conflitto di interesse che presentano un rischio significativo di apportare un pregiudizio alla clientela
(salvo i casi specificamente autorizzati dal Direttore Generale della Banca);
− nella informativa alla clientela (così detta “disclosure”), con riferimento alle altre fattispecie.
4. Registro dei conflitti di interesse
La Banca ha istituito un Registro nel quale rileva, in modo dettagliato e progressivo, le singole situazioni di conflitto di interesse, secondo l’ordine con il quale sono
rilevate.
5. Gestione delle operazioni personali
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La Banca ha adottato una procedura per la gestione delle operazioni personali finalizzata, secondo quanto disposto dall’art. 18 del Regolamento Congiunto, ad
impedire che soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui
all’art. 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell’ambito dell’attività svolta per conto dell’impresa
effettuino le operazioni personali vietate o adottino i comportamenti vietati in base all’art. 18 citato.
1
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (Markets in Financial Instruments Directive, così detta “Direttiva MiFID”), recepita in Italia, in particolare, nel Decreto Legislativo del 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, “TUF”) e nelle relative disposizioni di attuazione.
2 Regolamento della Banca d’Italia e della Consob ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis del TUF.
3 Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari (adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007).
4 Al fine della individuazione dei conflitti di interesse sono stati considerati i seguenti servizi e attività di investimento: a) negoziazione per conto proprio, b) esecuzione di ordini per conto dei clienti, c) sottoscrizione e/o
collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero con o senza assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, d) gestione di portafogli, e) ricezione e trasmissione ordini, f) consulenza in materia di investimenti.
5 Al fine della individuazione dei conflitti di interesse sono stati considerati i seguenti servizi accessori: a) concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti
finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento, b) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi
concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese (così detta “corporate finance”), c) servizi connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l’organizzazione e la costituzione di consorzi
di garanzia e collocamento, d) intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi di investimento.
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DOCUMENTO INFORMATIVO ELENCO DEGLI INCENTIVI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZIO D’INVESTIMENTO
(art. 52 Regolamento Intermediari)
Con l’espressione “incentivi” s’intendono le commissioni, i compensi e le prestazioni non monetarie ricevute o corrisposte dall’intermediario nella prestazione dei
servizi di investimento. Si precisa che l’art. 52 del Regolamento Intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190/2007, considera legittime le seguenti
tipologie di incentivo:
1. art. 52, comma 1, lettera a
Incentivi che, a titolo esemplificativo, costituiscono la remunerazione diretta del servizio d’investimento e/o accessorio prestati dalla Banca al cliente e che sono
pagati direttamente da quest’ultimo (rif. art. 52, comma 1, lettera a). S’informa che i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi sono indicati nella
sezione “Costi e Oneri” dell’Informativa Precontrattuale, nei Documenti di Sintesi, nella documentazione ai sensi della trasparenza bancaria (es. fogli informativi).
2. art. 52, comma 1, lettera b
Incentivi percepiti dalla Banca nel rispetto delle seguenti condizioni;
• la percezione dell’incentivo sia volto ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente;
• la percezione dell’incentivo non ostacoli l’adempimento da parte dell’intermediario dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;
• si renda noto ai clienti, preliminarmente all’atto della sottoscrizione del contratto, l’esistenza di detti incentivi, oltre la natura e l’importo, oppure il metodo di
calcolo adottato.
A fini esemplificativi, la Banca percepisce commissioni in qualità di collocatore di prodotti finanziari (ad esempio: di OICR o prodotti finanziari assicurativi) e/o
prestazioni non monetarie (ad esempio attrezzature per ufficio, software, servizi di prezzatura, informazioni e consulenze via internet, corsi di formazione per il
personale) pagate da Società terze.
3. art. 52, comma 1, lettera c
Incentivi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi di investimento o siano necessari a tal fine e per la loro natura non possano entrare in conflitto
con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi del cliente (rif. art. 52, comma 1, lettera c);
A fini esemplificativi, la Banca percepisce le seguenti fattispecie di incentivo:
• spese di custodia e regolamento;
• spese di liquidazione e compensazione;
• competenze legali, commissioni di cambio e imposte.
Ulteriori informazioni relativamente alla Politica di gestione degli incentivi adottata dalla Banca possono essere richieste a Unipol Banca – funzione Compliance
Mod. UM0552 - Ed. 03/2015
02/2015
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