Global Framework agreement - ABN Signed (trad. ITA)

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Global Framework agreement - ABN Signed (trad. ITA)
 ACCORDO QUADRO INTERNAZIONALE LE PARTI: (1) ABN AMRO Bank N.V., public company, sottoposta alle leggi olandesi, avente sede principale in Olanda, Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP), registrata presso la Camera di Commercio di Amsterdam al numero 34334259, di seguito “ABN AMRO”; e (2) FNV Finance parte di FNV, sottoposta alle leggi olandesi, avente sede principale in Olanda, Amsterdam, Naritaweg 10, 1043BX, registrata presso la Camera di Commercio di Amsterdam al numero 40531840, di seguito “FNV”; e (3) UNI Global Union, sottoposta alle leggi svizzere, avente sede principale in Svizzera, Nyon 8‐10 avenue Reverdi, di seguito “UNI”. PREAMBOLO 1 Le parti sono impegnate in attività afferenti ad un mercato multinazionale caratterizzato da sempre nuove sfide. La globalizzazione economica sta comportando una riduzione delle barriere alla movimentazione dei beni/servizi e del capitale. Le imprese si sforzano, da un lato, di fornire un ritorno ai loro investitori, dall’altro di operare con senso di responsabilità sociale: far progredire il benessere delle società in cui svolgono il proprio business. 2 Il requisito minimo per adempiere a tale responsabilità consiste nel salvaguardare l’ambiente, osservare i fondamentali standard di lavoro stabiliti dall’ILO e dalle linee guida dell’OCSE, così come garantire retribuzioni e condizioni di lavoro dignitose ai lavoratori di ABN AMRO. 3 ABN AMRO riconosce anche le proprie responsabilità derivanti dalle condizioni di realizzazione dei prodotti o servizi erogati e si fa carico di usare la propria influenza per promuovere, incoraggiare e monitorare l’applicazione dei principi stabiliti in questo in accordo nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti nel processo produttivo di beni/servizi. 4 ABN AMRO assicura che i principi contenuti in questo accordo saranno attivamente comunicati e promossi all’interno del Gruppo ABN AMRO, agli appaltatori e subappaltatori coinvolti nella fornitura o distribuzione di prodotti o servizi per conto di ABN AMRO, così come all’intera catena di appaltatori, subappaltatori, fornitori e società in joint venture. 1 5 I firmatari considerano questo accordo un impegno comune verso i diritti umani e sociali volto a raggiungere continui miglioramenti inerenti le condizioni lavorative, le relazioni industriali, gli standard di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e le performance ambientali in tutto il mondo. 6 Le disposizioni contenute nel presente accordo sono da intendersi come standard minimali. Le Parti non utilizzeranno quindi i livelli e le condizioni ivi contenute come unici riferimenti per far fronte ai reclami riguardanti standard e condizioni di lavoro. 7 ABN AMRO rispetta i propri obblighi verso i lavoratori secondo quanto stabilito dalle leggi del lavoro, della sicurezza sociale e dei regolamenti derivanti dal lavoro regolare. Le parti lavoreranno verso la creazione di relazioni occupazionali sostenibili. STANDARD DI LAVORO ABN AMRO riafferma il suo impegno a rispettare la Dichiarazione dell’ILO sui principi e diritti fondamentali del lavoro (1), le linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali e il Global Compact delle Nazioni Unite. Ciò significa che: L’occupazione è scelta liberamente Non si farà ricorso al lavoro forzato, né a vincoli o a prigione involontaria (Convenzioni 29 e 105 dell’ILO). Non sarà richiesto ai lavoratori di presentare “depositi” o documenti di identità presso il proprio datore di lavoro, incluse le aziende fornitrici di lavoro o servizi a cui ABN AMRO si rivolge. Non c’è discriminazione o intimidazione nell’occupazione Sarà garantita l’uguaglianza delle opportunità e di trattamento senza distinzione di razza, colore, sesso, religione, opinioni politiche, nazionalità, orientamenti sessuali, origini sociali o altre caratteristiche distintive (Convenzione 111 dell’ILO). ABN AMRO promuoverà, attraverso mezzi appropriati la determinazione dei tassi di remunerazione, e assicurerà l’applicazione a tutti i lavoratori dei principi di uguaglianza retributiva tra uomini e donne a parità di lavoro svolto (Convenzione 100 dell’ILO). Sono strettamente proibiti gli abusi fisici e psicologici, minacce e intimidazioni da parte del datore di lavoro. Non si fa ricorso al lavoro minorile Non si farà ricorso al lavoro minorile. Saranno rispettate le regole stabilite dalla Convenzione 138 dell’ILO riguardanti l’età minima richiesta per il lavoro, così come le regolamentazioni nazionali, qualora stabiliscano standard di età più elevati. Saranno rispettate le regole stabilite dalla Convenzione 182 dell’ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile. Le Aziende forniranno assistenza economica per garantire opportunità formative ai lavoratori minori sostituiti. Un minore, qualora dipendente di ABN AMRO, dovrà essere sostituito quando possibile con un altro membro della sua famiglia allo scopo di salvaguardare il reddito familiare. (1) Convenzione N. 87 riguardante la Libertà di Associazione e la Tutela del diritto ad Organizzarsi, 1948 Convenzione N. 98 sul Diritto di Organizzarsi e sulla Contrattazione Collettiva, 1949 Convenzione N. 29 sul Lavoro Forzato, 1930 Convenzione N. 105 sull’Abolizione del Lavoro Forzato, 1949 Convenzione N. 138 sulla soglia minima di Età lavorativa, 1973 Convenzione N. 182 sulle Forme Peggiori di Lavoro Minorile, 1999 Convenzione N. 100 sulla Parità di Remunerazione, 1951 Convenzione N. 111 sulla Discriminazione (Occupazione e Impiego), 1958 2 Sono rispettati la libertà di associazione, di assemblea e il diritto alla contrattazione collettiva Saranno riconosciuti i diritti di tutti i lavoratori di formare e unirsi in organizzazioni sindacali, di assemblea e di contrattazione collettiva (Convezioni 87 e 98 dell’ILO). Le rappresentanze dei lavoratori non saranno oggetto di discriminazione e avranno libero accesso ai luoghi di lavoro per poter svolgere le funzioni di rappresentanza (Convenzioni 135 e Raccomandazione 143 dell’ILO). Le rappresentanze dei lavoratori potranno anche evidenziare i benefici derivanti dall’appartenenza ad un’unione sindacale e potranno liberamente distribuire materiale sindacale volto al proselitismo. ABN AMRO continuerà ad avere un approccio positivo verso le organizzazioni sindacali e l’attività organizzativa da loro svolta. A fronte di conflitti di lavoro ABN AMRO non assumerà nuovi lavoratori in sostituzione dei soggetti coinvolti nella disputa. Le Parti osserveranno i principi democratici di base affinché i lavoratori possano decidere liberamente se aderire o meno ad un sindacato senza temere alcuna forma di opposizione. ABN AMRO terrà conto del livello delle relazioni di lavoro nei singoli paesi al fine di assicurare la libertà di associazione e di contrattazione collettiva. Nei paesi privi di un livello sufficiente di protezione legale, farà in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza alle organizzazioni sindacali e ai loro responsabili. Le parti sostengono la creazione e il funzionamento di organizzazioni sindacali libere locali e/o nazionali. Qualora non ci fossero sindacati in loco, le parti negozieranno accordi volti a supportarne la creazione. Riconoscimento di salari dignitosi I salari e i benefit, per una settimana lavorativa standard, risponderanno almeno ai livelli salariali sufficienti ai lavoratori per far fronte ai propri bisogni e a quelli delle loro famiglie. ABN AMRO si impegna , nel rispetto dei pertinenti accordi collettivi aziendali, della legislazione nazionale , della vigilanza e della regolamentazione a tutela dei consumatori, a garantire un reddito mensile fisso che permetta al singolo lavoratore una vita dignitosa e di applicare strumenti incentivanti che ricompensino il servizio al cliente e la consulenza qualificata. Osservanza di regole ragionevoli e legittime concernenti le ore di lavoro ABN AMRO assicura l’osservanza del rispetto delle leggi nazionali in essere nei vari paesi e degli accordi internazionali in tema di orario di lavoro e ferie retribuite. L’orario di lavoro, incluso lo straordinario, deve essere regolamentato affinché non alteri la salute del lavoratore e gli aspetti della vita produttiva nei luoghi di lavoro sindacalizzati. La durata e i termini dello straordinario devono essere disciplinati dalla contrattazione collettiva. Il ricorso eccessivo allo straordinario non può essere giustificato e pertanto devono essere eliminati gli eccessi. Lo straordinario non dovrà essere considerato un’alternativa a livelli salariali inadeguati. Condizioni di lavoro dignitose Tenendo presente il settore di riferimento e i relativi rischi connessi, sarà garantito un ambiente sicuro ed igienico e saranno promosse le best practice occupazionali in tema di salute e sicurezza. Osservanza del work life balance Gli accordi di lavoro e le politiche aziendali dovranno essere coerenti con il work life balance e permettere quindi ai lavoratori di coniugare il lavoro con gli altri aspetti della loro vita. Le Parti ritengono che un 3 approccio rispettoso dell’equilibrio tra vita e lavoro sia propedeutico allo sviluppo di una forza lavoro più motivata e produttiva. Rispetto della libertà di espressione ABN AMRO considera la libertà di espressione un diritto umano fondamentale e rispetterà qualsiasi diritto costituzionale concernente la libertà di espressione. Garanzia di un ambiente di lavoro rispettoso A tutti i livelli, ABN AMRO assicura un ambiente di lavoro rispettoso. Tutto il management è tenuto a garantire attivamente una buona atmosfera lavorativa. Importanza della Formazione e dell’Istruzione Le Parti concordano che la formazione è un importante investimento sia per i lavoratori che per ABN AMRO. ABN AMRO si impegna a perseguire una cultura di apprendimento continuo per permettere al personale di sviluppare le proprie capacità e, qualora possibile, soddisfarne le aspirazioni professionali, unitamente al soddisfacimento delle esigenze aziendali. Tutti i lavoratori, nel corso della loro carriera presso ABN AMRO, hanno l’opportunità di fruire dell’istruzione e della formazione per migliorare e aggiornare le proprie competenze professionali. Osservanza a tutti i livelli, del Diritto all’informazione e alla consultazione all’interno del Gruppo ABN AMRO informa e consulta, al livello appropriato, i dipendenti e le organizzazione sindacali in maniera significativa e tempestiva prima di prendere decisioni sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro, in particolar modo per ciò che concerne: riorganizzazioni, esuberi, outsourcing e delocalizzazioni. Gestione oculata delle riorganizzazioni Considerando la responsabilità verso il proprio personale e le economie locali, ABN AMRO, si sforza di anticipare il cambiamento e le riorganizzazioni al fine di minimizzare, per quanto possibile, qualsiasi conseguenza negativa sull’occupazione, per evitare o limitare i licenziamenti e mitigare il danno finanziario ai lavoratori. ABN AMRO considera l’occupazione e gli impatti sociali che ne derivano, questioni strategiche e provvederà, ove necessario, a iter formativi per facilitare i cambiamenti necessari. ABN AMRO si impegnerà proattivamente nel dialogare con le locali organizzazioni sindacali e le elette rappresentanze del personale sulle tematiche economiche, sulle conseguenze delle decisioni organizzative e sui necessari sostegni individuali e collettivi. Lo sviluppo sostenibile è parte integrante del business di ABN AMRO ABN AMRO è consapevole dei riflessi che il proprio business ha sugli individui, industria e società. ABN AMRO desidera essere considerato un player attento ai temi connessi alla sostenibilità e alla trasparenza. Al fine di raggiungere questo obiettivo, ABN AMRO persegue la propria strategia di sostenibilità, che si estrinseca in 4 elementi chiave: ‐ ABN AMRO pone al centro gli interessi dei propri clienti e instaura relazioni sostenibili; ‐ ABN AMRO persegue operazioni di business sostenibile; ‐ ABN AMRO usa la propria perizia finanziaria a beneficio della società; ‐ ABN AMRO finanzia ed investe per i suoi clienti in maniera sostenibile. 4 IMPLEMENTAZIONE 1
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Le Parti sono responsabili in solido dell’implementazione e della comunicazione del presente accordo quadro. ABN AMRO lo comunicherà al proprio management locale e nazionale e ne darà comunicazione annuale ai propri dipendenti. Raccomanderà attivamente le pratiche in esso contenute anche ai fornitori e subappaltatori con i quali l’azienda ha relazioni contrattualizzate. Le Parti si impegnano a creare un Comitato di Sorveglianza, composto da una bilanciata rappresentanza delle parti, che avrà il compito di esaminare le divergenze interpretative e applicative dell’accordo in oggetto, di presentarne le conclusioni e proporre i suggerimenti atti a risolverle. Il Comitato di Sorveglianza si incontrerà una volta l’anno. Il Direttore Risorse Umane di ABN AMRO in qualità di presidente della riunione redigerà, unitamente ai rappresentanti sindacali, l’agenda 15 giorni prima dell’incontro. Il Comitato di Sorveglianza potrà avere accesso alle informazioni esistenti in ABN AMRO afferenti al presente accordo, come ad esempio il Report sulla sostenibilità. 4
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Se una denuncia dovesse essere deposita ai termini del presente accordo che non possa essere risolta dal management nazionale o regionale, UNI o FNV possono sottoporre la questione al Direttore Risorse Umane di ABN AMRO. Un’inchiesta sarà quindi condotta senza indugio, in maniera aperta e trasparente. Se la disputa non venisse risolta, la si potrà sottoporre al Comitato di Sorveglianza. Nel caso in cui le parti non siano in grado di risolvere la divergenza riguardante l’applicazione del presente accordo, dopo averla dibattuta all’incontro del Comitato di Sorveglianza, potranno sottoporla di comune accordo ad un mediatore. Le Parti sceglieranno insieme il mediatore. Nessuna delle parti può rifiutare una richiesta di mediazione senza giusta causa. I problemi specifici dei dipendenti o le dispute locali riguardanti la contrattazione collettiva saranno trattate e gestite secondo le procedure locali di risoluzione delle controversie. Il ricorso ad un più alto livello di giurisdizione può solo essere giustificato se la questione o il problema riguarda un diritto o uno standard disciplinato nel presente accordo. Le Parti riconoscono che il presente accordo non conferisce alcun diritto contrattuale a terzi né ai dipendenti di ABN AMRO, e che l’accordo non può pregiudicare i contenuti di altri accordi negoziati con altre organizzazioni sindacali attive all’interno di ABN AMRO. 6
Il presente accordo entra in vigore all’atto della firma e sarà valutato dal Comitato di Sorveglianza su basi regolari. Può essere risolto da una delle parti per iscritto con preavviso di almeno sei mesi. Amsterdam, 1 settembre 2015 ABN AMRO BANK N.V. Gerrit Zalm (Presidente del Consiglio di Amministrazione) Caroline E. Princen (membro del Consiglio di Amministrazione) FNV Finance ‐ Carla F. Kiburg (Funzionario Sindacale) FNV ‐ Ton J.M. Heerts (Presidente) UNI Global Union ‐ Philip Jennings (Segretario Generale) 5