INTEGRATORI ALIMENTARI
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INTEGRATORI ALIMENTARI
INTEGRATORI ALIMENTARI Vittorio Silano Facoltà diMedicina, II Universita’ di Roma e CEF Panel, EFSA This presentation does not reflects the viewpoints of EFSA, but only those of the Author. NORMATIVE DI SETTORE RILEVANTI Direttiva 2002/46/EC relative agli integratori alimentari Direttiva 2006/37/EC che emenda l’Allegato II della Direttiva 2002/46/EC per quanto riguarda l’inclusione di certe sostanze; Regolamento (EC) 1170/2009 che emenda la Direttive 2002/46/EC ed il Regolamento (EC) 1925/2006 per quanto riguarda le liste di vitamine e minerali e le loro forme; Regolamento (EC) 1161/2011 he emenda la Direttiva 2002/46/EC, il Regolamento (EC) 1925/2006 e quello 953/2009 per quanto riguarda le liste di sostanze minerali che possono essere aggiunte agli alimenti; Regolamento (EC)1137/2008 concernente la procedura regolamentare di scrutinio. DIR. 2002/46: DEFINIZIONE DI INTEGRATORE ALIMENTARE L’integratore alimentare è un alimento: il cui obiettivo è quello di integrare la normale dieta; che è un fonte concentrata di nutrienti (vitamine e minerali) e di alter sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, da solo o in combinazione commercializato in forme dosate ……. destinate ad essere ingerite in quantità unitarie piccole e misurate. DIR. 2002/46: DEFINIZIONE DI INTEGRATORE ALIMENTARE Gli integratori alimentari, fonti concentrate di nutrienti o di altre sostanze con effetto nutritivo o fisiologico , servono a integrare la normale dieta. Gli integratori alimentari vengono commercializzati sotto forma di “dosi”, ad esempio come pillole, compresse, capsule o liquidi in dosi misurate; Gli integratori possono essere usati per correggere carenze nutrizionali o mantenere un adeguato apporto di determinati nutrienti. Tuttavia, in alcuni casi, l'eccessiva assunzione di vitamine e minerali può essere dannosa o causare effetti indesiderati; è pertanto necessario stabilire livelli massimi per garantirne un impiego sicuro negli integratori alimentari. VITAMINE E MINERALI PERMESSI NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI E RELATIVE FORME MOLECOLARI Le vitamine e minerali sono quelle riportate nell’allegato I della Direttiva 2002/46, come emendato dal Regolamento (EC) 1170/2009; L ‘elenco delle fonti permesse di vitamine e minerali biodisponibili di uso negli integratori alimentari sono quelle riportate nell’Allegato II della Direttiva 2002/46, come modificato dalla Direttiva 2006/37/EC e dai Regolamenti 1170/2009 e 1161/2011; Si applicano i criteri di purezza, già specificati dalla normativa Comunitaria per gli usi delle sostanze in questione per finalità diverse dagli integratori alimentari. Alternativamente, criteri di purezza raccomadati dalle Organizzazioni internazionali o adottati con normative nazionali possono essere utilizzati. VITAMINE E MINERALI PERMESSI NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI E RELATIVE FORME MOLECOLARI L’ identificazione delle forme molecolari di vitamine e minerali che possono essere usate negli integratori alimentari è stata resa possibile dal lavoro dell’EFSA che ha valutato la sicurezza e la biodisponibilità delle fonti di nutrienti proposte d operatori della catena alimentare per l’inserimento nell’ Allegato II della Direttiva sugli integratori alimentari. Fra il 2005 e il 2009, l’ EFSA ha esaminato in totale 533 domande. Di queste, 186 domande fuono ritirate durante il processo di valutazione, e l’ EFSA ricevette evidenze scientifiche inadeguate per consentirne la valutazione per circa la metà delle restanti domande. Inoltre, motivi di preoccupazione nel merito della sicurezza furono identificati in relazione a 39 domande. LIVELLI MASSIMI E MINIMI DI VITAMINE E MINERALI A tal fine è importante tenere conto dei seguenti elementi: • (a) I livelli più elevati di vitamine e minerali ritenuti sicuri ed i livelli più bassi ritenuti efficaci sulla base, rispettivamente, dalla valutazione scientifica del rischio o dell’efficacia, basata su dati scientifici generalmente accettati tenendo conto, come appropriato,dei diversi livelli di sensibilità di diversi gruppi di consumatori; • (b) l’assunzione di vitamine e minerali da altre fonti dietetiche. • (c) le assunzioni di riferimento di vitamine e minerali per la popolazione. Commission Discussion Paper on the setting of maximum and minimum amounts for vitamins and minerals in foodstuffs (2006) Un aspetto molto importante è che la quantità totale di ciascuna vitamina o minerale presente nel prodotto alimentare come venduto sul mercato non deve eccedere la rispettiva quantità massima , indipendentemente dall’obiettivo dell’aggiunta (QUESTI LIVELLI MASSIMI NON SONO ANCORA STATI DEFINITI) . In questo contesto riveste anche importanza la definizione del «Livello di assunzione superiore tollerabile « (UL) cioè del livello giornaliero massimo di esposi-zione cronica (attraverso tutte le fonti) giudicato come improbabile causare rischi di effetti avversi sulla salute dell’uomo. LIVELLI MASSIMI DI VITAMINE E MINERALI In attesa della definizione da parte della Commissione Europea dei livelli massimi di vitamine e minerali, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere o fissare regole a livello nazionale. A tal fine la Commissione Europea ha richiesto prima al Comitato Scientifico dell’Alimentazione Umana e poi all’EFSA di fissare i livelli più elevati ritenuti sicuri per le diverse vitamine e minerali. Il lavoro attualmente in corso (livelli massimi stabIliti per 16 dei 34 nutrient) dovrebbe concludersi entro il 2015. In attesa della definizione da parte della Commissione Europea dei livelli massimi di vitamine e minerali, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere o fissare regole a livello nazionale. Livelli minimi di vitamine e minerali Dopo il 13 Dicembre 2014, secondo il Regolamento 1169/2011, sono definite quantità significative di vitamine e minerali quelle pari a : — 15 % dei valori nutrizionali di riferimento in 100 g or 100 ml nel caso di prodotti divesi dalle bevande o per porzione se la confezione contiene una singola porzione; — 7,5 % dei valori nutrizionali di riferimento specificati nel punto precedente per 100 ml nel caso di bevande. ALTRI NUTRIENTI E SOSTANZE CON UN EFFETTO NUTRIZIONALE O FISIOLOGICO Un rapporto fu trasmesso dalla Commissione Europea al Consiglio ed al Parlamento Europeo in data 5 December 2008 “sull’ uso di sostanze altre che le vitamine e minerali negli integratori alimentari “. Il numero delle sostanze diverse da vitamine e minerali utilizzate negli integratori alimentari sul mercato europeo fuono stimate in più di 400, appartenenti a 6 gruppi diversi regolamentati in diversi Stati membri. ALTRI NUTRIENTI E SOSTANZE CON UN EFFETTO NUTRIZIONALE O FISIOLOGICO Amino-acids , quali L-arginina, altri amminoacidi essenziali e non essenziali; Enzymes, quali lattasi e papaina; Prebiotics and probiotics, quali inulina, Lacto-bacillus acidophilus, Bifidobacterium species e specie di lievito; Essential fatty acids, quali acido gamma-linoleico, olii di pesce (DHA/EPA), olio di Boragine (Borago officinalis), olio i lino (Linum usitatissimum) Botanicals and botanical extracts, quali Aloe (Aloe vera), Ginkgo (Ginkgo biloba), Ginseng (Panax ginseng), Garlic (Allium sativum), Green tea extract (Camellia sinensis), Garcinia extract (Garcinia Cambogia) e Guarana extract (Paullinia cupana) ALTRI NUTRIENTI E SOSTANZE CON UN EFFETTO NUTRIZIONALE O FISIOLOGICO Other substances, quali Lycopene, Luteina, Coenzyme Q10, Taurine, Carnitina, Inositolo, Glucosamina, Chitosano, Spirulina ed Isoflavone della soia. Si deve rilevare che sovrapposizioni sono possi-bili fra gruppi diversi. Ad es. gli estratti di oli vege-tali possono risultare elencati sia sotto « prodotti botanici» che « acidi grassi essenziali». La grandezza totale del mercato degli integratori alimentari fu divisa nel : 50% sotto foma di vitamine e minerali ; 43% contenenti altre sostanze e 7% bevande toniche e bevande nutritive imbottigliate. ALTRI NUTRIENTI E SOSTANZE CON UN EFFETTO NUTRIZIONALE O FISIOLOGICO Lo status regolatorio delle sostanze in questione nei 26 Stati membri considerati indica che la maggioranza delle sostanze era permessa negli integratori alimentari: (i) sotto normative nazionali o linee guida interne; (ii)un livello massimo o specifiche condizioni stabilite: (iii) oppure caso per caso a seguito di specifiche valutazioni: Solo una minoranza delle sostanze richiedeva un’ autorizzazione o era considerate come prodotto medicinale . La Commissione Europea concluse che gli strumenti legali esistenti erano sodisfacenti e che non era necessario armonizzare le regole per le sostanze diverse da vitamine e minerali usati negli integratori alimentari. Principio del mutuo riconoscimento Pertanto, è un responsabilità delle competenti Autorità degli Stati Membri, nel quadro dell’applicazione dei principi e dei requisiti della normative alimentare, monitorare e verificare che i requisiti previsti siano soddisfatti in termini di sicurezza ed efficacia. In particolare, si applica anche agli integratori alimentare la normative sulla libera circolazione delle merci sicure e la procedura del mutuo riconoscimento (vedere Art 11 and 12 of Directive 2002/46/EC). Al fine di facilitare la conoscenza del mercato degli integratori alimentari , gli Stati membri possono adottare la procedura della notifica dell’etichetta dei nuovi integratori prima della loro immissione sul mercato nazionale. Sicurezza degli integratori alimentari Per gli integratori alimentari per i quali un uso significativo esisteva prima del Maggio 1997, si applica la Presunzione di sicurezza in assenza di effetti aversi associati all’uso storico. Per gli integratori alimentari per i quali alcun uso significativo esisteva prima del Maggio 1997, si applica la normativa di autorizzazione europea caso per caso sui “nuovi alimenti” ( Regolamento 258/97). Sicurezza degli integratori alimentari di origine botanica «Una Guida sulla valutazione di sicurezza delle parti e preparazioni botaniche destinate ad essere utilizzate nella produzione degli inte-gratori alimentari dall’EFSA (EFSA Journal 2009; 7(9): 1249). Essa è ampiamente utilizzata dagli Stati Membri. Questa methodologia è basata principalmente sull’accettazione dei livelli di esposizione corrispondenti all’intervallo derivato dall’uso storico alimentare nell’Unione Europea senza evidenza di effetti avversi sulla salute associati qualora nella material prima botanica non siano state identificati componenti pericolosi. Un apposite Compendio delle sostanze pericolose presenti nelle diverse specie botaniche è stato predisposto dall’EFSA. Sicurezza degli integratori alimentari Gli Stati membri non possono vietare o limitare il commercio degli integratori alimentari conformi alla normativa comunitaria. Se si constati che i prodotti rappresentano un pericolo per la sanità pubblica, uno Stato membro può, in via provvisoria, sospendere o limitare l’applicazione delle disposizioni vigenti , informando immediatamente gli altri Stati Membri e la Commissione europea, motivando la sua decisione. La Commissione esamina i motivi addotti dallo Stato membro per sospendere o limitare in via provvisoria il commercio di integratori alimentari e consulta il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, quindi emette tempestivamente un parere e prende i provvedimenti del caso. INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI NEL CASO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI Direttiva 2002/46/CE Regolamento (UE) 1169/2011; Regolamento (CE) 1924/2006 Reg.1169/2011: OBBLIGHI DI ETICHETTATURA (1) the name under which the product is sold; (2) the list of ingredients; (3) the quantity of certain ingredients or categories of ingredients (4) the net quantity; (5) the date of minimum durability or, in the case of foodstuffs which, from the microbiological point of view, are highly perishable, the ‘use by’ date; (6) any special storage conditions or conditions of use; (7) the name or business name and address of the manufacturer or packager, or of a seller established within the Community. Reg.1169/2011 : OBBLIGHI (8) particulars of the place of origin or provenance where failure to give such particulars might mislead the consumer to a material degree as to the true origin or provenance of the foodstuff; 9) instructions for use when it would be impossible to make appropriate use of the foodstuff in the absence of such instructions; (10) with respect to beverages containing more than 1,2 % by volume of alcohol, the actual alcoholic strength by volume. LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE OBBLIGATORIA NON SI APPLICA AGLI INTEGRATORI ALIMENTARI Direttiva 2002/46/CE : OBBLIGHI Il nome ‘Integratore alimentare ’ (a) I nomi delle categorie di nutrienti o sostanze che caratterizzano il prodotto o un’ indicazione della natura di questi nutrient o sostanze ; (b) La porzione del prodotto raccomandata per il consume giornaliero; (c) Un’avvertenza a non superare la dose giornaliera raccomandata ; (d) Un’ avvertenza del fatto che l’integratore non dovrebbe essere utilizzato come un sostituto per una dieta variata; (e) Un’avvertenza del fatto che il prodotto dovrebbe essere consevato al di fuori della portata dei bambini . Direttiva 2002/46/CE : OBBLIGHI Le quantità dei nutrienti o delle sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico presente nel prodotto deve essere dichiarata sull’etichetta in forma numerica. Le quantità dei nutrienti o delle sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico devono essere quelle per porzione del prodotto raccomandato per il consume giornaliero Le informazioni sulle vitamine e minerali saranno anche espresso come percentuali dei valori nutrizionali di riferimento di cui all’ Allegato XIII del Reg. EU 1169/ 2011. DIRETTIVA 2002/46/CE: DIVIETI Non si devono attribuire proprietà di preveni-re, trattare o curare le malattie dell’uomo L’etichettatura, la prsentazione e la pubblicità degli integratori alimentari non devono include alcuna menzione che affermi od implichi che una dieta bilanciata e varia non possa provvedere appropriate quantità di nutrienti in generale. ETICHETTATURA DEI «NUOVI» INGREDIENTI ALIMENTARE NEGLI INTEGRATORI I requisiti per l’etichettatura dei nuovi ingredienti alimentari sono aggiuntivi ai requisiti generali di etichettatura degli alimenti. Ove necessario, l’etichettatura dei nuovi alimenti e dei nuovi ingredient alimentary possono menzionare: • Le Caratteristiche - composizione, valore nutrizionale, uso previsto; • Materiali che possano influenzare la salute di alcuni individui ; • Materiali che possono dare origine a preoccupazioni etiche. ETICHETTATURA DEI «NUOVI» INGREDIENTI ALIMENTARE NEGLI INTEGRATORI (AN EXAMPLE) :TREHALOSE . The designation "trehalose" shall be displayed on the labelling of the product as such or in the list of ingredients of foodstuffs containing it. In a prominently displayed footnote related to the designation trehalose by means of an asterisk (*) the words "trehalose is a source of glucose" shall be displayed. The words shall have a typeface of at least the same size as the list of ingredients itself (Commission Decision 2001/721/EC)." ETICHETTATURA VOLONTARIA DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI Agli integratori alimentari si applica il regolamento 1924/2006 sulla etichettatura volontaria. Tuttavia, nel caso degli integratori alimentari, le indicazioni nutrizionali sui nutrienti i cui consumo è da ridurre (cioè grassi, saturi, carboidrati, zuccheri, sale) non trovano praticamente applicazione così come le indicazioni comparative. Nel caso delle indicazioni sulla salute , notevoli difficoltà si sono manifestate per alcune categorie di integratori quali probiotici e prodotti botanici. IL CASO DEI PROBIOTICI Nel caso dei prodotti probiotici è risultato finora impossibile autorizzare qualsiasi indicazione sul-la salute, benchè circa 300 domande siano per-venute all’EFSA, a causa di : Carente caratterizzazione dei prodotti; Effetti fisiologici non specifici o non benefici; Difficoltà di collegare i ceppi utilizzati negli studi con quelli oggetto dell’indicazione; e Carenza di studi sull’uomo. Il caso dei probiotici Dopo questa prima valutazione e la definizione da parte dell’EFSA dei metodi per un’adeguata caratterizzazione dei probiotici, per 74 indicazioni furono presentati gli ulteriori dati di caratterizzazione per permettere la continuazione delle valutazioni dell’EFSA. Ciò ha permesso all’EFSA di valutare come soddisfacente la caratterizzazione dei prodotti per la maggior parte delle 74 indicazioni proposte eccetto che per 14 indicazioni. Tuttavia, tutte le domande di autorizzazione di indicaioni sulla salute per i probiotici presentate finora hanno ricevuto un parere negativo dall’EFSA per uno o più dei motivi summenzionati. IL CASO DEGLI INTEGRATORI BOTANICI Sono circa 2000 le richieste di autorizzazione per indicazioni sulla salute relative ad integratori alimentari botanici pervenute alla Commissione Europea ed all’EFSA nell’ambito della procedura dell’art.13(1) del Regolamento 1924/2006. La maggior parte delle indicazioni summenzionate valutate dall’EFSA non hanno ricevuto una valutazione positiva a causa della carente caratterizzazione chimica del prodoto e/o della mancanza di evidenze scientifiche sulla relazione causa-effetto. I caso degli integratori botanici -Cyamopsis tetragonoloba (glycemia) ……....... NSC;ND -Equisetum (skin, hairs and bones)...…….......... NSC;ND -Equisetum arvense ( body weight )………......... NSC;ND -Daucus carota (vision)....………………...…........ NSC;ND -Viola tricolor (irritation)................…..….……….. NSC;ND -Undaria pinnatifida (body weight ).............……… SC;ND -Theobroma cacao (body weight )........…………… SC;ND -Tussilago farfara ( immune system)..........…..... NSC;ND -Aegopodium podagraria (normal body eight)....NSC;ND -Lathyrus pratensis (TRS)……………………........ NSC;ND NSC= not sufficiently characterised [DN. Efsa's terminology] ND= cause and effect relation not established IL CASO DEGLI INTEGRATORI BOTANICI -Levisticum officinale (diuresis)…...................... SC;ND -Armoracia rusticana (diuresis)……..…….......... SC;ND -Justicia adhatoda (oxidative damage)............NSC;ND -Calluna vulgaris (umore e sonno)…………....... SC;ND -Carthamus tinctorius (skin and hairs)…………. SC;ND -Ocimum basilicum (diuresis)………………....... SC;ND -Chenopodiyum quinoa (hairs).......................... NSC;ND -Aiuga reptans (sebum production)…………….NSC;ND -Perna canaliculus (joints,bones and muscles)NSC;ND -Hibiscus sabdariffa (diuresis and intestinal func.)……………………………………………………SC;ND -Angelica sinensis (joints and oxigen transport)…………………………………………….NSC;ND IL CASO DEGLI INTEGRATORI BOTANICI -Justicia gendarussa (diuresis and urinary infections)................................................. NSC;ND -Helianthus tuberosus ( body weigh, lactose degradation, patogenic microrganisms).................................………….......... SC;ND -Picea albies irritation)… .....……............. SC;ND -Corylus avellana (skin)……..…………………ND -Amni visnaga (irritation)…………………. SC;ND -Fraxinus excelsior (joints and body weight…………………………………………SC;ND IL CASO DEGLI INTEGRATORI BOTANICI Di consequenza, in data 20 Ottobre 2010, la Commissione Europea ha richiesto all’EFSA di sospendere la valutazione delle indicazioni degli integratori botanici. Per il momento, le indicazioni in questione sugli integratori botanici possono restare sul mercato fino all’assunzione della decisione finale nel merito. IL MERATO EUROPEO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI Secondo i dati emersi dalla ricerca Euromonitor International’s Passport per FederSalus, nel complesso lo scenario del mercato dell’Europa Occidentale delle Vitamine ed integratori alimentari è positivo e nel 2012 gli integratori hanno sviluppato un valore pari a 7,5 miliardi di euro in Europa occidentale, con una crescita dell’1,5% rispetto al 2011. In questo contesto l’Italia risulta essere il primo Paese nelle vendite di integratori e vitamine, con una quota a valore che supera 1,6 miliardi di euro. IL MERCATO EUROPEO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI Le previsioni sulle categorie di mercato individuano il tasso di crescita più alto e pari all’1,8% per le combinazioni di prodotto, a base di multi-Ingredienti, tenendo conto che il mercato di partenza è di dimensioni piuttosto contenute. Con riferimento specifico a questa categoria, il trend è guidato dalla percezione del consumatore di poter conseguire maggiori benefici. Positivo anche l’andamento degli integratori botanici con un tasso che si attesta intorno all’1% e dei multivitaminici che presentano un’aspettativa di crescita dello 0,6% circa.