la tutela dei sistemi di confezionamento e del packaging attraverso il
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la tutela dei sistemi di confezionamento e del packaging attraverso il
LA TUTELA DEI SISTEMI DI CONFEZIONAMENTO E DEL PACKAGING ATTRAVERSO IL BREVETTO ED IL DESIGN Fabio D’Angelo Consulente in Proprietà Industriale Mandatario abilitato Italiano, Europeo e Comunitario per Brevetti e Design Studio Torta – ITALY [email protected] FUNZIONI DEL PACKAGING O “IMBALLAGGIO” | Contenere e proteggere determinati prodotti. | Consentire la loro manipolazione, trasporto e consegna dal produttore al consumatore o utilizzatore. | “Presentare” il prodotto, ad esempio renderlo di maggiore interesse rispetto ad altri prodotti simili. 2 OBIETTIVI DEL PACKAGING | FUNZIONALI preservare e proteggere i prodotti consentire la loro fruibilità in modo pratico (confezioni alimentari) | ESTETICI abbellire i prodotti e renderli attraenti IL PACKAGING DEVE: | Essere utile, bello e originale | Costare poco perché è un prodotto di scarto | Deve essere ecosostenibile 3 PACKAGING ECOSOSTENIBILE | Ridotto carta) in modo da consentire il trasporto di un numero maggiore di prodotti contemporaneamente -Riduce trasporti ed emissioni CO2 - Permette risparmio su materie prime (es. | Utilizzare materiali riciclabili | Benefici di immagine tra i consumatori per aver adottato una linea verde 4 ESEMPI DI PACKAGING PARTICOLARI 5 COME SI POSSONO TUTELARE IL PACKAGING ED I SISTEMI DI CONFEZIONAMENTO? | BREVETTO inventiva e Requisiti: novità assoluta, attività applicazione industriale | DESIGN individuale Requisiti: novità (relativa), carattere 6 BREVETTI: NOVITÀ | Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. | Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. | È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 7 BREVETTI: ATTIVITÀ INVENTIVA | Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. | Se lo stato della tecnica comprende documenti presenti in brevetti ancora segreti, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva. 8 ESEMPIO DI BREVETTO NON VALIDO PER MANCANZA DI ATTIVITA’ INVENTIVA (1) 9 ESEMPIO DI BREVETTO NON VALIDO PER MANCANZA DI ATTIVITA’ INVENTIVA (2) 10 CLOSEST PRIOR ART ESEMPIO DI BREVETTO NON VALIDO PER MANCANZA DI ATTIVITA’ INVENTIVA (3) + OVVIO CLOSEST PRIOR ART 11 AMBITO DI TUTELA DEL BREVETTO | I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni. | La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni, in cui sia indicato, specificatamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. 12 VERIFICA DI CONTRAFFAZIONE | Affinché vi sia contraffazione è necessario che tutte le caratteristiche presenti nella rivendicazione principale della privativa siano riprodotte nella presunta copia. CONFRONTO: PRODOTTO – RIVENDICAZIONI ESEMPIO: RIVENDICAZIONE 1 = A + B + C Presunta copia è contraffazione se riproduce A + B + C (indipendentemente dal fatto che presenti ulteriori caratteristiche) Se la presunta copia non riproduce una delle caratteristiche della riv. 1 (es. A), non è contraffazione 13 PRINCIPIO FONDAMENTALE Il deposito di un brevetto non garantisce di per sé la possibilità di attuare (produrre e vendere) l’invenzione. 14 IL PRINCIPIO DEL BREVETTO DIPENDENTE Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi. 15 DURATA DEL BREVETTO PER INVENZIONE | Il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può essere prorogata la durata. 16 CHE COS’E’ UN DESIGN COMUNITARIO ? Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche: | | | | | | delle linee dei contorni dei colori della forma della struttura superficiale, ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento. 17 CONSEGUENZE Il Design Comunitario non protegge i prodotti come tali ma protegge l’aspetto dei prodotti. Questo significa che: | qualsiasi divulgazione anteriore avente lo stesso aspetto può rendere nullo il Design; | qualsiasi prodotto presentante lo stesso aspetto ricade nell’ambito di tutela del Design; L’indicazione dei prodotti (titolo) e la classe del Design non hanno effetti sull’ambito di tutela. 18 SIGNIFICATO DI PRODOTTO Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro: | | | | | i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto completo; gli imballaggi; le presentazioni; i simboli grafici e i caratteri tipografici esclusi i programmi per elaboratore 19 ESEMPI DI TIPOLOGIE DI PRODOTTI PROTEGGIBILI CON DESIGN Classe 9 IMBALLAGGI E RECIPIENTI PER IL TRASPORTO O LA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI: | | | | | | | | | | Bottiglie, flaconi, vasi; Bidoni e fusti; Scatole, casse, contenitori, scatole (per conserve); Cassette e panieri; Sacchi, sacchetti, tubi e capsule; Corde e materiali di cerchiatura; Mezzi di chiusura e accessori; Pallet e piattaforme per movimentazione; Pattumiere e contenitori per immondizia e loro supporti; Varie. 20 REQUISITI DI VALIDITA’ Un Design Comunitario è valido se: individuale è nuovo ha carattere 21 NOVITA’ Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di deposito (o di priorità) del Design stesso. I disegni o modelli si reputano identici quando le caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti. 22 NOVITA’ – PERIODO DI GRAZIA La legge prevede che una divulgazione del Design non sia presa in considerazione se esso è stato divulgato: dall’autore (o dal suo avente causa) nei 12 mesi precedenti la data di deposito o di priorità per effetto di un abuso nei 12 mesi precedenti la data di deposito o di priorità 23 CARATTERE INDIVIDUALE | Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello anteriore. | Nell’accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello. 24 AMBITO DI TUTELA | I diritti esclusivi conferiti dalla registrazioni di un disegno o modello si estendono o qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa. | Nel determinare l’estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o modello. 25 CHI E’ L’UTILIZZATORE INFORMATO ? Un utilizzatore regolare del prodotto in questione con conoscenze di disponibilità e tendenze dei prodotti del settore e alcune conoscenze tecniche di base. “Informato” significa che ha una certa “familiarità” con i prodotti in cui il Design si intende sia incorporato. L’utilizzatore informato NON è: | un semplice utilizzatore finale; | un designer; | un produttore; | un esperto di design di prodotto; | l’uomo “della strada”; | una persona esperta del settore; | un consumatore medio. 26 LIBERTA’ DI DESIGN | Nel valutare il carattere individuale la libertà di design è quella dell’autore del Design di cui si deve determinare la validità, nel caso di contraffazione è la libertà di design del designer del presunto Design contraffatto. | Minore è il grado di libertà del designer, minori sono le distinzioni richieste tra due Design per determinare la validità di un design o per escludere la contraffazione. 27 FUNZIONE TECNICA | Non possono costituire oggetti di registrazione come design quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. | SCOPO per impedire che i diritti di design siano utilizzati ottenere monopoli su soluzioni tecniche senza soddisfare i requisiti più stringenti previsti dalla normativa sui brevetti. 28 ESEMPIO VISTO SUL BREVETTO NELL’OTTICA DISEGNI CLOSEST PRIOR ART 29 CONFRONTO 1:1 GRAZIE PER L’ATTENZIONE Fabio D’Angelo Tel. 011-5611320 Cell. 335-8797755 [email protected]